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Soluzioni “pasticciate” a veri problemi nel campo degli usi civici.


Lago Alto del Flumendosa

Lago Alto del Flumendosa

La Giunta regionale sarda, con la deliberazione n. 44/17 dell’8 settembre 2015, ha autorizzato il Comune di Villagrande Strisaili (OG) a procedere all’alienazione di 410 ettari di terreni appartenenti al demanio civico in favore del Gruppo Enel (Enel Produzione s.p.a.).

Si tratta delle aree dove sorge l’invaso a fini idroelettrici e potabili di Bau Muggeris (Lago Alto) sul Fiume Flumendosa, avente capacità massima pari a mc. 61 milioni.

I terreni vennero acquistati dalla Società Elettrica Sarda (nazionalizzata nel 1962, oggi Enel Produzione s.p.a.) con atto di compravendita del 24 febbraio 1947 mediante atto pubblico (registrato in Lanusei in data 6 marzo 1947, Rep. 6093, Vol. 3852) del notaio Gino Mameli per un importo di lire 810.000. Li vendeva il Comune di Villagrande Strisaili e il notaio Mameli riportava che il Comune (…) garantisce i terreni ceduti quali liberi e scevri da qualsiasi uso civico.

Desulo, Gennargentu, foresta di Girgini

Desulo, Gennargentu, foresta di Girgini

Al di là delle “garanzie” comunali, il notaio avrebbe dovuto far le necessarie visure e avrebbe evitato affermazioni non veritiere e “pasticci” che sono giunti fino ai nostri giorni e potrebbero non esser nemmeno terminati.   Infatti, quei terreni erano a uso civico, accertati (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) con decreto del Commissario per gli usi civici per la Sardegna n. 306 del 16 dicembre 1945.

I diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), per cui gli atti di disposizione di terreni a uso civico privi di autorizzazione (quando possibile) sono radicalmente nulli, senza possibilità di sanatoria, per impossibilità dell’oggetto (vds. Cass. civ., 28 novembre 1977, n. 4120), in quanto detti terreni non sono liberamente commerciabili (art. 1418, comma 2°, cod. civ. in relazione all’art. 1345 cod. civ.).

Il notaio, a titolo di informazione, sarebbe tenuto al risarcimento del danno per aver agito con negligenza o imprudenza, in violazione del dovere di diligenza professionale (art. 1176 cod. civ.), secondo giurisprudenza (vds. es. Trib. Avezzano, 30 aprile 2015; Trib. NA, 16 ottobre 2014; Trib. NA, 16 luglio 2014; Trib. NA, Sez. VIII, 6 marzo 2014).

bosco mediterraneo

bosco mediterraneo

Nel 2002 il Comune di Villagrande Strisaili si rivolgeva al Commissario per gli usi civici per rientrare in possesso dei terreni ovvero per chiedere la condanna del Gruppo Enel al pagamento dei frutti percepiti dal giorno dell’illegittima occupazione, ovvero dal 1947”.     Il Gruppo Enel, dal canto suo, ha contestato la demanialità civica delle aree e, in subordine, ha chiesto la sdemanializzazione.

Il Commissario per gli usi civici ha esortato le parti a una composizione transattiva della complessa vicenda processuale.

Essendo l’alienazione avvenuta prima del 1985, anno di entrata in vigore della legge n. 431/1985, la c.d. Legge Galasso, che ha sottoposto a vincolo paesaggistico le aree a uso civico, gli aspetti di ordine paesaggistico/ambientale non appaiono preclusivi.

Fallito il tentativo di “sclassificazione” in base alla legge regionale n. 19/2013, dichiarata illegittima con la sentenza Corte cost. n. 210/2014, Comune e Gruppo Enel, con la Regione autonoma della Sardegna hanno pensato a una “nuova” compravendita, una sorta di sanatoria di un contratto radicalmente nullo.

La Giunta regionale ha, quindi, autorizzato la stipula dell’alienazione in base alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 18 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.[1]

funghi nel sottobosco

funghi nel sottobosco

Tutti sono ben consapevoli di quanto stanno facendo, tant’è che nella delibera della Giunta regionale si confessa testualmente: è evidente che la realtà non coincide perfettamente con la fattispecie prevista, visto che oggi si sta cercando di sanare un contratto nullo, ma che ha comunque dispiegato effetti irreversibili, il più evidente dei quali, ma non l’unico, è la trasformazione del territorio”.

Con ancora maggiore evidenza, l’autorizzazione regionale all’alienazione dev’essere preventiva, non successiva, soprattutto in assenza di specifica copertura legislativa, nemmeno essendo possibile una sdemanializzazione di fatto (vds. Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792).

Pungitopo (Ruscus aculeatus)

Pungitopo (Ruscus aculeatus)

Non sembra questo il modo sotto il profilo giuridico per risolvere una vicenda certamente complessa, dove a fronte della perdita dei diritti di uso civico in danno della collettività locale sono certo conseguiti benefici (acqua potabile e per l’agricoltura, introiti in favore del Comune, ecc.).

Soprattutto perché viene così creato un folle e assurdo precedente per sanatorie illegittime di occupazioni/alienazioni altrettanto illegittime, degne del peggior Editto delle chiudende.

Chiunque interessato, poi, potrebbe adire il Commissario per gli usi civici (giudice esclusivo in materia) e chiedere la declaratoria della permanenza dei diritti di uso civico sulle aree interessate[2].

L’Amministrazione comunale di Villagrande Strisaili allora avrebbe poco da esprimere soddisfazione, come oggi.

Quale potrebbe essere la soluzione giuridicamente corretta possibile?

In linea generale, quando vi sia la disponibilità di aree, la soluzione migliore ai fini di tutela ambientale e dei diritti della collettività è sempre il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni appartenenti al patrimonio comunale (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.).

Altrimenti pare l’adozione di una norma di legge analoga all’art. 18, comma 35°, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, utilizzata inopportunamente al fine di risolvere la vicenda di decine di casi di abusivismo edilizio realizzati nella vallata di Oddoene e appartenenti al demanio civico di Dorgali (NU), assegnati negli anni ’40 e ’50 del secolo scorso in enfiteusi a residenti e, in buona parte, illegittimamente alienati in momenti successivi.

Pettirosso (Erithacus rubecula)

Pettirosso (Erithacus rubecula)

In questo caso (Villagrande Strisaili) siamo in presenza quantomeno di interventi pubblici (invaso idrico) con finalità pubbliche e ricadute in favore della collettività locale, ma perlomeno non si avranno precedenti estremamente pericolosi per la salvaguardia dei demani civici della Sardegna, circa un quinto dell’Isola.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

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[1]  “I requisiti richiesti dalla L.R. n. 12/1994 per poter procedere all’alienazione di terreni gravati da uso civici sono, quindi:

  1. impossibilità di realizzare i fini per cui è richiesta con l’istituto del mutamento di destinazione;
  2. prezzo dell’alienazione corrispondente al valore venale del bene e stabilito previa valutazione dell’Ufficio tecnico erariale;
  3. corresponsione di un’indennità da destinarsi ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.”

[2]  Nella medesima deliberazione G.R. n. 44/17 dell’8 settembre 2015 si rammenta che contro l’atto può esser fatto “ricorso al Commissario degli Usi Civici della Sardegna. In tal caso non sussistono termini decadenziali per la presentazione del ricorso”.

 

Gennargentu, nevaio

Gennargentu, nevaio

(foto da http://ospitweb.indire.it, J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. amico
    settembre 13, 2015 alle 10:41 am

    Basta non emettere il Decreto e la procedura si ferma. Occorre vedere se c’è la volontà. Poi si cerca una soluzione legittima

  2. amico
    settembre 13, 2015 alle 11:35 am

    Basta non emettere i decreto e tutto si ferma. Occorre avere la volontà

  3. Gian Marco Rubiu
    marzo 4, 2016 alle 11:00 am

    Bisognerebbe verificare se le affermazioni relative alle modifiche irreversibili dei suoli gravati da uso civico e donati ad ENEL, siano totalmente vere, perché è molto strano che svariati ettari sono stati venduti e/o donati a soggetti privati per la costruzione di edifici e per l’utilizzo a pascolo, da ENEL prima dell’estinzione degli usi civici.

  4. amico
    marzo 4, 2016 alle 12:30 PM

    Giusto.
    In ogni caso come detto sopra ad oggi non pare sia stato emanato il Decreto necessario per potere addivenire alla vendita. Ma forse è stato emanato ma non pubblicato. Nel primo caso se la vendita si è perfezionata è affetta da nullità perchè il Decreto è elemento necessario. Nel secondo mancano i requisiti di pubblicità dell’eventuale Decreto che sono previsti dall’attuale normativa.
    Magari GRIG può approfondire.

  5. aprile 4, 2017 alle 2:44 PM

    da Videolina, 25 marzo 2017
    VILLAGRANDE STRISAILI, L’ENEL PAGA AL COMUNE 3 MILIONI DI USI CIVICI: http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/03/25/villagrande_strisaili_l_enel_paga_al_comune_3_milioni_di_usi_civi-78-583081.html

  6. amico
    aprile 4, 2017 alle 3:57 PM

    E il decreto ? Io insisto ma sul BURAS non ho visto niente. Avevano bisogno di risanare i bilanci…..

  7. amico
    aprile 4, 2017 alle 6:06 PM

    E si ma il problema è che è previsto dalla legge la quale stabilisce anche la sua pubblicazione sul BURAS e la sua trasmissione al Comune che deve a sua volta pubblicarlo nell’albo pretorio. Il tutto al fine di consentire gli eventuali ricorsi. In più se proprio si vuole essere precisi è il decreto che autorizza non la DG.
    comma 3 art 16 L,R, 12/1994
    3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro – pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.

  8. amico
    aprile 4, 2017 alle 6:16 PM

    Allora se hanno stipulato la vendita direi che se qualcuno si intestardisce o chiede conto potrebbe sorgere qualche problemino.

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