Il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo conferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per i tagli boschivi. Motoseghe “abusive” al Marganai.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ha confermato, con uno specifico parere dell’Ufficio legislativo (8 settembre 2016), la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per gli ormai noti interventi di taglio boschivo in parte già effettuati e nel resto previsti nella Foresta demaniale del Marganai, oggetto di procedimento penale proprio per l’assenza di autorizzazione paesaggistica [1].
E’ un’autorevole conferma per una più efficace tutela dei boschi sotto il profilo paesaggistico, naturalmente valida anche per tutti i casi analoghi.
E’ un’autorevole conferma del buon operato della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Cagliari che, nel settembre 2015, sospese i tagli boschivi non autorizzati sotto il profilo paesaggistico.

Foresta demaniale Marganai, area dei primi interventi di taglio (loc. Caraviu e su Isteri, Comune di Domusnovas)
La giurisprudenza penale è chiara nel ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi di gestione forestale che non rientrino nella nozione di “taglio colturale”. Recentemente la sentenza Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ha ricordato che soltanto il taglio colturale per il miglioramento del bosco, rientrando nella previsione di cui all’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (attività agro-silvo-pastorali), non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica. E’ giurisprudenza ormai costante: vds. Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689. Il taglio del bosco e la successiva aratura del terreno comportano la commissione del reato di cui all’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Proprio in materia, nei mesi scorsi, il Governo Renzi ha impugnato (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016) davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, la legge forestale della Sardegna, per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.).

Foresta demaniale Marganai, area dei primi interventi di taglio (loc. Caraviu e su Isteri, Comune di Domusnovas)
La Regione autonoma della Sardegna aveva cercato anche di avere le “mani libere” (o le motoseghe libere) anche per quanto riguarda gli “interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica”: infatti, l’art. 19, commi 2° e 6°, prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “solo per gli interventi di trasformazione del bosco”, mentre l’art. 149, comma 1°, lettera b, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. esclude dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica i soli interventi selvicolturali che non modificano lo stato dei luoghi.
Si tratta, per capirci, degli interventi previsti nei piani particolareggiati forestali nelle Foreste demaniali di Is Cannoneris e dei Tonneri, oltre che del Marganai.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, da anni concretamente impegnata per la salvaguardia del patrimonio forestale, esprime la sua soddisfazione per una posizione che rinforza la difesa dei boschi italiani contro interventi spesso troppo disinvolti.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Domus novas, Foresta demaniale del Marganai, loc. Isteri, strada forestale sequestrata (maggio 2016)
Si riscontra la nota prot. n. 4703 del 19 febbraio 2016 con la quale la Direzione generale Belle arti e Paesaggio chiede conferma del proprio orientamento, espresso in adesione alla competente Soprintendenza, circa la necessità di autorizzare preventivamente, ai sensi dell’art. 146 del codice di settore, interventi di taglio colturale nel complesso forestale del Marganai, vincolato non solo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del medesimo codice, ma anche con specifico provvedimento adottato in data 13 febbraio 1978, che ne ha riconosciuto il notevole interesse pubblico, non ritenendo applicabile a tale fattispecie il regime derogatorio speciale previsto dall’art. 149, comma 1, lett. c), del codice. Nel caso in questione, in particolare, la Soprintendenza ha adottato un’ordinanza di sospensione lavori in data 24 settembre 2015, contestata dall’Ente Foreste della Sardegna, che ritiene invece che gli interventi di taglio colturale siano sottratti alla previa autorizzazione paesaggistica, anche nell’ipotesi di bosco tutelato con specifico provvedimento adottato ai sensi dell’art. 136 del codice di settore.
Al riguardo, nel condividere l’orientamento della Direzione, si precisa quanto segue.
La nonna di cui all’art. 149 del codice, derogatoria del regime generale disciplinato dall’art. 146 che richiede la previa autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzarsi su immobili o aree di interesse paesaggistico, prevede, alla lett. c) del comma 1, la possibilità di compiere specifici interventi forestali nei boschi e foreste tutelati per legge senza autorizzazione paesaggistica, purché gli interventi siano previsti e autorizzati in base alla normativa in materia forestale.
Il dato letterale, che si riferisce espressamente ai territori coperti da boschi e foreste tutelati per legge, per le loro caratteristiche morfologiche, escluderebbe già di per sé l’ulteriore ipotesi in cui il bene sia tutelato, anche in forza di uno specifico provvedimento che ne riconosca il notevole interesse pubblico, trattandosi di una norma di stretta interpretazione, in quanto derogatoria al regime generale, giustificata dalla necessità di liberalizzare quegli interventi forestali necessari al mantenimento del bosco in condizioni di sicurezza e buona salute, eseguiti sotto il controllo dell’autorità preposta.
Tale interpretazione è ulteriormente confermata dal primo comma dell’art. 149, che fa salva l’individuazione, in sede di pianificazione paesaggistica, di ulteriori ipotesi di liberalizzazione in relazione ad aree tutelate per legge purché non siano interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136 e ss. (mediante rinvio alla previsione dell’art. 143, comma 4, lett. a), purché gli interventi siano conformi alla previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale).
Anche l’interpretazione sistematica della disciplina di settore, oltre al dato letterale, conferma l’applicabilità del regime derogatorio di cui all’art. 149, comma 1, lett. c), esclusivamente nel caso di vincolo ex lege.
Tale conclusione trova avallo, in primo luogo, proprio nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 1996, originata dalla previsione, nella legge regionale impugnata, del regime derogatorio riferito agli interventi forestali nel caso di compresenza di due vincoli paesaggistici entrambi ex lege. In tale sentenza, infatti, la Corte riconosce la legittimità della disposizione volta a consentire le ordinarie attività di utilizzazione del bosco, realizzate nel rispetto delle prescrizioni delle norme forestali, che non alterino in modo permanente lo stato dei luoghi o modifichino il sistema paesaggistico nelle sue componenti estetiche e naturalistiche “in un contesto di vincolo paesaggistico generale per determinati territori”. Ancora, la Corte riconosce la reciproca integrazione dell’interesse forestale e di quello paesaggistico “nel sistema della generale protezione di intere categorie di beni”, affermando che “la preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica”.
Si deve rilevare che la ratio sottesa al vincolo ex lege di intere categorie di beni appare del tutto diversa rispetto al notevole interesse pubblico che giustifica il vincolo provvedimentale di cui all’art. 136, laddove il vincolo ex lege fu introdotto con la nota legge c.d. Galasso, che, discostandosi nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali di cui alla legge n. 1497 del 1939, basata sui tradizionali canoni di valore estetico o storico, ha introdotto una tutela del paesaggio “in senso geografico” secondo tipologie paesistiche astratte, ubicazionali o morfologiche. Tale differenza ontologica tra i beni paesaggistici per legge e i beni paesaggistici per provvedimento, entrambi confluiti nel codice di settore, si coglie anche nella diversa disciplina riservata agli uni e agli altri, in quanto la possibilità – da stabilirsi in sede della pianificazione paesaggistica – di derogare per alcuni interventi al regime della previa autorizzazione è prevista solo con riferimento ai primi.
Il bosco tutelato per legge coincide con i “territori coperti da foreste o boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”, che a sua volta demanda alle definizioni contenute nelle leggi regionali, definendo nelle more il bosco quale terreno coperto da vegetazione forestale arborea e arbustiva avente determinate caratteristiche quanto a estensione e copertura. La nozione è di ordine sostanziale, non essendo necessario per la sua operatività un previo atto amministrativo di ricognizione e perimetrazione.
Diversamente, il provvedimento di vincolo nel dichiarare l’interesse paesaggistico di un determinato bene “boschivo” lo individua sotto il profilo tradizionale del profilo estetico, potendo anche prescindere dalla caratteristiche fisiche richieste per l’ individuazione della categoria tutelata ope legis.
Tale differenziazione dei presupposti che stanno alla base del vincolo, a seconda che lo stesso sia imposto ex lege o mediante apposito provvedimento, risulta evidente nell’esaminare i caratteri distintivi del bosco in argomento messi in luce nel D.M. del 13 febbraio 1978, ove si fa esplicito riferimento agli aspetti geomorfologici, botanici e faunistici e a caratteristiche del bosco meritevoli di tutela per il loro pregio estetico come il “leccio particolarmente distribuito nella zona calcarea e scivolante”, la “fisionomia del bosco compatta e talvolta impenetrabile”, le “varietà cromatiche delle diverse formazioni vegetali”, la “monotonia delle verdi leccete, talvolta interrotta da rosseggiante roverella e orniello” etc.
Anche l’Avvocatura dello Stato di Cagliari, peraltro (cs 183/2016), ha condiviso l’orientamento suesposto, richiamando una recente decisione del giudice amministrativo che ha affrontato la questione del regime derogatorio di cui all’art. 149, sebbene in ordine alla speciale ipotesi prevista dall’art. 149, comma 1 lett. b), nella quale l’ordinamento esenta dalla necessità di autorizzazione gli interventi sulla forma del territorio che siano funzionali alla pratica agronomica o silvicolturale e non comportino opere edilizie o civili né alterino l’assetto idrogeologico (Consiglio di Stato, sentenza n. 717 del 2015). In tale occasione si è rilevato che il regime derogatorio non si applica qualora sia stato introdotto un vincolo paesaggistico proprio per salvaguardare gli elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio, ipotesi in cui la compressione delle facoltà domenicali trova origine nell’articolo 9 della Costituzione e la valutazione di compatibilità paesaggistica resta necessaria, non essendo possibile applicare il regime derogatorio in caso di interventi su elementi arborei del paesaggio vincolato.
Conclusivamente, per lo speciale valore tutelato paesaggisticamente di boschi e foreste, il legislatore prevede un regime derogatorio ridotto e rimesso al controllo dell’autorità forestale, ma solo ove il bosco o foresta sia tutelato come elemento morfologico del territorio, da salvaguardare nei suoi elementi identificativi. Qualora il territorio boschivo sia tutelato anche con specifico provvedimento che ne riconosca il notevole interesse pubblico per ragioni di carattere paesaggistico-culturale, gli interventi forestali, già compatibili con la tutela dei caratteri morfologici tutelati per legge, richiedono la valutazione della loro compatibilità con lo specifico valore paesaggistico espressamente riconosciuto e tutelato nel provvedimento, mediante ricorso alla previa autorizzazione paesaggistica.
In sede di copianificazione paesaggistica, peraltro, luogo deputato alla “vestizione” dei vincoli, potrà essere opportunamente concordata un’adeguata disciplina di tutela che preveda i limiti alla trasformazione dei beni tutelati, assicurando al contempo la conservazione del valore paesaggistico.
Le amministrazioni coinvolte, per ragioni di semplificazione procedimentale, potranno nelle more predeterminare, congiuntamente, mediante apposito accordo, le ipotesi di interventi forestali da realizzare nel bosco de quo ritenute paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo e quindi autorizzabili dagli uffici ministeriali.
Roma, 8 settembre 2016
Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Cons. Paolo Carpentieri
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[1] Come noto, l’art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. testualmente dispone già l’esenzione dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per “il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.

Seui, Foresta demaniale di Montarbu, i boschi relitti sotto Punta La Marmora visti da Punta Margiani Pubusa
(foto da Sardinia Post, F.A., J.I., S.D., archivio GrIG)
Hurraa!!!
Che sollievo… grazie GrIG ancora una volta. Una vicenda emblematica, che descrive bene quale classe dirigente tenga sotto scacco sa Sardigna, permettendo che si attenti alle nostre risorse/ricchezze senza nulla imparare dalla nostra Storia. Mi auguro che questa ennesima scandalosa pagina comporti conseguenze politiche: se il commissario Pulina e l’assessora Spano avessero un minimo di decenza rassegnerebbero le dimissioni. Perché una cosa è certa: cuddas matas ddas tenint in sa cusséntzia.
da Sardinia Post, 11 settembre 2016
Il Ministero spegne le motoseghe nel Marganai (e non solo): bosco salvo. (Pablo Sole): http://www.sardiniapost.it/ambiente/ministero-spegne-le-motoseghe-nel-marganai-non-solo-bosco-salvo/
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da L’Unione Sarda, 12 settembre 2016
Stop ai tagli nella foresta del Marganai. Il Ministero sta con la Soprintendenza: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/12/stop_ai_tagli_nella_foresta_del_marganai_il_ministero_d_ragione_a-68-532647.html
Questa si che è una Bella notizia,notizia che dovrebbe far riflettere sulle decisioni che loschi individui prendono in maniera del tutto personale.Grazie grig
Titolo del film:
Per un pugno di pellet
Se l’attività giudiziaria porterà ad una condanna, spero che questa preveda, per i responsabili, anche il lavoro in campo per reimpiantare uno per uno tanti alberi quanti ne hanno abbattuti.
Lunga vita al GrIG!
Non solo di ripiantare gli alberi ma soprattutto di riportare la terra che e’ stata erosa coi secchielli, a mano.
Sadico che sei!
Ma potrebbero anche divertirsi come bambini.
Comunque, visto che ci siamo, vogliamo anche fagli innaffiare le piantine obbligandoli a portare l’acqua in bocca pescata a fondovalle?
Un fiatone!!!
Siamo proprio in mano a una classe politica incompetente e al servizio dei partiti di Roma. Occhi aperti!
Ancora grazie GrIG.
Siamo in mano ad un comitato d’affari operano con il bene pubblico e il benestare degli ufflci come se fosse loro.A fora
non ci sono parole esatte per esprimere le proprie considerazioni se pensiamo che del paesaggio a certi personaggi che occupano postazioni dirigenziali non importa proprio niente. Se pensiamo che in alcuni comuni hanno rilasciato anche concessioni edilizie vicinissime se non adiacenti ad insediamenti storici di notevole valore paesaggistico (vedesi stazzi), fregandosene altamente delle leggi sulla tutela del paesaggio.
Splendida notizia. GRIG per sempre!
da La Nuova Sardegna, 13 settembre 2016
Marganai, il bosco secolare salvato dalle motoseghe.
Il ministero chiarisce: serve il nullaosta paesaggistico. Ma è in arrivo una legge, (Mauro Lissia): http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2016/09/13/news/marganai-salvato-dalle-motoseghe-1.14096196?ref=hfnscaer-1
Per fare una battuta, nei Comuni ci sono limiti amministrativi e purtroppo talvolta limiti di buon senso di chi li governa. Pur di ricavare facili vantaggi, non importa quali, non si pensa mai al danno futuro verso la cittadinanza e non solamente ambientali.
La notizia è stata ripresa anche da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera: http://www.corriere.it/opinioni/16_settembre_14/salva-foresta-sarda-che-rischiava-finire-pellet-e2407e1a-79bf-11e6-8c12-dd8263fa3b6d.shtml
da Il Corriere della Sera, 13 settembre 2016
Salva la foresta sarda, che rischiava di finire in pellet.
Dopo mesi di polemiche sono state fermate le motoseghe in azione in una delle più importanti aree di foresta mediterranea, cresciuta su rocce vecchie di 680 milioni di anni. (Gian Antonio Stella): http://www.corriere.it/opinioni/16_settembre_14/salva-foresta-sarda-che-rischiava-finire-pellet-e2407e1a-79bf-11e6-8c12-dd8263fa3b6d.shtml?refresh_ce-cp
da Il Manifesto Sardo, 16 settembre 2016
Non si può tagliare il bosco senza autorizzazione paesaggistica. Motoseghe abusive al Marganai. (Stefano Deliperi): http://www.manifestosardo.org/non-si-puo-tagliare-bosco-senza-autorizzazione-paesaggistica-motoseghe-abusive-al-marganai/
tutto va bene, madama la marchesa…
Non c’è erosione? Davvero? E cos’è quello che se ne ruscella via quando piove insieme all’acqua?
Che cos’è?
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dal sito web istituzionale Sardegna Ambiente, 17 ottobre 2016
In TV la gestione forestale nel Marganai riprese TV a Marganai. (http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=320197&v=2&c=1577&t=1)
Le emittenti televisive Videolina e Raitre hanno recentemente trasmesso alcuni interessanti servizi sullo stato di conservazione del bosco e sugli interventi forestali attuati di recente nella foresta demaniale del Marganai. Un quadro oggettivo delle molteplici attività condotte dall’Agenzia Forestas per la salvaguardia e la valorizzazione sostenibile del bosco. Cosa Emerge dai servizi TV
Le immagini trasmesse sulle aree interessate dagli interventi di gestione a ceduo (risalenti a tre e cinque anni fa) mostrano un bosco in buona salute ed in piena fase di rinnovazione, con il vigoroso ricaccio di nuovi fusti dalla parte basale delle piante tagliate e nuove piantine nate dal seme delle piante adulte rilasciate (le cosiddette matricine).
Il bosco appare finalmente, anche dalle immagini, ringiovanito e rinnovato.
L’amministratore dell’Agenzia – prof. Giuseppe Pulina – ha confermato davanti alle telecamere la bontà delle scelte tecniche-forestali orientate a valorizzare il bosco attraverso il governo a ceduo, pratica tradizionale che ne preserva la vitalità e la capacità di rinnovazione, utilizzata in Italia su due milioni e mezzo di ettari ed in Sardegna solo su alcune centinaia di migliaia di ettari.
I servizi televisivi trasmessi recentemente allontanano – con immagini ed interviste realizzate sul campo – ogni timore di disboscamento, disastro, desertificazione e sgombrano il campo dall’idea del “bosco raso al suolo” come era stato riportato negli ultimi anni da certa stampa che si era interessata al Marganai.
Il Corpo Forestale, autorità che aveva approvato il piano già nel 2010 e che vigila costantemente sulla sua corretta attuazione, riferisce che sotto l’aspetto forestale i lavori sono stati regolarmente eseguiti e non sono stati rilevati danni di erosione.
Dal 2015 i lavori risultano bloccati per effetto di un provvedimento di sospensione dei lavori del Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano, che ritiene, supportato da un recente parere del MIBACT, che questi interventi – benché di natura agro-silvo-pastorale – debbano essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica in quanto ricadenti in area di notevole Interesse Pubblico tutelata ai sensi di un Decreto Ministeriale del 1978.
Sul proprio sito Sardegna Foreste l’Agenzia Forestas (ex Ente Foreste della Sardegna) continuerà a diffondere documenti, informazioni e relazioni per mantenere alto e costante il livello di informazioni e di condivisione trasparente dell’operato dei propri tecnici in tutto il territorio regionale.
Collegamenti a risorse video sui programmi TV
– Servizio dal TG di VIDEOLINA del 4 ottobre 2016: https://www.youtube.com/watch?v=VmYx0Z2FpEU&list=PLeRZOYR0qSVnUuAo1YelZg8s2eNraob5H
– Servizi Buongiorno Regione (ore 7:30) e TGR (ore 14) del 06 ottobre 2016: http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/rubriche/ContentItem-578cd3be-dac5-4827-980e-13cfa15439f8.html e http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/rubriche/ContentItem-1b77e14b-6dd0-45d3-964e-d71fc36c5fae.html
L’Ente Foreste Sarde dichiara nel suo sito istituzionale che non si rivelano segni di erosione?! Allora delle due l’una: o non c’e’ piu da fidarsi di questi signori oppure i sopralluoghi effettuati da un agronomo di cui non ricordo il nome, sono falsi, come quelli dello sbarco sulla luna, hahahaha.