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Chiesto al Ministero per i beni e attività culturali il riesame dello schema di decreto sulla semplificazione della tutela paesaggistica.


Sette Fratelli, Foresta demaniale, sentiero nel bosco

Sette Fratelli, Foresta demaniale, sentiero nel bosco

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto (18 agosto 2016) al Ministero per i beni e attività culturali e il turismo dello schema di D.P.R. concernente le nuove procedure di autorizzazione paesaggistica semplificata e di esenzione dall’autorizzazione paesaggistica licenziato con emendamenti dalla Conferenza Stato – Regioni – Province autonome nel corso della seduta del 7 luglio 2016.

Coinvolti il Ministro Dario Franceschini, la Sottosegretaria delegata alla Qualità e Tutela del Paesaggio Ilaria Borletti Buitoni, l’Ufficio legislativo e la Direzione generale per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio.

Il D.P.R., una volta approvato definitivamente e promulgato, introdurrà sensibili modifiche alle vigenti normative in materia di autorizzazione paesaggistica (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. n. 139/2010).

Desta, in particolare, fortissime preoccupazioni la prevista esenzione dal regime autorizzatorio di una serie di attività forestali, fra cui la realizzazione di viabilità, indicata nell’Allegato A, punto 20, dello schema di D.P.R.[1]               Nel corso della seduta dello scorso 7 luglio, infatti, all’Allegato A, punto 20, dello schema di D.P.R. è stato proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un emendamento di soppressione dell’inciso previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e adeguamento della viabilità forestale”, con un parere espresso in tale sede del Sottosegretario delegato alla Qualità e Tutela del Paesaggio che appare accogliere l’interpretazione secondo cui il parere del Soprintendente debba intendersi riferito ai soli piani forestali regionali e non ai singoli interventi di viabilità forestale.

In realtà, in numerose fattispecie concrete gli interventi di viabilità forestale risultano fortemente impattanti sul piano paesaggistico, comportando tagli boschivi, sbancamenti, ecc.

Domus novas, Foresta demaniale del Marganai, loc. Isteri, strada forestale sequestrata (maggio 2016)

Domus novas, Foresta demaniale del Marganai, loc. Isteri, strada forestale sequestrata (maggio 2016)

La giurisprudenza penale è chiara nel ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi di gestione forestale che non rientrino nella nozione di “taglio colturale”. Recentemente la sentenza Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ha ricordato che soltanto il taglio colturale per il miglioramento del bosco, rientrando nella previsione di cui all’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (attività agro-silvo-pastorali), non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica. E’ giurisprudenza ormai costante: vds. Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689.  Il taglio del bosco e la successiva aratura del terreno comportano la commissione del reato di cui all’art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Foresta demaniale Marganai, area dei primi interventi di taglio (loc. Caraviu e su Isteri, Comune di Domusnovas)

Foresta demaniale Marganai, area dei primi interventi di taglio (loc. Caraviu e su Isteri, Comune di Domusnovas)

Proprio in materia, recentemente il Governo Renzi ha impugnato (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016) davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, la legge forestale della Sardegna, per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.).

La Regione autonoma della Sardegna aveva cercato anche di avere le “mani libere” (o le motoseghe libere) anche per quanto riguarda gli “interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica”: infatti, l’art. 19, commi 2° e 6°, prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggisticasolo per gli interventi di trasformazione del bosco”, mentre l’art. 149, comma 1°, lettera b, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. esclude dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica i soli interventi selvicolturali che non modificano lo stato dei luoghi.

Si tratta, per capirci, degli interventi previsti nei piani particolareggiati forestali nelle Foreste demaniali di Is Cannoneris e dei Tonneri, si tratta degli interventi di taglio boschivo in parte già effettuati e nel resto previsti nella Foresta demaniale del Marganai, oggetto di procedimento penale proprio per l’assenza di autorizzazione paesaggistica [1].

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto ai vertici ministeriali i dovuti approfondimenti prima del passaggio dello schema di D.P.R. alle competenti Commissioni permanenti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica per i prescritti pareri.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

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[1] Come noto, l’art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. testualmente dispone già l’esenzione dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per “il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.

 

Rio Vitoschio, taglio impattante su bosco invecchiato (oltre 30 anni) in area di grande pregio naturalistico

Appennino Umbro-Marchigiano, Rio Vitoschio, taglio impattante su bosco invecchiato (oltre 30 anni) in area di grande pregio naturalistico

(foto da Sardinia Post, F.A., A.L.C., S.D., archivio GrIG)

  1. Massimo Grisanti
    agosto 19, 2016 alle 10:11 am

    Lo schema licenziato dalla Conferenza Stato-Regioni, a mio avviso, è più di un elenco di semplificazione delle procedure e di esenzione dal richiedere l’autorizzazione per determinate opere.
    Infatti, se consideriamo che il il precetto di munirsi dell’autorizzazione è contenuto nel comma 1, mai modificato, dell’art. 146 del Codice, ne sovviene che dire, oggi, che taluni interventi non necessitano di autorizzazione paesaggistica perchè non idonei ex se a pregiudicare i valori paesaggistici significa andare ad incidere anche sui casi già decisi in passato, o in corso di decisione, ove i soggetti che hanno operato quelle trasformazioni oggi in esame sono stati condannati sia in sede amministrativa che penale.
    Infatti, dal momento che l’elenco delle opere da mandarsi esenti dalla richiesta di autorizzazione prescinde da quanto prescrive il piano paesaggistico, e si aggiunge a quelle che tale piano può prevedere, significa che la novella normativa ha un effetto sostanziale di interpretazione autentica dell’art. 146, comma 1, del Codice cosicché vi saranno ricadute nelle vicendi penali ed amministrative sia concluse, sia in corso.

  2. agosto 20, 2016 alle 6:14 PM

    da Alguer.it, 20 agosto 2016
    L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto al Ministero per i Beni e attività culturali il riesame dello schema di decreto sulla semplificazione della tutela paesaggistica.
    Tutela paesaggistica: il Grig chiama il Ministero: http://notizie.alguer.it/n?id=111671

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    da Nuoro Oggi, 20 agosto 2016
    L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto al Ministero per i Beni e attività culturali il riesame dello schema di decreto sulla semplificazione della tutela paesaggistica.
    Tutela paesaggistica: il Grig chiama il Ministero: http://notizie.nuoronews.it/n?id=111671

  3. settembre 6, 2016 alle 2:55 PM

    il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha emesso il parere 1 settembre 2016, n. 1824 sul decreto in materia di interventi paesaggistici.

    Eccolo: http://www.lexambiente.com/materie/beni-ambientali/49-consiglio-di-stato49/12378-beni-ambientali-parere-sul-decreto-in-materia-di-interventi-paesaggistici.html

    Il Consiglio di Stato – Sezione consultiva atti normativi ha espresso avviso favorevole, con alcune osservazioni e proposte di correttivi, sullo schema di decreto proposto dal Ministero per i beni culturali riguardante l’individuazione degli interventi che sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sono sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Il decreto si pone l’obiettivo di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in un ambito, quale quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato per la rilevanza costituzionale degli interessi pubblici coinvolti. Il Consiglio di Stato, tra le osservazioni formulate, ha precisato che qualora occorrano sia un’autorizzazione paesaggistica che un permesso di costruzione e c’è disaccordo tra le amministrazioni rispettivamente competenti, è convocata una conferenza di servizi; e che in ogni caso è fatta salva, ove occorrente, la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico. Infine il Consiglio di Stato ha osservato che anche per gli interventi “liberalizzati”, le disposizioni del decreto hanno immediata applicazione per le regioni a statuto ordinario, laddove le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di darvi attuazione con proprie disposizioni, secondo i principi statutari.

  1. agosto 21, 2016 alle 7:01 am
  2. agosto 21, 2016 alle 7:01 am
  3. novembre 22, 2017 alle 6:27 PM

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