Un buon passo in avanti per difendere e gestire bene i demani civici d’Italia.
Su proposta (e virtuosa tenacia) dell’on. Alberto Manca (M5S), è stata approvata dalla Camera dei Deputati durante il lungo dibattito sulla conversione in legge del c.d. decreto governance PNRR (il decreto-legge n. 77/2021) una norma, l’art. 63 bis, riguardante integrazioni all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico, che consentirà a Regioni e Province autonome di procedere in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute, sbloccando così una situazione ormai cristallizzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018.
Infatti, la sentenza Corte costituzionale n. 178/2018 ha dichiarato illegittimi gli artt. 37-39 della legge regionale Sardegna n. 11/2017 che avevano il pregio – caso unico in Italia – di legare qualsiasi eventuale ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico irreversibilmente trasformati (seppure illegittimamente, perché privi delle necessarie autorizzazioni) a trasferimenti del diritto di uso civico su altri terreni pubblici di pregevole interesse ambientale (es. coste, boschi, zone umide, ecc.) e sempre previa vincolante procedura di copianificazione Stato – Regione.
Finora le operazioni di riordino dei demani civici attraverso trasferimenti di diritti di uso civico e permute sono state rese estremamente difficoltose. Potrebbero avvenire, di fatto, solo in via giurisdizionale davanti al Commissario per gli usi civici mediante quelle soluzioni conciliative proprie del procedimento (art. 29 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
Con l’approvazione dell’art. 63 bis Regioni e Province autonome possono intervenire in campo normativo e amministrativo per consentire il trasferimento dei diritti di uso civico dalle aree ormai irreversibilmente (sebbene illegittimamente) trasformate (es. edificate) ad altre aree di grande valore naturalistico (boschi, coste, zone umide, pascoli, ecc.) con il mantenimento del vincolo paesaggistico sulle aree sdemanializzate. Analoghe operazioni potrebbero esser effettuate mediante permute.
Il Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), da sempre impegnato per la difesa delle terre collettive in tutta Italia (oltre 5 milioni di ettari, pressoché in ogni regione), da un giudizio sostanzialmente positivo sulla norma approvata. Poteva esser più puntuale e scritta meglio (es. specificare la data delle alienazioni illegittime prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985), ma ci sarà tempo e modo per affinarla.
Per la prima volta in Italia c’è una norma che conserva estensione e qualità ambientale delle terre collettive, tutela i patrimoni delle collettività locali e consente a migliaia di famiglie incolpevoli di acquisire la proprietà della propria abitazione.
Il GrIG auspica che Governo, Enti pubblici territoriali, Forze politiche e sociali ne comprendano importanza e positiva efficacia per la reale ed efficace difesa dei demani civici, finora fin troppo dimenticati (o peggio) da chi deve gestire bene questa fondamentale forma di patrimonio collettivo.

I diritti di uso civico.
Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[1].
I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
In Sardegna.
Anche in Sardegna, dopo troppi anni di cattiva gestione, di lassismo e di abusi, il futuro dei diritti di uso civico appare migliore.
Dopo parecchi anni di lavoro e – nel piccolo – tante azioni legali e di sensibilizzazione da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, sta giungendo a positiva conclusione l’operazione di accertamento dei demani civici presenti nel territorio isolano da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, delegata in materia dalla Regione autonoma della Sardegna.
E’ stato così finalmente reso nuovamente consultabile l’Inventario regionale delle Terre civiche, il documento fondamentale, di natura ricognitiva, per la conoscibilità dei terreni appartenenti ai demani civici in Sardegna.
Secondo quanto oggetto di provvedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia Argea Sardegna, risultano terreni a uso civico in 339 Comuni sui 369 su cui sono state condotte le operazioni. I Comuni sardi sono 377: mancano ancora le attività di accertamento su 8 Comuni, nei quali si stima, comunque, la presenza di terre collettive.
In 30 Comuni, al termine delle operazioni, non sono risultati terreni a uso civico.
Complessivamente (considerando anche gli ultimi 8 Comuni dove devono esser svolte le operazioni di accertamento, ma dove se ne stima la presenza), dovrebbero essere 347 su 377 i Comuni dove sono presenti i demani civici, ben il 92% dei Comuni sardi.
Sono stati, inoltre, verificati e aggiornati i dati (estensione, catasto, ecc.) relativi ai 377 demani civici (dicembre 2020).
L’estensione complessiva delle terre collettive finora accertate è di circa 305.326 ettari, pari al 12,69% dell’Isola.
Tasti dolenti rimangono alcune gravi carenze gestionali: sui 347 Comuni sardi con presenza di demani civici sono soltanto 46 quelli dotati del regolamento comunale di gestione degli usi civici e solo 24 quelli muniti di piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, mentre migliaia di ettari occupati illecitamente attendono il recupero alla fruizione collettiva.
Nei mesi scorsi, dopo il vero e proprio risultato storico per la difesa delle terre collettive in Sardegna determinato dal primo recupero al demanio civico (addirittura in via bonaria) dei quasi 48 ettari di terreni occupati illegittimamente da Privati avvenuto recentemente a Carloforte, c’è stato un importantissimo segnale positivo dato dal Comune di Desulo che ha deciso, con la deliberazione consiliare n. 33 del 29 novembre 2018, adottata all’unanimità, segno della forte condivisione della proposta, di chiedere all’Agenzia regionale Argea Sardegna il trasferimento dei diritti di uso civico (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) da poco più di 11 ettari di vari terreni non contigui a più di 1.577 ettari di boschi e pascoli del Gennargentu, per “ … incrementare il proprio patrimonio civico e tutelare sotto il profilo ambientale una vasta area boschiva. In particolare l’apposizione del diritto d’uso civico garantirà, alle generazioni future, l’inalienabilità, l’inusucapibilità e l’imprescrittibilità dei terreni sui quali si trasferirà il diritto”.
Operazioni come queste – finora cristallizzate dopo la nota sentenza Corte cost. n. 178/2018 – potranno finalmente essere completate.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico per la difesa delle terre collettive.
Decenni di ignavia, di disinteresse, di cattiva gestione delle terre collettive in Sardegna stanno venendo consegnati, piano piano, al grande libro del passato anche grazie alla martellante campagna per la tutela delle terre collettive della Sardegna che il Gruppo d’Intervento Giuridico sta conducendo da anni, da ultimo con l’istanza (30 maggio 2018) per il recupero ai rispettivi demani civici (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) di migliaia di ettari di terreni a uso civico occupati illegittimamente da Privati e da Società immobiliari e l’emanazione dei provvedimenti di accertamento di ben 120 demani civici rientranti in altrettanti Comuni, nonché la razionalizzazione delle terre collettive.
Analogamente in tutta Italia (dal Lazio all’Umbria, dal Friuli – Venezia Giulia alla Toscana, alla Campania) il GrIG è schierato con forza e determinazione per la salvaguardia e la corretta gestione delle terre collettive.
Gruppo d’intervento Giuridico odv
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[1] vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.
qui la sezione usi civici dell’Agenzia Argea Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/gestione/usicivici/
qui l’Inventario regionale delle Terre civiche in Sardegna: http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_126_20200703135034.pdf
Art. 63-bis.
(Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)
1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

dalla pagina Facebook dell’on. Alberto Manca, 21 luglio 2021
#UsiCivici, un primo grande traguardo.
E’stato approvato l’emendamento che ho presentato sugli usi civici. Terre collettive presenti in tutta Italia per una superficie pari a 5 milioni di ettari. Solo in #Sardegna è presente in 347 comuni su 377. Ritengo importante la sua approvazione ed ecco perché vorrei ringraziare pubblicamente molte delle persone con cui abbiamo provato tutte le strade possibili fino all’approvazione.
L’emendamento tiene in considerazione i terreni ad uso civico ormai irrimediabilmente compromessi, sia per una naturale trasformazione del territorio tale da impedire il godimento da parte della collettività, sia a causa dell’alterazione del fondo, ad esempio l’edificazione di strutture che di fatto hanno definitivamente alterato l’uso della proprietà collettiva.
L’atto parlamentare appena approvato consente alla Regione, a particolari condizioni, di autorizzare tutti i processi volti al trasferimento o alla permuta degli usi collettivi e, quindi, venir meno ai vincoli demaniali dei terreni su cui ormai il godimento degli usi civici è irreversibilmente compromesso.
Siamo davanti ad un emendamento riformulato che non risolve tutte le criticità rappresentate, ma è un primo grande passo per la valorizzazione degli usi civici.
Per un parlamentare, l’approvazione di un emendamento è una grande soddisfazione poiché è la riuscita di un lavoro di coordinamento con i Ministeri competenti. Se poi l’emendamento è il sunto di una #PropostadiLegge che hai depositato dopo un lungo lavoro preparatorio, allora la felicità è doppia. Se si tratta di usi civici, beh allora siamo oltre…
Ringraziare le tante persone che mi hanno dato una mano in questi mesi è un’impresa veramente ardua ma credo sia corretto provare a citarle tutte, anche per farvi capire il lungo lavoro di mediazione che abbiamo dovuto porre in essere per approvare il suddetto atto normativo. Innanzitutto i miei colleghi della commissione #Agricoltura e tutto lo staff, i capogruppo MoVimento 5 Stelle delle varie commissioni: Generoso Maraia, Vittoria Baldino, Alessandra Carbonaro, Teresa Manzo e Chiara Gagnarli ; il presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia, i legislativi del Mite, Mef, il Mipaaf, MiC, il Ministro Dario Franceschini – pagina ufficiale, così sensibile all’argomento e i suoi collaboratori, essenziali per l’avanzamento del provvedimento e disponibili in questi mesi per un costante confronto; il Ministro Federico D’Incà e i suoi splendidi collaboratori, la sottosegretaria Dalila Nesci sempre attenta alle istanze territoriali, in particolare quelle del Meridione; la sottosegretaria Laura Castelli per l’immediata disponibilità e la celerissima attività a supporto ed il nostro Ministro Luigi Di Maio il quale ha capito sin da subito l’importanza della tematica dando il suo fondamentale e determinante contributo.
Anche l’amico e collega Emiliano Fenu mi ha sostenuto nelle varie trattative, consapevole dell’importanza del provvedimento. Doveroso il pubblico ringraziamento ad Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna.
Un grazie anche a Stefano Deliperi, grazie a lui ho potuto fruire della elevata competenza nella tematica dei demani collettivi.
Gli ultimi ringraziamenti, non certo per importanza, tutt’altro, vanno ai sindaci con cui abbiamo lavorato fianco a fianco per compiere questo passo grande ed importante risultato e ai tanti attivisti e cittadini che mi hanno trasmesso le varie criticità che nel corso del tempo stavano emergendo nei diversi comuni in merito agli usi civici.
Ripeto, si tratta di un primo passo per la valorizzazione degli usi civici e la risoluzione di numerose problematiche emerse nel corso degli anni. Auspico che la Regione proceda immediatamente ai successivi passaggi amministrativi. Da parte mia prosegue il confronto con i sindaci per verificare il corretto avanzamento della norma e la effettiva valorizzazione dei terreni gravati da uso civico.

(foto per conto GrIG, E.R., J.I., S.D., archivio GrIG)
Dopo anni di confusione, leggi cassate, interpretazioni locali, interminabili ricorsi commissariali senza mai una fine, ecco una norma, finalmente nazionale a disposizione dei Comuni realmente disposti a sanare situazioni non più accettabili da migliaia di proprietari incolpevolmente e ingiustamente coinvolti.
Mi auguro che questa norma non rimanga lettera morta per alcuni comuni (leggasi Orosei) che pur non avendo nessun atto pubblico concreto per dimostrare, davanti al Commissario per gli usi civici, la legittimità proprietà comunale di terreni lottizzati e ceduti con atti pubblici a migliaia di cittadini, non insista con la formula “qui non c’erano gli usi civici, perché i terreni erano nostri”. Sarebbe un autentica beffa non trasferire a Bidderosa (proprietà comunale)i terreni interessati dalle loro passate lottizzazioni e urbanisticamente compromesse da centinaia di abitazioni e strade pubbliche, ed oggi certificate come soggette, in passato, a terre civiche.
Speriamo proprio anche perchè se il trasferimento fosse fatto prima della sentenza della Corte Costituzionale tutto oramai sarebbe risolto.
L’unica cosa che mi lascia un po incerto sull’articolo di legge (che riprende per alcuni aspetti la norma di cui alla LR 12/1994 in tema di sclassificazioni) è che non differenzia tra situazioni in cui la trasformazione è avvenuta prima o dopo l’emanazione del decreto di accertamento. Ad es Orosei la prima determinazione di accertamento è del 2005 mentre le lottizzazioni o concessioni assentite erano ben precedenti. Caso diverso se conosco la natura del terreno e nonostante questo lo comprometto irrimediabilmente.
Altra cosa che mi da da pensare è l’art. 8-quater. “I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.”
Parla di sdemanializzazione ma allo stesso tempo lascia il vincolo paesggistico. In base a quale criterio deve esserci detto vincolo se l’unico motivo per cui esisteva era proprio l’accertamento dell’uso civico. ? Oltre al fatto che coloro che sono interessati , facciamo sempre l’esempio di Orosei, se anche si arriverà al trasferimento avranno immobili sottoposti a vincolo con tutte le conseguenze, forse non opportune, del caso. Se invece r
Concordo pienamente sul dubbio espresso da Amico a proposito dell’8-quater, che scritto così non avrebbe alcun senso. Già che parliamo di Orosei ( che già afferma da anni a più voci senza però mai riuscire a dimostrarlo a chi di dovere, che l’uso civico non è mai esistito) quando mai l’Amministratore accetterebbe di trasferire il vincolo civico sulla splendida (e peraltro già stra-vincolata) area di Biderrosa, sapendo che il vincolo resterebbe anche sull’area precedentemente vincolata ??? E ai proprietari di Cala Liberotto, vittime di una lottizzazione impropria in quest’area, già da oltre 15 anni con gli immobili sotto implicito sequestro, quale beneficio? Insomma….c’è qualcosa che non torna, vogliamo ipotizzare che si tratti di un refuso della proposta di legge originaria. Cosa pensa il Dott. Deliperi in proposito?
..attenzione,rimane il vincolo paesaggistico, che non comporta inedificabilità.
Stefano Deliperi
Il vincolo paesaggistico interessa esclusivamente la parte degli usi civici “non compromesse urbanisticamente”. Per esempio, nella parte delle pinete che sono rimaste intatte, su di esse graverà ancora “‘l’uso civico e la sclassificazione” e la permuta interesserà solo abitazioni, alberghi e strade”. Con il vincolo paesaggistico ritengo si voglia evitare l’assalto a quella porzioni di superfice non ancora compromesse urbanisticamente.
“I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico” (comma 8 quater). St tratta di tutti i terreni oggetto di sdemanializzazione.
E si tratterà quindi di selezionare con cura i terreni, cioè le singole particelle/lotti da sdemanializzare. Nel solito caso di cui parlo esistono, tra le decine di lotti edificati, vaste aree pinetate non edificate e da mai edificare, ad oggi assolutamente non irreversibilmente compromesse, che sarebbe folle sdemanializzare “in blocco”.
Approfitto per ringraziare sul chiarimento in merito al vincolo paesaggistico da mantenere, a mio parere ottimo!
secondo la norma approvata, potranno esser oggetto delle operazioni di sdemanializzazione e trasferimento dei relativi diritti di uso civico solo le aree effettivamente mutate irreversibilmente.
Stefano Deliperi
da Prima Pagina News, 21 luglio 2021
Dl Recovery: Manca: “Comuni potranno sbloccare usi civici compromessi”: https://www.primapaginanews.it/articoli/dl-recovery-manca-comuni-potranno-sbloccare-usi-civici-compromessi-497487
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da Agricola EU, 21 luglio 2021
Dl recovery, Manca (m5s): i comuni potranno sbloccare gli usi civici irrimediabilmente compromessi: https://www.agricolae.eu/dl-recovery-manca-m5s-i-comuni-potranno-sbloccare-gli-usi-civici-irrimediabilmente-compromessi/
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da Wine News, 21 luglio 2021
I Comuni potranno sbloccare gli “usi civici”, che in Italia interessano 5 milioni di ettari.
Lo rende noto il deputato Alberto Manca dopo la conversione del Dl Recovery. Si tratta di antichi diritti e forme di godimento collettivo della terra: https://winenews.it/it/i-comuni-potranno-sbloccare-gli-usi-civici-che-in-italia-interessano-5-milioni-di-ettari_447129/
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da Cagliaripad, 21 luglio 2021
Usi civici, approvato emendamento: in Sardegna coinvolti 347 Comuni.
Le Amministrazioni comunali potranno sbloccare l’utilizzo di terreni ormai irrimediabilmente compromessi: https://www.cagliaripad.it/542071/usi-civici-approvato-emendamento-in-sardegna-coinvolti-347-comuni/
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da Cronache Nuoresi, 21 luglio 2021
Il Parlamento approva l’emendamento sugli usi civici presentato dal deputato sardo Alberto Manca (M5S): https://www.cronachenuoresi.it/2021/07/21/il-parlamento-approva-lemendamento-sugli-usi-civici-presentato-dal-deputato-sardo-alberto-manca-m5s/
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da Tele Sardegna, 21 luglio 2021
Usi civici. Emendamento al DL Semplificazioni del deputato M5S Alberto Manca: https://www.telesardegna.net/index.php/servizi/9734-usi-civici-emendamento-al-dl-semplificazioni-del-deputato-m5s-alberto-manca-il-servizio
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da Centumcellae News, 22 luglio 2021
Dal Decreto Semplificazioni la possibile soluzione per gli usi civici: https://www.centumcellae.it/politica/dal-decreto-semplificazioni-la-possibile-soluzione-per-gli-usi-civici/
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da Civonline, 22 luglio 2021
Usi civici, Marta Grande: ”Un enorme risultato per il territorio”: https://www.civonline.it/2021/07/22/usi-civici-marta-grande-un-enorme-risultato-per-il-territorio/
La ragione su cui si fonda l’accertamento dei terreni ad uso civico “classificati” di antico possesso (tutti quelli di Orosei) discende da una circolare Ministeriale interpretativa della Legge del 1927, sempre avvallata dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo la quale è il Comune che deve provare l’acquisto a titolo particolare dei terreni che asserisce non essere usi civici, il tutto indipendentemente dal concreto utilizzo dei terreni quali usi civici. In sostanza vi è un inversione dell’onere della prova difficilmente superabile. Sul comma 8 quater ribadisco i miei dubbi. Il Vincolo paesaggistico, in mancanza di altre ragioni, era imposto dal fatto che i terreni erano gravati dall’uso civico. Se non lo sono più quale è la ragione di imporlo a priori? Magari si potrebbe prevedere una valutazione, dopo l’eventuale trasferimento, ed accertare caso per caso se questo, per altre ragioni debba permanere o meno. E’ vero che non vuol dire inedificabilità ma comunque determina gravose conseguenze per i proprietari che forse non avrebbero ragione di esistere, Trasferire il vincolo a Bidderosa proprio nel caso concreto, al Comune non cambia gran che posto che la zona è già zona SIC. Certo estendere il vincolo paesaggistico a tutto il resto dei terreni comunali non mi pare cosa buona e giusta. Almeno a priori senza le opportune verifiche caso per caso.
la richiesta di mantenimento del vincolo paesaggistico sui terreni irreversibilmente trasformati e da sdemanializzare, per quanto ne so, è pervenuta dal Ministero della Cultura, comunque per “governare” le modifiche territoriali.
Stefano Deliperi
Le aree di Orosei compromesse in realtà erano sottoposte a vincolo paesaggistico in forza di un Decreto precedente alla Legge Galasso del 1985, gran parte di quegli edifici hanno già avuto un duplice parere della soprintendenza (sul piano di lottizzazione e sulla concessione edilizia) per cui non cambierebbe nulla in caso di trasferimento degli usi civici.
I profili di criticità della norma mi sembrano altri:
– potrebbero esserci casi di trasformazioni irreversibili successive al 1985 ma anteriori rispetto al provvedimento formale di accertamento, in cui in buona fede dei comuni potrebbero aver rilasciato delle concessioni edilizie in conformità alla pianificazione urbanistica ma senza parere paesaggistico;
– per le trasformazioni avvenute prima del 1985 in aree che non erano soggette a vincolo paesaggistico in forza di specifico provvedimento (come ad es. il Decreto che vincolava Orosei) non è corretto dire che oltre alla concessione edilizia ci deve essere l’autorizzazione paesaggistica (lett. c della nuova norma) , perchè prima del 1985 i terreni ad uso civici non erano vincolati paesaggisticamente in quanto tali (è stata la Legge Galasso del 1985 a stabilire l’equazione uso civico = vincolo paesaggistico), ma potevano esserlo in forza di specifici provvedimenti.
com’è ovvio che sia, la legge non è (a differenza che leggi-provvedimento del passato) “ad comunem”, ma si rivolge all’intero territorio nazionale. Il senso della presenza anche dell’autorizzazione paesaggistica (nelle aree già precedentemente vincolate) significa non favorire i fenomeni di abusivismo edilizio sul piano urbanistico e paesaggistico. L’unico aspetto inerente l’abusivismo sarebbe così la realizzazione illegittima ma “incolpevole” (non conoscendo la natura giuridica del sito) in quanto su terreno a uso civico.
Stefano Deliperi
Quindi se capisco bene la lett c) va letta nel senso che i beni non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa; (se vigente e necessaria al momento della trasformazione)
sì, da quanto ho capito. Il senso sarebbe proprio quello di non premiare interventi di trasformazione del territorio abusivi sotto il profilo paesaggistico.
Buona domenica.
Stefano Deliperi
Grazie per il riscontro! si effettivamente la lettera c) può essere letta in questo modo
da La Nuova Sardegna, 31 luglio 2021
Sbloccati gli usi civici: ora si potranno trasferire. Il governo dà mano libera alle Regioni nelle aree urbanizzate prima del 1985. (Paolo Merlini) (https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/30/news/sbloccati-gli-usi-civici-ora-si-potranno-trasferire-1.40554562)
NUORO. Da qualche giorno il telefono di Alberto Manca, deputato cinque stelle e componente della commissione agricoltura, squilla di continuo. A chiamarlo, un po’ da tutta Italia, sono amministratori dei comuni alle prese con la grana degli usi civici in aree di cui, nei decenni scorsi, i loro predecessori avevano autorizzato lottizzazioni e la costruzione di immobili. Atti spesso compiuti in buona fede, perché quegli stessi amministratori neppure sapevano che quelle aree erano gravate da usi civici. Per restare alla Sardegna, il caso più eclatante riguarda Orosei, ma problemi simili ci sono anche a Lei, Macomer, Lanusei, Pattada, Lotzorai e Gairo, solo per citare alcuni comuni. A questi casi, dove possibile, d’ora in poi dovrebbe porre rimedio un emendamento proposto dal deputato Manca che modifica le “Disposizioni in materia di trasferimento di usi civici e permute aventi a oggetto terreni a uso civico” (articolo 3 della legge 168 del 2017). L’emendamento, approvato dalla Camera e mercoledì dal Senato, e inserito nel decreto legge Semplificazioni e Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consente infatti di includere nel trasferimento degli usi civici o nelle permute di terreni con queste caratteristiche, quelle aree dove sia stata accertata una “irreversibile trasformazione” tale da rendere impossibile il diritto agli usi civici. E affida alla regioni il compito di autorizzare tali trasferimenti; a condizione però che gli insediamenti realizzati in queste aree siano precedenti al 1985, anno in cui è stata approvata la legge Galasso, molto restrittiva.
Perché è importante tale modifica alle norme? In primo luogo perché la strada del trasferimento, tentata in alcune occasioni dalla stessa Regione Sardegna per esempio, si era scontrata contro la Corte Costituzionale che a più riprese aveva cassato i trasferimenti, annullandoli. «In questo modo – dice Alberto Manca – regioni e comuni ritornano protagonisti di questo processo, perché la norma affida proprio alle regioni il compito di autorizzare le richieste di trasferimento degli usi civici che arriveranno dai comuni».
«L’atto parlamentare appena approvato – continua il deputato M5s – consente alla Regione, a particolari condizioni, di autorizzare tutti i processi volti al trasferimento o alla permuta degli usi collettivi e, quindi, venir meno ai vincoli demaniali dei terreni su cui ormai il godimento degli usi civici è irreversibilmente compromesso. Infatti, sono numerosi i paesi in cui sono presenti interi quartieri che nascono su terre ad uso civico o luoghi in cui hanno gravato pesanti attività industriali che hanno rovinato irrimediabilmente il territorio». Le terre collettive sono presenti in tutta Italia per una superficie di 5 milioni di ettari. Solo in Sardegna gli usi civici riguardano 347 comuni su 377. Per molti di questi l’accertamento della Regione nel 2005 (ne è seguito un secondo nel 2011) era stato una doccia fredda: avevano autorizzato urbanizzazioni in aree gravate dagli usi civici, ma non lo sapevano. O avevano fatto finta di non saperlo.
«Con questo emendamento – dice Manca – otteniamo un duplice risultato, senza alcun costo ulteriore per le casse pubbliche. Innanzitutto la collettività, dopo anni in cui il diritto all’uso civico le veniva di fatto negato, potrà tornare a usufruire di un bene collettivo nella nuova area pubblica che il Comune identificherà con il coordinamento della Regione. Ne consegue che, con la sdemanializzazione dei terreni irrimediabilmente compromessi, se ne ridà pieno possesso ai relativi proprietari». I vantaggi per questi ultimi sono evidenti: per tornare al caso di Orosei, per esempio, la scoperta nel 2005 che buona parte dei terreni su cui sorgevano Cala Liberotto, Sos Alinos o Sas Linnas Siccas fossero gravati da usi civici aveva causato il blocco delle compravendite e persino delle successioni ereditarie, ma anche, almeno sulla carta, qualsiasi intervento di ristrutturazione. Un domani, invece, se gli usi civici verranno trasferiti nell’oasi naturalistica di Bidderosa, questa situazione verrà sbloccata.
Il deputato Manca sottolinea di aver lavorato all’emendamento in continuo dialogo con associazioni ambientaliste come il Gruppo d’intervento giuridico, con il ministro Luigi Di Maio e con il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana.
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«Il Comune di Orosei si faccia avanti». Il Consorzio Cala Liberotto chiede di spostare a Bidderosa il diritto agli usi civici: https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/30/news/il-comune-di-orosei-si-faccia-avanti-1.40554469
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«Il ricorso contro il commissario continua: non sono mai esistiti»: https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/30/news/il-ricorso-contro-il-commissario-continua-non-sono-mai-esistiti-1.40554467
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16 luglio 2021
Lottizzazioni sugli antichi usi civici: gli esperti alla ricerca di soluzioni. (Nino Muggianu): https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/15/news/lottizzazioni-sugli-antichi-usi-civici-gli-esperti-alla-ricerca-di-soluzioni-1.40503116
da La Nuova Sardegna, 2 agosto 2021
«Usi civici, ora la Regione si muova»: https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/08/01/news/usi-civici-ora-la-regione-si-muova-1.40560548