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Il Governo nazionale impugna davanti alla Corte costituzionale il nuovo Editto delle Chiudende.


Portoscuso, Capo Altano - Guroneddu

Portoscuso, Capo Altano – Guroneddu

Il Governo Renzi ha deciso (10 giugno 2016) di impugnare (art. 127 cost.) davanti alla Corte costituzionale la legge regionale11 aprile 2016, n. 5  (finanziaria 2016), fra cui le norme (art. 4, commi 24°, 25°, 26° e 27°) che dispongono nuove ampie ipotesi di sdemanializzazione di terreni a uso civico dai demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.).  

Un vero e proprio nuovo ignobile Editto delle Chiudende, contro il quale l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus aveva inoltrato una puntuale e documentata istanza (18 aprile 2016) proprio per la proposizione dell’impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

Baunei, Baccu Goloritzè

Baunei, Baccu Goloritzè

Queste norme regionali, proposte e votate da una maggioranza trasversale sovranista e di centro-sinistra, violano infatti le competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.), come già riconosciuto con la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2014, che dichiarò illegittima la legge regionale Sardegna n. 19/2013 di analogo contenuto.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime forte soddisfazione per la decisione governativa, in quanto da sempre difende e continuerà a difendere con una campagna permanente i demani civici e i diritti di uso civico delle collettività locali, che costituiscono circa un quinto della Sardegna, dalle vergognose operazioni speculative fin troppo spesso sostenute da iniziative politiche di ben basso profilo.

animali-aquile_11350-gif-animataQui i motivi di ricorso contenuti nella delibera del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2016.

Qui il quadro attuale dei demani civici e dei diritti di uso civico in Sardegna.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Ginepro (Juniperus communis) sul mare

Ginepro (Juniperus communis) sul mare

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. Riccardo Pusceddu
    giugno 11, 2016 alle 12:39 PM

    Grande GRiG e grande Stefano Deliperi! Ma siete voi l’unico baluardo contro queste nefandezze dei politici regionali? Una politica, quella italiana veramente tutta al contrario: più ci si avvicina al livello locale, più diventa torbida. Ma che dico torbida: fangosa piuttosto. A questo proposito sono venuto a conoscenza che in quel di Decimoputzu, la passata amministrazione comunale avrebbe svenduto una parte dei restanti terreni comunali per quattro soldi. Purtroppo non ho potuto indagare più a fondo ma non mi stupirei se ci fosse qualcosa di irregolare anche li.

  2. amico
    giugno 11, 2016 alle 6:40 PM

    La nuova normativa andava impugnata sopratutto per quanto attiene alle sclassificazioni dei singoli comuni e per l’inserimento dei siti industriali. Ma mi chiedo, leggendo la delibera del CdM, i termini per le ordinarie sclassificazioni possono essere riaperti o anche in quel caso si rischia l’impugnativa ? Anche perchè a suo tempo il famoso art. 18 bis sarebbe dovuto essere già impugnato. Non so forse occorre attendere il ricorso vero e proprio per farsi una idea.

    • giugno 12, 2016 alle 12:31 PM

      sì, sarà necessario attendere il testo integrale del ricorso.
      Questo è lo stralcio della delibera del Consiglio dei Ministri relativa alla disposizioni sugli usi civici (http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=10725):

      “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016). (11-4-2016)

      Regione: Sardegna

      Estremi: Legge n.5 del 11-4-2016

      Bur: n.18 del 13-4-2016

      Settore: Politiche economiche e finanziarie

      Delibera C.d.M. del: 10-6-2016 / Impugnata

      la legge Regione Sardegna – legge regionale n. 5/2016 “Pubblicata sul BUR n. 18 del 13/04/2016 recante:” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016) presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati.

      …..

      2) L’art. 4 (Disposizioni nel settore ambientale e del territorio) detta disposizioni in materia ambientale e del territorio e presenta profili illegittimi nei commi 24 (che proroga i termini per la richiesta di sclassificazione dal regime demaniale civico dei terreni), 25 (che inserisce un’ulteriore ipotesi di sclassificazione), 26 e 27 (che sclassificano alcuni terreni sottraendoli al regime demaniale degli usi civici).
      In relazione a tale premessa e ai fini di una più chiara esplicitazione dei profili di incostituzionalità presenti nelle disposizioni richiamate, appare necessario collocare la lettura delle norme censurate nel quadro dei principi fondamentali che sorreggono la materia della tutela del paesaggio sotto il profilo, soprattutto, della pianificazione paesaggistica.
      La copianificazione obbligatoria per le aree vincolate gravate da vincoli paesaggistici prevista dall’ art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio è norma di grande riforma economico-sociale. L’attività di ricognizione e delimitazione delle aree tutelate per legge (tra cui gli usi civici), ai sensi dell’articolo 142 del codice, costituisce uno dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c, del codice) e deve essere svolta congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del codice).
      Operata tale premessa la normativa regionale, intervenendo unilateralmente, anche con norme provvedimentali come si rinviene nei commi 26 e 27 dell’art. 4, anziché con la dovuta pianificazione condivisa con gli organi statali, viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e le norme interposte sulla pianificazione congiunta rappresentate dagli articoli 135 e 143 del codice del paesaggio, oltre a svolgere effetti negativi diretti sul processo di copianificazione paesaggistica attualmente in corso.
      Inoltre, la nuova normativa regionale sugli usi civici, presente nelle censurate disposizioni, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione desumibile dall’art. 118 della Costituzione, richiamato più volte dalla Corte costituzionale in relazione a settori in cui vi è una connessione indissolubile tra materie di diversa attribuzione. E’ oramai pacifico, infatti, che gli usi civici non svolgono unicamente la funzione economico-sociale di garantire risorse alla collettività che ne è proprietaria, ma interferiscono sulla tutela del paesaggio, materia assegnata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in ragione dei parametri costituzionali sopra richiamati.
      Tali conclusioni e tali principi sono stati del resto di recente ulteriormente ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 210 del 2014, resa proprio su ricorso dello Stato avverso una legge regionale (n. 19 del 2013) della Regione Sardegna sugli usi civici, nella quale afferma che quanto agli usi civici in particolare, la competenza statale nella materia trova attualmente la sua espressione nel citato art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali questa Corte ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006): esse si impongono pertanto al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, tenuto conto dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla propria potestà legislativa (sentenza n. 51 del 2006). La coesistenza dei due ambiti competenziali impone la ricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazione degli interessi che sono ad essi sottesi.
      Con la citata sentenza la Corte ha dichiarato, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 19 del 2013 nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale.
      Gli effetti modificativi diretti del regime dei beni gravati da usi civici, prodotti dalla legge regionale in esame al di fuori della copianificazione paesaggistica, appaiono pertanto non in linea con quanto stabilito dalla Corte.
      Per le motivazioni esposte, i commi 24, 25, 26 e 27 dell’art. 4, della legge in esame devono essere impugnati, ex art. 127 della Costituzione in quanto violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), nonché l’art. 118 della Costituzione.

      ….. “

  3. giugno 11, 2016 alle 9:46 PM

    il Vice-presidente della Regione Raffaele Paci parla di “un ulteriore approfondimento” per quanto riguarda “l’impugnazione … sugli usi civici, essendo argomento estremamente complesso e delicato” (vds. http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=310808&v=2&c=241&t=1).

    E a chi lo chiede ‘sto “ulteriore approfondimento”, visto che dirigente e responsabile del settore che per conto della Regione deve occuparsi dei demani civici non sono presenti nell’organigramma da lungo tempo?

    Una bella consulenza, magari a un “collega”?

    Per carità…..

    Stefano Deliperi

    dal sito web della Regione autonoma della Sardegna.
    Legge di stabilità impugnata, Paci: ampiamente previsto su due norme della finanziaria, per il bilancio solo un tecnicismo che non cambia nulla”.
    Per quanto riguarda il Bilancio, per evitare inutili contenziosi col prossimo strumento normativo faremo la correzione contabile formale suggerita dal Ministero”, spiega l’assessore Paci. Per la Finanziaria sono invece tre i possibili scenari: chiedere al Consiglio regionale di modificare quelle norme in base alle indicazioni date dal Consiglio dei Ministri (era stata proprio l’assemblea di via Roma a introdurre con emendamenti alla Finanziaria le norme impugnate), aprire un contenzioso con il Governo centrale e dunque costituirsi dinanzi alla Corte Costituzionale oppure decidere di non resistere in giudizio. La decisione su come procedere sarà presa dalla Giunta regionale non appena la deliberazione del Cdm sarà formalizzata”.

    CAGLIARI, 10 GIUGNO 2016 – “L’impugnazione di due norme della Finanziaria decisa oggi dal Consiglio dei Ministri non ci sorprende, l’avevamo ampiamente previsto. Per quanto riguarda quella sugli usi civici, essendo argomento estremamente complesso e delicato, sarà necessario un ulteriore approfondimento. Sul Bilancio, invece, si tratta di un tecnicismo, un aspetto solo ed esclusivamente di carattere formale: essendo il primo redatto con i criteri dell’armonizzato, c’è stata una diversa valutazione degli uffici regionali rispetto a quelli nazionali su come scrivere una posta contabile, quella relativa alla copertura del disavanzo tecnico del 2016 sul 2017. Ma lo ripeto: il Bilancio nella sostanza ha superato il vaglio del governo, questo è un passaggio soltanto formale e tecnico, i soldi che garantiscono la copertura ci sono e dunque il funzionamento dell’intero bilancio della Regione va avanti tranquillamente”. Lo dice l’assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare le norme riguardanti la non applicazione di sanzioni ai Comuni in caso di sforamento del patto di stabilità e l’estensione della impignorabilità in determinate situazioni agli enti regionali, tra cui i Consorzi di bonifica.

    COSA SUCCEDE ADESSO – “Per quanto riguarda il Bilancio, per evitare inutili contenziosi col prossimo strumento normativo faremo la correzione contabile formale suggerita dal Ministero”, spiega l’assessore Paci. Per la Finanziaria sono invece tre i possibili scenari: chiedere al Consiglio regionale di modificare quelle norme in base alle indicazioni date dal Consiglio dei Ministri (era stata proprio l’assemblea di via Roma a introdurre con emendamenti alla Finanziaria le norme impugnate), aprire un contenzioso con il Governo centrale e dunque costituirsi dinanzi alla Corte Costituzionale oppure decidere di non resistere in giudizio. La decisione su come procedere sarà presa dalla Giunta regionale non appena la deliberazione del Cdm sarà formalizzata.

  4. giugno 12, 2016 alle 12:27 PM

    da La Nuova Sardegna, 11 giugno 2016
    Finanziaria impugnata: quattro articoli nel mirino.
    Il Governo contesta le risorse blindate, il patto di stabilità, usi civici e disavanzo La Regione: «Prendiamo atto ma il bilancio non è certo in discussione»: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2016/06/11/news/finanziaria-impugnata-quattro-articoli-nel-mirino-1.13646785

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