Le concessioni demaniali marittime non sono eterne, nemmeno in Italia.
Sentenza di grande importanza quella recentemente emessa dalla Corte di cassazione in tema di durata delle concessioni demaniali marittime e applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein).
La sentenza Corte cass., Sez. III, 12 luglio 2019, n. 25993 ha sancito che la proroga legale prevista dall’art. 1, comma 18°, del decreto-legge n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010 per le concessioni demaniali marittime “presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace (Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411; Sez. 3, n. 33170 del 09/04/2013, Giudice, Rv. 257261)”, inoltre, “ai fini della integrazione della fattispecie di occupazione del demanio marittimo, sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (Sez.3,n.7267 del 09/01/2014,dep.14/02/2014, Rv.259294; Sez.3, n.21281 del 16/03/2018, Rv.273222)”.
Qualora non ricorrano le suddette condizioni, si ricade nell’ipotesi di reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (occupazione abusiva del demanio marittimo).
La legge n. 217/2011 (art. 11, comma 1°) aveva provveduto all’abrogazione del meccanismo di proroga tacita delle concessioni demaniali marittime (art. 1, comma 32°, del decreto-legge n. 400/1993, convertito nella legge 494/1993 e modificato dall’art. 10 della legge n. 88/2001) proprio per chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell’art. 258 del TFUE per violazione della c.d. direttiva Bolkestein.
In buona sostanza, le proroghe stabilite per legge non si applicano alle concessioni precedenti alla legge 88 del 2001 che ha abolito il meccanismo del rinnovo automatico.
In particolare, ricorda la Suprema Corte, “la Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15), ha definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE. Inoltre, a parere della Corte, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato. Da quanto precede risulta che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
In questi giorni il primo caso di rilievo, il sequestro preventivo, su disposizione della Procura della Repubblica genovese, dello storico Bagni Liggia, sul litorale di Sturla.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 17 luglio 2019
Cass. Sez. III n. 25993 del 12 giugno 2019 (CC 6 mar 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Di Stasi Ric. PM in proc. Galli
Ambiente in genere. Occupazione del demanio marittimo.
Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace; inoltre, ai fini della integrazione della fattispecie di occupazione del demanio marittimo, sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 02/11/2018, il Tribunale di Genova rigettava l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva respinto la richiesta di disporre in danno di Galli Claudio il sequestro preventivo impeditivo di un’area demaniale nella sua disponibilità, in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod.nav.
Il Tribunale, non condivideva la valutazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, che aveva denegato la misura cautelare ritenendo insussistente l’elemento psicologico del reato, ma confermava il rigetto ravvisando, invece, l’insussistenza del fumus in relazione all’elemento materiale della condotta e ritenendo che non potesse disapplicarsi la normativa nazionale, che aveva disposto nel tempo rinnovi automatici delle concessioni demaniali, per contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein),vertendosi in ipotesi di applicazione in malam partem di tale normativa.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, articolando quali motivi l’erronea applicazione dell’art. 1161 del codice della navigazione e l’erronea applicazione dell’art. 49 del T.F.U.E e dell’art. 12 della direttiva 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein).
Deduce che il fumus dell’elemento materiale del reato era evidente in quanto, essendo stata contestata l’occupazione di area demaniale con concessione scaduta, le normative nazionali di proroga dei termini di durata delle concessioni erano in contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein), con l’art. 49 del Trattato TFUE , come rimarcato sia dalla giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15) che da quella nazionale di legittimità ( Sez.3, n.21281 del 16/03/2018); rimarca che non si profila una questione di applicazione in malam partem della normativa comunitaria, con riferimento alla violazione del principio di legalità o di tassatività.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
2. Deve essere, preliminarmente, rilevato come questa Corte ha reiteratamente
affermato che, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 1161 cod.
nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali
marittime, prevista dall’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv.
in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione
demaniale valida ed efficace (Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv.
256411; Sez. 3, n. 33170 del 09/04/2013, Giudice, Rv. 257261); inoltre, ai fini
della integrazione della fattispecie di occupazione del demanio marittimo, sono
soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe
automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l’art. 117,
primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (Sez.3,n.7267
del 09/01/2014,dep.14/02/2014, Rv.259294; Sez.3, n.21281 del 16/03/2018,
Rv.273222).
3. Va, quindi, ricordato che il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, comma 2, abrogato
dalla L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11, comma 1, (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee – Legge comunitaria 2010) stabiliva che “Le concessioni di cui al
comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per
lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si
rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni
scadenza, fatto salvo l’art. 42, comma 2, cod. nav. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle
rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L.
28 gennaio 1994, n. 84”.
L’abrogazione, come espressamente chiarito dalla L. n. 217 del 2011, che vi
provvedeva, si era resa necessaria per chiudere la procedura di infrazione n.
2008/4908 avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea e per rispondere all’esigenza degli operatori del mercato
di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi
comunitari, consentisse lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa
turistico-balneare-ricreativa. L’instaurazione della procedura d’infrazione e
la successiva abrogazione della norma erano conseguenza di un contrasto della
normativa interna, oltre che con i principi del Trattato in tema di concorrenza
e di libertà di stabilimento, con la direttiva n. 2006/123/CE (c.d. direttiva
Bolkestein), nella parte in cui, con l’art. 12, comma 2, esclude il rinnovo
automatico della concessione.
4. Il D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha prorogato i termini di
scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità
turistico-ricreative dapprima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, con le modifiche
apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n.
221, sino al 31 dicembre 2020.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 213, 18 luglio 2011) nel
valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali in tema
di proroga automatica di concessioni demaniali, il menzionato D.L. n. 194 del
2009, art. 1, comma 18, ha “carattere transitorio in attesa della
revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni
demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di
affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza
Stato – Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione
delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in
funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37,
comma 2, cod. nav.
La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi
comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di
stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle
more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza
Stato-Regioni”. Logico corollario di tale impostazione è che le
disposizioni ex lege 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle
concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque
valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come
modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001. Una
diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a ritenere che il
legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga automatica
introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa europea,
salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto con
la disciplina comunitaria (Sez.3, n.29763 del 26/03/2014, Rv.260108).
Ed è stato affermato da questa Corte che la proroga legale dei termini di
durata delle concessioni demaniali marittime – prevista sino al 31.12.2020
dall’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche –
non opera automaticamente, presupponendo un’espressa richiesta da parte del soggetto
interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità
competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo. Ed infatti la
proroga è applicabile soltanto ad alcune tipologie di concessione, circostanza
che impone una verifica da parte della competente amministrazione sul rilievo
che la proroga, riguardando una concessione valida ed ancora in essere,
presuppone un controllo circa la sussistenza di tale condizione e la permanenza
dei requisiti richiesti per il suo rilascio, il che implica, ancora una volta,
l’esigenza di una verifica (Sez.3, n.33170 del 09/04/2013, dep.31/07/2013,
Rv.257261).
5. Successivamente, il Tar Lombardia e il Tar Sardegna hanno sottoposto alla
Corte di Giustizia Europea il quesito pregiudiziale della compatibilità
dell’articolo 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 con l’articolo 12
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d.
direttiva Bolkestein), nonché con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE.
La Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause
riunite C-458/14 e C-67/15), ha definito la questione esprimendo
inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali
marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura
contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non
discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e
106 del TFUE. Inoltre, a parere della Corte, l’art. 12 della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein)
stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve
necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli
operatori economici di inserirsi nel mercato. Da quanto precede risulta che
l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere
interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai
procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni
demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in
assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Ed
ancora, sulla base dell’art. 49 del TFUE, la Corte precisa che, ove tali
concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, una proroga
automatica ad un’impresa con sede in uno Stato le concessioni demaniali
marittime all’indomani della sentenza della corte di giustizia europea del 14
luglio 2016 membro costituisce una disparità di trattamento nei confronti delle
altre imprese collocate in altri Stati ed interessate al settore.
6. A seguito della predetta sentenza della CGUE, il legislatore nazionale è
intervenuto con il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modd. in legge 7
agosto 2016, n. 160 7 (recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio»), che, in applicazione di quanto previsto dal
precedente punto c) della sentenza CGUE dianzi richiamata, ha previsto all’art.
24, co. 3-septies, che “Nelle more della revisione e del riordino della
materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire
certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico
all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano
validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
7. Questa Corte ha, quindi, precisato che la legge del 2016 si è limitata a
stabilire che “…. conservano validità i rapporti già instaurati e
pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25”. Ed è stato ribadito che: il logico corollario di tale impostazione è
che le disposizioni ex lege 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle
concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque
valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come
modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001; le
normative che prevedono la proroga automatica delle concessioni sino al 31
dicembre 2020 richiedono una espressa istanza da parte del concessionario ed un
provvedimento espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo
della esistenza a monte di un titolo valido ma anche del permanere dei
requisiti in capo al concessionario
E’ stato, conseguentemente, affermato che va disapplicata la normativa di cui
all’art. 24, comma 3-septies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in l. 7 agosto
2016, n. 160, in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga
automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, comma
18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25,
contrasta con l’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’articolo 49 TFUE.
(Sez.3, n.21281 del 16/03/2018, Rv.273222, cit).
8. Nella specie, la concessione è stata rilasciata all’indagato nell’anno 1998
e risulta scaduta in data 31.12.2009, senza che il titolo concessorio fosse
stato oggetto di legittime proroghe tacite, escluse dalla normativa vigente in
materia, ed il Collegio cautelare, nel decidere la quaestio iuris, non si è
uniformata ai principi suesposti reiteratamente affermati da questa Corte.
Né può porsi una questione di applicazione in malam partem della normativa
comunitaria, non potendosi ipotizzare né una violazione del principio di
legalità, non vertendosi in ipotesi di introduzione di una fattispecie
criminosa non prevista, né di tassatività, essendo la norma penale
incriminatrice completa nei suoi aspetti essenziali.
9. Risulta, pertanto, integrata la dedotta violazione di legge e l’ordinanza
impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso il 06/03/2019
da Il Fatto Quotidiano, 18 luglio 2019
Mercoledì 17 luglio i sigilli ai bagni Liggia, storico stabilimento di Sturla. La misura, chiesta dal pubblico ministero Walter Cotugno, era stata negata per due volte prima dell’ok della Cassazione. Le motivazioni: “Le proroghe stabilite per legge non si applicano alle concessioni precedenti alla legge 88 del 2001” che ha abolito il meccanismo del rinnovo automatico. (Paolo Frosina)
È a Genova il primo stabilimento italiano vittima della direttiva Bolkestein. Mercoledì 17 luglio la Capitaneria di porto ha sequestrato gli storici bagni Liggia nel quartiere di Sturla, su ordine del tribunale del Riesame che ha dichiarato inesistente la concessione demaniale in capo al proprietario. E ciò in base alla discussa direttiva europea che impone la messa a bando di tutte le concessioni pubbliche nel territorio dell’Unione, tra cui, appunto, quelle dei litorali.
Nell’inerzia dei governi, che dal 2009 prorogano per legge la validità dei permessi (l’ultima estensione fino al 2034 è arrivata con la manovra del dicembre scorso), a far applicare la Bolkestein ci ha pensato la Cassazione con una pronuncia che è un potenziale terremoto per quasi 11mila bagni italiani: le leggi che prorogano le concessioni marittime non si applicano ai rapporti nati prima del 2001, quando ancora vigeva la regola del rinnovo automatico, ha detto la suprema Corte. E i giudici genovesi hanno dovuto prenderne atto. A farne le spese per primo è stato questa piccola struttura, il cui proprietario – il 70enne ingegnere Claudio Galli – è indagato per occupazione abusiva di spazio demaniale. Un reato “consumato ininterrottamente da circa dieci anni”, si legge nell’ordinanza di sequestro: cioè dalla data di scadenza dell’ultima concessione, proroghe escluse. Ma i dubbi restano: tanto che gli stessi giudici “costretti” dalla Cassazione a disporre il sequestro lo avevano negato solo pochi mesi prima.
Perché, tra i tanti, è toccato proprio ai bagni Liggia? La risposta sta in un vecchio muro di confine che Galli nel 2018 decide di abbattere in quanto pericolante. Ne nasce una lite con i proprietari dello stabilimento vicino e il fascicolo finisce sul tavolo del sostituto procuratore Walter Cotugno, che già tra il 2005 e il 2006 aveva condotto un’ampia indagine sulle concessioni demaniali. Sensibile al tema, il magistrato coglie la palla al balzo e chiede al Gip il sequestro dello stabilimento per occupazione abusiva. La concessione – è la tesi del pm – non è valida perché prorogata in violazione del diritto europeo e in particolare dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein, secondo cui la legge nazionale “non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”. Un’impostazione che, quindi, considera illegali tutte le oltre 50mila concessioni esistenti in Italia. Il giudice accoglie il ragionamento ma nega il sequestro, spiegando che Galli può essere scusato nell’errore sul diritto data “l’estrema complessità della disciplina in materia”. E così fa anche il Riesame, interpellato per la prima volta da Cotugno a novembre 2018.
La Cassazione, però – a cui il pm ricorre dopo la seconda bocciatura – rovescia i termini della questione e dice che le leggi di proroga sono sì valide, ma si applicano soltanto alle concessioni “nuove”, quelle successive alla legge 88 del 2001 che abolisce il meccanismo del rinnovo automatico. Non a quella di Galli, quindi, che con la propria società occupa l’arenile dal 1991. Il 12 luglio, quindi, arriva la nuova pronuncia del Riesame che diventa titolo esecutivo per il sequestro. “Ricorrerò certamente in Cassazione, ma intanto devo chiudere i bagni e rimborsare i clienti – si sfoga Galli a ilfattoquotidiano.it -. Anche se mi accogliessero il ricorso ormai la stagione è rovinata. Peraltro, se l’obiettivo del pm era restituire la spiaggia al pubblico uso, ha ottenuto l’esatto contrario: ora è recintata con 58 metri di rete di plastica arancione, quella che si usa per i cantieri, e non ci può entrare nessuno. In teoria dovrei anche licenziare i miei 8 dipendenti – dice – ma non intendo farlo: i problemi con la normativa demaniale e con la lettura che ne fanno i Tribunali, riguardano gli imprenditori, non i loro dipendenti”.
L’altro aspetto della vicenda riguarda la condotta delle autorità amministrative genovesi, che finora avevano considerato il titolo di Galli del tutto legittimo tanto da chiedere regolarmente al concessionario il canone demaniale e l’imposta di registro. Per questo i giudici del Riesame concludono l’ordinanza ritrasmettendo gli atti alla Procura perché valuti le ipotesi di abuso d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio e omessa denuncia da parte dei funzionari di Capitaneria, Comune e Agenzia del Demanio. “Il sequestro dei bagni Liggia a Genova in piena stagione estiva è uno schiaffo a tutti gli imprenditori balneari – scrive su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti -. Il problema della concessione avrebbe potuto essere gestito in modo diverso, senza mettere a rischio posti di lavoro. Abbiamo chiesto un incontro al ministro Centinaio affinché intervenga al più presto per fare chiarezza sulle concessioni. Va garantita l’applicazione di quanto previsto nella legge di bilancio 2018 che ha sostanzialmente esteso le concessioni per i prossimi 15 anni”, conclude.
(foto E.R., S.D., archivio GrIG)
A volte qualche bella notizia che riesce a farci dire ” Buongiorno” sul serio.
Speriamo che poi nella pratica queste sentenze siano fatte applicare, questo sta alla legge ma di più ai Cittadini
Buona giornata!
Sì…ai cittadini, come no!
Che la notizia sia bella ( La notizia della disciplina delle concessioni demaniali marittime…non più rinnovabili…con tutto ciò che segue…applicazioni e disapplicazioni) è fuor d’ogni dubbio.
Che i cittadini possano fare qualcosa, se non battersi, altro non credo si possa fare, visto che c’è chi ancora, e saranno parecchi, non ha subìto sequestri preventivi (…) come è accaduto in questi giorni, il primo caso di rilievo, su disposizione della Procura della Repubblica genovese, allo storico Bagni Liggia, sul litorale di Sturla.
E non posso credere che sia l’unico, all’interno della normativa che prevede il sequestro preventivo, a dover subire la sorte che ha subito.
I cittadini contano?
Eh…
ovviamente…
da L’Unione Sarda, 8 agosto 2019
IL PROVVEDIMENTO. Regione Sardegna, ok alla mozione per la proroga delle concessioni balneari.
La misura si oppone alla direttiva europea Bolkestein, che obbliga gli Stati a mettere i bandi: https://www.unionesarda.it/articolo/politica/2019/08/08/regione-sardegna-ok-alla-mozione-per-la-proroga-delle-concessioni-1-914471.html
____________
da La Nuova Sardegna, 8 agosto 2019
Spiagge, concessioni demaniali: si va verso una proroga di 15 anni.
Il Consiglio regionale ha approvato una mozione della Lega. Ma c’è il rischio che l’Europa apra una procedura di infrazione: http://www.lanuovasardegna.it/regione/2019/08/08/news/spiagge-concessioni-demaniali-si-va-verso-una-proroga-di-15-anni-1.17864185
________________
da Sardinia Post, 8 agosto 2019
Europa, in bilico le concessioni balneari. La Sardegna vuole la proroga di 15 anni: https://www.sardiniapost.it/economia/europa-in-bilico-le-concessioni-balneari-la-sardegna-vuole-la-proroga-di-15-anni/
A.N.S.A., 20 gennaio 2020
Ok a concessioni balneari sino al 2033.
Tra le ultime regioni a recepire la legge del 2018: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/01/20/ok-a-concessioni-balneari-sino-al-2033_c44744c0-5da2-4035-9daf-ca8bb0f15ce7.html
..e, una volta tanto, non si può non essere d’accordo con il sindaco Nizzi.
A.N.S.A., 23 gennaio 2020
Balneari: Sanna a Nizzi, atti legittimi.
Scontro nel centrodestra su proroga concessione fino al 2033: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/01/23/balneari-sanna-a-nizzi-atti-legittimi_b10a777e-1002-48e5-adee-a7fbe6e5e7d3.html
ora vediamo che succede.
da Il Fatto Quotidiano, 18 luglio 2021
Il caso dei Bagni sequestrati a Genova, il giudice non archivia e ordina: “Indagare su tutte le 17mila concessioni marittime italiane”.
La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, Milena Catalano, ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia presentata da Claudio Galli, titolare dell’unico bagno sequestrato per violazione della direttiva Bolkenstein, chiedendo a tutte le procure competenti di indagare su tutti gli stabilimenti balneari italiani. (Francesco Sanna). (https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/18/il-caso-dei-bagni-sequestrati-a-genova-il-giudice-non-archivia-e-ordina-indagare-su-tutte-le-17mila-concessioni-marittime-italiane/6265404/)
Indagare sulle 17.594 concessioni demaniali marittime italiane. È la richiesta arrivata a partire dal 12 luglio a tutte le procure italiane competenti. A inviare l’istanza è stata la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, Milena Catalano, che ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia presentata da Claudio Galli, titolare dell’unico bagno sequestrato per violazione della direttiva Bolkenstein.
A questo punto sia la Procura di Genova, che con la richiesta d’archiviazione voleva fermarsi al solo Galli, sia tutte le altre Procure competenti sulle coste italiane hanno sei mesi di tempo per verificare se le concessioni demaniali del proprio territorio sono state assegnate con una procedura di evidenza pubblica, come imponeva la norma europea e avrebbe dovuto avvenire secondo la Corte di Cassazione – che giudicò in tal senso sul caso di Galli nel marzo 2019 – o sono state prorogate fidandosi delle varie leggi dello Stato con cui dal 2012 ad oggi l’Italia ha di fatto eluso le disposizioni europee. Poiché realisticamente i 17.594 concessionari stanno operando in proroga come faceva lo stesso Claudio Galli fino al 2018, la sorte toccata ai suoi bagni Liggia, dal punto di vista penale, potrebbe toccare a tutti i suoi colleghi. Dopo aver perso in primo e secondo grado contro Galli, la Procura di Genova ha ottenuto la citata vittoria in Cassazione nel marzo 2019 con una sentenza che ha di fatto invalidato le ultime leggi di bilancio dello Stato, inclusa quella del 2018 con cui la maggioranza del primo governo Conte aveva prorogato le concessioni per i balneari fino al 2033.
Trovatosi l’unico in Italia a subire le conseguenze di questa sentenza Galli ha però reagito col suo esposto collettivo. “Mi sono detto che peccato ho commesso io rispetto ad altri? – spiega a ilfattoquotidiano.it -. Allora avendo un master in informatica mi sono scaricato i dati georeferenziati di 17.594 concessioni balneari italiane, li ho messi su mappa divisi per Procura e ho presentato un esposto di 400 pagine: adesso sequestrateli tutti”. La Procura di Genova si era effettivamente fermata a lui e con la richiesta di archiviazione aveva provato a derubricare la sua denuncia collettiva, ma la gip Milena Catalano lo ha preso in parola e, con un decreto storico, potrebbe avere innestato l’epilogo penale del tormentato sistema balneare italiano.
ed ecco che cosa è successo.
A.N.S.A., 18 dicembre 2022
Spiagge: Procura Genova affida stabilimento balneare al Comune e apre alla Bolkestein.
Il provvedimento è destinato a fare da apripista. (https://www.ansa.it/liguria/notizie/2022/01/18/spiagge-procura-genova-affida-bagno-a-comune-apre-a-bolkestein_4434585e-10e7-468c-a9d9-9e18d6ddc9b7.html)
GENOVA, 18 GEN – La procura di Genova ha deciso di affidare al Comune i Bagni Liggia, a Sturla, che dovrà pubblicare un bando per affidarli cn gara pubblica come stabilisce la normativa Bolkestein.
Nei giorni scorsi la Procura ha ricevuto ed ha incaricato la Capitaneria di porto di togliere i sigilli allo stabilimento balneare per restituirlo al concessionario: il Comune.
Questa azione è destinata a fare giurisprudenza in tutta Italia, dove secondo il gip di Genova Milena Catalano vi sono 17594 stabilimenti balneari che non rispettano la Bolkestein.
A darne notizia è la cronaca genovese della Repubblica. Sui Bagni Liggia c’è una indagine da quattro anni, partita da un presunto abuso edilizio che poi ha portato il pm a indagare sulla concessione e sul rispetto della normativa Bolkestein. Il Consiglio di Stato ha sancito la non prorogabilità delle concessioni balneari italiane fissandone la scadenza al 31 dicembre del 2023.
La Procura Generale del capoluogo ligure ha scritto a tutte le altre Procure della Penisola che hanno competenze sulle coste, sui laghi e sui fiumi, affinché entro 6 mesi verifichino se le concessioni demaniali del proprio territorio sono state assegnate con una procedura di evidenza pubblica o sono state prorogate appoggiandosi alle leggi statali con cui da circa 10 anni l’Italia evita le normative europee.
Ora il Comune dovrebbe bandire la gara. “Vediamo cosa farà – dice il procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio – ma è indubbio che per gli altri stabilimenti balneari si dovrà seguire la stessa strada”.
L’avvocato Michele Ciravegna, che difende il gestore del bagno, Claudio Galli, aspetta gli eventi. “Teoricamente il Comune dovrebbe seguire l’indicazione della Procura, ma non ci sono i criteri per farlo: dovrà attendere che il Governo emani una norma apposita; o adottare i criteri utilizzati precedentemente o quelli indicati dal Consiglio di Stato”. Per l’avvocato, però, c’è più di un problema: “Il Governo, dopo la procedura di messa in mora del 2020 da parte dell’Unione Europea, ha detto che la Bolkestein non si applica. È una situazione paradossale”.
Ma per la prima volta la Procura dispone il dissequestro con un preciso scopo: l’affidamento all’ente per l’espletamento del bando di gara. La Procura ha aperto un nuovo fascicolo sugli altri gestori della provincia di Genova su un esposto presentato da Galli. Nelle 400 pagine denunciava “se io sono colpevole, cioè non in regola con la legge, allora lo sono tutti gli altri”. E la magistratura ha dovuto aprire l’inchiesta.