Sardegna, transizione energetica e speculazione energetica non sono la stessa cosa.


Papaveri (foto di Cristiana Verazza)

La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.

La recentissima sentenza Corte cost. 16 dicembre 2025, n. 184 ha delineato la ripartizione delle competenze riguardo l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, dichiarando illegittime varie parti della legge regionale Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 di individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, accogliendo in gran parte il ricorso governativo n. 8 del 2025 che ne chiedeva la declaratoria di illegittimità costituzionale (art. 127 Cost.) per contestata violazione delle competenze esclusive statali in tema di energia e ambiente.

E’ ben noto, infatti, che la giurisprudenza costituzionale sia estremamente chiara nell’attribuire allo Stato l’emanazione dei principi fondamentali della materia “energia”, fra cui le disposizioni in materia di individuazione di aree idonee e non idonee per l’ubicazione degli impianti, la predisposizione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei medesimi impianti, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni – Province autonome (vds. sentenza Corte cost. n. 27/2023; sentenza Corte cost. n. 11/2022sentenza Corte cost. n. 177/2021; sentenza Corte cost. n. 106/2020) e l’abbia in precedenza ribadito con la sentenza Corte cost. n. 28 dell’11 marzo 2025 che aveva dichiarato illegittima la legge regionale Sardegna n. 5/2024, contenente la moratoria temporanea degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili in palese contrasto con l’art. 20, comma 6°, del decreto legislativo n. 199/2021, secondo cui “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”. 

La Corte ha ricordato ancora che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un automatico divieto di installazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili (vds. Corte cost. n. 134/2025), ma ha l’effetto conseguenziale di negare l’accesso ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree invece definite idonee.

Roma, Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale

E basterebbe questo per accantonare la proposta di legge popolare denominata Pratobello ’24, contenente addirittura (art. 3) un’esclusione della presenza di aree ove installare impianti energetici rinnovabili sine die.  Analogamente il c.d Piano Pratobello 2026, suggestivo ma privo di solida base giuridica, che vorrebbe una disciplina urbanistica comunale di tutela assoluta, basata sul Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, il quale, però, ha altri obiettivi e, soprattutto, la cui competenza per l’attuazione è assegnata allo Stato (art. 117, comma 2, lettera s), come da giurisprudenza costituzionale costante.

Inoltre, il recente decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, ha posto criteri ancor più stringenti in materia.

Ma allora non vi sarebbero freni al dilagare  alla speculazione energetica in stile Far West che sta ponendo in pericolo i valori ambientali, naturalistici, storico-culturali e identitari dell’Isola senza nemmeno risolvere il problema della decarbonizzazione e consentire il raggiungimento degli obiettivi in materia fissati a livello nazionale ed europeo?

No, non è così.

Rimarrebbero e sono, in ogni caso, applicabili le altre discipline di salvaguardia del territorio.

piano paesaggistico regionale (P.P.R.), Baratz e Porto Ferro

Il quadro normativo di salvaguardia della Sardegna dalla speculazione energetica.

In primo luogo, è bene ricordare che in Sardegna fin dall’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero, esecutivo con D.P.RAS n. 82 del 7 settembre 2006), “negli ambiti di paesaggio costieri …  è comunque vietata la realizzazione di centrali eoliche e di trasporto di energia di superficie” (art. 112 delle N.T.A.). E tale divieto è confermato dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175(art. 2, comma 4°, lettera m).

Inoltre, trovano applicazione i vincoli temporanei vigenti fino all’adozione delle norme d’individuazione delle aree idonee e inidonee all’ubicazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili: l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha individuato una “fascia di rispetto … determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.

Tali fasce di rispetto sono state confermate dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (art. 2, comma 4°, lettera m).

Nuraghe e rottami

Si tratta di fasce di rispetto dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico/ambientale (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), per cui è fondamentale, per esempio, l’incremento dei provvedimenti di vincolo culturale da parte del Ministero della Cultura in presenza di beni di proprietà privata (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 414).

Inoltre, non possono esser destinati legittimamente a sede di impianti energetici le aree appartenenti ai demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.), perchè il regime giuridico delle terre collettive “resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).

Nemmeno possono esser prese in considerazione per l’installazione di tali impianti le aree interessate da recenti incendi. per cui sussiste divieto di modificazione della destinazione d’uso per 15 anni e divieto di realizzazione di interventi finalizzati ad attività produttive per 10 anni (legge n. 353/2000 e s.m.i.).

E’, inoltre, obbligatoria (art. 3, commi 7 – 14 della legge regionale Sardegna, n. 20/2024) adeguata prestazione di garanzia (es. fideiussione,art. 1936 cod. civ.) per eventuali danni all’ambiente e agli interessi pubblici nelle fasi di cantiere, di gestione dell’impianto e del ripristino ambientale (decommissioning).

La presenza, inoltre, di numerose aree naturali rientranti nella Rete Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) e dei rispettivi piani di gestione, ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica costituisce forte motivazione per l’esclusione di installazione di nuovi impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera l, del D.M. 17 ottobre 2007 pone il divieto in via generale di “realizzazione di nuovi impianti eolici”.

centrale eolica

Infine, la stessa Corte costituzionale (sentenza Corte cost. 16 dicembre 2025, n. 184) ha affermato che “il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo favor” verso l’incremento di produzione elettrica da fonti rinnovabili. 

Il medesimo Regolamento UE 2024/1991(il c.d. Nature Restoration Law) prevede, quindi, la possibilità per gli Stati membri di individuare aree di valore naturalistico assolutamente non idonee all’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

Riguardo gli impianti energetici offshore, se è vero che la Corte costituzionale ha confermato sia esclusiva competenza statale “mediante l’approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo” (attualmente art. 2, comma 1°, lettera h, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175), finora si son fatti i conti senza l’oste, perchè i piani approvati con decreto ministeriale n. 237 del 25 settembre 2024 non hanno e non possono avere prescrizioni vincolanti oltre il limite delle acque territoriali (12 miglia marine dalla battigia) in quanto non è stata istituita la Zona Economica Esclusiva (ZEE) italiana, lo strumento giuridico necessario per l’istituzione di limiti e prescrizioni oltre le 12 miglia marine.

E in assenza di una definita Zona Economica Esclusiva (ZEE) concordata a livello internazionale con gli altri Stati rivieraschi del Mediterraneo occidentale (Spagna, Algeria, Tunisia), come richiesto dalla Convenzione internazionale dell’O.N.U. sul diritto del Mare (UNCLOS), qualsiasi decisione in proposito vale meno della carta su cui è scritta.

Filippine, Isola di Luzon, baia di Bangui, centrale eolica sulla spiaggia (AFP Photo/Ted Aljibe – Il Corriere della Sera). Vogliamo arrivare a questo?

La realtà della speculazione energetica.

Il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili è fondamentale per il contrasto ai cambiamenti climatici, tuttavia,non versiamo il cervello all’ammasso dell’ideologia dell’ambientalmente corretto che scivola troppo spesso nell’oggettivo favore verso un’ipocrita speculazione energetica, che danneggia ambiente e soldi dei cittadini.

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: “nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto” (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Ma questo vale per tutto il territorio nazionale: “tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW” (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Villanovaforru, Nuraghe Genna Maria

Qui siamo alla reale sostituzione paesaggistica e culturale, alla sostituzione economico-sociale, alla sostituzione identitaria.

In tutto il territorio nazionale le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 gennaio 2026 risultano complessivamente ben 5.901, pari a 326,32 GW di potenza, suddivisi in 3.721 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 145,48 GW (44,73%), 2.039 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 107,59 GW (32,97%), 102 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare per 70,21 GW (21,52%), 23 richieste di impianti di produzione energetica da fonte idroelettrica per 2,24 GW (0,69%), 11 richieste di impianti di produzione energetica da biomasse per 0,24 GW (0,07%) e 5 richieste di impianti di produzione energetica da fonte geotermica per 0,07 GW (0,02%).

Richieste che corrispondono a più di 4 volte gli 80 GW ritenuti necessari al 2030 come aumento della potenza installata di produzione energetica da fonti rinnovabili.

centrale eolica a mare

In Sardegna, le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 gennaio 2026 risultavano complessivamente ben 665, pari a 47,70 GW di potenza, suddivisi in 417 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 17,23 GW (36,13%), 212 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 14,42 GW (30,24%), 25 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica  a mare 16,04 GW (33,62%) e 1 richiesta di impianti di produzione energetica da fonte idroelettrica per 0,01 GW (0,01%).

47,70 GW significa più di 24 volte gli impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare fotovoltaica,dati Terna, 2021).

Un’overdose di energia che non potrebbe esser consumata sull’Isola (che già oggi ha circa il 38% di energia prodotta in più rispetto al proprio fabbisogno), non potrebbe esser trasportata verso la Penisola (quando entrerà in funzione il Thyrrenian Link la potenza complessiva dei tre cavidotti sarà di circa 2 mila MW), non potrebbe esser conservata (a oggi gli impianti di conservazione approvati sono molto pochi e di potenza estremamente contenuta).

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre ai certificati verdi e alla relativa commerciabilità, nonchè agli altri incentivi – beneficiano degli effetti economici diretti e indiretti del dispacciamento, il processo strategico fondamentale svolto da Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella consumata in Italia: In particolare, riguardo gli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, “se necessario, Terna invia specifici ordini per ridurre o aumentare l’energia immessa in rete alle unità di produzione”, ma l’energia viene pagata pur non utilizzata. 

I costi del dispacciamento sono scaricati sulle bollette degli Italiani.

Inoltre, la Commissione europea – su richiesta del Governo Italiano – ha recentemente approvato (4 giugno 2024) un regime di aiuti di Stato “volto a sostenere la produzione di un totale di 4 590 MW di nuova capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili”.   In particolare, “il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l’energia geotermica, l’energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l’energia solare termodinamica, l’energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della tecnologia, il termine per l’entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi”.

Il costo del regime di aiuti in favore delle imprese energetiche sarà pari a 35,3 miliardi di euro e, tanto per cambiare, sarà finanziato “mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali”.

Insomma, siamo all’overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli speculatori energetici.

tetti fotovoltaici

Che cosa si potrebbe fare. Le proposte.

Dopo aver quantificato il quantitativo di energia elettrica realmente necessario a livello nazionale, sarebbe cosa ben diversa se fosse lo Stato a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali e svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

Inoltre, come afferma e certifica l’I.S.P.R.A.(vds. Report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023, Report n. 37/202)), è molto ampia la superficie potenzialmente disponibile per installare impianti fotovoltaici sui tetti, considerando una serie di fattori che possono incidere sulla effettiva disponibilità di spazio (presenza di comignoli e impianti di condizionamento, ombreggiamento da elementi costruttivi o edifici vicini, distanza necessaria tra i pannelli, esclusione dei centri storici).

pannelli fotovoltaici su capannoni industriali

Qui la stima ISPRA 2023, suddivisa per superfici utili per ogni Comune italiano.

Dai risultati emerge che la superficie netta disponibile può variare da 757 a 989 km quadrati. In sostanza, si spiega, “ipotizzando tetti piani e la necessità di disporre di 10,3 m2 per ogni kW installato, si stima una potenza installabile sui fabbricati esistenti variabile dai 73 ai 96 GW”. A questa potenza, evidenziano i ricercatori dell’Ispra, si potrebbe aggiungere quella installabile in aree di parcheggio, in corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate; “ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW”. Analoghe considerazioni sono state argomentate (vds. Fotovoltaico, all’Italia basterebbero i capannoni industriali, su Nuova Energia 3/2023) dal Prof. Angelo Spena, professore emerito di Fisica Tecnica Ambientale e Gestione ed Economia dell’Energia presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, in precedenza presso le Università di Roma La Sapienza e di Perugia, attualmente Presidente del Gestore Mercati Energetici (GME), società pubblica che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e delle previsioni regolatorie definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA). Il GME organizza e gestisce i mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza.

pannelli fotovoltaici su parcheggi

Ulteriore elemento produttivo – finora non adeguatamente preso in considerazione – è individuabile nella realizzazione di pannelli fotovoltaici lungo le principali arterie stradali (autostrade, superstrade)

Energia producibile senza particolari impatti ambientali e conflitti sociali.

Energia producibile in modo diffuso, democratico, più facilmente controllabile dalle popolazioni interessate.

Forse, la risposta alla domanda è proprio qui: tale produzione energetica danneggerebbe i grandi produttori, compresi quelli di proprietà pubblica.

Qui un approfondimento del complesso rapporto fra energia e territorio e sulle proposte del GrIG: Quali soluzioni per una transizione energetica che realmente rispetti l’ambiente e il territorio?

pannelli fotovoltaici sulla copertura di parcheggi per autoveicoli

Che cosa può fare ognuno di noi.

Nessun cittadino che voglia difendere il proprio ambiente e il proprio territorio, salvaguardando contemporaneamente il proprio portafoglio, può lavarsene le mani.

Quanto sta accadendo oggi in Italia nell’ambito della transizione energetica sta dando corpo ai peggiori incubi sulla sorte di boschi, campi, prati, paesaggi storici del nostro Bel Paese.

Il sacrosanto passaggio all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (sole, vento, acqua) dalle fonti fossili tradizionali (carbone, petrolio, gas naturale) in assenza di pianificazione e anche di semplice buon senso sta favorendo le peggiori iniziative di speculazione energetica.

Mar di Sardegna, progetto di centrale eolica offshore (tratto da documentazione procedura di scoping)

E’ ora che ciascuno di noi faccia sentire la sua voce: firma, diffondi e fai firmare la petizione popolare Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica!

La petizione popolare, promossa dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), si firma qui https://chng.it/MNPNNM9Q62. Ormai siamo più di 22 mila ad averlo già fatto.

Fra le migliaia di sottoscrizioni, quelle di personalità della cultura impegnate nella tutela del Bel Paese (fra queste Caterina Bon Valsassina, dirigente del Ministero della Cultura e Direttrice dell’Istituto Centrale del Restauro, Margherita Eichberg, Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Gino Famiglietti, dirigente del Ministero della Cultura), archeologi (fra loro Carlo Tronchetti, Angela Antona, Margherita Corrado), uomini di scienza (come l’antropologa Maria Gabriella Da Re, lo psicoterapeuta Alberto Schön, il biologo ed etologo Sandro Lovari), personalità impegnate nella società, in politica e nell’economia, come Renato Soru, Vannozza Della Seta, Cesare Baj, anche personaggi dello spettacolo, come l’attrice Caterina Murino e la notissima cantante Nada, impegnata da tempo per contrastare la speculazione energetica nella sua Maremma.

Soprattutto migliaia e migliaia di cittadini che vogliono esser ascoltati.

Siamo ancora in tempo per cambiare registro.

In meglio, naturalmente.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

(foto AFP Photo/Ted Aljibe – Il Corriere della Sera, Sopr. ABAP CA, Cristiana Verazza, da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

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