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I provvedimenti avverso l’abusivismo edilizio sono sempre incentrati sulle opere illecite.
Anche il proprietario del terreno deve controllare l’utilizzo dell’area da parte dell’affittuario.

Se è vero che non sempre il proprietario del terreno risponde dei reati inerenti lo scarico incontrollato dei rifiuti sul proprio terreno (vds. Cass. pen., Sez. III, 9 dicembre 2013, n.49327; Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2477/08; Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206/06), è anche vero che, se conserva “la piena disponibilità dell’area, oggetto della condotta illecita … contestata”, il proprietario è tenuto a verificare l’utilizzo del proprio terreno effettuato dal soggetto a cui è stato affittato il terreno.
Leggi tutto…Che cosa deve fare il titolare del sito inquinato non responsabile della contaminazione.
Spesso accade che il responsabile della contaminazione di un sito non sia il proprietario o il gestore a vario titolo dell’area.
Il diritto di obiezione di coscienza venatoria: fuori la caccia dal mio terreno!
Importantissimo pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in materia di caccia e proprietà privata.
La sentenza CEDU, Grande Camera, 26 giugno 2012, Hermann vs. Germania ha introdotto una sorta di diritto all’obiezione di coscienza venatoria in favore del proprietario dei terreni che non intenda consentirvi l’esercizio della caccia.
Infatti, il proprietario di un fondo rustico non è obbligato a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali.
Essendo l’attività venatoria esercitata a fini prevalentemente ludici, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l’accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata. Leggi tutto…



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