Usi civici della Sardegna, contenzioso infinito.


Baunei, Baccu Goloritzè

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 agosto 2017, ha deliberato il ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 cost. per violazione delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e dei beni culturali (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.) da parte della Regione autonoma della Sardegna con la legge regionale n. 11/2017.

Impugnati gli articoli 37 (permuta e alienazione di terreni a uso civico), 38 (trasferimento dei diritti di uso civico) e 39 (sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di uso civico) della legge. Non impugnato l’art. 36 (regolamento di gestione dei terreni civici), che introduce una disposizione per consentire gli interventi di disinquinamento in assenza di titolo sui terreni a uso civico contaminati, e 40 (norme transitorie), norma di rinvio alla disciplina statale e per la conclusione delle procedure in corso.

Nel ricorso il Governo contesta la “implicita esclusione di una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi) …  precludendo soluzioni valutative diverse, volte anche, ad esempio, ad ipotizzare, come prevede l’articolo 143 del codice, processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ove possibile”.

foglie nel bosco

In realtà, la recente legge regionale prevede interventi esclusivamente finalizzati a ripristino e bonifiche ambientali nei demani civici in assenza di titolo per l’occupazione dei terreni (art. 36), come in varie aree minerarie del Sulcis, introduce la valutazione paesaggistica congiunta con il Ministero per i beni e attività culturali attraverso l’istituto della copianificazione nei casi di permuta e alienazione di terreni a uso civico (art. 37), rende permanente la possibilità del trasferimento dei diritti di uso civico in caso di reali benefici per la collettività locale titolare dei diritti (art. 38).

Inoltre, finalmente, l’ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico che abbiano perso irreversibilmente le loro caratteristiche morfologiche viene vincolata al trasferimento dei diritti di uso civico in terreni di valore ambientale messi a disposizione da parte del Comune interessato e dalla Regione (art. 39), così da non impoverire ambiente e patrimonio delle comunità locali nei casi di trasformazioni irreversibili di terreni a uso civico.   Anche nei casi di sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di uso civico la valutazione congiunta del valore paesaggistico è attuata attraverso l’istituto della copianificazione, mentre vengono previste procedure per la regolarizzazione degli atti di alienazione eventualmente intervenuti.

L’istituto della copianificazione Stato – Regione è centrale per ogni ipotesi di mutamento a qualsiasi titolo delle terre collettive e in quella sede possono benissimo esser valutati eventuali ulteriori valori ambientali che consentano il mantenimento ad altro titolo del vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), anche perché la conclusione della procedura di copianificazione è conditio sine qua non per qualsiasi mutamento del demanio civico.

La proposizione di ricorso davanti alla Corte costituzionale su questi articoli della legge regionale n. 11/2017 appare a chi ha sempre avversato concretamente in ogni modo le tante operazioni legislative di sdemanializzazione delle terre civiche sarde piuttosto assurda, tanto più che il Governo nazionale s’è ben guardato dall’impugnare la legge regionale Sardegna 26 ottobre 2016, n. 26,che prevede proprio l’istituto della copianificazione quale centrale per le ipotesi di sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio civico.

Portovesme, bacino “fanghi rossi” bauxite (foto Raniero Massoli Novelli, 1980)

L’attuale impugnativa appare legata alla vicenda del bacino dei “fanghi rossi”, folle discarica di residui della lavorazione della bauxite per ottenere alluminio primario posta sulla costa di Portoscuso, nell’area industriale di Portovesme, realizzato a partire dal 1978 in parte su terreni a uso civico (accertati nel 2005) oggetto del progetto di ripresa degli impianti Eurallumina, comprendente anche la nuova centrale a carbone.  In tale nefasta ipotesi sarebbe ampliato a 178 ettari, con argini alti mt. 46 sul livello del mare.

Gli usi civici con il disastro ambientale di Portoscuso-Portovesme hanno, però, davvero ben poco a che fare: il progetto di ripresa degli impianti Eurallumina (fermi dal 2009) comprensivo della centrale a carbone c’entra ben poco con gli usi civici.  La trasformazione avvenuta è irreversibile: quei terreni non potranno mai ritornare a vedere l’utilizzo collettivo per pascolo o legnatico, per esempio. Ha senso solo il trasferimento dei diritti su altri terreni con effettivo valore ambientale.

Portoscuso soffre una situazione ambientale-sanitaria, addirittura peggiorata negli ultimi anni, che non consente alcun nuovo progetto industriale con aumento dei carichi inquinanti, per giunta fuori da ogni logica economica.  Lo diceva anche l’attuale Presidente della Regione Pigliaru prima di diventare Presidente.

La recente legge regionale Sardegna n. 11/2007 prevede interventi esclusivamente finalizzati a ripristino e bonifiche ambientali nei demani civici in assenza di titolo per l’occupazione dei terreni (art. 36), come in varie aree minerarie del Sulcis, introduce la valutazione paesaggistica congiunta con il Ministero per i beni e attività culturali attraverso l’istituto della copianificazione nei casi di permuta e alienazione di terreni a uso civico (art. 37), rende permanente la possibilità del trasferimento dei diritti di uso civico in caso di reali benefici per la collettività locale titolare dei diritti (art. 38).

Pensare a “nuove valutazioni” su eventuali “nuovi valori ambientali” o a un “ripristino ambientale” per esercitare nuovamente i diritti di uso civico nell’area del bacino dei “fanghi rossi” è pura utopia.

il massiccio del Gennargentu innevato visto dalla Giara

Riguardo il bacino “fanghi rossi” prima di questa legge non era giuridicamente possibile nemmeno la bonifica ambientale (se mai avverrà), perchè in parte non di proprietà dell’industria inquinante (che dovrebbe fare la bonifica).

In ogni caso, l’art. 3, comma 17° ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123 (c.d. decreto per il Sud), dispone che i “terreni” rientranti nei “piani territoriali di sviluppo industriale” di cui alle norme per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno “sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante“, con buona pace di tutti.

In realtà, la legge regionale n. 11/2017 costituisce un primo importantissimo passo verso la legalità e la corretta gestione di diritti collettivi e di un patrimonio che interessa 4-500 mila ettari di coste, boschi, pascoli, terreni agricoli e quasi tutti i territori comunali dell’Isola.     Passo compiuto grazie anche a una sistematica campagna ecologista in sede legale e di sensibilizzazione.

In pochi anni, per ben due volte la Corte costituzionale ha autorevolmente indicato la strada da seguire per la corretta gestione delle terre collettive: la sentenza n. 103 del 2017 e la sentenza n. 210 del 2014 han affermato chiaramente l’illegittimità di operazioni di sdemanializzazione permanenti, in particolare senza alcun corrispettivo per le collettività locali che andavano a perdere i diritti di uso civico.

Per completare il quadro della buona gestione delle terre collettive sarde ora è necessaria la promulgazione dei provvedimenti di accertamento di terre ad uso civico e i recuperi delle terre civiche occupate illegittimamente, oggetto anche di procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Ora il ricorso governativo davanti alla Corte costituzionale riporta a una situazione di incertezza che non fa certamente bene ad ambiente e diritti delle collettività locali.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

qui il sintetico dossier Diritti di uso civico e demani civici in Sardegna

 

 

 

 

Cuglieri, Cascata di Capo Nieddu

 

dal sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie

Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n.28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994. (3-7-2017)

Regione: Sardegna

Estremi: Legge n.11 del 3-7-2017

Bur: n.31 del 6-7-2017

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 29-8-2017Impugnata

La legge della Regione Sardegna n. 11 del 2017 presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 13, 29, 37, 38 e 39, che si pongono in contrasto con le norme fondamentali in materia di paesaggio contenute nel d.lgs n. 42/2004 e pertanto eccedono dalle competenze statutarie attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e violano l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

Occorre premettere che lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in materia di usi civici (art. 3, lettera n), e che le norme di attuazione dello statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all’approvazione dei piani paesistici (art. 6, d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna”). Anche le norme di attuazione degli statuti speciali, che pure possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle disposizioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale, prevalendo sugli atti legislativi ordinari, devono essere esercitate nel rispetto dei limiti individuati nell’art. 3 dello Statuto di autonomia, e quindi in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Tra queste ultime disposizioni vanno ricondotte anche quelle adottate dal legislatore statale sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e, in particolare, le norme in materia di beni paesaggistici (nell’ambito dei quali l’art. 142, comma 1, lettera h) annovera anche gli usi civici) e di pianificazione paesaggistica contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che pertanto devono intendersi vincolanti anche nei confronti della Regione Sardegna. La Corte Costituzionale, infatti, ha rilevato che “La particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali”, incidendo sulla loro potestà normativa (cfr. C. Cost. n. 367/2007. Per la natura di “norme di grande riforma economico-sociale” delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004, e per i limiti che ne derivano all’esercizio della competenza legislativa primaria delle Regioni autonome, cfr., con riferimento all’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, C. Cost. n. 164/2009, n. 101/2010, n. 238/2013).

Premesso quanto sopra, le disposizioni regionali sopra richiamate presentano i profili di incostituzionalità di seguito illustrati.

1) Articolo 13, comma 1 e Articolo 29, comma 1, lettera a)

L’articolo 13, aggiungendo le lettere “i bis” e “i ter” al comma 2 dell’art. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, inserisce ulteriori tipologie di interventi tra quelle già ammesse nelle zone sottoposte a “vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi” soggette, per i beni paesaggistici, all’obbligo di condivisione preventiva in sede di copianificazione.
Tali disposizioni anticipano unilateralmente, a livello di legge regionale, scelte di merito di compatibilità paesaggistica di talune tipologie di interventi che spettano ai piani paesaggistici regionali, sottoposti, per i beni vincolati, all’obbligo di condivisione preventiva con il Ministero. Identiche considerazioni valgono quanto all’articolo 29, riguardante l’individuazione degli immobili incompatibili con i valori paesaggistici da rilocalizzare in altre aree non di pregio.
Tali attività costituiscono alcuni dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c, del codice) e devono essere svolte congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del codice). La normativa regionale, intervenendo unilateralmente anziché con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, viola l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e le norme interposte sulla pianificazione congiunta (articoli 135 e 143 del codice).
Infatti, la copianificazione obbligatoria per le aree vincolate gravate da vincoli paesaggistici (art. 143 citato) è norma di grande riforma economico-sociale, che si impone, quindi, anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale.
Al riguardo, la Corte costituzionale, dopo aver ricordato, con la sentenza n. 308 del 2013, che “l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all’ultimo periodo del comma 1, l’obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni «limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143», ha sancito, con la sentenza n. 210 del 2014, il principio per cui è necessario che “effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale”.
L’obbligo della pianificazione congiunta deve, però, essere declinato non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, cosicché esso non si può considerare rispettato allorché, con il susseguirsi di leggi regionali, si predeterminano, in via normativa, unilateralmente e con disposizioni di dettaglio, quelli che, invece, devono costituire i contenuti del piano paesaggistico regionale, svuotando, così, di contenuto la regola della pianificazione congiunta.

2) Articoli 37, 38, 39

Gli articoli 37, 38 e 39 presentano, tra di essi, identiche criticità, tali da giustificare anche per tali previsioni la proposta di impugnativa. Il procedimento delineato dagli articoli 37 e 38 per la permuta, alienazione e trasferimento dei terreni ovvero per il trasferimento dei diritti di uso civico vincola e limita il potere dell’amministrazione statale di valutazione degli aspetti paesaggistici delle aree coperte da usi civici, per le quali i Consigli comunali richiedono la sclassificazione, al solo profilo del riconoscimento “dell’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico”.
Nella formulazione degli artt. 37-38, infatti, le “valutazioni degli aspetti paesaggistici”, cui è preordinata, in alternativa alla copianificazione paesaggistica, la “fase anticipata” costituita dai predetti accordi di copianificazione, risultano limitate al solo riconoscimento dell’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, con implicita esclusione di una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi). Le previsioni censurate, pertanto, impongono la sclassificazione e la cessazione del vincolo paesaggistico per il solo fatto che gli usi civici non siano più attualmente praticati o praticabili a causa del mutamento dello stato dei luoghi, precludendo soluzioni valutative diverse, volte anche, ad esempio, ad ipotizzare, come prevede l’articolo 143 del codice, processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.
Allo stesso modo deve essere interpretata anche la disposizione di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) – che prevede che possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione – disposizione che sembra pregiudicare la valutazione della possibile sussistenza attuale di altri valori paesaggistici e che sembra escludere di conseguenza la stessa possibilità di proporre soluzioni di riduzione in pristino stato dei luoghi degradati o compromessi o di prospettare soluzioni di rigenerazione e di recupero paesaggistico, fermo restando il connesso regime vincolistico.
Le riferite disposizioni (art. 37 e 38) appaiono, peraltro, criticabili anche per il richiamo non appropriato all’art. 156, comma 1, del codice di settore, al fine di introdurre una nuova figura di potere sostitutivo ministeriale, una volta decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dalla nuova norma per la stipula dell’accordo di copianificazione, termine decorrente dalla delibera del Consiglio comunale.

Per le motivazioni sopra riportate, le disposizioni contenute agli articoli 13, 29, 37, 38 e 39 si pongono in contrasto con lo Statuto di autonomia per violazione dell’art.117 comma secondo, lettera s), della Costituzione, e delle sopra indicate norme statali interposte.

 

Planargia, litorale (foto Benthos)

 

 

La Nuova Sardegna, 1 settembre 2017

 

(foto Raniero Massoli Novelli, Benthos, J.I., S.D., archivio GrIG)

 

 

 

 

 

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  1. amico
    agosto 31, 2017 alle 9:06 am

    la “fase anticipata” costituita dai predetti accordi di copianificazione, risultano limitate al solo riconoscimento dell’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, con implicita esclusione di una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici,
    Le previsioni censurate, pertanto, impongono la sclassificazione e la cessazione del vincolo paesaggistico per il solo fatto che gli usi civici non siano più attualmente praticati o praticabili a causa del mutamento dello stato dei luoghi, precludendo soluzioni valutative diverse, volte anche, ad esempio, ad ipotizzare, come prevede l’articolo 143 del codice, processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

    A me pare che queste censure (la limitazione del potere di coopianificazione al solo aspetto dell’esistenza o meno degli usi civici e soprattutto il fatto che si permetta la sclassificazione in ragione del solo fatto che gli usi civici non sono più praticati) non siano di poco conto. Ne abbiamo già parlato commentando l’altro articolo. In sostanza il non uso, nella visione regionale, determinerebbe la possibilità di sclassificzione. Con buona pace dell’imprescrittibilità del diritto. Ma, non dimentichiamolo, se passasse un principio del genere sarebbe applicato anche agli accertamenti da emanare, che non a caso attendono in eterno, anche perchè non mi pare vi sia un termine per chiedere la sclassificazione. Attenzione a introdurre simili principi. O forse in realtà è il primo passo verso quella direzione auspicata da tanti ma che in realtà maschera sanatorie generalizzate e lo ripeto butta a mare l’imprescrittibilità del diritto e il fatto che la giurisprudenza ha più volte detto che ciò non è ammissibile?.
    Va be chi vivrà vedrà. Avrà ragione l’Assessore competente o meglio quello che non ha la competenza ma se ne occupa,

    • agosto 31, 2017 alle 3:11 PM

      La legge regionale Sardegna n. 11/2017 (http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=342036&v=2&c=14542&t=1) prevede esplicitamente il raggiungimento di accordi di copianificazione fra Ministero per i beni e attività culturali e turismo e Regione autonoma della Sardegna per i casi di permuta e alienazione di terre a uso civico (art. 37), trasferimento dei diritti di uso civico (art. 38) e sdemanializzazione e contestuale trasferimento dei diritti di uso civico (art. 39). Si tratta, in ogni caso, di provvedimenti che non possono essere adottati “sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico”.

      Nell’ambito degli accordi di copianificazione Ministero-Regione, come noto, ben possono entrare processi di riqualificazione e recupero di contesti paesaggistici parzialmente compromessi o degradati, oltre alla previsione del ripristino dello stato dei luoghi ove possibile. Nulla lo vieta.

      Il ricorso governativo su tali punti (http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=11679) è piuttosto assurdo sul piano giuridico e pone in una situazione di incertezza un complesso di norme che, finalmente, ha costituito un importante passo in avanti per la corretta gestione delle terre collettive in Sardegna, forse il 20% dell’Isola al termine delle operazioni di accertamento.

      Curiosamente e con un pizzico di schizofrenia il Governo non ha sollevato nessuna obiezione sulle analoghe procedure previste dalla legge regionale Sardegna 26 ottobre 2016, n. 26 (http://www.r
      egione.sardegna.it/j/v/1270?s=323192&v=2&c=13906&t=1&anno=), che prevede proprio l’istituto della copianificazione quale centrale per le ipotesi di sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio civico.

      L’imprescrittibilità dei diritti di uso civico non è minimamente messa in discussione, perché si tratta di istituti esistenti e operativi “quando ciò comporti un reale beneficio” per i cittadini titolari dei diritti (trasferimento dei diritti di uso civico) oppure (sdemanializzazione e tr contestuale trasferimento dei diritti di uso civico) i terreni “abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione”, siano stati alienati prima della legge n. 431/1985 (che ha posto il vincolo paesaggistico sui terreni a uso civico), siano stati modificati in conformità alla normativa e pianificazione urbanistica e paesaggistica (salvo il caso di sanzione quando l’accertamento e il conseguente vincolo paesaggistico siano intervenuti dopo la trasformazione irreversibile).

      I cittadini titolari del diritto di uso civico non lo perdono in ogni caso, perché – pur essendo stati i terreni irreversibilmente trasformati e il diritto non sia stato esercitato – lo stesso diritto viene trasferito su altri terreni provenienti dal patrimonio comunale o regionale di almeno analoga estensione e valore ambientale.

      Sanno, infine, anche le pietre che l’attuale impugnativa appare legata alla vicenda del bacino dei “fanghi rossi”, folle discarica di residui della lavorazione della bauxite per ottenere alluminio primario posta sulla costa di Portoscuso, nell’area industriale di Portovesme, realizzato a partire dal 1978 in parte su terreni a uso civico (accertati nel 2005) oggetto del progetto di ripresa degli impianti Eurallumina, comprendente anche la nuova centrale a carbone. In tale nefasta ipotesi sarebbe ampliato a 178 ettari, con argini alti mt. 46 sul livello del mare.

      Gli usi civici con il disastro ambientale di Portoscuso-Portovesme hanno, però, davvero ben poco a che fare: il progetto di ripresa degli impianti Eurallumina (fermi dal 2009) comprensivo della centrale a carbone c’entra ben poco con gli usi civici. La trasformazione avvenuta è irreversibile: quei terreni non potranno mai ritornare a vedere l’utilizzo collettivo per pascolo o legnatico, per esempio. Ha senso solo il trasferimento dei diritti su altri terreni con effettivo valore ambientale.

      Portoscuso soffre una situazione ambientale-sanitaria, addirittura peggiorata negli ultimi anni, che non consente alcun nuovo progetto industriale con aumento dei carichi inquinanti, per giunta fuori da ogni logica economica. Lo diceva anche l’attuale Presidente della Regione Pigliaru prima di diventare Presidente.

      Con altrettanta schizofrenia, il Governo prima e il Parlamento poi hanno disposto che i “terreni” rientranti nei “piani territoriali di sviluppo industriale” di cui alle norme per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno “sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante“, con buona pace di tutti (art. 3, comma 17° ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, c.d. decreto per il Sud).

      Ovviamente, attendiamo sereni l’ennesimo pronunciamento della Corte costituzionale in materia.
      Questa volta, però, potevamo risparmiarcelo, se vi fosse stato un po’ di buon senso.

      Stefano Deliperi

  2. amico
    agosto 31, 2017 alle 4:11 PM

    Bene. Se le cose stanno così GRIG e l’Assessore saranno contenti,
    Che poi l’Avv di Stato rischi una figuraccia per la questione dei fanghi rossi, sui quali non vedo collegamento, mi pare veramente fantasioso.
    Ma tanto poco cambia,
    Ripeto buona fortuna agli usi civici,

    • agosto 31, 2017 alle 4:22 PM

      il collegamento della vicenda con il bacino dei “fanghi rossi” di Portoscuso è fatto notorio: “Il nodo, secondo il soprintendente sardo, è centrale. Al di là degli obblighi imposti dalla legge Soru sui trecento metri di distanza dalla costa, richiamati da Stefano Deliperi del Gruppo d’intervento giuridico e da tutti gli altri ambientalisti, dal Fai e Italia nostra, infatti, Fausto Martino sostiene che la conferma degli «usi civici» è di fatto l’ultima carta che può giocarsi la sovrintendenza perché «da un lato comporta la necessità di assoggettare l’intervento ad autorizzazione paesaggistica» e «dall’altro, l’impossibilità di destinare l’area a discarica di rifiuti speciali» espressamente vietato dal Piano regionale del 2012. Tanto che «il comune di Portoscuso non ha potuto attestare la conformità urbanistica dell’intervento».” (Gian Antonio Stella, “Sardegna, il prezzo del lavoro nel Sulcis: raddoppiano i fanghi tossici”, 8 agosto 2017).

      Lì l’eliminazione degli usi civici è prevista dall’art. 3, comma 17° ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, c.d. decreto per il Sud (http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/08/12/20170812_188.pdf).

      Di quello che pensa o vuole l’assessore di turno interessa poco o nulla, c’interessa la difesa delle terre collettive, in Sardegna e in tutta Italia. E lo dimostriamo con i fatti da sempre.

      Stefano Deliperi

  3. amico
    agosto 31, 2017 alle 4:37 PM

    Guardi sinceramente neanche a me interessa molto di quello che vuole l’Assessore (in questo caso non competente ma stranamente onnipresente) di turno.. Anche questo lo dimostrano i fatti. Le perplessità le avevo esternate prima dell’impugnativa. Voi la considerate una buona e legittima legge?. Perfetto vuole dire che al rigetto del ricorso in molti sarete contenti,
    I fatti notori li lascio ad altro tipo di considerazioni.
    Argomento chiuso.
    Saluti.

    • agosto 31, 2017 alle 10:06 PM

      sarebbe potuta esser una legge sicuramente migliore, ma nè lei nè io, nemmeno il GrIG è in Giunta o ha la maggioranza in Consiglio regionale.
      E’ un buon passo in avanti, visti i tempi e le pulsioni che corrono.
      Non riconoscerlo sarebbe ingeneroso.
      Poi c’è il resto: 120 e più provvedimenti di accertamento da promulgare, migliaia di ettari occupati illegittimamente da recuperare ai demani civici. Nessuno se ne dimentica.
      Da sempre ci battiamo per difendere gli usi civici, in Sardegna e altrove. Spesso e volentieri da soli.
      Sappiamo riconoscere un fatto positivo, seppure non risolutivo, da uno negativo.
      Buona serata..e un pizzico di ottimismo o “non pessimismo”, com’è preferibile 🙂

      Stefano Deliperi

  4. settembre 1, 2017 alle 3:01 PM

    da La Nuova Sardegna, 31 agosto 2017
    Guerra fredda sulla legge tra Regione e governo.
    L’assessore Erriu: noi sempre leali, loro no. Con l’impugnazione meno certezze Smentito l’ok al raddoppio del bacino dei fanghi rossi: già previsto dallo Stato. (Luca Rojch): http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/08/31/news/guerra-fredda-sulla-legge-tra-regione-e-governo-1.15796025

  5. amico
    settembre 3, 2017 alle 11:26 am

    L’aricolo su Orosei mi fa ancora maggiormente propendere per la poca chiarezza di questa legge. Il trasferimento, se era quella la soluzione da perseguire, era attuabile anche vigenti le vecchie norme.m

    • settembre 3, 2017 alle 11:29 am

      si, infatti. Ora è però obbligatorio, se si vuol procedere a sdemanializzazioni. Prima no. Ed è una bella differenza.

      Stefano Deliperi

  6. amico
    settembre 3, 2017 alle 11:38 am

    Certo se si vuole procedere alla sdemanializzazione. Ma se si vuole o voleva solo trasferire si poteva fare con la certezza che i terreni sui quali si trasferiva si dovevano necessariamente gravare dal vincolo. Perche devo collegare il trasferimento alla sdemanializzazione ? Magari oggi con una pianificazione ben gestita si potrebbe ipotizzare un trasferimento e l’uso civico sparire anche dai nuovi terreni. Ma sono solo ipotesi maliziose. Fatto sta che essendoci la volonta a voglia Orosei non sarebbe stato piu un caso. Senza nessuna nuova legge e senza impugnativa.
    Va be pace ognuno resta delle sue convinzioni

    • settembre 3, 2017 alle 12:12 PM

      a Orosei vi sono centinaia di “seconde case” sul litorale di Cala Liberotto realizzate in base a piani di lottizzazione regolarmente approvati su terreni a uso civico venduti dal Comune decenni prima (anni ’60 e ’70) del provvedimento di accertamento del demanio civico.
      Quale sarebbe la soluzione corretta sul piano giuridico e sociale?
      Il Comune le ha tentate tutte: ricorsi al T.A.R. e al Commissario per gli usi civici, leggine di “sclassificazione” regolarmente da noi avversate e oggetto di ricorsi governativi e “bocciature” da parte della Corte costituzionale.
      Che cosa vogliamo fare?
      Mettere cinque ruspe in fila e tirare giù tutto? Aprire un contenzioso dei privati verso il Comune per risarcimento danni?
      A nostro parere, sarebbe opportuno trasferire i diritti di uso civico su terreni di alto valore ambientale (Bidderosa e boschi) di proprietà comunale e così sdemanializzare i soli terreni irreversibilmente trasformati.
      Lei ha un’idea migliore? Qual’è?

      Stefano Deliperi

      • amico
        settembre 3, 2017 alle 3:49 PM

        A me pare di avere detto che il trasferimento anche a legislazione antecedente fosse la soluzione più consona..Mi pare d
        ricirdare che fisse stato dato un incarico anche ad un tecnico per tale lavoro. Forse mi sono spiegato male anzi sicuramente se adesso Lei viene a parlarmi di tale mirabolante soluzione che fu prospettata tempo prima della promulgazione di questa fantastica legge. Siccome i toni usati non mi piacciono e siccome mi pare di ricordare che siete voi che invocate spesso le ruspe meglio chiudere qui la conversazione. Forse siete un pi troppo abituati agli applausi i poco al contradditorio. Buona serata.

      • settembre 3, 2017 alle 5:47 PM

        mi pare che siamo abituati al contraddittorio, lo pratichiamo quotidianamente. E mi pare anche che stiamo individuando la stessa soluzione.
        Con la nuova legge qualsiasi ipotesi di sdemanializzazione è legata al trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni di almeno analoga estensione e di valore ambientale. Prima non era così. E norme simili nelle altre Regioni non mi pare che ve ne siano.
        Buona serata.

        Stefano Deliperi

  7. amico
    settembre 5, 2017 alle 9:11 am

    Da Sardinia post:
    http://www.sardiniapost.it/in-evidenza-1/urbanistica-mibact-perche-impugnato-la-legge-omnibus/

    “Oggi la sottosegretaria interviene di nuovo ricordando i motivi per cui il Cdm ha impugnato la legge regionale n. 11/2017. Primo, “la nuova normativa non è del tutto analoga a quella introdotta dalla precedente legge 26 ottobre 2016, n. 26, che il Governo non ha, a suo tempo, impugnato” proprio perché “la legge lasciava salva e impregiudicata la facoltà del Ministero di valutare se le condizioni (territoriali, paesaggistiche, ubicazionali, di dimensione, ecc.) fossero tali da consentire di aderire agli accordi di co-pianificazione anticipata e, in tal caso, di esprimere il proprio parere liberamente, senza cioè limiti o condizionamenti, in ordine all’esigenza di mantenere il gravame e, con esso, il vincolo paesaggistico”.

    Inoltre nella legge impugnata, prosegue l’esponente del Mibact, “le valutazioni tecnico-discrezionali, che dovrebbero presiedere all’accertamento delle esigenze di tutela paesaggistica, sono trasformate in atti a contenuto vincolato, dall’esito dunque scontato”. In pratica, “le valutazioni di merito, assegnate al Ministero dalla legge regionale, sono “bloccate” e, in generale, “l’impianto normativo è tale da privare il Mibatc del potere di valutare se sussistano le condizioni per procedere alle verifiche previste dalla legge regionale”.

    In sostanza, a mio parere, quello che si diceva sopra. Con questo tipo di coopianificazione vi è il rschio che a fronte anche di un trasferimento (con o senza sclassificazione) il vincolo non venga riconosciuto senza che il Ministero possa intervenire.

    Ancora dall’articolo:

    “Intanto gli ambientalisti fanno quadrato attorno alla sottosegretaria e al sovrintendente Fausto Martino, entrambi “oggetto – spiegano – di un duro attacco da parte di Pigliaru nel momento in cui è stata richiesta l’impugnazione di alcuni articoli della legge di manutenzione urbanistica”. “Questa legge – sostengono il presidente e la vice presidente di Italia Nostra, Oreste Rutigliano e Maria Paola Morittu – è un duro attacco alla funzione svolta in tutta Italia dagli usi civici, che spesso rappresentano delle vere e proprie riserve reali di natura e paesaggio non esposte agli ordinari, continui e logoranti attacchi cui è sottoposto l’intero territorio nazionale”.

    Questo, argomentano, vale ancora di più in Sardegna, “dove le aree interessate comprendono oltre 400mila ettari, il 20% circa dell’intero territorio dell’isola, mentre i funzionari ministeriali che dovrebbero valutare l’assenza dei requisiti per confermarne la ‘sclassificazione’, anche a seguito della contestata riforma del Mibact, sono un numero assolutamente esiguo”. Infatti, secondo i vertici dell’associazione, “la Soprintendenza è chiamata a dichiarare le aree gravate da usi civici ‘non più vincolate’ in base a un metodo che impone una falsa copianificazione”. Insomma, conclude Italia Nostra, “tutto ci voleva per il paesaggio italiano tranne che un ulteriore tentativo di minare la conservazione piena di territori gravati da usi civici, scorta irrinunciabile di spazi di natura sempre più assediati da uno sviluppo concepito oramai senza limiti”.

    “Sulla stessa linea la Consulta Ambiente e Territorio della Sardegna, sodalizio tra Wwf, Grig, Italia Nostra, FederParchi e Mare Amico. “Il Mibact – sottolinea la Consulta – nelle sue articolazioni nazionali e periferiche, ha il diritto e il dovere di esprimere le proprie valutazioni nei confronti di atti e provvedimenti che interessano la gestione del territorio e del paesaggio. Le posizioni assunte da tali istituzioni appaiono chiaramente ispirate ad obiettivi di tutela dell’ambiente e del paesaggio e in nessun caso possono essere considerate inappropriate o pregiudiziali. I principi espressi dalla Soprintendenza e dal Ministero devono contribuire a costituire il patrimonio comune della collettività e ispirazione per ogni processo di pianificazione e gestione del bene pubblico, ad iniziare dal dibattito sulla nuova legge urbanistica in Sardegna”.

    • settembre 5, 2017 alle 1:12 PM

      bene, c’è da esser contenti che, finalmente, dopo più di vent’anni che è stato solo il GrIG a difendere con ogni mezzo gli usi civici della Sardegna (e non solo) qualche altra associazione se ne accorga 🙂

      Detto questo, come ribadito in più occasioni, in estrema sintesi non si può concordare con la sottosegretaria Borletti Buitoni e con gli Amici di Italia Nostra perchè nella legge regionale Sardegna n. 11/2017:

      1) qualsiasi operazione (trasferimento, sdemanializzazione, permuta, ecc.) relativa a terreni a uso civico è subordinata all’esito positivo della procedura di copianificazione Ministero – Regione. Se non si conclude positivamente, non è posibile far nulla. Non c’è alcuna pretesa “prevaricazione” nei confronti del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo, che, anzi, detiene un sostanziale “potere di veto”;

      2) non c’è alcuna assurda previsione di “contenuto vincolato” del provvedimento conclusivo della procedura di copianificazione Ministero – Regione: può chiudersi positivamente o negativamente, possono esser previste misure di tutela, di mitigazione, nuovi vincoli;

      3) l’eventuale soggetto che si sostituirebbe alla struttura periferica ministeriale in caso di decorso del termine ordinatorio di 90 giorni per la conclusione della procedura di copianificazione è la struttura centrale ministeriale: anche qui non c’è alcuna pretesa “prevaricazione” nei confronti del Ministero;

      4) l’argomento della “scarsità di personale” delle Soprintendenze è quanto di meno “giuridico” si possa sentire: è ben noto che nel procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) è previsto il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Che si fa? L’espressione è legata alla presenza di personale? Siamo seri…

      5) ancora una volta nessuna parola sulla sdemanializzazione “coatta” di tutte le aree a uso civico presenti nelle zone industriali in Sardegna (Portoscuso, Villacidro) effettuata dalla legge n. 123/2017, anche se non irreversibilmente trasformate: è così che si fa tutela del paesaggio? Proprio nulla da dire in proposito?

      6) la Consulta Ambiente e Territorio per la Sardegna ha espresso solidarietà e sostegno al Soprintendente Martino per l’attività di tutela del paesaggio nell’ambito della discussione sulla proposta di nuova legge regionale urbanistica. Nessuna parola sugli usi civici, nessuna parola sulla Sottosegretaria Borletti Buitoni. Per la precisione, il comunicato stampa inviato è riportato sotto.

      Stefano Deliperi

      ———–

      Solidarietà e sostegno al Soprintendente Martino.

      Le associazioni ambientaliste (WWF, GRIG, Italia Nostra, FederParchi, Mare Amico) e gli esperti che hanno dato vita alla Consulta Ambiente e Territorio della Sardegna esprimono il loro biasimo per i toni e i contenuti manifestati dagli esponenti della Giunta regionale sarda nei confronti del Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, Fausto Martino.
      Il Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo, nelle sue articolazioni nazionali e periferiche, ha il diritto e il dovere di esprimere le proprie valutazioni nei confronti di atti e provvedimenti che interessano la gestione del territorio e del paesaggio.

      Le posizioni assunte da tali Istituzioni appaiono chiaramente ispirate ad obiettivi di tutela dell’ambiente e del paesaggio e in nessun caso possono essere considerate inappropriate o pregiudiziali. I principi espressi dalla Soprintendenza e dal Ministero devono contribuire a costituire il patrimonio comune della collettività e ispirazione per ogni processo di pianificazione e gestione del bene pubblico, ad iniziare dal dibattito sulla nuova legge urbanistica in Sardegna.

      La Consulta, pertanto, manifesta tutta la propria solidarietà nei confronti del Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, Fausto Martino, che ha sempre svolto il proprio ruolo con competenza e rigore.

      Auspica, infine, che la Giunta Regionale possa finalmente aprire un confronto democratico con tutti i portatori di interesse di una legge cardine per il futuro della Sardegna e dei sardi.

      Consulta Ambiente e Territorio della Sardegna

  8. Virgilio
    settembre 6, 2017 alle 8:52 PM

    Già, ma ora cosa può fare la Sardegna? al di là delle polemiche, istituzionali e non, potrebbe esserci un problema concreto di incertezza normativa. Si prova ad applicare comunque la legge 11 del 2017, che è vigente fino ad eventuale annullamento ? si può provare, ma gli uffici ministeriali si troverebbero in difficoltà ad esprimere il proprio parere. Si abroga la nuova legge e si torna alla situazione preesistente (come circoscritta dalla sentenza della Corte, e cioè con una croce sulla sclassificazione)? Si potrebbe, gli istituti esistevano già (trasferimento, alienazione, permuta), eventualmente si potrebbe applicare la l.r. 26, non impugnata, a tutti gli atti di disposizione, e soprattutto confermare la possibilità di concorrere al trasferimento anche con i terreni della Regione, se il Comune lo richiede. Si accettano con nuova legge le censure del Governo? si può fare, non dovrebbe cambiare molto in definitiva). Si chiede alla Corte di pronunciarsi con urgenza? se esiste un istituto di questo tipo, si potrebbe anche fare così. La cosa peggiore è l’incertezza, anche di fronte alle citate situazioni irragionevoli di gente che ha acquistato e pagato i terreni dal Comune prima che l’uso civico fosse sottoposto al vincolo paesaggistico e prima che ci fosse un accertamento formale. E’ deleterio anche per la causa dell’uso civico, prima o poi un giudice, se non a Roma, a Strasburgo, potrebbe non capire.

    • settembre 6, 2017 alle 9:01 PM

      la legge regionale Sardegna n. 11/2017 é pienamente vigente e va applicata.
      Se un Comune vuole (tutti i procedimenti sono a istanza di parte comunale), può procedere.

  9. Virgilio
    settembre 6, 2017 alle 10:05 PM

    D’accordo, grazie per la risposta.

  10. Maggio 23, 2018 alle 2:47 PM

    l’udienza pubblica di discussione presso la Corte costituzionale è prevista per il 3 luglio 2018 (https://www.cortecostituzionale.it/schedaRicorsi.do?anno=2017&numero=72&numero_parte=undefined).

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