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Che cosa accade quando si approvano moratorie sulla produzione di energia da fonti rinnovabili che si sa già essere illegittime.


Cagliari, Viale Trento, sede della Regione autonoma della Sardegna

La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.

Una delle caratteristiche di parte della classe politica è la ferrea impermeabilità a qualsiasi segnalazione, richiesta, istanza.

Un caso emblematico in proposito è stato offerto in questi tempi dalla Presidente della Regione autonoma della Sardegna Alessandra Todde.

L’occasione è stata la predisposizione e l’approvazione della normativa regionale di contrasto alla speculazione energetica.

Finalità sacrosanta e virtuosa, ma messa in pratica in modo decisamente discutibile.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) da anni si batte contro la speculazione energetica e qualcosa di sensato avrebbe anche potuto dire.

In proposito, più volte (la prima volta il 22 aprile 2024), formalmente e informalmente abbiamo  chiesto di esser sentiti.

Nessuna risposta.

Poi la Giunta regionale presieduta dall’on. Alessandra Todde ha approvato la deliberazione n. 11/3 del 30 aprile 2024 contenente il disegno di legge concernente Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali (qui la relazione).

Numerose prese di posizione pubbliche in materia.

Nessuna considerazione.

Cagliari, Consiglio regionale della Sardegna, rappresentanti delle associazioni ambientaliste, audizione disegno di legge su moratoria impianti energie rinnovabili (6 giugno 2024)

Le Commissioni permanenti IV e V del Consiglio regionale della Sardegna avevano istruito il disegno di legge e il 6 giugno 2024 hanno proceduto a una lunga serie di audizioni.  Hanno ascoltato numerosi soggetti imprenditoriali, associazioni e comitati sul disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta n. 15 del 2024, “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali.

Queste le osservazioni e le considerazioni del GrIG.

Ancora nessun riscontro.

Nemmeno il contenuto della Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) del 29 aprile 2024,  aveva suggerito almeno qualche correttivo: un paio di giorni dopo, in Aula 31 voti favorevoli (centro-sinistra + M5S), 21 astenuti (centro-destra), 1 contrario (Lega).

centrale eolica

E’ stata così approvata la legge regionale Sardegna n. 5/2024, con la moratoria temporanea degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

Noi del GrIG, in tutte le salseabbiamo detto e argomentato il contenuto illegittimo della legge. Inutilmente.

La legge regionale sarda n. 5/2024 non ha tenuto conto della previsione del pur noto art. 20, comma 6°, del decreto legislativo n. 199/2021, secondo cui “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”.

La giurisprudenza costituzionale era già stata estremamente chiara nell’attribuire allo Stato l’emanazione dei principi fondamentali della materia “energia”, fra cui le disposizioni in materia di individuazione di aree idonee e non idonee per l’ubicazione degli impianti, la predisposizione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei medesimi impianti, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni – Province autonome (vds. sentenza Corte cost. n. 27/2023sentenza Corte cost. n. 11/2022;  sentenza Corte cost. n. 177/2021sentenza Corte cost. n. 106/2020).  

Così, non è giunta inaspettata la sentenza Corte cost. n. 28 dell’11 marzo 2025 che ha dichiarato illegittima la legge regionale di moratoria.

Ma non finisce qui.

Pur abrogata dalla legge regionale Sardegna n. 20/2024 (“Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”), normativa di ben altra portata, continua a produrre effetti.

Effetti negativi, però.

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

Lo afferma chiaramente la sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 aprile 2025, n. 282 perchè “l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 (la norma sulla moratoria temporanea, n.d.r.) la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente contestata dalla ricorrente, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2025”.

Per cui, “ne consegue che essendo sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ha regolato le modalità di esercizio del potere di autorizzare nuovi impianti FER, sospendendone la realizzazione per diciotto mesi, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., con il conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in applicazione di tale norma regionale dichiarata incostituzionale”.

Il T.A.R. ha, quindi, accertato “ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento impugnato”.  

centrale fotovoltaica in area agricola

L’art. 34, comma 3°, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.) dispone che “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.

Insomma, tale pronuncia apre la strada a richieste risarcitorie, come inutilmente ampiamente previsto e fatto presente.

E peggio sarebbe la proposta di legge popolare denominata Pratobello ’24 (“Proposta di legge urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell’articolo 3, lettera f, dello Statuto Autonomo della Sardegna (Legge Costituzionale 3 del 26 febbraio del 1948) – disposizioni normative urbanistiche relative all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali”), portatrice di alcuni elementi critici analoghi alla legge regionale Sardegna n. 5/2024, già impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale.

Infatti, l’art. 3 (divieto di insediamento) della proposta di legge d’iniziativa popolare ripropone sostanzialmente la moratoria sine die vietata dall’art. 20, comma 6°, del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i. e da conforme giurisprudenza costituzionale.  

E ora chi paga?

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica

N. 00282/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00980/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2024, proposto da
Sassari Wind S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Arpa Sardegna (Arpas), Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Sassari e Nuoro, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

– del provvedimento emesso dal Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione Generale Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 27411 dell’11 settembre 2024 comportante la sospensione del procedimento per il rilascio del PAUR promosso da Sassari Wind S.r.l. in ordine alla realizzazione di un impianto eolico costituito da sei aerogeneratori di potenza complessiva pari a 27 MW;

– della nota della Direzione Generale Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024, ancorché non conosciuta, laddove fornisce indicazioni circa l’applicazione della L.R. 5/2024 ai procedimenti da avviare o in corso di istruttoria;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La “Sassari Wind S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna, in data 11 settembre 2024, ha sospeso il procedimento per il rilascio del provvedimento unico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,5 MW in località “Campanedda”, nel Comune di Sassari.

1.1. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, la Regione Autonoma della Sardegna, premesso che la legge regionale n. 5 del 2024 recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio” ha stabilito il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dall’art. 3, comma 1, e che l’intervento proposto ricade all’interno di alcuni dei suddetti ambiti territoriali, ha disposto la sospensione del procedimento sino al termine previsto nella sopraccitata legge regionale.

2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, lamentando:

I. la violazione dell’art. 117 della Costituzione, dell’art. 4 della Legge Costituzionale n. 3/1948 – Statuto speciale per la Sardegna, degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 199/2021, della Direttiva (UE) 2018/2001, del Regolamento (UE) 2021/1119, nonché lo sviamento del potere e il difetto assoluto di attribuzioni. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato come la pretesa della Regione di imporre un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER in buona parte del suo territorio sia in contrasto con il riparto della potestà legislativa prevista dall’art. 117, comma 3, atteso che la produzione dell’energia è una materia di legislazione concorrente e che la Regione, anche se a Statuto Speciale, avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale con il d.gs. n. 199/2021 che non consentono alcuna sospensione dei procedimenti per il rilascio dei titoli nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni;

II. la violazione degli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 16 della Carte dei diritti fondamentali dell’UE. Nel dettaglio, la ricorrente ha evidenziato come il divieto introdotto dalla norma impugnata abbia irragionevolmente efficacia retroattiva, essendo applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, anche eventualmente introdotti prima dell’attribuzione alla Regione del potere di legiferare su tale materia, con conseguente lesione del legittimo affidamento degli operatori economici sul quadro regolatorio esistente alla data di presentazione della domanda.

La ricorrente ha quindi domandato che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione all’art. 16 della Carte di Nizza, e con l’art. 4 della legge costituzionale n. 3/1948; in subordine, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., nelle more della definizione del ricorso alla Corte Costituzionale, già promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 127 Cost.

3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.

4. All’esito dell’udienza camerale del 4 dicembre 2024 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito della domanda cautelare.

5. Con la nota depositata il 16 dicembre 2024, la Regione Autonoma della Sardegna ha dato atto del riavvio del procedimento autorizzatorio in conseguenza dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 e dell’abrogazione della legge regionale n. 5/2024.

5.1. In previsione dell’udienza di trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 del cod. proc. amm. Con la memoria depositata il 21 febbraio 2025, la ricorrente ha dato atto della comunicazione da parte della Regione della sopravvenuta improcedibilità dell’istanza di autorizzazione, motivata sul fatto che l’intervento ricadrebbe in una serie di aree non idonee individuate nell’allegato C della L.R. n. 20/2024 e ha dichiarato che “[…] permane quindi l’interesse di Sassari Wind S.r.l. alla prosecuzione del presente giudizio, ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a., restando impregiudicata ogni successiva e autonoma valutazione sul provvedimento che sarà emesso a conclusione del procedimento per cui è causa, allo stato non ancora rilasciato”. In data 19 marzo 2025, la Regione ha depositato il provvedimento conclusivo di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione.

5.2. All’esito dell’udienza pubblica del 26 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio osserva che per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente che la parte dichiari di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., non essendo necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione o delibare, in chiave prognostica, la sua eventuale fondatezza. Si deve poi osservare che la domanda di annullamento concernente un provvedimento che ha esaurito, come nel caso di specie, i propri effetti giuridici deve considerarsi non sorretta da un attuale interesse al relativo esame; al contrario l’interesse alla proposizione della domanda di ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’attuazione del provvedimento avversato impone necessariamente la verifica dell’illegittimità dell’atto costituente esercizio del potere, trattandosi di un elemento oggettivo della fattispecie di illecito civile a cui la parte privata riconnette causalmente i danni asseritamente subiti e di cui chiederà la riparazione in sede giurisdizionale (v. sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 8/2022).

2. Ebbene, la domanda è fondata.

2.1. La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento mediante il quale la Regione Autonoma della Sardegna ha sospeso il procedimento autorizzatorio per il rilascio del provvedimento unico necessario per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4,5 MW. Tale provvedimento è stato adottato dando applicazione alla legge regionale n. 5/2024 con la quale la il legislatore regionale ha stabilito il divieto, per diciotto mesi, di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dall’art. 3, comma 1.

2.2. In corso di causa, l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente contestata dalla ricorrente, è stato dichiarato illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2025. Al riguardo, è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale con cui la Consulta ha evidenziato che “[…] L’impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. L’art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021”.

2.3. Ne consegue che essendo sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ha regolato le modalità di esercizio del potere di autorizzare nuovi impianti FER, sospendendone la realizzazione per diciotto mesi, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., con il conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in applicazione di tale norma regionale dichiarata incostituzionale.

3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della evidente complessità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile la domanda di annullamento formulata con il ricorso introduttivo;

– accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Andrea Gana, Referendario, Estensore

   
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Gana Tito Aru
   
   
   
   
   

IL SEGRETARIO

pubblicata l’1 aprile 2025

(foto da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

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