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Il T.A.R. Lazio “amputa” il Piano nazionale di abbattimento delle specie di fauna selvatica.


Lupo (Canis lupus, foto Raniero Massoli Novelli)

Il Piano nazionale di abbattimento delle specie di fauna selvatica, fortemente voluto dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, è stato amputato dal T.A.R. Lazio in diverse sue parti.

Si tratta del D.M. Ambiente 13 giugno 2023, Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, in base alla previsione della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, commi 447-448), che consente in linea generale la possibilità di adottare piani di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica in qualsiasi giorno dell’anno e in qualsiasi luogo, compresi aree naturali protette e centri abitati.

Già depurato delle sue proposte peggiori, grazie anche alle azioni legali e alla petizione popolare con decine di migliaia di aderenti promosse dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), il Piano è anche oggetto della procedura d’infrazione INFR(2023)2187 per violazione della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica e il regolamento REACH n. 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57, procedura giunta al parere motivato (art. 258 TFUE).

Ora il pronunciamento del T.A.R. Lazio, con sentenza Sez. II ter, 10 marzo 2026, n. 4460.

Orso bruno (Ursus arctos)

In estrema sintesi, le parti dichiarate illegittime:

  • non possono essere esclusi a priori metodi alternativi all’abbattimento per le specie parautoctone, ossia naturalizzate in Italia prima dell’anno 1500 (es. Daino, Coniglio selvatico) oggetto di controllo e di obiettivi di eradicazione;
  • non sono ammissibili deroghe ai divieti previsti  dall’art. 21 della legge n. 157/1992 e s.m.i. (distanze di sicurezza da case posti di lavoro e strade, trasporto armi in centri abitati,  prendere uova e nidiacei, ecc.),  dall’allegato F del DPR n. 357/1997 e s.m.i. di attuazione direttiva Habitat n. 92/43/CEE (divieto uso, per i mammiferi, di magnetofoni, fari dispositivi di mira per turi notturni, armi con caricatore contenente più di due cartucce), dall’allegato IV della Direttiva Uccelli (es. reti, trappole, uso autoveicoli, sorgenti luminose, fari, visori notturni, fucili contenenti  più di due cartucce);
  • non possono essere commissariati dalle Regioni gli Enti parco per mancato adeguamento al Piano entro 6 mesi dalla data di adozione.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Castoro europeo (Castor fiber)

N. 04460/2026 REG.PROV.COLL.

N. 12572/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12572 del 2023, proposto da

Lav Lega Antivivisezione Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali Enpa Onlus, Associazione Italiana per il Wwf Ets, Lega Italiana Protezione Uccelli Lipu Birdlife Italia Odv, Organizzazione Internazionale Protezione Animali Oipa Italia Odv, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Leidaa Ets, Lndc Animal Protection, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Fegatelli e Alessio Petretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Copagri Confederazione Produttori Agricoli, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto in data 13 giugno 2023 del Ministro dell”ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell”agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” nonché dell”Allegato che ne costituisce parte integrale e sostanziale, pubblicato sulla GU n.152 del 1° luglio 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin da ora motivi aggiunti per quando saranno noti detti atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Le associazioni ricorrenti, tutte impegnate statutariamente nella tutela ambientale e nella protezione degli animali, chiedono l’annullamento di talune parti del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (in avanti, il “Piano”), adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 152 del 1° luglio 2023.

Premettono che il Piano è stato emesso in attuazione dell’art. 19-ter della legge n.157 del1992, così come novellato dall’art. 1, commi 447 e 448, della legge n. 197 del 2022, e ha come finalità quella di rappresentare lo strumento programmatico di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Aggiungono che il Piano, pur avendo una durata pari a cinque anni, si qualifica come “straordinario” rispetto all’attività di controllo della fauna selvatica, che è attribuita in via ordinaria alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 19, commi 1e 2, della legge n. 157 del 1992 e dall’art. 19, comma 3, della medesima legge, con piani speciali di abbattimento.

In primo luogo, vengono impugnate le disposizioni riguardanti i metodi alternativi all’abbattimento per il contenimento della fauna selvatica. Secondo i ricorrenti tali disposizioni, in violazione delle norme a tutela della fauna selvatica, assegnerebbero ai metodi alternativi un valore solo residuale ed un  utilizzo mai indipendente, ma sempre ad integrazione, dell’attività di abbattimento e cattura.

I ricorrenti censurano anche le parti del Piano che riguardano l’applicazione del principio di selettività nei confronti di specie cd. non target, sostenendo che esse non consentirebbero un’adeguata tutela della fauna non immediatamente destinataria delle prescrizioni del piano, perché le modalità del prelievo e dell’abbattimento delle specie target non garantirebbero né la selettività riferita alle sole specie target né l’assenza di perturbazione di impatti sulle specie escluse dall’applicazione del decreto impugnato.

Sarebbe illegittima, poi, la previsione secondo la quale per le attività di controllo non vigono i divieti posti da alcune norme, nonché quella che statuisce che, qualora gli Enti gestori delle Aree protette regionali non si adeguino alle prescrizioni di dettaglio del Piano regionale entro sei mesi dalla sua adozione, la regione può prevedere il commissariamento dell’Ente gestore per l’attuazione del Piano suddetto.

Con riguardo alle indicazioni specifiche previste per la specie del cinghiale, il Piano sarebbe in più punti illegittimo, sia per il disturbo arrecato alle specie non target sia perché individua la “braccata” tra

i metodi ammessi. Inoltre, è censurato il richiamo al parametro degli “investimenti stradali” per individuare la portata dell’abbattimento.

Quanto alle prescrizioni riferite al lupo, i ricorrenti censurano il punto 6, ultimo comma, del Piano, che dà atto che i dati ISPRA attestano un miglioramento dello stato di conservazione del lupo e statuisce che ciò potrebbe consentire di superare il divieto di deroghe alla rimozione contenuta nel piano di azione siglato nel 2002. È altresì previsto che eventuali attività di rimozione di individui di lupo saranno autorizzate seguendo l’iter autorizzativo previsto dal D.P.R. n. 357 del 1997.

2. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività diretta e immediata del Piano. Esso non sarebbe un atto immediatamente operativo e di definizione di interventi concreti da attuare, ma un provvedimento a carattere generale e di indirizzo.

È eccepita anche l’inammissibilità del gravame per essere stato notificato solo a COPAGRI e non anche ad almeno uno dei «reali ed effettivi controinteressati», da individuarsi nelle Regioni e Province autonome, che sono i soggetti attuatori del Piano. Nel merito, le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del gravame siccome infondato.

3. All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni in rito sollevate dai Ministeri resistenti.

Il Piano, pur avendo natura sostanzialmente regolamentare, è immediatamente impugnabile dai ricorrenti, che sono enti esponenziali che tutelano interessi ambientali e faunistici.

Da un lato, infatti, esso contiene prescrizioni – quali il potere di commissariamento dell’Ente gestore di aree naturali e la non applicabilità di taluni divieti di legge nei confronti delle attività di controllo della fauna selvatica – che sono immediatamente operative, a prescindere dalla successiva pianificazione regionale.

Anche le previsioni che individuano possibili limitazioni all’utilizzo di metodi alternativi all’abbattimento, nonché quelle che regolano le modalità ritenute più efficaci per dare attuazione al principio di selettività nella cattura e abbattimento degli animali, compresi i cinghiali e lupi, producono effetti immediatamente lesivi, in quanto facoltizzano le regioni, a certe condizioni, a introdurre determinate regole nell’esercizio del loro potere di pianificazione locale.

Dunque anche in tali parti il decreto ha un’immediata portata applicativa, poiché incide fin da subito sui comportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari, vale a dire le regioni tenute ad attuare le linee di indirizzo ivi contenute.

Del resto, l’impugnazione di disposizioni regolamentari da parte degli enti esponenziali non richiede in linea di principio che esse siano seguite da atti applicativi concretamente lesi, proprio alla luce della natura dell’interesse azionato, purché tali disposizioni producano effetto.

Non sussiste, poi, la dedotta inammissibilità del ricorso per la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, vale a dire la regione nella qualità di soggetto attuatore del Piano. Le regioni non assumono la veste di controinteressate nell’odierna impugnativa, poiché esse non hanno una posizione di interesse giuridicamente qualificata rispetto al mantenimento delle previsioni introdotte con il decreto impugnato, dal quale non ricavano alcuna utilità (derivando, piuttosto, dal Piano un obbligo a provvedere che attribuisce loro un dovere).

2. Passando al merito delle questiono sottoposte, esse vengono suddivise dai ricorrenti in sei distinti

punti, riguardanti rispettivamente: i) i metodi alternativi all’abbattimento; ii) il principio di selettività; iii) l’inoperatività, nell’attività di controllo, di talune prescrizioni normative; iv) il commissariamento dell’ente gestore di aree naturali; v) la cattura e abbattimento del cinghiale; vi) la rimozione del lupo.

3. Quanto ai metodi alternativi all’abbattimento, i ricorrenti deducono anzitutto l’illegittimità del punto

2.2 comma 1 e comma 1 lettera d), del Piano, in combinato disposto con il punto 2.8 commi 2 e 4, con i quali si regolamenta l’utilizzo, nell’ambito del Piano e dei futuri piani regionali attuativi, dei metodi alternativi al contenimento della fauna selvatica mediante abbattimento.

Sostengono che il Piano non darebbe valore prioritario all’utilizzo degli strumenti alternativi, che anzi sarebbero considerati residuali e comunque obbligatoriamente concorrenti alla cattura e abbattimento.

3.1. Occorre premettere che l’art. 19, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che è la fonte legislativa del potere di pianificazione qui esercitato, ha la finalità di contenere la fauna “mediante abbattimento e cattura”, vale a dire attraverso i più cruenti strumenti a disposizione, sicché, di per sé, i metodi alternativi all’abbattimento, pur non preclusi, ben possono nel Piano trovare applicazione non prioritaria.

Né può porsi per tale profilo una questione di incompatibilità comunitaria della legge nazionale, atteso che, come esplicitamente chiarito dall’ultimo comma dell’art. 19 ter per le attività di contenimento disposte nell’ambito del piano, che non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, devono comunque applicarsi le previsioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in avanti, “direttiva Habitat”), nonché quelle della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (“direttiva Uccelli”).

In altri termini, e come confermano esplicitamente le previsioni del Piano, la cattura e l’abbattimento possono essere attuate, soltanto se consentito, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’Unione, come attuate dal legislatore nazionale.

In questa prospettiva, il Piano impugnato, a vantaggio delle specie non protette, semmai aggiunge un ulteriore livello di tutela, disciplinando l’impiego dei metodi alternativi.

Così, il punto 2.2 comma 1 del Piano impugnato, dando atto che i Piani regionali devono integrare gli interventi di abbattimento e cattura, stabilisce che «il ricorso a sistemi di prevenzione può coadiuvare il contenimento dei danni». Il successivo punto 2.2, comma 1, prevede perciò che: «la struttura dei Piani regionali dovrà tenere conto degli elementi di seguito dettagliati: […] d) eventuali metodi alternativi messi in atto».

Il punto 2.8, comma 2, rubricato «metodi alternativi», prevede che: «il ricorso a sistemi di prevenzione appare opportuno nei contesti in cui non si riesce a realizzare una effettiva e consistente riduzione delle specie per carenza del personale o per mancata condivisione degli obiettivi di risoluzione delle presenze» ed il successivo comma 4 così statuisce: «nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili, in quanto potenzialmente efficaci, il loro impiego potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura)». Infine, sempre secondo il comma 4, «il parere di ISPRA provvede a valutare il complesso piano di controllo integrato».

Nel contesto del Piano, che risponde precipuamente alla finalità di controllo della fauna selvatica attraverso la predisposizione di un programma di contenimento a tutela della biodiversità e della salute (anche animale), l’eventuale cattura e abbattimento delle specie protette devono comunque essere perseguiti nel rispetto delle direttive comunitarie poste a tutela della fauna e, dunque, “a condizione che non esista un’altra soluzione valida” (così l’art. 16, comma 1 della direttiva Habitat, applicabile anche alle specie protette di cui all’Allegato V, e non soltanto a quelle di cui all’Allegato IV, queste ultime escluse invece dall’applicazione dell’atto impugnato).

La cattura e l’abbattimento vengono perciò coordinate con l’impiego di metodi alternativi, secondo un apprezzamento che ciascuna Regione dovrà compiere, tenuto conto del parere dell’Ispra, in relazione alle peculiari caratteristiche del proprio territorio e della propria fauna.

È perciò in sede di eventuale impugnazione di ciascun Piano regionale che potrà porsi il problema di un’eventuale devianza rispetto alle indicazioni traibili, nel senso appena precisato, dal Piano nazionale: per quanto invece concerne quest’ultimo, per le ragioni appena viste esso non si discosta dal quadro normativo di riferimento, e si sottrae perciò a censura per il profilo qui affrontato.

Ne consegue che non è condivisibile la lettura data dai ricorrenti delle richiamate previsioni del Piano, che pur muovendo dall’obiettivo di controllo della fauna selvatica in eccessivo stato di proliferazione attraverso la cattura e l’abbattimento, rammentano comunque l’importanza dei metodi alternativi all’abbattimento.

3.2. I ricorrenti deducono anche l’illegittimità del punto 2.8 comma 5 e comma 5 lettere a) e b) a tenore dei quali «è escluso il ricorso a metodi alternativi per le seguenti specie: a) specie esotiche per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali, impongono obiettivi di eradicazione e contenimento; b) specie parautoctone oggetto di controllo». Rilevano che il medesimo divieto è poi ribadito espressamente al punto 5, comma 1, secondo il quale «come sopra esplicitato, per le specie esotiche non vanno applicati i metodi alternativi».

Sempre in tema di specie esotiche, deducono l’illegittimità anche del punto 5 comma 1 del Piano, il quale specifica che «per tutte le specie esotiche di mammiferi e di uccelli anche ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 gennaio 2015 i piani regionali di attuazione del presente piano straordinario adotteranno gli obiettivi eradicativi definiti dal dettato normativo che prevede che la gestione sia finalizzata alla eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni (art. 2 comma 2 della legge n. 157 del 1992)».

3.3. Le contestazioni riguardanti le specie esotiche non colgono nel segno, in quanto il Regolamento UE n. 1143/2014, e il D.Lgs n. 230/2017, che ne costituisce attuazione, espressamente prevedono l’eradicazione delle specie esotiche invasive, alle quali il Piano si rivolge, senza la necessità di applicare misure alternative.

3.4. Sono, invece, fondate le censure rivolte all’inclusione, negli obiettivi di eradicazione senza l’adozione di misure alternative, oltre alle specie esotiche invasive, anche delle «specie parautoctone». Sono tali quelle specie che, pur non essendo originarie di una determinata area geografica, vi siano giunte per intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell’uomo e quindi naturalizzate «anteriormente al 1500 DC» (così il d.m. 19 gennaio 2015). Tali specie non sono contemplate nel Regolamento UE n. 1143/2014 e, anche se soggette a controllo, non sono equiparabili tout court a quelle esotiche invasive. La loro eradicazione, pertanto, non può essere ammessa in maniera indiscriminata in quanto, come previsto dal richiamato decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, va perseguita solo ove ciò consenta di raggiungere «risultati positivi per la conservazione della diversità biologica originaria».

Pertanto, è illegittima la previsione del Piano di cui al punto 2.8, comma 5, lettera b), che esclude l’utilizzo dei metodi alternativi per le specie parautoctone oggetto di controllo, anche tenuto conto che non si evince alcuna ragione, incorporata nell’atto impugnato, per la quale si dovrebbe, per le sole specie parautoctone, derogare al principio generale al quale il Piano si è viceversa ispirato, che, come si è visto, consiste nell’affiancare i metodi alternativi allo strumento dell’abbattimento.

4. Passando alle previsioni riguardanti il principio di selettività, per le associazioni ricorrenti il Piano non conterrebbe strumenti tecnicamente efficaci per la rimozione selettiva degli animali, venendo ad impattare anche sulle specie “non target”, il che determinerebbe una violazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, oltre che degli artt. 9 e 117 Cost.

4.1. In particolare, sarebbero illegittime le previsioni contenute al punto 2.3 comma 3, che elenca gli «strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione selettiva degli animali» e al punto 3.1.11 comma 1, che alla lettera a) indica come strumenti più efficaci per la rimozione selettiva di esemplari di cinghiale le «catture mediante reti, gabbie trappole», nonché il punto 3.1.11 che consentirebbe, sempre per il cinghiale, «l’utilizzo delle braccate in area agricole con limitata vegetazione naturale o in situazione accertate di forte concentrazione».

Sarebbe illegittimo anche il punto 2.3, comma 6 lettera a), del decreto, secondo il quale «i Piani regionali definiscono a) classe di sesso ed età su cui è prioritario intervenire per modificare efficacemente la dinamica della popolazione, laddove disponibile o coerente rispetto alla gestione delle specie target».

Con riguardo all’obbligo di minimizzare l’impatto sulle altre specie non target, apparirebbero illegittimi tanto il punto 2.1 comma 1 lett. c) quanto il punto 2.2 comma 1 lett. c), che consentirebbero l’attività di gestione e controllo tramite abbattimento in qualunque momento dell’anno, anche nei periodi di silenzio venatorio e di divieto di caccia. Illegittimi sotto tale profilo sarebbero anche le prescrizioni relative al cinghiale contenute al punto 3.1.9 comma 5, che consentirebbe il recupero dei capi feriti anche in aree precluse all’esercizio venatorio e nei giorni in cui non è permessa la caccia, ed il punto

3.1.11 comma 1, che annovera tra gli strumenti per la rimozione selettiva: «b) abbattimenti selettivi diurni e notturni; c) utilizzo di armi da fuoco, intensificatori di luce e strumenti di illuminazione».

4.2. Anche tali censure non possono trovare accoglimento.

Giova ribadire che, per espressa previsione contenuta tanto dell’art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, quanto nel preambolo del Piano, le attività di contenimento delle specie target devono avvenire nel rispetto tanto della direttiva Habitat che della direttiva Uccelli.

Le richiamate disposizioni del Piano si muovono all’interno delle prerogative attribuite agli Stati membri dalla disciplina eurounitaria, che contempla la possibilità di esercitare attività di controllo in deroga al regime di protezione della fauna selvatica al ricorrere di specifiche esigenze (cfr., oltre al cit. art. 16 della direttiva Habitat, l’art. 9 della direttiva Uccelli).

Quanto agli strumenti elencati nel decreto e ai quali è possibile astrattamente fare ricorso per la rimozione selettiva degli animali, non sussistono ragioni che ne impediscano l’utilizzo, fermo restando che dovrà essere sempre garantito il rispetto, alla luce quanto appresso sarà esposto, dei divieti di cui all’art. 21 della legge n. 157 del 1992, all’allegato F del DPR n. 357 del 1997 e all’allegato IV della direttiva Uccelli.

Inoltre, l’attività contenitiva dovrà, comunque, sempre svolgersi secondo modalità in grado di garantire il minore disturbo per le specie “non target” e le regioni dovranno decidere se avvalersi di tali strumenti, e in che misura, tenendo conto delle caratteristiche dell’area ove è necessario intervenire e della peculiare situazione della fauna ivi presente.

In altri termini: con riguardo alle specie target, ove il diritto UE sia rilevante, esso sarà integralmente applicabile, e non vi è, nel Piano, alcunché che contrasti irreparabilmente con esso, salva valutazione caso per caso; con riferimento alle specie protette, sulle quali si possano riverberare indirettamente gli effetti dell’abbattimento della fauna non target (ad esempio, disturbandone la quiete), sarà onere dei Piani regionali adottare, previo parere dell’ISPRA, tutte le precauzioni perché ciò non accada, né mancheranno strumenti di tutela giurisdizionale, ove ciò non succeda.

5. È poi contestata l’illegittimità del punto 2.3 comma 4, del Piano, secondo il quale per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all’art. 21 della legge n. 157 del 1992, all’allegato F del D.P.R. n. 357 del 1997 e all’allegato IV della direttiva Uccelli.

La censura merita accoglimento.

5.1. Secondo la difesa delle amministrazioni resistenti, l’art. 21 della legge n. 157 del 1992 riguarderebbe esclusivamente l’attività di caccia e, di conseguenza, esulerebbe dal campo di applicazione del decreto impugnato, alla luce di quanto previsto dall’art. 19-ter della medesima legge, per il quale le attività di contenimento disposte nell’ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Tuttavia, l’art. 21 non contiene solo divieti specifici per l’esercizio della caccia, ma impone – a tutela dell’incolumità pubblica – ulteriori prescrizioni riguardi le limitazioni all’utilizzo e al trasporto delle armi (si vedano, a titolo di esempio, le lettere f e g, sul divieto – rispettivamente – di adoperare fucili da caccia in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di trasportare armi da sparo per uso venatorio all’interno dei centri abitati).

Inoltre, la disposizione contempla, vietandole, anche talune condotte potenzialmente lesive della fauna selvatica quali, sempre a titolo di esempio, il prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli (art. 21 cit., lettera o).

Pertanto, la previsione del Piano, che statuisce l’indiscriminata non operatività dei divieti presenti nell’art. 21 della legge n. 157 del 1992, si pone in contrasto la normativa di rango primario, non trovando la sua possibile giustificazione nell’art. 19-ter della medesima legge.

Di conseguenza, a seguito della presente sentenza dovranno continuare a trovare applicazione i divieti che eccedono l’oggetto della mera attività venatoria, mentre, anche in assenza di una previsione equivalente a quella oggi annullata, non saranno comunque operativi i divieti che si riferiscono esclusivamente alla caccia, atteso che, di per sé, essi esulano dall’ambito applicativo del Piano.

5.2. Parimenti illegittima è la previsione dell’inapplicabilità dell’allegato F del DPR n. 357 del 1997.

Il DPR, nel dare attuazione alla direttiva Habitat, elenca all’art. 10 taluni divieti per l’attività venatoria. Il terzo e ultimo comma dell’articolo prevedono, in via generale, il divieto di «tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie», e rimandano all’allegato F per l’elencazione dei metodi e mezzi di cattura e di uccisione vietati.

Dunque, l’allegato F del DPR n. 357 del 1997, diversamente da quanto sostenuto nelle difese dei Ministeri resistenti, non riguarda il solo esercizio dell’attività venatoria e ha una portata più ampia, in quanto è funzionale al rispetto dei principi di tutela della biodiversità e di non perturbazione delle specie protette ai sensi della direttiva Habitat, che, come si è visto, non si esauriscono in quelle incluse nell’Allegato IV alla direttiva, per le quali l’atto impugnabile non è applicabile.

5.3. Pure l’allegato IV della direttiva Uccelli non limita il suo campo di applicazione alla materia della

caccia. L’art. 8 della direttiva, infatti, introduce il divieto all’uso di mezzi di cattura o uccisione non

selettiva in massa, «in particolare quelli elencati all’allegato IV». La norma aggiunge che il divieto

riguarda, oltre la caccia, anche «la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva».

Orbene, la direttiva in parola non concerne solo la protezione degli uccelli nei confronti dell’attività

venatoria, ma in generale si prefigge lo scopo della «conservazione di tutte le specie di uccelli viventi

naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo».

Va aggiunto che la direttiva uccelli non consente agli Stati membri di introdurre deroghe generalizzate al divieto di cui al richiamato art.8 (cfr. il successivo art. 9). Di conseguenza, il piano impugnato non può introdurre una deroga di siffatta portata, che si pone in contrasto a quanto previsto dalla norma comunitaria.

5.4. Pertanto, è illegittima la previsione dell’inoperatività dei tre menzionati divieti per l’attività di controllo, prevista al punto 2.3 comma 4, del Piano.

6. I ricorrenti contestano anche il punto 2.9 del Piano, riguardante l’azione di contenimento all’interno delle aree protette regionali.

6.1. In primo luogo è contestato il comma 4 del punto 2.9, che secondo i ricorrenti consentirebbe, in assenza del regolamento dell’Ente parco sui prelievi selettivi, l’abbattimento in conformità ai piani regionali.

La censura non è fondata, in quanto il Piano, dopo aver richiamato l’art. 11 comma 4 della legge n. 394 del 1991, che impone che eventuali prelievi e abbattimenti di natura selettiva siano disciplinati dal regolamento interno dell’area-parco e siano attuati per iniziativa e comunque sotto responsabilità del competente ente gestore dell’area-parco, si limita a riportare quanto già previsto dall’art. 22, comma

6, della succitata legge, avuto riguardo agli eventuali prelievi faunistici e agli abbattimenti selettivi nelle aree protette regionali.

6.2. È, invece, illegittimo il disposto del settimo, nonché ultimo, comma del punto 2.9, secondo il quale, qualora gli Enti gestori delle aree protette regionali non si adeguino alle prescrizioni di dettaglio del Piano regionale entro sei mesi dalla sua adozione, la regione può prevedere il commissariamento dell’Ente gestore per l’attuazione del Piano suddetto.

Il Piano introduce una previsione contraria con il principio di autonomia dell’Ente, che informa la legge n. 394 del 1991. Essa, inoltre, non è compatibile con la previsione dell’art.11 della legge n. 394 del 1991, che assegna a tale Ente il potere di disciplinare con regolamento l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco stesso, nonché con il richiamato art. 22, comma 6, che conferisce all’Ente i compiti di regolamentare e attuare nell’area protetta eventuali interventi di prelievo e abbattimento selettivo.

Pertanto, la relativa prescrizione del Piano si palesa illegittima, in quanto casi e forme di potere sostitutivo debbono trovare base nella legge.

7. I ricorrenti impugnano anche le disposizioni specifiche del Piano che riguardano il cinghiale e, in particolare: il punto 3.1.9 comma 5 sul recupero dei capi feriti, che può esercitarsi anche nelle aree precluse all’esercizio venatorio e nei giorni in cui non è consentita la caccia; il punto 3.1.11, comma 1, lettera b), sull’attività di abbattimento notturna e diurna, e il comma 3, sulla “braccata”; il punto 3.1.1 e 3.1.2, che assegna importanza al dato degli incidenti stradali per stabilire la soglia dell’intervento.

Le censure non possono trovare condivisione, tenuto conto che le previsioni del decreto si muovono nell’ottica di contrastare il fenomeno di eccessiva proliferazione del cinghiale, attraverso strumenti di contenimento che non risultano violativi della disciplina nazionale e comunitaria.

A fronte della coerenza delle previsioni del Piano con le norme primarie, deve rilevarsi che le valutazioni presenti nel gravame mirano tutte a sostituire le valutazioni tecnico-discrezionali espresse nel Piano con considerazioni proprie dei ricorrenti, senza che sia dimostrata una illogicità delle decisioni assunte. Tali decisioni, inoltre, espressamente limitano l’utilizzabilità di metodi di cattura potenzialmente invasivi, quali la braccata, ai casi di aree agricole con limitata vegetazione o di forte concentrazione di cinghiali, e sempre rimettendo ai piani regionali il compito di dettagliare le condizioni di attivazioni, qualora si ritenga di adoperarle.

8. Sono altresì infondate le doglianze avverso il punto 6 del Piano, nella parte riguardante il lupo.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la statuizione in questione non si pone in antitesi con le previsioni nazionali e comunitarie che tutelano la specie del lupo, ma si limita a riportare un dato fattuale (il consistente miglioramento dello stato di conservazione in Europa della specie, attestato dall’ISPRA nel 2022), ribadendo che eventuali rimozioni di individui di lupo saranno possibili solo secondo l’iter autorizzativo di cui al DPR n. 357 del 1997 e nel pieno rispetto della direttiva Habitat.

9. Infine, il Collegio rileva che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, genericamente prospettata dai ricorrenti in riferimento alla lesione di beni costituzionali rappresentati dalla fauna selvatica, è manifestamente infondata, poiché la disposizione va correttamente interpretata nel senso che l’attività di programmazione prevista nel piano straordinario (e da attuare attraverso i piani regionali) deve sempre essere esercitata nel rispetto dei principi comunitari – e della relativa disciplina attuativa nazionale – posti a tutela della fauna selvatica e delle aree protette.

10. Conclusivamente, il ricorso va accolto limitatamente al punto 2.8, comma 5, lettera b del Piano (sull’esclusione dell’utilizzo dei metodi alternativi per le specie parautoctone oggetto di controllo), al punto 2.3, comma 4 (sull’inoperatività dei divieti di cui all’art. 21 della legge n. 157 del 1992, all’allegato F del D.P.R. n. 357 del 1997 e all’allegato IV della direttiva Uccelli) e al punto 2.9, comma 7, (sul commissariamento dell’Ente gestore del parco regionale), con conseguente annullamento in parte qua dell’impugnato decreto del 13 giugno 2023.

11. L’accoglimento parziale del gravame e la novità delle questioni prospettate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 gennaio 2026 e 18 febbraio 2026, con

l’intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE                       IL PRESIDENTE

Lucia Maria Brancatelli                  Marco Bignami

IL SEGRETARIO

Stambecco (Capra ibex)

(foto Raniero Massoli Novelli, da mailing list ambientalista S.D., archivio GrIG)

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