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I procedimenti di valutazione di impatto ambientale dei progetti estrattivi devono coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche competenti.


Alpi Apuane, Sagro, manifestazione sotto la neve (genn. 2017)

La Direzione Politiche Mobilità. Infrastrutture, e Trasposto pubblico locale – Settore Pianificazione e controlli in materia di cave della Regione Toscana, dopo aver acquisito in merito il parere dall’Avvocatura regionale, ha risposto (nota n. A00GRT 206524 del 19 aprile 2017) alle richieste del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Presidio Apuane in tema di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) riguardanti i progetti di attività estrattive, nel caso specifico le cave di marmo sulle Alpi Apuane.

Le richieste nascevano dal riscontro, in varie occasioni, dell’assenza dei previsti pareri da parte di amministrazioni competenti in materia ambientale (es. Soprintendenza per Archeologia, Beni Culturali e Paesaggio; Autorità di Bacino del Serchio, ecc.) in conferenze di servizi nell’ambito delle procedure di V.I.A., seguite, poi, dalla pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A., provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale – V.I.A.) da parte del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, titolare delle procedure nell’ordinamento regionale.

La risposta regionale è incentrata sull’entrata in vigore del c.d. decreto Madia (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127), che ha radicalmente modificato in negativo la disciplina della conferenza di servizi.

Alpi Apuane, Fivizzano, Cava Vittoria, scarico detriti (15 luglio 2016)

All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza” (art. 14 ter, comma 4°, della legge n. 241/1990 e s.m.i., come sostituito dall’art. 1, comma 1°, del decreto legislativo n. 127/2016).

In soldoni, se qualsiasi amministrazione pubblica (comprese quelle competenti in materia ambientale, culturale e per la tutela della salute) non è presente o non esprime formalmente il suo parere, questo s’intende positivo senza condizioni, con indubbie possibili conseguenze deleterie. In teoria, infatti, potremmo così vedere anche un Mc Donald’s dentro il Colosseo.

Ovviamente, se il soggetto proponente (la società estrattiva) non ottempera alle richieste istruttorie dell’amministrazione pubblica procedente, la conferenza di servizi non può che chiudersi negativamente, ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i. nel caso generale e ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel caso del procedimento di V.I.A.

Alpi Apuane, marmettola cementata in un corso d’acqua

Certamente, l’Ente Parco dovrebbe completare l’istruttoria anche in assenza dei pareri ambientali mancanti, tuttavia è da verificare l’effettiva presenza in organico di tutte le professionalità necessarie: in ogni caso, il “problema” permane se un’amministrazione pubblica competente in materia ambientale, urbanistica, sanitaria che avrebbe dovuto esser convocata in realtà non lo sia stata e non abbia comunque espresso il proprio parere o autorizzazione: in questo caso o il soggetto proponente (pubblico o privato che sia) lo può richiederlo autonomamente ovvero può esser richiesta la revoca in via di autotutela del provvedimento finale autorizzativo della conferenza di servizi (art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.) ovvero l’annullamento d’ufficio (art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.) nei casi in cui il parere mancante sia causa di annullabilità dell’atto di autorizzazione (art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

Ovviamente, se ciò non accade, l’autorizzazione ambientale (la P.C.A.) rimane vigente e il Comune territorialmente competente provvede al rilascio della concessione estrattiva (legge regionale Toscana n. 35/2015).

A questo punto, grazie al lassismo di Ente Parco e Comune, l’unica soluzione è il costoso ricorso davanti al T.A.R. Toscana o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alla faccia della legalità e del rispetto dell’ambiente.

Ora la Direzione Politiche Mobilità. Infrastrutture, e Trasposto pubblico locale – Settore Pianificazione e controlli in materia di cave della Regione Toscana ha informato anche il Parco naturale regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Vagli (interessato da simili problematiche).

Alpi Apuane, Massa, Padulello, notare la Via di Lizza del Padulello, manufatto storico

Cambierà qualcosa in positivo, finalmente, o dovremo rivolgerci ai Giudici amministrativi?

Come recentemente denunciato, in pochi mesi l’Ente Parco ha emanato ben 10 provvedimenti di sospensione dell’attività estrattiva e ingiunzione di ripristino ambientale, due dei quali riferiti alla stessa cava (Cava Calacatta, Carrara), delineando un quadro di illegalità ambientale di sensibili dimensioni, non contrastato da provvedimenti di efficace natura. Anche in proposito il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto alla Regione Toscana norme più efficaci per contrastare le attività di cava abusive.

Per esempio, proprio la Cava Calacatta, nel territorio comunale di Carrara, oggetto di ben due provvedimenti di sospensione dell’attività estrattiva e ingiunzione di ripristino ambientale da parte del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane (ordinanza Presidente Parco Apuane n. 8 del 21 ottobre 2016 e ordinanza Presidente Parco Apuane n. 1 del 3 giugno 2016), è stata riaperta grazie alla pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) n. 14 del 15 novembre 2016, in probabile assenza dei pareri previsti per legge di Azienda Sanitaria Locale PISSL (la cava è in galleria) e della Soprintendenza per Belle Arti e Paesaggio di Lucca, senza che tale assenza sia stata valutata motivatamente, ma rimandando a un momento successivo (“il proponente dovrà acquisire i pareri e le autorizzazioni in materia ambientale, non pervenute nel corso della presente procedura”).   Secondo quanto reso noto dalla Direzione Politiche Mobilità. Infrastrutture, e Trasposto pubblico locale – Settore Pianificazione e controlli in materia di cave della Regione Toscana previo parere dell’Avvocatura regionale tale P.C.A. sarebbe da annullare in via di autotutela?

La Società estrattiva ha acquisito autonomamente i pareri eventualmente mancanti?    L’ha fatto il Comune di Carrara?

Legalità e rispetto dell’ambiente sono i parametri minimi per la salvaguardia delle Alpi Apuane e tutti – ma proprio tutti – devono capirlo una volta per tutte.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Carrara, bacino estrattivo Torano

 

Il Tirreno, 3 maggio 2017

(foto A.G., F.L., archivio GrIG)

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