Per ricostruire un rudere sono necessari autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire.
Pronuncia di rilevante interesse quella emanata recentissimamente dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione di un rudere.
La sentenza Corte cass., Sez. III, 3 febbraio 2022, n. 3763 ha ribadito chiaramente che per la ricostruzione di un rudere in area tutelata dal vincolo paesaggistico è necessario il preventivo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e del successivo permesso di costruire (artt. 10 L e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
Infatti, l’intervento edilizio in questo caso deve esser qualificato come “nuova costruzione”.
Non può esser considerato mera ristrutturazione di edificio già esistente, possibile solo in presenza di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, né può essere applicabile l’art. 30 del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 (semplificazioni in materia edilizia), che comunque richiede per l’utilizzo del regime semplificato della S.C.I.A. (segnalazione certificata d’inizio attività) ai fini di ripristino o ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti, in quanto sono necessari – in area con vincoli ambientali – la sussistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solaio, tetto) ovvero l’accertamento documentato della preesistente consistenza dell’edificio medesimo, la verifica dimensionale o altri elementi certi e verificabili e, in ogni caso, il rispetto della sagoma dimensionale della precedente struttura.
In particolare, l’art. 3, comma 1°, lettera d, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dispone che “con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 … gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”
Conseguentemente, in tali casi l’assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica e del successivo permesso di costruire integra le ipotesi di reato di cui agli artt. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e 44 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (vds. anche Cass. pen., Sez. III, 3 giugno 2014, n. 40342).
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 14 febbraio 2022
Cass. Sez. III n. 3763 del 3 febbraio 2022 (Ud 11 nov 2021)
Pres. Rosi Est. Andronio Ric. D’Amico
Urbanistica. Ricostruzione di un rudere.
Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 luglio 2017, con la quale l’imputato era stato condannato – ritenuto sussistente il vincolo della continuazione – alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di proprietario dell’immobile identificato in imputazione, vi eseguiva diverse opere di edificazione in difformità dalla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
La Corte d’appello non avrebbe valutato autonomamente, richiamando acriticamente quanto statuito dal Tribunale, i motivi di impugnazione corredati da elementi probatori nuovi rispetto a quelli considerati in primo grado e che avrebbero dovuto, qualora esaminati, condurre ad un diverso esito del giudizio. Dietro l’apparenza di una motivazione per relationem sarebbe ravvisabile il vizio di omessa motivazione.
2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 533, 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione al d.m. 23 gennaio 1970, e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre a vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato paesaggistico.
Non sarebbe condivisibile la statuizione in base alla quale l’area oggetto dell’intervento edilizio, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico, avrebbe richiesto il rilascio della prescritta autorizzazione per la realizzazione delle opere. Infatti, il citato d.m. – unica fonte normativa impositiva del vincolo di notevole interesse pubblico – delimiterebbe il comprensorio comunale di Cisternino, escludendo in limine la zona interessata dalle opere di edificazione (sita in Contrada Barbagiulo), per la quale, dunque, non opererebbe la restrizione vincolistica. Secondo i giudici di merito, invece, il vincolo discenderebbe altresì dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P (D.G.R. del 15 dicembre 2000) e dal P.P.T.R. (D.G.R. del 16 febbraio 2015), operandosi così una indebita confusione tra la nozione di “beni paesaggistici”, sottoposti ai vincoli di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, e quella di “paesaggi”. Ad avviso della difesa, una disciplina ha validità prescrittiva – imponendo il rispetto dei vincoli paesaggistici e la richiesta di una previa autorizzazione – soltanto su quei beni qualificabili come “paesaggistici”; laddove nei confronti di beni rientranti in un’area qualificata semplicemente come “paesaggio” – come nel caso di specie – la disciplina ha unicamente valenza descrittiva, propositiva e di indirizzo, tendente a conservare e valorizzare l’assetto paesistico mediante il recupero di fabbricati similari. La sentenza impugnata non avrebbe neppure esplicitato gli elementi in base ai quali concludere che le opere siano state realizzate su beni paesaggistici, secondo la definizione di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero in zone sottoposte a vincolo di questo tipo, richiamando acriticamente il contenuto del verbale di sopralluogo.
2.3. In terzo luogo, si censurano la violazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 – come novellato dall’art. 10 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – nonché vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato urbanistico.
Ribadendo che sulla zona oggetto degli interventi edilizi non sarebbe rinvenibile alcun vincolo paesaggistico in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, la difesa contesta la statuizione dei giudici di merito secondo cui il fabbricato realizzato dall’imputato non sarebbe il risultato di un semplice intervento di manutenzione straordinaria comunicato con C.I.L.A., bensì di un vero e proprio intervento di nuova costruzione avvenuto in assenza di permesso di costruire, oltre che di autorizzazione paesaggistica. In base ad una ricognizione delle modifiche normative intervenute sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo la difesa, la nozione di “ristrutturazione edilizia” attualmente vigente ricomprenderebbe anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche volumetriche e tipologiche. Non richiedendosi più l’identità di sagoma fra l’opera preesistente e quella ricostruita, ne deriverebbe la legittimità dell’opera realizzata in assenza di permesso di costruire, essendo stata presentata la comunicazione di inizio lavori, presupposto sufficiente per un intervento di manutenzione straordinaria.
2.4. Con un quarto motivo, si deducono la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizi della motivazione in relazione alla necessità della preventiva richiesta del permesso di costruire per la realizzazione del porticato.
La difesa sostiene che il manufatto citato, essendo aperto su tre lati, non creerebbe volumetria, né modificherebbe la volumetria o i prospetti dell’edificio originario e pertanto non necessiterebbe del preventivo titolo autorizzatorio. L’opera sarebbe riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali sarebbe sufficiente la D.I.A., la cui omissione è penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2.5. Infine, si lamentano la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., oltre a vizi della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe fondato esclusivamente e immotivatamente sulla base di un apprezzamento negativo del fatto di reato e dell’unico precedente dell’imputato, risalente nel tempo. I giudici di merito non avrebbero neppure esplicitato i parametri di commisurazione della pena inflitta, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito al fine di giungere alla determinazione della sanzione, la quale si discosta dal minimo edittale.
3. Con atto datato 22 settembre 2021, la difesa del ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali deduce l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione dei reati in data 15 febbraio 2021, tenuto conto della data di consumazione (20 novembre 2015), della durata massima del periodo di prescrizione per il reato in esame in presenza di atti interruttivi (5 anni) e del periodo di sospensione intercorso dal 13 aprile 2017 all’8 giugno 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto formulato in modo del tutto generico. In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità dei specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’automa individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex plurimis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, Rv. 275853 – 02). Ne deriva che sarebbe stato onere del ricorrente individuare in modo puntuale i punti della sentenza impugnata oggetto di ricorso per cassazione, non bastando un generico riferimento a incompletezze motivazionali; ovvero, nel caso di effettive lacune, la difesa avrebbe dovuto allegare l’atto di appello dal quale riscontrare la violazione di legge lamentata e disattesa dalla Corte territoriale. Nessuno di questi oneri è stato assolto, incorrendo così il ricorso nel difetto di autosufficienza (ex multis Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 – dep. 2014, Rv. 258962). L’applicazione del principio è ancora più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per “relationem” alla sentenza di questi, poiché in tal caso l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto semplicemente dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate (ex plurimis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, Rv. 264879).
Tanto premesso, la difesa non si confronta con la chiara ed esaustiva motivazione della Corte d’appello che, a puntuale riscontro del motivo di gravame (pagg. 3-5), ha richiamato a sostegno del giudizio di penale responsabilità dell’imputato sia le relazioni tecniche, sia il contenuto del d.m. 23 gennaio 1970 che la normativa urbanistica e paesaggistica regionale.
1.2. Anche il secondo motivo di doglianza, con cui si deduce la erronea applicazione del d.m. 23 gennaio 1970 e dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre a vizi della motivazione in ordine alla sussistenza del reato paesaggistico, è inammissibile.
1.2.1. Deve premettersi, come ricordato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, che la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all’aggiornamento dell’indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta (ex multis Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019, Rv. 655448; Sez. U, n. 9941 del 29/04/2009, Rv. 607738).
Nel caso di specie, il Decreto Ministeriale 23 gennaio 1970, intitolato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cisternino”, non può parimenti ritenersi atto avente natura normativa, sia dal punto di vista formale, in quanto, seppur pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 36 dell’11 febbraio 1970), non rientra fra gli atti normativi trattandosi di decreto ministeriale privo di numero, sia dal punto di vista sostanziale, dal momento che non presenta contenuto generale ed astratto, suscettibile di applicazione ad una serie non determinata e non determinabile di casi. Né si tratta di norma extrapenale integrativa del precetto – dal quale potrebbe mutuare il regime giuridico – di cui all’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal momento che il disvalore del fatto è delineato in modo compiuto dal combinato disposto degli artt. 134, 136 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, rilevando il d.m. in esame quale mero presupposto di fatto della fattispecie penale, al pari di quelli previsti dall’art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. Esso, pertanto, ha natura di atto amministrativo puntuale, equivalente alla dichiarazione emanata dalle regioni secondo il procedimento di cui all’art. 136, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 e notificata ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 140, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ad ulteriore prova che non si tratta di atto normativo, per la cui conoscenza sarebbe sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1.2.2. A fronte di ciò, deve concludersi nel senso che la esatta collocazione della particella catastale, all’interno della quale sono stati realizzati i manufatti di cui si tratta, sul confine o meno della zona individuata come di notevole interesse pubblico costituisce questione di fatto, la cui soluzione è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito e il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). La Corte d’appello (pag. 4 della sentenza) ha esaustivamente motivato in ordine alla infondatezza della doglianza difensiva, affermando che, non solo la ricostruzione difensiva sarebbe smentita da atti amministrativi e certificati di destinazione urbanistica presenti in atti, dove viene sempre riportata l’esistenza del vincolo paesaggistico sull’area in questione, ma anche che la stessa si fonderebbe su una lettura parziale della descrizione cartografica dell’area sottoposta a vincolo come effettuata dal d.m. 23 gennaio 1970. Inoltre, ad ulteriore smentita della tesi difensiva, va rilevato che, con riguardo alla precedente realizzazione della piscina nella stessa zona, l’imputato aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, proprio sul presupposto dell’esistenza del vincolo di cui al d.m. 23 gennaio 1970, circostanza questa non smentita dal ricorrente. Alla luce di queste considerazioni, non hanno pregio le ulteriori deduzioni relative alla valenza prescrittiva o meramente descrittiva delle N.T.A. del P.U.T.T. ovvero del P.P.T.R., giacché si basano sull’erroneo presupposto che la zona interessata dagli interventi edilizi non ricada nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico individuata dal d.m. 23 gennaio 1970. Ne consegue l’applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale non consente l’intervento effettuato nel caso di specie, perché prevede che: «con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […] gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
1.3. Il terzo motivo – con cui si contesta la sussunzione degli interventi edilizi nella nozione di nuova costruzione anziché in quella di manutenzione straordinaria – è, del pari, inammissibile, dal momento che trattasi di censura già sollevata e motivatamente disattesa dalla Corte d’appello. Quest’ultima ha rilevato (pag. 5) che, dall’esame delle pratiche amministrative e delle relazioni tecniche riguardanti interventi nelle medesime aree di cui si discute, il fabbricato descritto in imputazione coinciderebbe con un vecchio e diruto manufatto rurale presente nella medesima particella catastale che, al momento in cui venne redatta la relazione tecnica citata, doveva ancora essere oggetto di ristrutturazione al fine di renderlo idoneo alla destinazione di casa-vacanza. Dunque il fabbricato non sarebbe il risultato di un mero intervento di manutenzione straordinaria, comunicato con C.I.L.A. e riguardante un diverso immobile, bensì di un vero e proprio intervento di nuova costruzione, per il quale erano necessari sia il permesso di costruire che l’autorizzazione paesaggistica, essendovi stato anche un aumento di volume (come ben evidenziato a pag. 3 della sentenza di primo grado).
Dunque, deve ritenersi che la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Rv. 260552).
1.4. La quarta doglianza – con cui si deduce la violazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativamente alla realizzazione del porticato – è manifestamente infondata.
In materia edilizia, rientrano nella nozione di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), n. 1), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, i manufatti che si elevano al di sopra del suolo e che sono destinati a trasformare durevolmente l’area impegnata (Sez. 3, n. 55366 del 21/11/2018, Rv. 274631). Il porticato in esame, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, rientrerebbe perfettamente nella richiamata definizione, trattandosi di struttura costituita da pilastri in pietra, coperta con travi e tavolato continuo in legno per una superficie coperta di circa 83 mq. e con parte sottostante alla struttura pavimentata in pietra, realizzando un impatto sulla zona, tale da trasformarla in maniera durevole.
1.5. Infine, deve ritenersi inammissibile anche la quinta censura, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). La Corte d’appello, valorizzando il non scarso impatto urbanistico e paesaggistico degli interventi edilizi abusivi e il precedente penale specifico gravante sull’imputato, ha ritenuto coerentemente e legittimamente di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, valutando come “equa e congrua” la pena inflitta dal giudice di primo grado, che, pur a fronte della gravità dei fatti e della personalità del ricorrente, non si pone al di sopra della misura media edittale.
1.6. Quanto ai motivi nuovi doglianza, deve osservarsi che la dedotta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia di secondo grado (23 ottobre 2020) non potrebbe essere dichiarata in questa sede, dal momento che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
2. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11/11/2021.
(foto per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)
La sentenza e’ giusta ma potenzialmente foriera di effetti negativi se non si cambia radicalmente la disciplina dell’edificazione in aree sottoposte a tutela ambientale.
Di ruderi l’Italia e’ piena e piange il cuore vedere la maggioparte di essi in progressiva ed inesorabile rovina!
I motivi per quanto mi e’ sembrato di capire sono che i proprietari dei manufatti non trovano conveniente recuperarli a causa dell’impossibilita’ di usarli come abitazione o per scopi altri da quelli per i quali furono costruiti. Quindi pur essendo vero che si evitano interventi potenzialmente obrobriosi per il paesaggio, l’inerzia dei proprietari condanna tali ruderi al crollo. Uno di quei casi insomma in cui il rimedio e’ peggiore del male.
Quindi anziche’ cantare vittoria un’associazione cosiddetta ambientalista come la vostra dovrebbe invece premere per lo snellimento dei regolamenti edilizi in aree protette e gia’ che c’e’ anche dei centri storici dove pochi vogliono recuperare nella maniera innovativa necessaria per far fronte ai cambiamenti climatici, neppure i piu’ quotati architetti.
La mia ricetta e’ permettere solo interventi anche drastici e architettonicamente dissonanti con l’edificio originario di ristrutturazione ma solo se il prodotto finale recuperato sia autosufficente dal punto di vista energetico, fognario e idrico e magari anche da quello alimentare, almeno per una quota.
Non bisogna mai dimenticare che l’architettura di oggi, quella che si svincola dal passato sara’ l’architettura storica del domani. Se i nostri predecessori non avessero anch’essi avuto questa consapevolezza quanti capolavori del passato non avremo oggi in Italia!
Riccardo, da dove deduci che ” i proprietari dei manufatti non trovano conveniente recuperarli a causa dell’impossibilita’ di usarli come abitazione o per scopi altri da quelli per i quali furono costruiti”?
La sentenza interviene anche e soprattutto per situazioni come quelle che trovi nelle foto dell’articolo.
Buona serata.
Stefano Deliperi
Lo deduco dalla mia esperienza pluriennale in qualita’ di disegnatore edile in quel di Decimoputzu, Cagliari e dintorni.
Forse le cose sono cambiate un po’ da 20 anni fa, tempo al quale risale la mia frequentazione al tavolo da disegno ma non piu’ di tanto.
Volevo acquistare infatti una casa campidanese, una delle poche ancora in piedi sfuggita alle demolizioni nel corso degli anni a Decimoputzu ma poi ho cambiato idea dopo che ho letto il piano regolatore del centro storico che non consente le necessarie trasformazioni per rendere l’edificio di gusto piu’ moderno e soprattutto efficente al massimo dal punto di vista energetico ovvero con l’aggiunta di una serra addossata alla facciata sud dell’abitazione.
Niente da fare, non sono consentite modifiche al corpo di fabbrica quindi niente serra nemmeno demolendo volumi esistenti per controbilanciare l’aumento volumetrico che una sifatta serra apporterebbe. Anzi le demolizioni sono vietate del tutto!
Come se il tempo si fosse fermato agli anni in cui fu costruita la casa e non fossimo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa dovuta all’aumento dei consumi di combustibili fossili!
..vedi Riccardo, la “disinvoltura” (spesso abusiva e non sanzionata) nel “rendere l’edificio di gusto piu’ moderno” ha portato alla pressochè totale devastazione di gran parte dei centri storici dei paesi del campidano (e non solo) e al trionfo della cultura del “non finito”.
Ci sono interessanti ricerche in proposito e la Regione autonoma della Sardegna sta provando a far recuperare quel che è possibile con i Manuali per il Recupero dei centri Storici: https://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html
Pur con tutta la comprensione, una serra legittimamente la puoi realizzare un zona agricola, non in un centro storico…
Buona domenica.
Stefano Deliperi
L’Italia è piena di orrori”archittetonicamente dissonanti”!
Riccardo Pusceddu, Condivido quel che hai scritto. Il vero problema è che a cantare vittoria per quelle che invece sono delle sconfitte per il paesaggio e l’ambiente eccetera , sono proprio quelle associazioni che dovrebbero, invece, spremersi le meningi alla ricerca di soluzioni normative compatibili con il paesaggio rendendolo fruibile e quindi tutelarlo . Festeggiare per la bocciatura di ogni tipo di intervento sostenendone le normative attuali vuol solo dire considerare l’abbandono un pregio da tutelare ,fregarsene del paesaggio, della natura, dell’ambiente L’Italia è stracolma di ruderi e piccoli fabbricati fatiscenti ed inutilizzabili che potrebbero essere riportati in vita disciplinando le normative in modo razionale, impedendo scempi e speculazioni certamente ma permettendo la fruibilità , il ripristino almeno dell’esistente, ma nemmeno il ripristino dell’esistente è consentito in zona sottoposta a vincolo ambientale , figuriamoci il resto . Impedire, ad esempio, il ripristino dei ruderi mediante demolizione e ricostruzione facendo rientrare l’intervento fra le ristrutturazioni, piuttosto che come nuova costruzione, sta mandando in malora ogni intenzione di ripristino. Il giochino (della nuova costruzione piuttosto che ristrutturazione in caso di demolizione ricostruzione, in aree con vincolo ambientale )è stato imposto solo per incrementare i fondi del 110% nelle aree condominiali e delle grandi città ed a danno delle piccole realtà rurali che continuano ad essere abbandonate. Una cosa è vietare le speculazioni e gli scempi ambientali intensificando anche i controlli, altro è invece impedire di valorizzare e rendere fruibile almeno l’esistente. Il vero problema è che del paesaggio, dell’ambiente, della natura eccetera frega niente a nessuno e si limita ogni attività di ripristino e di valorizzazione dell’esistente in degrado demonizzando ogni tipo di intervento di ripristino come fosse una catastrofe ambientale , questo per spostare fondi nelle speculazioni edilizie. Dietro tutto questo indiscriminato “vietare” facendo di tutta l’erba un fascio , ad esempio equiparando i vincoli ambientali dei grandi boschi delle aree di pregio forestale ad ogni altra area boscata anche marginale , c’è una grande ignoranza oltre che altri interessi di natura speculativa e clientelare . Non dimentichiamo , infatti, che i divieti “assoluti” di fatto assoluti non sono. Sono derogabili per gli amici degli amici e le grandi lobby e difendere questa roba nulla ha a che fare con la tutela ambientale
vede Gianni, lei è proprio fuori strada: nessuno festeggia la “bocciatura di ogni tipo di intervento”. La cosa è ben diversa, la sentenza interviene non sulla “ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali”, ma dove esistono magari pezzi di mura diroccate da decenni e si vuol procedere magari con una D.I.A.
Quattro pietre in croce non danno diritto a ricostruire un edificio, magari completamente diverso e con volumetria doppia rispetto a quello esistente forse cent’anni prima. E’ su questo fondamentalmente che interviene la sentenza. Basta leggersela, magari spogliandosi un attimo del caso particolare a cui si tiene.
Stefano Deliperi
@Stefano Deliperi “ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali” . Appunto! Ed a prescindere dalla sentenza : stiamo, infatti, discutendo di ruderi…in zona sottoposta a vincolo ambientale i ruderi non sono demolibili e ricostruibili con intervento di ristrutturazione ma solo come nuova costruzione previo N.O. ambientale : questo vuol dire che non è possibile ripristinare il preesistente utilizzando il 110% anche se il rudere risultasse regolarmente “accatastato” E’ la normativa che stabilisce che per trattarsi di ristrutturazione e quindi per accedere al 110% debbano esistere strutture orizzontali, sagoma eccetera… non esiste una legge che permetta di ricostruire il rudere, comunque esistente e regolarmente registrato , in aree sottoposte a vincolo ambientale normando i limiti della volumetria , materiali , sagoma eccetera e permettere di far rientrare l’intervento nel 110% e questo solo perchè si vuole impedire di ridare vita a quelle aree. Si preferisce vietare il ripristino e tutelare le “quattro pietre in croce” facendo passare il vuoto normativo come si trattasse di difesa ambientale.
non esiste una legge che permetta di “reinventare” un rudere che non esiste nemmeno come rudere: se non ha nemmeno muri perimetrali di che vogliamo parlare?
Solo perchè è stato accatastato decenni e decenni prima?
Magari un fabbricato minerario ormai irriconoscibile perchè vi è cresciuto un bosco?
Non ho idea a quale “rudere” stia pensando, ma ne conosco moltissimi esistenti ormai solo nelle vecchie carte catastali, mentre nella realtà ci sono solo le famose “quattro pietre in croce” ricoperte da una vegetazione rigogliosa.
Buona serata.
Stefano Deliperi
Per rudere s’intende rudere. Che ci siano o meno tutti i muri perimetrali o solo una parte di questi : sia la registrazione che i resti del rudere ne testimoniano l’esistenza . Anche una perizia tecnica può certificarne l’esistenza . Sono la normativa e l’interpretazione delle norme che attribuiscono differenti valutazioni al “rudere” . Infatti non è vietata la ricostruzione dello stesso in aree vincolate quale nuova costruzione previo N.O. se si dimostra la preesistenza dello stesso . Si tratta solo di cavilli legali! E’ vietato infatti far passare l’intervento quale ristrutturazione per sottrarlo al 110% e quindi scoraggiando il ripristino e la tutela dell’area . Forse non è chiaro che ripristinare il preesistente significa sottrarre le aree al degrado ed all’abbandono , significa voler tutelare ambiente e paesaggio: non altro!
non sono “cavilli legali”, è la legge. Se il Legislatore avesse voluto l’applicazione del bonus 110% anche in queste situazioni, l’avrebbe previsto. Ma così non è.
Buona serata.
Stefano Deliperi
E’ quello che infatti sto dicendo, il legislatore non ha previsto la difesa dell’ambiente e dei territori con la legge del 110% avendo escluso dalla legge il ripristino dei ruderi in zone sottoposte a tutela ambientale . Questo è stato ed è possibile perchè le associazioni “ambientaliste” non hanno detto una sola parola di dissenso . Anzi, hanno difeso e difendono una legge che con la difesa ambientale non ha nulla a che fare e che è stata per oltre il 90% usata per realizzare cappottini di polistirolo
Buona giornata anche a lei
il GrIG non difende minimamente nè il bonus 110% nè la possibilità di recuperare qualsiasi supposto rudere da qualsiasi parte.
Tutto qui.
Buona serata.
Stefano Deliperi
Lungi dall’attribuire al GriG responsabilità. Semmai il contrario, in molte vostre iniziative mi trovate solidale… Non sto discutendo delle vostre scelte nè delle vostre specifiche azioni. Quanto a NON difendere la possibilità di recuperare “supposti” ruderi non posso che essere d’accordo con voi. Altra cosa è invece non prendere iniziative propositive a favore di leggi che si interessino del recupero del patrimonio edilizio non vincolato ma esistente nelle aree sottoposte a vincolo ambientale e quindi anche degli esistenti , certificati ed abbandonati ruderi. Non quindi dei “supposti” ruderi. .
..veramente in mjlle occasioni abbiamo affermato che è meglio recuperare il patrimonio edilizio esistente piuttosto che consumare nuovo suolo…
Interpretata restrittivamente anche secondo me potrebbe determinare l’abbandono di taluni manufatti. Spesso i Comuni sono più realisti del Re, quando vogliono. Se
Ho visto con i miei occhi, giusto per fare un esempio, nell’ambito di ristrutturazioni, richieste assurde quale ad esempio quella del bagno all’esterno perchè così era originariamente. Anche per la scelta dei materiali potrebbero sorgere difficoltà. Diverso il discorso se è il bene, l’immobile in quanto tale, sottoposto a vincolo e non la zona ove è ubicato.
Sono sempre piu’ realisti del Re e non stupisce che sia cosi’ in quanto nessuno paga per un bagno all’esterno anche se la norma consentiva la sua costruzione all’interno. Invece nei casi in cui la norma non lo consenta allora ci puo’ scappare la denuncia contro il tecnico comunale e/o la commissione edilizia che ha approvato l’opera.
Insomma se lavori per il comune allora e’ sempre piu’ sicuro vietare piuttosto che permettere.
Una delle tante assurdita’ italiane (e non). E il risultato si vede quando si guardano le citta’ del bel paese dove gli interventi architettonici sono o mancanti oppure mutilati da ogni innovazione artistica o tecnologica.
E dire che avevamo il primato in architettura nei secoli passati ma gia’, allora non c’era quest’ossessione odierna di lasciare i centri storici intoccabili.