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Le “case mobili” proliferano (solo) nei campeggi autorizzati. E solo se rientrano in un uso limitato nel tempo.


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Alghero, Il Porticciolo, cartello sequestro preventivo (2018)

Il Tribunale di Sassari, con sentenza pronunciata in dispositivo il 5 giugno 2018, ha ritenuto lecite le “case mobili” del campeggio Il Porticciolo di Alghero, respingendo l’ipotesi accusatoria che qualificava come “lottizzazione abusiva” le strutture realizzate senza titoli abilitativi e autorizzazioni ambientali.

La vicenda processuale iniziò alcuni anni fa con le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che portarono al sequestro preventivo di parte dell’area del campeggio e di una ventina di “case mobili” disposto con ordinanza del Tribunale del riesame di Sassari n. 52-53/14 del 13 ottobre 2014, confermata da sentenza Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2015, n. 45906.

La Corte di cassazione osservò, infatti, che “elemento indispensabile ai fini della sussistenza del reato, laddove la condotta sia caratterizzata dalla installazione di strutture leggere adibite al turismo, è la destinazione di dette strutture alla soddisfazione di un’esigenza abitativa non transeunte ma tendenzialmente stabile; di ciò sono, fra gli altri possibilmente individuabili, inequivocabili indici sintomatici: il posizionamento delle singole strutture abitative su piazzole di cemento realizzate in numero considerevole a tale specifico fine e lo stabile, e non temporaneo, collegamento di quelle con le reti dei servizi primari e secondari (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2013, n. 37572); la installazione di roulottes intrasportabili, ad esempio perché private degli elementi rotabili, nonché di piazzole dotate di cucine, servizi igienici o lavatoi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 luglio 2013, n. 29731) nonché l’esistenza di una pavimentazione e di altre opere permanenti a corredo e servizio delle singole piazzole di sosta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2013, n. 41479); si tratta, infatti, di elementi caratteristici della destinazione delle installazioni ad una forma residenziale di utilizzo e non ad un soggiorno occasionale finalizzato allo scopo turistico”.

La motivazione della sentenza del Tribunale di Sassari non è stata ancora depositata, quindi qualsiasi interpretazione appare azzardata, compresa quella della Faita FederCamping, che ritiene sdoganato di fatto ogni campeggio, quale che sia.

Alghero, Capo Caccia

Alghero, Capo Caccia

Sicuramente costituisce un pressante pericolo per la salvaguardia delle coste il recente art. 15 della legge regionale Sardegna 28 luglio 2017, n. 17 sul turismo, che consente nei “campeggi” di predisporre “tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura”.

Così la radicale modifica permanente delle coste può giungere a due passi dal mare, come nel caso del campeggio Isola dei Gabbiani, lungo la costa di Palau.   Oppure può esser già a prima vista qualificata uno scempio ambientale, come nel caso dei campeggi abusivi di Porto Conte (Alghero).

Tuttavia, in realtà il quadro normativo vigente non è permissivo come sembrerebbe a prima vista.

Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (testo unico dell’edilizia), all’art. 3 (L), comma 1°, lettera e.5, così definisce tali interventi di “nuova costruzione”.[1]

“l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti” (così modificato dall’art. 41, comma 4°, del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013).

In seguito, l’art. 41, comma 4°, della legge n. 98/2013 ha modificato ancora il concetto di “nuova costruzione”, poi integrato con l’art. 10 ter della legge n. 80/2014, ma è intervenuta la sentenza Corte costituzionale n. 189 del 24 luglio 2015, che ne ha dichiarato l’illegittimità per lesione delle competenze regionali in tema di turismo.[2]

Anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica secondo giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).

Non solo.  Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione.   Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.).

Ci sono, però, regioni che hanno, nel corso degli anni, è stata adottata una disciplina delle “case mobili” non proprio in linea con il quadro normativo nazionale di tutela del paesaggio e governo del territorio, come per esempio la Regione Veneto e la Regione Toscana.

In particolare, la Regione Toscana sembra proprio essersi mossa con estrema disinvoltura.

La normativa regionale toscana, infatti, presenta elementi di dubbia legittimità in materia, quando dispone (art. 29, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 42/2000) che “è consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento”, legando il requisito della temporaneità alla permanenza del campeggio/struttura ricettiva.[3]

Alghero, Porto Conte, campeggio abusivo

Alghero, Porto Conte, campeggio abusivo

Recentemente è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di cassazione che ha ribadito, con la sentenza Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41067, la necessità di autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche con un’unica eccezione: “la contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.

Si ai “veri” campeggi, no alle “lottizzazioni” mascherate, insomma.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

_________________________________

[1] Art. 3 (L), comma 1°, lettera e, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.: “’interventi di nuova costruzione’, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”, cioè quelli di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

[2] “Essa in specie individua, al pari della norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la … sentenza n. 278 del 2010, specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell’ambito delle strutture turistico-ricettive all’aperto, molto peculiari, che peraltro contraddicono i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi) forniti, dallo stesso legislatore statale, ai fini dell’identificazione della necessità o meno del titolo abilitativo. In tal modo, la norma impugnata sottrae al legislatore regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza residuale del medesimo in materia di turismo, strettamente connessa, nel caso di specie, alla prima” (Corte cost. n. 189/2015).

[3] vds. anche deliberazione Giunta regionale Toscana 16 aprile 2014, n. 313, “Circolare in merito all’interpretazione del l.r. 42/2000 in rapporto alla l.r. 1/2005 in materia di strutture amovibili posizionate nei campeggi, con riferimento all’impatto sulla disciplina regionale dell’art. 41 comma 4 del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni in L. 98/2013”.

 

Alghero, Porto Conte, campeggio S. Igori

Alghero, Porto Conte, campeggio S. Igori

(foto C.F.V.A., per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

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  1. Segreteria
    giugno 8, 2018 alle 9:46 am

    A nome della Faita Sardegna, vorremmo sottolineare la vostra (inconsapevole) inesattezza, in quanto il ” Camping” S.Igori di Alghero, non è mai è stata una struttura autorizzata al camping e mai lo potrà essere.
    Quindi mai e poi mai potranno essere installate Mobile Home o altre strutture di tal genere essendo esse installabili esclusivamente in Camping-Village regolarmente autorizzati.

  2. giugno 8, 2018 alle 3:01 PM

    da Alghero Live, 8 giugno 2018
    GrIG:” Si ai veri campeggi, no alle lottizzazioni mascherate”: http://algherolive.it/2018/06/08/grig-si-ai-veri-campeggi-no-alle-lottizzazioni-mascherate/

  3. Porico
    giugno 9, 2018 alle 10:55 am

    Si ha come l’impressione che il sistema giudiziario Italiano -da Berlusconi in poi- sia creato a tutela del crimine. Infrangere la legge è molto conveniente e non si rischia nulla ,purché si abbiano i soldi per far durare le cause fino alla prescrizione.

    • Segreteria
      giugno 13, 2018 alle 1:59 PM

      Se é così sicuro delle sue affermazioni, abbia il coraggio di firmarsi con nome e cognome e attendere una causa per diffamazione.

    • Srdn
      giugno 8, 2020 alle 5:03 PM

      Merlusconi……….. Dov’erano gli altri onesti….. Pitticca sa cricca de su carrozzoni che ha ridotto la sardegna alla morte civile….. Fiordalisi ci ha tentato ma tra sabbie ignobili e muri di gomma l’illegalità regna…. e tutti ci mangiano. Mi scuso segreteria ma penso, visto che anch’io sono anonimo, di essere rintracciabile. Purtroppo la diffamazione é un’altra cosa.. Aiò sardegna scrollati ste zecche

  4. giugno 13, 2018 alle 9:51 PM

    da Alguer.it, 8 giugno 2018
    Si ai veri campeggi, no alle lottizzazioni mascherate: http://notizie.alguer.it/n?id=133586

  5. luglio 31, 2018 alle 2:48 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 26 luglio 2018
    Cass. Sez. III n. 31388 del 10 luglio 2018 (Ud 27 apr 2018)
    Presidente: Di Nicola Estensore: Ramacci Imputato: Serio
    Urbanistica.Installazione di prefabbricato in legno su basamento in cemento

    La installazione di una costruzione prefabbricata in legno su basamento in cemento destinato all’esposizione vendita ed esecuzione di test di collaudo per i prodotti artigianali realizzati da un’azienda richiede il permesso di costruire, dovendosi escludere, in ragione non solo della presenza del basamento, ma anche della duratura destinazione funzionale, che l’intervento rientri tra quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee di cui all’art. 3, lettera e5 del d.P.R. 380/01 o tra gli interventi c.d. precari in genere: http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/13820-urbanistica-installazione-di-prefabbricato-in-legno-su-basamento-in-cemento.html

  6. agosto 1, 2018 alle 7:03 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 31 luglio 2018
    Cass. Sez. III n. 30844 del 10 luglio 2018 (Ud 11 mag 2018)
    Presidente: Di Nicola Estensore: Ramacci Imputato: Spica
    Urbanistica.Piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato

    La realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato costituisce senza dubbio un’opera di trasformazione urbanistica che, in quanto tale, necessita del permesso di costruire: http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/13816-urbanistica-piattaforma-con-struttura-intelaiata-in-cemento-armato.html

  7. agosto 27, 2018 alle 2:44 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 27 agosto 2018
    TAR Campania (NA) Sez. II n. 4907 del 23 luglio 2018
    Urbanistica. Opere precarie e criterio funzionale di individuazione

    Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili: http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/13869-urbanistica-opere-precarie-e-criterio-funzionale-di-individuazione.html

  8. ottobre 17, 2018 alle 2:53 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 11 ottobre 2018
    Cass. Sez. III n. 39677 del 4 settembre 2018 (Ud 6 apr 2018)
    Pres. Cavallo Est. Reynaud Ric. Dallamotta
    Urbanistica.Opere stagionali e mancata rimozione

    Integra il reato di cui all’art. 44, comma primo, lett. b) o c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la mancata rimozione, alla scadenza del termine previsto nell’autorizzazione “in precario”, di un manufatto installato per soddisfare esigenze stagionali . Per altro verso – con riguardo al giudizio sulla correlazione tra accusa e sentenza – vi è piena equivalenza ai fini della contestazione dei reati previsti dagli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, tra la condotta di colui che edifica un manufatto in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche e colui che, realizzando un’opera di tipo precario compatibile con il territorio per un limitato periodo di tempo, non la rimuove in spregio delle indicazioni dell’autorità amministrativa: http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/13962-urbanistica-opere-stagionali-e-mancata-rimozione.html

  9. gennaio 30, 2019 alle 6:30 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 gennaio 2019
    Cass. Sez. III n. 400 del 8 gennaio 2019 (Cc 11 lug 2018)
    Pres. Lapalorcia Est. Liberati Ric. PM in proc. Pandolfi
    Urbanistica. Mancata rimozione opere stagionali.

    La mancata rimozione, alla scadenza del termine previsto nell’autorizzazione, di un manufatto di cui era stata consentita l’installazione per soddisfare esigenze stagionali, e cioè il mantenimento dell’opera una volta cessate le esigenze contingenti e temporanee che era destinata a soddisfare, determina la configurabilità del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo venuta meno la ragione della sua realizzazione in assenza di titolo abilitativo: http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/14151-urbanistica-mancata-rimozione-opere-stagionali.html

  10. marzo 25, 2019 alle 2:52 PM

    sequestro preventivo.

    A.N.S.A., 25 marzo 2019
    Sardegna, sigilli in villaggio turistico.
    Cinque persone denunciate dai carabinieri: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/03/25/sardegna-sigilli-in-villaggio-turistico_2adb9885-f096-4173-9c15-fdff5c316f6d.html

    ___________________________

    da L’Unione Sarda, 25 marzo 2019
    ABUSI. Irregolarità al camping. Il sequestro a Costa Rei.
    I carabinieri sono intervenuti al Tiliguerta Camping Village di Muravera: https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/provincia-cagliari/2019/03/25/irregolarita-al-campingil-sequestro-a-costa-rei-136-858939.html

    ______________

    da Sardinia Post, 25 marzo 2019
    Muravera, case mobili vicino al mare: sequestrata parte del Tiliguerta Village: https://www.sardiniapost.it/cronaca/muravera-case-mobili-vicino-al-mare-sequestrata-parte-del-tiliguerta-village/

  11. Manuela
    Maggio 22, 2020 alle 3:10 am

    Vorrei capire una cosa. Questo riguarda I campeggi. Ma cosa dice la legislazione nel commune di Sassari a riguardo di una struttura mobile su ruote che viene sostata su una proprieta’ private qualsiasi sia l’uso che se ne faccia?

    Faccio questa domanda perche’ ho l’impressione che la legge sia piuttosto equivoca. Mi spiego meglio. Negli USA per esempio, e’ chiara: un individuo ha il diritto di mettere sulla propria proprieta’ e ad uso personale, una struttura mobile che puo’ essere un camper, piuttorsto che un trailer e perfino una mobile home. Punto. questo perche’ sono strutture che, vuoi per le ruote, o vuoi perche’ non hanno fondamenta, sono appunto mobili, come una autovettura per intenderci. E, siccome piazzate in una proprieta” privata, non si vede il motive per il quale debba essere vietato. E non solo non e’ vietato, ma non sono necessary I permessi edilizi. Insomma, se ci si riflette, allora se si vieta o si chiedono permessi per tenere un camper in una proprieta’ privata, allora perche’ non vietare o chiedere permessi per un autoveicolo???? Tra l’altro con la crisi che c’e’, sempre piu’ persone ci vivono dentro le machine.

    Allora, concludendo, come e’ la normativa riguardo a strutture movibili nelle proprieta’ private? Grazie

    • Maggio 22, 2020 alle 6:31 am

      In via estremamente sintetica, se la struttura è collegata stabilmente a sottoservizi (acqua, scarichi, energia elettrica, ecc.), è in ogni caso considerata come “fissa” e necessita delle ordinarie autorizzazioni. Ovviamente in tutta Italia, non solo a Sassari.

      Stefano Deliperi

  12. G.Maiuscolo
    Maggio 22, 2020 alle 9:25 am

    (…) “una struttura mobile che puo’ essere un camper, piuttorsto che un trailer e perfino una mobile home. Punto. questo perche’ sono strutture che, vuoi per le ruote, o vuoi perche’ non hanno fondamenta, sono appunto mobili, come una autovettura per intenderci. E, siccome piazzate in una proprieta” privata, non si vede il motive per il quale debba essere vietato. “

    Interessante l’osservazione della Corte a proposito di:
    (…) “elemento indispensabile ai fini della sussistenza del reato, laddove la condotta sia caratterizzata dalla installazione di strutture leggere adibite al turismo, è la destinazione di dette strutture alla soddisfazione di un’esigenza abitativa NON transeunte ma tendenzialmente stabile” .

    Il Post dei Dottori è chiarissimo in tutti i suoi aspetti; nessun dubbio e in nessun comparto dell’articolo.

    A proposito di (…)” strutture piazzate in una proprieta” privata, non si vede il motive per il quale debba essere vietato. “
    Eh no… NON si può fare un raffronto con le automobili o con le autovetture per usare il suo termine.

    Nei camper e nelle roulotte, specie se non si ha casa e specie se si può garantire stabilità a più componenti di una famiglia, si VIVE e nelle stesse si svolgono tutte quelle attività che si svolgono in una casa. Specie se collegati a servizi fondamentali forniti dalla casa-base. Punto.

    Nelle auto non si …cag….
    Cordialità

  13. giugno 8, 2020 alle 11:18 am

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 5 giugno 2020
    Cass. Sez. III n. 14539 del 12 maggio 2020 (UP 18 feb 2020)
    Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Lecce
    Urbanistica.Manufatti leggeri o prefabbricati

    Devono ritenersi escluse dalla nozione di costruzione le installazioni di manufatti leggeri o prefabbricati, purché, come conferma l’utilizzo della disgiuntiva “o” nell’art. 3 del TU edilizia, siano “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” o “ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti”. Ed invero non sono qualificabili certamente come temporanee le esigenze di ristoro cui è preordinata l’attività esercitata dal titolare della concessione in favore degli utenti del lido balneare per l’intera stagione estiva che, a dispetto della limitazione del periodo temporale di novanta giorni, si ripete ogni anno, e ciò indipendentemente dalla possibilità di agevole rimozione dell’opera dal luogo di ubicazione, né un chiostro adibito a bar sulla spiaggia può rientrare nell’ambito della disciplina limitatrice, prevista per “le strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti…in conformità alle leggi regionali di settore”, locuzione questa inserita dall’art. 52 L. 221/2015, essendo tale norma riferita ai soli manufatti che si trovino all’interno di strutture ricettive all’aperto, destinate cioè ad alloggio degli avventori: http://lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/15013-urbanistica-manufatti-leggeri-o-prefabbricati.html

  1. settembre 16, 2020 alle 9:10 PM
  2. gennaio 2, 2021 alle 5:39 am

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