Ex ILVA di Taranto: risultato storico per la tutela della salute e dell’ambiente. Il Gruppo di Intervento Giuridico protagonista nella battaglia legale.
Il Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG) esprime profonda soddisfazione per il decreto del 26 febbraio 2026 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione XV civile, specializzata in materia di impresa – che ha disposto la parziale disapplicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA 2025) e ordinato la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, con efficacia a decorrere dal 24 agosto 2026, qualora non vengano adottate le necessarie misure di adeguamento ambientale e sanitario.
Il provvedimento del Tribunale di Milano segue la pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia europea (Corte Giust. UE (Grande Sezione), 25 giugno 2024, C-626/22), presso la quale il GrIG era intervenuto a sostegno del popolo inquinato.
Si tratta di una decisione di straordinaria rilevanza giuridica e sociale, che riconosce la fondatezza delle preoccupazioni per la salute pubblica e per l’ambiente espresse da cittadini, enti territoriali e associazioni, tra cui il Gruppo di Intervento Giuridico, intervenuto nel giudizio con un ruolo attivo e determinante a tutela dei diritti fondamentali delle comunità coinvolte.
Le dichiarazioni del Presidente nazionale del GrIG, dott. Stefano Deliperi
«Questa decisione rappresenta un passaggio storico nella tutela dei diritti fondamentali delle persone e dell’ambiente. Il riconoscimento del ruolo del Gruppo di Intervento Giuridico e della fondatezza delle istanze ambientali dimostra che la legalità ambientale e la tutela della salute non possono essere sacrificate. Il GrIG continuerà a operare con determinazione, in sede nazionale ed europea, affinché i principi affermati trovino concreta attuazione e affinché la comunità di Taranto possa finalmente vedere garantiti i propri diritti fondamentali.»
Le dichiarazioni del Presidente regionale del GrIG per la Puglia, prof. avv. Filippo Colapinto
«È una giornata di grande soddisfazione per Taranto, per la Puglia e per tutti i cittadini che da anni attendono giustizia. Questo risultato dimostra che l’impegno giuridico, civile e istituzionale può produrre effetti concreti e contribuire a ristabilire il primato della tutela della salute e dell’ambiente. Il riconoscimento dell’intervento del GrIG conferma la validità del nostro operato e rafforza la nostra determinazione a proseguire nella difesa dei diritti delle comunità locali.»
Il ruolo determinante del GrIG
Il Gruppo di Intervento Giuridico, difeso dagli Avv.ti Carlo e Filippo Colapinto, del Foro di Bari, ha svolto un ruolo centrale nel procedimento, intervenendo in qualità di associazione di protezione ambientale riconosciuta a livello nazionale, con finalità statutarie di tutela dell’ambiente, della salute e dei diritti civili. Il Tribunale ha espressamente riconosciuto la legittimità e l’ammissibilità dell’intervento dell’Associazione, insieme a quello della Regione Puglia e del Codacons, confermando la rilevanza del contributo offerto alla tutela degli interessi collettivi coinvolti. Il GrIG è stata l’unica associazione ambientalista nazionale ad aver partecipato direttamente al giudizio, intervenendo ad adiuvandum e contribuendo alla definizione di principi giuridici fondamentali anche nell’ambito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il cui pronunciamento ha rappresentato un riferimento essenziale per la decisione del Tribunale milanese. La decisione rappresenta un passo fondamentale verso una piena affermazione del principio secondo cui la tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti fondamentali costituisce un valore primario e irrinunciabile.
Un risultato per Taranto, per la Puglia e per l’Italia
Il Gruppo di Intervento Giuridico continuerà a vigilare sull’attuazione delle prescrizioni e sull’effettiva tutela della salute pubblica e dell’ambiente, confermando il proprio impegno al servizio delle comunità e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG)

da Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2026
Pronunciata la sentenza dopo il ricorso di 11 cittadini di Taranto. Il caso era anche approdato alla Corte di Giustizia UE che a giugno 2024 aveva emesso un provvedimento. (Domenico Palmiotti)
Il L’ex Ilva deve adeguare le prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata lo scorso agosto dal ministero dell’Ambiente, altrimenti l’acciaieria dovrà sospendere dal prossimo 24 agosto la produzione. Dal Tribunale di Milano, quindicesima sezione civile specializzata in materia di impresa, presidente Angelo Mambriani, arriva un nuovo ultimatum ad una fabbrica che ha già una storia complicatissima e densa di nodi giudiziari. Il Tribunale di Milano, dove c’é la sede legale dell’azienda, si é espresso sul ricorso presentato tempo addietro da 11 cittadini di Taranto contro l’ex Ilva per ragioni ambientali e sanitarie. Sul ricorso e sulle questioni sollevate, il Tribunale lombardo ha anche interpellato la Corte di Giustizia Europea e quest’ultima, a giugno 2024, con una sentenza ha disposto tra gli altri due principi: che se un’attività industriale é nociva alla salute e all’ambiente, questa va fermata; e che l’Aia deve contenere anche la Valutazione di impatto sanitario (Vis). Dopo la pronuncia della Corte UE, il procedimento é quindi ripreso a Milano, ma nel frattempo – si è alla scorsa estate – é arrivata per l’ex Ilva anche la nuova Aia, che per il Governo richiama i principi dettati dalla Corte.
Ma con la sentenza, il collegio di Milano ha disposto una parziale disapplicazione di questa stessa Aia.
Gli aspetti per cui l’Aia è disapplicata
“La disapplicazione dell’Aia 2025 – dice il Tribunale di Milano – è stata disposta con riferimento ad alcune prescrizioni (monitoraggio PM10 e PM2,5, regime wind days, installazione serbatoi contenenti sostanze pericolose, temperatura minima di combustione delle torce alle quali sono inviati i gas di affinazione dell’acciaio, completa intercettazione delle emissioni diffuse in fase di trasferimento del coke etc.) in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione. Ciò – dice il Tribunale di Milano – è stato disposto a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo stabilimento Ilva da rischi attuali di pregiudizi alla salute, anche in applicazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 giugno 2024 alla quale al questione era stata previamente rimessa”.
Per il Tribunale lombardo, “la sospensione dell’attività produttiva avrà efficacia a decorrere dal 24 agosto 2026. Entro tale termine parti resistenti – Acciaierie d’Italia S.p.a. in A.S., Acciaierie d’Italia Holding S.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S. – potranno adoperarsi per ottenere un’integrazione dell’Aia 2025 che abbia ad oggetto l’indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni ritenute illegittime, dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione”. Il Tribunale dispone inoltre che “a decorrere dalla data 24 agosto 2026 – in assenza degli adempimenti -, dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie alla sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto. In ogni caso, l’ordine di sospensione dell’attività produttiva cesserà di avere effetto quando le parti resistenti avranno adempiuto agli incombenti indicati. Il decreto non è esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini di legge”.
I giudici: ridurre i rischi sanitario e ambientale
“Emerge l’urgenza di assicurare che, con riferimento alla produzione a ciclo integrale – l’unica effettivamente autorizzata ed eseguita ad oggi – rischio sanitario e rischio ambientale siano ridotti entro limiti di sicura accettabilità”, scrive il Tribunale di Milano nelle 54 pagine di sentenza. Per il Tribunale, “il presupposto della necessità della transizione verso la decarbonizzazione della produzione, assai onerosa sul piano economico ed organizzativo, è costituito soprattutto dalla insostenibilità ambientale dell’attuale sistema produttivo. L’Aia, tuttavia, autorizza la produzione a ciclo integrale per 12 anni”. Inoltre, dice il Tribunale, “non è attualmente previsto alcun vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione, peraltro prefigurati ad uno stadio attualmente solo embrionale, e la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale, che dunque potrà proseguire senza decarbonizzazione per ben 12 anni. È pacifico che la produzione come convertita, ed anzi probabilmente anche la stessa fase di transizione della produzione, necessiteranno di nuova Aia, trattandosi di impianti del tutto diversi”. A ciò si aggiunga che “gli enti locali coinvolti – Comune e Provincia di Taranto, Regione Puglia – non hanno dato parere favorevole all’Aia 2025 proprio in considerazione della mancanza di concretezza e di tempi certi nella realizzazione del processo di transizione verso la decarbonizzazione della produzione”.
La sentenza: obiettivo è accelerare gli interventi
“A seguito della disapplicazione – sia pur parziale e riferita a specifiche prescrizioni – dell’Aia 2025 le condizioni legali di esercizio dello stabilimento, allo stato non sussistono. Ne consegue che deve essere disposta la sospensione dell’attività dello stabilimento”, sentenzia ancora il Tribunale di Milano. Tuttavia, dice il collegio, “l’Aia non è stata disapplicata in toto, ma solo parzialmente e con riferimento ad alcune prescrizioni. Si tratta cioè di disapplicazione con funzione di implementazione di tempi certi e ragionevolmente contenuti di realizzazione di alcuni interventi già previsti. Inoltre l’Aia stessa – non disapplicata in toto – è stata configurata sul presupposto della continuità della produzione”. Infatti, evidenziano i giudici, i ricorrenti – 11 cittadini di Taranto e l’associazione “Genitori Tarantini” – “hanno chiesto di sospendere l’attività dello stabilimento fino a che non sarà adottata una nuova Aia conforme alle norme di legge”. Ma “il Tribunale – recita la sentenza – ben può – trattandosi di provvedimento di portata minore rispetto a quello richiesto – consentire la prosecuzione dell’attività per un certo tempo in attesa della regolarizzazione. In particolare – si legge nella sentenza – considerata la natura della disapplicazione parziale, si deve rammentare, per un verso, che il principio di precauzione è connesso e coordinato con quello di proporzionalità e, per altro verso ancora, che il provvedimento inibitorio ben può prevedere un termine di grazia entro il quale il destinatario può adeguare il suo comportamento o lo stato di fatto così evitando la sua applicazione”. Il Tribunale di Milano ha infatti dato tempo sino al 24 agosto prossimo di adeguare l’Aia, altrimenti, in caso contrario, la produzione di acciaio dovrà fermarsi.
Il sindaco di Taranto: non sorpresi dal messaggio
Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, “è necessario leggere attentamente il provvedimento del Tribunale di Milano” ma “il messaggio non ci sorprende. Avevamo intuito che si potesse andare in una certa direzione, ma questo è il motivo per cui da giugno stiamo provando ad accelerare in tutte le maniere possibili per raccontarci diversamente. Sentiremo i nostri legali – rileva il sindaco di Taranto – e vedremo come il Tribunale di Milano ha inteso dare una traiettoria. Pare che si faccia riferimento a prescrizioni Aia, quella attuale. Noi all’Aia, la scorsa estate, votammo in modo non favorevole proponendo delle integrazioni che non furono inserite nel provvedimento finale, integrazioni che riguardavano la salute della popolazione e che come massima autorità sanitaria, mi sentivo in dovere di doverle fare presente”.
(foto da http://www.gettymages.com, A.N.S.A., S.D., archivio GrIG)





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