Per rilanciare il turismo non servono i mattoni nell’acqua.


Domus de Maria, Capo Spartivento, mare

Si legge su La Nuova Sardegna (“Per rilanciare il turismo necessaria alta qualità”, 14 maggio 2017) l’intervento dell’ Assessore regionale dell’urbanistica Cristiano Erriu a sostegno del disegno di legge della Giunta regionale sul governo del territorio, argomentazioni riprese dallo stesso Presidente della Giunta Pigliaru.

Per l’Esecutivo regionale il disegno di legge sarebbe il toccasana per il turismo in Sardegna e critiche e obiezioni delle associazioni ecologiste sarebbero frutto solo di “pregiudizio ideologico … immotivato”.

Spiace, ma l’opposizione al “loro” disegno di legge è dettata solo da fatti concreti.

Costa Paradiso, cantiere edilizio in fortissima pendenza

In primo luogo, dovrebbero spiegare in maniera convincente come riaccendere le betoniere a due passi dall’acqua possa incentivare il turismo in Sardegna. I fattori limitanti sono fondamentalmente gli alti costi e la scarsità dei trasporti aerei e navali, così gli alti costi del soggiorno e la poca qualità dei servizi, come sanno anche i bambini.

La possibilità di costruire anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia marina va a degradare proprio la principale attrattiva turistica.

L’art. 31 del disegno di legge regionale prevede aumenti volumetrici del 25% anche entro la fascia dei 300 mt. dal mare anche con “corpi di fabbrica separati”, cioè ville, pur connesse alla gestione alberghiera, come già fatto in base al “piano casa” in Costa Smeralda e oggetto di procedimento penale per violazione delle normative di tutela costiera.

Non solo. Sono consentiti “la previsione di ambiti di potenziale trasformabilità ad essi contigui” e gli ampliamenti degli insediamenti edilizi nella fascia costiera e la trasformazione delle “seconde case” in strutture ricettive alberghiere, anche se nemmeno esistenti (art. 31 e Allegato A, art. A 4, comma 3° del d.d.l.).

Non solo. Possono ottenere gli aumenti volumetrici anche i complessi turistici ricettivi che ne avevano già beneficiato con il “piano casa”.  La struttura già ampliata del 25% della volumetria, poi ampliata ancora, può esser un’altra volta ampliata fino al raggiungimento del 25% della volumetria conseguita dopo il primo ampliamento: per esempio, una struttura avente in origine una volumetria di 30 mila metri cubi, può esser stata ampliata a 37.500 metri cubi (cioè + 25%) e ora potrebbe giungere a 46.875 metri cubi (cioè ulteriore + 25%).     In pochi anni, nella fascia costiera di massima tutela, la volumetria di una struttura turistico-ricettiva potrebbe crescere di più del 50% della volumetria iniziale.

Arzachena, Costa Smeralda, lavori suites Hotel Romazzino

E questo favorirebbe il turismo? In realtà favorirebbe la “riminizzazione“ delle coste sarde, proprio quello che si dovrebbe evitare a ogni costo.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989, integrato e modificato dagli artt. 2 della legge regionale n. 23/1993 e 17 della legge regionale n. 8/2015, afferma che “sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi … i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare” con esclusione dei centri abitati e delle zone industriali.

Il possibile incremento delle volumetrie fino al 25% di quanto legittimamente esistente per gli esercizi alberghieri era stato inserito dalla citata l.r. n. 23/1993 (art. 2, comma 2°, lettera h) e, ovviamente, non può valere come anatocismo delle volumetrie, “producendo” metri cubi all’infinito.

La sentenza Corte cost. n. 189/2016, infatti, ha affermato ancora una volta che le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalgono sulle disposizioni regionali urbanistiche, visto che “gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale”, in quanto “si deve escludere, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile”.  La disciplina del P.P.R. afferma riguardo la fascia costiera (“risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo“, art. 19 delle N.T.A. del P.P.R.): “nelle aree inedificate è precluso qualsiasi intervento di trasformazione” (art.  20 delle N.T.A. del P.P.R.), mentre è consentita solo la “riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti“.

Le ristrutturazioni e riqualificazioni si possono ben fare con le volumetrie già esistenti, senza ulteriore “consumo” di territorio pregiato.

Solo un’ultima considerazione: se il Presidente Pigliaru si fosse presentato alle elezioni regionali del 2014 con simili proposte avrebbe certamente preso parecchie migliaia di voti in meno.  E oggi non sarebbe dov’è.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

qui un’analisi critica sulla proposta di legge regionale urbanistica sarda

 

 

Alghero, Pischina Salida, Hotel Capo Caccia

dalla pagina Facebook di Francesco Pigliaru, Presidente della Regione autonoma della Sardegna, 14 maggio 2017

Per alcune associazioni ambientaliste la nostra legge urbanistica consentirà una aggressione incontrollata nella fascia dei 300 metri.
Non è così.
Nella nostra proposta, nella fascia dei 300 metri si possono fare poche cose di buon senso. Nessun nuovo albergo, per esempio. Solo ed esclusivamente la possibilità per gli alberghi che già esistono di adeguare le proprie strutture al fine di affrontare meglio un mercato turistico che in questi anni è cambiato enormemente. E per aiutarci a portare i turisti nelle stagioni di spalla, non solo a luglio e ad agosto.
Nient’altro. Il tutto con controlli severi per garantire la serietà dei progetti che verranno presentati.
Se la nostra proposta venisse bocciata, avremmo di fronte a noi lo scenario peggiore: strutture ricettive che invecchiano e che, pur continuando a occupare la fascia dei 300 metri, saranno sempre meno in grado di produrre lavoro e benessere per il territorio.
Questa è l’alternativa di fronte a noi. Di questo dovremmo parlare, nel merito, senza ideologie né brutali semplificazioni che falsano ad arte il senso della nostra proposta.
Per chi vuole approfondire segnalo questo articolo di Cristiano Erriu oggi su La Nuova Sardegna:

 

Teulada, complesso “Rocce Rosse” (residence + “seconde case”)

da La Nuova Sardegna, 14 maggio 2017

Per rilanciare il turismo necessaria alta qualità. (Cristiano Erriu)

Il testo unico per il governo del territorio affronta temi fondamentali e generali per limitare il consumo di suolo alle strette necessità di residenza e servizi, per dedicare le zone rurali alle sole esigenze dell’agricoltura e del paesaggio, per razionalizzare l’approvazione dei piani urbanistici e per condizionare gli indispensabili progetti di sviluppo a stringenti norme di tutela. Ciononostante l’attenzione di talune associazioni si rivolge sempre e solo a un elemento, importante ma secondario, quale il completamento e l’ottimizzazione di strutture ricettive esistenti, pensati come risposta, dosata e responsabile, alle esigenze di sviluppo sostenibile e di potenziamento dell’offerta turistica.
In particolare, sorprende il continuo riferimento a presunte deroghe, violazioni del Ppr o, addirittura, profili di incostituzionalità. Frutto, a mio parere, di un pregiudizio ideologico del tutto legittimo ma altrettanto immotivato.

Si ricorda, infatti, che la Legge Galasso introdusse il vincolo di tutela ma non l’inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia. La possibilità di incrementare le volumetrie ricettivo-alberghiere esistenti anche nella fascia dei 300 metri è tutt’ora normata dall’art. 10 bis della L.R. 45/89. Il vincolo di inedificabilità, previsto in prima istanza dalle norme del Ppr, fu annullato dal Tar nel 2007 mentre l’art. 20 comma 2 dello stesso Ppr prevede la riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti e il completamento degli insediamenti esistenti in tutta la fascia costiera. Sempre il Ppr, all’art. 90 comma 3, ribadisce tale possibilità consentendo l’incremento volumetrico nella stessa misura prevista dal disegno di legge. Questa possibilità era offerta previa intesa limitata a un periodo transitorio fino alla redazione dei Puc ma, considerato il lunghissimo tempo oggettivamente necessario alla redazione dei Puc prima delle innovazioni contenute nel presente disegno di legge, ed essendo passati più di dieci anni dall’introduzione del Ppr, i nuovi articoli 31 e 96 della legge urbanistica sottraggono alla discussa e discrezionale ‘intesa’ questa possibilità, adesso offerta a tutte le strutture esistenti a condizione che la proposta di adeguamento sia assoggettata alle valutazioni dell’autorizzazione paesaggistica.

In più, la nuova norma prescrive la presentazione di un piano d’impresa, a sua volta oggetto di severa valutazione, nel quale sia data dimostrazione della funzionalità dell’incremento alla destagionalizzazione dei flussi turistici, oltre a fissare precisi criteri di qualità paesaggistica (arretramenti, intangibilità della fascia tra struttura esistente e mare) per gli interventi di adeguamento. Rimane sempre il divieto di ogni nuova edificazione che non sia in riqualificazione di una struttura esistente.
Come affermato dall’art.133 del Codice Urbani, e dalla giurisprudenza, nel rispetto delle esigenze della tutela, è anche compito dell’Amministrazione regionale fissare criteri e indirizzi con finalità di sviluppo territoriale sostenibile, contemperando le esigenze di chi vorrebbe una tutela statica e conservativa con quelle degli operatori che chiedono, anche attraverso le proprie associazioni, di poter garantire ai territori la massima ricaduta sociale ed economica possibile degli insediamenti esistenti.
I dati pubblicati negli ultimi giorni confermano l’importanza strategica, per l’economia isolana, di un turismo costiero di alta qualità già insediato e consapevole della propria attrattività fondata su valori paesaggistici e ambientali di eccellenza, ma che richiede un inderogabile miglioramento dell’ offerta finalizzato all’aumento del valore aggiunto e dell’allungamento della stagione turistica. Tutto ciò senza togliere alcuno spazio alle questioni riguardanti il turismo interno, le politiche della continuità territoriale, la programmazione e gestione del trasporto pubblico, la salvaguardia dei valori ambientali oggetto di specifici obiettivi di tutela. Che sono però altra cosa.

 

Sassari, Porto Ferro

No presidente Pigliaru, così no. Non sono d’accordo con il post nella sua pagina FB, 15 maggio 2017

Sul Disegno di Legge in materia di governo del territorio non c’è nessun “pregiudizio ideologico” di associazioni ambientaliste o di altri. E per dimostrarglielo chiamo in causa il prof. Pigliaru. Il quale scriveva a proposito della risorsa naturale che attrae i turisti; e la definiva risorsa esauribile, ricordandoci che “… ogni investimento effettuato per aumentare il grado di sfruttamento turistico della risorsa (strutture ricettive, per esempio), ne determina un ‘consumo’ irreversibile, e di conseguenza la qualità ambientale, l’attrattività del suo scenario naturale diminuisce” (vds. http://veprints.unica.it/359/1/96-12.pdf)
Sono gli argomenti posti in premessa da tutto il movimento ambientalista sardo che ha appreso la lezione da un po’.
E quindi lascerei perdere l’ideologia e starei al merito, su cui ho già scritto (tra gli altri e con altri) per dire del contrasto del DdiL con il PPR. Il presidente concentra l’attenzione sull’art. 31 e su questo mi soffermo.
Non persuade la risposta dell’assessore Erriu a WWF Sardegna il 5 aprile, riproposta l’altro ieri (<La Nuova Sardegna>) e fatta propria dal presidente Pigliaru sulla sua pagina FB. Fuorviante la tesi che si espone – per sostenere la coerenza del DdiL con il PPR nella previsione, appunto, di art. 31 di NTA.
In particolare, secondo la Giunta regionale, il DdiL non sarebbe in contrasto con il PPR laddove consente di incrementare complessi alberghieri nelle aree tutelate dallo stesso PPR.
Erroneo il presupposto che la previsione di consentire aumenti di volume – in fascia costiera e nei 300 metri dal mare – sia già contenuta a regime nel Piano paesaggistico 2006.
A sostegno di questa affermazione, si porta il raccordo tra gli articoli 90, 20 e 11 delle Norme di attuazione del PPR, con l’ audace conclusione che le Intese ( art.11 NTA_PPR) sarebbero ancora in vigore e utilizzabili per derogare al PPR pure nelle aree indicate come intrasformabili.
In realtà non è così: e basta scorrerle le norme richiamate per desumere la inesatta interpretazione.
Occorre intanto mettere nello sfondo le ragioni per cui il PPR ha considerato e accolto la necessità di prorogare per 12 mesi l’applicazione della LR 45/89 che consentiva in deroga ( art. 10bis comma 2h) di ampliare preesistenti strutture alberghiere nelle aree vincolate dalla stessa legge regionale.
Ha influito nella decisione di allora la paventata possibilità che alcuni titolari di alberghi ubicati in aree inedeificabili secondo il PPR, avessero pratiche avviate per ampliare le dotazioni ( + 25% ai sensi appunto della LR 45/89), in fase di espletamento gli atti /impegnate risorse (acquisto di terreni, progettazioni eseguite, finanziamenti concessi, ecc.). Da ciò la decisione di consentire la conclusione dell’iter autorizzativo. Mediante lo strumento dell’ Intesa, indicata dall’ art. 11 NTA del PPR (tra Regione, province, comuni), per dare corso alle trasformazioni previste dagli articoli 20 e 90 delle stesse NTA, ossia l’ampliamento di attrezzature alberghiere (+25% del volume esistente cosi come ammesso dalla LR 45/89 ).
In verità l’art. 20 comma 3 punti a, b, concedeva che gli interventi di cui all’art.90 comma 3, si potessero realizzare, pure nelle aree vincolate, “b) tramite intesa nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento. L’intesa si attua ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza strategica della fascia costiera”.
Palese il carattere di temporaneità della disposizione in deroga al PPR (inquadrabile nella finalità già richiamata di consentire, in via eccezionale, la conclusione rapida di pratiche di ampliamento di attrezzature alberghiere ai sensi della LR del 1989 ). Da cui il tempo di 12 mesi entro il quale perfezionare l’Intesa, esattamente coincidente, e non a caso, con quello assegnato dall’art. 107 NTA_PPR per adeguare i PUC al PPR da parte dei comuni.
Nè appare ragionevole che il richiamato comma 3 b dell’art. 20 potesse consentire l’approvazione dei PUC differita oltre il tempo assegnato dall’art. 107 NTA_PPR, conferendo un’efficacia a tempo indeterminato a una disposizione che pone nello stesso articolo il limite di 12 mesi in premessa.
Insomma era stata contemplata in art.20 la remota possibilità che l’adeguamento di un PUC potesse avvenire prima del tempo assegnato ( 12 mesi) senza il recepimento della previsione. Consentendo – appunto in caso di questa omissione nel PUC – di provvedere mediante l’Intesa. Ma evidentemente nel tempo di 12 mesi. Nè è immaginabile che l’articolo 20 potesse implicitamente autorizzare uno slittamento dei tempi indicati dall’art. 107 NTA del PPR per l’adeguamento dei PUC. Questa previsione avrebbe consentito che da un rinvio dei tempi di adeguamento dei PUC al PPR si potesse trarre la perpetuazione di una deroga.
Al di fuori del tempo assegnato in art. 20 NTA del PPR , l’Intesa prevista dall’art. 11 comma2 NTA del PPR è strumento “in attuazione delle previsioni della pianificazione paesaggistica”, e quindi con nessun potere di deroga alla strumentazione sovraordinata. D’altra parte anche nelle disposizioni dell’art. 15 comma 4 NTA  del PPR, si conferma il principio per una analoga fattispecie: secondo cui l’Intesa ( art. 11) deve perentoriamente concludersi “entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano paesaggistico”.
Insomma l’appiglio delle Intese resistenti non c’è, quella prevsione non è contenuta nel PPR e quindi casca tutto il ragionamento secondo cui il DdiL non contrasta con la disciplina sul paesaggio 2006. E quindi occorre fare atenzione a quanto detto dalla Consulta più volte. Di recente la sentenza Corte cost. n. 189 del 20 luglio 2016, spiega che le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalgono sulle disposizioni regionali urbanistiche, visto che “gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale”.
Credo infine (e lo dicono gli amici del presidente nei commenti al suo post) che per aiutare gli alberghi a stare aperti di più, bisognerebbe fare arrivare più turisti in Sardegna; e questo dipende anzitutto dalle frequenze dei mezzi di trasporto e dai costi. Non dalle dotazioni più 25% del volume. D’altra parte grandi alberghi superdotati chiudono a settembre, come tutti sanno.
In una prossima puntata mi dedicherò all’art. 43 del DdiL. Spiegherò le ragioni per cui deve essere cancellato. Anche in questo caso seguendo i ragionamenti del prof. Pigliaru.

arch. Sandro Roggio

 

Porto Pino, dune

 

La Nuova Sardegna, 18 maggio 2017

(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)

  1. Maggio 17, 2017 alle 7:00 am

    L’unico motivo che differenzia la Sardegna dal resto del Mediterraneo è la natura incontaminata. Se trasformiamo l’isola (per assurdo) in una seconda Rimini non viene più nessuno.
    E’ più importante che la RAS pensi a facilitare l’arrivo dei turisti in Sardegna visto che i posti letto ci sono e sono per 4/5 dell’anno vuoti……
    Gavino, guida turistica

  2. Carlo Forte
    Maggio 17, 2017 alle 11:09 am

    I mattoni sarebbe ora tirarli a chi da anni continua a ferire la sardegna e la sua gente……

    • Mara
      Maggio 28, 2017 alle 4:56 PM

      Completamente d’accordo! Mattoni pieni, mi raccomando…

  3. Juri
    Maggio 17, 2017 alle 5:31 PM

    Tasso di utilizzazione delle strutture ricettive esistenti in Sardegna: 22% su base annua, 45% nei periodo balneare.
    Tradotto: “ipervolumetria” ampiamente inutilizzata. Ossia, alberghi che hanno una disponibilità di spazi in media pari al doppio del necessario e, nelle “stagioni di spalla”, anche al quadruplo. E infatti restano chiusi perché tenere aperti ” volumi” inutilizzati” fa andare in perdita la gestione.
    A fronte di un simile, chiarissimo e inoppugnabile quadro cosa vorrebbe fare la giunta? Incentivare l’incremento volumetrico in un contesto di strutture già ampiamente sovradimensionate, ovvero render ancor meno sostenibile la gestione in bassa stagione. Il tutto con la motivazione che senza volumetrie extra la bassa stagione non tirerebbe!
    Del resto la sola previsione di incrementi del 25% su strutture già appena ampliate della stessa percentuale (piano casa), basta e avanza per dimostrare la totale inconferenza delle motivazioni sbandierate dalla Giunta.

    E allora c’è davvero da chiedersi se davvero pensino che gli elettori (pentiti) siano così disponibile a farsi trattare da “diversamente intelligenti”.

  4. Occhio nudo
    Maggio 18, 2017 alle 3:44 PM

    Premesso che non ho votato per Pigliaru e compagnia, se si fossero presentati con questo bel programmino speculativo molta gente, illusa che i “professori” ed i loro “assistenti” si sarebbero differenziati da chi li ha preceduti, ci avrebbe pensato due volte prima di votarli. E invece .. a questo punto, aridatece Cappellacci, almeno non è ipocrita.

  5. Maggio 19, 2017 alle 2:52 PM

    rilancio del turismo?

    A.N.S.A., 18 maggio 2017
    Multe e denunce per resort in Ogliastra.
    Imprese non in regola con norme sicurezza e lavoratori in nero: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/05/18/multe-e-denunce-per-resort-in-ogliastra_2d78561f-5384-4b24-9bc4-4812a1a02aa2.html

  6. Maggio 22, 2017 alle 2:56 PM

    tutti gli albergatori in attesa di poter fare la s.p.a.?

    da La Nuova Sardegna, 22 maggio 2017
    Migranti negli ex hotel falliti, nuova vita per le strutture abbandonate – Inchiesta della Nuova.
    Si moltiplicano i casi di riconversione, un giro d’affari a molti zeri che genera occasioni di lavoro. (Silvia Sanna): http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/05/22/news/migranti-negli-ex-hotel-falliti-nuova-vita-per-le-strutture-abbandonate-inchiesta-della-nuova-1.15374712

  7. Maggio 25, 2017 alle 11:04 PM

    su Sardegna 1, 24 maggio 2017
    approfondimento TG su coste, paesaggio, urbanistica, usi civici

  8. Maggio 26, 2017 alle 9:02 am

    e questo sarebbe “turismo”?

    da La Nuova Sardegna, 25 maggio 2017
    Il Geovillage ha fatto crac ma progetta case-vacanza.
    La società di Gavino Docche vuole sfruttare il nuovo indice: da 1 a 5 metri cubi Valuterà la Conferenza dei servizi prevista al Suap del Comune ai primi di luglio. (Giandomenico Mele): http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2017/05/25/news/il-geovillage-ha-fatto-crac-ma-progetta-case-vacanza-1.15394371?ref=hfnsolec-4

    ______________

    A.N.S.A., 26 maggio 2017
    Case vacanze in nero,evasi 2 mln di euro. Operazione fiscale della Guardia di Finanza di Cagliari: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/05/26/case-vacanze-in-neroevasi-2-mln-di-euro_9b8c0e5e-c1ef-4614-9d2d-fe2d56772afb.html

    ______________________

    da Sardinia Post, 26 maggio 2017
    Ville di lusso affittate online, ma in nero: evasione da 2 milioni nell’Isola: http://www.sardiniapost.it/cronaca/ville-di-lusso-affittate-online-ma-in-nero-evasione-da-2-milioni-nellisola/

    ___________

    da La Nuova Sardegna, 26 maggio 2017
    Cagliari, case vacanze in nero: evasi 2 mllioni di euro.
    Operazione fiscale della Guardia di Finanza: molti proprietari risultavano titolari di redditi minimi: http://lanuovasardegna.gelocal.it/italia-mondo/2017/05/26/news/case-vacanze-in-nero-evasi-2-mln-di-euro-1.15394544

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