Il territorio sardo può esser in buona parte tutelato dalla speculazione energetica.


Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.

La recentissima sentenza Corte cost. 16 dicembre 2025, n. 184 ha delineato la ripartizione delle competenze riguardo l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, dichiarando illegittime varie parti della legge regionale Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 di individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, accogliendo in gran parte il ricorso governativo n. 8 del 2025 che ne chiedeva la declaratoria di illegittimità costituzionale (art. 127 Cost.) per contestata violazione delle competenze esclusive statali in tema di energia e ambiente.

E’ ben noto, infatti, che la giurisprudenza costituzionale sia estremamente chiara nell’attribuire allo Stato l’emanazione dei principi fondamentali della materia “energia”, fra cui le disposizioni in materia di individuazione di aree idonee e non idonee per l’ubicazione degli impianti, la predisposizione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei medesimi impianti, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni – Province autonome (vds. sentenza Corte cost. n. 27/2023; sentenza Corte cost. n. 11/2022;  sentenza Corte cost. n. 177/2021; sentenza Corte cost. n. 106/2020) e l’abbia in precedenza ribadito con la sentenza Corte cost. n. 28 dell’11 marzo 2025 che aveva dichiarato illegittima la legge regionale Sardegna n. 5/2024, contenente la moratoria temporanea degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili in palese contrasto con l’art. 20, comma 6°, del decreto legislativo n. 199/2021, secondo cui “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”.  

Roma, Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale

La Corte ha ricordato ancora che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un automatico divieto di installazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili (vds. Corte cost. n. 134/2025), ma ha l’effetto conseguenziale di negare l’accesso ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree invece definite idonee.

E basterebbe questo per accantonare la proposta di legge popolare denominata Pratobello ’24, contenente addirittura (art. 3) una moratoria sine die.

Ma allora non vi sarebbero freni al dilagare  alla speculazione energetica in stile Far West che sta ponendo in pericolo i valori ambientali, naturalistici, storico-culturali e identitari dell’Isola senza nemmeno risolvere il problema della decarbonizzazione e consentire il raggiungimento degli obiettivi in materia fissati a livello nazionale ed europeo?

No, non è così.

Buddusò – Alà dei Sardi, centrale eolica Geopower Italia (Gruppo Falck Renewables)

Rimarrebbero, in ogni caso, applicabili le altre discipline di salvaguardia del territorio.

In primo luogo, è bene ricordare che in Sardegna fin dall’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero, esecutivo con D.P.RAS n. 82 del 7 settembre 2006), “negli ambiti di paesaggio costieri …  è comunque vietata la realizzazione di centrali eoliche e di trasporto di energia di superficie” (art. 112 delle N.T.A.). E tale divieto è confermato dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (art. 2, comma 4°, lettera m).

Inoltre, trovano applicazione i vincoli temporanei vigenti fino all’adozione delle norme d’individuazione delle aree idonee e inidonee all’ubicazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili: l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha individuato una “fascia di rispetto … determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici. 

Tali fasce di rispetto sono state confermate dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (art. 2, comma 4°, lettera m).

piano paesaggistico regionale (P.P.R.), Baratz e Porto Ferro

Si tratta di fasce di rispetto dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico/ambientale (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), per cui è fondamentale, per esempio, l’incremento dei provvedimenti di vincolo culturale da parte del Ministero della Cultura in presenza di beni di proprietà privata (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 414).

Inoltre, non possono esser destinati legittimamente a sede di impianti energetici le aree appartenenti ai demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017 e s.m.i.regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.), perchè il regime giuridico delle terre collettive “resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).

Infine, la stessa Corte costituzionale (sentenza Corte cost. 16 dicembre 2025, n. 184) ha affermato che “il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo favor” verso l’incremento di produzione elettrica da fonti rinnovabili.  Il medesimo Regolamento UE 2024/1991 (il c.d. Nature Restoration Law) prevede, quindi, la possibilità per gli Stati membri di individuare aree di valore naturalistico assolutamente non idonee all’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

Foresta demaniale dei Sette Fratelli, Perd’Asub’e Pari

Riguardo gli impianti energetici offshore, se è vero che la Corte costituzionale ha confermato sia esclusiva competenza statale “mediante l’approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo” (attualmente art. 2, comma 1°, lettera h, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175), finora si son fatti i conti senza l’oste, perchè i piani approvati con decreto ministeriale n. 237 del 25 settembre 2024 non hanno e non possono avere prescrizioni vincolanti oltre il limite delle acque territoriali (12 miglia marine dalla battigia) in quanto non è stata istituita la Zona Economica Esclusiva (ZEE) italiana, lo strumento giuridico necessario per l’istituzione di limiti e prescrizioni oltre le 12 miglia marine.

E in assenza di una definita Zona Economica Esclusiva (ZEE) concordata a livello internazionale con gli altri Stati rivieraschi del Mediterraneo occidentale (Spagna, Algeria, Tunisia), come richiesto dalla Convenzione internazionale dell’O.N.U. sul diritto del Mare (UNCLOS), qualsiasi decisione in proposito vale meno della carta su cui è scritta.

Mar di Sardegna, progetto di centrale eolica offshore (tratto da documentazione procedura di scoping)

La speculazione energetica.

Il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili è fondamentale per il contrasto ai cambiamenti climatici, tuttavia non versiamo il cervello all’ammasso dell’ideologia dell’ambientalmente corretto che scivola troppo spesso nell’oggettivo favore verso un’ipocrita speculazione energetica, che danneggia ambiente e soldi dei cittadini. 

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: “nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto” (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Ma questo vale per tutto il territorio nazionale: “tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW” (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).

Qui siamo alla reale sostituzione paesaggistica e culturale, alla sostituzione economico-sociale, alla sostituzione identitaria

Nuraghe e rottami

In tutto il territorio nazionale le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 luglio 2025 risultano complessivamente ben 6.133, pari a 336,11 GW di potenza, suddivisi in 3.912 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 155,40 GW (44,90%), 2.063 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 110,18 GW (31,83%), 117 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare per 77,72 GW (22,46%), 24 richieste di impianti di produzione energetica da fonte idroelettrica per 2,49 GW (0,72%), 11 richieste di impianti di produzione energetica da biomasse per 0,24 GW (0,07%) e 6 richieste di impianti di produzione energetica da fonte geotermica per 0,08 GW (0,02%).

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre ai certificati verdi e alla relativa commerciabilità, nonchè agli altri incentivi – beneficiano degli effetti economici diretti e indiretti del dispacciamento, il processo strategico fondamentale svolto da Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella consumata in Italia: In particolare, riguardo gli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, “se necessario, Terna invia specifici ordini per ridurre aumentare l’energia immessa in rete alle unità di produzione”, ma l’energia viene pagata pur non utilizzata.  I costi del dispacciamento sono scaricati sulle bollette degli Italiani.

Inoltre, la Commissione europea – su richiesta del Governo Italiano – ha recentemente approvato (4 giugno 2024) un regime di aiuti di Stato “volto a sostenere la produzione di un totale di 4 590 MW di nuova capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili”.   In particolare, “il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l’energia geotermica, l’energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l’energia solare termodinamica, l’energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della tecnologia, il termine per l’entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi”.

Il costo del regime di aiuti in favore delle imprese energetiche sarà pari a 35,3 miliardi di euro e, tanto per cambiare, sarà finanziato “mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali”.

Insomma, siamo all’overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli speculatori energetici.

rivendicazioni degli Stati litoranei nel Mar Mediterraneo occidentale

Che cosa si potrebbe fare.

Dopo aver quantificato il quantitativo di energia elettrica realmente necessario a livello nazionale, sarebbe cosa ben diversa se fosse lo Stato a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali e svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

Inoltre, come afferma e certifica l’I.S.P.R.A. (vds. Report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023, Report n. 37/2023), è molto ampia la superficie potenzialmente disponibile per installare impianti fotovoltaici sui tetti, considerando una serie di fattori che possono incidere sulla effettiva disponibilità di spazio (presenza di comignoli e impianti di condizionamento, ombreggiamento da elementi costruttivi o edifici vicini, distanza necessaria tra i pannelli, esclusione dei centri storici).

tetti fotovoltaici

Qui la stima ISPRA 2023, suddivisa per superfici utili per ogni Comune italiano.

Dai risultati emerge che la superficie netta disponibile può variare da 757 a 989 km quadrati. In sostanza, si spiega, “ipotizzando tetti piani e la necessità di disporre di 10,3 m2 per ogni kW installato, si stima una potenza installabile sui fabbricati esistenti variabile dai 73 ai 96 GW”. A questa potenza, evidenziano i ricercatori dell’Ispra, si potrebbe aggiungere quella installabile in aree di parcheggio, in corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate; “ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW”. Analoghe considerazioni sono state argomentate (vds. Fotovoltaico, all’Italia basterebbero i capannoni industriali, su Nuova Energia 3/2023) dal Prof. Angelo Spena, professore emerito di Fisica Tecnica Ambientale e Gestione ed Economia dell’Energia presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, in precedenza presso le Università di Roma La Sapienza e di Perugia, attualmente Presidente del Gestore Mercati Energetici (GME), società pubblica che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e delle previsioni regolatorie definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA). Il GME organizza e gestisce i mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza

Energia producibile senza particolari impatti ambientali e conflitti sociali.

pannelli fotovoltaici sulla copertura di parcheggi per autoveicoli

Che cosa può fare ognuno di noi.

Nessun cittadino che voglia difendere il proprio ambiente e il proprio territorio, salvaguardando contemporaneamente il proprio portafoglio, può lavarsene le mani.

Quanto sta accadendo oggi in Italia nell’ambito della transizione energetica sta dando corpo ai peggiori incubi sulla sorte di boschi, campi, prati, paesaggi storici del nostro Bel Paese.

Il sacrosanto passaggio all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (sole, vento, acqua) dalle fonti fossili tradizionali (carbone, petrolio, gas naturale) in assenza di pianificazione e anche di semplice buon senso sta favorendo le peggiori iniziative di speculazione energetica.

E’ ora che ciascuno di noi faccia sentire la sua voce: firma, diffondi e fai firmare la petizione popolare Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica!

La petizione popolare, promossa dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), si firma qui https://chng.it/MNPNNM9Q62. Ormai siamo in più di 22 mila ad averlo già fatto.

Siamo ancora in tempo per cambiare registro.

In meglio, naturalmente.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Portoscuso, centrale eolica, sullo sfondo la zona industriale

(foto da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

  1. Avatar di Mirko
    Mirko
    dicembre 21, 2025 alle 11:14 am

    Buongiorno, ovviamente mi auguro che quanto riportato nel titolo dell’articolo si concretizzi. Resta il fatto che al di là delle varie normative e direttive europee, ci sono progetti che ricevono comunque un parere positivo riguardo la compatibilità ambientale nonostante la presenza sul territorio di specie inserite nell’allegato 2 della direttiva habitat (vedi il caso del repowering della FRI.el Anglona nei territori di Nulvi-Tergu, presenza inserita nelle osservazioni fatte al progetto il cui effetto, nonostante la superficialità dei rilevamenti della società, è stato nullo ) e che buona parte della mappatura fatta da colleghi e colleghe naturalisti su anfibi, rettili ecc. presenti sull’isola (richiesta dall’assessorato all’ambiente) non si comprende che fine abbia fatto…

    Saluti

    Mirko

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