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Dev’essere considerato l’effetto sull’habitat protetto per gli interventi nelle aree della Rete Natura 2000.
Rilevante pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza Sez. V, 25 febbraio 2014, n. 892) riguardo la disciplina degli interventi nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora e ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.
I siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) sono aree naturali protette.
La Suprema Corte di cassazione ha confermato un recente importante orientamento giurisprudenziale (in precedenza vds. Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 44409) in campo ambientale.
Prima la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2885 aveva seguito contrario orientamento.
I calendari venatori che consentono la caccia nelle aree della Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza sono illegittimi.
Importante pronuncia del T.A.R. Sicilia, Sezione I palermitana, sul difficile rapporto fra l’attività venatoria e la salvaguardia degli habitat e della fauna.
La sentenza T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 1474 ha ribadito la linea giurisprudenziale che ritiene obbligatoria la preventiva positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale per ogni ipotesi di caccia che coinvolga le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, sia che siano siti di importanza comunitaria (S.I.C.), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora, sia che siano zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 226, proc. C-226/08; Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2004, n. 127, proc. C-127/02; T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 552).
Sulla stessa linea giurisprudenziale è la recentissima sentenza T.A.R. Abruzzo, AQ, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 719. Leggi tutto…
Le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC) non sono aree naturali protette.
Importante pronunciamento del Consiglio di Stato in tema di aree naturali protette e di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).
La sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2885 ha, infatti, riformato la sentenza T.A.R. Campania, NA, 23 maggio 2007, n. 5941 e ha statuito che le Z.P.S. (nel caso di specie, ma l’assunto può essere esteso plane ai S.I.C.) non possono essere assimilate alle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/1991 e s.m.i. per difetto del necessario procedimento previsto per legge. Leggi tutto…




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