La Corte costituzionale conferma sostanzialmente la riforma delle procedure di valutazione di impatto ambientale.


Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 198 del 14 novembre 2018, ha sostanzialmente confermato l’impiantodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

 La chilometrica pronuncia del Giudice delle leggi ha respinto in ampiamisura i ricorsi avanzati dalle Regioni autonome della Valle d’Aosta, del Friuli – Venezia Giulia e della Sardegna, delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Regioni ordinarie Lombardia, Puglia, Abruzzo.

Piombino, impianti industriali

Nonostante le forti censure espresse sulla normativa di recepimento della direttiva n. 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale (qui il testo coordinato delle direttive sulla V.I.A.), sono state ritenute fondate solo due minime contestate illegittimità:

 1) l’art. 23, comma 1°, nellaparte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

 2) l’art. 23, comma 4°, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

 Dichiarate inammissibili o non fondate le altre 29 censure oggetto dei ricorsi per conflitto di attribuzione (art. 127 cost.).

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

qui la sentenza Corte cost. n. 198 del 14 novembre 2018.

Trieste, Servola, impianto siderurgico

(foto A.N.S.A., S.D., archivio GrIG)

  1. Claudio
    novembre 29, 2018 alle 4:27 PM

    In ultima sintesin la sentenza é in favore dei fenicotteri e dell’ambiente?

  1. No trackbacks yet.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: