Il disastro ambientale “abusivo”.
Siamo alla putrida, interessata, apparente follìa.
Siamo alla cinica delinquenza inquinante istituzionalizzata.
L’iter di approvazione legislativa del disegno di legge n. 1345 sui delitti contro l’ambiente (qui il testo), appena licenziato dal Senato della Repubblica e ora in terza lettura presso la Camera dei Deputati, rivela una nuova assurda sorpresa che non sorprende.
Ce ne parla accoratamente Gianfranco Amendola, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civtavecchia.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Mauro Zaratta (Taranto, 17 agosto 2012, da http://www.gettyimages.com)
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni”. Questo è il testo del nuovo articolo 452-quater del codice penale contenuto nella proposta sui delitti ambientali che sta per essere definitivamente approvata alla Camera.
Avremo, così, unico Paese al mondo, il delitto di disastro ambientale “abusivo”, e cioè un disastro che può essere punito solo se commesso “abusivamente”. Altrimenti, il fatto non sussiste e l’imputato viene assolto. È evidente, infatti, che punire solo chi cagiona abusivamente un disastro ambientale o un inquinamento rilevante, significa, al contrario, accettare che possa essere lecito o, addirittura, autorizzato un disastro ambientale (con morti, devastazioni, eccetera). Purché non sia “abusivo”.
La realtà è che questa è la risposta dei poteri forti alle varie vicende Ilva, Eternit e così via con la chiara scelta di estromettere la magistratura da qualsiasi possibile intervento. Basta che un’attività industriale abbia avuto dalla pubblica amministrazione un’autorizzazione e si può fare di tutto, anche a rischio della incolumità pubblica. Insomma, non evitare il disastro ma legittimarlo.
Io tra poco vado in pensione ma ci sono i nostri figli e nipoti. E, francamente, sarei orgoglioso se la magistratura italiana facesse diventare una sua battaglia prioritaria quella contro il disastro ambientale abusivo. Nell’interesse dei cittadini tutti.
Gianfranco Amendola
Qui un approfondimento: G. Amendola, Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”, Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 17 marzo 2015
(foto da http://www.gettyimages.com, A.N.S.A., S.D., archivio GrIG)
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- Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
- direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora
- direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica
- V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale (Sardegna)
- normativa nazionale sulla caccia (legge n. 157/1992 e s.m.i.)
- normativa regionale sulla caccia (l.r. Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sulle aree protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
- legge quadro regionale sulle aree protette (l.r. Sardegna n. 31/1989)
- normativa sul diritto all'informazione ambientale (decreto legislativo n. 195/2005)
- normativa nazionale sull'elettrosmog (legge n. 36/2001 e s.m.i.)
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- limiti all'inquinamento elettromagnetico a media-bassa frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- normativa nazionale sugli usi civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
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- normativa regionale sugli usi civici (l.r. Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
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Invece quelli di stato,quelli legalizzati,continueranno ad esistere.
La definizione inquinamento abusivo puo essere valida se….. Difatti l’abusivo e’ colui che e’ in difetto rispetto ad una certa norma,regola o legge. Occorre quindi che, per ogni possibile attivita’ privata o industriale , lo stato fissi le norme e i limiti tecnici relativi , atti ad evitare livelli di inquinamento pericolosi per uomo ed ambiente, e faccia in modo che il controllo delle norme e relativi limiti siano effetivi. Se l’Ilva non aveva i sensori per rilevare le polveri sottili o i livelli di diossina all’uscita dai camini, inquinava abusivamente ? C’erano le norme e i limiti ?
Se si , allora inquinava abusivamente. Se invece non c’erano, era lo stato che permetteva di inquinare.
Quindi, le norme e i limiti ,studiati da scienziati , e fissati dai legislatori, devono essere una garanzia per la salute , e senza alcuna possibilita’ di variarli , magari per far fronte ad un pericolo contingente .
Ma …. non possiamo comunicare il nostro sdegno, chiedere adesioni ad associazioni, alle “persone” che si riconoscono nei problemi di tutti e che sanno riconoscere i problemi degli altri, come del padre che vediamo ripreso (il signor Zaratta), l’adesione a magistrati, a quei giornalisti che fanno sul serio il loro lavoro…, o dobbiamo subire, oltre ai danni ambientali, anche l’insulto alla dignità e all’intelligenza?
Sarebbe bello si, ma allora, probabilmente, non saremmo in itaglia
ITALIGA,Bio IX,ITALIGA.
Questa me la segno, prossimamente anche un abuso edilizio dovrà essere abusivo? Anche una lottizzazione abusiva dovrà essere abusiva? Un abuso d’ufficio dovrà essere abusivo? Meno male che ci pensano Elio e le storie tese a chiarire la situazione coi loro “abusi sessuali abusivi” (non avrebbe divertito le parti offese dei processi per violenza sessuale però). Eh si, siamo proprio la terra dei Cachi 😀
“Con la parola “abusivamente” infatti l’applicazione dei nuovi delitti eviterebbe vuoti di tutela e sarebbe molto più estensiva con maggiori garanzie per l’ambiente e la salute: con questa formulazione, ad esempio, verrebbero sanzionate l’emissione sul suolo o in atmosfera di sostanze pericolose regolate dalla normativa sulla sicurezza, come nel caso delle fibre di amianto, ma anche le cave illegali o i disboscamenti abusivi…”, parola di Legambiente ( http://www.lexambiente.it/materie/ceag-legambiente/11378-la-replica-di-legambiente-e-libera-alle-critiche-riguardanti-l-inserimento-dei-reati-ambientali-nel-codice-penale.html ).
Sarebbe interessante conoscere, quanto meno a futura memoria, nomi e cognomi del “pool di autorevoli magistrati e giuristi del settore” che hanno “coadiuvato” la mitica associazione (si, si, la stessa che annovera tra le sue fila l’esperto Chicco Testa, filosofo, noto sostenitore di centrali nucleari e inceneritori) a partorire questa “rigidissima” formulazione normativa.
Legambiente e Libera ribadiscono la correttezza della nuova ipotesi penale, assegnando al nuovo “disastro ambientale” il ruolo di reato “al fianco” del c.d. disastro innominato (art. 434 cod. pen., http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art434.html).
Interpretazione certo legittima, soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali in corso, ma tutt’altro che pacifica, a mio avviso.
Infatti, la nuova ipotesi di reato andrà a normare specificamente il “disastro ambientale” e tutte le condotte che integreranno tale fattispecie dovranno tendenzialmente esser contestate come “disastro ambientale” e non “disastro innominato”.
Una volta buona che – finalmente – si giunge a inserire i delitti ambientali nel codice penale sarebbe il caso che gli “equivoci” interpretativi siano ridotti al minimo.
E qui rimangono, purtroppo, come fa bene a sottolineare Gianfranco Amendola, che non è l’ultimo arrivato in materia….
Stefano Deliperi
————————————————————————————————————————-
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 23 marzo 2015
La replica di Legambiente e Libera alle critiche riguardanti l’inserimento dei reati ambientali nel codice penale. (http://www.lexambiente.it/materie/ceag-legambiente/11378-la-replica-di-legambiente-e-libera-alle-critiche-riguardanti-l-inserimento-dei-reati-ambientali-nel-codice-penale.html)
Oggi in commissione giustizia della Camera inizia finalmente l’esame del ddl sugli ecoreati, già approvato dal Senato dopo un lungo e approfondito dibattito, in Commissione e in Aula, durato oltre un anno.
Nell’ultima settimana sono stati diversi i tentativi di introdurre ulteriori modifiche che farebbero tornare il provvedimento al Senato in quarta lettura, con il rischio concreto di vederlo affossare definitivamente. È arrivata la richiesta da parte del sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari di cancellare il divieto dell’uso dell’airgun, l’impattante sistema ad aria compressa utilizzato per la ricerca dei giacimenti di petrolio nei fondali marini, e quella dei principali enti di ricerca preoccupati di non poter utilizzare più questa tecnica per le loro attività sperimentali (preoccupazione infondata perché il divieto riguarderebbe solo le ricerche di idrocarburi nei fondali marini). Nei giorni scorsi sono arrivate anche le pesanti critiche contro il disegno di legge sugli ecoreati da parte di Confindustria, come emerso nell’intervista del presidente Giorgio Squinzi al Corriere della sera di domenica 15 marzo 2015, che ha parlato di norme “punitive” nei confronti delle imprese.
Spiace dover constatare che in questo “coro” finisca anche una voce autorevole come quella di Gianfranco Amendola che, dopo mesi di dibattito pubblico e di confronto tecnico-giuridico, richiama l’attenzione su questioni di merito che appaiono francamente infondate, come i rischi paventati.
La prima critica fatta al ddl sui delitti ambientali nel codice penale riguarda l’inserimento della parola “abusivamente” nelle definizioni dei nuovi delitti di inquinamento e di disastro ambientale. Questa novità è figlia anche delle proposte di emendamento elaborate da un pool di autorevoli magistrati e giuristi del settore, che hanno coadiuvato le nostre associazioni, presentate in Senato nel maggio 2014 proprio per superare alcuni problemi emersi con la prima formulazione prevista dal ddl approvato alla Camera il 26 febbraio 2014. Con la parola “abusivamente” infatti l’applicazione dei nuovi delitti eviterebbe vuoti di tutela e sarebbe molto più estensiva con maggiori garanzie per l’ambiente e la salute: con questa formulazione, ad esempio, verrebbero sanzionate l’emissione sul suolo o in atmosfera di sostanze pericolose regolate dalla normativa sulla sicurezza, come nel caso delle fibre di amianto, ma anche le cave illegali o i disboscamenti abusivi.
Questa polemica sulla parola “abusivamente” ha scatenato in noi una sorta di dejà vu. Ricordiamo infatti molto bene le contestazioni fatte anche nel 2001 in occasione dell’approvazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (ex art. 53bis del decreto Ronchi, oggi art. 260 del Codice ambientale), il primo della normativa ambientale italiana, per sanzionare pesantemente chi «gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti». Anche allora l’introduzione di questo avverbio venne contestata paventando una paralisi delle indagini e l’inapplicabilità della norma. La realtà ha dimostrato esattamente il contrario. Vale la pena ricordare, infatti, che grazie a quel delitto introdotto ormai 14 anni fa sono state concluse fino al maggio 2014 ben 235 indagini che hanno portato all’emissione di 1.434 ordinanze di custodia cautelare, alla denuncia di 4.232 persone e al coinvolgimento di 800 aziende, con numerose sentenze della Cassazione e una ormai consolidata giurisprudenza.
Il ddl sugli ecoreati, come hanno già sottolineato in audizioni, incontri, seminari di approfondimento, autorevoli magistrati e avvocati esperti di diritto ambientale, permetterà di voltare pagina rispetto ai disastri impuniti consumati fino ad oggi sul territorio nazionale, grazie alla possibilità di contestare nuovi delitti in materia di ambiente, che si aggiungono e non cancellano norme già esistenti. Il disegno di legge infatti, grazie anche in questo caso ad una nostra proposta di emendamento, prevede nella definizione di disastro ambientale le parole «fuori dai casi previsti dall’articolo 434». Viene garantita, insomma, come sollecitato da magistrati attivamente impegnati in importanti inchieste, la possibilità di continuare a contestare il cosiddetto “disastro innominato”, attualmente utilizzato per colpire le più gravi lesioni arrecate all’ambiente (anche se con limitati esiti in termini di condanne definitive). Il disastro innominato, quindi, non viene cancellato, senza causare alcuna ripercussione anche sui processi in corso, e parallelamente si introduce il nuovo delitto di disastro ambientale, che prevede fino a 15 anni di reclusione, al netto delle aggravanti previste dal ddl. Una volta approvata la legge quindi i magistrati, oltre a tutti i reati contravvenzionali e al delitto di disastro innominato, che vale la pena ribardirlo restano in vigore, potranno contestare anche i quattro nuovi delitti previsti dal ddl in discussione da oggi alla Camera. Dove sarebbe il problema?
Anche per queste considerazioni l’ultimo rischio paventato da Amendola, secondo cui il ddl sugli ecoreati garantirebbe «mano libera all’industria inquinante» e creerebbe «scappatoie per gli inquinatori», pare oggettivamente infondato. Può valere a controprova la fortissima pressione ancora oggi esercitata da Confindustria per impedire l’approvazione definitiva della legge sugli ecoreati nella versione licenziata da Palazzo Madama, arrivando a contestare paradossalmente che una norma di questo genere disincentiverebbe gli investimenti produttivi nel nostro Paese.
Alle contestazioni di Confindustria ha risposto in modo efficace l’on. Donatella Ferranti, presidente della Commissione giustizia della Camera, sottolineando la funzione di tutela dalla concorrenza sleale di questa norma a favore delle imprese serie che rispettano la legge. E ha ragione l’on. Alessandro Bratti, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, quando sostiene che «voci critiche tardive e (…) infondate possono andare solo a vantaggio di coloro che mediante una discussione infinita vorrebbero ottenere il risultato di un nulla di fatto». È arrivato il momento di chiudere questa partita, approvando a Montecitorio senza cambiare neanche una virgola il ddl di iniziativa parlamentare, frutto dell’unificazione di tre testi presentati all’inizio di questa legislatura da Pd, M5S e Sel, già approvato al Senato con una ampia maggioranza trasversale. La tutela dell’ambiente e della salute e la parte sana dell’economia non possono più aspettare.
Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente
Enrico Fontana, coordinatore nazionale di Libera
da Il Corriere della Sera, 23 marzo 2015
IL DISEGNO DI LEGGE. Stop al cannone ad aria per cercare petrolio in mare: disturba le balene.
Un articolo nel ddl ecoreati proibisce la tecnica di esplorazione offshore e stabilisce l’arresto da 1 a 3 anni. Ma i ministri Guidi e Galletti: modifiche alla Camera: http://www.corriere.it/economia/corriereconomia/15_marzo_23/petrolio-balene-pasticcio-cannone-ad-aria-guidi-galletti-air-gun-ecoreati-eni-ambiente-greenpeace-wwf-legambiente-c9cede4c-d16b-11e4-8608-3dead25e131d.shtml
Legambiente……..perchè in Sardegna c’è ancora?Se si qualcuno le ricordi che molte associazioni di cittadini stanno portando avanti proteste contro le industrie assassine.Oppure la paura di essere aggrediti come i 5 stelle dai “bravi” lavoratori ,la fà stare in disparte.
Si rifaranno di certo con gli inceneritori, che grazie allo stravolgimento della gerarchia nella gestione dei rifiuti operato dallo SbroccaItaglia con un abile “make-up giuridico” (cfr. Quaranta Andrea, Il nuovo incenerimento dei rifiuti alla luce delle modifiche introdotte dallo #SbloccaItalia: aguzzate la vista…, Ambiente & sviluppo 1/2015, pag. 13), si moltiplicheranno come funghi su tutto il territorio nazionale in quanto trasformati magicamente da impianti di smaltimento in impianti di recupero. Caso mai qualcuno, un qualche giorno, si svegliasse dal sonno fiabesco e si accorgesse (possibilmente sotto la garanzia della intervenuta “santa prescrizione”, vedasi ad esempio il caso Eternit) che, tutto sommato, quanto affermato da tempo da quei retrogradi di “catastrofisti” non era poi del tutto campato per aria (diossine, furani, nanoparticelle etc.), ci si potrà consolare con il fatto di essere stati avvelenati “non abusivamente”…
A portovesme ci sono già gli inceneritori….camuffati ma ci sono.Come gli ambientalisti del resto.
“A mio sommesso avviso, infatti, è fuorviante inserire sia “abusivamente” sia la più ampia clausola di illiceità elaborata dalla Camera. Il delitto di disastro ambientale, così come tutti i delitti che investono beni primari (omicidio, crollo, disastro innominato, avvelenamento di acque , incendio ecc.) non ha alcun bisogno di una clausola di antigiuridicità speciale e deve essere punito senza se e senza ma affinchè la tutela sia massima. Nella consapevolezza che, in base ai principi generali del diritto penale, non sarà mai responsabilità oggettiva: occorre l’elemento materiale e l’elemento soggettivo (dolo o colpa) per cui se nessun rimprovero può essere mosso all’agente, ed il fatto avviene per cause non prevedibili e non prevenibili, il delitto non è, comunque, ipotizzabile.
Peraltro, è superfluo dire che abbiamo bisogno di norme penali nuove semplici, chiare e facilmente applicabili, almeno per i fatti più gravi. Sappiamo tutti che la nostra attuale normativa ambientale è la peggiore della UE sia come qualità sia come applicabilità; e che i controlli sull’ambiente, per quanto concerne le grandi attività industriali, sono ormai quasi scomparsi (abbiamo una disciplina dell’AIA, per i grandi impianti, molto più benevola di quella per i carrozzieri e gli autolavaggi).” (per l’articolo completo di G. Amendola http://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11400-ambiente-in-genere-ma-che-significa-veramente-disastro-ambientale-abusivo-2.html )