L’Unione europea esamini le nuove (pessime) norme italiane sulla valutazione di impatto ambientale.


Trieste, la “ferriera” di Servola dal mare

La direttiva n. 2014/52/UE ha integrato e modificato la direttiva n. 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale (qui il testo coordinato delle direttive sulla V.I.A.).

Nonostante reiterate e argomentate osservazioni inviate a Governo, Camera dei Deputati e Senato da parte di associazioni e comitati ambientalisti, purtroppo il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 156 del 6 luglio 2017 ed è in vigore dal 21 luglio 2017.

Firenze, Due Macelli, taglio degli alberi per l’alta velocità (genn. 2010)

Soltanto alcuni aspetti marginali sono stati migliorati in seguito alle osservazioni ambientaliste e alle richieste di Regioni e Province autonome, ma l’impianto è rimasto di pessima fattura. Per giunta, contiene elementi di molto dubbia rispondenza alla direttiva europea, motivo per il quale il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (17 agosto 2017) un ricorso ai sensi dell’art. 258 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla Commissione europea e alla Commissione “petizioni” del Parlamento europeo perché verifichino la piena rispondenza o meno del decreto legislativo n. 104/2017 alla normativa comunitaria sulla V.I.A.

Sono diverse le norme della disciplina nazionale sulla V.I.A. contestate:

* l’articolo 2, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 104/2017 prevede che il progetto da sottoporre a procedura di V.I.A. sia il progetto di fattibilitàdi cui all’articolo 23, comma 6°, del decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti), con una definizione progettuale generica e incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali, con evidenti danni collaterali sociali, ambientali ed economico-finanziari, in contrasto con gli obiettivi il coinvolgimento dell’opinione pubblica e il rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili durante il processo autorizzativo richiesti dalla direttiva n. 2014/52/UE;

* analoghe considerazioni possono esser fatte riguardo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 104/2017, che modifica l’art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. concernente la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.: il Soggetto proponente attualmente produce per lo svolgimento della procedura un mero “studio preliminare ambientale” al posto del vero e proprio progetto preliminare o progetto di fattibilità, come previsto dalla previgente normativa. E’ del tutto evidente come non siano raggiungibili gli obiettivi del coinvolgimento dell’opinione pubblica e del rafforzamento della qualità delle informazioni disposti dal Legislatore comunitario;

Balena (da National Geographic)

* l’articolo 23, comma 2°, del decreto legislativo n. 104/2017 prevede la valutazione di impatto sanitario per le sole “centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW”, in palese contrasto con gli obiettivi di cui alla direttiva n. 2014/52/UE (art. 3), che impone una valutazione degli effetti del progetto sulla salute della popolazione in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia (300 MW);

* l’articolo 18 del decreto legislativo n. 104/2017 prevede la sostituzione del previgente art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in tema di sanzioni per violazioni varie della disciplina sulla V.I.A. e sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A.        Esso viola pesantemente principi e obiettivi della direttiva n. 2014/52/UE in quanto permette “nel caso di progettirealizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni  …  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di assoggettabilita’ a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un progetto gia’ realizzato o in  corso  di  realizzazione” alla “autorita’ competente” di “consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita’“ previa la considerazione discrezionale dell’esistenza dei “termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali o  per  il  patrimonio  culturale”.       Si tratta del palese svuotamento degli obiettivi della normativa comunitaria che impone, in particolare con l’art. 10 bis della direttiva n.2011/92/UE come integrata dalla direttiva n. 2014/52/UE che testualmente afferma: “Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive”, nonché con il successivo art. 11 relativo alle procedure amministrative e giurisdizionali di valutazione della legittimità del procedimento e i conseguenti provvedimenti.   

In parole povere, anche in assenza di preventiva pronuncia di V.I.A., anche contro una sentenza dei Giudici amministrativi, i lavori possono esser fatti proseguire, con una discrezionalità che scivola penosamente nell’arbitrio.

Roma, Fiume Tevere

Vi sono ulteriori aspetti molto discutibili della disciplina nazionale di recepimento delle direttive V.I.A. relative alla distribuzione dei poteri fra Stato e Regioni e Province autonome, alla sottrazione dei progetti di ricerche di idrocarburi all’obbligo di V.I.A. (sono ora destinati alla meno stringente procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.), alla nomina della Commissione tecnica V.I.A./V.A.S. per chiamata diretta, senza alcuna procedura selettiva, ma non sembrano confliggere con la normativa comunitaria in tema di valutazione di impatto ambientale.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ritiene opportuno che vi sia una vera e propria ampia denuncia popolare contro questa pessima e illegittima normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria sulla V.I.A.: un fac simile di ricorso è disponibile gratuitamente per comitati, associazioni, singoli cittadini, basta richiederlo all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

La procedura di V.I.A. deve garantire l’ambiente e la salute dei cittadini, non gli interessi di speculatori e petrolieri!

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Tuscia, acquedotto romano

 

La Nuova Sardegna, 18 agosto 2017

(foto A.N.S.A., E.R., S.D., archivio GrIG)

  1. agosto 19, 2017 alle 1:18 PM

    dal sito web istituzionale Saregna Ambiente

    Valutazione di Impatto Ambientale – Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104. (http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=343921&v=2&c=4807&idsito=18&b=1)

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 riportante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)”.

    Il provvedimento di nuova emanazione è entrato in vigore il 21 luglio 2017 ed ha apportato numerose e significative modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa alle procedure per la valutazione dell’impatto ambientale, tra le quali il trasferimento di competenze dalle Regioni allo Stato per diverse categorie di opere (cfr. allegati II e IIbis).

    Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, riportante “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, per la parte relativa alla VIA e con riferimento alle disposizioni eventualmente in contrasto con il decreto 104/2017, è da ritenersi non più applicabile. A breve questa Direzione Generale pubblicherà una informativa volta a chiarire modalità e termini di applicazione del nuovo testo normativo.
    E’ in corso di aggiornamento la pagina del sito istituzionale dedicata alle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, nella quale verranno inserite tutte le informazioni e la modulistica necessarie.

    * qui la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che raccomanda il rispetto del nuovo riparto delle competenze in materia, nota Direzione generela Valutazioni ambientali prot. n. 17299 del 20 luglio 2017: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_358_20170731160452.pdf

  2. agosto 19, 2017 alle 6:19 PM

    da Sardinia Post, 19 agosto 2017
    Legge impatto ambientale contraddice norme europee, Grig presenta ricorso. (Piero Loi): http://www.sardiniapost.it/ambiente/grig-legge-v-contraddice-norme-europee-presentato-ricorso/

  3. agosto 20, 2017 alle 10:55 PM

    se volessero, Regioni e Province autonome potrebbero effettuare ricorso ex art. 127 cost. avverso il provvedimento normativo statale. Sarebbero ancora in tempo, fino al 3 settembre 2017.

    da Sardinia Post, 20 agosto 2017
    Verifiche ambientali di Stato: ruolo marginale per la Regione. (Piero Loi): http://www.sardiniapost.it/ambiente/verifiche-ambientali-di-stato-ruolo-marginale-per-la-regione/

  4. agosto 21, 2017 alle 3:03 PM

    da Terre di Frontiera, 17 agosto 2017
    UE ESAMINI LE NUOVE E PESSIME NORME ITALIANE SULLA VIA: http://www.terredifrontiera.info/pessime-norme-via/

  5. settembre 1, 2017 alle 10:24 PM

    ottima scelta.

    dal sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/xml/getpage.php?cat=342)

    Giunta si oppone a riforma VIA. Pigliaru: “Violate autonomia e competenze regionali fondamentali”.
    Lesione dell’autonomia e di competenze fondamentali attribuite alla Regione Sardegna. È il presupposto del ricorso che la Giunta ha presentato davanti alla Corte Costituzionale contro alcune norme del Decreto legislativo dello scorso 16 giugno (n.104) in materia di valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati.

    Cagliari, 1 settembre 2017. Lesione dell’autonomia e di competenze fondamentali attribuite alla Regione Sardegna. È il presupposto del ricorso che la Giunta ha presentato davanti alla Corte Costituzionale contro alcune norme del Decreto legislativo dello scorso 16 giugno (n.104) in materia di valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati.
    L’esecutivo guidato da Francesco Pigliaru contesta le disposizioni che consentono allo Stato di assumere un ruolo centrale e esclusivo in materia di VIA, privando la Sardegna di importanti prerogative legate alla tutela del paesaggio e al governo del territorio.

    “Riteniamo che queste disposizioni siano in contrasto con i principi sanciti dallo Statuto e dall’articolo 117 della Costituzione. Lo Stato non può avocare a sé scelte sul nostro ambiente e sul nostro paesaggio che vogliamo tutelare e preservare. La Sardegna e le amministrazioni locali sarebbero escluse da decisioni che ci riguardano direttamente e che investono ambiti strategici per il nostro sviluppo.” dichiara il presidente Pigliaru, riaffermando l’assoluta necessità di mantenere in campo alla Regione competenze fondamentali, “le stesse che ci hanno permesso di contrastare progetti quali il solare termodinamico a Gonnosfanadiga e Guspini, che avrebbe danneggiato beni ambientali e paesaggistici la cui difesa è per noi una priorità assoluta”, conclude Francesco Pigliaru.

    La Giunta, nel ricorso davanti alla Corte Costituzionale sottolinea “la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto lo Stato diventa in modo ingiustificato arbitro dell’intero procedimento di VIA mentre la Regione non è in grado di incidere nell’adozione di provvedimenti che hanno un elevato impatto sulle comunità territoriali di riferimento”.
    La mancata previsione espressa dell’obbligo di richiedere il parere regionale nel procedimento viola, inoltre, il principio di leale collaborazione, fondamento delle corrette relazioni tra Regione e Stato che: “per costante giurisprudenza, impone adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative in capo agli organi centrali”.

    “Abbiamo agito nell’ambito di un rapporto di leale collaborazione e cooperazione tra livelli istituzionali che abbiamo visto tuttavia disattesa nel momento in cui non sono state prese in alcun modo in considerazione le osservazioni delle Regioni” dichiara l’assessora alla difesa dell’ambiente Donatella Spano anche in qualità di coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

    In sostanza la Regione lamenta che “per una pluralità di profili, è mancata l’adeguata considerazione delle competenze e delle attribuzioni che si sarebbero potute correttamente salvaguardare attraverso i consueti strumenti di coordinamento, ispirati al principio di leale collaborazione”.

    ______________________

    A.N.S.A., 1 settembre 2017
    Regione Sardegna impugna decreto sul Via. Ricorso a Consulta, “privati di importanti prerogative”. (http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/09/01/regione-sardegna-impugna-decreto-sul-via_5a119f32-de65-40ec-b5a1-d5b2d7144dd3.html)

    Lesione dell’autonomia e di competenze fondamentali attribuite alla Regione Sardegna. È il presupposto del ricorso che la Giunta ha presentato davanti alla Corte Costituzionale contro alcune norme del Decreto legislativo dello scorso 16 giugno (n.104) in materia di valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati.

    L’Esecutivo guidato da Francesco Pigliaru contesta le disposizioni che consentono allo Stato di assumere un ruolo centrale ed esclusivo in materia di Via, “privando la Sardegna di importanti prerogative legate alla tutela del paesaggio e al governo del territorio. Riteniamo che queste disposizioni siano in contrasto con i principi sanciti dallo Statuto e dall’articolo 117 della Costituzione – dice il governatore Francesco Pigliaru – Lo Stato non può avocare a sé scelte sul nostro ambiente e paesaggio che vogliamo tutelare e preservare. La Regione e gli enti locali sarebbero esclusi da decisioni che ci riguardano direttamente e sono strategici per il nostro sviluppo”.

    Riaffermando la necessità di mantenere in campo alla Regione competenze fondamentali, Pigliaru ricorda che sono “le stesse che ci hanno permesso di contrastare progetti quali il solare termodinamico a Gonnosfanadiga e Guspini, che avrebbe danneggiato beni ambientali e paesaggistici la cui difesa è per noi una priorità assoluta”. La Giunta, nel ricorso sottolinea “la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione” e “il principio di leale collaborazione, fondamento delle corrette relazioni tra Regione e Stato”.

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