Le Pinete hanno grande valore paesaggistico.


Villatta Barrea, la Pineta Zappini

Pronuncia di particolare interesse quella recentemente emanata dal T.A.R. Abruzzo in relazione alla necessità di motivazioni particolarmente consistenti per consentire interventi in ambito boscato di rilevante valore naturalistico e paesaggistico.

La sentenza T.A.R. Abruzzo, AQ, 8 luglio 2026, n. 2026  ha ritenuto non sostenuta da adeguata motivazione l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) rilasciata dal Comune di Villetta Barrea (AQ) per l’intervento di diradamento con finalità antincendio comprendente ben 3.140 esemplari secolari di Pino nero (Pinus nigra) compresi in una fascia lunga sei chilometri e larga trenta metri.

Merita senz’altro cenno la legittimazione attiva negata a un’associazione priva delle finalità statutarie legate ad “attività correlate alla tutela ambientale e paesaggistica”, bensì riconosciuta a un residente del centro abruzzese, perché “in materia di impugnazione di atti lesivi dal punto di vista paesaggistico-ambientale, il criterio della vicinitas è … idoneo e sufficiente a radicare sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere (Consiglio di Stato, sezione IV, 7 giugno 2022, n. 4639.)“.

I Giudici amministrativi aquilani hanno censurato l’operato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, in quanto, nel parere favorevole espresso ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si è “limitata ad affermare che l’intervento di rimozione e diradamento della vegetazione presente nell’area tutelata ‘non comporta effetti significativamente modificativi sul contesto paesaggistico esistente’, senza, tuttavia, valutare la concreta utilità della sua realizzazione in un’area definita a basso rischio incendiario dalla Carta del rischio allegata al “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, periodo di validità 2017 – 2021”, ed accertare, secondo il principio di precauzione, il livello di accettabilità del rischio nella modificazione di un’area fortemente franosa, gravata da vincolo idrogeologico, come riportato nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo.”.

Inoltre, la Soprintendenza, nel suo parere favorevole, non ha tenuto conto, “come previsto dall’articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la sua conformità alle disposizioni contenute nel Piano del Parco, strumento pianificatorio che, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ‘sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione’, le quali individuano le modalità di gestione delle aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 42 del 2004”.

Cervo europeo (Cervus elaphus)

Un’istruttoria, quindi, riconosciuta come carente, che avrebbe dovuto spingere il Comune di Villetta Barrea, “in luogo di limitarsi a richiamare il parere vincolante reso dalla Soprintendenza”, a richiedere “alla Soprintendenza le necessarie integrazioni, in relazione alla compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione, anche in considerazione della circostanza che il parere della Soprintendenza è stato reso appena due giorni dopo la ricezione degli atti inviati dal Comune e che, dunque, il termine di quarantacinque giorni, previsto dall’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004 per la formulazione di un parere dotato di efficacia vincolante, non era ancora decorso.”.  

Il T.A.R. aquilano conclude, pertanto, per la declaratoria di illegittimità della “autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea … adottata all’esito di un’istruttoria carente ed è motivata con esclusivo riferimento al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza … anch’esso viziato da una motivazione apparente”.

Non si può tagliare una parte così consistente di una Pineta “storica” così a cuor leggero.

dott. Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Camoscio d’Abruzzo (foto Raniero Massoli Novelli)

N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, proposto dall’associazione
Attuare la Costituzione APS, in persona del legale rappresentante in carica, e da Alessandro Ursitti, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pittori ed Emanuele Petracca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

contro

Comune di Villetta Barrea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo e Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in persona dei rispettivi Presidenti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea con nota n. 3151 del 4 settembre 2023;

– del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo con nota n. 12276-P del 23 agosto 2023, trasmessa dal Comune di Villetta Barrea al Parco Nazionale d’Abruzzo e alla Giunta Regionale d’Abruzzo, unitamente alla nota n. 3151 del 4 settembre 2023;

– del progetto degli “interventi di riduzione del rischio di incendi boschivi – Pineta di Villetta Barrea”, predisposto dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nel quadro dei “Progetti Parchi Clima 2019”;

– della VINCA su detto progetto, richiesta dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con istanza del 23 agosto 2023, ove rilasciata;

– di tutti gli atti presupposti e conseguenti, allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villetta Barrea, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Abruzzo e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 23 agosto 2023 il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (d’ora in avanti solo il Parco) ha presentato – nell’ambito del programma di finanziamento degli interventi di gestione forestale sostenibile, denominato “Progetti Parchi Clima 2019”, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 43 del 25 febbraio 2019 – un progetto per la riduzione del rischio incendiario, consistente nel diradamento della vegetazione di un tratto della Pineta di Villetta Barrea, per una profondità di trenta metri e per una lunghezza di 6 km, da effettuarsi mediante il taglio di 3140 alberi secolari appartenenti alla specie del Pino Nero.

In data 4 settembre 2023 il Comune di Villetta Barrea ha rilasciato, previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo (d’ora in avanti solo la Soprintendenza), l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione del progetto per la riduzione del rischio incendiario.

1.1. Con ricorso collettivo notificato il 3 novembre 2023 e depositato il 7 novembre 2023, l’associazione Attuare la Costituzione APS e il signor Alessandro Ursitti, cittadino residente nel Comune di Villetta Barrea, hanno domandato l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea in data 4 settembre 2023 e di tutti gli atti ad essa presupposti, tra cui il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza. In particolare, la parte ricorrente lamenta:

a) l’omessa valutazione, da parte della Soprintendenza, della conformità del progetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione e del Piano del Parco nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del nulla osta paesaggistico (primo motivo);

b) l’omessa valutazione della Carta del Rischio allegata al Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2021, la violazione dei principi di proporzionalità, prevenzione e precauzione e il difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’effettiva necessità dell’intervento demolitorio rispetto al fine che intende realizzare (secondo motivo);

c) la violazione della specifica disciplina di settore, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e lo sviamento di potere, in relazione all’ammissibilità del taglio di quella specifica tipologia di alberi nell’ambito di un’area protetta (terzo motivo).

1.2. Si sono costituiti formalmente in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Regione Abruzzo e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

1.3. Il Comune di Villetta Barrea ha resistito al ricorso e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per carenza delle condizioni dell’azione in capo ad entrambi i ricorrenti.

1.4. Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il Collegio deve innanzitutto affrontare l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso collettivo, per carenza di legittimazione ad agire di entrambi i ricorrenti, formulata dal Comune di Villetta Barrea nella memoria difensiva depositata in data 6 maggio 2026, alla quale la parte ricorrente ha puntualmente replicato con la memoria depositata in data 21 maggio 2026.

2.1. L’eccezione è meritevole di accoglimento soltanto per quanto riguarda la posizione processuale dell’associazione Attuare la Costituzione APS.

2.2. La legittimazione ad agire delle associazioni portatrici di interessi ambientali, non ricomprese tra quelle iscritte nell’elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l’annullamento degli atti amministrativi ritenuti lesivi di un interesse correlato alla tutela dell’ambiente richiede la necessaria dimostrazione dei requisiti sostanziali elaborati dalla giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, 30 giugno 2021 n. 4952; sezione IV, 2 aprile 2020 n. 2236; Adunanza Plenaria 20 febbraio 2020 n. 6). Tali requisiti, dei quali deve essere dimostrato il possesso cumulativo, sono:

a) il perseguimento non occasionale di un fine statutario di tutela ambientale;

b) un grado adeguato di rappresentatività e di stabilità organizzativa;

c) un effettivo collegamento con il territorio in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si presume leso dal provvedimento (c.d. stabilità territoriale).

2.3. L’associazione Attuare la Costituzione APS non rientra tra le associazioni di protezione ambientale alle quali è riconosciuta ex lege, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, la legittimazione ad agire, in deroga alla regola generale espressa dall’articolo 81 del codice di procedura civile – applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’articolo 39, comma 1, del codice del processo amministrativo – per cui “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.

2.4. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106, l’iscrizione di un ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha efficacia costitutiva della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), in ragione della quale l’ente è ammesso a beneficiare delle agevolazioni fiscali e finanziarie ad esso riservate (Consiglio di Stato, 27 dicembre 2023, n. 11198). Nondimeno, l’iscrizione di un ente nel RUNTS non spiega alcun effetto costitutivo della legittimazione ad agire a tutela degli interessi di cui si afferma portatore.

Neppure può ritenersi, come sostenuto dalla parte ricorrente nella memoria di replica del 21 maggio 2026, che la legittimazione ad impugnare l’autorizzazione paesaggistica discenda direttamente dagli articoli 146, comma 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dagli articoli 309 e 310 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i quali, a proposito della legittimazione delle associazioni portatrici di interessi diffusi, si limitano a rinviare alle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, dunque, all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986.

2.5. Il Collegio deve, perciò, procedere ad accertare in concreto la sussistenza di tutti i requisiti necessari per affermare la legittimazione dell’associazione ricorrente ad impugnare gli atti ritenuti lesivi di interessi comuni, ossia la previsione, nel proprio statuto, di un chiaro fine di tutela ambientale, la stabilità organizzativa e la stabilità territoriale.

2.6. Dalla disamina dello statuto associativo risulta che l’associazione ricorrente è un’associazione di promozione sociale con sede in Roma (articoli 1 e 2) che si propone il fine di perseguire “l’attuazione dei Principi fondamentali contenuti nella Costituzione Repubblicana”, con particolare riferimento all’attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e di “tutte le disposizioni contenute nel Titolo terzo, parte prima, della Costituzione, dedicato ai ‘rapporti economici”, anche mediante la proposizione di azioni giudiziarie “comuni” e di “azioni popolari per far valere ‘i diritti fondamentali’, ‘l’utilità pubblica’, la ‘funzione sociale’ della proprietà privata e la tutela della ‘proprietà collettiva’, detta anche ‘proprietà pubblica’, che, appartiene al Popolo a titolo di sovranità” (articolo 3, commi 2, 3 e 6).

La genericità e l’ampiezza del fine statutario dichiarato dall’associazione ricorrente non consentono, invero, di ricomprendervi lo svolgimento di specifiche attività correlate alla tutela ambientale e paesaggistica, non essendo sufficiente il mero riferimento all’attuazione dei “Principi fondamentali della Costituzione Repubblicana”, tra i quali è annoverato l’articolo 9, comma 3, dedicato alla tutela dell’ambiente, ad integrare il perseguimento “non occasionale” di un fine statutario di tutela ambientale e, dunque, la titolarità di una situazione giuridica differenziata e qualificata.

2.7. La parte ricorrente non ha, inoltre, allegato elementi concreti dai quali poter ritrarre la sussistenza di un adeguato livello di stabilità dell’assetto organizzativo dell’associazione (come, ad esempio, lo svolgimento di attività afferenti alla tutela ambientale) e di un effettivo radicamento territoriale dell’associazione nell’area interessata dalla realizzazione del progetto presentato dal Parco.

2.8. Alla luce delle predette considerazioni, deve, dunque, escludersi, in capo all’associazione Attuare la Costituzione APS, la legittimazione ad agire per la contestazione, in sede giudiziale, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata al Parco per la realizzazione del progetto di riduzione del rischio incendiario nella Pineta di Villetta Barrea.

2.9. Deve, invece, riconoscersi la sussistenza delle condizioni dell’azione di annullamento in capo all’altro ricorrente, il signor Alessandro Ursitti.

2.10. Al fine di sostenere la carenza dell’interesse ad agire del signor Alessandro Ursitti, cittadino residente nel Comune di Villetta Barrea, la difesa del Comune ha richiamato i principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria 9 dicembre 2021, n. 22, in materia di impugnazione dei titoli autorizzatori edilizi, per cui, pur riaffermandosi la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse a ricorrere, occorre, comunque, procedere all’accertamento congiunto di entrambe le condizioni dell’azione di annullamento, sulla scorta delle allegazioni delle parti contenute negli atti di causa. Sicché, l’accertamento della sussistenza di dette condizioni non può essere condotto secondo il criterio di differenziazione della vicinitas, utilizzabile esclusivamente per individuare la legittimazione ad agire, ma deve estendersi necessariamente alla prospettazione di uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

2.11. L’applicazione di tali principi non può essere, tuttavia, estesa in via analogica ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei titoli autorizzatori in materia ambientale e paesaggistica, dal momento che la dimostrazione di un sicuro pregiudizio per il bene primario e unitario del “paesaggio-ambiente” si rivelerebbe eccessivamente difficoltosa e finirebbe per frustrare, di fatto, l’effettività della tutela giurisdizionale.

In materia di impugnazione di atti lesivi dal punto di vista paesaggistico-ambientale, il criterio della vicinitas è, pertanto, idoneo e sufficiente a radicare sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere (Consiglio di Stato, sezione IV, 7 giugno 2022, n. 4639).

2.12. Il signor Alessandro Ursitti ha allegato di essere un cittadino residente nel Comune di Villetta Barrea, dimostrando, così, di avere uno stabile e significativo collegamento con la zona interessata dall’intervento di disboscamento della Pineta e di essere destinatario, al pari di ciascun componente della collettività locale, delle esternalità negative conseguenti alla sua realizzazione (deterioramento di una risorsa ambientale, limitazione del godimento della bellezza paesaggistica dei luoghi e della fruibilità del bosco, alterazione della biodiversità e dell’assetto idrogeologico del terreno).

Nella memoria di replica depositata in data 21 maggio 2026, il signor Ursitti ha, altresì, allegato di svolgere una serie di attività professionali e amatoriali all’interno del Parco e in difesa del territorio soggetto a tutela ambientale e paesaggistica, attività che verrebbero verosimilmente pregiudicate dalla realizzazione del progetto di disboscamento della Pineta di Villetta Barrea, il che avvalora ulteriormente la sussistenza di un interesse personale, concreto ed attuale all’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune.

3. Il ricorso proposto dal signor Alessandro Ursitti per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Villetta Barrea per la realizzazione dell’intervento proposto dal Parco nell’area di interesse paesaggistico, è fondato.

3.1. La Soprintendenza, nel parere favorevole reso con nota n. 12276-P del 23 agosto 2023, si è limitata a valutare la complessiva compatibilità paesaggistica dell’intervento demolitorio proposto dal Parco, senza tenere in considerazione, come previsto dall’articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la sua conformità alle disposizioni contenute nel Piano del Parco, strumento pianificatorio che, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”, le quali individuano le modalità di gestione delle aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La Soprintendenza si è, infatti, limitata ad affermare che l’intervento di rimozione e diradamento della vegetazione presente nell’area tutelata “non comporta effetti significativamente modificativi sul contesto paesaggistico esistente”, senza, tuttavia, valutare la concreta utilità della sua realizzazione in un’area definita a basso rischio incendiario dalla Carta del rischio allegata al “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, periodo di validità 2017 – 2021”, ed accertare, secondo il principio di precauzione, il livello di accettabilità del rischio nella modificazione di un’area fortemente franosa, gravata da vincolo idrogeologico, come riportato nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo.

3.2. Il Comune di Villetta Barrea, in luogo di limitarsi a richiamare il parere vincolante reso dalla Soprintendenza, avrebbe, pertanto, dovuto richiedere alla Soprintendenza le necessarie integrazioni, in relazione alla compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione, anche in considerazione della circostanza che il parere della Soprintendenza è stato reso appena due giorni dopo la ricezione degli atti inviati dal Comune e che, dunque, il termine di quarantacinque giorni, previsto dall’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004 per la formulazione di un parere dotato di efficacia vincolante, non era ancora decorso.

3.3. La cogestione del vincolo paesaggistico tra l’amministrazione centrale e l’amministrazione regionale ovvero l’amministrazione locale all’uopo delegata, avrebbe dovuto, comunque, indurre il Comune a valutare le esternalità negative conseguenti alla realizzazione dell’intervento, a prescindere dalle valutazioni tecniche contenute nella documentazione allegata al progetto dall’Ente Parco, avviando le necessarie interlocuzioni con la Soprintendenza per comparare, secondo l’analisi dei costi e dei benefici, l’utilità dell’intervento (quella di preservare la zona oggetto di tutela dal rischio incendiario) con le esternalità negative conseguenti alla sua realizzazione, sotto i profili di tutela delle matrici ambientali, della biodiversità e dell’ecosistema, mediante il taglio di un consistente numero di alberi, pari a 3.410, appartenenti ad una specie protetta (il Pino Nero di Villetta Barrea).

3.4. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea con nota prot. n. 3151 del 4 settembre 2023 è stata, dunque, adottata all’esito di un’istruttoria carente ed è motivata con esclusivo riferimento al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 12276-P del 23 agosto 2023, anch’esso viziato da una motivazione apparente.

3.5. Il Collegio non ritiene di dover affrontare l’ulteriore censura, corredata anche da una richiesta istruttoria, afferente alla mancata acquisizione della VINCA richiesta dal Parco con istanza del 10 agosto 2023, dal momento che essa è stata formulata dalla parte ricorrente, per la prima volta, nella memoria di replica depositata in data 21 maggio 2026 e non notificata alle amministrazioni resistenti, per cui sulla stessa non si è formato il contraddittorio processuale.

4. In conclusione, il ricorso proposto dall’associazione Attuare la Costituzione APS deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.

Il ricorso proposto dal signor Alessandro Ursitti deve, invece, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea per la realizzazione del progetto presentato dal Parco, unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Villetta Barrea e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e sono liquidate, in favore del ricorrente Alessandro Ursitti, nella misura indicata nel dispositivo.

5.1. La parziale incidenza, sul provvedimento impugnato, del parere incompleto reso dalla Soprintendenza e l’estraneità alla fattispecie concreta dalle Amministrazioni promotrici del Programma di gestione del rischio degli incendi boschivi giustificano la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente Alessandro Ursitti e il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Abruzzo.

5.2. La definizione in rito del ricorso proposto dall’associazione Attuare la Costituzione APS giustifica, infine, la compensazione delle spese di lite tra questa e tutte le amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’associazione Attuare la Costituzione APS;

– accoglie il ricorso proposto da Alessandro Ursitti e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea con nota n. 3151 del 4 settembre 2023 e gli atti ad essa presupposti;

– condanna il Comune di Villetta Barrea e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a rifondere al ricorrente Alessandro Ursitti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori;

– compensa le spese di lite tra il ricorrente Alessandro Ursitti e il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Abruzzo;

– compensa le spese di lite tra l’associazione Attuare la Costituzione APS e tutte le amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Rosanna Perilli, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Rosanna PerilliMaria Abbruzzese
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata l’8 luglio 2026

Villetta Barrea e la Pineta Zappini

(foto Raniero Massoli Novelli, da mailing list ambientalista, P.F., archivio GrIG)

  1. Avatar di sardo
    sardo
    luglio 21, 2026 alle 6:52 PM

    In Sardegna invece non si sa perchè le pinete sono contrastate finanche bruciate come di recente ad Aglientu..

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