Cagliari, gestione del verde pubblico fra perizie, vincoli, aule di giustizia e buon senso.
E’ alle battute finali il dibattimento penale presso il Tribunale di Cagliari relativo ai contestati reati ambientali di cui agli artt. 734 cod.. pen. e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per l’avvenuto taglio di una decina di Pini d’Aleppo sul Viale Buoncammino effettuato nel settembre 2020 in assenza di autorizzazioni paesaggistiche e storico-culturali (queste ultime poi arrivate), nonostante la presenza dei rispettivi vincoli (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
In seguito i Pini vennero sostituiti, ma quattro funzionari pubblici (S.F., P.M., A.F.) e di società private di gestione del verde pubblico (G.A.) erano stati destinatari di decreto penale di condanna a cui si sono opposti: il G.I.P. del Tribunale di Cagliari aveva, quindi, disposto il giudizio immediato (prima udienza il 19 aprile 2023).
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), che ne aveva subito chiesto conto in tutte le sedi, era stato individuato quale persona offesa e sta facendo ancora una volta la sua parte, costituito parte civile, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Deiana (Foro di Cagliari).
Dopo l’udienza svoltasi il 16 febbraio 2026, Tribunale di Cagliari, Sez. II, in composizione monocratica (dott. Stefano Muzzu), ha fissato l’udienza (presumibilmente conclusiva) per il 29 giugno 2026, sospendendo i termini per la decorrenza della prescrizione.
Si tratta di uno dei primi casi a livello nazionale di tagli di alberi cittadini in assenza di autorizzazioni ambientali e culturali finiti a giudizio, dopo gli accertamenti e le indagini svolti dai Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale.
Tutto questo, quantomeno, è servito per modificare in positivo le procedure seguite a livello locale: in caso di rimozione necessaria di alberi in area vincolata, ora viene preventivamente coinvolta la competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Nulla di eccezionale, è la legge che lo prevede.
Eppure, in precedenza non accadeva.
In questi giorni è stata annunciata pubblicamente la predisposizione da parte del Comune di Cagliari del “piano per la messa in sicurezza degli alberi inseriti in categoria D” con “centocinquantatrè … alberi da abbattere” perché “secchi, malati, vecchi e pericolanti”.
In proposito, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha effettuato (17 febbraio 2026) una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali per acquisire motivazioni, perizie, pianificazione delle sostituzioni.
Il piano avrebbe acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza in sede di conferenza di servizi.
Anche questa per Cagliari è una novità positiva, pur non eccezionale in quanto prevista dal quadro normativo vigente.
Eppure, in precedenza non accadeva, tanto che – su segnalazione GrIG – la Soprintendenza bloccò nel gennaio 2023 analogo piano comunale che prevedeva il taglio di 190 alberi in assenza di alcuna autorizzazione.
Infatti, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari espresse un parere sospensivo (nota prot. n. 45447 del 29 dicembre 2022) una volta esaminato il “Piano di Manutenzione delle Alberature della Città di Cagliari” riferibile all’“intero ambito urbano della città, comprendente … anche contesti di particolare valore paesaggistico e storico culturale nonché identitario per la comunità coinvolta”, aveva espresso “diverse criticità sull’efficacia, esaustività e completezza del piano proposto: l’elaborato appare, infatti, maggiormente un lavoro analitico sulla condizione dello stato di salute delle singole alberature esistenti (supportato solo su una parte degli esemplari, da una campagna di diagnosi elaborata su approfondite analisi strumentali) e incentrato, come appare per larga parte di essi, su una stima a vista di ogni esemplare, senza che si rappresentino dettagliatamente azioni di intervento sostitutivo nel caso stimato di gravità massima che implica l’eliminazione dell’esemplare arboreo”.
La Soprintendenza rimarcava il fatto che il piano comunale proposto fosse “più o meno invasivo (taglio di una quota consistente di esemplari in un particolare ambito urbano) senza che si proponga un idoneo intervento compensativo in relazione al proposto … taglio di alberature”.
Nel caso concreto “la manutenzione così pianificata” assumeva “i connotati di un intervento sensibilmente trasformativo di un par un intervento sensibilmente trasformativo di un particolare ambito urbano (viale, piazza, parco) urbano (viale, piazza, parco)”.
Molto nette le considerazioni della Soprintendenza cagliaritana, quasi un vero e proprio manifesto della gestione paesaggistica del patrimonio arboreo in area urbana:
“in considerazione della importanza storica di alcune delle alberature che compongono particolari contesti urbani della città, della contestuale contestuale presenza di vincoli paesaggistici nelle aree in oggetto e della incombente, prioritaria necessità di garantire la sicurezza pubblica dal rischio crolli, seppure non sia ammissibile il ricorso ad analisi strumentali eseguite indiscriminatamente su tutti gli alberi del sistema verde cittadino in assenza di giustificazioni adeguatamente motivate, si ritiene:
Ø che la sola analisi visuale, Valutazione Speditiva o di livello 1, che consiste in una ispezione visiva di un albero condotta al fine di identificare evidenti difetti e specifiche condizioni stazionali, per sua stessa natura rapida e poco approfondita, non sia un presupposto sufficiente per la eliminazione di uno o più esemplari arborei in contesti di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico e/o sui quali gravino vincoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
Ø che la sola Valutazione Ordinaria o di livello 2, che consiste in una ispezione dettagliata, anche con semplici strumenti, dell’albero e della stazione in cui esso vegeta e nella redazione di una relazione tecnica riguardante le informazioni acquisite, pur definendo con maggiore dettaglio le condizioni vegetative e fitosanitarie, anche avvalendosi dell’uso di strumenti quali calibri, inclinometri e relascopi. e pur consentendo la valutazione delle parti accessibili all’occhio, quali il colletto, il tronco e i rami, non sia parimenti sufficiente per valutare la necessità dei citati interventi di eliminazione di eliminazione in quanto le porzioni dell’albero al di sotto del piano di campagna o quelle in quota, in quanto non visibili, generalmente sfuggono a questo tipo di valutazione e devono essere sottoposte a valutazione più avanzata; oste a valutazione più avanzata.
Si impone pertanto che:
Ø in considerazione della importanza storica delle alberate, della presenza di vincoli paesaggistici nelle aree in oggetto e della necessità di garantire la sicurezza pubblica, sia necessario, qualora si ravvisino delle propensioni al cedimento, effettuare una effettuare una Valutazione Avanzata o di livello 3, in grado di fornire un’informazione dettagliata, che si avvalga di strumentazione specifica, valutando di volta in volta le tecniche più adatte, tra le quali ispezioni in quota, valutazione di eventuali carie mediante uso di apposita strumentazione (strumenti penetrometrici e sonici, tomografie), studi dell’apparato radicale mediante scavo in prossimità del colletto, monitoraggi delle variazioni di inclinazione, prove di trazione statica e dinamica e che la suddetta Valutazione venga corredata da una relazione tecnico – agronomica che attesti la necessità della eliminazione degli esemplari arborei come unica misura capace di salvaguardare la incolumità di persone e cose e che comprenda persone e cose e che comprenda anche la dettagliata rappresentazione delle misure di sostituzione degli esemplari arborei o compensative dell’intervento esemplari arborei o compensative dell’intervento.
Questo per consentire la decisione oggettiva fra abbattimento e conservazione di un albero a causa della sua elevata propensione al cedimento; infatti, essa è possibile solo dopo una Valutazione Avanzata essa è possibile solo dopo una Valutazione Avanzata che supporti la effettiva ed efficace valutazione del rischio, per la sua rilevante incidenza sulla sicurezza collettività”.
Pertanto, per la Soprintendenza “il piano dovrà essere corredato, a fronte del dato analitico sulla condizione di salute del particolare esemplare, da una corrispondente proposta di intervento manutentivo che possa andare dalla potatura controllata all’intervento fitosanitario di cura dell’esemplare; nei casi, invece, di taglio dell’alberatura per eccessiva criticità sullo stato di salute o o sul rischio crollo, si dovrà ad esso contrapporre la proposta di intervento che contempli l’idonea sostituzione dell’esemplare con uno nuovo”.
Inoltre, “il Piano in generale dovrebbe contenere, fatti salvi gli interventi di mera manutenzione sugli esemplari giudicati sani, gli indirizzi generali sull’assetto del verde della città:: se da una valutazione analitica dovesse risultare che un certo filare di alberi è soggetto a particolari sofferenze dovute a concause relative all’ambiente, alla conformazione delle aiuole esistenti, all’eccessiva conformazione delle aiuole esistenti, all’eccessiva impermeabilizzazione del suolo o alla incompatibilità di un certo genere di piante in un particolare contesto, l’intervento di eliminazione/sostituzione dovrebbe contenere, oltre ai dati suddetti su tipo, età e portamento del nuovo esemplare, la possibilità anche dell’eradicazione con pane di terra dell’esemplare ancora recuperabile e la sua allocazione in un nuovo contesto, più adeguato al benessere della pianta (parco esistente, viale dotato di aiuole compatibili per ampiezza, area libera costituenda un nuovo spazio verde, etc.)”.
La Soprintendenza aveva chiesto, quindi, “una revisione del Piano … con la possibilità di introdurre elaborati integrativi che consentano una più approfondita disamina degli interventi sul verde cittadino”, con previsione di adeguate compensazioni nel momento in cui dovessero rendersi necessari tagli di alberi, e ha ricordato che “per ogni intervento sulle alberature che possa incidere sensibilmente su un particolare contesto della Città, si dovrà seguire il procedimento autorizzativo ordinario previsto dal Codice dei Beni Culturali, sia per gli ambiti di tutela paesaggistica che di tutela sul Patrimonio Culturale”.
La Soprintendenza aveva ricordato che gli interventi su alberi che vivono in aree tutelate con vincolo storico-culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) devono essere preceduti dalle specifiche vincolanti autorizzazioni, mentre in carenza sono previste sanzioni penali e amministrative e possono essere integrati estremi di danno al patrimonio pubblico.
Non si può tralasciare, inoltre, il fatto che le verifiche appropriate sullo stato di salute e la stabilità degli alberi non possono limitarsi alla metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment), ma ad essa deve seguire una successiva analisi più approfondita, per esempio mediante la tomografia ultrasonica tri-dimensionale, che consenta di verificare nel concreto eventuali lesioni e statica.
Nella versione approvata del piano comunale tutto questo è stato effettuato?
Ce lo auguriamo e lo verificheremo con l’effettuata istanza di accesso civico e informazioni ambientali per acquisire motivazioni, perizie, pianificazione delle sostituzioni.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)










Complimenti. Lucida analisi.
Francesco buongiorno! Potresti spiegarmi in piu’ dettaglio il significato di questa frase, in particolare “anche se”? Vuoi dire che in altri paesi la situazione era in che modo?
L’Italia non è un caso isolato, anche se le statistiche ufficiali inizieranno solamente col censimento 1881 (per i comuni capoluogo, province e distretti) e dal 1887 esteso a tutti i comuni.
A presto, Helen