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La Commissione europea insiste nella sua indagine sulla cattiva applicazione della valutazione di incidenza ambientale in Italia.


Cardellini (Carduelis carduelis)

Cardellini (Carduelis carduelis)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee – Struttura di missione per le Procedure di infrazione ha coinvolto (nota n. 3253 del 27 marzo 2015) i Ministeri competenti e la Conferenza permanente Stato – Regioni – Province autonome riguardo le contestazioni e le richieste della Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” nell’ambito delle procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI (aperta nel luglio 2014) “diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.

La Commissione europea – DG Ambiente ha già evidenziato, in particolare, carenze qualitative nelle relazioni di incidenza ambientale, carenze nelle procedure di V.INC.A., elusioni, mancanza di trasparenza, scarso coinvolgimento degli enti di gestione di S.I.C./Z.P.S., carenze nei riscontri dell’effettivo rispetto delle conclusioni della procedura di V.INC.A., carenze di professionalità nella predisposizione delle relazioni di incidenza ambientale, assenza di sanzioni per il mancato rispetto della normativa e delle conclusioni della procedura di V.INC.A.

Matthiola sinuata

Matthiola sinuata

Nell’ambito della procedura di indagine ha assunto come ipotesi di violazione della normativa comunitaria diversi casi oggetto di ricorsi inoltrati dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, spesso insieme alle associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia, E.N.P.A., WWF. Precisamente:

* calendario venatorio regionale sardo 2012-2013 e calendario venatorio regionale sardo 2013-2014 in assenza di procedura di V.INC.A. pur prevedendo la caccia anche entro S.I.C. e Z.P.S. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014);

* caccia con appostamenti fissi a ridosso del S.I.C. e Z.P.S. “Torbiere del Sebino, sul lago d’Iseo (BS, BG) in assenza di procedura di V.INC.A. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014);

* attività addestrative nei poligoni militari di Capo Teulada (Teulada, CA) e di Torre Veneri (Lecce) nei due S.I.C. “Isola Rossa e Capo Teulada” e “Torre Veneri” in assenza di procedura di V.INC.A. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014);

* interventi di messa in sicurezza delle gallerie minerarie dismesse di Sa Duchessa, Su Corovau, Reigraxius, Barraxiutta, Macciuru (Domusnovas, CI), effettuati mediante opere in muratura con aperture minime e assolutamente insufficienti per la protezione di popolazioni di varie specie di Chirotteri e Anfibi, in assenza di adeguata di procedura di V.INC.A. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014).

Domusnovas, galleria mineraria "tombata"

Domusnovas, galleria mineraria “tombata”

Questi casi si aggiungono a vicende analoghe di mancanza di procedure di V.INC.A. in varie regioni italiane.

Ora la Commissione europea – DG Ambiente ha contestato nove ulteriori casi, fra cui l’ampliamento dell’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il rischio ora è quello dell’apertura di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di una pesante sanzione pecuniaria a carico dell’Italia (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a omissioni o pressapochismo in materia di tutela ambientale, nonostante le tante istanze ecologiste.

Che cosa accade in questi casi?

Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna con una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Cinghiali (Sus scrofa meridionalis)

Cinghiali (Sus scrofa meridionalis)

Si ricorda che le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.     Fino a qualche anno fa le sentenze della Corte di Giustizia europea avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze.   Ora non più.

Attualmente sono ben 92 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste addirittura 18 (circa un quinto) riguardano materie ambientali.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Lago d'Iseo, capanno di caccia

Lago d’Iseo, capanno di caccia

Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario ne risponderanno in sede di danno erariale.

Bruxelles è molto più vicina di quanto possiamo pensare.

Il Governo Renzi, le Giunte regionali, gli Enti locali riusciranno a capirlo in tempo?

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

Pettirosso (Erithacus rubecula)

Pettirosso (Erithacus rubecula)

(foto L.A.C., Benthos, per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

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