Si svolge la consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura in Italia.


Altopiano di Asiago

Si sta avviando a conclusione la fase della consultazione pubblica per il Piano Nazionale di Ripristino della Natura in Italia.

In proposito, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha partecipato martedi 10 febbraio 2026 a un’audizione convocata dall’VIII Commissione permanente “Ambiente” del Senato della Repubblica in relazione al parere sulla proposta n. 369, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Qui il video dell’audizione (GrIG dal minuto 39).

Di seguito le osservazioni e le proposte GrIG.

Ora tali proposte sono state inoltrate nell’ambito della consultazione pubblica nelle forme richieste.

Sicilia, l’Etna

La Legge europea per il restauro della Natura. Qualche proposta per l’attuazione in Italia.

Dal 18 agosto 2024 è in vigore la normativa comunitaria per il restauro della Natura, il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, fortemente voluta anche dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) e dal centinaia e centinaia di associazioni e comitati ambientalisti.

Gli obiettivi del Regolamento europeo per il restauro della Natura.

Arbus, dune di Piscinas-Scivu

Diritto del Restauro della Natura.

Sostenere il ripristino degli ecosistemi per le persone, il clima e il pianeta.

La legge sul ripristino della natura è la prima legge globale del suo genere in tutto il continente. Si tratta di un elemento chiave della strategia dell’UE sulla biodiversità, che fissa obiettivi vincolanti  per  ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli con il maggior potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio e per prevenire e ridurre l’impatto delle catastrofi naturali.

La natura europea è in allarmante declino, con oltre l’80 % degli habitat in cattive condizioni. Il ripristino di zone umide, fiumi, foreste, praterie, ecosistemi marini e le specie che ospitano aiuterà

  • aumentare la biodiversità
  • proteggere le cose che la natura fa gratuitamente, come pulire la nostra acqua e l’aria, impollinare le colture e proteggerci dalle inondazioni
  • limitare il riscaldamento globale a 1,5°C
  • rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa, prevenendo le catastrofi naturali e riducendo i rischi per la sicurezza alimentare
Stambecco (Capra ibex)

Obiettivi

La legge mira a ripristinare gli ecosistemi, gli habitat e le specie in tutte le zone terrestri e marine dell’UE al fine di:

  • consentire il recupero duraturo e a lungo termine della biodiversità e della resilienza della natura
  • contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi
  • rispettare gli impegni internazionali

Nell’UE

81%, gli habitat sono in cattivo stato

Ogni 1 euro, investito nel ripristino della natura aggiunge €4 a €38 in benefici

Uno su tre, le specie di api e farfalle sono in declino

bosco di Aceri e cielo

Obiettivi

Il regolamento combina un obiettivo generale di ripristino per il recupero a lungo termine della natura nelle zone terrestri e marine dell’UE con obiettivi di ripristino vincolanti per habitat e specie specifici. Tali misure dovrebbero riguardare almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e, in ultima analisi, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Il regolamento contiene i seguenti obiettivi specifici:

  • obiettivi basati sulla legislazione vigente (per le zone umide, le foreste, le praterie, i fiumi e i laghi, la brughiera, la macchia, gli habitat rocciosi e le dune)  – migliorare e ristabilire la biodiversità degli habitat su larga scala e ripristinare le popolazioni di specie migliorando e ampliando i loro habitat
  • insetti impollinatori – invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 e conseguire una tendenza all’aumento delle popolazioni di impollinatori, con una metodologia per il monitoraggio regolare degli impollinatori
  • ecosistemi forestali – raggiungimento di una tendenza crescente per il legno morto in piedi e a terra, foreste di età non uniforme, connettività forestale, abbondanza di uccelli forestali comuni e stock di carbonio organico
  •  ecosistemi urbani – nessuna perdita netta di spazio urbano verde e copertura arborea entro il 2030 e un costante aumento della loro superficie totale a partire dal 2030
  • ecosistemi agricoli – aumento delle farfalle dei prati e degli uccelli dei terreni agricoli, dello stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate e della quota di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità; ripristino delle torbiere drenate ad uso agricolo
  • ecosistemi marini – ripristino di habitat marini come praterie o fondali di sedimenti che offrono benefici significativi, anche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e ripristino degli habitat di specie marine iconiche come delfini e focene, squali e uccelli marini.
  • connettività fluviale – individuare ed eliminare le barriere che impediscono la connettività delle acque superficiali, in modo che almeno 25 000 km di fiumi siano ripristinati a scorrimento libero entro il 2030
mare e coste (foto Benthos)

Attuazione

I paesi dell’UE dovrebbero presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (quindi entro la metà del 2026), indicando in che modo conseguiranno gli obiettivi. Saranno inoltre tenuti a monitorare e riferire in merito ai loro progressi. L’Agenzia europea dell’ambiente elaborerà relazioni tecniche periodiche sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. La Commissione, a sua volta, riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della legge sul ripristino della natura.

L’Italia da attuazione al Regolamento europeo per il restauro della Natura.

Il Governo Italiano ha presentato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta n. 369, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

il massiccio del Gennargentu innevato visto dalla Giara

Sullo schema governativo si esprime un parere sostanzialmente positivo e si propongono e raccomandano due ambiti di operatività in linea con gli obiettivi del Regolamento, di ricomprendere nel Piano nazionale di ripristino (art. 3 dello Schema):

albero in autunno

Difesa e incremento delle Aree verdi in area urbana.

l’art. 8 del Regolamento UE 2024/1991 (Nature Restoration Law) prevede che “entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4“, mentre “dal 1° gennaio 2031, gli Stati membri realizzano una tendenza all’aumento della superficie nazionale totale di spazi verdi urbani”.

Considerando che un albero adulto produce in media quasi 118 mila kg di ossigeno in un anno (cfr. Dinesh Vasudev Thapak e Jagdish G. Changani, Use of Technology to Save Environment by Saving Paper in an Online Era, in Journal of Environmental Research And Development, 2024), per ragioni ambientali, climatiche e sanitarie, è necessario incrementare le zone verdi nelle aree urbane.

Appare fondamentale, quindi, indicare nel Piano nazionale di ripristino obblighi per i Comuni e le Città metropolitane (art. 4, comma 5, dello Schema) di mantenimento e incremento di alberi e zone di verde pubblico nelle aree urbane, indicando quantomeno un vincolo di sostituzione di ogni albero rimosso per esclusive ragioni di pericolo o sanitarie accertate debba esser sostituito con due esemplari della medesima specie e classe di età.

Montepescali, cartello riserva di proprietà e diritti di uso civico

Difesa e reintegro dei domini collettivi.

In Italia si stima che i domini collettivi comunque denominati siano estesi almeno cinque milioni di ettari, forse il 7-10% del territorio nazionale..

I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.

Boschi, pascoli, coste, zone umide, terreni agricoli presenti in tutta Italia.

La loro conservazione e il loro pieno ripristino, eliminando usi incongrui e occupazioni illegittime, consentirebbe di contribuire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia degli habitat naturali, degli ecosistemi forestali e degli ecosistemi agricoli.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).  Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

Appare fondamentale, quindi, indicare nel Piano nazionale di ripristino obblighi per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4, comma 2, dello Schema) per il recupero ai rispettivi demani civici i terreni illegittimamente occupati e oggetto di usi incongrui ai fini del ripristino ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce).

Tali obblighi devono essere esplicati in sinergia con i soggetti gestori delle terre collettive (Comuni o Enti esponenziali).

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Fiume Elsa

dal sito web istituzionale dell’I.S.P.R.A., 23 aprile 2026

Il Piano Nazionale di Ripristino della natura e l’Italia

Il Piano Nazionale di Ripristino (PNR) rappresenta lo strumento operativo fondamentale con cui l’Italia darà attuazione al Regolamento UE (2024/1991) per il ripristino della natura.

Il Regolamento mira a garantire il recupero a lungo termine della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e neutralità del degrado del suolo, fissando l’obbligo per gli Stati membri di presentare una proposta dettagliata di PNR alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026.

La Governance del Piano

La gestione e la redazione del PNR coinvolge diversi attori istituzionali chiave:

Lupo (Canis lupus)

Cronoprogramma

L’11 marzo 2025 il Comitato per il Ripristino della Natura, un organismo composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri dell’UE, ha approvato il formato uniforme per i PNR, adottato con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 il 19 maggio 2025. Tale regolamento stabilisce norme standardizzate e omogenee con cui i PNR di ogni Stato membro dovranno essere redatti.

La redazione del PNR prevede un lavoro di analisi e studio per identificare le misure di ripristino più urgenti da attuare entro il 2032 e per sviluppare una panoramica strategica di misure e azioni aggiuntive per raggiungere gli obiettivi generali di ripristino, al più tardi entro il 2050, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

La bozza preliminare del PNR sarà consegnata da ISPRA al MASE il 30 marzo 2026. Dopo la consultazione pubblica, il 1° settembre 2026 la bozza del PNR sarà inviata dal MASE alla Commissione Europea che avrà sei mesi di tempo per formulare i propri commenti e proporre raccomandazioni per assicurare che il PNR soddisfi adeguatamente gli obiettivi e gli obblighi stabiliti dal Regolamento. I PNR definitivi dovranno essere presentati e pubblicati dagli Stati membri entro il 1° settembre 2027. Successivamente, i piani dovranno essere periodicamente riesaminati alla luce dei risultati del monitoraggio e dei progressi compiuti.

alba

(foto Benthos, da mailing list ambientalista, A.L.C., D.M., M.D., S.D., archivio GrIG)

  1. Al momento, non c'è nessun commento.
  1. No trackbacks yet.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.