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Dev’essere considerato l’effetto sull’habitat protetto per gli interventi nelle aree della Rete Natura 2000.
Rilevante pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza Sez. V, 25 febbraio 2014, n. 892) riguardo la disciplina degli interventi nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora e ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.
I siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) sono aree naturali protette.
La Suprema Corte di cassazione ha confermato un recente importante orientamento giurisprudenziale (in precedenza vds. Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 44409) in campo ambientale.
Prima la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2885 aveva seguito contrario orientamento.
Mattoni e palline da golf sulla costa dei Grifoni se li possono scordare. Non ci saranno mai.
Le associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus hanno inoltrato (24 luglio 2013) una specifica richiesta di informazioni ambientali e di adozione degli opportuni provvedimenti inibitori riguardo la rimodulazione presentata dalla Condotte Immobiliare s.p.a. (Gruppo Ferfina) denominata “Bosa Colores” del programma di investimenti immobiliari su complessivi 247 ettari già noto come “Bosa Sviluppo” (2003), allora avente come riferimento societario il Gruppo Impregilo. Leggi tutto…
I calendari venatori che consentono la caccia nelle aree della Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza sono illegittimi.
Importante pronuncia del T.A.R. Sicilia, Sezione I palermitana, sul difficile rapporto fra l’attività venatoria e la salvaguardia degli habitat e della fauna.
La sentenza T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 1474 ha ribadito la linea giurisprudenziale che ritiene obbligatoria la preventiva positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale per ogni ipotesi di caccia che coinvolga le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, sia che siano siti di importanza comunitaria (S.I.C.), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora, sia che siano zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 226, proc. C-226/08; Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2004, n. 127, proc. C-127/02; T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 552).
Sulla stessa linea giurisprudenziale è la recentissima sentenza T.A.R. Abruzzo, AQ, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 719. Leggi tutto…
Il Giudice amministrativo e la Corte di Giustizia europea fermano la speculazione eolica nelle zone di protezione speciale per l‘avifauna selvatica.
anche sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente (“Il Giudice amministrativo e la Corte di Giustizia europea fermano la speculazione eolica nelle zone di protezione speciale per l‘avifauna selvatica“)
Importante sentenza del Giudice amministrativo pugliese in materia di impianti di produzione energetica da fonte eolica non finalizzata all’autoconsumo interessanti le zone di protezione speciale (Z.P.S.) di cui alla Rete Natura 2000.
La recentissima sentenza T.A.R. Puglia, BA, Sez. I, 3 maggio 2013, n. 674 ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla Regione Puglia, in base al proprio regolamento regionale n. 15 del 18 luglio 2008, alla realizzazione di una centrale eolica entro il parco nazionale dell’Alta Murgia e il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale “SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta”. Leggi tutto…
Le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC) non sono aree naturali protette.
Importante pronunciamento del Consiglio di Stato in tema di aree naturali protette e di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).
La sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2885 ha, infatti, riformato la sentenza T.A.R. Campania, NA, 23 maggio 2007, n. 5941 e ha statuito che le Z.P.S. (nel caso di specie, ma l’assunto può essere esteso plane ai S.I.C.) non possono essere assimilate alle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/1991 e s.m.i. per difetto del necessario procedimento previsto per legge. Leggi tutto…





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