Sono giunte le nuove regole per le centrali di produzione energetica da fonti rinnovabili.


Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ed è entrato in vigore il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili) che ha posto le nuove disposizioni per l’ubicazione delle centrali di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alla sentenza T.A.R. Lazio, RM, Sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155, che aveva imposto una rivisitazione dei criteri generali per l’individuazione dei siti dove installare gli impianti energetici da fonti rinnovabili previsti dal D.M. 21 giugno 2024, criteri da emanare ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i. (attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE, art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53).  

Secondo i Giudici amministrativi laziali, la previsione dell’adozione di norme e criteri statali uniformi di carattere generale è oltre tutto funzionale al “mantenimento di standard uniformi di tutela paesaggistico-ambientale sull’intero territorio nazionale, tenuto conto delle implicazioni che da essa discendono su tale versante ordinamentale”, così come “la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle modalità di approvazione del piano territoriale paesaggistico regionale, che anche gli strumenti di pianificazione regionale risultano strumentali a garantire una effettiva e uniforme tutela paesaggistico-ambientale (cfr. Corte cost., sent. n. 221/2022, p. 5.1.)”.

Eboli, centrale fotovoltaica

Il decreto-legge n. 175/2025 ha introdotto criteri nazionali vincolanti (art. 2), in particolare:

* aree idonee per impianti energetici da fonti rinnovabili sulla terra ferma

– siti di potenziamento produttivo (repowering),  dove sono già installati impianti eolici o fotovoltaici e in cui si realizzano interventi di modifica o ricostruzione, purché la variazione dell’area occupata non sia superiore al 20%, con esclusione degli impianti fotovoltaici in area agricola;
– siti degradati o dismessi, dove sono interventi di bonifica ai sensi del Codice dell’Ambiente, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., quali cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, e discariche chiuse o ripristinate;
– aree e infrastrutture pubbliche, quali aree demaniali, in particolare del demanio militare,  siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;

Per gli impianti fotovoltaici sono inoltre idonee:

– aree agricole entro un perimetro di 350 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– aree contigue alla rete autostradale in una fascia di 300 metri;

– edifici, strutture edificate (tetti fotovoltaici) e relative superfici pertinenziali, aree a destinazione industriale/logistica/direzionale, invasi idrici e laghi di cave dismesse.
Per gli impianti di biometano, sono idonee le aree agricole che distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale e aree agricole entro 500 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad AIA.

Filippine, Isola di Luzon, baia di Bangui, centrale eolica sulla spiaggia (AFP Photo/Ted Aljibe – Il Corriere della Sera). Vogliamo arrivare a questo?

L’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, in zone classificate agricole, è consentita esclusivamente nelle aree di ripotenziamento (senza incremento dell’area occupata), nelle cave e miniere dismesse o degradate, nelle discariche chiuse, in aree ferroviarie/autostradali/aeroportuali, e nelle fasce di rispetto di 350 metri dagli stabilimenti industriali e 300 metri dalle autostrade.

Questi limiti non si applicano in caso di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e ai progetti attuativi di misure PNRR e del PNC.

L’installazione di impianti energetici agrivoltaici è sempre consentita in area agricola, qualora i moduli siano collocati a un’altezza da terra sufficiente per la coltivazione e l’allevamento.

Entro 120 giorni le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori aree idonee all’ubicazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili, rispettando gli obiettici ai aumento di potenza al 2030 già fissati con il D.M. 21 giugno 2024 e ora inseriti nella Tabella C bis.

Roma, Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per garantire condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome non possono individuare divieti generali di installazione e sono stabiliti limiti alla superficie agricola utilizzabile per l’installazione di tali impianti (dallo 0,8 al 3% della superficie agricola utilizzabile, SAU).

Sono, inoltre, confermate le fasce di rispetto territoriali da beni ambientali e/o culturali vincolati (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici, mentre qualora l’ubicazione degli impianti sia in aree idonee, l’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria, ma non vincolante. E i termini per il rilascio dell’autorizzazione unica sono ridotti di un terzo.

Sono considerate aree idonee per gli impianti a mare (offshore) quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme energetiche (petrolio, gas naturale) dismesse e le aree circostanti per due miglia marittime, nonché i porti per gli impianti fino a una potenza di 100 MW.

Barumini, Su Nuraxi, Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO

All’interno delle aree tutelate quale Patrimonio dell’Umanità sotto l’egida UNESCO sono consentite soltanto gli impianti energetici da fonti rinnovabili in regime di attività libera (decreto legislativo n. 190/2024, Allegato A).

Sarà, infine, predisposta una piattaforma digitale per il calcolo e la verifica della superficie agraria utilizzabile interessata da impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

centrale eolica

In particolare (art. 2, comma 4), “le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi  e criteri:

        a) tutelare  il  patrimonio  culturale  e  il  paesaggio,  la qualita’  dell’aria  e  dei  corpi  idrici,  le  aree  agricole,  con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

        b) salvaguardare le specificita’  delle  aree  incluse  nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide  di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita’ a quanto  previsto dall’articolo 11-quinquies;

        c) la qualificazione di un’area come  idonea  puo’  dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

        d) impossibilita’ di prevedere divieti  generali  e  astratti all’installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo  e  dall’articolo 11-quinquies del presente decreto;

        e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o  caratterizzate  dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine  di  favorire  l’autoconsumo  individuale  e collettivo;

        f) ai fini della  qualificazione  di  un’area  agricola  come idonea rileva la  presenza  di  attivita’  produttive  e  di  aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire  l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante  la  costituzione  di comunita’ energetiche;

        g) al fine di preservare la destinazione agricola dei  suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a  livello  regionale non sono inferiori  allo  0,8  per  cento  delle  superfici  agricole utilizzate (SAU) ne’ superiori al 3 per cento delle SAU medesime;

        h) fermo restando quanto previsto alla  lettera  g),  possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento  delle  SAU  a livello comunale;

        i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di  poli  industriali,  anche  al  fine  di  agevolare l’autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

        l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di  crisi industriale  complessa,   anche   allo   scopo   di   promuovere   la riconversione   industriale   e   la   salvaguardia    dei    livelli occupazionali;

        m)  allo  scopo  di  bilanciare   le   esigenze   di   tutela dell’ambiente  con  quelle  di  tutela  del  patrimonio  culturale  e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del Codice dei beni culturali e del paesaggio ne’ quelle incluse  in  una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici,  e di  cinquecento  metri,  nel  caso  di  impianti  fotovoltaici,   dal perimetro dei beni medesimi, ne’  identificare  aree  idonee  ove  le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in  contrasto  con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici”.

centrale eolica a mare

Insomma, profondi cambiamenti da approfondire e verificare, in attesa di ricorsi alla Corte costituzionale già annunciati dalla Regione autonoma della Sardegna.

E non sarà semplice – tanto per cambiare – difendere questo splendido Bel Paese da una transizione energetica che continua a lasciar troppo spazio alla speculazione.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

 

progetto centrale eolica offshore Sardinia South 2, punto di sbarco del cavidotto sulla spiaggia di Tuerredda, 2023
Appennino Umbro-Marchigiano, Monte dei Sospiri dopo la realizzazione della locale centrale eolica (2016)

(foto AFP Photo/Ted Aljibe – Il Corriere della Sera, da mailing list ambientaliste, A.L.C., S.D., archivio GrIG)

  1. dicembre 10, 2025 alle 8:21 PM

    da Salviamo il Paesaggio, 28 novembre 2025

    Nel D.Lgs. 178/2025, in vigore dall’11 dicembre, nuove misure per la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative delle rinnovabili.

    A pochi giorni dalla pubblicazione del D.L. 175/2025 su Transizione 5.0 e aree idonee, arrivano ulteriori aggiornamenti al D.Lgs. 190/2024 Testo Unico Rinnovabili. (Patrizia Pezzuoli)

    La Commissione Europea nel luglio 2025 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il non completo recepimento della Direttiva RED III (raggiungimento della quota FER di 131 MW da installare con accelerazione delle procedure autorizzative di cui 80 MW già attivi), il cui TU 190/2024 nazionale sulle energie rinnovabili entrato in vigore nel dic. 2024 prevedeva che le zone di accelerazione dovessero essere individuate dalle Regioni nelle aree definite idonee come minimo inderogabile di ciascun piano regionale. I tempi massimi di elaborazione dei piani regionali erano fissati all’agosto del 2025 e in caso di inadempienza i poteri sarebbero stati sostituiti dal MASE.

    Il Decreto correttivo al TU anche a seguito della sentenza del TAR LAZIO (n. 9155/2025) ha introdotto modifiche essenziali alla normativa sulle aree idonee con riscrittura della norma TU. Nel testo appare immediata la centralizzazione del potere attuativo conferito allo Stato e depotenziamento della discrezionalità regionale e soppressione della derogabilità delle varianti urbanistiche dei Comuni. La precedente L. 190/2024 assicurava l’opportunità alla deroga mediante l’applicazione delle norme urbanistiche del D.P.R. n. 380/2001, richiamo sparito dal testo, dichiarando illegittimità alla inidoneità di terreni agricoli e aree dentro a parchi tutelati, da valutare questi ultimi caso per caso.

    Il Decreto velocizza gli interventi semplificando ulteriormente la procedura autorizzativa e ampliando quelli soggetti alle procedure semplificate (PAS – elenco nell’All.B) non più soggetti a VIA, omologa le Regioni, toglie poteri decisionali alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti preposti alla tutela, per i quali è richiesto il parere – ma non vincolante – nelle aree idonee.

    termini del procedimento di Autorizzazione Unica sono ridotti di un terzo.

    In particolare, rientrano nella PAS gli interventi che interferiscono con vincoli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, alla difesa dal rischio idrogeologico, alla difesa nazionale, alla salute e alla pubblica incolumità, inclusi rischio sismico, vulcanico e prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di tutela di alcuni beni paesaggistici dal Codice dei beni culturali.

    Si ridefinisce il concetto di “avvio della realizzazione degli interventi”, stabilendo che esso decorre dalla data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante (stipula del contratto) che rende l’investimento irreversibile, sostituendo la precedente definizione che faceva riferimento all’inizio dell’allestimento del cantiere o ad attività analoghe in loco.

    Da oggi quindi non è possibile derogare al principio di interesse pubblico prevalente per gli impianti FER localizzati nelle aree idonee e zone di accelerazione, aree inserite nella mappatura interattiva pubblicata sul portale del GSE.

    Il decreto dà alle Regioni e alle Province autonome 120 giorni per individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, rispettando gli obiettivi di potenza installata al 2030, individuando siti di ripotenziamento, degradati o dismessi, infrastrutture pubbliche, e per l’installazione del fotovoltaico, aree agricole racchiuse in un perimetro che disti non più di 350 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, edifici, strutture edificate e relative superfici pertinenziali, aree a destinazione industriale/logistica/direzionale, invasi idrici e laghi di cave dismesse.

    Rimangono inalterate le fasce di rispetto massime inderogabili dai beni tutelati: impianti eolici con fascia di rispetto massima di 3 Km e impianti fotovoltaici con fascia di rispetto massima di 500 metri.

    Eliminato il meccanismo di opposizione dei Comuni in caso di variante urbanista; il Decreto garantisce le compensazioni di tipo ambientale o territoriale agli Enti, calcolate sul valore della produzione attesa nei primi cinque anni, al netto dell’energia autoconsumata, con un minimo dell’1% e un massimo del 4%.

    Agrovoltaico

    Le operazioni speculative che sottraggono terreno fertile alle aziende agricole, alterano il mercato fondiario e mettono gli agricoltori in una posizione di totale svantaggio. La normativa europea e nazionale ha progressivamente incentivato modelli di produzione energetica compatibili con l’uso agricolo dei suoli, subordinando tuttavia l’ammissione agli incentivi alla preservazione della funzione produttiva del fondo.

    Le misure del PNRR – inclusi i bandi per l’agrivoltaico finanziati dal Regolamento (UE) 2021/241 – hanno rafforzato questa impostazione, promuovendo impianti che integrano fisicamente ed economicamente la produzione agricola con quella energetica, mediante tecnologie elevate e strumenti di monitoraggio agronomico. In definitiva, se da un lato l’apertura ai terreni agricoli può apparire come un gesto di pragmatismo normativo, funzionale a garantire la rapida attivazione di capacità rinnovabile e per le associazioni del settore non genera “consumo di suolo”, dall’altro, solleva interrogativi di coerenza con le politiche ambientali e agricole di lungo periodo.

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