Perché è pericolosa per l’ambiente la ripresa delle attività di taglio boschivo.

Piaccia o no, la ripresa delle attività di “silvicoltura ed utilizzo aree forestali” (codice ATECO 2) stabilita nel D.P.C.M. 10 aprile 2020, che ha avviato timidamente la riapertura di qualche attività lavorativa nel bel mezzo della difficile lotta alla tragica pandemia di conoravirus COVID 19, è stata generalmente intesa come la ripresa dei tagli boschivi, senza tanti fronzoli.
Inutile smentire, il Governo ha ceduto alle pressioni di quei soggetti che sostengono i tagli boschivi oltre ogni logica di reale sostenibilità ambientale e che vorrebbero un prolungamento dei periodi di taglio dei boschi governati a ceduo per ulteriori 15-20 giorni rispetto alle scadenze previste, magari fino a giugno inoltrato.
E questo quando ormai siamo in piena ripresa dell’attività vegetativa nei boschi, causa anche un inverno particolarmente mite in tutta Italia.
Inoltre, nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.,).
Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.
Solo interessi economici di pochi ai danni dei nostri boschi, decisioni frutto di tanta segatura nella lotta al coronavirus…
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Motivazioni scientifiche inerenti la chiusura della stagione dei tagli boschivi (23 marzo 2020).
Il governo a ceduo è una forma di utilizzazione delle foreste che si basa sulla capacità di alcune specie forestali di emettere nuovi getti (polloni) dalla base dell’albero (ceppaia) in seguito a eventi traumatici (frane, incendi, attacchi parassitari). Il taglio di utilizzazione del ceduo sostanzialmente riproduce gli effetti di un disturbo severo naturale.
Per ricostituire la porzione epigea foto sintetizzante distrutta dal taglio, la pianta ricorre alle riserve di energia, accumulate sotto forma di amido in prevalenza, nelle radici grosse. Questo meccanismo, perdita dell’apparato foto sintetizzante da un lato e ricorso alle riserve energetiche dall’altro, provoca uno squilibrio nella pianta che viene recuperato solo dopo molti anni di crescita indisturbata e, in alcuni casi, non viene recuperato mai totalmente. Ovviamente l’entità e la tempistica dei processi biologici di recupero sono legati anche alle condizioni locali climatiche, pedologiche, orografiche, disponibilità di acqua e tutto va inquadrato anche nella variabilità di dette condizioni, motivo per cui occorre tener conto anche delle specificità delle aree in questione e il prodursi di situazioni ecologiche eccezionali.
Per questo motivo le norme forestali (oggi diverse da Regione a Regione) dettano in modo abbastanza rigoroso i modi ed i tempi dell’utilizzazione del bosco governato a ceduo.
Tra le altre cose sono indicate le modalità di taglio, volte soprattutto ad evitare l’emissione di polloni avventizi (meno stabili e vitali) a favore di quelli proventizi (più stabili e vitali). Il tipo di taglio deve inoltre evitare il danneggiamento della ceppaia, evitando la perdita della sua capacità di risposta nel tempo al danno determinato dal taglio.
Le norme inoltre indicano in modo preciso l’epoca di ceduazione, evidenziando un periodo (dall’autunno alla primavera) detto stagione silvana, nel quale è possibile effettuare il taglio di utilizzazione dei boschi governati a ceduo.
L’indicazione rigida del periodo di taglio ha la finalità di ridurre al minimo il disturbo per le piante rimanenti e di evitare un eccessivo squilibrio nelle piante utilizzate, in modo da favorire quanto più possibile la rapida ed efficace ricostituzione dell’apparato epigeo asportato.

Il principio di base è di fare in modo di asportare, insieme ai polloni tagliati, la minor quantità possibile di riserve energetiche (amido) che serviranno alla pianta per ricostituire l’apparato epigeo fotosintetico. Si limita quindi il taglio ceduo ad un periodo dell’anno in cui la gran parte delle riserve si trova ancora allocata nell’apparato radicale e non è iniziata ancora la traslocazione degli zuccheri verso le porzioni fuori terra della pianta, cosa che avviene nel momento della ripresa vegetativa.
Per questo motivo tutte le norme forestali (comprese, per esempio, le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale della Regione Marche, adottate con D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018) indicano durate diversificate della stagione silvana per fasce altitudinali (art. 27 c. 1). In particolare il comma 1 di tale norma riporta i seguenti periodi:
a) cedui fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre – 31 marzo;
b) cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m.: 1 ottobre – 15 aprile;
c) cedui oltre i 1000 m. s.l.m.: 15 settembre – 30 aprile.
Da questa differenziazione per fasce altitudinali (più ampie a quote superiori, più ristrette a quote inferiori) appare evidente la volontà del legislatore di evitare che si facciano interventi su boschi ancora o già in attività vegetativa.

L’entrata in vegetazione dipende dalla specie, dalle condizioni stazionali e dall’andamento climatico, in particolare del periodo invernale- primaverile. Proprio per evitare che si intervenga su boschi già in vegetazione (quindi con già attivato il trasporto linfatico di zuccheri e ormoni che supporta i processi fisiologici di uscita dalla dormienza invernale) il legislatore ha voluto disporre che l’”Ente competente” possa variare questo periodo di un massimo di 30 giorni (art. 27 c.2). In tal modo l’Ente ha la facoltà di anticipare la chiusura del taglio, qualora l’andamento climatico abbia determinato una ripresa anticipata della ripresa vegetativa.
Interventi di ceduazione in boschi già in ripresa vegetativa sono decisamente da evitare proprio perché molto dannosi per vari motivi tra i quali possiamo riportare:
1) Asportazione della massa epigea già ricca degli zuccheri di riserva provenienti dai tessuti radicali. Questo sostanzialmente determina un forte impoverimento della capacità energetica della pianta che ha già “investito” una buona parte delle sue riserve per alimentare i tessuti dell’apparato epigeo, che poi vengono asportati dal taglio.
2) L’asportazione dei polloni già “in succhio” e, in qualche caso, già con le foglie in emissione, provoca uno squilibrio ormonale (ricordiamo che molti processi fisiologici sono guidati da ormoni prodotti dalle gemme apicali come l’auxina) ed uno squilibrio energetico. Entrambe questi squilibri determinano un ritardo nella emissione dei nuovi polloni e, di conseguenza delle nuove foglie. A sua volta questo ritardo avrà come effetto la non completa lignificazione dei tessuti al momento della stagione estiva e quindi una maggiore suscettibilità del popolamento forestale alla carenza di disponibilità idrica.
3) L’alterazione ormonale, determinata da un taglio a ripresa vegetativa già iniziata, provoca l’emissione di un maggior numero di polloni avventizi, che sono, come già detto, meno stabili meccanicamente e meno vitali fisiologicamente.
4) Le ampie ferite da taglio sulle ceppaie (molto ampie), se effettuate con le piante già “in succhio” si ricoprono di uno strato umido di linfa molto zuccherina. Questo diviene un ottimo substrato di germinazione delle spore fungine, favorendo così il proliferare di patologie, in particolare di quelle determinate dai funghi della carie, che possono indebolire la ceppaia e, di conseguenza, l’intera pianta.

Qualora si proceda al taglio del ceduo con stadi di ripresa vegetativa avanzati, si hanno anche altri problemi “collaterali”. Tra questi:
1) Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco effettuate in un popolamento ormai in ripresa vegetativa, determinano un numero decisamente maggiore di ferite nelle matricine e nelle ceppaie. Quando i tessuti del cambio sono rigonfi di linfa e i nuovi vasi che si vanno formando sono a lume molto grande e a parete scarsamente lignificata, è molto più facile il distacco della corteccia a causa di una sollecitazione meccanica (ad es. la caduta di una pianta su un’altra, l’impatto con un mezzo di esbosco, il rotolamento di pietre durante le operazioni di apertura delle piste temporanee di esbosco, ecc.). Anche queste ferite sono più soggette ad essere colonizzate da funghi patogeni e quindi determinano un indebolimento generale del popolamento.
2) Se il bosco è in ripresa vegetativa, a causa di un andamento climatico invernale più caldo, anche gli altri organismi che compongono la biocenosi sono soggetti a risveglio fisiologico. Basti pensare a tutti gli animali che svolgono il loro letargo sotto terra e che, essendo ormai fuori all’aperto, possono essere facilmente feriti e uccisi dai mezzi di esbosco impiegati nelle utilizzazioni. Anche insetti impollinatori hanno anticipato il periodo di muta allo stato adulto, di immagine, e vi sono osservazioni di anfibi che hanno cessato il periodo di riposo invernale per avviare la migrazione verso l’ambiente acquatico costituito anche da pozze temporanee di acqua piovana, per potersi riprodurre. In molti casi si assiste anche ad un anticipo delle migrazioni degli uccelli che sono perciò disturbati o, in qualche caso, uccisi dalle attività di taglio ed esbosco proprio nel periodo in cui si avvia il processo di nidificazione. Gli interventi di ceduazione interferiscono, in definitiva, col periodo di riproduzione di molte specie animali, periodo che, in genere, va dal 1 aprile a tutto luglio, ma che può anticipare, come sta avvenendo, in ragione dell’andamento stagionale.
La questione dell’anticipo dell’entrata in vegetazione delle piante forestali e della ripresa di tutte le attività naturali dell’ecosistema forestale è una questione che diventerà sempre più di attualità. Il cambiamento globale a cui stiamo assistendo (in gran parte dovuto ad un aumento delle emissioni di anidride carbonica e ad una alterazione delle superfici attive nella sua riduzione, come boschi e oceani) determina un progressivo riscaldamento del periodo invernale, che, a sua volta induce un anticipo dei processi fisiologici di ripresa.
Alessandro Bottacci, professore incaricato di Conservazione della Natura all’Università degli Studi di Camerino;
Bartolomeo Schirone, professore ordinario di Selvicoltura e Assestamento Forestale all’Università della Tuscia-Viterbo.
Giovanni Damiani, presidente Gruppo Unitario per le Foreste Italiane – G.U.F.I.

appendice
Si riporta quanto contenuto nel volume “Selvicoltura Generale” di Mario Cappelli (Edagricole, 1977, 1991, 2001), Paragrafo 3.3.4. – STAGIONE DEL TAGLIO
“L’utilizzazione (del ceduo, n.d.r.) deve essere eseguita sempre nel periodo intercorrente fra l’inizio e la fine del periodo vegetativo, e comunque sempre prima della ripresa vegetativa”
“Eseguendo la ceduazione durante il riposo vegetativo si ha il vantaggio di impoverire meno il terreno e di spossare meno le ceppaie”
“Il taglio durante il periodo di riposo favorisce, secondo alcuni autori, la formazione dei polloni veri (generati cioè dalle gemme proventizie), mentre il taglio effettuato durante il periodo vegetativo favorisce l’emissione di polloni falsi (generati cioè da gemme avventizie)”.

La stagione silvana è l’anno convenzionale che inizia con la primavera e termina con l’inverno, durante il quale si considera che avvenga il ciclo vegetativo forestale. L’ISTAT convenzionalmente la fa decorrere dall’1 aprile.
I periodi di taglio variano da regione a regione. Alcuni esempi:
* Piemonte: I periodi di taglio nei boschi cedui e a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti (indipendentemente dalla loro forma di governo), sono così definiti:
- Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile
- Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile
- Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio
I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
Le operazioni di concentramento devono essere portate a termine nei trenta giorni (novanta giorni oltre 1.000 metri di quota) successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio; le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l’anno.
Il taglio della componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo.
Sono invece consentiti tutto l’anno:
- interventi in fustaia;
- tagli intercalari in tutti i boschi (compresi ripuliture e sfolli);
- tagli di avviamento a fustaia;
- interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti (art. 41 del regolamento);
- abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

* Lombardia:
1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
* Veneto: E’ consentito in qualsiasi stagione dell’anno il taglio dei boschi di alto fusto.
In qualsiasi periodo dell’anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all’art. 37 del presente regolamento.
Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:
– per le province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Verona: – fino ai 700 mt. di altitudine dal 1°ottobre al 15 marzo; – sopra i 700 mt. di altitudine dal 1°ottobre al 1°aprile;
– per la provincia di Vicenza: – fino ai 700 mt. di altitudine dal 1°ottobre al 15 marzo; – sopra i 700 mt. di altitudine dal 1°ottobre al 15 aprile;
– per la provincia di Belluno: – fino ai 1000 mt. di altitudine dal 1°ottobre al 15 aprile; – sopra i 1000 mt. di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile;
Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, il Servizio Forestale competente per il territorio può variare detti periodi. Per la conversione dei cedui il alto fusto i tagli sono permessi in qualsiasi stagione.

* Marche: Il taglio dei boschi ad alto fusto è consentito in qualsiasi stagione dell’anno. In qualsiasi periodo dell’anno sono altresì permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti.
Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, nei periodi seguenti:
a) cedui fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre – 31 marzo;
b) cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m.: 1 ottobre – 15 aprile;
c) cedui oltre i 1000 m. s.l.m.: 15 settembre – 30 aprile.
2 – Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l’Ente competente per territorio può variare la durata di detto periodo per un massimo di 30 giorni.
3 – In qualsiasi stagione dell’anno sono permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti ed i tagli per l’avviamento ad alto fusto.
* Toscana:
1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell`anno:
a) i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie;
b) il taglio dei cedui di faggio trattati a sterzo;
c) i diradamenti nei boschi cedui;
d) le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto;
e) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto piu` possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;
f) le potature nonche` i tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza.
2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonche` di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui, fatto salvo quanto previsto al comma 1, puo` essere effettuato nei seguenti periodi:
a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle Province di Grosseto e Livorno;
b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle Province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;
c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;
d) dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati.

* Lazio:
I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:
a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo, in qualsiasi periodo dell’anno;
b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sotto della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 30 aprile della medesima stagione silvana. Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sopra della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 15 maggio della medesima stagione silvana. I suddetti termini delle stagioni silvane si applicano anche agli interventi già autorizzati e/o comunicati, fatte salve diverse prescrizioni contenute in nulla osta e pareri rilasciati in materia ambientale. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito
* Sardegna: in qualsiasi periodo dell’anno è consentito il taglio di:
a) impianti puri di conifere;
b) impianti di eucalipto;
c) piante morte di ogni specie;
d) piante invase da parassiti di cui occorra provvedere al taglio per misure di tutela
e) piante connesse alla manutenzione di elettrodotti ed altre infrastrutture esistenti al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico e il mantenimento in efficienza delle opere.
Il taglio dei boschi di latifoglie e della macchia mediterranea è consentito dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno; qualora ricorrano circostanze o condizioni stagionali particolari, il S.T.I.R. può, con propria determinazione entro 15 giorni prima del termine utile, anticipare o prolungare tale periodo per un periodo massimo di 30 giorni su tutto l’ambito provinciale o per aree geografiche interne, ovvero, in presenza di particolari eventi atmosferici, sospendere i tagli anche limitatamente per singole zone.
* Puglia: esbosco legna da ardere e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto di utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo, termini differiti al 30 aprile 2020.
* Sicilia: in ogni periodo dell’anno è consentito lo sfoltimento e la ripulitura dei boschi ad alto fusto. Per i boschi cedui il taglio è consentito fra l’1 novembre (in alcune Province dall’1 ottobre) e il 15 aprile.

(foto per conto GrIG, H.A., A.L.C., S.D., archivio GrIG)
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- Carabinieri – Comando per la tutela dell'ambiente
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- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)
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- Commissione Europea
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- cartografia S.I.C. – Sardegna
siti web rilevanti
- Amici della Terra
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- Lexambiente – rivista giuridica telematica di diritto ambientale
- AmbienteDiritto – rivista giuridica telematica di diritto ambientale
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- A.PRO.D.U.C., Associazione per la tutela degli usi civici e delle proprietà collettive
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- Gruppo di studio sui demani civici dell'Italia meridionale
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- Comitato civico "No al Progetto Eleonora"
- Claudia Zuncheddu, consigliere regionale sarda indipendentista
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- Emergenza Cultura – in difesa dell'articolo 9 della Costituzione
Testi normativi fondamentali
- Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)
- Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)
- Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
- direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora
- direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica
- V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale (Sardegna)
- normativa nazionale sulla caccia (legge n. 157/1992 e s.m.i.)
- normativa regionale sulla caccia (l.r. Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sulle aree protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
- legge quadro regionale sulle aree protette (l.r. Sardegna n. 31/1989)
- normativa sul diritto all'informazione ambientale (decreto legislativo n. 195/2005)
- normativa nazionale sull'elettrosmog (legge n. 36/2001 e s.m.i.)
- limiti all'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- limiti all'inquinamento elettromagnetico a media-bassa frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- normativa nazionale sugli usi civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
- regolamento attuativo in materia di usi civici (regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.)
- normativa regionale sugli usi civici (l.r. Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
- normativa sul vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sul randagismo (legge n. 281/1991 e s.m.i.)
- normativa regionale su animali e anagrafe canina (l.r. Sardegna n. 21/1994)
- normativa sul "ritorno" al nucleare (legge n. 99/2009)
- Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)
- Comuni abilitati alle funzioni amministrative in materia di paesaggio (Sardegna)
- direttiva n. 2014/52/UE sulla V.I.A. (codificazione e testo coordinato)
- legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e s.m.i.)
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Grande GRIG!
🙂
Pare opportuno e necessario quindi che in Sardegna venga rivista la proposta di modifica delle PMPF pubblicata il 19 marzo u.s.
Credo che occorra limitare l’uso del legno sotto qualsiasi forma per riscaldamento e cottura ad eccezione dei luoghi montani o collinari non serviti da energia diversa. Già il gas naturale è inquinante ma il legno tra ceneri e particolato ultrasottile credo sia davvero temibile.
fermare gli incentivi europei per gli impianti a biomasse spuntate come funghi per una energia non rinnovabile e non conveniente come rendita ma conveniente solo a chi prende quegli incentivi….sarebbe già un grande passo avanti.. come far ribaltare questo giro di interessi di pochi per cui si annienta scelleratamente tutta la Vita dei Boschi?
Ci vuole tutta una “politica” diversa.
Grazie GrIG
😀