Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione strisciante dei reati ambientali, un unico disegno.


Domus de Maria, Torre costiera di Piscinnì

Domus de Maria, Torre costiera di Piscinnì

Gianfranco Amendola, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civtavecchia, nei giorni scorsi aveva descritto con la competenza e la passione che lo distingue la sorpresa che non sorprende presente nel disegno di legge n. 1345 sui delitti contro l’ambiente (qui il testo), appena licenziato dal Senato della Repubblica e ora in terza lettura presso la Camera dei Deputati. Il disastro ambientale abusivo, con il suo carico di velenosa ambiguità. Hanno replicato Legambiente e Libera, confermando la validità del nuovo testo normativo in corso di approvazione definitiva. Legambiente e Libera ribadiscono la correttezza della nuova ipotesi penale, assegnando al nuovo “disastro ambientale” il ruolo di reato “al fianco” del c.d. disastro innominato (art. 434 cod. pen.). Interpretazione certo legittima, soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali in corso, ma tutt’altro che pacifica, a mio avviso.

Portoscuso, polo industriale di Portovesme

Portoscuso, polo industriale di Portovesme

Infatti, la nuova ipotesi di reato andrà a normare specificamente il “disastro ambientale” e tutte le condotte che integreranno tale fattispecie dovranno tendenzialmente esser contestate come “disastro ambientale” e non “disastro innominato”.            Una volta buona che – finalmente – si giunge a inserire i delitti ambientali nel codice penale sarebbe il caso che gli equivoci interpretativi fossero ridotti al minimo. In questo caso le ambiguità ci sono e rimangono, come ricorda ancora Gianfranco Amendola. Ma non finisce qui. A breve, il 2 aprile 2015, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 28/2015, “Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, del quale avevamo già in precedenza denunciato l’oscena potenzialità assolutoria dei reati contro l’ambiente, la pubblica amministrazione, gli altri animali, la salute pubblica. Infatti, il decreto legislativo n. 28/2015 attuazione della delega ricevuta dal Parlamento con la legge n. 67/2014  per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. La pena dell’arresto “è destinata ad essere eliminata dalle pene principali e ad essere sostituita dall’arresto domiciliare”.

S. Antioco, cane seviziato e curato dal Servizio veterinario dell'ASL n. 7

S. Antioco, cane seviziato e curato dal Servizio veterinario dell’ASL n. 7 di Carbonia

Si ricorda che in queste categorie (reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni) rientrano, a puro titolo di esempio, reati contro la pubblica amministrazione come l’abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.), rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.), malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.), turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), tutti delitti tipici delle organizzazioni criminali che puntano a controllare e gestire a proprio piacere le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Vi ricadono anche reati contro la salute pubblica, come adulterazione e contraffazione di cose in danno alla salute pubblica (art. 441 cod. pen.),  per non parlare di quasi tutti i reati ambientali e urbanistici, dalla lottizzazione abusiva (art. 30 L del D.P.R. n. 389/2001 e s.m.i.) alla violazione del vincolo paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), dall’inquinamento delle acque (art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) al traffico illecito di rifiuti (art. 259 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

scarichi fognari

scarichi fognari

Senza storia i reati in danno degli altri animali come quelli previsti dagli artt. 544 bis (uccisione di animali), 544 ter (maltrattamento di animali), 544 quinques (divieto di combattimento di animali). Secondo le intenzioni del Governo Renzi, la nuova causa di non punibilità (nuovo art. 131 bis cod. pen.) per “irrilevanza del fatto unita alla non abitualità del comportamento consentirà “una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”. In realtà, non c’è nemmeno un risparmio delle risorse, visto che comunque le indagini andranno fatte e il giudizio del G.I.P. ci dovrà pur essere. In parole povere, se il pubblico ministero non riuscirà a provare la crudeltà della condotta o il rilievo del danno o l’indagato sia un delinquente incallito e la valutazione del G.I.P. propenderà per una scarsa rilevanza del danno causato da un trasgressore considerato non abituale, i reati contro la pubblica amministrazione, contro l’ambiente, la salute, gli altri animali saranno impuniti. Non ci vuol molto a immaginare un disegno unico, una regìa un po’ squallida. Associazioni, comitati, cittadini devono informarsi, informare e agire, la magistratura dovrà fare la sua parte per evitare le peggiori conseguenze in danno dell’ambiente e della collettività.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Art. 131 bis.codice penale

Esclusione  della  punibilita’  per  particolare tenuita’ del fatto.

Nei reati  per  i  quali  e’  prevista  la  pena detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita’  e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell’articolo  133,  primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando  l’autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali,  o  ha  adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa della vittima, anche in  riferimento  all’eta’  della  stessa  ovvero quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una persona. Il comportamento e’ abituale nel caso in  cui  l’autore  sia  stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero abbia commesso piu’ reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo  comma  non  si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando  la  legge prevede la  particolare  tenuita’  del  danno  o  del  pericolo  come circostanza attenuante.    

corso d'acqua inquinato da scarichi

corso d’acqua inquinato da scarichi

 

 

qui il vivace dibattito sul disastro ambientale abusivo sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente:

* G. Amendola, Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”, 17 marzo 2015,

* S. Ciafani, E. Fontana, La replica di Legambiente e Libera alle critiche riguardanti l’inserimento dei reati ambientali nel codice penale, 23 marzo 2015,

* G. Amendola, Viva Viva il disastro ambientale abusivo, 24 marzo 2015    

* S. Palmisano, Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’?, 26 marzo 2015

* G. Amendola, Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, 27 marzo 2015

Arcidosso, vetta del Monte Labbro e Torre Giurisdavidica

Arcidosso, vetta del Monte Labbro e Torre Giurisdavidica

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 24 marzo 2015

Viva Viva il disastro ambientale abusivo (Gianfranco Amendola)

Dico la verità, quando ho scritto l’articoletto sul disastro ambientale abusivo, sapevo che qualcuno avrebbe replicato. Pensavo ai soliti giuristi-avvocati e consulenti degli inquinatori sempre tanto attivi. Ma mai mi sarei aspettato che a difendere il disastro ambientale abusivo sarebbero stati Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente, e, soprattutto, un giornalista ambientalista storico, da sempre meritoriamente in prima linea contro l’ecomafia, quale Enrico Fontana, la cui buona fede è fuori discussione. Le loro argomentazioni meritano, quindi, attenta considerazione: 1) <<L’inserimento di “abusivamente” si deve ad un “pool di autorevoli magistrati e giuristi”>>. Peccato che non ci dicano anche i nomi e peccato che non siano loro a scrivere la replica e a metterci la faccia. 2)” La parola “abusivamente” eviterebbe vuoti di tutela e offrirebbe maggiori garanzie per l’ambiente e la salute: con questa formulazione, ad esempio, verrebbero sanzionate l’emissione sul suolo o in atmosfera di sostanze pericolose regolate dalla normativa sulla sicurezza, come nel caso delle fibre di amianto, ma anche le cave illegali o i disboscamenti abusivi.” Questo, francamente, mi sembra un po’ azzardato. Non c’è bisogno di essere giuristi per capire che se, invece di punire chiunque cagiona un disastro ambientale si scrive che si punisce “chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale”, si restringe la sfera della punibilità. E la si restringe anche rispetto al precedente testo della Camera che richiedeva la violazione di norme ambientali: l’assenza di autorizzazione (“abusivamente”) è una violazione di norme ambientali ma, se è l’unica condizione richiesta, limita il disastro ambientale ad una sola violazione, l’assenza di autorizzazione. Come tutto questo consenta di evitare vuoti di tutela e sanzionare l’emissione sul suolo o in atmosfera di sostanze pericolose regolate dalla normativa sulla sicurezza, come nel caso delle fibre di amianto, ma anche le cave illegali o i disboscamenti abusivi, è un mistero tutto da chiarire.

Gennargentu, nevaio

Gennargentu, nevaio

3) <<“Abusivamente” fu criticato anche nel 2001 quando venne introdotto, con questo avverbio, il  delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che, invece, ha dato ottimi frutti>>. Questa affermazione è ancora più azzardata. E’ certamente vero che il delitto di traffico illecito ha dato ottimi frutti ma nessun paragone può essere fatto con il disastro ambientale; nel traffico illecito, se non ci fosse “abusivamente” (meglio sarebbe stato “illecitamente”) sarebbe punibile ogni gestione di rifiuti, anche quella consentita e regolamentata dalla legge con le autorizzazioni. Ma il disastro ambientale, per fortuna, fino ad oggi, non è consentito nè regolamentato. 4)  << Nessun problema perchè resta sempre anche l’art. 434 c.p. sul disastro innominato>>. Concordo: questa è veramente una fortuna in quanto l’art. 434 punisce chi cagiona un disastro (senza “abusivamente”); ma è singolare che se ne vanti chi vuole introdurre il disastro ambientale abusivo. Infatti, sarebbe logico il contrario, e cioè che, in caso di disastro ambientale, venga applicata  direttamente e solo la nuova norma speciale, evitando i problemi sinora riscontrati quando si è tentato di applicare la norma sussidiaria e generica sul cd. disastro innominato. In tal modo, invece, si riconosce che può esserci un disastro ambientale non abusivo, ma non previsto tra i nuovi delitti. E allora cosa dovremmo fare? Se l’attività è abusiva applichiamo il nuovo art. 452-quater e se, invece, è autorizzata applichiamo il vecchio art. 434, dando, peraltro, ottimi argomenti di discussione ai difensori degli inquinatori? Ma non sarebbe molto più logico eliminare quell’assurdo avverbio “abusivamente”? 5) <<Non c’ è mano libera all’industria inquinante nè ci sono scappatoie per gli inquinatori>>. In realtà, insieme ad alcuni innegabili miglioramenti (soprattutto, il divieto di prospezioni marine con esplosivi),  diverse aggiunte e modifiche apportate dal Senato appaiono indeterminate e, quindi, aprono scappatoie: per esempio, quando un deterioramento è “significativo e misurabile”, e quali sono le “porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” dell’art. 452-bis?  Ma c’è di più. Forse Ciafani e Fontana (o meglio, qualche insigne giurista e magistrato loro collaboratore) possono spiegarci perchè, in caso di ipotesi colposa di disastro ambientale (praticamente, quella prevalente, visto che, per fortuna, salvo la problematica sul dolo eventuale, è difficile si verifichi un disastro ambientale doloso), la pena, che nel testo della Camera era diminuita da un terzo alla metà, ora arriva addirittura da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies): così, nel massimo, da 15 anni di reclusione si arriva a 5 anni e nel minimo da 5 a poco più di 1 anno. Praticamente, meno di uno scippo o di un borseggio, la cui pena massima arriva a 6 anni! E perchè si continua a tenere in vita, pur se con qualche miglioramento, un “ravvedimento operoso” talmente benevolo (la solita diminuzione di pena dalla metà a due terzi, che comprende anche l’associazione a delinquere) da costituire, oggettivamente, un incentivo a distruggere l’ambiente (art. 452-decies). Tanto, il responsabile è sempre in tempo a pentirsi e ad uscirne praticamente senza danni.

Umbria, Appennino, boschi

Umbria, Appennino, boschi

Reati ambientali? E depenalizzar m’ è dolce in questo mare? (Stefano Maglia)

Il nostro incomprensibile legislatore da un lato “ipotizza” forme di nuovi reati ambientali inseriti nello stesso codice penale (a proposito sono d’accordissimo con quanto afferma Amendola in un articolo pubblicato su Lexambiente rispetto all’ipotesi di “disastro ambientale abusivo”!) mentre dall’altro depenalizza una serie impressionante dei medesimi. Ve ne siete resi conto? Una doverosa premessa: sin nel lontano 1999 fui convocato assieme a altri “esperti” (tra cui Postiglione e Santoloci) delle Commissioni ambiente e giustizia al Senato per formulare una ipotesi di inserimento nel Codice penale di un Titolo dedicato ai delitti ambientali e pertanto figuriamoci se non sarò più che lieto nel momento in cui tale riforma vedrà la luce, per la sua “significativa” importanza. Significativa.

Taranto, complesso siderurgico Ilva

Taranto, complesso siderurgico Ilva

Vedo levar di scudi delle stesse associazioni ambientaliste su chi osa anche solo analizzarne il contenuto, “significativo” sì, ma denso di dubbi sulla sua efficacia ed operatività. Meno densa di dubbi, purtroppo, è la riforma relativa ai cd reati “bagatellari”. Zingarelli: “cosa frivola e senza troppa importanza”. Insomma una cosetta che merita tuttalpiù una tiratina di orecchie o una ramanzina. Ecco: potremmo dire che da oggi nel diritto penale esiste un’altra sanzione: la ramanzina bagatellare. Avete dato un’occhiata al DLvo 28/15 (Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67) che andrà in vigore il 2 aprile? Si riporta il primo comma del nuovo art. 131-bis del codice penale (“Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto): “Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale”. Traduzione: sono depenalizzati tutti i reati (contravvenzioni e delitti) che prevedono una pena detentiva inferiore ai cinque anni a meno che venga dimostrata – onere della prova a carico degli inquirenti- una condotta particolarmente abietta o crudele (v. comma 2) o il danno/pericolo non sia esiguo o non si tratti di un incallito delinquente. Praticamente il 95% dei reati ambientali ricade in quest’ambito. Scarichi abusivi? Emissioni oltre i limiti di legge? Gestione dei rifiuti senza autorizzazioni? Uccisione di animali? Mancata bonifica? Bagatelle! Una ramanzina, quattro soldi e vai tranquillo! Questa è una norma di “favor”. Ci rendiamo conto di quali conseguenze ci saranno sui processi in corso? Sulle indagini aperte? Sul risarcimento per le parti civili? Sulla 231 ambiente? Ci ha pensato qualcuno? Direi di cominciare a rifletterci su. O no?  

Spatola (Platalea leucorodia, foto di Cristiana Verazza)

Spatola (Platalea leucorodia, foto di Cristiana Verazza)

(foto A.N.S.A., foto per conto GrIG, Cristiana Verazza, E.R., J.I., S.L., S.D., archivio GrIG )

  1. capitonegatto
    marzo 25, 2015 alle 10:50 am

    L’uomo primitivo quando produceva una punta di freccia con la selce aveva come scarto scaglie di selce. Oggi ogni oggetto prodotto ha scarti di vario genere e non sicuramente innoqui per l’ambiente e l’uomo. Evidentemente il legislatore pragmatico ma anche cinico, si pone il quesito : se non sia penalizzante calcare troppo la mano con chi “produce civilta’ di consumo” , accettando piccoli inquinamenti e devianze . Questa sarebbe una scelta omeopatica di incivilta’.

    • anguilla
      aprile 15, 2015 alle 11:05 am

      “innoQui”?!

  2. ComitatoTutelaPortoPino
    marzo 26, 2015 alle 4:30 PM

    Salve Stefano
    in merito alla tenuità del fatto come causa di non punibilità che dal 2 aprile andrebbe di fatto a rendere impuniti una serie di reati (tra cui molti reati ambientali e urbanistici), ti segnalo un interessante post dell’Avv.to Arena “Tenuità del fatto e responsabilità dell’ente” che ne esclude l’operatività riguardo ai procedimenti penali per gli stessi fatti nei confronti delle società e in generale degli enti anche privi di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
    Ciò (ovviamente se non modificano anche lo schema del D.Lgs. 231/2001!) aumenta quindi l’importanza (dissuasiva nonché punitiva) della corporate criminal liability anche riguardo ai reati ambientali! Del resto dietro a molti di questi reati sarebbe agevole identificare un interesse ovvero vantaggio dell’ente o società alla realizzazione che rappresenta un presupposto essenziale per procedere nei confronti dell’ente o società!
    Saluti

  3. marzo 27, 2015 alle 2:59 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 27 marzo 2015
    Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo? (Gianfranco Amendola): http://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11400-ambiente-in-genere-ma-che-significa-veramente-disastro-ambientale-abusivo-2.html

    —————————————-

    26 marzo 2015
    Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’? (Stefano Palmisano): http://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11398-ambiente-in-genere-delitti-contro-l%E2%80%99ambiente,-quand-%C3%A8-che-un-disastro-si-pu%C3%B2-dire-%E2%80%98abusivo%E2%80%99.html

  4. aprile 27, 2015 alle 3:03 PM

    da Sardinia Post, 27 aprile 2015
    “Mano libera agli inquinatori”. Scontro sul ddl contro gli eco-reati. (Piero Loi): http://www.sardiniapost.it/cronaca/mano-libera-agli-inquinatori-ambientalisti-contro-il-ddl-sugli-eco-reati/

    —————–

    Inferno E.On, pecore nere e fanghi rossi: ecco i processi a rischio con le nuove norme: http://www.sardiniapost.it/cronaca/inferno-e-pecore-nere-e-fanghi-rossi-ecco-processi-rischio-con-le-nuove-norme/

  5. Maggio 5, 2015 alle 9:57 PM

    A.N.S.A., 5 maggio 2015
    Sì Camera ad ecoreati, torna al Senato. 353 sì, 19 no e 34 astenuti. (http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2015/05/05/si-camera-ad-ecoreati-torna-la-senato_ad2c01fc-51e0-42a8-b4e1-def6e7e7138e.html)

    ROMA, 5 MAG – Sì dell’Aula della Camera alla proposta di legge sugli Ecoreati. Il testo, approvato a Montecitorio con 353 sì, 19 no e 34 astenuti, torna al Senato.

  6. Maggio 6, 2015 alle 3:03 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 5 maggio 2015
    Il fatto di particolare tenuità e i reati ambientali. (Luigi Leghissa): http://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11476-ambiente-in-genere-il-fatto-di-particolare-tenuit%C3%A0-e-i-reati-ambientali.html

  7. giugno 1, 2015 alle 2:53 PM

    ecco qua, ora è più semplice prendere a calci il cane.

    da Il Corriere della Sera, 31 maggio 2015
    LA SENTENZA. Prese a calci un bassotto, assolto per «la tenuità del fatto».
    L’edicolante, denunciato per maltrattamenti, aveva colpito il cane, «reo» di aver urinato sull’espositore dei giornali. Il giudice ha ritenuto il gesto non grave: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_31/prese-calci-bassotto-assolto-la-tenuita-fatto-d7476a98-0790-11e5-811d-00d7b670a5d4.shtml

  1. giugno 5, 2015 alle 10:02 am
  2. dicembre 19, 2017 alle 12:11 am
  3. ottobre 28, 2020 alle 3:42 am

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.