Una nuova legge in favore dei demani civici della Sardegna.


Cuglieri, Cascata di Capo Nieddu

Si è tenuto lo scorso 8 novembre il dibattito informativo Una nuova legge per i demani civici della Sardegna promosso dal Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) sulle prospettive aperte dalla recente approvazione della norma (l’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR) che consente il trasferimento dei diritti di uso civico da terreni ormai irrimediabilmente compromessi (es. perché edificati) ad aree provenienti dal patrimonio comunale o regionale di valore ambientale (es. boschi, coste, zone umide, ecc.).

Ampia partecipazione presso la sala del Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano.

Dopo un’introduzione del tema da parte di Stefano Deliperi (GrIG), amministratori locali, il consigliere regionale Alessandro Solinas (M5S), liberi professionisti, tanti cittadini hanno dialogato approfonditamente sulle prospettive aperte dalla nuova disposizione con l’on. Alberto Manca (M5S), promotore della proposta normativa poi approvata.

E’ emersa forte e chiara l’esigenza di una rapida iniziativa da parte della Giunta regionale Solinas per dare attuazione alla disciplina nazionale: anche un atto di indirizzo può consentire fin da subito il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni che han perso da tempo la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agricoli, pascolivi o boschivi, perché ad esempio edificati, in tanti territori comunali ambito di alienazioni illegittime avvenute parecchi decenni or sono.

Una successiva legge regionale potrà meglio definire gli istituti del trasferimento dei diritti di uso civico e la permuta.

Baunei, Baccu Goloritzè

La nuova norma per una migliore gestione dei demani civici.

Su proposta dell’on. Alberto Manca (M5S), è stato approvato l’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR) consente alle Regioni e Province autonome di legiferare sul trasferimento dei diritti di uso civico (o la permuta) da terreni ormai irrimediabilmente compromessi (es. perché edificati) ad aree provenienti dal patrimonio comunale o regionale di valore ambientale (es. boschi, coste, zone umide, ecc.).

Così verrebbe preservato il capitale ambientale della collettività e, contemporaneamente, verrebbe offerta una soluzione per le tante famiglie incolpevoli che hanno magari realizzato la propria casa su aree a uso civico.

Legge n. 108 del 29 luglio 2021

omissis

art. 63  bis

Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico

1.All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8 -bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8 -ter  I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8 -bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8 -quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8 -bis e 8 -ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico».

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Cavallino della Giara

Che cosa sono gli usi civici?

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[1].

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

Gennargentu, nevaio

In Sardegna.

Anche in Sardegna, dopo troppi anni di cattiva gestione, di lassismo e di abusi, il futuro dei diritti di uso civico appare migliore.

Dopo parecchi anni di lavoro e – nel piccolo – tante azioni legali e di sensibilizzazione da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico, sta giungendo a positiva conclusione l’operazione di accertamento dei demani civici presenti nel territorio isolano da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, delegata in materia dalla Regione autonoma della Sardegna.

E’ stato così finalmente reso nuovamente consultabile l’Inventario regionale delle Terre civiche, il documento fondamentale, di natura ricognitiva, per la conoscibilità dei terreni appartenenti ai demani civici in Sardegna.

Secondo quanto oggetto di provvedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, risultano terreni a uso civico in 340 Comuni sui 369 su cui sono state condotte le operazioni. I Comuni sardi sono 377: mancano ancora le attività di accertamento su 7 Comuni, nei quali si stima, comunque, la presenza di terre collettive.

In 30 Comuni, al termine delle operazioni, non sono risultati terreni a uso civico.

Complessivamente (considerando anche gli ultimi 7 Comuni dove devono esser svolte le operazioni di accertamento, ma dove se ne stima la presenza), dovrebbero essere 348 su 377 i Comuni dove sono presenti i demani civici, ben il 92% dei Comuni sardi.

Sono stati, inoltre, verificati e aggiornati i dati (estensione, catasto, ecc.) relativi ai 340 demani civici accertati (luglio 2021).

L’estensione complessiva delle terre collettive finora accertate è di circa 303.676 ettari, pari al 12,62% dell’Isola.

Tasti dolenti rimangono alcune gravi carenze gestionali: sui 347 Comuni sardi con presenza di demani civici sono soltanto 46 quelli dotati del regolamento comunale di gestione degli usi civici e solo 43 quelli muniti di piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, mentre migliaia di ettari occupati illecitamente attendono il recupero alla fruizione collettiva.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

1] vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993.  Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.

da La Nuova Sardegna, 10 novembre 2021

Usi civici, convegno del Grig.

da Link Oristano, 11 novembre 2021

Subito una legge regionale per risolvere il problema di quanti hanno casa su terreni gravati da uso civico.

La proposta del GriG lanciata anche da Oristano durante un incontro al quale ha preso parte il deputato Alberto Manca.


Sardegna, foresta mediterranea

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. Consorzio Cala Liberotto
    novembre 13, 2021 alle 11:51 am

    Seguo da anni e con attenzione le vicende giuridiche e politiche sul tema, ovviamente interessato perché parte e rappresentante delle centinaia di proprietari da 16 anni impossibilitati ad alcunchè nell’agro di Orosei. La scorsa estate sono intervenuto, insieme ad autorevoli conoscitori della materia, sui quotidiani sardi al momento dell’approvazione della novità legislativa di quest’anno, e mi appresto a riprendere, più determinato di sempre, la vicenda in sospeso da troppi anni con la nuova amministrazione di Orosei, appena eletta.

    Leggo del recente convegno di Oristano e condivido pienamente la necessità di un’eventuale nuova legge regionale che possa rispondere anche alle problematiche delle lottizzazioni successive al 1985 (legge Galasso), ma contestualmente mi preoccupo, e non poco, rispetto all’annunciato bisogno anche di un atto di indirizzo regionale, qualificato come necessario, si dice, per poter dare il via anche a tutto il resto. Semplicemente perché non vorrei che in attesa di questa nuova norma, e del completamento del suo iter di approvazione, si dovessero aspettare ancora mesi o magari anni.

    Allora chiedo, in particolare al Dott. Deliperi: per tutto ciò che riguarda le sole lottizzazioni approvate e stra-verificate prima del 1985, che per esempio costituiscono la quasi totalità della zona di Cala Liberotto ( ossia circa 800 abitazioni come, un intero medio-grande paese della Sardegna ) serve davvero un nuovo atto di indirizzo regionale, e se si, a che cosa, o invece si potrebbe comunque procedere ai trasferimenti, se il Comune si attivasse, a partire da domattina, attraverso le norme già esistenti ?

    Mi risulta che i Comuni che negli anni scorsi hanno proceduto al trasferimento, Desulo compreso, lo abbiano potuto fare in totale assenza dell’ “Emendamento Manca” , semplicemente applicando quanto sino ad allora previsto, in particolare l’allegata procedura regionale (vedi link in calce) . Di nuovo, quest’anno, c’è solo che le funzioni svolte da Argea sono state ricollocate direttamente sotto il cappello dell’Assessorato all’agricoltura, o no?

    https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/100

    • novembre 13, 2021 alle 12:10 PM

      buongiorno,

      un atto normativo primario (legge) o secondario (atto di indirizzo) regionale è necessario, a mio parere, perchè l’art. 63 bis della legge n. 108/2021, pur essendo molto puntuale, non delinea completamente la procedura di trasferimento dei diritti di uso civico (e la procedura della permuta), prima assenti dal quadro normativo nazionale (che è quello fondamentale, secondo la giurisprudenza costituzionale).
      Il Comune di Desulo non ha potuto completare la procedura di trasferimento dei diritti di uso civico, dopo la sentenza Corte cost. n. 78/2018.
      Il Comune di Orosei – lo dico e lo ripeto per l’ennesima volta – è in una situazione privilegiata: essendo aperto il ben noto contenzioso davanti al Commissario per gli usi civici, potrebbe chiedere il trasferimento dei diritti di uso civico in via conciliativa (art. 29 della legge n. 1766/1927) e chiudere la vicenda…da avant’ieri. Perchè non lo fa? Quali interessi ci sono dietro?
      Al posto vostro avrei “pressato” (in senso buono, naturalmente) fino al (loro) sfinimento gli amministratori locali in questa direzione.
      Buona giornata.

      Stefano Deliperi

  2. Consorzio Cala Liberotto
    novembre 13, 2021 alle 1:31 PM

    Allora tocca a me ripetere per l’ennesima volta che il Comune di Orosei ritiene che l’uso civico nel suo agro non esista, almeno nella dimensione e localizzazione indicata nell’atto di accertamento del 2005, e questa è la posizione da anni assunta davanti ad un Commissario (ora siamo al terzo!!) che però, purtroppo, proprio non ce la fa a pronunciarsi.

    Ora, per quanto verosimile che il Comune, opportunamente pressato, possa anche accettare l’ipotesi di un trasferimento per via amministrativa, con ammissione implicita dell’esistenza del gravame, la condizione irrinunciabile perchè ciò si concretizzi è a mio parere proprio nella garanzia di poter in parallelo proseguire l’iter giudiziale del ricorso già aperto davanti al Commissario, nell’auspicio che proprio in quella sede il Comune stesso possa veder riconosciute le proprie tesi. Il Commissario potrebbe dare torto al Comune, certo, ma anche ragione, o no? Detto in altro modo,…io trasferisco, ma in attesa che tu Commissario mi dica chi ha ragione o torto. E nel mentre libero definitivamente i proprietari incolpevoli.

    Ecco perchè la via conciliativa è esclusa, e noi proprietari lo sappiamo da tempo. il Comune in sede giudiziale si aspetta il disconoscimento dei contenuti da accertamento 2005, e non vuole rinunciare a questa possibilità. Potrebbe quindi pure trasferire, vincolando un’altra area, ma per tornare allo status quo nell’ipotesi in cui il Commissario accettasse la tesi presentata dai suoi legali nel 2011.

    Relativamente agli “interessi che ci stanno dietro” : una parte dell’agro (un’altra zona, non Cala Liberotto) è stata ampiamente lottizzata dopo il 1985, ma molto prima dell’accertamento 2005, e la storia dice che l’amministratore di Orosei cerca testardamente di risolvere tutto in un colpo solo. A leggi vigenti quelle aree, pur gravate da uso civico, non sono trasferibili, mentre le nostre si, grazie all’atto di indirizzo di cui si è appena parlato, e ritengo sia giunto il momento di fare pesare prepotentemente questa importante distinzione. Grazie comunque per la sua interpretazione. Buona giornata

    • novembre 13, 2021 alle 7:00 PM

      …e anche a me necessita ancora ripetere che il Comune di Orosei ha curiosamente cambiato opinione più volte, tant’è che ancora Con deliberazione n. 58 del 29 novembre 2013 il Consiglio comunale di Orosei approvava la “Ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale ed individuazione su cartografia aggiornata finalizzata alla sclassificazione e trasferimento dei terreni ad uso civico nel rispetto dei principi della Legge Regionale n°19/2013”.
      La proposta comunale prevedeva un complesso di operazioni di sdemanializzazione nelle aree di Cala Liberotto, Sas Linnas Siccas, Sos Alinos (già urbanizzate a partire dagli anni ’70 del secolo scorso) e in varie zone agricole alienate dall’Amministrazione comunale nei decenni passate e di trasferimento dei diritti di uso civico in aree a macchia mediterranea e bosco ora appartenenti al patrimonio comunale.
      Probabilmente, sulla costa di Bidderosa vi sono inconfessabili sogni di cemento e lì i diritti di uso civico proprio non devono esser trasferiti 😉
      Buona serata.

      Stefano Deliperi

  3. Amico
    novembre 14, 2021 alle 7:57 am

    A mio modesto parere la procedura di trasferimento condizionata non è possibile in quanto una volta avvenuto detto trasferimento verrebbe necessariamente meno la materia del contendere. Sul contenzioso una mia considerazione. Se questo dura da tanti anni e nessun Commissario annulla l’accertamento, nonostante il fior fiore di avvocati in campo, forse quell’atto non è così palesemente farneticante come taluni vogliono farci credere.
    Sempre a mio parere la Regione interverrà con un atto amministrativo di indirizzo al fine di poter immediatamente, ove possibile, applicare la nuova normativa.
    L’accertamento del 2005 non esiste più in quanto annullato da quello del 2011. In quest’ultimo, rispetto a quello del 2005, sono stati dichiarati liberi dall’uso civico tutti i terreni ex ademprivili, in ragione di una sentenza Commissariale reperita tra il 2005 e il 2010. Quindi ad oggi gli usi vivici di Orosei sono solo quelli di antico possesso. La dichiarazione di insussistenza di questi determinerebbe inevitabilmente che il Commissario dovrebbe smentire (salvo sporadici errori in cui tali atti fossero presenti) la Giurisprudenza e gli indirizzi consolidati secondo cui i terreni per i quali non vi è un titolo particolare d’acquisto da parte del Comune (dimostrabile documentalmente) devono essere considerati e dichiarati quali usi civici.
    Sulle dinamiche interne del Comune non entro in merito, anche perchè, come ha sottolineato il Dott. Deliperi, sono talmente altalenanti (oltre la richiesta di trasferimento una amministrazione dopo l’accertamento aveva anche chiesto la sclassificazione con implicita ammissione dell’esistenza dell’uso civico) da essere poco decifrabili. Quello che mi fa pensare è come mai adesso si insiste per la dichiarazione di insussistenza generalizzata del diritto di uso civico, anche visto il tempo intercorso dalla prima determinazione di accertamento e posto che la nuova legge risolverebbe il problema. Non è che vi è un filo diretto, mosso non so da chi, che lega Orosei a Villasimius e che ha lo scopo di voler smantellare in tutta la Sardegna un istituto giuridico esistente da centinaia di anni ? Forse questa nuova legge è andata a ostacolare un qualche disegno finalizzato al dichiarare liberi tutti, con applausi e conseguenti voti e cemento per il futuro? Dagli amministratori in carica mi aspetto di tutto.

    • Francesco
      novembre 14, 2021 alle 10:32 am

      Condivido in pieno che il passaggio del 2013 abbia confuso la posizione degli amministratori di Orosei, che non ho alcuna intenzione di difendere, al contrario, ma che in tutta onestà anche in occasione di quella delibera ribadiscono (seppure in modo contraddittorio) che l’atto di quei giorni è legato ad una opportunità di legge, poi cassata, e che lo applicano esclusivamente per risolvere la posizione dei proprietari, non più procrastinabile, pur ribadendo quella che è sempre stata la posizione locale, e cioè che: l’accertamento è superficiale e porta a conclusioni totalmente sbagliate. Maggioranza e opposizione, senza distinzione. Allora era sindaco Mula, l’attuale consigliere regionale.

      Ma indipendentemente da tutto, dalle interpretazioni dai voltagabbana, dai confusi, dai complotti tra paesi della Sardegna contro gli usi civici, dai tempi dei politici, ciò che profondamente mi disgusta è che in questi scenari così pasticciati PER FORTUNA la legge prevede che un terzo, il COMMISSARIO PREPOSTO, debba pronunciarsi, se chiamato a dirimere controversie. E il nostro, pur incaricato da 10 anni, inondato di carte storiche, attorniato da CTU di sua nomina, sollecitato da più parti, continua a non farlo!!!!! Non è affatto nel suo mandato porsi A OLTRANZA quesiti sull’opportunità o meno delle sue decisioni, di contraddire chicchessia o contare quanti sono gli avvocati di grido al suo cospetto il preposto deve semplicemente valutare atti ed esprimere la sua posizione in merito. Punto. E ha avuto 10 anni per farlo. Anche per cercare di mediare, qualora ce ne fosse stato bisogno. 10 anniiiii ! Perchè non l’ha fatto ??Come scritto più volte : vuole confermare che gli usi civici a Orosei corrispondono esattamente a quanto indicato in accertamento? Condannare il Comune? Ma che lo faccia domani mattina ! Sono anni che lo ripetiamo, purchè si esprima!! A quel punto vediamo che succede. Noi titolati al pieno risarcimento, per evizione, vediamo cosa fa il Comune con una causa da oltre mezzo miliardo di euro sul groppone. Vediamo cosa fa la Regione. Lo dico io : tempo 2 mesi e cambia tutto, compresa la partita di Biderrosa e gli eventuali appetiti di non so chi su un terreno comunque impossibile da edificare. Ma basta!! Io, più che di discutibili disegni complottisti per smantellare gli usi civici ovunque, che sino a prova contraria sono pura fantasia, mi preoccuperei di questo assordante silenzio e della sua assoluta e purtroppo tollerata gravità, che invece è indiscutibile realtà.

  4. Amico
    novembre 14, 2021 alle 3:13 PM

    Solo alcune precisazioni poco complottiste. Anzi parliamo semplicemente di coincidenze. Il principio che viene messo in discussione è lo stesso sia a Orosei come a Villasimius. Facciamo anche finta che il partito di maggioranza in questo momento in Consiglio Regionale sia il Partito Sardo il cui capogruppo è persona nota a tutti.
    Secondo. Il Comune di Orosei oltre ad aver chiesto la sclassificazione, dopo l’accertamento del 2011 diede anche un incarico ad un tecnico per fare il trasferimento. Tutto pronto, carte in regola, la Giunta non portò avanti tale possibilità. A me risulta anche che esista un regolamento per l’utilizzo degli usi civici, o beni demaniali, approvato tempo addietro dallo stesso Comune. Gli appetiti di edificabilità si Bidderosa forse non ci sono, ma di concessioni? Complottismi anche questi.
    Altra precisazione il Commissario ha proposto nel giudizio almeno due volte la soluzione conciliativa ex art. 29 del regolamento. Anche in questo caso i ricorrenti si sono opposti. La Regione intendeva percorrerla.
    Se un Giudice non si esprime su una causa io credo che non lo faccia perchè evidentemente non è in grado di farlo sino a quel momento di farlo. Nel senso che le carte a sua disposizione non sono sufficienti per potergli consentire di decidere. Saranno i periti saranno le parti, fatto sta che , ribadisco, tutto questo vuole dire che quell’atto e quelli propedeutici non sono così palesemente errati. A meno che non si stiano facendo complottismi sul lavoro che tale organo svolge. Fosse vera la tesi dell’inesistenza degli usi civici ci sarebbe voluto veramente poco a decidere. Non dimentichiamoci che di commissari nel tempo se ne sono susseguiti mi pare tre, alcuni anche per i violenti attacchi portati avanti da personaggi con metodi a mio modo discutibili.
    Adesso un quesito me lo pongo io. Visto è considerato che ad oggi quegli immobili sono gravati da uso civico perchè in 16 anni e oltre (il primo accertamento è del 2005) nessuno dei proprietari ha fatto causa al Comune per far valere i propri diritti e magari, mettendo pressione al Comune per arrivare ad una soluzione legittima, come spesso annunciato e minacciato. Io le mie idee sul punto le ho. Ma le tengo per me. Ma anche questa è un inerzia da parte degli aventi diritto.
    In ogni caso ad oggi la soluzione è a portata di mano. Non la si vuole perseguire in rgaione di presunte teorie non suffragate dalla realtà degli atti? Pazienza. Anche perchè vada come vada di gradi di giudizio ve ne sono anche altri.

    • francesco
      novembre 14, 2021 alle 6:32 PM

      Con l’auspicio di non annoiare nessuno, devo però ribadire che senza alcun dubbio la posizione a Orosei, da parte di qualunque forza politica, è stata da sempre univoca, e che anche nella pur contraddittori delibera delibera del 2013 la maggioranza approvò precisando più volte che il tutto veniva fatto in attesa della decisione del Commissario, al quale la stessa giunta approvante aveva già opposto ricorso tramite studio Contu Mura di Cagliari. Quindi con la convinzione (giusta o sbagliata, legittima o no) che sarebbe stato proprio il Commissario a ripristinare lo status quo una volta conclusi il proprio iter. Quindi un concorso di azioni. Vorrei che su questo punto si chiudesse qui (se utile, posso allegare la delibera di quel Consiglio comunale). La storia di Villasimius è balzata agli onori della cronaca solo in questi anni, nel mentre quella di Orosei poteva essere già morta e sepolta. Ora viene usata per ipotizzare complotti e alleanze politiche intercomunali.

      Punto 2. Il Commissario che non decide perchè le prove sono dubbie, le carte non sufficienti, o i tentativi di conciliazione rifiutati? Ma….è un giudice o sbaglio ? O sugli usi civici, siccome non sono convinto, oppure perchè vorrei una soluzione condivisa che non si trova, faccio passare 100 anni o 1000 proposte conciliative per arrivare a una conclusione ? Siamo onesti, proprio perchè sarebbe opportuno evitare (nuove) tesi complottiste anche su questo fronte, e considerato che siamo al terzo incaricato, e ad un danno ormai incalcolabile, sarebbe quanto mai opportuno un pronunciamento. QUA-LUN-QUE ES-SO SIA. Senza ulteriore indugio e spreco infinito di discrezionalità alle spalle di chi a quel giudice si è rivolto con fiducia. Cioè noi.

      Punto 3.Proprio a questo proposito, per cancellare inutili e fantasiose ipotesi di altro genere, assicuro di conoscere perfettamente il percorso dei proprietari locali, quelli che nel 2012, me compreso, sommersero il Comune con oltre 200 lettere di diffida, e il Comune prese paura. Intanto, 2012 e non 2005, semplicemente perchè dopo il 2005 nessuno ci notificò nulla, e nessuno in loco sapeva niente! Figuriamoci in che mani siamo, sin dall’inizio! Fu solo in occasione della revisione 2012 che a Cala Liberotto scoppiò la bomba, solo grazie alle notizie di stampa. Chiedemmo consiglio ai legali. Circa un centinaio ricorsero presso il Commissario, esattamente come il Comune di Orosei, e tutti seguimmo il consiglio degli studi che rappresentavano i ricorrenti, che fu esattamente questo :<>. Ecco l’unico motivo per il quale non si è mai proceduto ad una immediata richiesta di risarcimento in sede civile, per semplice buona fede e fiducia nei consigli su una materia ostica per chiunque . NESSUNO, NESSUNO, NESSUNO si sarebbe mai potuto aspettare che ad oggi, fine 2021,quel pronunciamento non sia ancora avvenuto. Ecco perchè il tutto è ancora più grave! Ignoranti? certamente, e su questi temi ci mancherebbe, ma anche estremamente disponibili, propositivi, fiduciosi, e alla fine cornuti e mazziati, perchè questi anni sono trascorsi in un lampo, con la costante indicazione che il Commissario stava per arrivare a sentenza, e che a quel punto quella sentenza andava attesa anche da chi avesse in testa di richiedere un risarcimento.

      Mi rendo perfettamente conto che questi dettagli possano forse interessare pochi, e possano quasi portare fuori dal tema, che dovrebbe essere quello del titolo, ossia soluzione politica, norme, indirizzi applicativi, ecc, e da lì siamo partiti. Però, guarda caso, come sempre, si ritorna naturalmente sul ruolo del Commissario ,ma guarda un po’. Forse ha un ruolo chiave sull’intera della vicenda sarda degli usi civici di questi anni, ben aldilà del particolare di un caso qualunque, ma pochi hanno voglia di rifletterci attentamente, ammetterlo o ricordarlo.

  5. Amico
    novembre 14, 2021 alle 3:15 PM

    C’è qualche errore scusate.

  6. Amico
    novembre 14, 2021 alle 7:46 PM

    Rispondo per far capire che la mia posizione non è aprioristica o indirizzata contro o pro qualcuno.
    Coloro che hanno legittimamente edificato, delle volte con lottizzazioni approvate dalla stessa Regione Sardegna, sono giustamente in attesa di una soluzione che deve essere trovata in quanto queste persone sono obbiettivamente danneggiate dalla situazione venutasi a determinare.
    Detto questo la determinazione del 2005 fu pubblicata sul BURAS ed affissa nell’albo pretorio del Comune esattamente come quella del 2011.
    DOPO la determinazione del 2011 l’amministrazione che poi ha proposto ricorso, ha dato un incarico ad un professionista per attuare il trasferimento.
    Prima dell’emanazione della determinazione del 2011 il Comune è stato posto nelle condizioni di contraddire e si limitò solo a richiedere l’esclusione di alcuni terreni in quanto interessati da PEP o PIP. Questo, anche, perchè era già nell’aria il procedimento di trasferimento che avrebbe sanato il tutto. Non solo, vi furono anche incontri, previsti dalla legge, tra Comune e Regione, con accesso presso l’archivio del comune stesso in cui fu reperito il regolamento di cui si è già detto. In nessuna di queste interlocuzioni gli amministratori hanno mai evidenziato l’inesistenza di qualsivoglia uso civico ( quelli ademprivili o ex ademprivili sono consacrati in una sentenza del Commissario del 1934).
    Il comune stesso poteva fare anche ricorso in via amministrativa alla Regione entro 30gg ma non lo fece proprio perchè la via maestra del trasferimento era segnata. Le ragioni che poi hanno fatto cambiare idea io non le conosco. Ma i fatti sono questi. A questo punto lasciamo perdere le dietrologie. Come anche facciamo finta che non vi sia una precisa volontà di smantellare i diritti di uso civico che a tanti danno fastidio.
    I dettagli fanno la sostanza e il tardivo pronunciamento del Magistrato è sicuramente esagerato ma anche molti soggetti coinvolti hanno evitato ed a mio parere continuano a farlo, che la situazione si risolvesse nel modo più semplice possibile. Perchè? per principio? Perchè consigliati male? Non lo so. Fatto sta che il singolo cittadino chiuso in questa incudine preferisce avere una soluzione rapida e indolore o preferisce combattere rischiose guerre di principio che in fin dei conti a lui singolarmente darebbero lo stesso risultato? Questo è un punto fondamentale perchè se i cives questo vogliono be allora sappiano che i tempi saranno ancora abbastanza lunghi. Io sinceramente avrei preferito l’altra soluzione che però mi pare di capire serva solo a chi amministra.
    In bocca al lupo.

    • francesco
      novembre 15, 2021 alle 9:42 am

      Caro Amico,
      facciamo che si tratta di uno scambio a 2, ormai utile a noi stessi, complicato dal mezzo utilizzato, ma …questa volta si, troppe inesattezze, altrimenti, davvero, cornuti e mazziati
      .
      Comune di Orosei, che certo non difendo ma alla fine ho anche capito. Questione di principio? Si, per loro da anni è diventato un partito preso, e ritorno al punto : proprio perché è così, doveva pensarci un Commissario, non io, ed eventualmente certificare che con il partito preso non si va da nessuna parte, semplicemente confermando gli esiti dell’accertamento. E non oggi, magari già quattro anni fa. O qualunque posizione volesse assumere.

      Il Comune poteva ricorrere all’accertamento? Certo che si ! Ma nel 2005 c’era un Commissario straordinario (un altro genio) probabilmente tanto impreparato quanto negligente, e i famosi 30 giorni passarono. Forse non sapeva neanche di che cosa si stesse parlando.

      Incontri del Comune con Regione, accesso agli atti, Comune già ampiamente orientato al trasferimento? Ma quando mai!!! Per cortesia!!! E’ diverso : nel 2005 in Sardegna di usi civici si iniziò a parlare giusto allora, e a Orosei la presero come sicuro errore, fischiettando, certi di risolverlo velocemente anche aprendo tutti gli archivi. Questo fu lo spirito degli amministratori locali. Appena capirono che la situazione era “un filino” più complicata assunsero il rigido atteggiamento di sempre, perché supportati da ampia (e confusa) documentazione storica e opinioni prodotte da alcuni studiosi locali. Tutto prontamente trasferito a Regione e Commissario.

      Cives che amano farsi del male. Ma vogliamo scherzare? I Cives hanno scoperto il problema a partire dal 2012, e lo ripeto, dalla stampa, e hanno fatto tutto ciò che potesse essere nelle loro possibilità, con inarrivabile pazienza e senso di civiltà. Quelli di Cala Liberotto per il 90% non hanno nessun peso politico sugli amministratori, dato che risiedono e votano altrove, e comunque si sono affidati agli esperti, ne hanno seguito i consigli, si sono costituiti in associazione, hanno manifestato, hanno interloquito con Comune e Regione, hanno invaso il Comune, hanno minacciato e smesso di pagare i tributi, hanno scritto a tutti, hanno fatto rumore per anni, con un unico obiettivo, quello di ritornare al più presto nella piena e assoluta proprietà dei loro immobili. Certo, purtroppo non hanno denunciato il Comune, col senno di poi forse l’azione più facile ed efficace, e ho anche provato a spiegarne le ragioni.

      Ecco, alla fine, ancora una volta, perché il pallino doveva essere giocato dal giudice terzo, che invece ha continuato a rimandare, lavandosene le mani. Ma capisco che continuare è inutile, tempo perso. Alla fine, gira che ti rigira, vedi che la colpa è nostra! La chiudo qui, saluti.

      • Amico
        novembre 15, 2021 alle 11:52 am

        Caro Francesco, si è vero è un discorso a due. Ho cercato di esprimere il mio parere ma evidentemente non ci sono riuscito. Una cosa però la devo dire. Io non dico bugie e non affermo cose false. Per quanto attiene la determinazione del 2011, senza ombra di smentite, il contraddittorio col Comune (ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/94) c’è stato, l’accesso in Comune per reperire documenti c’è stato (con allegato verbale), dopo la notificazione della determinazione c’è stata la lettera del Comune che chiedeva solo di eliminare alcuni mappali in quanto interessati da PEP o PIP. Tutti questi passaggi sono riportati nell’atto da voi impugnato di cui consiglio una lettura un po più approfondita di modo da evitare di dare del bugiardo al proprio interlocutore di turno. In ogni caso faccia una richesta di accesso agli atti e le saranno dati tutti questi documenti. Così, sempre dopo la determina del 2011, è evro che il Comune ha dato incarico ad un tecnico al fine di predisporre la procedura per il tarsferimento. Anche su questo punto un po più di conoscenza non guasterebbe.
        Siccome a questo punto è chiaro che le interlocuzioni con chi mi da del bugiardo non le gradisco per me la conversazione finisce qui.
        P.S. I cives sono grandi e grossi per decidere del loro destino.
        Le auguro in ogni caso una buona giornata.

  7. Francesco
    novembre 15, 2021 alle 12:48 PM

    Non credo di aver dato del bugiardo a nessuno, altrimenti non farei fatica a scusarmi.

    Purtroppo, anche se nei limiti di quanto mi spettasse e delle mie capacità cognitiva su una materia così vomitevole, sono stato costretto a leggere noiosissime pagine e pagine di atti, compresi quelli che Lei mi suggerisce di richiedere. Se qualcosa mancasse alla collezione, le assicuro che non mancherà in quella degli specialisti che paghiamo dal 2012 per leggere al posto nostro,

    Ho anche ripetutamente sottolineato l’atteggiamento confuso e colpevole del Comune tra il 2011 e il 2013, e il mio parere circa l’impossibilità di venirne fuori, se non in un modo, anch’esso ampiamente sottolineato. E ampiamente disatteso.

    Evidentemente non riusciamo ad intenderci. Pazienza.. Saluti

  8. dicembre 14, 2021 alle 3:09 PM

    ecco qui 😉

    dal sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, 14 dicembre 2021
    Usi civici, via libera alle nuove direttive. Il Presidente Solinas: “Passo avanti verso semplificazione amministrativa”.
    “Un provvedimento importante e non procrastinabile – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – che recepisce le nuove disposizioni della legislazione nazionale armonizzandole con la specifica realtà regionale e rappresenta un passo avanti verso una ulteriore semplificazione dell’azione amministrativa in una materia complessa e delicata che riguarda diritti e beni della collettività. (https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431256&v=2&c=3694&t=1)

    Cagliari, 14 dicembre 2021 – La Giunta regionale ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, gli indirizzi e le direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici. Viene così completato l’iter di riassegnazione delle funzioni in materia, la cui titolarità, un tempo trasferita all’Agenzia Argea, è ora in capo alla Direzione generale dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. “Un provvedimento importante e non procrastinabile – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – che recepisce le nuove disposizioni della legislazione nazionale armonizzandole con la specifica realtà regionale e rappresenta un passo avanti verso una ulteriore semplificazione dell’azione amministrativa in una materia complessa e delicata che riguarda diritti e beni della collettività”.

    La necessità di adottare nuove direttive deriva anche dall’approvazione della legge nazionale 108 del 29 luglio del 2021 contenente modifiche alla legge 168 del 2017 in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico. Con le nuove norme viene introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il potere di “autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione”. A condizione che “i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere siano state autorizzate dall’amministrazione comunale”. Altro requisito indispensabile, che i terreni siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

    La legge dispone ancora che i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute devono avere come oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti, appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni e delle Regioni, e comportano la demanializzazione dei terreni su cui è effettuato il trasferimento di uso civico e la permuta. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico.

    “In attesa di un eventuale recepimento nel nostro ordinamento giuridico regionale con l’approvazione di un provvedimento legislativo da parte del Consiglio – spiega l’assessore Murgia – la norma nazionale approvata è suscettibile di applicazione diretta, una volta definito il relativo procedimento amministrativo volto a disciplinarne la sua concreta applicazione. Con ogni probabilità anche in futuro sarà inevitabile procedere a revisioni e integrazioni che dovessero risultare necessarie in conseguenza dell’evoluzione del quadro normativo a seguito dell’auspicato intervento legislativo del Consiglio o dell’adozione da parte del Governo, di concerto con le Regioni, di apposite linee guida relative alle procedure semplificate di autorizzazione ai procedimenti amministrativi autorizzativi dei trasferimenti di diritti di uso civico e delle permute, finalizzate a garantire uniformità sul territorio nazionale, così come dettato da una sentenza della Corte Costituzionale”.

    —————————————

    Deliberazione Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/15
    Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017. (non ancora consultabile)

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