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Ignoranza e forse anche altro contro le norme di tutela e buona gestione dei demani civici d’Italia.


Desulo, Gennargentu, foresta di Girgini

Sono ben noti i tanti tentativi di sdemanializzazione e accaparramento delle terre collettive portati avanti nel corso dei decenni in tutta Italia.

Recentemente vi sono state le ennesime proposte di radicale abolizione dei diritti di uso civico presentate incessantemente soprattutto dagli on.li Alessandro Battilocchio e Maria Spena (Forza Italia), ma su proposta tenacemente sostenuta dell’on. Alberto Manca (M5S), è stata nelle settimane scorse approvata una norma riguardante integrazioni all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico, che consentirà a Regioni e Province autonome di procedere in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute, sbloccando così una situazione ormai cristallizzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018.

Si tratta dell’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021.

Ma gli attacchi a una piccola-grande riforma che può permettere una migliore tutela e gestione dei demani civici non cessano e utilizzano forme e contenuti decisamente surreali.

lettera ARUAL al Presidente della Repubblica (luglio 2021)

E’ il caso della missiva recentemente spedita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall’A.R.U.A.L., l’associazione regionale che riunisce Università Agrarie (sono organi di gestione delle terre a uso civico) del Lazio.

Descrive l’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 come “una norma che riguarda la sanatoria di un caso specifico di occupazione e trasformazione irreversibile di aree di demanio civico nella zona del Geannargentu in Sardegna”.

A parte l’errore terminologico, che avrebbero potuto correggere con una banale ricerca su internet, siamo al delirio: la norma riguarda tutt’altro, basta leggerla e, soprattutto, capire che cosa si è letto.   Soprattutto, poi, non esiste alcun “caso specifico di occupazione e trasformazione irreversibile di aree di demanio civico nella zona del” Gennargentu.

Profonda ignoranza che genera irresponsabilmente falsità o altro?

Se vogliamo parlare di Gennargentu e di usi civici, non possiamo che ricordare il lodevole esempio dato dal Comune di Desulo (NU), che ha deciso, con la deliberazione consiliare n. 33 del 29 novembre 2018 (+ Relazione generale), adottata all’unanimità, segno della forte condivisione della proposta, di chiedere all’Agenzia regionale Argea Sardegna il trasferimento dei diritti di uso civico (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) da poco più di 11 ettari di vari terreni non contigui a più di 1.577 ettari di boschi e pascoli del Gennargentu, per “ … incrementare il proprio patrimonio civico e tutelare sotto il profilo ambientale una vasta area boschiva. In particolare l’apposizione del diritto d’uso civico garantirà, alle generazioni future, l’inalienabilità, l’inusucapibilità e l’imprescrittibilità dei terreni sui quali si trasferirà il diritto”.

Operazioni come queste – finora cristallizzate dopo la nota sentenza Corte cost. n. 178/2018 – potranno finalmente essere completate, se la Regione autonoma della Sardegna si doterà di una disciplina di recepimento della recente norma nazionale.

E così potrà accadere in tutto il territorio nazionale, dove ne emergerà il bisogno.

il massiccio del Gennargentu innevato visto dalla Giara

Ricordiamo, infatti, la sentenza Corte costituzionale n. 178/2018 ha dichiarato illegittimi gli artt. 37-39 della legge regionale Sardegna n. 11/2017 che avevano il pregio – caso unico in Italia – di legare qualsiasi eventuale ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico irreversibilmente trasformati (seppure illegittimamente, perché privi delle necessarie autorizzazioni) a trasferimenti del diritto di uso civico su altri terreni pubblici di pregevole interesse ambientale (es. coste, boschi, zone umide, ecc.) e sempre previa vincolante procedura di copianificazione Stato – Regione.

Finora le operazioni di riordino dei demani civici attraverso trasferimenti di diritti di uso civico e permute sono state rese estremamente difficoltose.  Sarebbero potute avvenire, di fatto, solo in via giurisdizionale davanti al Commissario per gli usi civici mediante quelle soluzioni conciliative proprie del procedimento (art. 29 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

Con l’approvazione dell’art. 63 bis Regioni e Province autonome possono intervenire in campo normativo e amministrativo per consentire il trasferimento dei diritti di uso civico dalle aree ormai irreversibilmente (sebbene illegittimamente) trasformate (es. edificate) prima della legge n. 431 del 1985 (la c.d. legge Galasso) ad altre aree di grande valore naturalistico (boschi, coste, zone umide, pascoli, ecc.) con il mantenimento del vincolo paesaggistico sulle aree sdemanializzate. 

Analoghe operazioni potrebbero esser effettuate mediante permute.

Gennargentu

Il Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), da sempre impegnato per la difesa delle terre collettive in tutta Italia (oltre 5 milioni di ettari, pressoché in ogni regione), da un giudizio sostanzialmente positivo sulla norma approvata.  Poteva esser più puntuale ed esser scritta meglio (es. specificare la data delle alienazioni illegittime prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985), ma ci sarà tempo e modo per affinarla.  

Per la prima volta in Italia c’è una norma che conserva estensione e qualità ambientale delle terre collettive, tutela i patrimoni delle collettività locali e consente a migliaia di famiglie incolpevoli di acquisire la proprietà della propria abitazione.

I casi sono parecchi in tutta Italia, fra i più eclatanti parte del litorale di Orosei e un’ampia area di Civitavecchia.

Il GrIG auspica che Governo, Amministrazioni regionali e provinciali autonome, Forze politiche ne comprendano importanza e positiva efficacia per la reale ed efficace difesa dei demani civici, finora fin troppo dimenticati (o peggio) da chi deve gestire bene questa fondamentale forma di patrimonio collettivo.

bosco e girasoli

I diritti di uso civico.

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[1].

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

Gennargentu, nevaio

In Sardegna.

Anche in Sardegna, dopo troppi anni di cattiva gestione, di lassismo e di abusi, il futuro dei diritti di uso civico appare migliore.

Dopo parecchi anni di lavoro e – nel piccolo – tante azioni legali e di sensibilizzazione da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, sta giungendo a positiva conclusione l’operazione di accertamento dei demani civici presenti nel territorio isolano da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, delegata in materia dalla Regione autonoma della Sardegna.

E’ stato così finalmente reso nuovamente consultabile l’Inventario regionale delle Terre civiche, il documento fondamentale, di natura ricognitiva, per la conoscibilità dei terreni appartenenti ai demani civici in Sardegna.

Secondo quanto oggetto di provvedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, risultano terreni a uso civico in 339 Comuni sui 369 su cui sono state condotte le operazioni. I Comuni sardi sono 377: mancano ancora le attività di accertamento su 8 Comuni, nei quali si stima, comunque, la presenza di terre collettive.

In 30 Comuni, al termine delle operazioni, non sono risultati terreni a uso civico.

Portoscuso, Capo Altano – Guroneddu

Complessivamente (considerando anche gli ultimi 8 Comuni dove devono esser svolte le operazioni di accertamento, ma dove se ne stima la presenza), dovrebbero essere 347 su 377 i Comuni dove sono presenti i demani civici, ben il 92% dei Comuni sardi.

Sono stati, inoltre, verificati e aggiornati i dati (estensione, catasto, ecc.) relativi ai 377 demani civici (dicembre 2020).

L’estensione complessiva delle terre collettive finora accertate è di circa 305.326 ettari, pari al 12,69% dell’Isola.

Tasti dolenti rimangono alcune gravi carenze gestionali: sui 347 Comuni sardi con presenza di demani civici sono soltanto 46 quelli dotati del regolamento comunale di gestione degli usi civici e solo 24 quelli muniti di piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, mentre migliaia di ettari occupati illecitamente attendono il recupero alla fruizione collettiva.

Negli anni scorsi, dopo il vero e proprio risultato storico per la difesa delle terre collettive in Sardegna determinato dal primo recupero al demanio civico (addirittura in via bonaria) dei quasi 48 ettari di terreni occupati illegittimamente da Privati avvenuto recentemente a Carloforte, c’è stato l’importantissimo segnale positivo sopra ricordato fornito dal Comune di Desulo.

Carloforte, demanio civico (in rosso), cartografia

Il Gruppo d’Intervento Giuridico per la difesa delle terre collettive.

Decenni di ignavia, di disinteresse, di cattiva gestione delle terre collettive in Sardegna stanno venendo consegnati, piano piano, al grande libro del passato anche grazie alla martellante campagna per la tutela delle terre collettive della Sardegna che il Gruppo d’Intervento Giuridico sta conducendo da anni, da ultimo con l’istanza (30 maggio 2018) per il recupero ai rispettivi demani civici (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) di migliaia di ettari di terreni a uso civico occupati illegittimamente da Privati e da Società immobiliari e l’emanazione dei provvedimenti di accertamento di ben 120 demani civici rientranti in altrettanti Comuni, nonché la razionalizzazione delle terre collettive.

Analogamente in tutta Italia (dal Lazio all’Umbria, dal Friuli – Venezia Giulia alla Toscana, alla Campania) il GrIG è schierato con forza e determinazione per la salvaguardia e la corretta gestione delle terre collettive.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Sardegna, ginepro sul mare

[1] vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993.  Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.

qui la sezione usi civici dell’Agenzia Argea Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/gestione/usicivici/

qui l’Inventario regionale delle Terre civiche in Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_126_20200703135034.pdf

Montepescali, cartello riserva di proprietà e diritti di uso civico

Legge n. 108 del 29 luglio 2021

Art. 63-bis.

(Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)

1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare  trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto  terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni  di cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Laguna di Marano, cartellonistica demanio civico

(foto da mailing list ambientalista, per conto GrIG, J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. Amico
    agosto 26, 2021 alle 1:27 PM

    Non riesco più a comprendere se chi ricopre certi ruoli sia ignorante o in mala fede. Ne capisco più cosa sia peggio. La legge emanata, come tutte le leggi è perfettibile. Guai a chi pensa di fare tutto in maniera ineccepibile. Spero poi che le regioni possano emanare norme attuative sensate. Ma allo stato attuale mi pare un enorme passo avanti per poter sanare talune situazioni. Anche alla luce del fatto che la maggior parte dei politici sempre per ignoranza o malafede o comunque per soddisfare la pancia degli elettori, non fa altro che far passare i demani civici come un male per le comunità. Li conoscessero e sapessero gestirli bene, ma ci vuole fatica e studio, offrirebbero alle loro comunità la possibilità di programmare bene e a lungo termine lo sviluppo del territorio con possibilità di indotto inimmaginabili. Ma si dovrebbe prescindere da una visione ottusa che non va oltre il domani o forse l’oggi e che non sia finalizzata esclusivamente ad accontentare l’amico o l’elettore di turno.

  2. M
    agosto 26, 2021 alle 8:25 PM

    Per dirla tutta università agrarie, comunanze e comunelle varie nel tempo sembrano diventate delle lobby ristrette che con la scusa della proprietà collettiva utilizzano come proprietari quelle terre ( mi è capitato di leggere di un rappresentante di una università agraria che con soddisfazione ricordava che i loro figli avevano casa per studiare a Roma grazie ai proventi delle terre collettive). Ormai sembrano dei condomini che si arroccano a difesa dei loro interessi potendosi permettere le parcelle di avvocati famosi anche nel contenzioso costituzionale, un grosso sostegno politico convegni e pubblicazioni. A ciò si aggiunge la visione romantica ma un po’ lontana dalla realtà degli anziani giuristi della corte costituzionale. Ormai solo in poche regioni ha senso parlare di terre collettive nel senso ancestrale che l’istituto dovrebbe avere

  3. M
    agosto 26, 2021 alle 8:44 PM

    Naturalmente senza voler generalizzare, ci sono anche molti casi virtuosi , ma la critica alla recente legge sui trasferimenti sembra davvero pretestuosa

  4. marcello
    agosto 28, 2021 alle 5:11 am

    Intanto, per essere precisi, quella NON E’ LA MIA LETTERA. Io ho scritto al Presidente della Repubblica ma le lettera è di tutt’altro tenore .La legge tanto amata dal GIG che ha “ispirato” gli onorevoli sardi e che viene definita un toccasana , tende a risolvere il problema delle costruzioni improprie ed abusive sui territori dei demani civici ed è una vergogna. ALLA RPIMA OCCASIONE LA IMPUGNEREMO PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE. Quella legge, inserisce 3 commi all’art.3 della legge 168/2017 e lo fa a tradimento, come una pugnalata alla schiena . Desidero al riguardo porre il seguente quesito a quel “capiscione” che ha scritto questo articolo che si sente unto dal Signore e che poi si presta a sostenere norme di legge come quella di cui si sono fatti artefici l’on. Manca & Co. e prima di gettare fango sulle persone per bene si faccia un esame di coscienza e che almeno si informi sulla storia di chi si vuole criticare. (Spero che nessuno me lo modifichi) QUESITO SULLE COMPETENZE DELLO STATO E DEI DOMINI COLLETTIVI IN MATERIA DI PROPRIETA’ COLLETTIVE E DIRITTI CIVICI DELLE COMUNITA’ ORIGINARIE DI ABITANTI
    Premesso che in attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975 n.382 sul decentramento amministrativo in Italia, con il d.P.R. n.11 del 15 gennaio 1972, art. 1 ult. comma e d.P.R. 24 luglio 1977 n.616, art.66 commi 5 e 6 sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di usi civici.
    – Il trasferimento ha riguardato tutte le funzioni amministrative relative alle operazioni di liquidazione degli usi civici su terre private, e a tutte le operazioni di verifica. sistemazione e gestione delle terre di proprietà collettiva, comunque denominate, delle comunità originarie di abitanti.
    – Allo Stato sono rimaste tutte le competenze che attengono alla titolarità ed esercizio dei diritti di uso civico sia sulle terre in re propria della Comunità che sulle terre in re aliena, di privati.
    – Tutti i provvedimenti che riguardano il regime giuridico dei diritti civici (alienazioni, cessioni di ogni tipo, permute, mutamenti di destinazioni, etc, rientrano nella competenza dello Stato, così come confermato anche dalla sentenza costituzionale sulla legge reg. Lazio n.113 del 2018.

    – Tra le competenze su diritti rimaste allo Stato è indicata espressamente l’approvazione delle legittimazioni delle terre abusivamente occupate e migliorate in modo sostanziale (art. 66, 7° comma e art. 71 d.P.R.616/77). Con la legittimazione i beni civici abusivamente occupati e migliorati escono dal regime speciale degli usi civici ed entrano nel regime di diritto comune quindi si tratta di competenza su diritti.
    Il regime giuridico dei diritti civici e domini collettivi comunque denominati, è ora cambiato in modo sostanziale con la legge 168/2017 che ha riconosciuto i domini collettivi, comunque denominati, come “ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto alla Costituzione, con capacità di autonormazione sia per l’amministrazione soggettiva ed oggettiva sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale etc. “
    Occorre infatti considerare che fino alla legge 168/2017, lo Stato unitario ha sempre ignorato l’istituto della comproprietà o compossesso collettivo del condominio di diritto germanico. Sia il vecchio codice civile del 1865 che il codice vigente del 1942 e la stessa costituzione del 1947 hanno considerato solo il modello della proprietà esclusiva ed individuale di diritto romano. Anche le leggi comunali e prov.li non si sono mai occupate dei diritti civici, solo il T.U. del 1934 n. 383, art. 84, 3 ° comma, faceva salve le leggi speciali sugli usi civici.
    – Il riconoscimento dei domini collettivi come ordinamento giuridico primario significa:
    – – 1° che i domini collettivi, come ordinamento giuridico primario, sono posti sullo stesso livello dello Stato, naturalmente nei limiti della materia dei diritti civici, citando tra gli altri, l’art.2 della Costituzione
    – 2° che le comunità originarie hanno il potere di autoregolamentarsi in via sussidiaria quando lo Stato non provvede.
    – La legge 168 ha anche dichiarato espressamente gli enti gestori dei patrimoni delle comunità originarie persone giuridiche private con autonomia statutaria, il che significa che le comunità possono gestire in modo autonomo il proprio patrimonio a norma di statuto.

    – Si pone ora il problema del rapporto fra le competenze dello Stato e le competenze dei domini collettivi che, quali ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, sono posti sullo stesso piano dello Stato. Naturalmente per quanto attiene le competenze in materia di diritti di uso civico .
    – Occorre anche stabilire se la competenza sui diritti di uso civico dei domini collettivi è una competenza esclusiva o concorrente con quella dello stato.

    Quesito
    Ritenuto che per quanto riguarda i diritti civici delle comunità originarie riconosciuti dalla legge 168/2017 ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, vi è la competenza dei domini collettivi, occorre stabilire se la competenza sui diritti civici sia stata riconosciuta integralmente e in via esclusiva ai domini collettivi o in concorrenza con le competenze dello Stato,
    Si chiede se poteva lo Stato con il cd. emendamento dell’art. 63 bis Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio n. 77, possa concedere la facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di autorizzare”…trasferimenti di diritti di uso civico e permute……” considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 168/2017 tale potere è stato riconosciuto ai domini collettivi nei limiti delle rispettive competenze.
    Naturalmente la risposta sarà diversa nel caso in cui si ritenga che il dominio collettivo ha competenza esclusiva in materia di diritti civici ovvero si tratti di competenza concorrente con quella statale.
    Marcello Marian Presidente dell’ARUAL

    • agosto 28, 2021 alle 1:08 PM

      Buongiorno Marcello,

      non è la lettera dell’ARUAL da te sottoscritta? Ma che cosa curiosa! Pensa che è pubblicata con grande rilievo in homepage sul sito web demaniocivico.it, qui https://www.demaniocivico.it/notiziario/notizie/2079-esposto-di-associazione-regionale-universita-agrarie-del-lazio-arual-al-presidente-della-repubblica, https://www.demaniocivico.it/attachments/article/2079/CARTA%20INTESTATA%20QUIRINALE%20athena%20%20%20-%20Copia.pdf

      Allora, c’è un omonimo che presiede un’associazione omonima o è un falso realizzato per non si sa quali motivi dai gestori del sito web. In questo caso, se ne avessi bisogno per chiedergliene conto, abbiamo salvato in formato pdf e “immagine” pagina e lettera.

      Oppure la lettera è proprio dell’ARUAL e l’hai sottoscritta tu. In questo caso, dovresti quantomeno chiedere scusa, perchè contiene pure e semplici falsità.

      Per l’ennesima volta provo a farti capire, consapevole che è un’impresa difficile.

      La norma posta dall’art. 63 bis della legge n. 108/2021in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico, consentirà a Regioni e Province autonome che vorranno legiferare in proposito di procedere in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute, sbloccando così una situazione ormai cristallizzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018.

      Le Regioni e le Province autonome – come da giurisprudenza costituzionale costante – esercitano le proprie competenze in materia nell’ambito del quadro disegnato dalle norme statali, fondamentalmente la legge n. 1766 del 1927 e la legge n. 168 del 2017.

      Ora questo quadro è stato integrato dall’art. 63 bis della legge n. 108 del 2021, il resto sono elucubrazioni e ingiurie (le tue) che non tengono conto, per esempio, della gerarchia delle fonti del diritto.

      La legge n. 1766 del 1927 non prevedeva gli istituti del trasferimento dei diritti di uso civico e della permuta semplicemente perchè il Commissario per la liquidazione degli usi civici assommava i compiti giurisdizionali e amministrativi, per cui poteva procedere direttamente. Oggi può procedere solo in via giurisdizionale, in via conciliativa fra le parti (art. 29 della legge n. 1766/1927).

      Quali sono i limiti entro cui potranno legiferare sul punto le Regioni e le Province autonome?

      Dovrà trattarsi di terreni a uso civico che abbiano irreversibilmente perso le caratteristiche morfologiche prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985 e riguardo trasformazioni coerenti con la pianificazione urbanistica munite di autorizzazione paesaggistica (se presente il vincolo prima della legge n. 431).

      Non si tratta, quindi, di alcun preteso condono edilizio, come qualche “disattento” potrebbe pensare.

      Si tratta di reintegrare i demani civici di quei terreni ormai irrimediabilmente trasformati da più di 35 anni senza le prescritte autorizzazioni ministeriali/regionali, magari perchè oggetto di interventi di edilizia popolare. Il demanio civico ritroverà la sua estensione grazie al trasferimento dei diritti di uso civico su terreni di analoga estensione di valore ambientale (boschi, pascoli, coste, zone umide, ecc.) di provenienza patrimonio disponibile di Regioni e Comuni.

      D’altro canto, la sdemanializzazione dei terreni irrimediabilmente trasformati permetterà a migliaia di persone di diventare realmente “proprietarie” della casa dove vivono, dopo le necessarie procedure.

      Le tue considerazioni sulla presenza e la natura degli Enti gestori (nelle Regioni dove esistono) sul punto specifico c’entrano ben poco, perchè la nuova norma non le riguarda. Il tuo orticello è salvo, se è questo il tuo problema.

      La nuova norma interviene in favore delle migliaia e migliaia di cittadini titolari di diritti di uso civico da decenni calpestati da alienazioni illegittime effettuate da Comuni (ed Enti gestori) che hanno portato alla loro irreversibile trasformazione e interviene in favore delle migliaia e migliaia di cittadini (da Orosei a Civitavecchia, per esempio) che incolpevolmente hanno acquistato una casa e non ne sono formalmente proprietari.

      E interviene anche e soprattutto in favore dell’ambiente perchè andrà a reintegrare i demani civici quali patrimoni ambientali inalienabili e inusucapibili.

      Buona giornata.

      Stefano Deliperi

      • Amico
        agosto 28, 2021 alle 1:29 PM

        Risposta perfetta. Anche se non è indispensabile mi sento di dirlo.

      • agosto 28, 2021 alle 2:20 PM

        grazie 😃 sono comunque sconcertato da certe assurdità.

        Stefano Deliperi

  5. settembre 17, 2021 alle 5:57 PM

    dal sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, 16 settembre 2021
    Riassegnazione delle funzioni amministrative in materia di usi civici all’Assessorato dell’agricoltura (https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=427410&v=2&c=3&t=1)

    Si comunica che a partire dal 15 settembre 2021 le funzioni amministrative in materia di usi civici sono riassegnate all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale.

    Pertanto le richieste di informazioni e le istanze non dovranno più essere indirizzate ad Argea Sardegna ma al Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture della Direzione generale dell’agricoltura e riforma agropastorale.

    Per informazioni è possibile contattare uno dei seguenti contatti:
    Urp dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale: tel. 070 6067034
    email : agr.agroambiente@regione.sardegna.it
    Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it

    Fai clic per accedere a 1_82_20210916173602.pdf

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