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La privatizzazione strisciante delle spiagge sarde finisce davanti alla Corte costituzionale.


Teulada, spiaggia di Tuerredda “satura” (agosto 2018)

Nel corso della seduta del 20 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanove leggi delle Regioni e delle Province autonome e “ha quindi deliberato

di impugnare

  1. la legge della Regione Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020, recante “Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali”, in quanto alcune norme riguardanti le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per la costruzione di strutture sui litorali eccedono dalle competenze che lo Statuto speciale riconosce alla Regione e incidono sulle competenze statali in materia di tutela del paesaggio, di livelli essenziali delle prestazioni e di diritto penale,  in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s) della Costituzione; 
  2. la legge della Regione Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2020, recante “Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata”, in quanto alcune norme riguardanti la gestione della posidonia spiaggiata eccedono dalla competenza statutaria della regione e violano la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s),  della Costituzione”.

E’ stata, pertanto, accolta la motivata segnalazione inoltrata (24 febbraio 2020) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus affinchè impugnasse davanti alla Corte costituzionale la recentissima legge regionale Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020.

Tale legge prevede, a mera comunicazione dei concessionari demaniali, il mantenimento tendenzialmente permanente di chioschi e installazioni varie sul demanio marittimo, nonostante vi siano solo autorizzazioni stagionali.

Teulada, spiaggia di Tuerredda “libera”. (inverno 2020)

Infatti, l’art. 2 della legge prevede “il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l’operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi” senza la minima precauzione per la salvaguardia ambientale e per la fruizione pubblica dei litorali.

Inoltre, “l’efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie a scopo turistico ricreativo, ubicate nella fascia dei 300 (trecento) metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale”.

Stintino, l’Approdo, chiosco sul Ginepro

Bisogna ricordare che la durata delle concessioni demaniali marittime sui litorali sardi è stata recentemente prorogata fino al 2033 (determinazione D.G. EE.LL., Finanze R.A.S. n. 54/1942 del 20 gennaio 2020 + allegato), in palese violazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) e in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale (vds. Cass. pen. Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25993).

In parole povere, per beceri calcoli elettoralistici, la maggioranza consiliare di centro-destra ha voluto privatizzare il demanio marittimo e le spiagge, occupati permanentemente da chioschi e stabilimenti che dovrebbero, invece, operare solo durante la stagione balneare.

Alghero, Mugoni, chiosco (mag. 2019)

Chioschi e stabilimenti che potranno rimanere tutto l’anno a danneggiare con opere permanenti spiagge e dune e a impedire la pubblica fruizione del demanio marittimo.

La disposizione viola palesemente le competenze statali in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, cost.), per cui l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha proceduto a segnalarla al Governo affinchè la impugni davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione (art. 127 cost.).

E ora se ne occuperà la Corte costituzionale.

Cabras, Is Aruttas, spiaggia

Questa disposizione scempia-spiagge fa il degno paio con la proposta di legge regionale sul c.d. piano casa (deliberazione Giunta regionale n. 52/40 del 23 dicembre 2019, relazione illustrativa, testo della proposta)avanzata dalla Giunta Solinas per consentire ingenti aumenti volumetrici nella fascia costiera e anche nella fascia di massima tutela dei 300 metri dalla battigia marina, nonché la pressochè liberalizzazione dell’edilizia in area agricola.

La petizione popolare per la salvaguardia delle coste sarde rivolta al Ministro per i beni e attività culturali e turismo, al Presidente della Regione autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio regionale sardo con la richiesta di mantenimento dei vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), ha quasi raggiunto i 25 mila aderenti.

La petizione, promossa dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, è stata finora sottoscritta da cittadini di ogni estrazione sociale, sia sardi che turisti del resto d’Italia e stranieri.

Abbiamo difeso, difendiamo e difenderemo la nostra Terra, millimetro per millimetro.

Ne stiano certi.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

La petizione per la salvaguardia delle coste sarde si firma qui http://chng.it/M4Kmxy7LtJ

Domus de Maria, Chia, Su Giudeu, chiosco servizi balneari (luglio 2019), distanza dalla battigia

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

  1. G.Maiuscolo
    aprile 22, 2020 alle 8:36 am

    Carissima Madre Terra,

    oggi è la tua giornata di festa, voluta e istituita da chi, rispettosamente, decise in passato ed ancora oggi decide, di porre rimedio allo scempio e al male che ti è stato fatto. Da noi, da tutti noi, collettività umana.

    Non so come dirti, ma resto sempre scettica riguardo a celebrazioni che, a torto o a ragione,risultano comunque non completamente risarcitorie del guasto e dello scempio prodotti.

    TU, con quel tuo atteggiamento benevolo ( tipico delle madri che davanti all’irriconoscenza dei figli, continuano a sorridere e a sopportare come per dire…” Speriamo che prima o poi comprendano gli sbagli fatti”), non ti arrendi, come invece molti uomini spesso fanno, e giorno dopo giorno, aspetti che le cose possano cambiare. Nel loro atteggiamento, dico, e soprattutto nel modo di condurre la loro vita.

    Certo, se avessimo pensato bene a quel che si faceva e, intendo dire, se avessimo riflettuto prima di inquinare, di arraffare, di sporcare, di sperperare, di consumare eccessivamente, le cose non sarebbero a questo punto.
    Ma con il senno di poi… i problemi non si risolvono.

    Io vivo in una realtà più che accettabile, Madre, intendendo con quel “realtà accettabile”, una condizione di umana adeguatezza; si respira ancora bene, l’aria non è inquinata come in altre comunità geografiche, i rifiuti vengono correttamente conferiti e raccolti, ed il territorio è, grazie al Cielo, pulito; gli aggregamenti umani per lo scarso insediamento abitativo sono cosa quasi rara ( e questo non sempre è positivo), la campagna è
    gradevole e sorridente, l’acqua non manca, le strade sono pulite , e pensa, crescono ancora asparagi e anche funghi.

    Sì, in passato qualche colpo di mano è stato fatto, nel senso che per decisioni prese, si è esagerato un po’, e ancora si tenta, con consapevole stupidità e con COLPI DI MANO volgari e irrispettosi, di “scempiare” il territorio e l’ambiente,
    anche “contro norme legislative esistenti”.
    Ma quest’ultimo tentativo ( di rubare suolo e di scempiare le coste) gli è andato proprio di traverso, e sono stati puniti l’arroganza e il pressapochismo maldestro e
    penoso di chi pensava di farla franca, anche approfittando del periodo faticoso che stiamo vivendo.

    Vedi Madre, come ci siamo ridotti. Stiamo dentro casa da qualche mese, come puniti per le nostre colpe, impossibilitati persino allo scambio di un abbraccio, di un sorriso e di un innocente gesto. Tu dirai:” Chi è causa del suo mal…”.

    E’ vero, è indiscutibilmente vero, ma la speranza è che si ponga rimedio, in qualche modo, senza se e senza ma.
    Perché il tempo, (e TU ce l’hai fatto comprendere più e più volte, con “segni” che noi non siamo stati in grado di cogliere), il tempo, dicevo, sta scadendo.

    Per quel che vale, cara Madre, ti chiedo di perdonarmi per ciò che di poco corretto posso aver fatto, nel corso di questi anni, seppur senza troppa convinzione e, spero non tardivamente, ti arrivi il mio sincero e riconoscente:

    TI VOGLIO BENE.
    Tua…

  2. Mara machtub
    aprile 22, 2020 alle 9:27 am

    Grande GRIG! Chi vuole trasformare le spiagge di Sardegna in altrettante “Rimini” dovrebbe prendere un traghetto di sola andata per il “Continente”, glielo paghiamo noi.
    E’ di oggi la notizia sui tre milioni e passa di euro buttati letteralmente nel cesso per l’acquisto di mascherine dalla ineffabile coorte che crede di governare l’isola. Ed è solo un esempio… quando tutto sarà finito non basteranno i tribunali per castigare i malfattori, e forse finirà tutto in gloria.
    Per fortuna c’è il GRIG!

  3. aprile 22, 2020 alle 9:59 am

    da La Repubblica, 21 aprile 2020
    Sardegna, il Cdm impugna le leggi su chioschi sempre in spiaggia e sulla rimozione delle posidonie.
    La norma consente ai concessionari demaniali, con una semplice comunicazione, di non smantellare le installazioni sul demanio marittimo, a dispetto dell’autorizzazione stagionale. (https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/21/news/sardegna_il_cdm_implugna_le_leggi_su_chioschi_aperti_tutto_l_anno_e_sulla_posidonia-254595808/)

    CAGLIARI – L’altolà del Governo è arrivato. La Regione Sardegna dovrà rivedere alcune norme delle leggi sui chioschi in spiaggia e sulla rimozione della posidonia, se vorrà evitare il giudizio della Corte costituzionale. Il Consiglio dei ministri le ha impugnate ieri. La prima era finita da subito nel mirino degli ecologisti del Gruppo d’intervento giuridico che l’ha ribattezzata “legge sarda per l’occupazione permanente delle spiagge” e già il 24 febbraio scorso, pochi giorni dopo la pubblicazione l’aveva segnalata al governo perché sollevasse la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. La norma consente ai concessionari demaniali, con una semplice comunicazione, di non smantellare chioschi e installazioni sul demanio marittimo, a dispetto dell’autorizzazione stagionale.

    “Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l’intero anno solare”, recita la norma approvata dal Consiglio regionale, “al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l’operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi”.

    Un altro passaggio contestato dal Gruppo d’intervento giuridico è il seguente: “L’efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie a scopo turistico ricreativo, ubicate nella fascia dei 300 (trecento) metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale”, durata di recente prorogata fino al 2033, nonostante la direttiva europea Bolkestein.

    Secondo Grig, che ha ribattezzato ‘scempia-spiagge’ la disposizione contestata, la permanenza di chioschi e stabilimenti balneari tutto l’anno rischia di danneggiare spiagge e dune e di limitare la pubblica fruizione del demanio marittimo.

    Per quanto riguarda le disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata, l’impugnazione è motivata dal fatto che “alcune norme eccedono dalla competenza statutaria della regione e violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117 della Costituzione”. Via libera invece dal consiglio dei ministri al rendiconto generale della regione per l’esercizio finanziario 2018, al rendiconto consolidato per l’esercizio finanziario 2018, e alla cessione delle azioni regionali di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna.

  4. aprile 22, 2020 alle 10:40 am

    chi vuole legga, è la scheda dell’impugnativa governativa davanti alla Corte costituzionale.

    dal sito web istituzionale del Ministero degli Affari Regionali e le Autonomie. (http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13755)

    Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali. (21-2-2020)

    Regione:Sardegna

    Estremi:Legge n.3 del 21-2-2020

    Bur:n.9 del 27-2-2020

    Settore:Politiche infrastrutturali

    Delibera C.d.M. del: 20-4-2020 / Impugnata

    La legge regionale, recante “Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali”, eccede dalle competenze statutarie della Regione Sardegna , violando l’articolo 3 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna e l’articolo 9 della Costituzione, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettere s), m) e l), della Costituzione.

    L’articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di “edilizia e urbanistica”, mentre l’articolo 6 d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (“Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna”) trasferisce alla Regione alcune competenze già esercitate dagli organi del Ministero della pubblica istruzione, poi attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali.
    Va tuttavia rimarcato che, in base al medesimo articolo 3 dello Statuto speciale, la potestà legislativa regionale deve essere esercitata “In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”, e quindi necessariamente nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. n. 42/2004.

    Ciò premesso , risultano censurabili, per le motivazioni di seguito indicate le disposizioni regionali contenute negli articoli 1, comma 2, lettere b) e c) e d) e 2 della legge in esame.

    1.L’articolo 1, comma 2, reca modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (“Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e in particolare all’articolo 22-bis, recante la disciplina del Piano di utilizzo dei litorali (PUL).
    Si osserva che la lettera b) del comma 2 modifica il comma 6 del predetto articolo 22-bis, aggiungendo, dopo la parola “stessi”, il seguente periodo: “Le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso”.
    Le lettere c) e d) modificano, invece, il comma 9 dell’articolo 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989.
    Prima delle novelle, il comma 9 stabiliva che: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.”.
    A seguito delle modificazioni apportate dalla legge regionale n. 3 del 2020, la disposizione assume, invece, il seguente tenore: “In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso. Possono essere assentite variazioni a richiesta del concessionario solo e limitatamente a quanto previsto dal Codice della navigazione”.

    L’effetto delle novelle sopra richiamate è duplice.

    Sotto un primo profilo, vengono rese permanenti le strutture precarie e mobili aventi carattere stagionale realizzate sugli arenili, e che quindi siano state assoggettate, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, all’obbligo di smontaggio al termine di ciascuna stagione balneare e fino all’avvio della stagione successiva.
    Le disposizioni censurate incidono così direttamente sul contenuto e sulla portata delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Autorità preposte alla tutela, estendendo la valenza di tali titoli a opere non contemplate (manufatti permanenti invece che stagionali) e quindi non assentite.
    Per questa via, le previsioni in esame si pongono in diretto contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare con l’articolo 146, che subordina qualsiasi intervento sui beni paesaggistici all’autorizzazione paesaggistica e che – in diretta attuazione del principio fondamentale dell’articolo 9 della Costituzione – assegna al predetto titolo la valenza di atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
    Sotto altro profilo, le previsioni introdotte dalla legge regionale censurata hanno una diretta ricaduta sull’efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica, uniformandola in ogni caso a quella della concessione demaniale marittima. Così disponendo, la Regione incide quindi sulla disciplina dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, contenuta all’articolo 146, comma 4, del Codice di settore, invadendo manifestamente la potestà legislativa esclusiva statale.
    Per ciò che attiene a questo secondo profilo, occorre tenere presente che, in base al richiamato comma 4 dell’articolo 146 del Codice, “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato”.
    Inoltre, lo “smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica” non richiede alcun altro titolo autorizzatorio, secondo quanto disposto al punto A.28 dell’allegato A del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).

    In base alle suddette disposizioni, una volta rilasciata l’autorizzazione paesaggistica per le strutture stagionali, queste possono essere smontate e rimontate annualmente in forza del medesimo titolo, senza necessità di munirsi ogni volta di una nuova autorizzazione (sempre che, ovviamente, oggetto di rimontaggio stagionale sia lo stesso identico stabilimento balneare originario). E ciò per tutto il periodo di efficacia dell’autorizzazione rilasciata.
    Quanto a quest’ultimo aspetto, deve inoltre precisarsi che, secondo l’interpretazione corrente data dal competente Ministero per i beni e le attività culturali , una volta che le opere stagionali siano installate per la prima volta entro il quinquennio di cui all’articolo 146, comma 4, del Codice, il titolo autorizzatorio rimane efficace per tutta la durata in esso prevista, che potrebbe essere superiore al quinquennio, se così è stato richiesto dall’interessato e assentito dall’Amministrazione. In particolare, laddove sia stata domandata l’autorizzazione paesaggistica con riferimento a una concessione demaniale, il titolo può essere assentito per una durata pari a quella della concessione, che è di regola di sei anni.
    In questo quadro, le disposizioni della legge regionale censurata intervengono modificando non solo – come detto – la portata del titolo autorizzatorio, ma anche la sua efficacia temporale, che viene uniformata senz’altro a quella della concessione demaniale, indipendentemente dal contenuto del titolo in concreto rilasciato.
    Effetto ancora più grave delle previsioni è, poi, quello di determinare il prolungamento dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica quale mera conseguenza automatica della proroga della concessione demaniale, e ciò in modo indiscriminato e al di fuori di qualsiasi controllo dell’Autorità preposta alla tutela.
    Viene, così, invasa la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché la potestà dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, ai sensi all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, atteso che tali prestazioni includono anche la portata e la valenza dell’autorizzazione paesaggistica, che deve essere necessariamente uniforme sull’intero territorio nazionale. I suddetti titoli di competenza statale si impongono anche alla Regione autonoma della Sardegna, alla luce dell’articolo 3 dello Statuto regionale di autonomia.
    Le previsioni censurate incidono inoltre sulla possibilità per l’Autorità giudiziaria penale di reprimere gli abusi paesaggistici realizzati mediante l’inottemperanza, anche già avvenuta, alle prescrizioni di smontaggio delle strutture stagionali contenute nelle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate o da rilasciare, nonché mediante il mantenimento dei manufatti dopo la scadenza del titolo, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
    Poiché, infine, la disciplina regionale compromette significativamente la tutela del paesaggio, è violato anche l’articolo 9 della Costituzione.

    2.L’articolo 2 modifica la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (“Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”), e in particolare l’articolo 43, dedicato al “Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione”.
    La lett. a) del comma 1 del predetto articolo 2 reca l’inserimento, dopo il comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2015, di un comma 1-bis, del seguente tenore: “Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l’operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi. L’operatività così programmata può essere comunque ridotta in relazione alle previsioni meteoclimatiche. L’efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie a scopo turistico ricreativo, ubicate nella fascia dei 300 (trecento) metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale e, al di fuori del demanio, fino al perdurare della relativa esigenza”.
    Anche in questo caso, la previsione è dichiaratamente diretta ad assicurare la stabilità e la permanenza di opere destinate, in base alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica, a essere rimosse al termine della stagione balneare, analogamente a quanto già rilevato in relazione alle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della medesima legge regionale.
    La disposizione incide inoltre direttamente sull’efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica, uniformandola in ogni caso a quella della concessione demaniale marittima.
    Qualora, poi, si tratti di opere poste “al di fuori del demanio”, la durata dell’autorizzazione paesaggistica è addirittura determinata dalla Regione “fino al perdurare della relativa esigenza”, ovvero sine die, anche in questo caso prescindendo in toto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dall’istanza dell’interessato e dal contenuto del titolo autorizzatorio in concreto rilasciato.
    Così disponendo, la Regione incide direttamente sulla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, contenuta all’articolo 146 del Codice di settore, invadendo manifestamente la potestà legislativa esclusiva statale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s), m) e l), e violando l’articolo 3 dello Statuto di autonomia, per le stesse ragioni già sopra illustrate.
    È inoltre ravvisabile, come sopra detto, anche la violazione dell’articolo 9 della Costituzione.
    Ugualmente censurabile, sotto i medesimi profili, è la modifica di cui alla lett. b) dell’articolo in esame, che reca l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2015.
    La disposizione abrogata aveva previsto che: “In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, [n.d.r.: strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL] non può avere durata superiore a quella della stagione balneare”. L’abrogazione disposta si pone in linea con le altre novelle introdotte dalla legge regionale n. 3 del 2020, tutte funzionali ad assicurare la stabilità delle opere precarie e stagionali, indipendentemente dalle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e dalla durata di quest’ultimo titolo.

    Le descritte disposizioni regionali , per le ragioni sopra illustrate si pongono in diretto contrasto con l’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto incidono sia sulla portata dell’autorizzazione paesaggistica, consentendo la permanenza nel tempo anche dei manufatti stagionali e precari soggetti a smontaggio, sia sulla stessa efficacia temporale del titolo, disciplinata al comma 4 del predetto articolo 146.
    Secondo quanto da tempo chiarito dalla Corte costituzionale, l’articolo 146 del predetto Codice costituisce infatti “norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.” (Corte cost. n. 189 del 2016).
    Le disposizioni regionali sopra censurate sono, pertanto, illegittime per violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e dell’articolo 3 dello Statuto speciale della Regione.
    Le stesse disposizioni risultano, inoltre, violare la potestà legislativa statale in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, atteso che tali prestazioni includono anche la portata e la valenza dell’autorizzazione paesaggistica, imponendosi anche alle Regioni e Province autonome (cfr., al riguardo, Corte cost. 24 luglio 2012, n. 107, pronunciata nei confronti della Provincia autonoma di Trento).
    È pure ravvisabile l’invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, e ciò in quanto: (i) i manufatti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, non sono stati smontati, come prescritto dall’autorizzazione paesaggistica, o per i quali non è stata chiesta una nuova autorizzazione al termine dell’efficacia della precedente, vengono ad essere “sanati” per effetto delle disposizioni regionali, e così sottratti all’accertamento dei reati paesaggistici commessi, nonché alla rimessione in pristino, che il giudice penale è tenuto a ordinare (articolo 181, comma 2, del Codice di settore); (ii) per il futuro, viene a originarsi una differenza tra le fattispecie sanzionatorie dell’articolo 181 del Codice, in quanto, per la sola Sardegna, sono sottratte all’area dell’illecito penale condotte che invece vi rientrano in tutto il territorio della Repubblica (inottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e mantenimento delle opere dopo la scadenza del titolo).
    Infine, è ravvisabile la violazione dell’articolo 9 della Costituzione, in quanto la disciplina introdotta mediante la legge regionale censurata è potenzialmente pregiudizievole per la tutela del paesaggio, che ha valenza di interesse costituzionale primario e assoluto (v. Corte cost. n. 367 del 2007).

    La legge regionale , limitatamente alle disposizioni sopra illustrate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. s), m) e l), della Costituzione, dell’articolo 3 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna, nonché dell’articolo 9 della Costituzione.

    • G.Maiuscolo
      aprile 22, 2020 alle 11:01 am

      GRAZIE per tutto ciò che “costruite” di positivo e di salvifico per la nostra amata Isola e per la Terra in generale..💖

      GRAZIE per il vostro coraggioso procedere, senza tentennamenti e senza guardare in faccia nessuno.

      🌹🌹

  5. aprile 22, 2020 alle 10:52 am

    da La Nuova Sardegna, 21 aprile 2020
    Balneari, impugnata la legge sarda sui chioschi: esultano gli ambientalisti. Il Consiglio dei ministri “boccia” stabilimenti aperti tutto l’anno e lo stoccaggio della posidonia: https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2020/04/21/news/balneari-impugnata-la-legge-sarda-sui-chioschi-esultano-gli-ambientalisti-1.38744632?refresh_ce

    _________________________

    da Sardinia Post, 21 aprile 2020
    Sanatoria per bar e stabilimenti al mare: il Governo impugna la legge regionale: https://www.sardiniapost.it/politica/sanatoria-per-bar-e-stabilimenti-al-mare-il-governo-impugna-la-legge-regionale/

    ______________

    da Cagliaripad, 21 aprile 2020
    Il governo impugna la legge sul piano di utilizzo dei litorali: https://www.cagliaripad.it/455694/il-governo-impugna-la-legge-sul-piano-di-utilizzo-dei-litorali/

    ____________

    da Cagliari online, 21 aprile 2020
    Sardegna, la privatizzazione delle spiagge finisce davanti alla Corte costituzionale.
    E’ stata accolta la segnalazione inoltrata dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico affinchè impugnasse davanti alla Corte costituzionale la recentissima legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2020: https://www.castedduonline.it/sardegna-la-privatizzazione-delle-spiagge-finisce-davanti-alla-corte-costituzionale/

    _________________

    da Buongiorno Alghero, 21 aprile 2020
    LA PRIVATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE SARDE FINISCE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/30/143828/la-privatizzazione-delle-spiagge-sarde-finisce-davanti-alla-corte-costituzionale

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    da Vistanet, 21 aprile 2020
    Spiagge sarde “privatizzate”: il Governo impugna la legge regionale: https://www.vistanet.it/cagliari/2020/04/21/spiagge-sarde-privatizzate-il-governo-impugna-la-legge-regionale/

    _________________

    da Alghero Live, 21 aprile 2020
    La privatizzazione delle spiagge sarde finisce davanti alla Corte costituzionale: http://algherolive.it/2020/04/21/la-privatizzazione-delle-spiagge-sarde-finisce-davanti-alla-corte-costituzionale/

  6. aprile 22, 2020 alle 10:55 am

    A.N.S.A. – ANSA Ambiente & Energia, 21 aprile 2020
    Impugnata legge Sardegna sui chioschi,esultano ambientalisti.
    Governo boccia anche quella sullo stoccaggio della posidonia. (https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2020/04/21/impugnata-legge-sardegna-sui-chioschiesultano-ambientalisti_76a031de-4e36-4d16-bb69-c7ba43d08ea4.html)

    CAGLIARI, 21 APR – Due leggi regionali sulle spiagge, entrambe approvate nel febbraio scorso, sono state impugnate dal Consiglio dei ministri. E gli ambientalisti esultano. Una riguarda l’apertura degli stabilimenti balneari tutto l’anno e non solo nei mesi estivi: il provvedimento proposto dalla Lega stabilisce che entro ogni ottobre i concessionari possano presentare domanda ai Comuni per non smontare le strutture, purché garantiscano almeno per dieci mesi l’attività.

    L’altro, nato su iniziativa del Psd’Az, mette a disposizione dei Comuni costieri gli strumenti per liberare le spiagge dalle alghe durante la stagione estiva, prevedendo lo stoccaggio provvisorio della posidonia in zone idonee della stessa spiaggia o in altri siti nel territorio comunale.

    Contro il primo, in particolare, si era scagliata l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig) che aveva parlato di “legge scempia-spiagge”, invitando il governo a impugnarla. “Ora la nostra segnalazione è stata accolta”, commenta soddisfatto il presidente del Grig Stefano Deliperi.

  7. aprile 22, 2020 alle 10:56 am

    da Il Manifesto, 21 aprile 2020
    Sardegna, bloccata la privatizzazione delle spiagge.
    Vittoria ambientalista. Incostituzionale, il governo impugna la legge locale sui chioschi, e anche quella sulla posidonia. (Costantino Cossu) (https://ilmanifesto.it/sardegna-bloccata-la-privatizzazione-delle-spiagge/)

    Il fuoco di sbarramento degli ambientalisti sardi era partito già lo scorso febbraio, quando il Gruppo di intervento giuridico (Grig) aveva segnalato al governo la legge regionale sarda appena approvata che stabilisce nuove norme sui chioschi nelle spiagge, chiedendo a Conte e ai suoi ministri di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. La legge consente ai titolari delle concessioni demaniali sui litorali dell’isola di installare chioschi e altre strutture durante l’intero corso dell’anno e stabilisce che «l’efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie a scopo turistico ricreativo, ubicate nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale», durata di recente prorogata fino al 2033 nonostante la direttiva europea Bolkestein. Nella seduta dell’altro ieri il Consiglio dei ministri ha dato ragione al Grig e ha impugnato la legge, intimando alla giunta sarda di modificare o di ritirare il provvedimento, pena il giudizio davanti alla Corte costituzionale.

    Il governo ha fatto propria l’argomentazione del gruppo di agguerritissimi avvocati ambientalisti secondo cui le regole decise dalla giunta sarda, oltreché danneggiare le spiagge, sono anticostituzionali perché limitano in maniera permanente la libera fruizione del demanio marittimo. Una privatizzazione di fatto di aree estesissime di suolo pubblico.

    Sempre in seguito all’intervento del Grig, un’altra legge regionale sarda è stata impugnata dal Consiglio dei ministri, quella che fissa nuove disposizioni sulla gestione della posidonia (un tipo di alga molto presente sui fondali dell’isola) che durante i mesi invernali si accumula sulle spiagge. L’impugnazione è motivata dal fatto che «alcune norme eccedono dalla competenza statutaria della Regione Sardegna e violano la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e di tutela dell’ecosistema di cui all’articolo 117 della Costituzione». A parte il conflitto di competenza tra Stato e Regione, c’è di più: secondo il Grig, le modalità di rimozione della posidonia stabilite dalla legge approvata dalla giunta sarda rischiano di causare danni molto gravi ad alcuni delicatissimi ecosistemi lungo i litorali.

    Quella conclusasi con l’impugnazione delle due leggi da parte del governo è la seconda battaglia vinta dagli ambientalisti nelle ultime settimane. Ai primi di aprile la giunta di centrodestra guidata dal sardista Christian Solinas aveva approvato una delibera in cui si dava il via libera a due progetti edilizi sulle coste per un valore di 23,8 milioni di euro: la riqualificazione di un albergo sulla spiaggia di Piscinas, nel territorio del comune di Arbus, e la costruzione di un hotel a cinque stelle a Monte Turnu, nel comune di Castiadas, entrambi nel sud Sardegna. Sarebbe stata una palese violazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ma la pressione sull’opinione pubblica del movimento ambientalista sardo ha indotto Solinas a ritirare la delibera. «Hanno tentato – commenta Maria Antonietta Mongiu, ex assessora della giunta Soru che varò il Piano paesaggistico regionale – di dare il via a due progetti di cementificazione in spregio del Ppr e della Costituzione. In un momento in cui in tutto il mondo si sta ripensando il modello di sviluppo distorto e ingiusto che abbiamo conosciuto negli ultimi quarant’anni, la Sardegna è governata da un gruppo che pensa ancora a consumare ulteriormente porzioni di territorio». «E questo – spiega Mongiu – mentre la sanità pubblica ha mostrato la sua fragilità come servizio territoriale dedicato alla persona in osservanza dell’articolo 32 della Costituzione e mentre non sappiamo quali siano i piani concreti della giunta per superare in Sardegna l’emergenza legata all’epidemia da coronavirus».

    Una colata di calcestruzzo per oltre 10mila metri cubi su oltre 70mila metri quadrati, di cui 60mila in zona urbanistica e circa 13mila vicino al mare e sottoposti a tutela. Questo erano i due progetti che stavano per partire. Per il momento non se ne farà niente. Ma il partito trasversale del cemento in Sardegna è molto forte e c’è da scommettere che ritornerà all’attacco, magari sfruttando le difficoltà economiche della fase 2 dell’emergenza coronavirus per riproporre il solito ricatto ambiente contro lavoro. Come sempre, senza alcuna visione, senza alcuna capacità di immaginare per la Sardegna un altro futuro possibile oltre petrolchimica e turismo di rapina.

  8. raniero massoli novelli
    aprile 22, 2020 alle 11:45 am

    Grande notizia , grande giornata, grande GrIg, grande Stefano Deliperi!!! Evviva!!!

  9. donatella
    aprile 22, 2020 alle 12:36 PM

    Mi unisco alle congratulazioni per questa battaglia vinta che spero con tutto il cuore porti alla vittoria della guerra contro ulteriore nelle spiagge della meravigliosa Sardegna.
    Grazie di tutto, grande GrIG!

  10. Agostino
    aprile 22, 2020 alle 5:03 PM

    Quando si raggiunge un risultato importante sono doverosi i complimenti e i ringraziamenti al GRiG e a Stefano.
    BRAVO!

  11. aprile 22, 2020 alle 6:25 PM

    la Lega vuol difendere la “sua” assurda legge regionale? E che cosa vorrebbe fare? Una letterina alla Corte costituzionale? Ma piantatela…

    A.N.S.A., 22 aprile 2020
    Stop a chioschi tutto l’anno sulle spiagge della Sardegna. Cdm boccia stabilimenti tutto l’anno e stoccaggio posidonia. (https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/04/21/balneari-legge-chioschi-impugnata-esultano-ambientalisti_6eab8e0a-fb12-4ec0-97b2-4f0bda8eea93.html)

    La Lega è pronta a difendere la legge della Regione Sardegna sull’apertura dei chioschi in soiaggia tutto l’anno che il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale. “Non ci facciamo intimidire, né ci arrendiamo – dichiara il capogruppo in Consiglio regionale Dario Giagoni, primo firmatario della proposta poi diventata legge a febbraio – tutta la documentazione è al vaglio dei nostri legali e faremo di tutto per far valere le nostre ragioni a favore del lavoro e dell’occupazione ma mai contro l’ambiente”. “In un periodo di grave emergenza come quello che viviamo – spiega l’esponente del Carroccio – la possibilità di destagionalizzare e non sottoporre le imprese a ulteriori ed esose spese con l’obbligo di smontare i manufatti amovibili era, ed è tuttora, un’importante e differente occasione di sviluppo economico”.

    AGUS (PROGRESSISTI), MODELLO E’ POETTO CAGLIARI – Se non fosse stata impugnata dal governo, la legge regionale sull’apertura dei chioschi per tutto l’anno avrebbe portato a ricorsi e denunce a danno dei titolari delle concessioni balneari. E’ la posizione del capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, che in merito alla difesa a oltranza del provvedimento da parte della Lega invita a “smettere di illudere un intero settore con promesse campate per aria”.

    Il consigliere dell’opposizione indica la strada da seguire: “La risposta ai problemi dei balneari esiste già ed è stata realizzata in concreto nel lungomare del Poetto di Cagliari. Dove all’interno di un sistema di regole certe e di una progettazione urbanistica trasparente si sono create per tempo le basi per creare sviluppo economico e centinaia di nuovi posti di lavoro”. Secondo Agus, era inevitabile che il Consiglio dei ministri avrebbe deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale. “Abbiamo cercato in tutti i modi di spiegarlo durante il dibattito in Aula – ricorda – ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

    DAL VARO DELLA LEGGE ALL’IMPUGNAZIONE – DI ROBERTO MURGIA

    Tenere i chioschi aperti tutto l’anno sulle spiagge della Sardegna non si può. Lo Stato si oppone e chiede il giudizio di legittimità della Corte Costituzionale. E poco importa che uno degli obiettivi della legge regionale approvata a febbraio fosse la promozione della destagionalizzazione: il Governo ha deciso di impugnare perché il provvedimento contiene norme su cui la Regione non può legiferare. Infatti, le disposizioni su autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per la costruzione di strutture sui litorali eccedono dalle competenze che lo Statuto speciale riconosce alla Sardegna e incidono, invece, su quelle statali esclusive in materia di tutela del paesaggio.

    Per la stessa ragione – la violazione di competenza – il Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità per un’altra legge inerente le spiagge, approvata sempre nel febbraio scorso dalla Regione Sardegna: quella che mette a disposizione dei Comuni costieri gli strumenti per liberare le spiagge dalle alghe durante l’estate, prevedendo lo stoccaggio provvisorio della posidonia in zone idonee della stessa spiaggia o in altri siti nel territorio comunale. Oggi gli ambientalisti non nascondono la soddisfazione, soprattutto per la scelta fatta valere dal Governo in merito alla prima legge. “Scempia-spiagge”, l’ha sempre definita quella dell’apertura dei chioschi l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento giuridico (Grig).

    “Al governo avevamo inviato una segnalazione – ricorda il presidente del Grig Stefano Deliperi – e c’erano altissime probabilità che il Cdm avrebbe impugnato”. “Spesso, infatti – sottolinea – la Regione sarda dimentica che in materia paesaggistica esiste esclusiva competenza statale”. Ma gli stabilimenti aperti anche in bassa stagione sono davvero impattanti? “Le spiagge – spiega l’ambientalista – sono costituite da una parte emersa e da una sommersa, vi è un ricambio continuo, una modifica costante dei sistemi dunali: se noi frapponiamo ostacoli alle attività della natura otteniamo fenomeni di erosione”.

    A spingere per l’approvazione del provvedimento sui chioschi era stata la Lega, che aveva anche fatto inserire una clausola: entro ogni mese di ottobre i concessionari possono presentare domanda ai Comuni per non smontare le strutture, purché garantiscano l’attività per dieci mesi. La paternità della legge sulla posidonia appartiene invece al Psd’Az. Ma da subito l’opposizione, in particolare M5s e Progressisti, aveva previsto l’impugnazione. Che ora è arrivata.

  12. aprile 22, 2020 alle 6:28 PM

    da Tiscali Notizie, 22 aprile 2020
    Chioschi in spiaggia anche in inverno e posidonia: il Cdm impugna le leggi che violano le spiagge.
    La giunta sarda al palo dopo l’esposto degli ambientalisti contro le leggi “illegittime” che allungano le concessioni balneari e permettono l’asportazione delle alghe dalle spiagge. (Antonella Loi): https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/norme-litorali-sardegna-impugnate/

  13. Vanni Guarnieri
    aprile 22, 2020 alle 7:36 PM

    Complimenti GriG, una volta di più. Uno scempio che gridava vendetta al cielo.

  14. Patrizia
    aprile 22, 2020 alle 10:31 PM

    Grazie per l’impegno e l’amore che dimostrate per la nostra terra, poi Lei ringrazierà con la sua bellezza.

  15. Sandra
    aprile 23, 2020 alle 11:32 am

    I chioschetti andrebbero aboliti punto e basta.

    Io cito un esempio: quello di Masua.

    Ma vi pare sensato che un un fazzoletto di spiaggia del genere debba essere occupato per mesi, per più del 50% della sua superficie, dal chiosco e dalle installazioni? Avete mai visto la sporcizia che rimane alla fine della stagione?
    E a sentire i leghisti, dovrebbe essere una installazione permanente?

    Vadano a cercare un’altra occupazione anzichè sfregiare le coste sarde.

    Bravi i ragazzi del GRIG a combattere questo scempio.

    • aprile 23, 2020 alle 11:34 am

      Grazie 😀 Se è possibile, ci mandi un paio di foto del chioschetto di Masua a grigsardegna5@gmail.com.
      Buona giornata!

      • Claudio
        aprile 24, 2020 alle 10:52 am

        Buongiorno, non sono la signora che ha scritto sopra ma confermo, e ve lo dirà ogni abitante della zona di Iglesias, che la spiaggetta di Masua è diventata praticamente inagibile quando il chiosco viene montato e che gli spazi sono ristrettissimi. Per i motivi che conosciamo per ora non ci si può andare e non penso che il chiosco sia già stato montato. Quando potrò, scatto qualche foto e gliele inoltro. Grazie anche da parte mia per il vostro impegno.

  16. Angelo
    aprile 23, 2020 alle 5:42 PM

    Leggo solo oggi la buona notizia dell’impugnativa decisa dal Governo.
    Frutto dell’eccellente lavoro del Grig .
    Speriamo per il buon proseguimento dinanzi alla Consulta e che tutto ciò sia la premessa di altre vittorie nelle prossime battaglie in difesa dell’ambiente !!

  17. Riccardo Pusceddu
    aprile 23, 2020 alle 6:01 PM

    Grazie, grazie, grazie per la Vostra lotta contro gli aumenti volumetrici e l’asportazione delle posidonie spiaggiate (e delle tonnellate di sabbia asportate con esse) ma riguardo ai chioschi: o li si vieta completamente oppure rimuoverli a fine stagione per poi riportarli in spiaggia l’anno successivo non provocherebbe solo piu’ inquinamento da gas di scarico?

    • aprile 23, 2020 alle 6:08 PM

      ..non rimuoverli comporta degrado ed erosione delle spiagge, visto che viene permanentemente alterato l’effetto benefico degli agenti meteomarini: mare, vento, pioggia danno vita alla spiaggia e alle dune.

      • Riccardo Pusceddu
        aprile 24, 2020 alle 12:43 am

        In condizioni normali sicuramente tali agenti sono vitali. Essi infatti costituiscono quegli stessi fattori che hanno portato alla creazione delle spiagge.
        Ma noi non viviamo in condizioni normali. C’e’ troppa gente, troppo turismo, quindi troppa fruizione delle spiagge. Asportazione di sabbia portata via granello su granello quando non ci si scuote i piedi per scrollarceli di dosso. Senza parlare di quella che si attacca agli ombrelloni o va a finire nelle borse con la roba che ci portiamo al mare. E chi raccoglie i rifiuti non gli scuote prima di buttarli dentro ai sacchi dell’immondezza, l’ho visto io coi miei occhi a Su Giudeu, dove si attua la raccolta dei rifiuti gestita da operai comunali ovvero da cooperativa al servizio del comune.
        Avevo letto tempo fa che a causa di questi effetti tali istallazioni semitemporanee, nella fattispecie i famosi casotti del Poetto, limitavano l’erosione dell’arenile causata dal vento ma forse il Poetto e’ un caso a parte.
        Mi sapreste dire in poche parole come avviene che un fabbricato sull’arenile contribuisca all’erosione dell’arenile o provochi altri danni ad esso? Una spiegazione dettagliata pero’, non un mero rimando alla “vita” di una spiaggia e delle sue dune quando ve ne sono?

      • aprile 24, 2020 alle 6:35 am

        ..ma vuoi una spiegazione “in poche parole” o vuoi una spiegazione “dettagliata”? L’una esclude l’altra 😉

    • Claudio
      aprile 24, 2020 alle 11:09 am

      C’è anche un altra cosa da considerare; questi chioschetti, una volta insediatisi e lasciati permanentemente, potrebbero, dopo anni, vantare una sorta di usucapione e i loro proprietari, diventare proprietari del tratto di spiaggia occupato. E secondo me il fine di consentire la permanenza di tali strutture, è proprio questo.

      Lo so che sembra fantascienza, ma ormai se ne inventano di ogni pur di privatizzare le spiagge a vantaggio di privati.

      E poi, non posso conoscere ovviamente la quantità effettiva di spazio che ogni chiosco ha a disposizione, ma a intuito si tratta di strutture che prendono la mano e poi il braccio e poi magari anche la spalla.
      A intuito, praticamente tutti i chioschi che ho visto possono mettere sedie in più, sdraio in più, ombrelloni in più e mangiarsi tratti di spiaggia sempre più grandi. Lei ha mai visto vigili urbani che vanno a conteggiare se questi signori si prendono pezzi di spiaggia in più? Io mai

      Non le sarà sfuggito poi che molti chioschi sono piazzati praticamente sul bagnasciuga.

      Immagini una mareggiata; spazza tutto il possibile; e quanti pezzi di metallo, di plastica, sedie, finiscono poi a inquinare il mare e la spiaggia?
      Pensi solo a sacchetti di plastica,colpiti dalla marea e poi sbattuti sulla battigia. Quanta microplastica si spargerebbe?

      Quella scempio che ogni anno viene montato a Su Giudeu,se fosse travolto da una mareggiata, quanto danno creerebbe?

      Anche io penso che permettere l’installazione di questi edifici sia una idea dannosa. Qualcuno parlera dei “posti di lavoro”, ma se il guadagno di poche persone coincide con la distruzione dell’ambiente, queste poche persone possono andare a fare un altro mestiere.

      Sulla rimozione della posidonia, anche una persona con modeste capacità cognitive si accorge facilmente che si tratta di una enorme pagliacciata nonché dannosa per la spiaggia.

      • Riccardo Pusceddu
        aprile 24, 2020 alle 12:50 PM

        L’usucapione si potrebbe evitare vietandola per legge oppure facendo muovere un po’ i chioschi che cosi si troverebbero ogni anno in posti diversi. Il problema che pongo io e’ che rimuovendoli completamente li si deve trasportare e il trasporto comporta inquinamento da gas di scarico, nonche’ l’acquisto e la manutenzione dei mezzi, prodotti in fabbriche inquinanti.
        Quindi o vietare i chioschi completamente oppure ridurne il numero (a Su Giudeu ce ne sono troppi e troppo vicini al bagnasciuga) e farli spostare di qualche centinaio di metri una volta all’anno. Questo ridurrebbe anche il presunto danno ambientale causato dalla mancato effetto degli agenti meteomarini che potrebbero riprendere la loro azione ad anni alternati oppure anche con rotazioni piu’ ampie, che so, quinquennali, qualora si dovesse decidere di ridurre il numero dei chioschi.
        Un’altra cosa che ritengo oscena e’ l’uso dei generatori a gasolio in spiaggia: quale affronto ai luoghi! Si dovrebbe richiedere ai chioschi di generare l’energia che gli serve con metodi rinnovabili, ovvero pannelli fotovoltaici e/o turbine eoliche.

      • aprile 24, 2020 alle 3:23 PM

        ..l’usucapione di beni demaniali non è consentita.

      • aprile 24, 2020 alle 3:26 PM

        ..l’usucapione di beni demaniali è semplicemente impossibile.

  18. GPaoloG
    aprile 23, 2020 alle 6:43 PM

    ma non sono solo le spiagge bellissime che soffrono per questi abusi.
    Es. Brandinchi a S.Teodoro!

  19. PIETRO PIRREDDA - Arzachena (SS)
    aprile 24, 2020 alle 3:09 PM

    La Sardegna e Sardegna. Noi sardi siamo abituati ad andare al mare in ciabatte, con l’asciugamano in spalla. Fa parte delle nostre tradizioni e come tali vanno tutelate.
    Io vivo in Costa Smeralda e negli anni ho visto una privatizzazione selvaggia dei litorali. Perdipiù le concessioni attuali le ha date Cagliari e Cagliari le ha rinnovate per non mi ricordo quanti anni ancora. Le concessioni vanno date dal Comune, secondo il principio Costituzionale che vede il Comune come primo ente collegato al cittadino-collettività.
    In Liscia Ruja per dirne una, andrebbero ridimensionati gli stabilimenti balneari e i chioschi.
    Sempre per il semplice fatto che siano in Sardegna, non a Rimini o in Versilia. 😉

    • aprile 24, 2020 alle 3:25 PM

      ..le funzioni amministrative in materia di concessione demaniale marittima a fini ricreativi sono in capo ai Comuni.

      • Pietro Pirredda Arzachena (SS)
        aprile 25, 2020 alle 6:25 PM

        Le concessioni ancora vigenti le hanno prorogate dalla Regione. Quelle che dovessero nascere da oggi sarebbero in capo ai comuni. Spero la sentenza della Corte costituzionale intervenga anche su questo.

      • aprile 25, 2020 alle 6:34 PM

        tutte le concessioni demaniali marittime a fini ricreativi stagionali sono da anni competenza delegata ai Comuni ai sensi dell’art. 105, comma 1°, lettera l, del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 388/2001, dell’art. 4 della legge n. 59/1997, che attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative relative a “gestione dei beni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale”, con esclusione delle competenze in materia energetica. Non in questo caso, ma prima o poi la Corte costituzionale interverrà anche su questo punto.

  20. G.Maiuscolo
    aprile 24, 2020 alle 4:11 PM

    Gentile Claudio,
    Lei ha analizzato il problema con corretto e metodico criterio ed ha usato nelle sue ipotesi ( neanche tanto ipotesi…) il modo condizionale. Esprimendo così un dubbio che financo… “ una persona con modeste capacità cognitive”, avrebbe avuto, ossia che:
    (…)” questi chioschetti, una volta insediatisi e lasciati permanentemente, potrebbero, dopo anni, vantare una sorta di usucapione e i loro proprietari, diventare proprietari del tratto di spiaggia occupato. E secondo me il fine di consentire la permanenza di tali strutture, è proprio questo.”

    E’ un aspetto, questo, che ho sempre considerato, per il semplice fatto che in molti comuni… esistono tali strutture e che le stesse, alla fine della stagione, NON vengono rimosse. Puntualmente. Vedere per credere. Manco fosse loro, dei concessionari dico, il suolo che occupano, da anni. Anche se qualche arrogante, probabilmente, lo pensa eccome.

    L’aspetto destabilizzante di tutta questa situazione è nell’atteggiamento convintamente ( non inconsapevolmente ) menefreghista degli amministratori locali che NON ( sempre) ottemperano al dettato legislativo riguardante questi particolari casi e che NON (sempre) fanno rispettare le norme.
    Quel che ne deriva da tutto ciò, ossia dalla furbizia di alcuni e ( talvolta) dalla negligenza degli amministratori, è che i cittadini, vengono privati del loro sacrosanto diritto di utilizzare uno spazio che appartiene a TUTTI e , oltre al grave danno, si aggiunge anche la beffa dell’ambiente che viene fortemente penalizzato e rovinato.

    Quanto al suo “intuito”, Claudio, si rassicuri; è perfettamente funzionante perché “cattura” una grande verità.

    Tanti anni fa, quando ancora mi recavo al mare, nella solita splendida spiaggia che frequentavo, mi capitò di vedere con i miei occhi… un progressivo aumento di ombrelloni e di posti-sdraio, da un giorno all’altro, con relativo aumento dello spazio per il concessionario.
    Chiesi così, con buone maniere e con educazione al concessionario di eliminare i posti (m2 ) eccedenti rispetto a quelli consentiti dalla concessione ( a intuito…🤣) , promettendogli di scendere in spiaggia il giorno successivo, con dati alla mano.

    Dall’Ufficio tecnico comunale mi feci fornire, previa richiesta formale, i dati sulla concessione di… e soprattutto sui m2 consentiti che potevano anche essere recintati. Il concessionario fu avvertito e lo stesso dovette prendere atto delle richieste da me avanzate e rispettarle. Allo stesso concessionario, chiesi di mettere a disposizione e ben in evidenza per le persone che ne avessero voluto prendere visione, la copia dell’Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto ( credo si chiami così, ma se volete correggetemi) perché mancante e gli chiesi altresì di esporre il listino prezzi dei prodotti in vendita perché mancante anche; inoltre lo pregai caldamente di infilarsi una maglietta, mentre serviva, ( in abitudine a petto nudo), perché … “ a me della sua avvenenza non me ne frega un fico secco, anche se è a pochi metri dal mare, mentre ritengo sia molto poco igienico che lei serva il caffè in un modo poco consono”.

    L’anno scorso, dopo ben dieci anni, lontana e senza il mio amato mare, sono scesa per qualche oretta in spiaggia con due mie vecchie amiche colleghe e il signor concessionario, sempre lo stesso di tanti anni fa, vedendomi arrivare, ha mandato un suo operatore ad aiutarmi a “piantare” l’ombrellone in spiaggia, dopo avermi fatto servire un caffè.

    Più li tratti male … più li ”strigiuli”( dar di “strigiula”)…😊. Io credo abbia capito che, dopo dieci anni, sono diventata un po’ più vecchia! Ahahahahahah….

    Grazie, Claudio, del suo utile e chiaro contributo.
    Cordialità

  21. G.Maiuscolo
    aprile 24, 2020 alle 4:14 PM

    Grazie SU DOTTORI per la precisa informazione su “l’usucapione di beni demaniali che è semplicemente impossibile.”
    😊

  22. Riccardo
    aprile 26, 2020 alle 1:22 PM

    Le spiagge quest’anno ve le faranno vedere con il lanternino.
    Come ha già intuito qualcuno, con la scusa del Covid-19 ci saranno ingressi solo per gli abbienti e su prenotazione, e pure con limite di ingressi settimanali.

    Da qui alla privatizzazione, il passo è breve.
    Voglio poi vedere chi si occupa dei controlli. Saranno altri parassiti, come quelli che riscuotono per parcheggiare su aree in teoria pubbliche.

    • aprile 26, 2020 alle 2:29 PM

      ..vedremo 😉

    • Angelo
      aprile 26, 2020 alle 3:00 PM

      Mi sembra che, ad oggi, la sfera di cristallo per il futuro non la possegga nessuno.
      Ciò che auspico è che progressivamente, speriamo entro l’anno corrente si torni alla normalità.
      Se questo transitorio per le coste della Sardegna, uniche per belezza nel Mediterraneo, comporterà qualche vincolo e magari la scoperta di lidi e luoghi sardi poco noti fino ad ora, beh mi sembra un costo accettabile e una opportunità da cogliere.
      Angelo.

      • aprile 26, 2020 alle 4:30 PM

        Ti prego, Angelo: non augurarti “la scoperta di lidi e luoghi sardi poco noti fino ad ora”!
        Da quando ci sono i malefici “social” tutti vanno dappertutto, fotografano e mandano agli amici foto delle loro prodezze, così la pressione antropica aumenta in modo insostenibile, quasi ovunque. Insieme a lei anche il disturbo alla fauna e lo schifo dell’umana immondizia, poiché i maleducati non accennano ancora a estinguersi.
        Lasciamo che gli ultimi piccoli angoli sardi di Paradiso (ce ne sono ancora..) rimangano ignoti al “grande pubblico”.

      • Angelo
        aprile 26, 2020 alle 7:12 PM

        Hai ragione!
        Sono stato incauto nell’auspicio e forse troppo ottimista verso il comportamento medio del turista 😒

    • Riccardo Pusceddu
      aprile 27, 2020 alle 1:36 am

      Privatizzare le spiagge e’ ingiusto per il pubblico ma un toccasana per l’ambiente, cosi come i parcheggi a pagamento e qualsiasi altra misura che limiti l’afflusso di turisti e villeggianti nelle spiagge.

      • Claudio
        aprile 27, 2020 alle 3:03 PM

        un toccasana per l’ambiente come…a Rimini?

      • Angelo
        aprile 27, 2020 alle 6:26 PM

        Caro Riccardo
        ha mai fatto una passeggiata su un lungomare della Liguria nel periodo estivo ? vedrebbe per km tetti delle cabine degli stabilimenti balneari e ogni tanto , raramente, uno scorcio di mare.
        Questo è uno dei motivi per mi reco in Sardegna tutti gli anni, per vedere il mare senza i tetti in mezzo.
        un saluto
        Angelo
        Torino

      • aprile 27, 2020 alle 6:33 PM

        …anche la guerra batteriologica, s’è per quello 😉

      • Riccardo Pusceddu
        aprile 28, 2020 alle 2:49 am

        Ovviamente non come a Rimini o in Liguria. Quegli stabilimenti balneari sono troppo economici per i bagnanti perche’ puntano sul numero perche’ i gestori non pagano i danni ambientali causati dal mare di gente che se li puo’ permettere.
        Magari si dovrebbe fare a numero chiuso oppure regolando l’accesso per ordine alfabetico. E comunque anche in quel caso far pagare ai bagnanti i danni derivanti dall’uso della spiaggia.
        In un mondo sovraffollato purtroppo tutto quello che non costa niente viene usato troppo. In inglese e’ un fenomeno che prende il nome di “tragedy of the commons”.
        Per quanto riguarda la guerra batteriologica, sarebbe sicuramente efficace ma il prezzo da pagare sarebbe troppo alto.
        Abbiamo ormai la tecnologia per salvaguardare l’ambiente senza uccidere nessuno. Basta solo la volonta’ politica.
        Invece siamo marinati in questa melassa di buonismo e di egualitarianismo a buon mercato che ci portera’ quello si, a risolvere il problema con la violenza, come e’ sempre avvenuto nella storia del genere umano. Peccato.

  23. aprile 26, 2020 alle 9:52 PM

    🙂

  24. G.Maiuscolo
    aprile 28, 2020 alle 9:42 am

    Ma certo: Introduciamo i “ numeri chiusi”, regoliamo gli accessi in ordine alfabetico, dotateci di museruole, teneteci al guinzaglio e poi imponeteci anche il silenzio. Quanto a buonismo e a egualitarismo a buon mercato, se ne facciano una ragione coloro che non amano la parola “egualitarismo”.

    l’Isola è patrimonio dell’umanità, è di TUTTI e tutti devono poterne godere. Non è una riserva indiana.

    Chi vi è nato, chi vi ha vissuto vita natural durante e ancora vi dimora, NON ha timore di “condividerla”, perché, la BELLEZZA non può essere tenuta solo per sé.

    Spesso si criminalizza l’atteggiamento ( considerato) irrispettoso di coloro che la visitano e la scelgono come soggiorno di vacanza ( Incantevole aggiungo io); altrettanto spesso, invece, accade che siano proprio i sardi, i nativi, ad averne poca cura e a non rispettarla come dovrebbero. Is balossus e is gabillus ( A proposito: “I Gabilli” di V. Mossa, cit.)

    Ci sono orde di maleducati, proprio così maleducati, ( e sto parlando di sardi) che, da qualsiasi parte si spostino, si comportano come se, anche un territorio di non residenza, gli appartenesse. Bisogna rivedere alcune cose.

    Posto che l’Isola abbia bisogno di essere sostenuta con aiuti economici e sostanziali per una ripresa che le consenta di non sentirsi ancor più isolata di quanto già non lo sia, posto che …i governanti, (ma questo è un altro discorso sul quale stendiamo un velo pietosissimo), posto che questa terribile esperienza del virus l’abbia penalizzata, io credo che, come forma di risarcimento, un turismo consapevole, alla ricerca
    della nostra storia millenaria, e delle specificità etniche e culturali, ma soprattutto scelto da chi ama veramente la Sardegna, possa essere auspicato.

    Chi ama l’ISOLA ne ha rispetto, chi ama l’ISOLA si impegna perché resti “speciale” così com’è e non le fa del male. Solo chi niente o poco capisce di bellezza e di salute dell’ambiente e di “privilegio” ambientale, non è in grado di apprezzare e di sentirsene gratificato.
    Per questo motivo, costui ( di chiunque si tratti) è invitato a
    starsene a casa propria e a scegliersi altri lidi…

    • Riccardo Pusceddu
      aprile 28, 2020 alle 1:14 PM

      Uno splendido esempio di “tragedy of the commons” ovvero di come il garantire l’uso di un luogo al piu’ grande numero di persone in nome dell’uguaglianza, porti alla distruzione di quel luogo.
      L’illusione che tutti coloro che apprezzano il mare e le spiagge sarde si comportino in un modo rispettoso di esse, e’ per l’appunto solo questo: un’illusione. E pericolosa anche, se su di essa ci si basa una politica turistica e di fruizione delle spiagge.
      E poi se pure questa favola si avverasse, come la mettiamo con i gas di scarico emessi dal trasporto di una tale massa di persone nei luoghi?
      Il turismo odierno e’ basato sui combustibili fossili e incentivarlo invitando il mondo intero in Sardegna sulla base di un discutibile principio di godimento universale, portera’ al risultato diametralmente opposto a quello che i sostenitori dell’egualitarianismo si auspicano.

  25. Angelo
    aprile 28, 2020 alle 10:21 am

    Sottoscrivo e condivido pienamente le tue osservazioni .
    Grazie
    Angelo
    Torino

  26. G.Maiuscolo
    aprile 28, 2020 alle 10:38 am

    GRAZIE A TE😊 e benvenuto in terra di Sardegna, sempre.

  1. Maggio 5, 2020 alle 10:31 PM
  2. gennaio 9, 2021 alle 8:39 PM
  3. Maggio 21, 2021 alle 3:53 PM

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