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Loiri Porto S. Paolo, riscontrati abusi edilizi e taglio non autorizzato della macchia mediterranea a Cala Finanza.


Loiri Porto S. Paolo, Cala Finanza, taglio macchia mediterranea (fine marzo 2026)

Giungono novità preoccupanti dal litorale di Cala Finanza – Punta La Greca, sulla costa di Loiri Porto S. Paolo  (OT), recentemente divenuto uno degli scenari della speculazione immobiliare, grazie agli strumenti straordinari per lo sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia.

L’area (una cinquantina di ettari sul mare) ricca di macchia mediterranea fra Cala Finanza e Punta La Greca, davanti all’Isola di Tavolara, risulta interessata da un progetto immobiliare promosso dalla Tavolara Bay s.r.l., costituita dalla società brasiliana Jhsf Participações (titolare della catena alberghiera di lusso Fasano) e da altri soci, per il quale è stato chiesto l’accesso alle procedure semplificate di cui alla Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (operativa dall’1 gennaio 2024 grazie al decreto-legge n. 124/2023, convertito nella legge n. 162/2023).

In progetto complessivamente un hotel a cinque stelle da 50 camere, 30 ville (tipologie da 500 e da 200 metri quadri), ristoranti, servizi commerciali e turistici, un porto turistico, un campo da golf.

Cardellino (Carduelis carduelis)

E’ pervenuta risposta dalla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari (nota prot. n. 8297 dell’8 maggio 2026) alla nuova istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti avanzata (6 aprile 2026) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG).

E il quadro è abbastanza inquietante.

Infatti, il Comune di Loiri Porto S. Paolo – Area Urbanistica ha accertato (nota prot. n. 5659 del 24 marzo 2026) la realizzazione di vari interventi abusivi, comprendenti opere edilizie e taglio di vegetazione mediterranea.

Precisamente:  presenza di opere interne non autorizzate in un fabbricato; cambio di destinazione d’uso di un secondo fabbricato (centro fitness); aumento dimensioni (metri cubi 18,80) e cambio di destinazione d’uso di un vano lavanderia di un terzo fabbricato; cambio di destinazione d’uso e modifiche esterne di un  quarto fabbricato; pavimentazione con pedane modulari lignee intorno alla piscina e a un fabbricato non autorizzate; pavimentazione in cemento e cotto non autorizzata; sistemazione di dieci pergole con pavimentazione lignea non autorizzate; realizzazione non autorizzata di un locale tecnico; sistemazioni esterne (basolato, ghiaietto, aiuole) non autorizzate; realizzazione di “diversi sentieri pedonali percorribili sino alla spiaggia di Cala Sedalis realizzati con tagli, potature e sradicamenti della vegetazione spontanea … non autorizzati”.

Inoltre, “al momento del sopralluogo è stata rilevato inoltre che un’area di dimensioni di circa 1000 mq, tra gli edifici esistenti e la spiaggia, risultava completamente decespugliata e oggetto di movimenti terra effettuati con mezzo meccanico presente in loco; all’interno di quest’area erano presenti quattro cisterne idriche fuori terra (ciascuna avente superficie di circa 7,80 mq), materiale da costruzione/di cantiere (mezzi meccanici, blocchetti, pedane, tubazioni, pozzetti prefabbricati … intervento privo di autorizzazione”.

Sardegna, macchia mediterranea sul mare

Il Comune di Loiri Porto S. Paolo – Area Urbanistica ha affermato chiaramente che “gli interventi edilizi sopradescritti sono stati realizzati in assenza di permesso di costruire (art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23), di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.lgs 42/2004), e autorizzazione del vincolo per scopi idrogeologici (R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923)e che “è emerso che alcune lavorazioni, presumibilmente oggetto dell’autorizzazione Unica Zes n. 74, rilasciata in data 06.02.2026, erano in corso di realizzazione/realizzati, seppur in variazione/difformità dalla stessa, nonostante l’inefficacia dell’autorizzazione stessa, oggetto di opposizioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’ex art. 14-quinquies della L. 241/1990”.

Ha, inoltre, preannunciato l’emenazione di ordinanza di demolizione delle opere abusive e di ripristino ambierntale.

La Soprintendenza, dal canto suo, ha informato gli organi centrali del Ministero della Cultura e i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale.

Si deve ricordare che è stata rilasciata specifica autorizzazione unica Struttura Missione ZES n. 74 del 9 febbraio 2026 in favore della Tavolara Bay s.r.l.

Roma, Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per ora, in una prima fase, il progetto presentato e autorizzato prevede:

a) La ristrutturazione edilizia della villa esistente e del relativo garage di pertinenza, nonché delle due dependance presenti, mediante opere di riqualificazione architettonica che, senza modifiche di sagoma, prevedono alcune modifiche ai prospetti e il cambio di destinazione d’uso di tutti i fabbricati da residenziale /non residenziale in turistico/ricettivo. Gli edifici si trovano nel lato ovest del promontorio di Cala Finanza ad una distanza dalla linea di battigia marina che oscilla tra i 20 e gli 80 metri;

b) La realizzazione di diverse sistemazioni delle aree esterne pertinenziali degli edifici principali, tra cui la creazione di sentieri pedonali interni, la piantumazione di nuove essenze vegetali ad integrazione e potenziamento delle specie già presenti, il rifacimento della pavimentazione della piscina, la posa in opera di diverse pedane e tende di copertura, la realizzazione di volumi (dichiarati tecnici) a servizio del giardino, di pergolati, di tettoie, ecc.

c) La realizzazione, nella parte del terreno a est delle ville, di una struttura ricettiva (definita glamping) costituita da 7 moduli abitativi amovibili a uso camere e 2 moduli a uso ufficio, comprensiva di percorsi di collegamento tra i vari moduli e tra i moduli e la spiaggia, delle relative opere di urbanizzazione (rete fognaria, idrica ed elettrica, e un’area servizi dove terminano le urbanizzazioni previste).” (nota CFVA prot. n. 12160 del 17 febbraio 2026).

I pareri pervenuti in sede di conferenze di servizi (9 ottobre 2025, 26 novembre 2025, 22 gennaio 2026) sono stati pressochè tutti negativi e non superabili (Regione autonoma della Sardegna – Direzione generale Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari; Regione autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa Ambiente; Regione autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio) con, in pratica, il solo parere favorevole sul piano politico del Comune di Loiri Porto S. Paolo.

Si tratta di un tentativo scandaloso e smaccatamente illegittimo di scardinare la normativa di salvaguardia costiera e la disciplina di pianificazione paesaggistica vigenti.

macchia mediterranea (Ginestre, Olivastri, Cisto)

Infatti, l’area interessata ricade ampiamente nella fascia costiera dei metri 300 dalla battigia marina, tutelata con vincolo di conservazione integrale (legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.) e con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), mentre rientra nel vigente piano paesaggistico regionale – P.P.R. quale bene paesaggistico d’insieme in quanto ricadente nella fascia costiera (artt. 19-20 delle N.T.A.) e zona di conservazione integrale.

Oltre al palese contrasto con la normativa di salvaguardia costiera e la disciplina di pianificazione paesaggistica, nessuna sottoposizione della proposta variante alla preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nè, tantomeno, sottoposizione alle necessarie procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti esecutivi.

Il GrIG aveva inizialmente inviato (25 febbraio 2026) una prima istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo l’avvenuta adozione con deliberazione del Consiglio comunale di Loiri Porto S. Paolo n. 50 del 25 novembre 2025 della “Proposta variante al PUC di Loiri Porto San Paolo da sottozona H2 a sottozona F4 in località Cala Finanza. Punta La Greca, nell’ambito della conferenza di servizi ex art.14 bis e seguenti della Legge n.241/1990 all’interno dello sportello ZES Unica del mezzogiorno n.600178. Autorità procedente: struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 10 del D.L. 124/2023 – soggetto proponente: Società Tavolara Bay S.r.l. atto d’indirizzo politico amministrativo”.

Il GrIG ha chiesto l’annullamento in sede di autotutela e in sede di procedura di verifica di coerenza degli atti di pianificazione.

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia della Gallura, il Comune di Loiri Porto S. Paolo, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, la Struttura di Missione ZES, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, informata per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Sardegna, macchia mediterranea sul mare

La Presidenza della Regione autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota prot. n. 3408 del 19 febbraio 2026), il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota CFVA prot. n. 12160 del 17 febbraio 2026), la Direzione generale regionale della Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota prot. n. 8347 del 13 febbraio 2026) per violazione della normativa sulla conferenza di servizi, essendo prevalenti i pareri negativi non superabili per violazione della normativa di tutela ambientale vigente sull’area.

La Direzione generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato (nota prot. n. 9173 del 20 marzo 2026), infine, l’assenza di procedura di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.), pur richiesta (nota prot. n. 24377 del 29 agosto 2025);

E’ vero che l’autorizzazione unica n. 74/2026 rilasciata alla società Tavolara Bay non sia efficace per gli atti di opposizione presentati (art..14 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i.), tuttavia, la Regione dovrà impugnarla in sede giurisdizionale qualora sia confermata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ma ora, alla faccia delle assicurazioni della Società immobiliare, emergono lavori edilizi e di taglio della macchia mediterranea abusivi e devono essere subito adottati provvedimenti inibitori, sanzionatori e di ripristino ambientale.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis)

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

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