Hasta il condono siempre!

Chissà se l’entusiasta Ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli se ne sia reso conto, ma alla forma di condono edilizio ad civitates, di più che dubbia costituzionalità, ancora non c’era arrivato alcun governo.
Un autentico passo indietro sulla tutela del territorio, sul piano della legalità, sotto gli aspetti della difesa della pubblica incolumità.

Ecco quanto risulta dall’art. 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) con le marginali modifiche introdotte dalla legge di conversione derivante dall’approvazione definitiva (15 novembre 2018) del disegno di legge n. 909 dell’1 novembre 2018:
i “Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017” (art. 17, comma 1°) entro sei mesi “definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati” esclusivamente in base alle “disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47”, cioè in base agli artt. 31 ess. della legge n. 47/1985 e s.m.i., con la previsione del parere paesaggistico per le sole istanze di condono presentate ai sensi della normativa del 2003 (decreto-legge n. 269/2003, come convertito con la legge n. 326/2003), mentre è sempre da richiedere il parere soltanto in caso di acquisizione della “disponibilita’ alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato” (art. 32, comma 17°). Il condono è negato se le opere abusive sono state realizzate da un condannato per delitti di mafia, camorra o altre forme di organizzazione criminale (comma 27°, lettera a).
Per capire meglio gli effetti della nuova normativa pro abusivi: le istanze di condono sono esaminate sulla base dellanormativa vigente al momento della presentazione della domanda (tempus regit actum), quindi le istanze presentate entro il 1985 sono valutate ai sensi della legge n. 47/1985 (con le maglie più larghe), quelle presentate entro il 1994 sono esaminate in base alla legge n. 724/1994, mentre quelle presentate entro il 2004 sono esaminate alla luce della legge n. 326/2003, che non consente, di fatto, per giurisprudenza costituzionale, la sanatoria degli abusi nelle aree tutelate con vincoli ambientali, se non inipotesi marginali (c.d. abusi formali)

Nella legge ora approvata, invece, nessuna considerazione dei vincoli di inedificabilità, delle misure anti-sismiche, della disciplina di difesa idrogeologica.
Gli immobili abusivi così condonati potranno ottenere la “concessione dei contributi di cui al presente decreto”.
Hasta il condono siempre!
Un’ondata di entusiasmo si diffonderà certamente fra gli abusivi di Ischia, dove nell’agosto 2017 è bastato un terremoto di bassa entità per provocare morti e ingenti danni, grazie soprattutto alla calamità innaturale dell’abusivismo edilizio.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
P.S. e per completare il quadro dei provvedimenti ambientalisti del c.d. Decreto Genova, ci sono i fanghi tossici in agricoltura, all’art. 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 con le secondarie integrazioni introdotte dalla legge di conversione derivante dall’approvazione definitiva (15 novembre 2018) del disegno di legge n. 909 dell’1 novembre 2018. Roba da entusiasmo alle stelle.

(foto modificata Corriere della Sera, J.I., S.D., archivio GrIG)
Gent.mo Dott. Stefano Deliperi,
a mio avviso occorre che il GRIG presenti una formale diffida rivolta al Sindaco, al Segretario, al Dirigente o Responsabile dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno a dichiarare la improcedibilità delle istanze di condono edilizio avanzate ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 che sono state presentate prive dei documenti obbligatori ex art. 35 L. 47/1985 oppure non sono state integrate nei successivi 120 giorni come stabilito sempre dall’art. 35 l.c.
La disposizione contenuta nell’art. 35 L. 47/1985 è volta ad evitare che il condono venisse prenotato per un’opera che al momento dell’istanza non esisteva oppure era diversa da quella reale.
Invero, come ha più volte statuito il Consiglio di Stato l’art. 2934 del codice civile si applica anche nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (v. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2017) ed in particolare trova applicazione alle istanze di condono edilizio (v. Cons. Stato, n. 1239/2011 – n. 5884/2012).
Invito a pubblicare sulla rivista del GRIG il testo per esteso della sentenza n. 1239/2011 relativa ad un caso di archiviazione di domanda di condono di opere realizzate nel territorio comunale di Casapulla in provincia di Caserta.
Di talché coloro i quali hanno presentato una domanda priva dei documenti essenziali oppure non l’hanno integrata nei successivi 120 giorni sono decaduti dal diritto di ottenere il perdono.
E dal momento che per l’attività della pubblica amministrazione trovano applicazione le norme del codice di procedura civile che prescrivono la corrispondenza tra il chiesto e l’ottenuto, ne sovviene che la perenzione della richiesta impedisce al Comune di procedere oltre nell’esame della domanda e deve provvedere con l’archiviazione dell’istanza.
Chi è del settore sa bene che in pochissimi casi le istanze sono state presentate complete ab origine oppure integrate nel termine di 120 giorni.
In questo stato delle cose, non solo la novella condonistica del Governo è depotenziata, MA ADDIRITTURA VIENE ATTUALE LA NECESSITA’ CHE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI accerti se le concessioni edilizie a sanatoria finora rilasciate sono state adottate in violazione delle disposizioni decadenziali del combinato disposto dell’art. 35 L. 47/1985 e dell’art. 2934 codice civile.
In tali casi, invero, si tratta di provvedimenti amministrativi macroscopicamente illegittimi, la cui esistenza in vita comporta il mantenimento in essere di opere abusive che dovevano essere demolite.
In tale evenienza ricorre il delitto di abuso d’ufficio a condotta omissiva (v. Cassazione penale, n. 4140/2018) imputabile a carico degli organi comunali che hanno rilasciato l’illecito e illegittimo provvedimento “sanante” e a quelli che, a vario titolo, hanno omesso o impedito il suo ritiro nonché omesso o impedita l’adozione di ingiunzione di demolizione finalizzata anche all’acquisizione della res abusiva al patrimonio edilizio comunale.
Il Governo, in tale evenienza, attraverso una norma fumosa concorre alla commissione di reati?
Buonasera Massimo,
sarebbe un percorso un po’ complicato per ottenere qualche risultato concreto. La Regione Marche è intenzionata a ricorrere alla Corte costituzionale (art. 127 cost.).
Speriamo bene…
Stefano Deliperi
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A.N.S.A., 16 novembre 2018
Regione Marche impugnerà dl Genova.
L’assessore genovese Piciocchi: “Per la città non ci saranno problemi”: http://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/11/16/regione-marche-impugnera-dl-genova_1647d711-3689-4035-864d-cb0a926e802c.html
Vi seguo con attenzione da anni, condividendone spesso le posizioni, tuttavia non mi piace, in questo caso, il messaggio che lasciate passare, ovvero che i vincoli di natura paesaggistica sono sempre dei vincoli di inedificabilità assoluta. E questo non è assolutamente vero.
Basti pensare ai tanti Decreti Ministeriali che in applicazione della Legge 1497/1937 hanno dichiarato il notevole interesse pubblico delle coste Italiane e che di fatto non hanno inibito l’attività edilizia.
Altro punto dell’articolo che occorre chiarire, è che non si tratta dell’apertura di nuovi termini per la presentazione di istanze di condono, ma bensì un sollecito alla chiusura delle istruttorie ancora aperte.
Elemento critico, che non avete rilevato consiste nel fatto che l’esame dei condoni 2003 con le norme del condono dettate esclusivamente dalla Legge 47/1985 implica due aspetti piuttosto controversi, ovvero:
– Un’applicazione della norma sul condono edilizio non uniforme su tutto il territorio nazionale, determinando una differenza di trattamento tra cittadini italiani;
– Chi era consapevole delle limitazioni della Legge 326/2003, si è ben guardato di presentare l’istanza di condono, ad eccezione di chi era prossimo a ricevere un’ordinanza di demolizione.
Alla luce di questo dispositivo voluto da questo governo, chissà quanti, con il senno di poi, avrebbero usufruito del condono edilizio.
Ulteriore spunto di riflessione consiste nella questione della ricostruzione, ovvero, sembrerebbe che sia consentito ricostruire un manufatto abusivo, e a questo riguardo pare opportuno ricordare la giurisprudenza che stabilisce che gli abusi edilizi sanati nel loro status non sono legittimi ma tollerati. Tant’è che tali volumi nella loro vita non possono essere trattati come quelli regolari, ovvero sono gravati da molteplici limitazioni, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione e di risanamento, sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia così come il restauro.
Un appunto lo merita anche la questione sulla Legge 326/2003, per quanto riguarda la sua applicazione in ambito vincolato. La sua interpretazione, così come la conosciamo oggi, è stata determinata per via giudiziale. Purtroppo la stesura di questa Legge è stata un’autentica disgrazia, perché nelle intenzioni del legislatore, sicuramente non vi era alcun animo ambientalista. L’art. 32 comma 26 sembrava non lasciare dubbi: “26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;”
“27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;”
Voglio porvi una domanda: perché non concedere il condono edilizio per gli abusi di tipo 2 e 3 anche in ambito vincolato?
In queste fattispecie di tipologia sono ricompresi quei casi considerati urbanisticamente rilevanti come ad esempio la rototraslazione dei volumi. In merito basti pensare all’edificato in zona agricola, dove spesso e volentieri a causa delle caratteristiche morfologiche del fondo e delle tecniche utilizzate per il tracciamento l’immobile risulta traslato (le strumentazioni topografiche si sono diffuse dal 1988 e solo negli ultimi 10 anni vi sono i sistemi GPS). Traslazione che in ambito vincolato non è tollerata in quanto considerata variazione essenziale (art. 5 L.R. 23/85 Regione Sardegna)
Scusi, dove mai avremmo scritto “che i vincoli di natura paesaggistica sono sempre dei vincoli di inedificabilità assoluta”?
Dove mai l’avrebbe letto?
E dove vedrebbe la “applicazione della norma sul condono edilizio non uniforme su tutto il territorio nazionale” con riferimento alla legge n. 326/2003?
Tutto il “diritto vivente” è frutto di interpretazione ed elaborazione giurisprudenziale, compresa la normativa sul condono edilizio.
E’ il nostro Ordinamento ad essere così strutturato.
La domanda che lei pone verte su un aspetto secondario dell’abusivismo edilizio: si tratta di scelte effettuate dal Legislatore, condivisibili o meno, il cui motivo di fondo risiede nel restringimento delle ipotesi di condono operato con la legge n. 326/2003, dovuto al fatto che si trattava addirittura del terzo condono edilizio in nemmeno vent’anni.
Buona serata.
Stefano Deliperi
Beh! Ormai è sistematico, quando parlate di vincoli paesaggistici violati, pare che si tratti sempre di aree sottoposte ad inedificabilità assoluta.
In merito al secondo punto, il mio era riferito alla nuova Legge, il cosiddetto Decreto Genova, dove l’articolo 25 determina la criticità che ho segnalato.
Lo stato di diritto dovrebbe sostenersi nell’applicazione della norma/ legge, non dovrebbe passare attraverso l’interpretazione dell’azione giudiziaria, questa a mio parere dovrebbe intervenire solo in casi estremi. Purtroppo, spesso e volentieri il legislatore pecca nella sintassi delle leggi, e la Legge 326/2003 ne è un esempio, dove troviamo un dettato normativo arzigogolato che si morde la coda, il quale ha causato non pochi problemi di applicazione.
Per quanto l’ultimo punto che avete evidenziato, l’aspetto è tutt’altro che secondario, vista l’ampia casistica che si presenta nella realtà dei fatti, e la considerazione che fatte in merito alla volontà del legislatore di limitare la portata del condono è tutta vostra. io sono convinto che quel testo è figlio di un lavoro di commissione molto approssimativo, del recepimento di vari emendamenti e dello scarso lavoro di raccordo del documento finale.
Saluto distintamente
Stefano Deidda
quando parliamo di vincoli di inedificabilità, parliamo di vincoli di inedificabilità.
Che il c.d. Decreto Genova sia stato scritto frettolosamente e con volontà di risolvere il caso concreto di Ischia è un dato di fatto: è altrettanto innegabile che vi sarà interpretazione giurisprudenziale sul tema.
L’aspetto che lei ha evidenziato è secondario rispetto alla mole di casi quantitativamente più ingenti (abusi in aree con vincoli ambientali, abusi parziali, ecc.). E’ chiaramente una valutazione relativa.
Riguardo la considerazione sulla “volontà del legislatore di limitare la portata del condono” di cui alla legge n. 326/2003 emerge chiaramente dalla portata delle ipotesi di sanatoria, ben minori e più circoscritte rispetto ai condoni edilizi precedenti, come lei stesso ha evidenziato.
Buona serata.
Stefano Deliperi
E’ vero che la norma appena approvata non dice di riapertura dei termini del condono, né dice che viene ampliato il campo di applicazione del terzo condono.
Purtuttavia in Italia il problema è l’applicazione della legge.
E’ per questo che ho proposto di informare la Procura della Repubblica di Napoli affinché verifichi se in passato sono stati rilasciati condoni per istanze perente ex art. 35 L. 47/1985.
Se ciò è già avvenuto, state sicuri che sfruttando la novella normativa risuccederà ancora e per di più con una parvenza di legalità.
Nulla quaestio se la norma appena approvata avesse detto che le istanze presentate incomplete della documentazione obbligatoria ex art. 35 L. 47/1985 sono o rimangono perente trascorso il termine integrativo ex art. 35 l.c.
Sig. Deliperi, vedo che ormai lei fa fare al GRIg politica anti 5S a tutto spiano.
Per l’Italia centrale non trovo nessun articolo eppure le Marche governate dal pd hanno fatto un condono molto peggiore quello fatto a Ischia! se l’avesse fatto il 5S ci sarebbero 4-5 articoli…come le avevo già detto usare il GRIg per fare le sue campagne politiche personali a mio parere è sbagliato.. Un’altra cosa le volevo dire, per ischia si tratta di una situazione di forza maggiore, ci sono migliaia di case abusive e il terremoto ha fatto venire il nodo al pettine senza terremoto si rimaneva così per anni e anni facendo finta di niente. mi risponda su questo, lei cosa avrebbe fatto? avrebbe lasciato il condono del 2003 e quindi avrebbe fatto demolire migliaia di case nell’isola? guardi che se non si allargava le maglie del condono 2003 era questo quello che si doveva fare. e poi questa legge riguarda solo le case crollate o danneggiate ma lei lo mette sullo stesso piano dei veri condoni nazionali del passato, questo è vera faziosità mi consenta!. Il problema che lei dimentica sempre è questo, è che le precedenti amministrazioni pd e soci hanno consentito di costruire interi paesi abusivi, non leggo mai niente su questo che è la cosa più grave che poi oggi costringe, ripeto costringe a rimedi pasticciati e ingiusti ma inevitabili.. lei preferisce sorvolare e dare la colpa a chi arriva dopo e non ha altra soluzione. lo sa benessimo anche lei che è impossibile demolire migliaia di case e mandare sulla strada migliaia di persone. Oppure se lei ha la soluzione la spieghi, cosa farebbe lei? manderebbe l’esercito a demolire migliaia di case e a reprimere le rivolte che ci sarebbero? e poi la gente in strada dove la metterebbe? in albergo? in tendopoli? sotto i ponti? fare il censore da dietro una tastiera è facile…buona giornata
vedo Giuseppe che lei vive felice con i paraocchi.
Stia tranquillo, parleremo anche del condono ignobile della Regione Marche “edificato” sulla tragedia del terremoto, la legge regionale Marche n. 25/2017. Stiamo cercando di raccogliere un po’ di dati, ma non è semplice.
Per esempio, rimanendo all’ambito, ci siamo occupati del “condono illecito” della Regione autonoma della Sardegna (https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/05/01/il-condono-edilizio-abusivo-della-regione-autonoma-della-sardegna/), a maggioranza centro-sinistra, del “silenzio assenso” per i piani di gestione dei parchi della Regione Lazio (https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2018/10/16/si-preparano-autostrade-amministrative-in-favore-della-speculazione-immobiliare-nei-parchi-naturali-del-lazio/), a maggioranza centro-sinistra, dell’illegittimo “piano casa” della Regione Veneto (https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2014/01/25/il-governo-ha-impugnato-il-c-d-piano-casa-del-veneto-davanti-alla-corte-costituzionale/), a maggioranza centro-destra, per cui solo una persona “distratta” o in malafede può dire che il GrIG sia vicino a questa o quest’altra forza politica.
Siamo “di parte”, dalla parte dell’ambiente e della salute dei cittadini. Se ne faccia una ragione.
Lei dice che “per ischia si tratta di una situazione di forza maggiore, ci sono migliaia di case abusive” e a Gela che cosa dovrebbero fare? E a Napoli? E a Reggio Calabria? E a Quartu S. Elena? E a Roma? E a Bari?
Ma in che pianeta vive?
In tutta Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, ci sono centinaia di migliaia di domande di condono edilizio tuttora inevase, molte riferite ad aree dove insistono vincoli di inedificabilità spesso posti a tutela di gravi situazioni di rischio idrogeologico, di rischio idraulico.
Questi ultimi edifici vanno demoliti “senza se e senza ma”, se non vogliamo trovarci davanti a nuove tragedie come quella recentissima di Casteldaccia (https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2018/11/05/calamita-innaturali-disastri-morti-e-cialtroni/).
Un Governo che volesse affrontare seriamente il problema predisporrebbe un piano straordinario per smaltire l’enorme arretrato, anche con nuove assunzioni presso i Comuni.
A lei piacciono le sanatorie edilizie? A lei piace mantenere illegalità e scempi? A noi no.
Per lei l’allargamento delle maglie del condono effettuato dal Governo M5S-Lega è giustificato dalle schifezze fatte dai governi precedenti? Sarebbe questo il “cambiamento”?
Buona serata.
Stefano Deliperi
Buonasera Deliperi, stia tranquillo che di paraocchi non ne ho e vivo pure io sulla terra. Sto intervenendo perché sono dispiaciuto di vedere per la prima volta il GRIg fare politica e farlo contro chi magari ha un po’ meno colpe di chi ha provocato questi disastri.
Vede vi seguo da tempo e non metto certo in dubbio il vostro grande lavoro contro abusi e condoni, anche io sono contro i condoni però per la prima volta vedo un intento politico che mi sembra molto sbagliato, vedo titoli chiaramente di stampo politico sempre e solo contro i 5S. Negli articoli che mi ha linkato non vedo mai “speculazioni democratiche” o “condoni democratici” o riferimenti diretti e sberleffi ai partiti che hanno fatto le schifezze che sappiamo, Rimane sempre e dico giustamente lontano dall’attacco allo specifico partito. Che lei detesti i 5s se lo lasci dire si vede lontano un chilometro e questo a mio modesto parere la fa diventare fazioso.
Vorrei tornare sul merito della discussione. Io le chiedo, mettiamo così per fantapolitica che il GRig vada a governare a Ischia, succede un terremoto che fa crollare o danneggia 1000 case che non sono condonabili perché c’è il vincolo del paesaggio. Cosa farebbe lei? Lascia 1000 case diroccate o finisce di abbatterle perché non sono condonabili e manda in strada migliaia di persone? Mi risponda su questo, sono veramente curioso di sapere quale sarebbe la sua soluzione. Guardi che se il governo non faceva quell’articolo lì succedeva proprio questo. Aspetto la sua cortese risposta su questa precisa situazione, la ringrazio in anticipo
lei vede quello che vuol vedere attraverso le sue lenti deformanti, se non sono paraocchi.
E’ un problema suo, come le ho già detto. Non nostro.
Sull’abusivismo edilizio il GrIG ha una posizione chiarissima da tempo, come le ho già detto.
Vale in ogni parte d’Italia, Ischia e Valdobbiadene comprese: gli immobili non condonabili per la presenza di vincoli ambientali che comportano inedificabilità a vario titolo vanno demoliti.
A Ischia 600 immobili abusivi con sentenza penale passata in giudicato, solo una piccola parte è stata demolita, 27 mila domande di condono edilizio. C’è un palese problema di legalità e salvaguardia ambientale e della pubblica incolumità.
Le abitazioni vanno realizzate legittimamente dov’è possibile costruire. Di questo dovrebbero occuparsi Governo ed Enti locali.
Buona serata.
Stefano Deliperi
Sì quello che dice lei è giustissimo, ma io le ho chiesto un’altra cosa, io le chiedo se succede un terremoto che fa crollare o danneggia 1000 case che non sono condonabili perché c’è il vincolo del paesaggio se fosse lei a governare cosa farebbe lei? demolisce tutte le case danneggiate e mette nella strada migliaia di persone? Le ripeto, mi interessa davvero quale sarebbe la sua soluzione concreta.
Le è stata già data risposta.
Sull’abusivismo edilizio il GrIG ha una posizione chiarissima da tempo, come già detto più volte.
Vale in ogni parte d’Italia, Ischia e Valdobbiadene comprese: gli immobili non condonabili per la presenza di vincoli ambientali che comportano inedificabilità a vario titolo vanno demoliti.
A Ischia 600 immobili abusivi con sentenza penale passata in giudicato, solo una piccola parte è stata demolita, 27 mila domande di condono edilizio. C’è un palese problema di legalità e salvaguardia ambientale e della pubblica incolumità.
Le abitazioni vanno realizzate legittimamente dov’è possibile costruire. Di questo dovrebbero occuparsi Governo ed Enti locali.
Questo significa che nessuno sarà “lasciato per strada”, così come nemmeno oggi nessuno è “per strada”, pur dopo il terremoto.
Pragmaticamente, la Regione Campania può predisporre insieme ai Comuni interessati un programma di edilizia a tasso agevolato e di case popolari per chi si ritrova nelle ipotesi di necessità abitative. Il Governo nazionale può contribuirvi finanziariamente. I fondi comunitari esistono anche per questo.
E questo potrebbe essere la soluzione ordinaria per tutte le varie situazioni di crisi abitativa.
Buona serata.
Stefano Deliperi
Oggi la legge di conversione del DL Genova è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.
La corretta interpretazione delle norme relative al condono DEVE NECESSARIAMENTE avvenire in base a quanto stabilisce l’art. 17 che delinea l’Ambito di Applicazione delle disposizioni relative al Capo III.
L’art. 17, co. 1, recita:
“Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la RIPARAZIONE, la RICOSTRUZIONE, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.”.
L’art. 25 “Definizione delle procedure di condono” recita:
“1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al PRESENTE CAPO, i Comuni di cui all’art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili DISTRUTTI o DANNEGGIATI dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, PENDENTI alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
A mio sommesso avviso, quindi, non sussiste alcun rischio di nuovo condono edilizio perché:
1) le disposizioni in commento riguardano solo interventi di riparazione e ricostruzione, il ché vuol dire che sono escluse nuove opere.
2) gli immobili oggetto d’intervento sono soltanto quelli distrutti o danneggiati, il ché implica l’avvenuto riconoscimento di bene colpito da parte della PA.
3) LE NUOVE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE PER LE ISTANZE PERENTE ex ART. 35 L. 47/1985, atteso che sono state dichiaratamente ed eccezionalmente confinate alle domande pendenti.
Il problema, come ho già avuto modo di dire, sarà quello di accertare che le domande avanzate siano sempre efficaci ovverosia siano state ab origine complete o integrate nei 120 giorni successivi con gli elaborati richiesti dall’art. 35 L. 47/1985.
E’ qui che si anniderà il malafarre e potrebbero venire autorizzati interventi di riparazione o ricostruzione di immobili la cui istanza di sanatoria non è più procedibile per avvenuta decadenza ex art. 2934 c.c. del diritto di ottenere il condono.
non si tratta certo di “nuovo” condono, come già detto più volte. Si tratta di un allargamento delle maglie del condono, grazie all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985. Basta e avanza.
Richiedere l’intervento della Magistratura penale? Avrebbe senso innanzitutto per ottenere l’esecuzione delle circa 600 sentenze penali passate in giudicato contenenti ordinanze di demolizione e ripristino ambientale.
Stefano Deliperi
Sono d’accordo.
Allora facciamolo per entrambe le questioni.
Prima di tutto, atteso che l’area è paesaggisticamente vincolata, inizino i comuni a intimare il pagamento di € 20.000,00 ex art. 31, co. 4 bis, DPR 380/2001 a coloro i quali non hanno spontaneamente demolito le opere abusive. Così i comuni creano la provvista di denaro necessaria agli abbattimenti.
La giurisprudenza del TAR Campania e del Consiglio di Stato sono concordi nello statuire che la somma deve essere corrisposta anche riguardo ad ingiunzioni di demolizione emesse prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria.
Ed inoltre i comuni devono richiedere le indennità di abusiva occupazione di beni acquisiti de iure al patrimonio comunale.
Dopodiché invitiamo la Procura della Repubblica di Napoli ad accertare se i funzionari comunali hanno richiesto ed ottenuto le suddette somme e indennite. Qualora non lo avessero fatto che vengano imputati del delitto di abuso d’ufficio (Cass. penale, n. 4140/2018) a condotta omissiva.
E nell’invito mettiamoci anche la richiesta di verificare se i comuni hanno rilasciato condoni per istanze perente ex art. 35 L. 47/1985.
Io sono qua, a disposizione.
e facciamoci un paio di risate 😀
da La Stampa, 16 novembre 2018
Crozza sul Decreto Genova: “Se non lo vota De Falco, lo vota Giggino a’ Purpetta”: https://www.lastampa.it/2018/11/16/spettacoli/crozza-sul-decreto-genova-se-non-lo-vota-de-falco-lo-vota-giggino-a-purpetta-XxzWjVmAAQsu4l7bselQoL/pagina.html
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Crozza nei panni di Cesaro: “Nun sono io che accio votato come a loro…so chilli che hanno vutato comm’a me!”: https://www.lastampa.it/2018/11/16/spettacoli/crozza-nei-panni-di-cesaro-nun-sono-io-che-accio-votato-come-a-loroso-chilli-che-hanno-vutato-comma-me-RiFYgi17GT0QqnCiB0Jb6H/pagina.html
un altro condono edilizio?
A.N.S.A., 18 marzo 2019
Conte: “Sblocca Cantieri mercoledì in Cdm”. Tensioni su condono vecchi edifici.
“Con noi basta regali ai concessionari”: http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/03/18/conte-sblocca-cantieri-mercoledi-in-cdm_62d500df-5955-4c6e-9e86-588c93c90ae0.html
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da Il Fatto Quotidiano, 18 marzo 2019
Sblocca cantieri, al vertice di Palazzo Chigi spunta anche il condono edilizio della Lega. Muro del M5s.
Il Carroccio ha raccolto in un documento di 24 pagine le proposte da inserire nel provvedimento. Ma includendo in chiusura del dossier quello che tra i 5 stelle tacciano come un vero e proprio condono edilizio per i privati. Si tratta di una norma che inserisce la possibilità di sanare abusi edilizi compiuti prima del ’77. Notizia smentita da fonti interne al partito di Matteo Salvini: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/18/sblocca-cantieri-al-vertice-di-palazzo-chigi-spunta-anche-il-condono-edilizio-della-lega-muro-del-m5s/5046578/
A.N.S.A., 19 marzo 2019
Cantieri, Di Maio: ‘Nessun condono, anche la Lega è contraria’.
Il vicepremier a Radio Anch’io: ‘Non ci sarà neanche alcuna liberalizzazione di subappalti’: http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/03/19/cantieri-di-maio-nessun-condono-anche-la-lega-e-contraria_57e05e3f-7eff-43b6-891f-766b7be0b9b1.html
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da Il Fatto Quotidiano, 19 marzo 2019
Dl Sblocca cantieri, saltano le norme del condono. Di Maio: “Anche Lega contraria”: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/19/dl-sblocca-cantieri-saltano-le-norme-del-condono-di-maio-anche-lega-contraria/5047422/
vabbè…
da L’Unione Sarda, 25 novembre 2019
L’Isola dei condoni: Comuni sommersi da 160mila pratiche: http://www.comunecagliarinews.it/rassegnastampa.php?pagina=70240
..passano i governi, cambiano le persone, ma la libidine d’interessi ed elettoralistica che provoca il semplice annuncio di un “condono” non cambia mai.
da Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2020
In calo nei sondaggi Salvini torna a chiedere il condono: “Edilizio, fiscale, tombale”. È la quarta volta dall’inizio della pandemia.
Dopo la proposta di fine marzo, quella di metà aprile e quella di luglio, il leader della Lega rilancia ancora una volta la richiesta di sanatoria tombale: “Se non fai un condono in tempo di guerra non lo fai più”: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/12/in-calo-nei-sondaggi-salvini-torna-a-chiedere-il-condono-edilizio-fiscale-tombale-e-la-quarta-volta-dallinizio-della-pandemia/6001880/