Inizia la consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura in Italia.


Altopiano di Asiago

E’ iniziata la consultazione pubblica per il Piano Nazionale di Ripristino della Natura in Italia.

In proposito, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha partecipato martedi 10 febbraio 2026 a un’audizione convocata dall’VIII Commissione permanente “Ambiente” del Senato della Repubblica in relazione al parere sulla proposta n. 369, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Qui il video dell’audizione (GrIG dal minuto 39).

Di seguito le osservazioni e le proposte GrIG in quella sede. Ora si potrà anche intervenire nella procedura di consultazione pubblica..

La Legge europea per il restauro della Natura. Qualche proposta per l’attuazione in Italia.

Dal 18 agosto 2024 è in vigore la normativa comunitaria per il restauro della Natura, il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, fortemente voluta anche dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) e dal centinaia e centinaia di associazioni e comitati ambientalisti.

Gli obiettivi del Regolamento europeo per il restauro della Natura.

Diritto del Restauro della Natura.

Sostenere il ripristino degli ecosistemi per le persone, il clima e il pianeta.

La legge sul ripristino della natura è la prima legge globale del suo genere in tutto il continente. Si tratta di un elemento chiave della strategia dell’UE sulla biodiversità, che fissa obiettivi vincolanti  per  ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli con il maggior potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio e per prevenire e ridurre l’impatto delle catastrofi naturali.

La natura europea è in allarmante declino, con oltre l’80 % degli habitat in cattive condizioni. Il ripristino di zone umide, fiumi, foreste, praterie, ecosistemi marini e le specie che ospitano aiuterà

  • aumentare la biodiversità
  • proteggere le cose che la natura fa gratuitamente, come pulire la nostra acqua e l’aria, impollinare le colture e proteggerci dalle inondazioni
  • limitare il riscaldamento globale a 1,5°C
  • rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa, prevenendo le catastrofi naturali e riducendo i rischi per la sicurezza alimentare
cascata nel bosco

Obiettivi

La legge mira a ripristinare gli ecosistemi, gli habitat e le specie in tutte le zone terrestri e marine dell’UE al fine di:

  • consentire il recupero duraturo e a lungo termine della biodiversità e della resilienza della natura
  • contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi
  • rispettare gli impegni internazionali
bosco di Aceri e cielo

Nell’UE

81%, gli habitat sono in cattivo stato

Ogni 1 euro, investito nel ripristino della natura aggiunge €4 a €38 in benefici

Uno su tre, le specie di api e farfalle sono in declino

spiaggia e rocce

Obiettivi

Il regolamento combina un obiettivo generale di ripristino per il recupero a lungo termine della natura nelle zone terrestri e marine dell’UE con obiettivi di ripristino vincolanti per habitat e specie specifici. Tali misure dovrebbero riguardare almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e, in ultima analisi, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Il regolamento contiene i seguenti obiettivi specifici:

  • obiettivi basati sulla legislazione vigente (per le zone umide, le foreste, le praterie, i fiumi e i laghi, la brughiera, la macchia, gli habitat rocciosi e le dune)  – migliorare e ristabilire la biodiversità degli habitat su larga scala e ripristinare le popolazioni di specie migliorando e ampliando i loro habitat
  • insetti impollinatori – invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 e conseguire una tendenza all’aumento delle popolazioni di impollinatori, con una metodologia per il monitoraggio regolare degli impollinatori
  • ecosistemi forestali – raggiungimento di una tendenza crescente per il legno morto in piedi e a terra, foreste di età non uniforme, connettività forestale, abbondanza di uccelli forestali comuni e stock di carbonio organico
  •  ecosistemi urbani – nessuna perdita netta di spazio urbano verde e copertura arborea entro il 2030 e un costante aumento della loro superficie totale a partire dal 2030
  • ecosistemi agricoli – aumento delle farfalle dei prati e degli uccelli dei terreni agricoli, dello stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate e della quota di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità; ripristino delle torbiere drenate ad uso agricolo
  • ecosistemi marini – ripristino di habitat marini come praterie o fondali di sedimenti che offrono benefici significativi, anche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e ripristino degli habitat di specie marine iconiche come delfini e focene, squali e uccelli marini.
  • connettività fluviale – individuare ed eliminare le barriere che impediscono la connettività delle acque superficiali, in modo che almeno 25 000 km di fiumi siano ripristinati a scorrimento libero entro il 2030
Stambecco (Capra ibex)

Attuazione

I paesi dell’UE dovrebbero presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (quindi entro la metà del 2026), indicando in che modo conseguiranno gli obiettivi. Saranno inoltre tenuti a monitorare e riferire in merito ai loro progressi. L’Agenzia europea dell’ambiente elaborerà relazioni tecniche periodiche sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. La Commissione, a sua volta, riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della legge sul ripristino della natura.

dune

L’Italia da attuazione al Regolamento europeo per il restauro della Natura.

Il Governo Italiano ha presentato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta n. 369, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Sullo schema governativo si esprime un parere sostanzialmente positivo e si propongono e raccomandano due ambiti di operatività in linea con gli obiettivi del Regolamento, di ricomprendere nel Piano nazionale di ripristino (art. 3 dello Schema):

albero in autunno

Difesa e incremento delle Aree verdi in area urbana.

l’art. 8 del Regolamento UE 2024/1991 (Nature Restoration Law) prevede che “entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4“, mentre “dal 1° gennaio 2031, gli Stati membri realizzano una tendenza all’aumento della superficie nazionale totale di spazi verdi urbani”.

Considerando che un albero adulto produce in media quasi 118 mila kg di ossigeno in un anno (cfr. Dinesh Vasudev Thapak e Jagdish G. Changani, Use of Technology to Save Environment by Saving Paper in an Online Era, in Journal of Environmental Research And Development, 2024), per ragioni ambientali, climatiche e sanitarie, è necessario incrementare le zone verdi nelle aree urbane.

Appare fondamentale, quindi, indicare nel Piano nazionale di ripristino obblighi per i Comuni e le Città metropolitane (art. 4, comma 5, dello Schema) di mantenimento e incremento di alberi e zone di verde pubblico nelle aree urbane, indicando quantomeno un vincolo di sostituzione di ogni albero rimosso per esclusive ragioni di pericolo o sanitarie accertate debba esser sostituito con due esemplari della medesima specie e classe di età.

il massiccio del Gennargentu innevato visto dalla Giara

Difesa e reintegro dei domini collettivi.

In Italia si stima che i domini collettivi comunque denominati siano estesi almeno cinque milioni di ettari, forse il 7-10% del territorio nazionale..

I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.

Boschi, pascoli, coste, zone umide, terreni agricoli presenti in tutta Italia.

La loro conservazione e il loro pieno ripristino, eliminando usi incongrui e occupazioni illegittime, consentirebbe di contribuire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia degli habitat naturali, degli ecosistemi forestali e degli ecosistemi agricoli.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).  Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

Appare fondamentale, quindi, indicare nel Piano nazionale di ripristino obblighi per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4, comma 2, dello Schema) per il recupero ai rispettivi demani civici i terreni illegittimamente occupati e oggetto di usi incongrui ai fini del ripristino ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce).

Tali obblighi devono essere esplicati in sinergia con i soggetti gestori delle terre collettive (Comuni o Enti esponenziali).

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Orso bruno (Ursus arctos)

dal sito web istituzionale dell’I.S.P.R.A., 23 aprile 2026

Il Piano Nazionale di Ripristino della natura e l’Italia

Il Piano Nazionale di Ripristino (PNR) rappresenta lo strumento operativo fondamentale con cui l’Italia darà attuazione al Regolamento UE (2024/1991) per il ripristino della natura.

Il Regolamento mira a garantire il recupero a lungo termine della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e neutralità del degrado del suolo, fissando l’obbligo per gli Stati membri di presentare una proposta dettagliata di PNR alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026.

Ginepro sulle dune (foto Cristiana Verazza)

La Governance del Piano

La gestione e la redazione del PNR coinvolge diversi attori istituzionali chiave:

Cos’è il PNR

Contesto Normativo

Le tappe fondamentali che hanno portato all’avvio dei lavori

Appennino, alba sotto la neve

Cronoprogramma

L’11 marzo 2025 il Comitato per il Ripristino della Natura, un organismo composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri dell’UE, ha approvato il formato uniforme per i PNR, adottato con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 il 19 maggio 2025. Tale regolamento stabilisce norme standardizzate e omogenee con cui i PNR di ogni Stato membro dovranno essere redatti.

Cervo europeo (Cervus elaphus)

La redazione del PNR prevede un lavoro di analisi e studio per identificare le misure di ripristino più urgenti da attuare entro il 2032 e per sviluppare una panoramica strategica di misure e azioni aggiuntive per raggiungere gli obiettivi generali di ripristino, al più tardi entro il 2050, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

La bozza preliminare del PNR sarà consegnata da ISPRA al MASE il 30 marzo 2026. Il 1° settembre 2026 la bozza del PNR sarà inviata dal MASE alla Commissione Europea che avrà sei mesi di tempo per formulare i propri commenti e proporre raccomandazioni per assicurare che il PNR soddisfi adeguatamente gli obiettivi e gli obblighi stabiliti dal Regolamento. I PNR definitivi dovranno essere presentati e pubblicati dagli Stati membri entro il 1° settembre 2027. Successivamente, i piani dovranno essere periodicamente riesaminati alla luce dei risultati del monitoraggio e dei progressi compiuti.

Roma, Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri

da Altraeconomia, 27 aprile 2026

Ecco il Piano nazionale di ripristino della natura. Un’occasione storica per attuare la Costituzione.

L’urbanistica del togliere asfalto e cemento ha finalmente un riconoscimento e può diventare il nuovo corso per il governo del territorio. Mai, nella storia della Repubblica, si è visto uno strumento a favor di ambiente, natura e suolo di questa portata. I Comuni obbligati ad applicare il Pnr ad oggi sono “solo” 2.761 su oltre 7.800. Ma qualsiasi amministrazione può aderire. È il momento di una grande campagna per la vera rigenerazione ecologica. L’intervento di Paolo Pileri.

Lo aspettavamo da 25 anni, forse anche 30, ora c’è. È il Piano nazionale di ripristino della natura, il Pnr, quello senza la “r” di troppo. Quello giusto, insomma. Vi ricordate quanto mi sono speso per presentare il Regolamento europeo per il ripristino della natura? Quello approvato per un voto di scarto grazie alla “santa” disobbidienza civile e politica di Leonore Gewessler, già ministra dell’Ambiente austriaca. Quello che, all’articolo 8 (ecosistemi urbani), impone ai Comuni, dall’agosto 2024 al 31 dicembre 2030, il divieto assoluto di ridurre di un solo centimetro quadrato le aree verdi e la proiezione a terra della chioma degli alberi se non avviando delle azioni di ripristino che consistono -udite, udite- in azioni di depavimentazione e rinaturazione. E dal primo gennaio 2031 si dovrà addirittura aumentare la dotazione di verde e alberature applicando “a manetta” il ripristino della natura.

La depavimentazione prevista dal Pnr è quella corretta, ecologicamente parlando. Non solo nuovi impianti arborei ma scorticamento di aree pavimentate, rigenerazione di suolo (senza importarlo da altre aree) e avvio di coperture vegetali (erbacee, arbustive o arboree).

L’urbanistica del togliere asfalto e cemento ha finalmente un riconoscimento e può diventare il nuovo corso per il governo del territorio da oggi in poi. Mai, nella storia della Repubblica italiana, si è visto uno strumento a favor di ambiente, natura e suolo di questa portata. Il Pnr è la grande occasione per attuare, finalmente e in modo veritiero, l’articolo 9 della Costituzione, nonché l’articolo 117 che prevede la tutela degli ecosistemi. Il Pnr è la più grande scommessa che dobbiamo vincere per fermare il degrado climatico. Non solo, grazie al Piano nazionale di ripristino della natura si apriranno nuovi posti di lavoro, nuove professionalità e l’Italia potrà diventare quel laboratorio di rigenerazione ecologica che sogniamo da anni. Ora dipende da noi, da voi: voi cittadini, voi comitati, voi associazioni, voi sindaci, voi politici.

Maremma, bosco

Più voci si leveranno in questi giorni a favore del Pnr, più questo avrà gambe robuste per camminare e non essere sgambettato da nessuno. Questo è il momento di far pervenire al ministero dell’Ambiente (Mase) e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) il sostegno di tutti noi.

Come potrete leggere sul sito dell’Ispra, per raggiungere gli obiettivi del Regolamento sul ripristino della natura (1991/2024), il Pnr ha previsto un insieme di azioni, dette ‘misure’, che l’Italia come gli altri Stati membri si impegna a realizzare per ripristinare gli ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce, marini, urbani, agricoli, forestali che risultano degradati nonché per invertire il declino delle popolazioni di impollinatori e migliorarne la diversità e ripristinare la connettività fluviale e le funzioni naturali delle pianure alluvionali. Questo insieme di misure è accompagnato da parti ‘satellite’ non meno importanti delle misure stesse: la descrizione della strategia scelta dall’Italia per individuare le misure più adatte al ripristino; una panoramica sugli impatti e i benefici socioeconomici del piano; un’analisi qualitativa delle relazioni fra il ripristino, i cambiamenti climatici e il degrado del suolo; la stima delle esigenze di finanziamento; la descrizione di come si valuterà l’efficacia delle misure”.

Il traguardo a cui dobbiamo giungere anche noi, assieme all’Europa, consiste nel ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e almeno il 20% delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitino di ripristino entro il 2050. Ripeto: mai prima d’ora abbiamo avuto tra le mani una opportunità del genere.

Al momento, secondo i criteri europei, sono “solo” 2.761 i Comuni italiani (su un totale di oltre 7.800) obbligati ad applicare il Pnr. Ma le misure del Piano prevedono la possibilità per qualunque Comune di aderire con un meccanismo volontario. Più che il momento di tirarsi indietro, questo è il momento di fare due passi in avanti e quindi personalmente faccio appello a tutti i Comuni -anche e soprattutto quelli non in elenco- affinché deliberino già da ora la loro adesione volontaria al Pnr (lo si può fare attraverso questa piattaforma). Questo è un gesto politico urgente, opportuno, di interesse generale, lungimirante, necessario in questo momento di crisi ecologica e culturale.

neve e ghiaccio

Se vogliamo resistere alle innumerevoli norme e narrazioni che continuano a consentire consumo di suolo e riduzione delle aree verdi, se vogliamo invertire la tendenza, oggi possiamo farlo aderendo senza alcun dubbio al Pnr e inviando, lo ripeto, una manifestazione di approvazione e interesse entusiasta al ministero dell’Ambiente e all’Ispra attraverso la piattaforma. Dobbiamo riuscire a portare in Europa una lista di Comuni aderenti di gran lunga più ampia dell’attuale. Lo dobbiamo al suolo, agli ecosistemi, al clima, alle giovani generazioni, alla salute e al benessere sociale.

Il Mase, con il supporto tecnico dell’Ispra, ha pubblicato il 23 aprile scorso il Pnr e ha avviato formalmente la consultazione pubblica a cui possono aderire i Comuni, le associazioni, i comitati, i cittadini: chiunque voglia intervenire per -chiedo io- migliorare il piano o anche solo -lo chiedo formalmente- per far giungere la propria soddisfazione e il proprio incoraggiamento.

La consultazione è aperta fino al 9 giugno, dopodiché si lavorerà alle richieste pervenute per arrivare ad approvare il Pnr entro l’inizio di settembre, come richiesto dall’Europa. Dobbiamo centrare l’obiettivo ed evitare nel modo più assoluto deroghe e proroghe.

A tutti i Comuni ricordo che i loro piani urbanistici devono essere coerenti con il Piano e il Regolamento europeo per il ripristino della natura, a prescindere dalle norme urbanistiche regionali, perché i regolamenti europei, come il 2024/1991, sono atti legislativi vincolanti, direttamente applicabili ed esecutivi, con efficacia immediata e portata generale, finalizzati anche a garantire l’uniformità del diritto nell’Unione, non richiedendo atti di recepimento nazionale. Pertanto, il Regolamento 2024/1991 introduce obiettivi giuridicamente vincolanti, creando obblighi che prevalgono sulle disposizioni nazionali, incluse le norme urbanistiche locali, anche in assenza di adeguamento degli strumenti urbanistici.

Siccome il regolamento è vigente da agosto 2024 tutte le trasformazioni del suolo già autorizzate e fatte su aree verdi dovranno essere ribilanciate attraverso azioni di depavimentazione e ripristino ecologico di suolo e vegetazione (non solo quest’ultimo: attenzione), pertanto al momento invito i Comuni all’utilizzo del principio di precauzione secondo il quale sospendere le autorizzazioni edilizie, leggere il Pnr così da riprogettare adeguatamente quanto avevate nel cassetto.

Chiudo dicendo che il Pnr è anche, per quanto riguarda l’articolo 8, un’occasione indiretta per rigenerare le aree dismesse destinando a queste le attese di urbanizzazione che i diversi operatori stanno chiedendo.

Paolo Pileri

Lupo iberico (Canis lupus signatus)

(foto Cristiana Verazza, E.R., A.L.C., M.D., S.D., archivio GrIG)

 

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