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E’ legge la norma di tutela e buona gestione dei demani civici d’Italia.


Sardegna, foresta mediterranea

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR.

La legge contiene, fra le varie disposizioni, una norma, l’art. 63 bis, riguardante integrazioni all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico, che consentirà a Regioni e Province autonome di procedere in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute, sbloccando così una situazione ormai cristallizzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018.

La norma, approvata su proposta tenacemente sostenuta dell’on. Alberto Manca (M5S), costituisce un importante passo in avanti per la difesa delle terre collettive e la loro corretta gestione.

Ha, poi, sbarrato il passo alle proposte di radicale abolizione dei diritti di uso civico presentate incessantemente soprattutto dagli on.li Alessandro Battilocchio e Maria Spena (Forza Italia).

Ricordiamo, infatti, la sentenza Corte costituzionale n. 178/2018 ha dichiarato illegittimi gli artt. 37-39 della legge regionale Sardegna n. 11/2017 che avevano il pregio – caso unico in Italia – di legare qualsiasi eventuale ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico irreversibilmente trasformati (seppure illegittimamente, perché privi delle necessarie autorizzazioni) a trasferimenti del diritto di uso civico su altri terreni pubblici di pregevole interesse ambientale (es. coste, boschi, zone umide, ecc.) e sempre previa vincolante procedura di copianificazione Stato – Regione.

Montepescali, cartello riserva di proprietà e diritti di uso civico

Finora le operazioni di riordino dei demani civici attraverso trasferimenti di diritti di uso civico e permute sono state rese estremamente difficoltose.  Potrebbero avvenire, di fatto, solo in via giurisdizionale davanti al Commissario per gli usi civici mediante quelle soluzioni conciliative proprie del procedimento (art. 29 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

Con l’approvazione dell’art. 63 bis Regioni e Province autonome possono intervenire in campo normativo e amministrativo per consentire il trasferimento dei diritti di uso civico dalle aree ormai irreversibilmente (sebbene illegittimamente) trasformate (es. edificate) ad altre aree di grande valore naturalistico (boschi, coste, zone umide, pascoli, ecc.) con il mantenimento del vincolo paesaggistico sulle aree sdemanializzate. 

Analoghe operazioni potrebbero esser effettuate mediante permute.

Il Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), da sempre impegnato per la difesa delle terre collettive in tutta Italia (oltre 5 milioni di ettari, pressoché in ogni regione), da un giudizio sostanzialmente positivo sulla norma approvata.  Poteva esser più puntuale ed esser scritta meglio (es. specificare la data delle alienazioni illegittime prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985), ma ci sarà tempo e modo per affinarla.  

Per la prima volta in Italia c’è una norma che conserva estensione e qualità ambientale delle terre collettive, tutela i patrimoni delle collettività locali e consente a migliaia di famiglie incolpevoli di acquisire la proprietà della propria abitazione.

I casi sono parecchi in tutta Italia, fra i più eclatanti parte del litorale di Orosei e un’ampia area di Civitavecchia.

Il GrIG auspica che Governo, Amministrazioni regionali e provinciali autonome, Forze politiche ne comprendano importanza e positiva efficacia per la reale ed efficace difesa dei demani civici, finora fin troppo dimenticati (o peggio) da chi deve gestire bene questa fondamentale forma di patrimonio collettivo.

Desulo, Gennargentu, foresta di Girgini

I diritti di uso civico.

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[1].

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

Laguna di Marano, cartellonistica demanio civico

In Sardegna.

Anche in Sardegna, dopo troppi anni di cattiva gestione, di lassismo e di abusi, il futuro dei diritti di uso civico appare migliore.

Dopo parecchi anni di lavoro e – nel piccolo – tante azioni legali e di sensibilizzazione da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, sta giungendo a positiva conclusione l’operazione di accertamento dei demani civici presenti nel territorio isolano da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, delegata in materia dalla Regione autonoma della Sardegna.

E’ stato così finalmente reso nuovamente consultabile l’Inventario regionale delle Terre civiche, il documento fondamentale, di natura ricognitiva, per la conoscibilità dei terreni appartenenti ai demani civici in Sardegna.

Secondo quanto oggetto di provvedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, risultano terreni a uso civico in 339 Comuni sui 369 su cui sono state condotte le operazioni. I Comuni sardi sono 377: mancano ancora le attività di accertamento su 8 Comuni, nei quali si stima, comunque, la presenza di terre collettive.

bosco e girasoli

In 30 Comuni, al termine delle operazioni, non sono risultati terreni a uso civico.

Complessivamente (considerando anche gli ultimi 8 Comuni dove devono esser svolte le operazioni di accertamento, ma dove se ne stima la presenza), dovrebbero essere 347 su 377 i Comuni dove sono presenti i demani civici, ben il 92% dei Comuni sardi.

Sono stati, inoltre, verificati e aggiornati i dati (estensione, catasto, ecc.) relativi ai 377 demani civici (dicembre 2020).

L’estensione complessiva delle terre collettive finora accertate è di circa 305.326 ettari, pari al 12,69% dell’Isola.

Tasti dolenti rimangono alcune gravi carenze gestionali: sui 347 Comuni sardi con presenza di demani civici sono soltanto 46 quelli dotati del regolamento comunale di gestione degli usi civici e solo 24 quelli muniti di piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, mentre migliaia di ettari occupati illecitamente attendono il recupero alla fruizione collettiva.

Nei mesi scorsi, dopo il vero e proprio risultato storico per la difesa delle terre collettive in Sardegna determinato dal primo recupero al demanio civico (addirittura in via bonaria) dei quasi 48 ettari di terreni occupati illegittimamente da Privati avvenuto recentemente a Carloforte, c’è stato un importantissimo segnale positivo dato dal Comune di Desulo che ha deciso, con la deliberazione consiliare n. 33 del 29 novembre 2018, adottata all’unanimità, segno della forte condivisione della proposta, di chiedere all’Agenzia regionale Argea Sardegna il trasferimento dei diritti di uso civico (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i. allora vigente) da poco più di 11 ettari di vari terreni non contigui a più di 1.577 ettari di boschi e pascoli del Gennargentu, per “ … incrementare il proprio patrimonio civico e tutelare sotto il profilo ambientale una vasta area boschiva. In particolare l’apposizione del diritto d’uso civico garantirà, alle generazioni future, l’inalienabilità, l’inusucapibilità e l’imprescrittibilità dei terreni sui quali si trasferirà il diritto”.

Operazioni come queste – finora cristallizzate dopo la nota sentenza Corte cost. n. 178/2018 – potranno finalmente essere completate.

San Vero Milis – Narbolia, pineta costiera di Is Arenas

Il Gruppo d’Intervento Giuridico per la difesa delle terre collettive.

Decenni di ignavia, di disinteresse, di cattiva gestione delle terre collettive in Sardegna stanno venendo consegnati, piano piano, al grande libro del passato anche grazie alla martellante campagna per la tutela delle terre collettive della Sardegna che il Gruppo d’Intervento Giuridico sta conducendo da anni, da ultimo con l’istanza (30 maggio 2018) per il recupero ai rispettivi demani civici (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) di migliaia di ettari di terreni a uso civico occupati illegittimamente da Privati e da Società immobiliari e l’emanazione dei provvedimenti di accertamento di ben 120 demani civici rientranti in altrettanti Comuni, nonché la razionalizzazione delle terre collettive.

Analogamente in tutta Italia (dal Lazio all’Umbria, dal Friuli – Venezia Giulia alla Toscana, alla Campania) il GrIG è schierato con forza e determinazione per la salvaguardia e la corretta gestione delle terre collettive.

Gruppo d’intervento Giuridico odv

[1] vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993.  Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.

qui la sezione usi civici dell’Agenzia Argea Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/gestione/usicivici/

qui l’Inventario regionale delle Terre civiche in Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_126_20200703135034.pdf

Monti Sibillini

Legge n. 108 del 29 luglio 2021

Art. 63-bis.

(Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)

1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare  trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto  terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni  di cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

il massiccio del Gennargentu innevato visto dalla Giara

(foto da mailing list sociale, per conto GrIG, J.I., S.D., archivio GrIG)


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  1. giozx@tiscali.it
    agosto 5, 2021 alle 9:33 am

    Assessore fol

  2. Mara machtub
    agosto 6, 2021 alle 10:42 am

    Questa importantissima battaglia condotta e ormai quasi vinta dal GRIG è a favore di tutta la collettività.
    G R A Z I E !!!!

  3. Amico
    agosto 6, 2021 alle 12:54 PM

    Spero solo che chi dovrà applicare questa legge lo faccia in maniera lungimirante e senza inutili interpretazioni dettate dall’ignoranza, dalla mancanza di coraggio o peggio da pressioni politiche. Per il resto è probabilmente il miglior risultato ottenibile in questo contesto storico-politico. Un ultima considerazione. La parte procedurale per poter applicare la norma (chi deve presentarel’istanza. Con quale maggioranza se è il Comune con deliberazione consiliare ecc ecc) è rimessa alla potestà regionale? Forse da questo punto di vista era il caso di normare. Altrimenti si avranno procedure differenti da regione a regione credo non giustificabili in simile materia. In ogni caso ottimo lavoro di GRIG. Al resto deve pensarci la politica.

  4. agosto 18, 2021 alle 6:34 PM

    da La Nuova Sardegna, 16 agosto 2021
    Case su terreni demaniali, forse soluzione in vista. (Davide Pinna): https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2021/08/15/news/case-su-terreni-demaniali-forse-soluzione-in-vista-1.40604792

  1. ottobre 30, 2021 alle 9:24 am
  2. novembre 5, 2021 alle 9:29 am

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