Le nuove norme sulla tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione, luci e ombre.


costa di Teulada

Lo scorso 8 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale relativo all’integrazione degli articoli 9 e 41, rispettivamente sulla tutela del paesaggio/ambiente e degli animali e sulla attività d’impresa, che d’ora in poi non dovrà ledere anche ambiente e salute.

Numerosi i commenti favorevoli, alcuni addirittura entusiasti, e altrettanti quelli critici.

Questi ultimi paventano, soprattutto, un futuro arretramento della tutela del paesaggio/territorio in favore della dirompente attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, veicolata dal nuovo inciso “anche nell’interesse delle future generazioni” presente nell’art. 9 cost.

Molto difficile affermarlo con certezza, sarà la giurisprudenza della Corte costituzionale a disegnare autorevolmente gli ambiti giuridici della materia, come finora effettuato.

E l’attuale giurisprudenza costituzionale costante (es. Corte cost. n. 24/2022; Corte cost. n. 257/2021; Corte cost. n. 189/2016) induce a non essere pessimisti, anche perché pure il paesaggio, la biodiversità e gli ecosistemi possono esser tutelati per le future generazioni solo se conservati per le future generazioni.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

bosco e girasoli

Il nuovo articolo 9 della Costituzione

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Il nuovo articolo 41 della Costituzione

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

qui il disegno di legge costituzionale definitivamente approvato l’8 febbraio 2022.

bosco di Aceri e cielo

da Altalex, 9 febbraio 2022

Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma è legge.

La Camera ha approvato in via definitiva il Ddl di riforma costituzionale che prevede la modifica di due articoli della Carta fondamentale: l’art. 9 e l’art. 41 Cost. (Avv. Marcella Ferrari)

L’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale già approvato dal Senato con doppia deliberazione. L’iter parlamentare del DDL è quindi terminato e il testo, dopo la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In estrema sintesi, viene aggiunto un nuovo comma all’art. 9 che, nella versione attuale, fa menzione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico senza citare espressamente l’ambiente.

Con la riforma, “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” viene inserita tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale. Inoltre, si rinvia al legislatore per stabilire i modi e le forme di tutela degli animali. Infine, in materia di iniziativa economica privata, la norma esistente (art. 41 Cost.) viene integrata prevedendo che tale attività non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente.

Il disegno di legge di riforma costituzionale

Il disegno di legge approvato prevede la modifica della Carta costituzionale. Una simile modifica può avvenire solo con una legge che sia adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (art. 138 c. 1 Cost.[1]. La riforma è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre; poi in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l’8 febbraio 2022. Il disegno di legge di riforma costituzionale ha quindi concluso il suo iter, senza necessità di essere sottoposto a referendum.

Ciò premesso, veniamo al testo.

Il DDL consta di tre articoli:

  • il primo prevede l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 9 Cost.,
  • il secondo modifica l’art. 41 Cost.,
  • il terzo introduce una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali.

Analizziamo in dettaglio le novità.

In sintesi: le modifiche agli articoli 9 e 41 Cost.

Il disegno di legge prevede che vengano modificati due articoli della Costituzione.

L’art. 9 Cost. rientra tra i principi fondamentali e, attualmente, è composto da due commi. La riforma introduce un ulteriore comma. Di seguito, il nuovo testo della disposizione.

  1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
  2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali

L’art. 41 Cost. si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel titolo III, rubricato “rapporti economici”. Attualmente, è composto da tre commi e la riforma prevede l’introduzione di alcuni “incisi”, qui riportati in grassetto.

  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

La tutela dell’ambiente inserita tra i principi fondamentali

La versione originaria dell’art. 9 Cost. fa menzione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. L’ambiente non viene espressamente nominato nella Carta costituzionale se non nelle materie di competenza esclusiva statuale (art. 117 c. 2 lett. s) Cost.) ove è prevista la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Il DDL, con la modifica all’articolo 9 Cost., reca una portata più ampia giacché si riferisce:

  • all’ambiente,
  • all’ecosistema,
  • alla biodiversità.

La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come una res ma come un valore primario costituzionalmente protetto[2]. Inoltre, tale tutela è rivolta ai posteri, ossia alle generazioni future e si tratta di una formulazione assolutamente innovativa nel testo costituzionale.

La modifica è in linea con la normativa europea; si ricorda, infatti, che la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), si occupa della tutela dell’ambiente all’art. 37, stabilendo che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile“. Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

La tutela degli animali e la riserva di legge

Per la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali.

Sempre all’interno dell’art. 9, il DDL prevede una riserva di legge, stabilendo che il legislatore definisca le forme e i modi di tutela.

Si tratta di una novità degna di nota che segue l’orientamento della normativa europea, infatti, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che: «[…] l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali». L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.

I nuovi limiti all’iniziativa economica privata: la salute e l’ambiente

La riforma introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti entro i quali può essere svolta l’iniziativa economica privata. Essa non deve recare danno:

  • alla salute, all’ambiente,
  • alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

I primi due limiti (salute e ambiente) vengono anteposti agli altri, dando in tal modo attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela dell’ambiente come valore primario da tutelare. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell’attività economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali.

Clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali

L’ultimo articolo del DDL introduce una clausola di salvaguardia prevedendo quanto segue:

  • La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.

_____

[1] Per completezza espositiva si ricorda che l’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali siano sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500 mila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Infine, non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

[2] Così si legge nel dossier del Senato datato 23.09.2021 consultabile sul sito istituzionale.

Capriolo (capreolus capreolus, foto di Raniero Massoli Novelli)

da Emergenza Cultura, 10 febbraio 2022

Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’articolo 9 della Costituzione (Giuseppe Severini, Paolo Carpentieri)

gemme, acqua, bosco

da Wired, 12 febbraio 2022

Cosa cambia ora che la tutela dell’ambiente è stata inserita nella Costituzione.

Aumenteranno le istanze a favore di fauna e flora, ma anche quelle di nuovi attori come i rifugiati climatici: la Costituzione italiana diventa una delle più innovative e intransigenti nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile. (Gianluca Schinaia)

campo di grano

(foto Raniero Massoli Novelli, A.L.C., S.D., archivio GrIG)

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  1. Mara machtub
    febbraio 14, 2022 alle 8:58 am

    Aspettavo con ansia il parere del GRIG, perché non ho gli strumenti per capire il linguaggio giuridico. Ora sono molto più serena e mi sento di festeggiare questa IMPORTANTISSIMA norma di tutela dell’ambiente e degli animali. La Corte Costituzionale veglia, e ultimamente l’ha fatto molto bene, vedi il caso “leggi del cavolo” in Sardegna.:)

  2. Mara machtub
    febbraio 14, 2022 alle 9:04 am

    Aggiungo una “chicca” dal sito Animal Equality:

    La Lega Nord ha chiesto che nel testo non venisse inserito il termine animali nel suo senso più generico, ma che si facesse riferimento solo agli animali domestici, invece si è mostrata – per fortuna – una maggiore apertura, andando così a tutelare tutti gli animali, e questo è davvero importante. Non si fanno distinguo tra razze e specie, si parla di pari dignità, di pari importanza, di pari necessità di tutelarli e salvaguardarli.
    https://animalequality.it

  3. febbraio 14, 2022 alle 4:04 PM

    Ho tanta paura che non ci si possa fidare, mi assomiglia alla storia del Cavallo di Troia; purtroppo gli interessi economici privati vorranno predominare sugli interessi ambientali pubblici, se si voleva rispettare l’ambiente si sarebbe rispettato “d’ufficio” visto che esso coincide con la Vita stessa

  4. Amico
    febbraio 16, 2022 alle 9:59 am

    credo che la Corte Costituzionale avrà un bel da fare e determinerà la sostanziale portata della norma.

  5. febbraio 18, 2022 alle 9:20 am

    da Italia Libera, 18 febbraio 2022
    Paesaggio e modifica dell’art. 9 della Costituzione: «uno sfregio, frutto di un ingenuo errore». (Carlo iannello): https://italialibera.online/politica-societa/paesaggio-e-modifica-dellart-9-della-costituzione-uno-sfregio-frutto-di-un-ingenuo-errore/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=gli-ultimi-articoli-di-italia-libera

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