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Loiri Porto S. Paolo, Cala Finanza fra mattoni, tribunali e manifestazioni popolari.


Loiri Porto S. Paolo, Cala Finanza, locandina manifestazione (23 maggio 2026)

Non c’è pace per il litorale di Cala Finanza – Punta La Greca, sulla costa di Loiri Porto S. Paolo  (OT), recentemente divenuto uno degli scenari della speculazione immobiliare, grazie agli strumenti straordinari per lo sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia.

L’area (una cinquantina di ettari sul mare) ricca di macchia mediterranea fra Cala Finanza e Punta La Greca, davanti all’Isola di Tavolara, risulta interessata da un progetto immobiliare promosso dalla Tavolara Bay s.r.l., costituita dalla società brasiliana Jhsf Participações (titolare della catena alberghiera di lusso Fasano) e da altri soci, per il quale è stato chiesto l’accesso alle procedure semplificate di cui alla Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (operativa dall’1 gennaio 2024 grazie al decreto-legge n. 124/2023, convertito nella legge n. 162/2023).

In progetto complessivamente un hotel a cinque stelle da 50 camere, 30 ville (tipologie da 500 e da 200 metri quadri), ristoranti, servizi commerciali e turistici, un porto turistico, un campo da golf.

Il Comune di Loiri Porto S. Paolo – Area Urbanistica, dopo aver accertato (nota prot. n. 5659 del 24 marzo 2026) la realizzazione di vari interventi abusivi, comprendenti opere edilizie e taglio di vegetazione mediterranea, ha emanato l’ordinanza di demolizione e ripristino ambientale n. 4 del 16 aprile 2026, prontamente impugnata dalla Società immobiliare.

Loiri Porto S. Paolo, Cala Finanza, taglio macchia mediterranea (fine marzo 2026)

Il T.A.R. Sardegna, con ordinanza, Sez. II, 14 maggio 2026, n. 122, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del provvedimento, fissando l’udienza pubblica per la discussione sul merito per l’11 novembre 2026.   La succinta motivazione è basata “in ordine alla mancata valutazione differenziata delle opere contestate e agli effetti legittimanti derivanti dalla … autorizzazione unica, prima della sospensione dei suoi effetti”: in poche parole, le opere abusive (edilizie e taglio della vegetazione) potrebbero esser state tutte realizzate nel brevissimo periodo fra l’emanazione dell’autorizzazione unica ZES n. 74 del 9 febbraio 2026 e la sospensione determinata dall’opposizione della Regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 3408 del 19 febbraio 2026.

Ruspe come Speedy Gonzales, per capirci, anche l’inizio e la sospensione dei lavori sono stati comunicati con serafica calma al Comune soltanto l’11 marzo 2026

Infatti, con nota prot. 4595 del 11.03.2026 è stata trasmessa al protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo una comunicazione avente ad oggetto ‘Tavolara Bay – procedimento n. 600178 – ZES Unica del Mezzogiorno – Comune di Loiri Porto San Paolo – Autorizzazione Unica N. 74/2026 rilasciata dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Struttura Di Missione ZES in data 10.02.2026 – comunicazione inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 e successiva sospensione’, nella quale si comunica che i lavori hanno avuto inizio in data 11.02.2026 e sono stati sospesi in data 19.02.2026” (Comune di Loiri Porto S. Paolo – Area Urbanistica nota prot. n. 5659 del 24 marzo 2026).

Dal canto suo, la Regione autonoma della Sardegna ha messo le mani avanti e ha impugnato (fine aprile 2026) davanti al locale T.A.R. l’autorizzazione unica ZES.

La scandalosa vicenda speculativa, però, non ha lasciato inerti residenti e turisti: è nato un comitato spontaneo e ha deciso di promuovere una passeggiata di sensibilizzazione sul litorale di Cala Finanza – Punta La Greca per sabato 23 maggio 2026 (appuntamento alle ore 9.00).

mattone nella sabbia

La speculazione immobiliare a Cala Finanza – Punta La Greca.

Quanto sta accadendo in questo lembo di costa gallurese è davvero emblematico dei tentativi speculativi di eversione delle normative di salvaguardia costiera.

I primi elementi sono emersi pubblicamente soltanto dopo le istanze di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti avanzate ((25 febbraio 2026  e 6 aprile 2026) alle amministrazioni pubbliche competenti dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), in un primo momento riguardo l’avvenuta adozione con deliberazione del Consiglio comunale di Loiri Porto S. Paolo n. 50 del 25 novembre 2025 della “Proposta variante al PUC di Loiri Porto San Paolo da sottozona H2 a sottozona F4 in località Cala Finanza. Punta La Greca, nell’ambito della conferenza di servizi ex art.14 bis e seguenti della Legge n.241/1990 all’interno dello sportello ZES Unica del mezzogiorno n.600178. Autorità procedente: struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 10 del D.L. 124/2023 – soggetto proponente: Società Tavolara Bay S.r.l. atto d’indirizzo politico amministrativo”.

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia della Gallura, il Comune di Loiri Porto S. Paolo, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, la Struttura di Missione ZES, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, informata per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Roma, Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Emerse, quindi, il rilascio di specifica autorizzazione unica Struttura Missione ZES n. 74 del 9 febbraio 2026 in favore della Tavolara Bay s.r.l.

Per ora, in una prima fase, il progetto presentato e così autorizzato prevede:

a) La ristrutturazione edilizia della villa esistente e del relativo garage di pertinenza, nonché delle due dependance presenti, mediante opere di riqualificazione architettonica che, senza modifiche di sagoma, prevedono alcune modifiche ai prospetti e il cambio di destinazione d’uso di tutti i fabbricati da residenziale /non residenziale in turistico/ricettivo. Gli edifici si trovano nel lato ovest del promontorio di Cala Finanza ad una distanza dalla linea di battigia marina che oscilla tra i 20 e gli 80 metri;

b) La realizzazione di diverse sistemazioni delle aree esterne pertinenziali degli edifici principali, tra cui la creazione di sentieri pedonali interni, la piantumazione di nuove essenze vegetali ad integrazione e potenziamento delle specie già presenti, il rifacimento della pavimentazione della piscina, la posa in opera di diverse pedane e tende di copertura, la realizzazione di volumi (dichiarati tecnici) a servizio del giardino, di pergolati, di tettoie, ecc.

c) La realizzazione, nella parte del terreno a est delle ville, di una struttura ricettiva (definita glamping) costituita da 7 moduli abitativi amovibili a uso camere e 2 moduli a uso ufficio, comprensiva di percorsi di collegamento tra i vari moduli e tra i moduli e la spiaggia, delle relative opere di urbanizzazione (rete fognaria, idrica ed elettrica, e un’area servizi dove terminano le urbanizzazioni previste).” (nota CFVA prot. n. 12160 del 17 febbraio 2026).

I pareri pervenuti in sede di conferenze di servizi (9 ottobre 2025, 26 novembre 2025, 22 gennaio 2026) sono stati pressochè tutti negativi e non superabili (Regione autonoma della Sardegna – Direzione generale Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari; Regione autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa Ambiente; Regione autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio) con, in pratica, il solo parere favorevole sul piano politico del Comune di Loiri Porto S. Paolo.

Sardegna, macchia mediterranea sul mare

In brevissimo tempo, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota prot. n. 3408 del 19 febbraio 2026), il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota CFVA prot. n. 12160 del 17 febbraio 2026), la Direzione generale regionale della Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia ha chiesto l’annullamento in via di autotutela (nota prot. n. 8347 del 13 febbraio 2026) per violazione della normativa sulla conferenza di servizi, essendo prevalenti i pareri negativi non superabili per violazione della normativa di tutela ambientale vigente sull’area.

La Direzione generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato (nota prot. n. 9173 del 20 marzo 2026) l’assenza di procedura di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.), pur richiesta (nota prot. n. 24377 del 29 agosto 2025).

In sede di Consiglio dei Ministri non vi è stata ancora alcuna decisione.

E’ del tutto evidente che si tratti di un tentativo scandaloso e smaccatamente illegittimo di scardinare la normativa di salvaguardia costiera e la disciplina di pianificazione paesaggistica vigenti.

PPR, ambito paesaggistico n. 18 “Golfo di Olbia”, costa di Loiri Porto S. Paolo (in arancione intenso è la zona di “conservazione integrale”)

Infatti, l’area interessata ricade ampiamente nella fascia costiera dei metri 300 dalla battigia marina, tutelata con vincolo di conservazione integrale (legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.) e con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), mentre rientra nel vigente piano paesaggistico regionale – P.P.R. quale bene paesaggistico d’insieme in quanto ricadente nella fascia costiera (artt. 19-20 delle N.T.A.) e zona di conservazione integrale.

Oltre al palese contrasto con la normativa di salvaguardia costiera e la disciplina di pianificazione paesaggistica, nessuna sottoposizione della proposta variante alla preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nè, tantomeno, sottoposizione alle necessarie procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti esecutivi.

Cagliari, Viale Trento, sede della Regione autonoma della Sardegna

E’ vero che l’autorizzazione unica n. 74/2026 rilasciata alla società Tavolara Bay non sia efficace per gli atti di opposizione presentati (art..14 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i.), tuttavia, la Regione dovrà impugnarla in sede giurisdizionale qualora sia confermata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  E, come si è visto, ha depositato ricorso fin d’ora.

Inoltre, alla faccia delle assicurazioni della Società immobiliare, sono emersi lavori edilizi e di taglio della macchia mediterranea privi di autorizzazione e – piaccia o no – di qualsiasi comunicazione preventiva.

Infatti, il Comune di Loiri Porto S. Paolo – Area Urbanistica ha accertato (nota prot. n. 5659 del 24 marzo 2026) la realizzazione di vari interventi privi di autorizzazione, comprendenti opere edilizie e taglio di vegetazione mediterranea.

Precisamente:  presenza di opere interne non autorizzate in un fabbricato; cambio di destinazione d’uso di un secondo fabbricato (centro fitness); aumento dimensioni (metri cubi 18,80) e cambio di destinazione d’uso di un vano lavanderia di un terzo fabbricato; cambio di destinazione d’uso e modifiche esterne di un  quarto fabbricato; pavimentazione con pedane modulari lignee intorno alla piscina e a un fabbricato non autorizzate; pavimentazione in cemento e cotto non autorizzata; sistemazione di dieci pergole con pavimentazione lignea non autorizzate; realizzazione non autorizzata di un locale tecnico; sistemazioni esterne (basolato, ghiaietto, aiuole) non autorizzate; realizzazione di “diversi sentieri pedonali percorribili sino alla spiaggia di Cala Sedalis realizzati con tagli, potature e sradicamenti della vegetazione spontanea  non autorizzati”.

Gheppio (Falco tinnunculus)

Inoltre, “al momento del sopralluogo è stata rilevato inoltre che un’area di dimensioni di circa 1000 mq, tra gli edifici esistenti e la spiaggia, risultava completamente decespugliata e oggetto di movimenti terra effettuati con mezzo meccanico presente in loco; all’interno di quest’area erano presenti quattro cisterne idriche fuori terra (ciascuna avente superficie di circa 7,80 mq), materiale da costruzione/di cantiere (mezzi meccanici, blocchetti, pedane, tubazioni, pozzetti prefabbricati … intervento privo di autorizzazione”.

Il Comune di Loiri Porto S. Paolo – Area Urbanistica ha affermato chiaramente che “gli interventi edilizi sopradescritti sono stati realizzati in assenza di permesso di costruire (art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23), di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.lgs 42/2004), e autorizzazione del vincolo per scopi idrogeologici (R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923)e che “è emerso che alcune lavorazioni, presumibilmente oggetto dell’autorizzazione Unica Zes n. 74, rilasciata in data 06.02.2026, erano in corso di realizzazione/realizzati, seppur in variazione/difformità dalla stessa, nonostante l’inefficacia dell’autorizzazione stessa, oggetto di opposizioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’ex art. 14-quinquies della L. 241/1990”.

La Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari ha comunicato (nota prot. n. 8297 dell’8 maggio 2026) di aver informato gli organi centrali del Ministero della Cultura e i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale.

Sono seguite le impugnazioni in sede giurisdizionale, ma, a quanto sembra, siamo solo all’inizio di una vicenda che ha già assunto notevole importanza per la salvaguardia delle coste della Sardegna.

E non solo.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

N. 00122/2026 REG.PROV.CAU.

N. 00471/2026 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2026, proposto da

Tavolara Bay S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Careddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza di rimozione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi n. 4 del 16 aprile 2026, prot. 7251, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Loiri Porto San Paolo, avente ad oggetto opere in loc. Cala Finanza;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Loiri Porto San Paolo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente:

– ha impugnato l’ordinanza comunale indicata in epigrafe in virtù della quale il Comune di Loiri Porto San Paolo ha ordinato la demolizione degli abusi edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi asseritamente riscontrati nel compendio immobiliare di sua proprietà, sito nel territorio comunale, in località loc. Cala Finanza;

– a sostegno del ricorso e della tutela cautelare richiesta, ha evidenziato plurimi profili di illegittimità dell’ordinanza impugnata sintetizzabili, essenzialmente, nel rilievo per il quale il Comune ha determinato il carattere abusivo delle opere senza considerare gli effetti prodotti dall’autorizzazione unica n. 74/2026 (prima della sospensione dei suoi effetti a seguito dell’opposizione della Regione Sardegna), né il differente regime (titolo autorizzativo o edilizia libera) delle diverse opere contestate;

– quanto al periculum in mora, l’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla demolizione delle opere sussistenti nel terreno, attesa sia la rilevanza complessiva dell’intervento oggetto dell’autorizzazione unica n. 74/2026, sia l’irreversibilità derivante dall’acquisizione ope legis dell’area nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione;

– il Comune di Loiri Porto San Paolo si è costituito in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;

– all’esito dell’udienza camerale del 13 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio sull’istanza cautelare;

Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che non appaiono infondate le censure della ricorrente in ordine alla mancata valutazione differenziata delle opere contestate e agli effetti legittimanti derivanti dalla citata autorizzazione unica, prima della sospensione dei suoi effetti;

Ritenuto, in ogni caso e impregiudicata ogni più approfondita valutazione sul fumus boni iuris, che nel bilanciamento degli interessi sia comunque preferibile mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione della causa nel merito, non essendo neanche emerso un significativo interesse pubblico all’immediata demolizione delle opere già realizzate;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere gli effetti dell’ordinanza impugnata e che l’udienza di trattazione del merito debba essere fissata in data 11 novembre 2026;

Ritenuto che la particolarità della questione trattata giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con riferimento all’odierna fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto:

a) sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 11 novembre 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Andrea Gana, Referendario, Estensore

   
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Gana Tito Aru
   
   
   

IL SEGRETARIO

Pubblicata il 14 maggio 2026

Gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis)

(foto S.D., archivio GrIG)

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