La trasparenza istituzionale nel Sardistàn.


Cagliari, parco naturale regionale "Molentargius-Saline", vecchia chiusa lignea

Cagliari, parco naturale regionale “Molentargius-Saline”, vecchia chiusa lignea

Qualche considerazione sulla trasparenza istituzionale, una specie di mistero permanente di cui troppi politici, a vari livelli, si riempiono la bocca.   A vanvera.

Lo scorso 19 agosto 2013 abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio regionale della Sardegna on. Claudia Lombardo copia del verbale della votazione del 30 luglio 2013 con cui è stato approvato il nuovo, ignobile, Editto delle chiudende (la legge regionale n. 19/2013) in danno dei demani civici sardi e dei relativi cittadini titolari dei diritti di uso civico.

Come preannunciato, oltre alle azioni legali effettuate, che hanno contribuito al ricorso del Governo davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.), nostra intenzione è quella di pubblicare i nomi dei consiglieri regionali presenti, di quelli che hanno votato a favore, degli astenuti e di chi ha votato contro.

Il 3 settembre 2013 è pervenuta la risposta, cortese ma ferma: i verbali non sono pubblici e bisogna attendere la revisione del resoconto della seduta.   Solo allora l’elementare esigenza di trasparenza sarà rispettata.

Sono passati più di due mesi, ma il resoconto della seduta n. 428 del 30 luglio 2013 continua a essere con ”testo non definitivo”, quindi privo dei fondamentali elementi relativi a presenze e votazioni.

bosco e cielo

bosco e cielo

Tuttavia, per non far torto a nessuno, possiamo anche tornar indietro alle prime sedute della XIV legislatura del Consiglio regionale della Sardegna (marzo 2009) e ritroveremo anche lì la fondamentale dicitura “testo non definitivo”.

In parole povere, nella presente legislatura non c’è un caso – secondo quanto reso noto dalla Presidente Lombardo – in cui i cittadini possano sapere con certezza presenze, assenze, votazioni, astensioni dei consiglieri regionali.

Non è possibile, quindi, verificare l’operato dei propri rappresentanti istituzionali, elementare esigenza in una democrazia.

Cabras, Torre di S. Giovanni di Sinis

Cabras, Torre di S. Giovanni di Sinis

Alla trasparenza istituzionale made in Sardistàn fa riscontro il Governo nazionale.

A poche ore dalla seduta del Consiglio dei Ministri n. 28 del 4 ottobre 2013 venivano rese note le decisioni prese, compresa quella di effettuare ricorso alla Corte costituzionale contro il nuovo Editto delle chiudende.   Non solo.   Il Dipartimento per gli affari regionali – sempre a poche ore della seduta del Consiglio dei Ministri – indicava i risultati delle valutazioni sulla costituzionalità delle leggi regionali esaminate nel corso della seduta e, addirittura, i motivi specifici del ricorso alla Corte costituzionale.

A chi legge le considerazioni che ritiene opportune.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Airone cenerino  (Ardea cinerea)

Airone cenerino (Ardea cinerea)

 

 

Questi i motivi del ricorso governativo davanti alla Corte costituzionale.

Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici. (2-8-2013)

Regione: Sardegna

Estremi: Legge n.19 del 2-8-2013

Bur: n.36 del 8-8-2013

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 4-10-2013 / Impugnativa

Baunei, Baccu Goloritzè

Baunei, Baccu Goloritzè

Motivi dell’impugnativa:

La legge della Regione autonoma Sardegna n. 19/2013 presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’ articolo 1 e deve pertanto essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale secondo quanto previsto dall’articolo 127 della Costituzione.

La norma censurata introduce disposizioni in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative dei medesimi, contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 135, 142, comma 1, lett. h);143), nonché con le norme dello Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale n. 3/1948 (art. 3, lett. n) e con le disposizioni attuative del medesimo contenute all’articolo 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).

Occorre premettere che lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in materia di usi civici (art. 3, lettera n), e che le norme di attuazione dello statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all’approvazione dei piani paesistici (art. 6, d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna”). Anche le norme di attuazione degli statuti speciali, che pure possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle disposizioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale, prevalendo sugli atti legislativi ordinari, devono essere esercitate nel rispetto dei limiti individuati nell’art. 3 dello Statuto di autonomia, e quindi in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Tra queste ultime disposizioni vanno ricondotte anche quelle adottate dal legislatore statale sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e, in particolare, le norme in materia di beni paesaggistici (nell’ambito dei quali l’art. 142, comma 1, lettera h) annovera anche gli usi civici) e di pianificazione paesaggistica contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che pertanto devono intendersi vincolanti anche nei confronti della Regione Sardegna. La Corte Costituzionale, infatti, ha rilevato che “La particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali”, incidendo sulla loro potestà normativa (cfr. C. Cost. n. 367/2007. Per la natura di “norme di grande riforma economico-sociale” delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004, e per i limiti che ne derivano all’esercizio della competenza legislativa primaria delle Regioni autonome, cfr., con riferimento all’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, C. Cost. n. 164/2009, n. 101/2010, n. 238/2013).
Passando al merito, la norma contenuta bell’articolo 1 della legge regionale in esame presenta i profili di incostituzionalità per i seguenti motivi :
L’articolo 1, che delega i Comuni “alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio” (comma 2), prevedendo, altresì, una procedura di sdemanializzazione dei “terreni sottoposti a uso civico che abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l’originaria sussistenza del vincolo demaniale civico” (comma 3), contrasta con gli articoli 135, 143 e 142, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L’art. 142 appena richiamato sottopone a vincolo paesaggistico le zone gravate da usi civici. Riprendendo quanto già previsto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. “Legge Galasso”), il legislatore statale ha evidenziato e sottoposto a tutela il valore paesaggistico intrinseco delle aree territoriali coperte da uso civico, per le tipiche caratteristiche morfologiche ed ubicazionali che esse presentano.
È ormai pacifico che gli usi civici non svolgono esclusivamente la funzione economico-sociale di garantire risorse alla collettività che ne è proprietaria, atteso che “il riconoscimento di una loro ulteriore e rilevante funzione nella società contemporanea, conseguente proprio alla natura di bene collettivo, per cui alle tradizionali funzioni di usi civici si è nel frattempo aggiunta una loro fondamentale utilità ai fini della conservazione del bene ambiente” (cfr. Cons. Stato, 26 marzo 2013, n. 1698). La Corte Costituzionale, in particolare, ha ravvisato un “interesse unitario della comunità internazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione fra uomo e ambiente naturale” (C. Cost., n. 46/1995; in questo senso, cfr. anche l’ordinanza n. 316/1998, secondo cui “le zone vincolate in ragione dell’appartenenza a università agrarie o dell’assoggettamento a usi civici comprendono vaste aree con destinazione a pascolo naturale o a bosco, o agricole tradizionali, e risalenti nel tempo nelle diverse regioni in relazione agli obblighi gravanti e alla particolare sensibilità alla conservazione da parte delle collettività o comunità interessate, in modo da consentire il mantenimento di una serie di porzioni omogenee del territorio, accomunate da speciale regime o partecipazione collettiva o comunitaria, e caratterizzate da una tendenza alla conservazione dell’ambiente naturale o tradizionale, come patrimonio dell’uomo e della società in cui vive”, nonché C. Cost. n. 133/1993, secondo cui “accanto agli interessi locali, di cui sono diventate esponenti le regioni, emerge l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”).
In proposito, è opportuno segnalare che la Corte Costituzionale ha stabilito che le norme statali contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 (legge sul riordinamento degli usi civici) e nel relativo regolamento (R.D. n. 332/1928), richiedono che la limitazione o la liquidazione dei diritti di uso civico non possano prescindere dalle valutazioni del Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. C. Cost. n. 345/1997 e 310/2006).
L’articolo 1 della l.r. n. 19/2013, incidendo sulla classificazione degli usi civici sottrae alla tutela paesaggistica vaste porzioni territoriali, ad oggi tutelate in forza della legge nazionale (si consideri che il 15% del territorio sardo è assoggettato a gravato da usi civici), ponendosi in contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale di cui all’articolo 142, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La disposizione censurata, inoltre, contrasta con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di pianificazione paesaggistica, potendo avere effetti negativi diretti sul processo di copianificazione paesaggistica in corso. Rimandando ad un’ulteriore cartografia per la rilevazione degli usi civici, infatti, la disposizione mette in discussione la ricognizione finora predisposta, incidendo in modo unilaterale sullo strumento di pianificazione. L’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del Codice costituisce uno dei contenuti necessari del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c) del Codice) e deve essere svolta congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del Codice). Pertanto, la previsione regionale impugnata contrasta anche con la normativa statale in materia di pianificazione congiunta (articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali), che pure costituisce una norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

(foto J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. Mara
    ottobre 7, 2013 alle 8:24 am

    La trasparenza è ormai un obbligo istuzionale ma forse in Regione non lo sanno… Proporrei una mail bombing con copia, da dizionario, del significato della parola. I sardi non meritano una classe dirigente che li considera sudditi o vassalli, come nei secoli passati.

  2. ottobre 7, 2013 alle 8:58 am

    A mio parere esiste l’abuso d’ufficio e l’omissione di atti d’ufficio perseguibili entrambe con denuncia alla magistratura. Ostensione di tutti gli Atti della Pubblica Amministrazione sono un obbligo di Legge. Anche in Sardegna, ovviamente anche se quell’on.presidente non lo sa!

  3. Juri
    ottobre 7, 2013 alle 11:28 am

    Avete, abbiamo, decisamente troppe pretese. Da un ente dall’organigramma scarno e sottopagato come il Consiglio regionale non si può mica pretendere che riesca a completare un lavoro estremamente complesso e lungo, come la revisione del resoconto di una seduta, in soli 4 anni e mezzo! Bisogna avere soltanto un po’ di pazienza e poi, fra 4-5 legislature, avremo tutto il tempo di operare il dovuto controllo sui consiglieri regionali della generazione precedente.

    • ottobre 7, 2013 alle 1:28 PM

      Hai ragione. Considerato anche il fatto che ora si stanno occupando a tempo pieno di altri problemi della Sardegna come il lavoro, la salvaguardia delle coste, la valorizzazione dell’entroterra e tanti tanti altri. sono essere umani anche loro dai! sempre a lamentarsi questi ambientalisti e cittadini…

  4. RR
    ottobre 7, 2013 alle 1:29 PM

    Meno male che la Sardegna è assimilabile al sardistan, se fosse realmente come l’Italia ora avrebbe un perimetro di case e cemento dove gli italiani potrebbero fare i propri comodi.
    Dott. Deliperi, lei esagera nel dare addosso sempre ai sardi, al popolo del quale fa parte e alla Sardegna.
    Ormai lei ha quasi 50 anni e dovrebbe avere maturato un minimo di affezione nei confronti della terra che la ha ospitata da quando vi è nato.
    Invece no: tutto è meglio dei sardi e della Sardegna.

    • ottobre 7, 2013 alle 4:08 PM

      RR, Lei mi fa capire che il clima in Sardegna, purtroppo sempre più Sardistàn, oscura isola in mezzo al Mediterraneo, è simile al resto d’Italia.
      Infatti, o non ha letto quanto è scritto nell’articolo oppure è tanto – ma tanto – simile a un bimbominkia.
      Uno di quelli per cui può essere la cosa peggiore del mondo, la più stupida o la più odiosa, ma basta che sia “la sua” e diventa la migliore.
      Evidentemente possono esistere anche fra gli indipendentisti, così come le persone intelligenti.
      Continui pure a criticare il dito che indica la luna e si tenga stretta la Sua democrazia “opaca” della Regione autonoma della Sardegna.
      Stia bene.

      Stefano Deliperi

      • Shardana
        ottobre 8, 2013 alle 9:36 am

        Io non capisco più se scherzate……….o se credete veramente a quello che dite.La differenza con lo stivale italianistan è minima,si salvano solo le regioni del nord che non si considerano Italia.Potrei citare mille casi italianistan simili al sardistan,è il popolo che fà uno stato e finchè voteremo per scambio tutto peggiorerà,perchè la fame dei corrotti è insaziabile………..meditate gente meditate😴😴😴😴😴😴😴

    • Mara
      ottobre 7, 2013 alle 7:44 PM

      Scusi RR, forse Lei ha letto troppo in fretta e non frequenta questo sito. Più amore per la Sardegna di quanto dimostra CONCRETAMENTE il Sig. Deliperi è proprio difficile da immaginare. Lo dico convintissima, anche se non lo conosco personalmente.
      In quanto ai sardi…come in ogni luogo ci sono persone che “fanno” ed altre che “criticano”.
      Lei da che parte sta?

  5. ottobre 7, 2013 alle 3:05 PM

    incredibile! A partire da oggi, 7 ottobre 2013 – data da segnare sul calendario – iniziano miracolosamente a diventare “testi definitivi” i primi resoconti a partire dal marzo 2009.
    Per ora siamo ai resoconti del febbraio 2010 (http://www.consregsardegna.it/resoconti/ultimi_inseriti.asp?Page=12), ma non bisogna disperare 😉

  6. ottobre 8, 2013 alle 4:35 PM

    Shardana :

    Io non capisco più se scherzate……….o se credete veramente a quello che dite.La differenza con lo stivale italianistan è minima,si salvano solo le regioni del nord che non si considerano Italia.Potrei citare mille casi italianistan simili al sardistan,è il popolo che fà uno stato e finchè voteremo per scambio tutto peggiorerà,perchè la fame dei corrotti è insaziabile………..meditate gente meditate😴😴😴😴😴😴😴

    io, invece, non capisco più se leggete gli articoli prima di commentare o no.
    Qui si dice che è impossibile sapere che cavolo fanno i consiglieri regionali sardi.
    E’ impossibile sapere se partecipano alle votazioni, se votano a favore, se si astengono, se votano contro.
    Una delle cose basilari in democrazia.
    Ve ne frega qualcosa o no? Il nocciolo della questione è tutto qui.

    Stefano Deliperi

  7. Shardana
    ottobre 9, 2013 alle 12:01 PM

    Scusa deliperi,non era rivolto a te………

  8. Maurizio Masia
    ottobre 13, 2013 alle 1:09 PM

    In attesa che il muro di gomma cada possiamo farci un’idea.
    Ho visto che avete già pubblicato il link al verbale di seduta ma mancano i numeri sull’esito della votazione. A questo link è possibile vedere il video della seduta: http://www.consregsardegna.it/sedutevideo/video.asp?idSeduta=14042801
    Purtroppo, al momento della votazione l’Aula non viene inquadrata, ma la Presidente Lombardo proclama l’esito della votazione: presenti 58, votanti 53, favorevoli 50, contrari 3, astenuti 4, nulli 1.

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