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Senato della Repubblica, il GrIG in audizione sull’attuazione del Regolamento per il ripristino della Natura.


Altopiano di Asiago

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha partecipato martedi 10 febbraio 2026 a un’audizione convocata dall’VIII Commissione permanente “Ambiente” del Senato della Repubblica in relazione al parere sulla proposta n. 369, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Qui il video dell’audizione.

Di seguito le osservazioni e le proposte GrIG.

La Legge europea per il restauro della Natura. Qualche proposta per l’attuazione in Italia.

Dal 18 agosto 2024 è in vigore la normativa comunitaria per il restauro della Natura, il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, fortemente voluta anche dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) e dal centinaia e centinaia di associazioni e comitati ambientalisti.

Gli obiettivi del Regolamento europeo per il restauro della Natura.

Diritto del Restauro della Natura.

Sostenere il ripristino degli ecosistemi per le persone, il clima e il pianeta.

La legge sul ripristino della natura è la prima legge globale del suo genere in tutto il continente. Si tratta di un elemento chiave della strategia dell’UE sulla biodiversità, che fissa obiettivi vincolanti  per  ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli con il maggior potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio e per prevenire e ridurre l’impatto delle catastrofi naturali.

La natura europea è in allarmante declino, con oltre l’80 % degli habitat in cattive condizioni. Il ripristino di zone umide, fiumi, foreste, praterie, ecosistemi marini e le specie che ospitano aiuterà

  • aumentare la biodiversità
  • proteggere le cose che la natura fa gratuitamente, come pulire la nostra acqua e l’aria, impollinare le colture e proteggerci dalle inondazioni
  • limitare il riscaldamento globale a 1,5°C
  • rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa, prevenendo le catastrofi naturali e riducendo i rischi per la sicurezza alimentare

Obiettivi

La legge mira a ripristinare gli ecosistemi, gli habitat e le specie in tutte le zone terrestri e marine dell’UE al fine di:

  • consentire il recupero duraturo e a lungo termine della biodiversità e della resilienza della natura
  • contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi
  • rispettare gli impegni internazionali
Occhiata (Oblada melanura)

Nell’UE

81%, gli habitat sono in cattivo stato

Ogni 1 euro, investito nel ripristino della natura aggiunge €4 a €38 in benefici

Uno su tre, le specie di api e farfalle sono in declino

Obiettivi

Il regolamento combina un obiettivo generale di ripristino per il recupero a lungo termine della natura nelle zone terrestri e marine dell’UE con obiettivi di ripristino vincolanti per habitat e specie specifici. Tali misure dovrebbero riguardare almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e, in ultima analisi, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Il regolamento contiene i seguenti obiettivi specifici:

  • obiettivi basati sulla legislazione vigente (per le zone umide, le foreste, le praterie, i fiumi e i laghi, la brughiera, la macchia, gli habitat rocciosi e le dune)  – migliorare e ristabilire la biodiversità degli habitat su larga scala e ripristinare le popolazioni di specie migliorando e ampliando i loro habitat
  • insetti impollinatori – invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 e conseguire una tendenza all’aumento delle popolazioni di impollinatori, con una metodologia per il monitoraggio regolare degli impollinatori
  • ecosistemi forestali – raggiungimento di una tendenza crescente per il legno morto in piedi e a terra, foreste di età non uniforme, connettività forestale, abbondanza di uccelli forestali comuni e stock di carbonio organico
  •  ecosistemi urbani – nessuna perdita netta di spazio urbano verde e copertura arborea entro il 2030 e un costante aumento della loro superficie totale a partire dal 2030
  • ecosistemi agricoli – aumento delle farfalle dei prati e degli uccelli dei terreni agricoli, dello stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate e della quota di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità; ripristino delle torbiere drenate ad uso agricolo
  • ecosistemi marini – ripristino di habitat marini come praterie o fondali di sedimenti che offrono benefici significativi, anche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e ripristino degli habitat di specie marine iconiche come delfini e focene, squali e uccelli marini.
  • connettività fluviale – individuare ed eliminare le barriere che impediscono la connettività delle acque superficiali, in modo che almeno 25 000 km di fiumi siano ripristinati a scorrimento libero entro il 2030.
Maremma, bosco

Attuazione

I paesi dell’UE dovrebbero presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (quindi entro la metà del 2026), indicando in che modo conseguiranno gli obiettivi. Saranno inoltre tenuti a monitorare e riferire in merito ai loro progressi. L’Agenzia europea dell’ambiente elaborerà relazioni tecniche periodiche sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. La Commissione, a sua volta, riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della legge sul ripristino della natura.

L’Italia da attuazione al Regolamento europeo per il restauro della Natura.

Il Governo Italiano ha presentato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta n. 369, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Sullo schema governativo si esprime un parere sostanzialmente positivo e si propongono e raccomandano due ambiti di operatività in linea con gli obiettivi del Regolamento, di ricomprendere nel Piano nazionale di ripristino (art. 3 dello Schema):

Pinus

Difesa e incremento delle Aree verdi in area urbana.

l’art. 8 del Regolamento UE 2024/1991 (Nature Restoration Law) prevede che “entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4“, mentre “dal 1° gennaio 2031, gli Stati membri realizzano una tendenza all’aumento della superficie nazionale totale di spazi verdi urbani”.

Considerando che un albero adulto produce in media quasi 118 mila kg di ossigeno in un anno (cfr. Dinesh Vasudev Thapak e Jagdish G. Changani, Use of Technology to Save Environment by Saving Paper in an Online Era, in Journal of Environmental Research And Development, 2024), per ragioni ambientali, climatiche e sanitarie, è necessario incrementare le zone verdi nelle aree urbane.

Appare fondamentale, quindi, indicare nel Piano nazionale di ripristino obblighi per i Comuni e le Città metropolitane (art. 4, comma 5, dello Schema) di mantenimento e incremento di alberi e zone di verde pubblico nelle aree urbane, indicando quantomeno un vincolo di sostituzione di ogni albero rimosso per esclusive ragioni di pericolo o sanitarie accertate debba esser sostituito con due esemplari della medesima specie e classe di età.

Baunei, Baccu Goloritzè

Difesa e reintegro dei domini collettivi.

In Italia si stima che i domini collettivi comunque denominati siano estesi almeno cinque milioni di ettari, forse il 7-10% del territorio nazionale..

I domini collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.

Boschi, pascoli, coste, zone umide, terreni agricoli presenti in tutta Italia.

La loro conservazione e il loro pieno ripristino, eliminando usi incongrui e occupazioni illegittime, consentirebbe di contribuire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia degli habitat naturali, degli ecosistemi forestali e degli ecosistemi agricoli.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

I cittadini appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).  Inoltre, il regime giuridico dei demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

Appare fondamentale, quindi, indicare nel Piano nazionale di ripristino obblighi per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4, comma 2, dello Schema) per il recupero ai rispettivi demani civici i terreni illegittimamente occupati e oggetto di usi incongrui ai fini del ripristino ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce).

Tali obblighi devono essere esplicati in sinergia con i soggetti gestori delle terre collettive (Comuni o Enti esponenziali).

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Lupo (Canis lupus)

(foto E.R., J.I., M.D., S.D., archivio GrIG)

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