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Accertamenti di nuovi 120 demani civici della Sardegna: l’Agenzia Argea ricomincia da capo.


Gennargentu, nevaio

L’Agenzia Argea Sardegna ha risposto (nota prot. n. 74239 dell’8 novembre 2017) all’istanza (31 ottobre 2017) inoltrata dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus per il recupero ai rispettivi demani civici (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) di migliaia di ettari di terreni a uso civico occupati illegittimamente da Privati e da Società immobiliari e l’emanazione dei provvedimenti di accertamento di ben 120 demani civici rientranti in altrettanti Comuni, nonché la razionalizzazione delle terre collettive (artt. 36-41 della legge regionale n. 11/2017).

Infatti, in Sardegna sono stati accertati demani civici in ben 236 Comuni sui 377, in altri 120 il provvedimento di accertamento è pronto, ma non è stato promulgato (in 21 Comuni non sono stati riscontrati diritti di uso civico), complessivamente 4-500 mila ettari.

Lago di Baratz, paesaggio

L’Agenzia Argea Sardegna ha comunicato che, dopo aver ricevuto le relative deleghe in materia da parte della Giunta regionale (dicembre 2016), ha “provveduto ad avviare il procedimento di accertamento dei diritti di uso civico in contraddittorio con i 120 Comuni Sardi che ancora risultavano fuori dall’inventario generale delle terre civiche”.

Quindi, “ad oggi sono stati interessati n. 79 Comuni ai quali l’Agenzia, con apposita comunicazione, ha provveduto ad inviare i lavori svolti dalle ditte aggiudicatrici dell’appalto regionale” consegnato da ben 5 anni all’Assessorato regionale dell’agricoltura, “fissando in mesi 6 il termine per le eventuali osservazioni sul lavoro svolto. Entro la fine del corrente anno eguali comunicazioni saranno inviate ai rimanenti 41 Comuni”.

Inoltre “si è … provveduto a bandire un avviso pubblico per l’erogazione di un contributo ai Comuni interessati per la redazione dei piani di valorizzazione delle terre civiche. Allo stato sono pervenute 40 domande (in fase di istruttoria) ed il bando, essendoci ancora risorse, è ad oggi aperto”.

In poche parole, l’Agenzia Argea Sardegna sta facendo adesso quanto avrebbe dovuto fare da cinque anni l’Assessorato regionale dell’agricoltura, se mai ve ne fosse stato bisogno, visto che in sede di appalto il contraddittorio con i Comuni era stato già svolto.

Come nel Gioco dell’Oca, si ritorna al punto di partenza.

Una scandalosa omissione.

Baunei, Cala Luna

Ricordiamo, inoltre, che attraverso un’analisi dei dati pubblici dell’Inventario generale delle Terre civiche, è stato possibile verificare un’ampia casistica di terreni appartenenti ai rispettivi demani civici, ma occupati senza alcun titolo da Privati.

Come noto, il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus nell’ambito della propria campagna per la tutela delle terre collettive, ha inoltrato varie istanze in proposito: i Comuni interessati sono San Vero Milis, Narbolia, Cabras, Lotzorai, Alà dei Sardi, Porto Torres, Dolianova, Carloforte, Barumini e Posada.

Coinvolta anche la Regione autonoma della Sardegna (Presidenza, Assessorato dell’agricoltura, Agenzia Argea Sardegna, Direzione generale Pianificazione territoriale e vigilanza edilizia) e le strutture del Ministero per i beni e attività culturali (Ministro, Direzione generale Paesaggio, Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e di Sassari) per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia comunale e per l’abusivismo edilizio presente nelle terre collettive, informate per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna e il Commissariato per gli Usi Civici per la Sardegna.

Naturalmente anche in tanti altri Comuni sardi si riscontrano analoghe situazioni, da Orosei a San Gavino Monreale, da Portoscuso a Baunei, ma da qualche parte bisogna pur iniziare.

Fra i casi più rilevanti vi sono gli oltre 530 ettari di dune boscate di Is Arenas, fra San Vero Milis (la gran parte) e Narbolia, ora intestati alle società immobiliari del Gruppo Is Arenas e ad altre società turistico-edilizie (Villaggio Pineta s.p.a., Sviluppo e Produzione s.p.a.), 55 ettari di bosco e macchia mediterranea di Bricco Nasca, a Carloforte, le decine di lotti nella località costiera di Tancau, a Lotzorai, i circa 150 mila metri quadri intestati alla società estrattiva Industriale Monte Rosè a Porto Torres.

Singolare quanto accaduto sulla costa di Posada: oltre 550 mila metri quadri intestati a una società immobiliare (la Lagare s.p.a.di Como) a Monte Orvile, vennero con autorizzazione regionale con atto del 26 marzo 1964 rogato presso la Prefettura di Nuoro, e poi vennero recentemente (2013) ricomprati dal Comune, dopo varie vicissitudini e rischi speculativi, pur non rientrando nel demanio civico.   Sempre a Posada, tanti piccoli lotti risultano occupati da Privati sulla costa di San Giovanni – Sos Palones.

Portoscuso, Capo Altano – Guroneddu

E ancora: decine e decine di ettari di pascoli e bosco a uso civico intestati a Privati ad Alà dei Sardi (centinaia di ettari di boschi a uso civico sono stati venduti all’allora Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna) e ben 12.382.732 metri quadri ceduti in diritto di superficie dal Comune per la realizzazione della centrale eolica della Geopower s.r.l. – Falck Renewables.    L’operazione è stata legittimamente autorizzata?       I diritti di uso civico dei residenti sono stati tutelati?

Sulle colline e i monti (loc. Pillonadoris, Monti Mannu, Padentino, Sa Mitza e s’Iixi e altre) di Dolianova risultano parecchi ettari di terreni a uso civico intestati a Privati senza alcuna spiegazione, mentre nel Sinis di Cabras non si contano i terreni appartenenti al demanio civico con intestazione a Privati: da Is Aruttas a Mari Ermi, da Mistras a San Giovanni di Sinis, da Funtana Meiga a S’Acqua Mala, ad Acqua Durci – Sa Concullia Ogai. Analoga situazione a Mandriola e Su Pallosu, in territorio comunale di San Vero Milis, dove a partire dagli anni ’60 del secolo scorso sono stati alienati illegittimamente a Privati numerosi lotti di terreno ormai edificati sul litorale.   Svariati ettari di terreno agricolo appartenenti al demanio civico di Barumini (ma in territorio comunale di Las Plassas) risultano anch’essi intestati a Privati.

Finora non si ha notizia di alcuna attività comunale o regionale finalizzata al recupero dei terreni a uso civico occupati senza titolo da Privati.

Chi ci guadagna?  Riscontri elettorali, imprese industriali, piccoli e grandi abusi (forse anche di qualche amministratore pubblico), grandi imprese immobiliari.

Chi ci perde?  Le tante collettività locali sparse in tutta la Sardegna (in tre quarti dei Comuni sono presenti terre a uso civico), a cui vengono sottratti coste, pascoli, boschi senza nulla in cambio.   Tutti noi per quanto concerne il valore ambientale dei demani civici.

Cavallini della Giara presso Mitza Salamessi

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha aperto in proposito un procedimento penale, esteso anche alla denunciata mancata promulgazione di più di 120 provvedimenti di accertamento di altrettanti demani civici che dormono nei cassetti regionali da 5 anni.

Tuttavia, la recente legge regionale Sardegna n. 11/2017 (artt. 36-41) consente una razionalizzazione e un ritorno alla legalità in tema di usi civici.   In proposito, il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha espresso forte soddisfazione, in quanto sono state sostanzialmente accolti i contenuti della propria Proposta di legge regionale “Trasferimento dei diritti di uso civico e sdemanializzazione di aree compromesse appartenenti ai demani civici.

La recente legge regionale prevede interventi esclusivamente finalizzati a ripristino e bonifiche ambientali nei demani civici in assenza di titolo per l’occupazione dei terreni (art. 36), come in varie aree minerarie del Sulcis, viene introdotta la valutazione paesaggistica congiunta con il Ministero per i beni e attività culturali attraverso l’istituto della copianificazione nei casi di permuta e alienazione di terreni a uso civico (art. 37), viene resa permanente la possibilità del trasferimento dei diritti di uso civico in caso di reali benefici per la collettività locale titolare dei diritti (art. 38).

Inoltre, finalmente, l’ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico che abbiano perso irreversibilmente le loro caratteristiche morfologiche viene vincolata al trasferimento dei diritti di uso civico in terreni di valore ambientale messi a disposizione da parte del Comune interessato e dalla Regione (art. 39), così da non impoverire ambiente e patrimonio delle comunità locali nei casi di trasformazioni irreversibili di terreni a uso civico. In questo modo si viene anche incontro ai tanti cittadini che hanno incolpevolmente acquistato dai Comuni e realizzato la propria casa su terreni a uso civico venduti illegittimamente.  Anche nei casi di sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di uso civico la valutazione congiunta del valore paesaggistico è attuata attraverso l’istituto della copianificazione, mentre vengono previste procedure per la regolarizzazione degli atti di alienazione eventualmente intervenuti.

Alghero, costa di Punta Cristallo

Un primo importantissimo passo verso la legalità e la corretta gestione di diritti collettivi e di un patrimonio che interessa 4-500 mila ettari di coste, boschi, pascoli, terreni agricoli e quasi tutti i territori comunali dell’Isola.

Un segnale positivo, infine, è dato dalla recente approvazione definitiva (26 ottobre 2017) della legge nazionale Norme in materia di domini collettivi da parte della Camera dei Deputati, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.   Un punto fermo per la salvaguardia dei diritti di uso civico e dei demani civici.

Regione autonoma della Sardegna e Comuni devono finalmente fare la loro parte fino in fondo per garantire diritti collettivi dei cittadini e la salvaguardia ambientale di circa un quinto dell’Isola.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

qui il rapporto Usi civici story, in Sardegna.

 

 

 

Cuglieri, Cascata di Capo Nieddu

 

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 4522

“Norme in materia di domini collettivi”

Testo approvato in via definitiva il 26 ottobre 2017

 

Art. 1.

(Riconoscimento dei domini collettivi).

  1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:
    a) soggetto alla Costituzione;
    b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale;
    c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
    d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.
    2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2.

(Competenza dello Stato).

  1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
    a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
    b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
    c) componenti stabili del sistema ambientale;
    d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
    e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
    f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.
    2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
    3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
    a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
    b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell’ente collettivo.
    4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
    5. I princìpi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3.

(Beni collettivi).

  1. Sono beni collettivi:
    a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
    b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
    c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
    d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
    e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
    f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.
    2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
    3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
    4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
    5. L’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo.
    6. Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
    7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.
    8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell’Unione europea vigenti in materia.

 

bosco e girasoli

 

La Nuova Sardegna, 15 novembre 2017

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. novembre 14, 2017 alle 3:05 PM

    da Link Oristano, 13 novembre 2017
    Terre demaniali date ai privati. Grig contro la Regione: “Uno scandalo”: http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/11/13/terre-demaniali-date-ai-privati-grig-la-regione-uno-scandalo/#.WgqeSWjWyUk

  2. Riccardo Pusceddu
    novembre 15, 2017 alle 6:30 PM

    Che Dio vi benedica per quello che fate!

  3. Mara
    novembre 21, 2017 alle 5:37 PM

    Senza il GRIG la Sardegna sarebbe infinitamente più povera. Grazie di tutto!

  4. novembre 27, 2017 alle 2:46 PM

    da Info Comune, 22 novembre 2017
    Domini collettivi. Terre d’uso comune. (Paolo Cacciari): https://comune-info.net/2017/11/domini-collettivi-terre-duso-comune/

  5. marzo 23, 2018 alle 8:03 PM

    Bravi Grig ! bel risultato, avete mai valutato che in Toscana il 50% delle coste in zona Porto Santo Stefano è trattato allo stesso modo: non si trova un passaggio al mare (hotel e ville recintati dalla strada pubblica al mare) e ove si passa si finisce in aree private che ti chiedono il biglietto e ti lasciano poche ore, anche se arrivi dal mare.
    Le proprietà NON possono arrivare fin sul bordo dell’acqua.. Guardateci.. grazie

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