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La Corte di Giustizia europea ordina lo stop al taglio della Foresta di Bialowieza.


Con una decisione senza precedenti, la Corte di Giustizia europea ha adottato – su istanza della Commissione europea – due provvedimenti cautelari contro la Polonia nell’ambito del ricorso C-441/17 per mancato rispetto delle normative comunitarie sulla salvaguardia degli Habitat (direttiva n. 92/43/CEE) e sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica (direttiva n. 2009/147/CE) in conseguenza della campagna di tagli boschivi nella Foresta di Białowieża.

La Foresta di Białowieża, fra Polonia e Bielorussia, è una delle aree naturali più importanti a livello europeo ed è in pericolo.

Bisonti europei (Bison bonasus)

Trecentomila ettari di bosco, Bisonti, Lupi, Cervi, un ricchissimo patrimonio faunistico e botanico, è uno dei santuari della biodiversità del Vecchio Continente.

Eppure prosegue, strisciante, la deforestazione con il beneplacito del Ministero dell’ambiente polacco.

Con le due ordinanze (27 luglio 2017 e 20 novembre 2017) la Polonia dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 100 mila euro per ogni giorno di taglio boschivo in violazione delle ordinanze medesime.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

da Il Diritto dell’Unione Europea, dicembre 2017

La Corte conferma l’ordine di sospensione delle attività nella foresta di Białowieża e avverte la Polonia sulla possibilità di adottare una penalità giornaliera nel caso in cui non rispetti la sua ordinanza cautelare.

Il 20 novembre 2017, la Grande sezione della Corte ha reso l’ordinanza nel procedimento sommario C-441/17 R, Commissione c. Polonia, accogliendo la richiesta di misure cautelari presentata dalla Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento nei confronti della Polonia (causa C-441/17).

Nell’ambito del ricorso principale la Commissione sostiene che le autorità polacche avrebbero adottato delle misure di gestione forestale nella foresta di Białowieża – consistenti, segnatamente, nell’abbattimento di alberi secolari e nella rimozione di tronchi d’albero marcescenti, al fine di combattere la diffusione di un parassita – violando gli standard ambientali imposti dalle dirr. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del PE e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Con l’ordinanza inaudita altera parte del 27 luglio, il Vicepresidente della Corte aveva già provvisoriamente accolto la richiesta presentata dalla Commissione, ordinando alla Polonia di sospendere l’esecuzione di dette misure di gestione forestale fino all’adozione dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario.

Tuttavia, in data 13 settembre 2017, la Commissione, ritenendo che la Polonia non avesse inadempiuto agli obblighi imposti dall’ordinanza, ha chiesto alla Corte di imporre allo Stato membro il pagamento di una penalità giornaliera, sulla base dell’art. 279 TFUE.

Nell’ordinanza del 20 novembre 2017, la Corte – dopo aver giudicato soddisfatti i requisiti necessari per l’adozione di misure cautelari – ha ricordato che l’art. 279 TFUE permette al giudice del procedimento sommario di adottare tutte le misure provvisorie necessarie al fine di garantire la piena efficacia della decisione nel procedimento principale, incluse ulteriori misure accessorie atte a garantirne l’efficacia. Così, il giudice del procedimento sommario può, sulla base dell’art. 279 TFUE, imporre al destinatario di un’ordinanza cautelare il pagamento di una penalità giornaliera nel caso in cui questo non rispetti il contenuto di tale ordinanza.

Nel caso di specie, la Corte ha dunque previsto che, nel caso in cui la Polonia dovesse venire meno al dovere di sospendere le operazioni di gestione forestale nella foresta di Białowieża, essa potrà adottare un’ordinanza ad hoc, sulla base dell’art. 279 TFUE, per costatare siffatta violazione ed imporre allo Stato membro il pagamento di una penalità giornaliera, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza cautelare di cui trattasi.

ordinanza 27 luglio 2017

ordinanza 20 novembre 2017

 

Lupo europeo (Canis lupus lupus)

Bisonti europei (Bison bonasus)

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. Mara
    dicembre 19, 2017 alle 8:35 am

    Benissimo. Allora bisognerà ricorrere alla Corte Europea per far ragionare i gestori di Forestas?

  2. Carlo Forte
    dicembre 19, 2017 alle 10:40 am

    Sarebbe ora………..purtroppo l’Europa del diritto è ancora lontana.

  3. aprile 24, 2018 alle 2:50 PM

    nuova condanna nei confronti della Polonia.

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 23 aprile 2018
    Corte di Giustizia Grande Sezione 17 aprile 2018
    «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 4 e 5 – Sito Natura 2000 “Puszcza Białowieska” – Modifica del piano di gestione forestale – Aumento del volume di legname sfruttabile – Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito – Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito – Pregiudizio all’integrità del sito – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette»: http://www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/116-giurisprudenza-comunitaria116/13666-ambiente-in-genere-conservazione-degli-habitat-naturali-e-della-flora-e-della-fauna-selvatiche-2.html

  4. dicembre 16, 2020 alle 2:57 PM

    nuova procedura di infrazione contro la Polonia.

    Commissione europea, Pacchetto infrazioni di dicembre 2020: decisioni principali. (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_2142)

    Protezione della natura: la Commissione decide di deferire la POLONIA alla Corte di giustizia per essere venuta meno all’obbligo di tutelare gli habitat e le specie forestali

    La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata adozione di misure di salvaguardia adeguate per proteggere gli habitat e le specie vegetali e animali forestali, come previsto dalla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e dalla direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE). Tali direttive istituiscono Natura 2000, una rete di zone protette dell’UE al fine di preservare gli habitat e le specie di interesse per l’UE. Nel quadro di tale normativa, i piani di gestione forestale, che disciplinano attività quali la lavorazione boschiva, devono essere sottoposti a una valutazione dei loro effetti sui siti Natura 2000 prima di essere autorizzati. Inoltre, sia il Green Deal europeo sia la strategia europea sulla biodiversità, sottolineano l’importanza fondamentale che l’UE fermi la perdita di biodiversità proteggendo e ripristinando la biodiversità. In Polonia, sebbene siano effettuate le valutazioni dei piani di gestione forestale, il diritto nazionale non prevede la possibilità di agire in giustizia per quanto riguarda tali piani. Dato che tali piani possono esplicare effetti significativi sui siti Natura 2000, il pubblico viene privato della tutela giurisdizionale effettiva. Nel 2016 la Polonia ha inoltre esentato le attività di gestione forestale dal rispetto degli obblighi di rigorosa protezione delle specie previsti dalle direttive Uccelli e Habitat. Tale esenzione compromette il prescritto regime di protezione. La Commissione ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora nel luglio 2018 e successivamente un parere motivato nel luglio 2019. In risposta, la Polonia ha accettato di prendere in considerazione la possibilità di modificare la propria legge per quanto riguarda le eccezioni per la gestione forestale. Non sono però stati compiuti progressi fino ad ora. La Commissione ha pertanto deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IT/ip_20_2152

  1. dicembre 19, 2017 alle 1:18 am

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