Finalmente legalità e intelligenza per gli usi civici in Sardegna.


Cuglieri, Cascata di Capo Nieddu

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime forte soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Sardegna delle norme in materia di usi civici (artt. 36-41) contenute nella recentissima legge regionale 27 giugno 2017 (non ancora promulgata e pubblicata sul B.U.R.A.S.).

Sono state, infatti, sostanzialmente accolti i contenuti della la Proposta di legge regionale “Trasferimento dei diritti di uso civico e sdemanializzazione di aree compromesse appartenenti ai demani civici, pubblicizzata nei mesi scorsi dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e oggetto di discussione nel corso dell’incontro tenutosi lo scorso 10 aprile con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e i suoi collaboratori in occasione della consegna della petizione promossa dall’Associazione per la tutela delle terre ad uso civico della Sardegna e sostenuta da 1.176 sottoscrittori.

Giara, Mitza Salamessi

La recentissima legge regionale prevede interventi esclusivamente finalizzati a ripristino e bonifiche ambientali nei demani civici in assenza di titolo per l’occupazione dei terreni (art. 36), come in varie aree minerarie del Sulcis, viene introdotta la valutazione paesaggistica congiunta con il Ministero per i beni e attività culturali attraverso l’istituto della copianificazione nei casi di permuta e alienazione di terreni a uso civico (art. 37), viene resa permanente la possibilità del trasferimento dei diritti di uso civico in caso di reali benefici per la collettività locale titolare dei diritti (art. 38).

Inoltre, finalmente, l’ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico che abbiano perso irreversibilmente le loro caratteristiche morfologiche viene vincolata al trasferimento dei diritti di uso civico in terreni di valore ambientale messi a disposizione da parte del Comune interessato e dalla Regione (art. 39), così da non impoverire ambiente e patrimonio delle comunità locali nei casi di trasformazioni irreversibili di terreni a uso civico.   Anche nei casi di sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di uso civico la valutazione congiunta del valore paesaggistico è attuata attraverso l’istituto della copianificazione, mentre vengono previste procedure per la regolarizzazione degli atti di alienazione eventualmente intervenuti.

Baunei, Baccu Goloritzè

Un primo importantissimo passo verso la legalità e la corretta gestione di diritti collettivi e di un patrimonio che interessa 4-500 mila ettari di coste, boschi, pascoli, terreni agricoli e quasi tutti i territori comunali dell’Isola.

E’ la dimostrazione di come si possa operare bene e per perseguire gli interessi pubblici quando si attiva intelligenza e buon senso…magari aiutati da una sistematica campagna ecologista in sede legale e di sensibilizzazione.

In pochi anni, per ben due volte la Corte costituzionale ha autorevolmente indicato la strada da seguire per la corretta gestione delle terre collettive: la sentenza n. 103 del 2017 e la sentenza n. 210 del 2014 han affermato chiaramente l’illegittimità di operazioni di sdemanializzazione permanenti, in particolare senza alcun corrispettivo per le collettività locali che andavano a perdere i diritti di uso civico.

Cagliari, Villa Devoto, incontro con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru (10 aprile 2017)

Per completare il quadro della buona gestione delle terre collettive sarde ora è necessaria la promulgazione dei provvedimenti di accertamento di terre ad uso civico e i recuperi delle terre civiche occupate illegittimamente, oggetto anche di procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Oggi, con la recentissima legge regionale, speriamo che davvero si apra definitivamente un futuro positivo per i demani civici.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

 

qui il sintetico dossier Diritti di uso civico e demani civici in Sardegna

 

 

 

Gennargentu, nevaio

114 – 2017 – 11 – 408.  LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”.

– omissis –

Capo V

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994

Art. 36. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994 (Regolamento di gestione dei terreni civici)

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Anche in assenza del regolamento di cui al comma 2, sui terreni ad uso civico, previo l’ottenimento dei necessari atti autorizzatori, sono in ogni caso ammessi interventi esclusivamente volti al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali, di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo, di bonifica ambientale, di mitigazione del rischio idrogeologico. Trattandosi di interventi a tutela degli interessi della collettività e di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, le istanze finalizzate all’attuazione degli stessi possono essere presentate dai soggetti che hanno il possesso delle aree, senza che ciò implichi alcun effetto sanante degli atti di disposizione e trasformazione intervenuti in violazione delle disposizioni normative vigenti.”.

 

Art. 37. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994 (Permuta ed alienazione di terreni civici)

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianifìcazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3 ter. Ove il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

 

Art. 38 Modifiche all’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

  1. L’articolo 18 ter è così sostituito:

“Art. 18 ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

  1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all’esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.
  2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal consiglio comunale con le modalità di cui all’articolo 18 quater, commi 4, 6, 7 e 8.
  3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 4 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  4. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall’articolo 19. 5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul BURAS i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d’uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

 

Art. 39. Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico

  1. Dopo l’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:

“Art. 18 quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni)

  1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;

b) siano stati alienati, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927;

c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione urbanistica;

d) non siano stati trasformati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, fatta salva l’applicazione dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2.La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici è, a pena di improcedibilità e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all’esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La Regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può concorrere all’integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllati dalla stessa Regione.

3.La richiesta di sdemanializzazione non è corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare.

4.La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

5.Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell’amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

6.Entro quindici giorni la deliberazione è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l’affissione di manifesti e pubblicata sull’albo pretorio comunale.

7.Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione.

8.Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.

9.Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 10 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

10.La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed è pubblicato nel BURAS e, per almeno trenta giorni, nell’albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul BURAS i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

11.Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.”.

 

Art. 40 Normativa transitoria e di rinvio

  1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 22 bis (Norma transitoria)

  1. Le procedure avviate ai sensi dell’articolo 18 bis possono essere concluse previa integrazione della richiesta con la proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni, ai sensi dell’articolo 18 quater, comma 2. La proposta è deliberata dal consiglio comunale e pubblicata sull’albo pretorio comunale per trenta giorni, decorsi i quali è trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai fini dell’adozione del provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.
  2. L’integrazione non è richiesta ove i terreni siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare. In tale ipotesi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 18 quater, comma l, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale adotta il provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.

Art. 22 ter (Rinvio a norme statali)

  1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale.”.

 

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 41 Abrogazioni

  1. Sono abrogati:

– omissis –

  1. c) l’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994; d) l’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda»), e le successive proroghe dei termini.

 

Carloforte, Stea

 

La Nuova Sardegna, 5 agosto 2017

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. virgilio
    luglio 1, 2017 alle 9:01 am

    Sintesi: bene per fanghi rossi e carbone, contentino al grig, molto complicato trasferire o sdemanializzare gli usi civici nei probabili casi in cui dei privati hanno acquistato in buona fede un terreno edificabile dal Comune e poi hanno costruito tramite concessione edilizia, ma senza autorizzazione paesaggistica (perchè magari non si è tenuto conto del vincolo da uso civico). Più realisti del re, con l’altrui posto dove non batte il sole.

    • luglio 1, 2017 alle 9:23 am

      no Virgilio, pensala come ti pare, ma le cose non stanno in questi termini: nel caso del privato che ha costruito su terreni a uso civico in forza di concessione edilizia può operare la sdemanializzazione verso il trasferimento dei diritti di uso civico. Se l’accertamento degli usi civici é successivo alla costruzione apparentemente legittima, non c’è bisogno di autorizzazione paesaggistica a meno che il vincolo paesaggistico vi fosse per altra ragione (es. fascia costiera).
      Per il bacino dei fanghi rossi, poi, la presenza i usi civici è l’ultimo dei problemi: il progetto di ripresa produttiva non andrebbe mai autorizzato perchè quell’area è inquinatissima e, proprio per la presenza di usi civici, non possono nemmeno esser fatte le bonifiche ambientali, così come in altre aree industriali e minerarie (es. Seruci).
      Piaccia o no, é un grande passo per la tutela degli usi civici e le terre delle collettività locali.

      Stefano Deliperi

      • Virgilio
        luglio 3, 2017 alle 10:27 PM

        Hai ragione, ho fatto un commento affrettato e superficiale. Grazie per la risposta e per l’ importante lavoro che portate avanti!

      • luglio 3, 2017 alle 10:54 PM

        🙂

      • Amico
        luglio 4, 2017 alle 12:39 am

        A me pare vi sia il limite temporale dell’entrata in vigore della 431/1985 in quanto i requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) sono cumulativi. Quindi acquisti successivi al 1985 anche senza accertamento non dovrebbero rientrarci. Inoltre non riesco a cogliere la differenza tra terreni in cui vi sia stato o meno l’accertamento prima dell’utilizzo difforme dall’esistenza del vincolo

      • luglio 4, 2017 alle 4:37 PM

        i requisiti previsti dall’art. 39 della nuova legge devono essere naturalmente tutti presenti: i terreni a uso civico devono esser stati “alienati” dai Comuni (illegittimamente) prima del 1985 (anno dell’entrata in vigore della legge n. 431), non devono esser stati utilizzati in difformità dalla pianificazione urbanistica e “non” devono esser “stati trasformati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, fatta salva l’applicazione dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004”.

        A mio parere, se l’area era comunque tutelata con vincolo paesaggistico (es. fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina), l’autorizzazione paesaggistica doveva comunque esser acquisita, mentre se il vincolo paesaggistico discende esclusivamente in forza della presenza di usi civici certamente esistenti, ma oggetto di provvedimento di accertamento successivo alla modifica irreversibile del terreno (es. edificazione di una casa), non può esser chiesto al privato acquirente il conseguimento di un’autorizzazione paesaggistica della cui necessità non poteva avere conoscenza.

        Soccorre l’ultimo inciso (“fatta salva l’applicazione dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004”), che prevede l’applicazione delle sanzioni (pecuniarie, in questo caso) in materia paesaggistica.

        Anche in questo caso – sempre a mio parere – è possibile che il Comune richieda la sdemanializzazione di quel terreno a uso civico verso il trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni comunali (o regionali) di adeguato valore ambientale con il procedimento previsto dalla legge.

        In questo modo i diritti di uso civico (di cui sono titolari i residenti del Comune) vengono salvaguardati con il trasferimento in altri terreni aventi almeno analoga estensione e valore ambientale (es. boschi, coste, ecc.) e i privati incolpevoli potranno regolarizzare proprie residenze.

        Stefano Deliperi

  2. Nicola Putzu
    luglio 1, 2017 alle 9:22 am

    Congratulazioni per l’importante risultato ottenuto!

  3. Amico
    luglio 1, 2017 alle 12:34 PM

    Perchè se la costruzione è successiva all’accertamento non c’è il vincolo? Mi pare di ricordare che l’accertamento, quale atto amministrativo, abbia natura dichiarativa e non costitutiva. In mancanza, a parte gli accertamenti fatti dai Commissari, per il resto cadrebbe tutto l’impianto.
    Poi non mi è chiaro il comma 3 dell’art 39 la dove parla di “attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio”. rientrano anche le lottizzazioni ?
    Inoltre la nuova legge parla sempre di Assessorato dell’Agricoltura. Dopo la DG che ha assegnato le competenze ad ARGEA sarebbe stato opportuno chiarire a chi spetta la competenza. Logica giuridica vorrebbe che quella DG venga meno per sopravvenuta legge che riattribuisce le competenze all’Assessorato. Forse un po più di coordinamento e chiarezza non avrebbe guastato. Ma essendo la norma nata agli EELL è chiaro che di questi aspetti, che possono creare confusione, non si siamo preoccupati.

    • luglio 1, 2017 alle 12:51 PM

      l’accertamento ha natura dichiarativa, naturalmente, ma se l’accertamento è successivo al rilascio della concessione edilizia e alla realizzazione dell’opera, non può esser onere del privato chiedere un’autorizzazione in base al vincolo di cui non poteva avere conoscenza.
      Nell’ipotesi di cui all’art. 39, comma 3°, non mi pare che possano rientrare lottizzazioni edilizie in alcun caso.
      Ricordiamoci, poi, che le competenze amministrative in materia di usi civici in Sardegna sono in capo all’Assessorato regionale dell’agricoltura, in favore di Argea vi è solo una delega di funzioni, seppure ampia.
      Nel complesso le disposizioni sugli usi civici appena approvate costituiscono senza dubbio un buon passo in avanti per la corretta gestione dei demani civici. Un abisso rispetto alle tante proposte e “leggine” sulle “sclassificazioni” (termine orrendo e inesistente in campo giuridico).

      Stefano Deliperi

  4. Amico
    luglio 1, 2017 alle 1:56 PM

    Be si se partiamo dal fatto che si possano fare sanatorie a posteriori allora ok. Perchè di questo si tratta. Ma non facciamo finta che non si stia perlomeno eludendo il principio della natura dichiarativa dell’atto. Allora io mi chiedo perchè per talune fattispecie si e altre no? Anche le alienazioni, tutte senza limiti né temporali né di fine per le quali sono avvenute, dovrebbero potere essere sanate. Se il principio vale deve valere per tutti anche per le lottizzazioni dei privati. Che colpa hanno i cittadini di Orosei, Carloforte ecc che hanno acquistato negli anni 40 prima che esistesse il vincolo? Aprire le porte crea le voragini.

    Su Argea la questione non è di poco conto. Vedremo nella pratica.
    Tutti contenti e fanghi rossi a posto.

    • luglio 1, 2017 alle 3:26 PM

      che si possano fare “sanatorie” a posteriori, eccezionali, non gratuite, non generalizzate l’ha detto la Corte costituzionale.
      In questo resto normativo non é prevista alcuna “sanatoria” gratuita e generalizzata per alcuna lottizzazione edilizia, a Carloforte come a Orosei come in qualsiasi parte della Sardegna.
      Ovviamente dovrà esser seguita con estrema attenzione l’attuazione della legge ed è quello che faremo, come sempre.

      Stefano Deliperi

  5. Amico
    luglio 1, 2017 alle 2:00 PM

    Ma forse il problema è che mi sto interessando troppo alla materia. Facciano un po quello che vogliono, se poi hanno anche un consenso generalizzato ben venga. Si sa mantenere posizioni troppo ancorate ai dettati legislativi poco conta e sopratutto porta a poco se non svantaggi. Bisognerebbe dirlo anche alla Corte d’Appello di Roma e alla Cassazione che mi pare non sia molto in linea con simili interpretazioni.
    D’altronde a me poco interessa, Non ho terreni o case da sanare.

    • luglio 1, 2017 alle 3:31 PM

      Che queste norme rappresentino un’inversione di tendenza rispetto a quanto fatto dalla Regione autonoma della Sardegna (e da gran parte delle Regioni e Province autonome) é un evidente dato di fatto. Per la perfezione dobbiamo ancora attrezzarci 😉
      soprattutto se non disponiamo di una maggioranza consiliare 😉😉😉

      Stefano Deliperi

  6. luglio 1, 2017 alle 5:51 PM

    da Cagliripad, 30 giugno 2017
    Gruppo d’Intervento Giuridico: “Finalmente legalità e intelligenza per gli usi civici in Sardegna”.
    Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime forte soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Sardegna delle norme in materia di usi civici: http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=54374

    ________________

    da Vistanet, 1 luglio 2017
    Legge regionale in difesa degli usi civici, il Grig canta vittoria: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/01/legge-regionale-in-difesa-degli-usi-civici-il-grig-canta-vittoria/?all_article=1

  7. Mara
    luglio 2, 2017 alle 4:22 PM

    Ancora e sempre: GRAZIE G.R.I.G.!

  8. luglio 12, 2017 alle 2:56 PM

    la legge regionale Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017 è stata pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 31 – parti I e II – del 6 luglio 2017: http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=65d6ab02-1619-49ae-92c6-631f79305c29

  9. agosto 1, 2017 alle 4:01 PM

    da L’Unione Sarda, 1 agosto 2017
    San Vero Milis: un’assemblea per discutere con i cittadini sugli usi civici. (Sara Pinna): http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/08/01/san_vero_milis_un_assemblea_per_discutere_con_i_cittadini_sugli_u-68-629344.html

  10. amico
    agosto 30, 2017 alle 12:42 PM

    http://www.sardiniapost.it/cronaca/legge-edilizia-impugnata-dal-governo-cinque-articoli-censurati/

    Ops.Ill governo ha impugnato anche le norme sugli usi civici. Nuovo giro nuova corsa. Intanto al TAR pende un ricorso sulla delibera di giunta con la quale si è trasferita ad argea la competenza e si sono date indicazioni (con delibera e non con legge) in materia di legittimazione.
    In sostanza ogni atto posto in essere in materia è sub iudice,

    Buona fortuna.

    • agosto 30, 2017 alle 4:37 PM

      ci sono delle evidenti limiti nell’attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna in materia di usi civici, dal GrIG puntualmente denunciati nelle sedi opportune, com’è noto.
      La legge regionale Sardegna n. 11/2017 rappresenta sostanzialmente un’inversione di tendenza e il ricorso governativo appare abbastanza fuori luogo, sotto il profilo giuridico.

  11. agosto 30, 2017 alle 10:06 PM

    A.N.S.A., 30 agosto 2017
    Urbanistica, scontro Governo-Sardegna. Assessore, è venuta meno la leale collaborazione: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/08/30/urbanistica-scontro-governo-sardegna_3bccf7ad-0833-4f55-9182-6b87e554cf5c.html

    ______________

    da Sardinia Post, 30 agosto 2017
    Legge edilizia impugnata, la Giunta contro il Governo: “Scelta paradossale”: http://www.sardiniapost.it/politica/legge-edilizia-impugnata-la-giunta-pigliaru-attacca-governo/

  1. Maggio 10, 2018 alle 10:49 PM
  2. giugno 21, 2018 alle 10:33 PM
  3. giugno 27, 2018 alle 10:32 PM

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