Il dibattito pubblico sulle “grandi opere” in Italia, un’occasione persa.

Cagliari, manifestazione contro il “progetto Eleonora” (29 luglio 2014)
Come sostenuto in più occasioni, una buona soluzione può esser rappresentata dalla consultazione pubblica preventiva in materia di grandi opere proposte.
E’ una forma di democrazia partecipativa, all’interno di un “contenitore giuridico”, che punta al coinvolgimento delle popolazioni interessate, di comitati e associazioni ecologiste, per diminuire le conflittualità, migliorare le progettazioni, evitare opere inutili, dispendiose, devastanti.
Il modello è il francese debat public, retto dall’autorità indipendente Commission Nationale du Débat Public, con il compito di organizzare la procedura su progetti di grandi infrastrutture. Per i progetti che superano una certa soglia (in termini finanziari) l’apertura del dibattito è automatica, per gli altri è decisa a discrezione della Commissione.

Sulmona, manifestazione contro il gasdotto “Rete Adriatica”
Mentre la procedura di valutazione di impatto ambientale si svolge sul progetto definitivo dell’opera, il débat public ha ad oggetto un’idea preliminare. La finalità è quella di analizzare il progetto per tempo, quando è possibile apportarvi rilevanti cambiamenti. La Commissione nazionale affida, poi, a una Commissione particolare la concreta gestione del dibattito, che si apre quando il soggetto proponente ha consegnato un dossier, scritto in linguaggio accessibile, che illustra le ragioni e le caratteristiche dell’opera proposta e le alternative progettuali, da esaminarsi in un’inchiesta pubblica che coinvolge tutti i soggetti sociali interessati.
La c.d. legge Barnier, la n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e parzialmente modificata nel 2001-2002, secondo stime di esperti, ha ridotto dell’80% la conflittualità relativa ai progetti con sensibile impatto ambientale.
Qualsiasi comitato o associazione può presentare le proprie osservazioni e le proprie proposte, in seguito pubblicate a cura della Commissione (Cahiers d’acteurs). Si svolge quindi un’ampia campagna informativa tra la popolazione coinvolta dal progetto, poi il dibattito (4 mesi), mediante incontri aperti al pubblico, alcuni tematici (economici, ambientali, ecc.) sul progetto. La finalità è quella di confrontarsi sulla base di argomenti pertinenti.

Venezia, manifestazione contro le “grandi navi” (2013)
Gli esiti del dibattito pubblico non hanno alcun valore giuridico vincolante. Al termine del dibattito, infatti, il presidente della Commissione redige un rapporto dettagliato in cui si limita a illustrare gli argomenti pro e contro emersi nel corso degli incontri. Entro i tre mesi successivi il proponente dell’opera deve comunicare se intende mandare avanti il suo progetto, modificarlo o ritirarlo. In buona sostanza, però, le amministrazioni pubbliche competenti assumono il risultato del dèbat public quale linea di condotta nelle procedure autorizzative.
A partire dal 2002 sono stati conclusi circa 150 “dibattiti pubblici” su diversi tipi di infrastrutture (linee ferroviarie a alta velocità, linee tramviarie, autostrade, porti, rigassificatori, elettrodotti, centrali nucleari, aeroporti, invasi idrici). Nella grande maggioranza dei casi il soggetto proponente pubblico o privato segue le risultanze del dèbat public.
E in Italia?
L’allora governo Monti approvò un disegno di legge in materia nella seduta del 30 ottobre 2012 del Consiglio dei Ministri, ma la proposta non approdò mai nelle aule parlamentari.
Finora c’è solo la legge regionale Toscana n. 69/2007 con risultati non del tutto lusinghieri. La critica più ricorrente? Non considerare abbastanza i contributi dei cittadini, come ammette lo stesso rapporto di monitoraggio sui primi anni di applicazione (maggio 2011).
Ora arriva, finalmente, la procedura di dibattito pubblico sulle grandi opere, ma sembra davvero un’occasione persa.
Infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 che introduce in Italia, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (codice degli appalti), il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente.
All’art. 22 (Dibattito pubblico) del decreto legislativo n. 50/2016 si legge che per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previo parere dell’A.N.A.C., è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico.

Taranto, manifestazione contro l’inquinamento
Il D.P.C.M., entra in vigore il 24 agosto 2018, prevede inoltre le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico, ai cui fini si prevede l’istituzione di una apposita Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Commissione nazionale per il dibattito pubblico”
Si tratta quindi dell’ennesimo tassello nell’attuazione del Codice Appalti del 2016, il quale prevedeva la consultazione pubblica delle possibili istanze e osservazioni delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche.
Il nuovo decreto prevede su quali opere debba essere effettuato il dibattito, le sue modalità, la durata massima, e i compiti di monitoraggio dell’apposita commissione.

Cagliari, manifestazione antinucleare
Le grandi opere alle quali si applica il Dibattito Pubblico.
Il decreto si applica ad opere che richiedono investimenti molto rilevanti, di diverse centinaia di milioni di euro, tanto che il Consiglio di Stato (parere n. 359 del 12 febbraio 2018) dubitava dell’effettiva utilità di una disposizione di applicazione così limitata.
Le opere da sottoporre a dibattito sono le seguenti:
* autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
* tronchi ferroviarie per il traffico a grande distanza
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;

aeroporto
* aeroporti
Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivi superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
* porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
* interventi per la difesa del mare e delle coste
Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti;
* piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi
Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti;
* interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione
Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
* elettrodotti aerei
Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.;

Sarroch-Villa S. Pietro, Monte Nieddu, il cantiere della diga
* impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole
Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi;
* Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s.;
* infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
* impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche
Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
Le condizioni per l’applicazione del regolamento sul dibattito pubblico
Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato 1, elencate sopra.
Il dibattito pubblico in caso di particolari esigenze di salvaguardia
I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell’Allegato 1 sono ridotti del cinquanta
per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell’UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
Il dibattito pubblico “su richiesta”
Per le opere di cui all’Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima,
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera;
b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento;
c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se
complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
4. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l’opportunità.

Firenze, cantieri Tramvia, taglio alberi
Non si effettua il dibattito pubblico:
a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa
nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.
Soglie dimensionali molto elevate e numeri di cittadini richiedenti elevatissimi, assenza della minima precettività (art. 9), elemento fondamentale in Italia, fan sì che si tratti molto probabilmente di un’occasione persa. I contenziosi ambientali e sociali rimarranno alti.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Roma, Fiume Tevere
(foto A.N.S.A., per conto GrIG, M.G.M., S.D., archivio GrIG)
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