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Diritti di uso civico e demani civici in Sardegna, ecco come la Giunta Pigliaru vuole realizzare il nuovo Editto delle Chiudende.


Tuili - Gesturi, Giara, Pauli Maiori, bosco, sullo sfondo il Gennargentu innevato

Tuili – Gesturi, Giara, Pauli Maiori, bosco, sullo sfondo il Gennargentu innevato

 

anche su Il Manifesto Sardo (“Diritti di uso civico e demani civici in Sardegna, ecco come la Giunta Pigliaru vuole realizzare il nuovo Editto delle Chiudende“), 3 gennaio 2017

 

Prosegue determinata la pesantissima offensiva istituzionale contro i terreni a uso civico della Sardegna.

A una tradizionale profonda incuria nella gestione, si è aggiunto prepotentemente un vero e proprio disegno di sdemanializzazione portato avanti in un clima di silenzio politico generale estremamente opaco, da un lato frutto di banale ignoranza (quanti dei legislatori regionali sanno davvero che cosa sono gli usi civici?) e dall’altro teso a celare i reali interessi favoriti.

Mancati recuperi delle migliaia di ettari di terreni a uso civico occupati illecitamente, mancata promulgazione di oltre 120 provvedimenti di accertamento dei demani civici, assenza di controlli sulla corretta gestione da parte dei Comuni, pessime e illegittime soluzioni a problemi riscontrati, questo è – in estrema sintesi – il panorama degli usi civici in Sardegna.

Gennargentu, nevaio

Gennargentu, nevaio

Esigenza basilare di trasparenza, per esempio, vorrebbe che fossero rese pubbliche eventuali situazioni di conflitto d’interesse diretto e indiretto riguardanti i componenti del Consiglio regionale che stanno alacremente operando in proposito: in parole povere, c’è qualche consigliere regionale che ha casa o occupa terreni a uso civico?

Non soddisfatti della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2014 che aveva sbarrato la strada alla vera e propria svendita dei demani civici prevista dalla legge regionale n. 19 del 2013, dalla primavera del 2016 ci stanno riprovando e, in parte, ci sono già riusciti.   Proviamo ad approfondire.

Tancas serradas a muru

Fattas a s’afferra afferra

Si su chelu fit in terra

L’aiant serradu puru” (Melchiorre Murenu)

albero e neve

albero e neve

Il nuovo Editto delle Chiudende.

Il nuovo Governo Gentiloni ha fatto un gran bel regalo di Natale nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2016, decidendo di non impugnare davanti alla Corte costituzionale la demenziale legge regionale Sardegna 26 ottobre 2016, n. 26.

La legge approvata furtivamente in quattro e quattr’otto la notte del 25 ottobre 2016 riguarda naturalmente casi generali e astratti, potenzialmente gli oltre 400 mila ettari dei demani civici sardi.  Se davvero l’obiettivo fosse stato l’intervento su singoli pochi casi – l’inquinatissimo bacino dei “fanghi rossi” di Portovesme, per esempio, come dichiarato dall’Assessore regionale dell’urbanistica Cristiano Erriu, curiosamente proponente del testo al posto del competente Assessore dell’agricoltura – gli istituti applicabili potevano esser altri (la permuta, l’alienazione, il trasferimento dei diritti di uso civico) già previsti dal quadro normativo (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.).

Sul piano giuridico si tratta dell’ennesimo pastrocchio: in pratica, la Giunta Pigliaru ha proposto e il Consiglio regionale ha approvato [1] che i terreni appartenenti ai demani civici possano essere sclassificati – cioè sdemanializzati – ma la perdita della tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. sarebbe sospesa in attesa delle verifiche svolte dal Ministero per i beni e attività culturali e del turismo e della Regione nell’ambito degli accordi di copianificazione propri della pianificazione paesaggistica.

Non si comprende a quale titolo quelle aree rimangano tutelate con il vincolo paesaggistico, in una sorta di limbo giuridico, in attesa di futuri accordi di copianificazione Stato-Regione che chissà quando arriveranno (finora non ne è stato concluso nemmeno uno in Sardegna!), pur avendo perso la qualifica demaniale civica, cioè il motivo stesso della presenza del vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Ma si tratta solo della ciliegina sulla torta dei pasticci, a voler essere buoni.

Cabras, Is Aruttas, spiaggia

Cabras, Is Aruttas, spiaggia

Il nuovo Editto delle Chiudende, i numerosi tentativi.

E’ dalla primavera del 2016 che fioccano i tentativi del nuovo sacco dei demani civici, a 194 anni dall’Editto delle Chiudende.

La Giunta regionale, con il disegno di legge n. 297/S/A del 2016 (legge regionale finanziaria 2016), aveva previsto (art. 3, commi 20°, 21° e 22°)[2] la riapertura per due anni dei termini per la sclassificazione (cioè sdemanializzazione) di terreni appartenenti ai demani civici su richiesta dei rispettivi Comuni, ampliando la possibilità di sdemanializzazione anche ai terreni già trasformati a fini industriali, come, per esempio, l’inquinante bacino dei fanghi rossi dell’Eurallumina s.p.a. di Portovesme (CI), al centro dell’obsoleto progetto di riconversione industriale basato su una nuova centrale a carbone..

Ma non finiva qui.    Nella seduta consiliare del 23 marzo 2016 veniva presentato l’emendamento n. 519 [3] a firma degli onorevoli Piermario Manca (Partito dei Sardi), Rossella Pinna (P.D.), Augusto Cherchi (Partito dei Sardi), Gianfranco Congiu (Partito dei Sardi), Alessandro Unali (Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda), Anna Maria Busia (Centro Democratico), Roberto Desini (Centro Democratico), Gianmario Tendas (P.D.) e Daniela Forma (P.D.) finalizzato a eliminare i vincoli temporali (un anno, portato a due anni dall’entrata in vigore della legge o dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S. del provvedimento di accertamento demaniale con il disegno di legge n. 297/S/A) per la proposizione delle richieste di sdemanializzazione da parte dei Comuni alla Regione autonoma della Sardegna (abrogazione dell’art. 2 della legge regionale n. 18/1996).

In pratica, con tali disposizioni volute dal centro-sinistra sardo con in prima fila gli identitari del Partito dei Sardi, sarebbe sempre possibile depredare i demani civici dei Comuni sardi dopo occupazioni illecite e vendite non autorizzate.

foglie nel bosco

foglie nel bosco

Nel testo definitivo della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 l’emendamento – fortunatamente – non compare, ma dal cappello a cilindro degli interessi elettoralistici locali son saltati fuori le sdemanializzazione ad civitatem con tanto di specifici mappali dei terreni a uso civico di Irgoli (NU), già destinati ad agricoltori fin dagli anni ’50 del secolo scorso è già affrancabili, senza tante difficoltà, attraverso l’istituto della legittimazione (art. 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), e dei terreni a uso civico di Orosei (NU), situazione complessa ma risolvibile ben più equamente attraverso il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali di rilevante valore ambientale (es. la costa di Bidderosa, macchia mediterranea di Badde Ortos e Monte Nieddu).

Questo il testo approvato definitivamente:

Art. 4 – Disposizioni nel settore ambientale e del territorio

– omissis –

  1. I termini di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda”), sono riaperti per la durata di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della determinazione con cui si provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esista ancora un provvedimento formale di accertamento.
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “o siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all’interno delle delimitazioni dei consorzi industriali“.
  3. I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catasto terreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, particella 1, foglio 18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio 20, particelle 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28, particella 8, per i quali è stata riconosciuta la perdita della destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi con verbale dell’Argea – Servizio territoriale del nuorese del 15 aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale di uso civico.
  4. La disposizione di cui al comma 26 si applica ai terreni siti nel Comune di Orosei che hanno perso l’originaria destinazione di uso civico, identificati catastalmente ai fogli 4, 7, 8, 9, 12, 34, 35, 38, 28, 30, 43, 16, 10, 11, 41. Le cessazioni degli usi civici hanno efficacia dalla data degli atti o provvedimenti ovvero, se precedenti, dalle date indicate negli atti o provvedimenti dalla data in cui è venuta meno la destinazione funzionale degli usi civici.

Un testo che si è prestato subito a diversi dubbi di legittimità costituzionale.

Basta così? No.

Con la proposta di legge regionale n. 316 del 7 aprile 2016 i consiglieri Luigi Lotto (P.D.), Luigi Crisponi (Riformatori Sardi), Gaetano Ledda (U.P.C.), Marco Tedde (F.I.), Mario Carta (P.S.d’Az.), Giampietro Comandini (P.D.), Antonio Gaia (U.P.C.), Piermario Manca (Partito dei Sardi), Cesare Moriconi (P.D.), Gianluigi Rubiu (U.D.C.), Gianmario Tendas (P.D.), Lorenzo Cozzolino (P.D.), Ugo Cappellacci (F.I.), in gran parte componenti della V Commissione consiliare permanente “attività produttive”, puntavano ad abolire qualsiasi limite temporale per la sdemanializzazione dei terreni a uso civico.

Per non far mancare nulla, il consigliere ogliastrino Francesco Sabatini (P.D.), con la sua proposta di legge regionale n. 312 del 31 marzo 2016, voleva riportare in auge lo straordinario accertamento dei demani civici a iniziativa dei Comuni, evitando la bocciatura già della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2014 con il coinvolgimento dei Ministeri dell’Ambiente e dei Beni e Attività Culturali prima dell’approvazione definitiva regionale.

Una svendita permanente, senza nessuna vergogna. Un nuovo Editto delle Chiudende, portato avanti anche  da chi sbandiera ideali identitari e indipendentisti alla faccia delle identità e del patrimonio delle Collettività locali.

Portoscuso, Capo Altano - Guroneddu

Portoscuso, Capo Altano – Guroneddu

Qual è la situazione dei demani civici in Sardegna?

I nostri legislatori regionali si sono in gran parte distinti nel tempo per il disinteresse verso la salvaguardia dei demani civici e dei diritti di uso civico delle Collettività locali.

L’attuale legislatura non ha alcuna differenza con quelle passate.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus aveva rivolto (21 ottobre 2015) una puntuale istanza al Presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, all’Assessore regionale dell’agricoltura Elisabetta Falchi e al Direttore generale del medesimo Assessorato perché provvedessero a dar corso ai procedimenti di accertamento dei diritti di uso civico e dei demani civici in ben 123 territori comunali, nonché diano corpo agli interventi regionali sostitutivi previsti dalla legge (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) per il recupero di terreni a uso civico illegittimamente occupati da privati nei tantissimi casi di inerzia dei Comuni interessati.

Coinvolti, per opportuna informazione, il Commissario per gli usi civici per la Sardegna, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

I terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali in Sardegna, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, che si rivelerà – al termine delle operazioni di accertamento previste dalla legge – interessante con probabilità circa un quinto del territorio isolano, circa 4-500 mila ettari.

In troppe occasioni si è tentato di promuovere assurde operazioni di sdemanializzazione, anche in via legislativa, veri e propri nuovi Editti delle Chiudende, sempre avversati dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, l’ultima delle quali (la legge regionale Sardegna n. 19/2013) è stata duramente bocciata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210/2014.

Baunei, Baccu Goloritzè

Baunei, Baccu Goloritzè

Gli accertamenti dei demani civici “scomparsi”.

Le operazioni di accertamento dei demani civici concluse all’aprile 2012 hanno già riguardato finora ben 236 Comuni sui 377 della Sardegna e costituiscono l’Inventario generale delle Terre civiche, previsto dagli artt. 6-7 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione consiliare n. 309/A del  3 marzo 2015 dell’on. Oscar Cherchi (primo firmatario) e altri – tuttora senza risposta – in forza dell’appalto ‘Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo all’accertamento formale e/o all’inventario generale dei beni civici dei comuni della Regione autonoma della Sardegna’ concluso nell’aprile 2012, sarebbero disponibili i necessari atti per portare a compimento i procedimenti di dichiarazione dei diritti di uso civico e dei demani civici in ben 123 ulteriori Comuni della Sardegna (per 21 Comuni è stata accertata l’inesistenza di diritti di uso civico).

Però, a distanza di più di quattro anni, il competente Direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e Salvaguardia della biodiversità dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (dov’è incardinato il Settore Usi civici, competente in  materia) non ha provveduto per ragioni non conosciute, pur essendo l’attività in argomento chiaramente indicata come preminente nel Programma regionale di sviluppo 2014-2019 (4.10.1 Azione regionale di governo delle terre civiche), fondamentale atto di programmazione disposto dalla legge regionale n. 11/2006.

Il mancato utilizzo del risultato di appalti di servizi regolarmente collaudato e il cui corrispettivo sia stato liquidato senza comprovati motivi o cause di forza maggiore potrebbe concretare eventuali ipotesi di responsabilità per danno erariale (legge n. 20/1994 e s.m.i.).

Foresta demaniale dei "Sette Fratelli"

Foresta demaniale dei “Sette Fratelli”

Per giunta, alla data odierna, le cariche di Direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e Salvaguardia della biodiversità dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e di Direttore del Settore Usi civici risultano vacanti, mentre – secondo la citata interrogazione consiliare n. 309/A – sarebbe stato costituito un non meglio precisato “gruppo di lavoro” non formalizzato con componenti e compiti non conosciuti.

A pensar male si farà pure peccato, ma non ci vuol molto a immaginare una nuova operazione di accertamento, magari annacquato, magari con incarichi affidati a soggetti dei consueti entourages universitari con conseguente esborso di parecchi soldi pubblici     Preludio dell’ennesima depredazione ai danni dei demani civici

Speriamo proprio che non accada, ma si tratta di ipotesi tutt’altro che campate per aria.

Soprattutto ora che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 65/43 del 6 dicembre 2016, oltre a individuare la procedura di legittimazione (art. 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.) presso gli uffici regionali, ha provveduto a delegare ulteriori competenze in materia di usi civici all’Agenzia Argea Sardegna (art. 7, comma 19°, della legge regionale n. 3/2008), fra cui proprio quelle relative alle procedure di accertamento delle aree a uso civico, nonché – guarda caso – per “la costituzione di un gruppo di lavoro composto da personale del sistema Regione particolarmente qualificato in materia di usi civici e da un massimo tre esperti tecnici esterni”, finanziato con 300 mila euro provenienti dai fondi già destinati alla lotta alla peste suina africana.

Compito del gruppo di lavoro?  Realizzare “un progetto triennale finalizzato all’esame e risoluzione delle problematiche di maggiore rilevanza in materia di usi civici” come se non fosse già compito degli uffici regionali competenti…

Sardegna, bosco

Sardegna, bosco

I recuperi dei terreni occupati illegittimamente da privati e le operazioni di riordino dei demani civici.

Sono, poi, tantissimi i casi di terreni a uso civico illegittimamente occupati da privati, da Portoscuso a Orosei, da Carloforte a Nuoro, a Posada, a Siniscola, a Villagrande Strisaili, a Villacidro, a Lotzorai  (paese d’origine dell’on. Sabatini), a tanti altri Comuni.     L’art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.[4] prevede l’obbligo di recupero dei terreni a uso civico illegittimamente occupati a carico dei Comuni e, in caso di inerzia, con intervento sostitutivo regionale: pur essendo ben note tali situazioni negli atti dell’Inventario generale delle Terre civiche, non si è a conoscenza di eventuali interventi in via sostitutiva da parte della Regione autonoma della Sardegna in alcuno dei numerosissimi casi di inerzia da parte dei Comuni interessati.                  E’ ora di farlo.

Davanti a situazioni di avvenuta edificazione di residenze in buona fede e di conseguente radicale trasformazione di terreni a uso civico la soluzione equa sul piano giuridico è, poi, data dal trasferimento dei diritti di uso civico (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i., come inserito dall’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 3/2003) su altri terreni di proprietà comunale di sensibile valore ambientale. In questo modo si possono tutelare gli interessi della collettività locale al mantenimento del demanio civico (che – è bene ricordare – è un diritto in capo a tutti i cittadini e non al Comune) e si può venir incontro alle esigenze dei cittadini che hanno edificato senza colpa su terreni che presumevano propri.

Riguardo, invece, i tanti coltivatori diretti che da lunghi anni praticano l’agricoltura su terreni a uso civico può operare l’istituto della legittimazione (art. 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

Come si vede, a legislazione vigente, tantissime situazioni “difficili” possono essere risolte senza “pasticci” di ogni genere, se davvero c’è la volontà di farlo.

Sarebbe bene che vi fosse anche la volontà di procedere a un’altra fondamentale operazione: il recupero di centinaia, migliaia di ettari di terreni appartenenti ai demani civici occupati illecitamente in tante località costiere e dell’interno dell’Isola.

Farebbe bene all’ambiente, alla legalità e alla civile convivenza sociale in tanti centri della Sardegna.

Carloforte, Stea

Carloforte, Stea

I diritti di uso civico e i demani civici, un grande patrimonio per la Sardegna.

Gli usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi sono in generale diritti spettanti a una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività.

Gli elementi comuni a tutti i diritti di uso civico sono stati individuati in:

– esercizio di un determinato diritto di godimento su di un bene fondiario;

– titolarità del diritto di godimento per una collettività stanziata su un determinato territorio;

– fruizione dello specifico diritto per soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli componenti della collettività.

L’uso consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali ed elementari in rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall’uso civico può dare: vi sono, così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico, di macchiatico, di pesca, di bacchiatico, ecc.      Quindi l’uso civico consiste nel godimento a favore della collettività locale e non di un singolo individuo o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti d’uso in quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare.

Dopo la legge n. 431/1985 (la nota Legge Galasso), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla giurisprudenza[5]).    Questa funzione è importantissima, basti pensare che i demani civici si estendono su oltre 5 milioni di ettari in tutta Italia (un terzo dei boschi nazionali), mentre i provvedimenti di accertamento regionali stanno portando la percentuale del territorio sardo rientrante in essi a quasi il 20% (circa 400.000 ettari).

Muflone (Ovis orientalis musimon)

Muflone (Ovis orientalis musimon)

Molte normative regionali, così come anche la legge regionale sarda n. 12/1994 e s.m.i., vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale.

In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico.    Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).                 Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994).

Con il decreto Assessore Agricoltura R.A.S. n. 953/DEC A 53 del 31 luglio 2013, previa deliberazione Giunta regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013, sono stati dati gli indirizzi interpretativi per i procedimenti relativi alla gestione dei diritti di uso civico e dei demani civici.

Infine, con l’approvazione regionale degli strumenti previsti (regolamento per la gestione, piano di recupero e gestione delle terre civiche) è, così, possibile tutelare efficacemente il demanio civico e svolgere tutte quelle operazioni (permute, recuperi, sdemanializzazioni, trasferimenti di diritti, ecc.) finalizzate a ricondurre a corretta e legittima gestione una vera e propria cassaforte di natura della comunità locale.

stendardoAzioni ecologiste per la difesa dei demani civici.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha nel corso degli anni sempre contrastato con decisione i vari tentativi di sdemanializzazione delle aree a uso civico, chiedendo una gestione corretta e al passo con i tempi dell’immenso patrimonio di proprietà collettiva.

In questi ultimi frangenti ha provveduto a rivolgere (21 ottobre 2015, 19 aprile 2016) documentate istanze al Presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, all’allora Assessore regionale dell’agricoltura Elisabetta Falchi e al Direttore generale del medesimo Assessorato perché provvedano a dar corso ai procedimenti di accertamento dei diritti di uso civico e dei demani civici in ben 123 territori comunali, nonché a porre in essere gli interventi regionali sostitutivi previsti dalla legge (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) per il recupero di terreni a uso civico illegittimamente occupati da privati nei tantissimi casi di inerzia dei Comuni interessati.

Sono stati coinvolti per le rispettive competenze di legge il Commissario per gli usi civici per la Sardegna, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Inoltre, le disposizioni della legge regionale n. 5/2016 relative alle nuove sdemanializzazione dei terreni a uso civico sono state segnalate al Governo nazionale perché valutasse l’opportunità di sollevare conflitto di attribuzione (art. 127 cost.) davanti alla Corte costituzionale per lesione delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.).

Il Governo Renzi ha ritenuto di effettuare ricorso, i cui motivi sono contenuti nella delibera del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2016.

bosco e girasoli

bosco e girasoli

Analoga segnalazione è stata inoltrata (18 novembre 2016) avverso l’assurda legge regionale n. 26/2016, ma in questo caso il nuovo Governo Gentiloni ha ritenuto opportuno soprassedere (seduta del 23 dicembre 2016).

In questi giorni un’integrazione delle precedenti istanze viene inviata al Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus avanza anche una proposta normativa per i casi dove ci si ritrovi davanti a radicali e irreversibili trasformazioni di terreni appartenenti a demani civici, per salvaguardare valore ambientale e diritti delle collettività locali.

Eccola di seguito, utilizzabile liberamente e gratuitamente da Giunta e Consiglieri regionali. E speriamo che prima o poi giunga un sussulto di buon senso e prudenza.

I demani civici della Sardegna sono un patrimonio meritevole di efficace tutela e di accorta gestione ambientale, non certo di bardane legalizzate a posteriori o di lucrosi incarichi a beneficio di pochi più o meno esperti.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

 

Proposta di legge regionale “Trasferimento dei diritti di uso civico e sdemanializzazione di aree compromesse appartenenti ai demani civici”

Relazione illustrativa

La realtà dei demani civici in Sardegna rappresenta un fenomeno di grande importanza eppure finora poco conosciuto e ancor meno curato da parte della Regione autonoma della Sardegna.

Al termine delle operazioni di accertamento demaniale saranno molto probabilmente più di 400 mila gli ettari interessati dai diritti di uso civico nell’Isola.

Gli usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi sono in generale diritti spettanti a una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività.

Gli elementi comuni a tutti i diritti di uso civico sono stati individuati in:

– esercizio di un determinato diritto di godimento su di un bene fondiario;

– titolarità del diritto di godimento per una collettività stanziata su un determinato territorio;

– fruizione dello specifico diritto per soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli componenti della collettività.

L’uso consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali ed elementari in rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall’uso civico può dare: vi sono, così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico, di macchiatico, di pesca, di bacchiatico, ecc.      Quindi l’uso civico consiste nel godimento a favore della collettività locale e non di un singolo individuo o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti d’uso in quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare.

Dopo la legge n. 431/1985 (la nota Legge Galasso), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla giurisprudenza[6]).    Questa funzione è importantissima, basti pensare che i demani civici si estendono su oltre 5 milioni di ettari in tutta Italia (un terzo dei boschi nazionali), mentre i provvedimenti di accertamento regionali stanno portando la percentuale del territorio sardo rientrante in essi a quasi il 20% (circa 400.000 ettari).

Molte normative regionali, così come anche la legge regionale sarda n. 12/1994 e s.m.i., vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale.   In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico.                   Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).                 Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994).

Con il decreto Assessore Agricoltura R.A.S. n. 953/DEC A 53 del 31 luglio 2013, previa deliberazione Giunta regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013, sono stati dati gli indirizzi interpretativi per i procedimenti relativi alla gestione dei diritti di uso civico e dei demani civici.

Infine, con l’approvazione regionale degli strumenti previsti (regolamento per la gestione, piano di recupero e gestione delle terre civiche) è, così, possibile tutelare efficacemente il demanio civico e svolgere tutte quelle operazioni (permute, recuperi, sdemanializzazioni, trasferimenti di diritti, ecc.) finalizzate a ricondurre a corretta e legittima gestione una vera e propria cassaforte di natura della comunità locale.

Una delle problematiche più rilevanti in materia riguarda le diverse ipotesi in cui – spesso decine di anni or sono – i Comuni abbiano alienato illegittimamente terreni a uso civico attualmente irreversibilmente trasformati da edifici, abitazioni, aziende, impianti industriali.

La soluzione più equa, prevista nella presente proposta di legge, consiste nel individuare l’ipotesi di una sdemanializzazione e connesso trasferimento dei diritti di uso civico su terreni comunali quantomeno di analoga estensione e valore ambientale.  La Regione può contribuire con terreni appartenenti al patrimonio regionale.

Viene, nel contempo, coinvolta per un opportuno concerto l’Amministrazione statale del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo, così come autorevolmente indicato dalla sentenza Corte cost. n. 210/2014.

Con un’operazione simile, sul piano giuridico, ambientale ed economico-sociale, vengono salvaguardati i diritti della collettività locale (titolare del demanio civico) al mantenimento della consistenza del proprio demanio civico e vengono risolte situazioni altrimenti di estrema complessità.

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Testo della proposta di legge regionale.

Art. 1

Trasferimento dei diritti di uso civico da terreni oggetto di sdemanializzazione.

1.Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;

b) siano stati alienati, prima dell’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei Comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione paesaggistica e urbanistica.

2. La proposta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici deve, a pena di nullità, essere corredata da proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all’esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore ambientale. La Regione, su richiesta del Comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può concorrere all’integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllate.

3.La sdemanializzazione e il contestuale trasferimento dei diritti di uso civico, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nei commi 1 e 2 e acquisizione di specifico concerto con il Ministero per i beni e Attività Culturali e il Turismo.

4.La richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell’Amministrazione separata frazionale, ove esistente.

5.Entro 15 giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e mediante l’affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell’isola.

6.Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.

7.Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.

8.Il decreto assessoriale di cui al comma 3 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, per almeno 30 giorni, nell’albo pretorio del Comune interessato.

Art. 2

Abrogazione di norme.

Sono abrogate le seguenti norme:

– articoli 18 bis, 19 ter della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, introdotti dalla legge regionale 4 aprile 1996, n. 18;

– articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18;

– articolo 4, commi 24, 25, 26, 27, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5;

– legge regionale 28 ottobre 2016, n. 26.

Art. 3

Entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

_________________________________

[1] Questo il risultato della votazione:

Votazione nominale

Il PRESIDENTE indice la votazione nominale con procedimento elettronico della proposta di legge numero 373.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AGUS – ANEDDA – BUSIA – CARTA Angelo – CHERCHI Augusto – COCCO Daniele – COCCO Pietro – COLLU – CONGIU – COZZOLINO – CRISPONI – DEDONI – DEMONTIS – DERIU – FORMA – GAIA – LAI – LEDDA – LOCCI – LOTTO – MELONI – MORICONI – PERRA – PINNA Giuseppino – PINNA Rossella – PISCEDDA – PITTALIS – PIZZUTO – RUBIU – RUGGERI – SABATINI – SATTA – SOLINAS Antonio – SOLINAS Christian – TENDAS – TOCCO – USULA – ZANCHETTA.

Si sono astenuti: il Presidente GANAU – TEDDE.

Risultato della votazione

Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Presenti 40

Votanti 38

Astenuti 2

Maggioranza 20

Favorevoli 38

Il Consiglio approva.

[2]                                                                                                                                                                      “Art. 3

omissis

  1. I termini di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 ‘Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda’), sono riaperti per la durata di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della determinazione con cui si provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esista ancora un provvedimento formale di accertamento.
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “o siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all’interno delle delimitazioni dei consorzi industriali”.
  3. I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catasto terreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, particella 1, foglio 18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio 20, particelle 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28, particella 8, per i quali è stata riconosciuta la perdita della destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi con verbale dell’Argea – Servizio territoriale del nuorese del 15 aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale di uso civico”.

[3] “L’art. 2 della Legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 ‘Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda’) è abrogato”.

[4]                                                                                                                                   Art.22 – Recupero dei terreni civici

  1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni devono promuovere le azioni necessarie per il recupero dei terreni comunali ad uso civico, il cui accertamento sia già avvenuto con decreto dell’organo competente, che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido.
  2. In difetto vi provvede, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro – pastorale, la Giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta.

[5] vds. sentenze Corte cost. n. 345/1997, n. 46/1995 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993.  Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.

[6] vds. sentenze Corte cost. n. 345/1997, n. 46/1995 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993.  Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.

 

mare

mare

(foto E.R., M.F., J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. amico
    gennaio 2, 2017 alle 9:09 am

    Un attimo sulla legittimazione dissento. Essa presuppone, affinché possa essere applicata, una occupazione abusiva. Senza questa l’istituto non può utilizzarsi. A fronte di ciò a me le occupazioni abusive non vanno bene e per me non si dovrebbero potere legittimare, anche se fatte da coltivatori diretti. Ricordiamoci che la norma nasce nel 1927, quindi in un contesto storico del tutto differente e nel quale forse poteva avere una sua ratio. Oggi e almeno negli ultimi 40 anni mi pare che le situazioni si siano modificate e pensare di legittimare le occupazioni abusive è un po come condonare gli abusi edilizi. I più furbi vengono premiati. Detto questo il fatto che la norma si applichi solo ai coltivatori diretti è un’aggiunta posta dalla Giunta Regionale che si discosta dal dettato legislativo determinando forti dubbi di legittimità per disparità di trattamento. In ogni caso il legislatore regionale, nella scorsa legislatura, in commissione agricoltura aveva espressamente evidenziato la non volontà di trasporre l’ istituto in Sardegna in quanto avrebbe potuto determinare, in una realtà come la nostra, evidenti problemi anche di ordine pubblico. Oggi diviene applicabile in forza di una sentenza del TAR, nel cui giudizio la RAS non si è costituita, che ha stabilito che l’istituto fosse applicabile anche in Sardegna. Vedremo cosa succederà anche alla luce del fatto che magari tanti di quei coltivatori. dichiarandosi legittimi possessori di quei terreni, hanno beneficiato di finanziamenti comunitari. Come si giustificano oggi questi finanziamenti magari a fronte di una richiesta di legittimazione che come detto presuppone l’abusività del possesso? Uno dei tanti piccoli interrogativi al quale dovranno rispondere i super esperti che ARGEA, se le nomine le’avesse fatto l’assessorato sarebbe state troppo evidenti sopratutto dopo l’interrogazione, dovrà individuare ma i cui nomi sono già scritti sulla pietra. Gli altri problemi che l’istituto determinerà credo li dovranno risolvere i sindaci ed i carabinieri. Lula docet.
    Saluti

    • gennaio 2, 2017 alle 9:35 am

      si riferisce alla “legittimazione”? Le perplessità sono anche le mie, pur in presenza di un dettato normativo della legge n. 1766/1927.
      Non convincono la disparità di trattamento fra “coltivatore diretto” (indicazione della delibera della Giunta regionale) e semplice “occupante” (indicazione di legge). Basta pensare a chi ha l’orto per il consumo familiare. Si creano disparità e il rischio sono minacce e attentati. Non convince nemmeno il complesso di deleghe all’Agenzia Argea, pare proprio l’ennesima fuga regionale dalle responsabilità. Per non parlare dell’inutile e dispendiosa previsione dell’ancora ennesimo “comitato di esperti”…

      Stefano Deliperi

  2. Carlo Poddi
    gennaio 2, 2017 alle 10:31 am

    Come Libero professionista con il gruppo di lavoro che si è occupato del Piano di Valorizzazione della Terre Civiche del Comune di Orgosolo abbiamo presentato le stesse indicazioni come nella vostraproposta, nella bozza presentatnel maggio 2010 che è tuttora ferma e oramai dopo quasi 6 anni non credo che sara ripresa!!! E posso definire Orgosolo come un classico concentrato di problemi legati ai terreni ad’uso civico!!

  3. gennaio 2, 2017 alle 12:39 PM

    la V Commissione permanente “attività produttive” del Consiglio regionale della Sardegna ha espresso “a maggioranza parere favorevole” sulla legge regionale n. 26/2016 (http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Sintesi/Commissioni/commissione_5/Sint_comm5_158.pdf). Complimenti…

  4. Pier
    gennaio 2, 2017 alle 4:06 PM

    Condivido gli sforzi e invio i migliori auguri di farcela. Non sarà facile ma è fondamentale arrivare prima. Il Toscana (tutta la zona di Porto S. Stefano) è occupata da anni da privati e hotel e (se volete occuparvene) NON ci sono nemmeno i passaggi/accessi obbligatori per la spiaggia (libera o meno) e molti “bagni” si fanno pagare per accedere alla parte di costa del demanio.. che come dite sarebbe “non usucapibile” ma di fatto entri solo coi carabinieri. Auguri di cuore.!

  5. Yale Best
    gennaio 2, 2017 alle 7:04 PM

    Secondo me avevano la testa altrove magari al cenone di fine anno. E non hanno capito cosa stavano facendo.
    38 si….2 aastenuti. Insomma passa all’unanimità. Togliamogli questo giocattolo dalle mani !

  6. gennaio 2, 2017 alle 11:15 PM

    da Sardinia Post, 2 gennaio 2016
    Grig: “Usi civici sempre più a rischio, Roma non si opporrà alle nuove chiudende”. (Piero Loi): http://www.sardiniapost.it/cronaca/grig-usi-civici-sempre-piu-a-rischio-roma-non-si-opporra-alle-nuove-chiudende/

    ____________________________

    da Il Fatto Quotidiano, 3 gennaio 2017
    Allarme in Sardegna “Un sesto dell’isola può finire ai privati”.
    Rischio svendita – Una legge regionale consente di sottrarre al Demanio gli “usi civici”, terre splendide da Orosei al Gennargentu. (Ferruccio Sansa): http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/allarme-in-sardegna-un-sesto-dellisola-puo-finire-ai-privati/

  7. M
    gennaio 3, 2017 alle 11:57 PM

    Grazie al GRIG per il prezioso e tenace lavoro che svolge a tutela della natura e dell’ambiente. Chiedo scusa ma mi permetto di fare alcune osservazioni sull’articolo e sui relativi commenti. Sul quadro giuridico di riferimento delle sclassificazioni di terreni soggetti a uso civico che abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale : Il Governo probabilmente non ha impugnato la nuova legge perchè la Sardegna ha fatto quello che lo Stato voleva, cioè ha fatto salve le competenze dello Stato in materia di tutela del paesaggio. Il Governo in effetti non ha mai fatto un ricorso motivando che le norme regionali non prevedono compensazioni (e cioè nuove terre idonee agli usi civici a fronte delle terre civiche sclassificate), nè la corte Costituzionale nel 2014 si è pronunciata su questo aspetto. Numerose regioni italiane hanno istituti simili, con diversi nomi (sclassificazione, sdemanializzazione, declassificazione). Ben poche leggi regionali prevedono forme di compensazione, ben poche individuano un limite temporale entro il quale il terreno oggetto di sclassificazione deve essere stato alientato da parte del Comune (il limite è il 1985 per la legge regionale sarda), alcune per giunta prevedono per espresso sanatorie di abusi edilizi, probabilmente nessuna prevede una fase di conservazione del vincolo paesaggistico e di approfondimento degli effetti del provvedimento di sclassificazione sui vincoli di tutela del paesaggio come quella prevista (seppure per forza di cose) dalla recente legge regionale sarda. La compensazione non era richiesta neppure dalla Corte Costituzionale quando nel 1991 (sent. 511) aveva ritenuto ammissibile l’istituto della sclassificazione, argomentando che si tratta di beni già venduti dal Comune e che la finalità dell’istituto è principalmente di prevenire dei contenziosi con gli acquirenti. Ciò detto, è innegabile che senza la previsione dell’obbligo di compensazione, almeno nei casi in cui non sia dimostrata l’indisponibilità per il Comune di altri terreni idonei all’uso civico, si riduce (e quindi si impoverisce) la consistenza complessiva delle terre civiche. Sulla legittimazione delle occupazioni abusive di terre civiche: se è un procedimento ancora oggi vivo nell’ordinamento, e se non c’è un divieto espresso nella legge regionale, allora deve essere applicato, e a quel punto forse è opportuno provare a gestirne l’applicazione. Il campo di applicazione può essere definito e circoscritto, tenuto conto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, anche per la parte su requisiti di tipo soggettivo (sul web si trova qualcosa anche sul riferimento delle occupazioni abusive a coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale e comunque sentenze che chiariscono che si tratta di una procedura di carattere eccezionale legata a precise condizioni ed attente valutazioni). Dare per scontato che in Sardegna si finisca male mi sembra un po’ triste. Sul trasferimento di competenze ad Argea: è un’agenzia della Regione, per cui se dispone di strutture organizzative e di competenze può a pieno titolo contribuire a riavviare processi procedimentali di enorme importanza che sono rimasti fermi per anni (come segnalato da numerosi precedenti articoli del GRIG). E poi sono persone che fanno il loro lavoro, non è bello fare allusioni infondate sugli esiti di tale lavoro. Sul Gruppo di esperti: dovrebbe valere il principio dell’evidenza pubblica, per cui quando la regione farà le selezioni, potrà candidarsi chiunque abbia titolo. In generale, sostenere che tutti gli amministratori pubblici fanno le cose per interesse o perchè non sanno quello che fanno e che tutta la pubblica amministrazione sia composta di incapaci se non disonesti mi sembra troppo semplice, anche se molto popolare (a forza di dirlo, si possono perfino vincere le elezioni in America…). Mi scuso per la banalità, grazie ancora di esistere e buon lavoro.

    • gennaio 4, 2017 alle 6:46 am

      buongiorno M, grazie per le belle parole sull’attività del GrIG, tutte osservazioni pertinenti, senza dubbio.
      Ma permetterá che modalità e obiettivi dell’operazione i dubbi li lascino tutti.
      Nell’articolo sono espressi e motivati ampiamente.
      Il fatto che varie Regioni abbiano approvato negli anni passati normative di sdemanializzazione, anche molto accentuate, senza compensazioni non significa che si debba continuare sulla stessa strada.
      Oppure lo si dica chiaramente: care collettività locali, non ce ne può importar di meno di voi, vi deprediamo dei vostri terreni a uso civico occupati illegalmente e in cambio non vi diamo nulla.
      Come si fa, sul piano giuridico, a sdemanializzare e, contemporaneamente, mantenere il vincolo paesaggistico sine die (fino alla futura copianificazione) quando é giuridicamente venuta meno la ragione del vincolo (presenza dell’uso civico) é mistero di non poco conto.
      La mancata promulgazione di ben 123 accertamenti di demani civici é altrettanto opaca.
      E così si potrebbe continuare per un bel po’…
      Buona giornata.

      Stefano Deliperi

    • amico
      gennaio 4, 2017 alle 11:57 am

      Manca qualche tassello in questa ricostruzione.
      Premetto che anche io, come ho già detto più volte, non sono a priori contrario con le sclassificazioni qualora sussistano determinate condizioni. Però mi devo necessariamente chiedere del perchè venga fatta una legge.
      Si potevano benissimo riaprire i termini, magari per un anno, per la richiesta di sclassificazione magari prevedendo che questa fosse attuabile solo qualora non fosse oggettivamente possibile il trasferimento. In questa maniera non si sarebbe incorso in nessun rischio di impugnazione in quanto la norma è già stata applicata e mai impugnata dal Governo. Anzi l’Avvocatura dello stato nella discussione (si può vedere nel sito della Consulta) del ricorso avverso la L.R: fatta dal centro destra che prevedeva in nuovo piano generale ha espressamente affermato che tale norma in quanto ben delimitata non destava problemi dal punto di vista della compatibilità costituzionale con la norma nazionale.
      In quell’occasione, occorre ricordare, la norma è stata impugnata perchè si prevedeva un PIANO GENERALE composto da nuovi accertamenti riguardanti anche i terreni già accertati e modifiche delle condizioni per le quali un terreno poteva essere dichiarato come soggetto ad uso civico. Ad esempio si richiedeva la prova scritta dell’uso invertendo il consolidato principio dell’antico possesso.
      Solo perchè si prevedeva un piano generale è stata richiesta la coopianificazione.
      Andato male quel tentativo si è cercato di aggirare l’ostacolo.
      In primo luogo fermando i 123 accertamenti pronti e finiti. Fermati non così, ma perchè fatti in ragione dei metodi di accertamento fondati appunto sull’antico possesso che tanto infastidiscono, Fermati senza nessun motivo in quanto il famoso appalto che ha portato per la prima volta a pubblicare gli elenchi dei terreni gravati ad uso civico si è dimostrato ben fatto, tanto che quei dati risultano corretti al 99%. Non a caso le cause pendenti che contestano gli accertamenti sono pochissime (5/6) ed assolutamente fisiologiche nell’ambito della gestione di una materia.In più riguardano posti dove si sono fatte lottizzazioni dichiarate sottoposte ad uso civico proprio in ragione del principio dell’antico possesso. Per la prima volta, inoltre, si era arrivati a pubblicare l’inventario che nel giro di un anno poteva benissimo essere completato con i 123 accertamenti mancanti che però, come detto, sono scomodi perchè evidenziano l’esistenza dell’uso civico la dove non lo si vuole evidenziare,
      Allora ritorniamo all’aggiramento dell’ostacolo.
      Si crea, cosi dice una interrogazione consiliare alla quale nessuno ha mai risposto, un gruppo di esperti presso l’Assessorato che dovrebbe analizzare i problemi. Ma quali problemi? La causa di Orosei (che ricordo era già accertato nel 2005 ?) assolutamente pretestuosa visto che basta trasferire a bidde rosa e tutto finisce. Quali sono gli altri problemi? Nessuno l’ha mai detto esplicitamente perchè a legislazione vigente quegli accertamenti sono fatti bene purtroppo per qualcuno individuano gli usi civici sulla base dei principi che anche i Commissari usavano e allora danno fastidio perchè coinvolgono terreni che non si vogliono coinvolgere. Cosa hanno fatto questi esperti in due anni ? Niente assolutamente niente, se non lasciare tutto come era prima e criticare senza fondamento e ragione quanto fatto con i soldi pubblici.
      Ripartendo da questo niente si vuole sempre arrivare a modificare i criteri in base al quale vengono accertati gli usi civici per mandare a monte il pregresso (leggasi le dichiarazioni dell’Assessore Erriu la dove parla di dimostrazione del non uso) Lo si fa con il primo tassello che è la nuova legge. Una coopianificazione anticipata (mai esistita prima tutte le volte che si sono aperti i termini per le sclassificazioni e mai richiesta dallo stato che ribadisco non ha mai impugnato l’art 18 bis ma solo il piano generale) e la creazione di un ennesimo gruppo di lavoro che deve verificare le fantomatiche problematiche che nessuno ci ha mai detto quali siano e che soprattutto sono risolvibili a legislazione vigente. E allora sempre chiedendosi il perchè delle cose mi domando come mai questo gruppo di lavoro non è stato creato in Assessorato? Come mai si delega ad una Agenzia che ha compiti essenzialmente attuativi e gestionali una attività di progettazione come questa? Tutte domande alle quali la logica non trova risposta se non nel fatto che magari gli atti di Argea sono meno visibili ai più ? Forse è dietrologia ma alle domande poste occorre dare risposta. E poi perchè è necessario avvalersi di esperti se in Argea ci sono tante professionalità? Mistero. Il fatto è che si vuole rivedere tutta la modalità di accertamento e sovvertire i principi sino ad oggi utilizzati( La vendita all’ENEL dei terreni di villagrande insegna e ad oggi il decreto attuativo non si è ancora visto almeno pubblicato) per arrivare in silenzio (pezzo per pezzo con la coopianificazione preventiva) a quel piano generale tanto caro all’assessorato agli EELL al fine della definizione del piano paesaggistico e che eliminerebbe almeno la metà degli usi civici esistenti.
      Questa è solo un po di storia dalla quale nascono le perplessità anzidette. Ma si forse è solo dietrologia,
      Sulla legittimazione. Un famoso broccardo dice ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit. Se il legislatore sardo avesse voluto inserirla perchè non l’ha fatto? Dimenticanza? C’è stato il tempo per ricordarsene perchè sono state presentati diversi PL in tal senso tutti bocciati in Commissione (gli atti ci sono) proprio perchè tale istituto (un condono in sostanza) è stato ritenuto non consono alla realtà sarda. Ad oggi si arriva ad applicarla grazie ad un pronunciamento del TAR, alquanto singolare, nel cui giudizio casulamente la regione sardegna non si è costituita magari facendo solo rilevare ai giudici ce il legislatore in commissione si era espresso per il non inserimento della norma. Tutto normale che una Regine non si costituisca in un giudizio simile? A me non pare.
      Ma forse è veramente tutta dietrologia. Ma in fondo a noi cosa importa? saranno i nostri figli a capire cosa sta accadendo.

  8. amico
    gennaio 4, 2017 alle 12:28 PM

    Eccola la finalità nelle parole di Erriu (da Sardinia post)

    Cristiano Erriu. “Gli usi civici – sottolinea – rappresentano il diritto per una collettività di utilizzare terre di proprietà pubblica per fare legna, raccogliere funghi, pascolare e altre simili attività. Nel 2005 venne compiuto, in maniera parziale, l’accertamento di queste terre: un censimento che non venne fatto, data la complessità dell’argomento, sul posto, bensì sulla carta, così che furono classificate, come tali, terre che da lungo tempo non lo erano più e che erano anche state trasformate. È evidente che, nel tempo, in alcuni casi sia cessato questo uso e che quelle terre abbiano perso le caratteristiche che le contraddistinguevano.
    L’assessore dell’Urbanistica rileva anche che “d’altro canto, prima dell’accertamento, di molti usi civici si era persa la memoria. In casi come questo, come ribadito con buon senso dalla Corte Costituzionale, l’interesse economico collettivo è meglio garantito dal potenziale occupazionale dell’attività industriale che non dalle tradizionali attività di legnatico, eccetera, peraltro già abbandonate da tempo in quanto non più rispondenti a esigenze economiche che risalivano a un secolo prima. La sclassificazione degli usi civici, solo e soltanto quando ne sia cessato da tempo l’uso collettivo e, nei casi in cui in conseguenza di ciò, sia stata modificata la natura dei luoghi, è una norma di buon senso che non viene introdotta né dalla Regione Sarda né tanto meno oggi, essendo già presente nel Testo Unico del 1927, ma che nel 1994 la Regione si è solo limitata a regolamentare. Il problema, però, è rappresentato dal fatto che, dal 1985, le terre in cui sia stato accertato l’uso civico rappresentano anche e giustamente un bene paesaggistico, e che a quella data di molte di esse si era già perso l’uso civico”.
    “La sclassificazione per evidente e pregressa cessazione dell’uso – ricorda Erriu – non può avvenire senza la partecipazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali, che deve contemporaneamente accertare che non sussistano più, oltre agli usi, anche le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi. L’assenza di questa precisazione fece impugnare precedenti tentativi di regolamentazione della sclassificazione

    In sostanza addio antico possesso e principio dell’imprescrittibilità. Da qui tutto il resto che gli esperti dovranno risolvere. In sostanza buttare a mere tutto.

  9. amico
    gennaio 4, 2017 alle 1:02 PM

    A smentirlo basterebbe leggere la sentenza della Cassazione 19792 del 2011 che ha esplicitamente affermato:

    che un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta “sdemanializzazione” di fatto.

    La c.d. sdemanializzazione di fatto è sostanzialmente ammessa dalla giurisprudenza, può verificarsi anche tacitamente. Tuttavia, per i beni gravati da uso civico la delicatezza e complessità degli accertamenti necessari per la sclassificazione, ma soprattutto la peculiare struttura dell’istituto con il particolare ruolo dei singoli titolari dell’uso civico, escludono che questa possa avvenire in via di mero fatto.

    E’ principio consolidato che l’espressa previsione dell’inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione.

  10. M
    gennaio 6, 2017 alle 3:05 PM

    Buongiorno, faccio ancora l’avvocato del diavolo. E’ verissimo che il vincolo di cui parla la legge regionale 26 è a dir poco atipico. Però c’è, e rimane (almeno fino alla verifica congiunta con gli organi dello Stato). Chiamiamolo vincolo ex uso civico o vincolo ex l.r. 26, ma dovrebbe comunque togliere molte fantasie sui terreni interessati dalla sclassificazione. L’esempio sulla normativa delle altre regioni in materia di sclassificazioni in effetti è una sciocca provocazione (la cacca è buona, milioni di mosche non possono essersi sbagliate …), però è un modo per dire che purtroppo (lo si capisce anche dall’articolo) poteva pure andare molto peggio, ad es. che fosse riesumata la legge del 2013 o che fosse compromesso il principio dell’antico possesso. Sono d’accordo per la massima pubblicità degli atti, speriamo che sia garantita la publicazione sul bollettino della regione di tutti gli atti sugli usi civici. Chiunque abbia sensibilità ambientale e senso civico odia le sanatorie, di qualsiasi tipo, ma quelle maledette esistono. Buona Befana a tutti!

  1. gennaio 25, 2017 alle 10:36 PM

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