Il T.A.R. Sardegna respinge la speculazione energetica in Marmilla.


Papaveri (foto di Cristiana Verrazza)

Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza Sez. I, 20 gennaio 2026, n. 51, ha respinto il ricorso della società energetica Grv Wind Sardegna 7 s.r.l. contro il provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aveva concluso negativamente il procedimento di valutazione d’impatto ambientale per il progetto di una centrale eolica “Su Murdegu” (7 “torri” eoliche, 42 MW di potenza complessiva) e opere connesse (cavidotti, viabilità, ecc.) nel paesaggio archeologico della Marmilla, fra Villanovafranca, Furtei, Villamar e Sanluri.

Già in precedenza, con la sentenza non definitiva Sez. I, 2 maggio 2025, n. 357, aveva dichiarato “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso il silenzio dell’amministrazione” e ha disposto “la conversione del rito in ordinario per la trattazione della domanda sia di risarcimento del danno da ritardo e sia di rimborso del 50 % dei diritti di istruttoria”.

Insomma, niente soldi pronta cassa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il lamentato ritardo nella conclusione del procedimento di V.I.A.

centrale eolica

Ora, i Giudici amministrativi sardi hanno dichiarato legittimo il decreto ministeriale n. 190 del 9 aprile 2025 che ha deciso l’incompatibilità ambientale del progetto di centrale eolica nel bel mezzo della Marmilla, area della Sardegna che – secondo le intenzioni delle società energetiche dovrebbe trasformarsi in zona industriale per la produzione di energia, fra svariate centrali eoliche, fotovoltaiche, agrivoltaiche e opere connesse.

Per capirci, un’oscena speculazione energetica intorno alla reggia nuragica di Barumini, appartenente al Patrimonio dell’Umanità sotto l’ègida dell’UNESCO,  e al Nuraghe Genna Maria di Villanovaforru.

Il progetto della Grv Wind Sardegna 7 s.r.l. è stato dichiarato incompatibile con i valori ambientali e culturali tutelati con decreto direttoriale n. 190 del 9 aprile 2025, previ parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 593 del 13 febbraio 2025, parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura prot. n. 11077-P del 15 aprile 2024 e conferma del parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura, prot. n. 8467-P del 24 marzo 2025, aggiornato ai sensi della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Roma, Ministero dell’Ambiente

In particolare, il T.A.R. ha osservato che “il principio del dissenso costruttivo trova un limite invalicabile quando le criticità riscontrate non siano superabili attraverso mere prescrizioni o aggiustamenti parziali, ma derivino da carenze sostanziali del progetto o da impatti insostenibili per vincoli di tutela paesaggistica, archeologica o ambientale”.  

In buona sostanza, il Ministero (ma vale per qualsiasi amministrazione pubblica) non è obbligato a indicare una modalità in cui il progetto può esser in ogni caso realizzato: se vi sono “carenze sostanziali” (in questo caso mancava anche la relazione d’incidenza ambientale) o l’impatto ambientale vien considerato insostenibile, il progetto può esser valutato come non realizzabile.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) plaude alla decisione del T.A.R. sardo e conferma il suo favore verso una transizione energetica che sia veramente utile alla collettività nazionale e non diventi speculazione ai danni del territorio e delle casse pubbliche.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

Barumini, Su Nuraxi, Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO

N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00563/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2025, proposto da Grv Wind Sardegna 7 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mattia Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell’Agricoltura della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Secchi e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona N°3;
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Commissione Tecnica di Verifica Dell’Impatto Ambientale Via e Vas, non costituiti in giudizio.

nei confronti

Comune di Villanovafranca, Comune di Furtei, Giudecca Wind S..R.L., Edison S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del MASE, di concerto con il MIC, n. 190 del 9 aprile 2025, notificato alla Società con comunicazione del 14 aprile 2025, n. 71027, recante il giudizio negativo di VIA in relazione al “Progetto di un impianto eolico denominato “Su Murdegu”, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei comuni di Villanovafranca, Murdegu, Furtei, Villamar e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna”;

di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi, inclusi il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 593 del 13 febbraio 2025, acquisito al prot. MASE-41736 del 5 marzo 2025; il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 11077-P del 15 aprile 2024, assunto al prot. MASE-70942 del 16 aprile 2024; la conferma del parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, resa con comunicazione del prot. n. 8467-P del 24 marzo 2025, unitamente al presupposto parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Cagliari (MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|28/02/2025|0003781-P, nonché, solo ove occorrer possa, delle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell’Ambiente, presentate in data 10/03/2023, oltre i termini, prot. MiTE-2023-0035914 e, in data 19/07/2023, prot. MASE-2023-0118447, le osservazioni e gli atti del Comune di Villanovafranca, e precisamente: (i) la relazione sui profili archeologici redatta dal Comune di Villanovafranca (in data 11/05/2023, prot. MASE-2023-0076798; (ii) l’attestazione di conformità urbanistica del 12/07/2023, prot. MASE-2023-0113986; e (iii) la Delibera del Consiglio Comunale Numero 16 del 19-04-23, di opposizione al progetto della Società;  la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 07/03/2024 di “Opposizione e Parere Sfavorevole a più progetti di impianti eolici e fotovoltaici nel territorio dei Comuni della Comunità Montana “Sarcidano-Barbagia di Seulo” e delle relative opere elettriche connesse“, trasmessa dalla Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo” con nota acquisita al MASE con Prot. 2024-0049300 del 14/03/2024; 

eventualmente previa 

disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Regione Autonoma della Sardegna, Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell’Agricoltura della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la GRV Wind Sardegna 7 S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto del MASE, adottato di concerto con il MIC, n. 190 del 9 aprile 2025, recante il giudizio negativo di VIA in relazione al Progetto di un impianto eolico denominato “Su Murdegu”, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei Comuni di Villanovafranca, Murdegu, Furtei, Villamar e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna, e di tutti gli atti correlati, indicati in epigrafe.

2. Espone la società ricorrente di aver avviato lo sviluppo dell’impianto eolico sopra descritto e di aver depositato, in data 29 aprile 2022, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

3. Con comunicazione del 6 febbraio 2023, il MASE dichiarava la procedibilità dell’istanza e procedeva con l’istruttoria del procedimento, nell’ambito del quale venivano disposte (a seguito delle osservazioni pervenute e delle integrazioni della Società) due ulteriori pubblicazioni dell’avviso, di cui la prima il 1° giugno 2023 e l’ultima avvenuta in data 5 dicembre 2023, con conclusione della fase di consultazione con il pubblico il 20 dicembre 2023.

4. Precisa l’esponente che, nel corso della prima ri-pubblicazione, pervenivano, in data 10 marzo 2023, le osservazioni della R.A.S. – D.G. Ambiente, con le quali si evidenziava la necessità di plurimi approfondimenti, con particolare riferimento agli impatti dell’impianto sulle aree della Rete Natura 2000 (circa 800 metri dalla Z.S.C. cod. ITB042237 denominata “Monte San Mauro”), sull’avifauna e alla relazione dell’11 maggio 2023 redatta dal Comune di Villanovafranca in merito ai profili archeologici.

5. La Società riscontrava le osservazioni pervenute con le integrazioni acquisite al prot. MASE n. 2023-0087247 del 29/05/2023 e prot. n. 0088459 del 31/05/2023.

6. Ulteriori osservazioni pervenivano nel corso della seconda pubblicazione disposta dal MASE (osservazioni del sig. Davide Schirru in data 15/07/2023, osservazioni in replica della R.A.S. del 19/07/2023, con particolare riferimento alla necessità di effettuare monitoraggi “ante operam” relativi ai chirotteri e a prescrizioni a tutela dell’avifauna, nonché ulteriori pareri del Comune di Villanovafranca, concernenti l’attestazione di conformità urbanistica del 12/07/2023 e la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2023 recante parere sfavorevole sul progetto).

7. La ricorrente riscontrava le osservazioni pervenute, depositando apposite controdeduzioni e rappresentando che era stato avviato il monitoraggio per valutare la chirotterofauna ed elaborare le misure di mitigazione dell’impatto da collisione sugli aerogeneratori, riservandosi di trasmettere i risultati del monitoraggio all’atto dell’acquisizione di dati completi.

8. Successivamente, perveniva il contributo della Comunità Montana del “Sarcidano-Barbagia di Seulo”, che depositava le proprie osservazioni in data 14 marzo 2024, nonché il parere tecnico istruttorio, radicalmente negativo circa la realizzabilità del progetto, del 16 aprile 2024, reso dalla Soprintendenza per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura, che attribuiva portata dirimente, oltre ad asseriti impatti cumulativi con altri progetti in via di autorizzazione, alla pretesa non idoneità dell’area.

9. La Società depositava, in data 26 giugno 2024, controdeduzioni al parere della Soprintendenza, restando in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR.

10. Poiché, nonostante la scadenza dei termini di legge, la pratica non veniva esitata, la Società adiva questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE.

11. Nelle more della definizione del giudizio camerale, la Commissione tecnica VIA rendeva parere negativo (parere n. 593 del 13/02/2025), sulla scorta dell’affermata incompletezza della documentazione progettuale.

11.1. In particolare, il parere dava atto del fatto che la documentazione progettuale presentava numerose carenze relative a rilevanti aspetti e che l’inadeguata e/o incompleta trattazione e le carenze documentali nel SIA e nella documentazione specialistica non avevano consentito di valutare la compatibilità del progetto rispetto a biodiversità, shadow flickering, vibrazioni, paesaggio e beni materiali, ecc., precisando in particolare che: (i) sarebbero presenti gravi carenze sullo scenario di base relativo alla biodiversità e una trattazione e valutazione degli impatti diretti e indiretti su componenti faunistiche particolarmente vulnerabili quali avifauna e chirotterofauna; (ii) la mancanza di uno Studio di Incidenza approfondito, ossia di una Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II), non avrebbe consentito di escludere in maniera compiuta l’assenza di effetti negativi e significativi delle opere di progetto sui Siti Natura 2000; (iii) l’analisi degli impatti cumulativi non sarebbe esaustiva e sarebbe comunque “plausibile ipotizzare apprezzabili impatti cumulativi da impianti FER, in particolare su biodiversità, paesaggio e consumo di suolo”; (iv) il PMA non sarebbe sufficientemente esaustivo per varie componenti ambientali e sarebbe manchevole per altre.

12. A valle del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR, il MIC, con nota del 24 marzo 2025 (MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|24/03/2025|0008467-P, acquisito al prot. MASE n. 0055758.25-03-2025) ribadiva e confermava il parere negativo già espresso, evidenziando che “il progetto, che già ricadeva in area non idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c quater D. lgs. 199 del 2021, ricade ugualmente in area non idonea ai sensi della legge regionale 20 del 2024”.

13. Con comunicazione del 14 aprile 2025, n. 71027, il MASE notificava alla Società il decreto 190 del 9 aprile 2025, con cui veniva espresso giudizio di VIA negativo in adesione ai pareri acquisiti nel procedimento.

14. Assume la ricorrente che, poiché solo all’esito del giudizio negativo di VIA aveva potuto aver contezza che tale posizione ostativa non era da ricondurre ad accertate criticità sostanziali, ma a mere contestazioni di carattere formale, relative ad asserite incompletezze documentali, che ben avrebbero potuto essere colmate in applicazione del principio del soccorso istruttorio, con richiesta di integrazioni, commissionava specifici approfondimenti di settore (nello specifico Studio previsionale di impatto acustico, Studio di incidenza ambientale, Studio di impatto ambientale, Piano di monitoraggio delle componenti ambientali, Studio di compatibilità geologica e geotecnica, Relazione geologico ‐ geotecnica, Carta idrogeologica e geomorfologica), che oggi dimostrerebbero l’assenza di interferenze con l’area ZSC e di rilevanti impatti sulla biodiversità e, pertanto, l’illegittimità degli atti ora gravati.

15. Avverso i provvedimenti impugnati è, dunque, insorta la società ricorrente con dieci motivi di ricorso.

15.1. Con il primo motivo l’esponente deduce violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3-quater, comma 3, 5, comma 1, e 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e ss. della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

15.1.1. Assume la ricorrente che il decreto impugnato sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 3 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto il MASE avrebbe abdicato all’esercizio del proprio potere, sottraendosi a ogni esame del progetto e/o ponderazione degli interessi sottesi alla realizzazione dell’impianto eolico, aderendo a pareri non vincolanti e di portata istruttoria.

Il MASE, in particolare, in qualità di Autorità competente a esprimersi sull’istanza avanzata dalla Società, non si sarebbe potuto limitare ad aderire alle posizioni esposte da un organo con funzioni meramente istruttorie (quale la Commissione Tecnica PNRR) ovvero dal MIC, ma avrebbe dovuto porre in essere un’effettiva attività valutativa, onde adottare un provvedimento dotato di un percorso motivazionale autonomo rispetto a quello espresso nelle medesime posizioni.

Peraltro, tale autonomo vaglio sarebbe stato, a giudizio dell’esponente, indispensabile, atteso che i richiamati pareri negativi sarebbero stati affetti da un chiaro deficit motivazionale: l’avviso della Soprintendenza si risolverebbe, infatti, nell’opposizione di divieti preventivi concernenti l’asserita inidoneità dell’area su cui il progetto avrebbe dovuto insistere; quanto alla Commissione Tecnica PNRR, il parere negativo troverebbe motivazione nell’asserita carenza della documentazione progettuale, senza che sia stato tuttavia accertato alcun effettivo impatto negativo del progetto.

Il MASE, dunque, si sarebbe illegittimamente astenuto dal valutare la compatibilità del progetto con l’area di intervento, tenuto conto, da un lato, che si tratterebbe di area priva di vincoli e che l’intero progetto non interferirebbe con beni vincolati, essendo esterno al perimetro di tutela di beni culturali e storici e prevedendo opere di connessione interrate, e, dall’altro, che sussisterebbe l’interesse pubblico alla realizzazione del progetto, strategico ai fini dell’implementazione del PNRR.

15.2. Con un secondo ordine di doglianze afferenti agli affermati vizi di carattere procedimentale, la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 6, co. 1 lett. b, della l. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90.

15.2.1. Assume la GRV WIND SARDEGNA 7 che il Decreto VIA, in uno con i pareri negativi gravati, sarebbe illegittimo sia per violazione della normativa in materia di VIA, sia per violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa, con particolare riferimento all’obbligo di soccorso istruttorio ed all’integrità del contraddittorio procedimentale.

15.2.2 Evidenzia la società ricorrente che il parere negativo della Commissione non sarebbe fondato su criticità accertate, ma su presunte lacune documentali, che avrebbero impedito una piena valutazione degli impatti del progetto e che avrebbero imposto, in forza del principio di precauzione, il parere negativo.

Tuttavia, la Commissione non avrebbe mai richiesto alcuna integrazione alla Società, né instaurato alcun contraddittorio sui punti ritenuti “critici”, ma avrebbe ritenuto di dare, per la prima volta, impulso al procedimento solo per rendere ex abrupto il parere negativo, contestando lacune che avrebbe avuto l’onere di segnalare in via preventiva.

In tal modo, sia la Commissione, che il MASE, che il MIC avrebbero obliterato ogni confronto e/o contraddittorio.

15.3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della L. n. 241/1990 e falsa applicazione dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del TUA. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.

15.3.1. Il gravato provvedimento reiettivo sarebbe, a giudizio della ricorrente, illegittimo anche per violazione del principio del “dissenso costruttivo”. In particolare, l’art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, nel richiamare il principio di collaborazione, postulerebbe che l’eventuale diniego definitivo sia sempre preceduto da un “dissenso costruttivo”, vale a dire dall’indicazione di eventuali modifiche idonee a superare le criticità del progetto.

15.3.2. Per converso, tanto la Commissione Tecnica quanto la Soprintendenza avrebbero reso un parere radicalmente negativo, astenendosi dal valutare la possibilità di introdurre prescrizioni o soluzioni alternative che avrebbero potuto condurre a un positivo esito del progetto.

15.3.2.1. Quanto alla posizione assunta dalla Commissione tecnica VIA, il parere impugnato, da un lato, contesta la valutazione delle alternative progettuali proposte dalla ricorrente esclusivamente per carenze documentali (i.e. mancata presentazione dello Studio di Incidenza e lacune degli elaborati specialistici); dall’altro, pone l’accento sulla vicinanza di uno degli aerogeneratori a un nuraghe, a distanza asseritamente inferiore a quella di sicurezza in caso di rottura di pala, senza tuttavia valutare una delocalizzazione di pochi metri o persino uno stralcio dell’aerogeneratore.

15.3.2.2. Quanto al giudizio espresso dalla Soprintendenza, non solo il parere negativo discenderebbe sic et simpliciter dall’asserita individuazione dell’area come non idonea, ma conseguirebbe altresì alla mera individuazione di un elenco di beni tutelati prossimi a uno o più aerogeneratori, senza che a tale rilievo facesse seguito la possibilità di introdurre modifiche alla realizzazione del progetto atte a consentirne un positivo vaglio.

15.4. Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’allegato VII al medesimo d.lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010. Violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE.

15.4.1. Si duole parte ricorrente del fatto che tanto la Commissione Tecnica PNRR, quanto la Soprintendenza avrebbero ritenuto ostativo al rilascio del parere positivo l’impatto cumulativo del progetto con altre iniziative rinnovabili.

Tale assunto, tuttavia, sconterebbe un errore metodologico di fondo in quanto ai fini di tale vaglio sarebbero state considerate iniziative con procedimenti di VIA attualmente pendenti e non solo progetti esistenti o già autorizzati.

Precisa la società ricorrente che l’intero procedimento di VIA sarebbe finalizzato a confrontare gli impatti che produrrà il progetto in relazione alla situazione di fatto esistente al momento di presentazione dell’istanza e, con riferimento agli impatti cumulativi, tale affermazione sarebbe confermata anche dall’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 che impone (nell’ambito dello screening) di considerare il “cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”.

Inoltre, non sarebbe possibile valutare impatti cumulativi con progetti differenti per tipologia, ad esempio fotovoltaici ed eolici.

Pertanto, eventuali interferenze tra impianti ancora in via di autorizzazione si sarebbero potute valutare nel distinto procedimento di autorizzazione unica e risolti sulla base dell’ordine di priorità cronologica delle istanze.

Peraltro, le motivazioni fornite dagli atti gravati in relazione al c.d. “effetto cumulativo” sarebbero solo apparenti in quanto non verrebbe sollevata alcuna effettiva contestazione in merito al prodursi di effettivi impatti cumulativi, opponendosi alla Società una asserita “saturazione” del territorio, in ragione della erronea presa in considerazione di impianti privi di titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio dell’impianto, presentati successivamente a quello della scrivente.

15.5. Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del TUA. – Violazione dall’articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 8 settembre 1997. n. 357 – Violazione delle “Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4”. Violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.

15.5.1. Censura parte ricorrente il fatto che Commissione Tecnica PNRR abbia tratto dalla rilevata mancanza dello studio di incidenza ambientale a livello II (appropriato) l’impossibilità di valutare compiutamente sia gli impatti sulla componente biodiversità, che quelli paesaggistici e le alternative proposte.

In particolare, assume parte ricorrente che tale carenza non avrebbe potuto condurre ad un automatico diniego in quanto tale situazione avrebbe dovuto semplicemente portare all’attivazione della seconda fase di valutazione; seconda fase che avrebbe consentito di superare le criticità rilevate: infatti, la società precisa di aver commissionato in via prudenziale, a valle del parere negativo, uno studio di incidenza che avrebbe attestato l’assenza di interferenze e impatti significativi con le aree Natura 2000.

Peraltro, l’esponente evidenzia che la normativa di settore configurerebbe la valutazione a livello II come fase eventuale del procedimento, riservando alla valutazione dell’autorità competente l’attivazione di tale livello della VinCA, nell’ambito della VIA.

15.5.2. Ancora, assume parte ricorrente che le aree appartenenti alla rete Natura 2000 non sarebbero zone interdette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, essendo unicamente soggette a tutela specifica, da esercitarsi nell’ambito del procedimento autorizzativo.

La procedura di “valutazione di incidenza ambientale” contemplerebbe tre livelli di analisi: Livello I-screening, in cui si determina se è probabile o meno avere un effetto significativo sul sito; Livello II-valutazione appropriata, in cui si individua il livello di incidenza del piano o progetto sull’integrità del Sito e, in caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate; Livello III che contempla la possibilità di deroga ove, nonostante una valutazione negativa, si proponga di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione.

Soggiunge la società esponente che le linee guida chiariscono che lo screening deve essere concluso con l’espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall’autorità competente, che può concludere la valutazione di incidenza (se sono esclusi impatti) ovvero aprire il Secondo Livello (valutazione appropriata), nell’ambito del quale il proponente può integrare la documentazione progettuale approfondendo la valutazione e prevedendo eventuali misure di mitigazione. Pertanto, la fase di screening non potrebbe concludersi, di per sé, con un diniego alla realizzazione del progetto, potendo unicamente imporsi l’attivazione dell’iter per una “Valutazione Appropriata” di livello II, a seguito di richiesta di integrazioni al proponente.

15.5.3. Evidenzia ulteriormente la ricorrente che, nel corso del procedimento, la Regione Sardegna aveva ritenuto necessario addivenire ad un approfondimento in merito ai profili legati alla valutazione degli impatti sull’avifauna e sulle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e che, con nota del 19/07/2023, si era astenuta dal rendere parere negativo sulla realizzazione dell’impianto, limitandosi a richiedere approfondimenti (in relazione soprattutto all’impatto su chirotteri) senza che tale richiesta si estendesse ad imporre la produrre dello Studio di incidenza di livello II. Per converso, la Commissione avrebbe del tutto pretermesso tali risultanze, ritenendo di procedere, senza neanche chiedere aggiornamenti sui monitoraggi in atto richiesti dalla Regione, e rendendo il parere negativo anche sulla scorta della riscontrata assenza dello Studio di Incidenza, mai richiesto in precedenza, né dalla Commissione, né dalla Regione.

Da qui emergerebbe, a giudizio della ricorrente, l’illegittimità degli atti gravati atteso che il parere negativo della Commissione Tecnica non porrebbe alla base del proprio giudizio negativo un accertato rischio per l’avifauna, ma considerazioni generiche, smentite dai dati attualmente disponibili, e che avrebbero al più giustificato un supplemento istruttorio, non certo un immotivato diniego.

15.6. Con un sesto ordine di doglianze viene dedotta violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione dell’art. 11 TFUE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

15.6.1. Avuto riguardo al parere negativo reso dalla Commissione Tecnica PNRR che viene censurato sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, parte ricorrente deduce che tale Organo, nel rilevare presunte incompletezze documentari e tabellari, ben avrebbe potuto (e dovuto) formulare apposite richieste istruttorie.

In ogni caso, i rilievi sarebbero inficiati da grossolani errori.

15.6.1.1. Avuto riguardo agli effetti diretti e indiretti del progetto su avifauna, la Società si sarebbe concentrata sul rischio collisione, dando comunque atto, nella relazione faunistica, che erano ancora in corso i rilevamenti sul campo previsti dal monitoraggio ante-operam, con la conseguenza che la Commissione ben avrebbe potuto chiedere chiarimenti sul punto.

15.6.1.2. Quanto alla completezza dei database e della bibliografia, l’ultimo aggiornamento del Farmland Bird Index al momento di presentazione dell’istanza (2022) non esisteva, essendo stato pubblicato nel 2023. In ogni caso, la società ha poi approfondito la valutazione che confermerebbe l’assenza di rischi significativi per specie avifaunistiche.

15.6.1.3. Per quanto riguarda la valutazione del tasso di sopravvivenza degli esemplari adulti funzionale all’elaborazione delle mappe tematiche di sensibilità alla collisione, la ricorrente sottolinea che, alla data di redazione dello SIA, non era ancora stato pubblicato l’elaborato cartografico nazionale per l’Italia da parte di BirdLife (eolico on-shore e eolico off-shore), emesso nel 2024. Ad ogni modo, tale elaborato avrebbe poi qualificato l’area d’intervento come ambito a sensibilità moderata, per il quale la realizzazione di impianti eolici non è preclusa.

15.6.1.4. Quanto alla componente faunistica, la società evidenzia che, nella pertinente relazione, la stima degli impatti è stata affrontata in maniera dettagliata, considerando sia la fase di cantiere che quella di esercizio, e per quanto riguarda i chirotteri, la stessa dava atto che erano ancora in corso i monitoraggi implementati a seguito delle richieste dell’Amministrazione regionale.

15.6.1.5. Con riguardo alle criticità rilevate dalla Commissione avuto riguardo alla componente “geologia e ambiente idrico” la ricorrente evidenzia che la contestata assenza dei debiti approfondimenti avrebbe, al più, potuto condurre a un supplemento istruttorio, ma non certo a un diniego, posto che la documentazione agli atti e gli approfondimenti condotti dalla Società avrebbero comunque escluso ogni impatto significativo.

15.6.1.6. Stesso discorso sviluppa parte ricorrente con riferimento ai rilievi concernenti la componente paesaggistica atteso che gli stessi, peraltro infondati, avrebbero al più potuto giustificare una richiesta di integrazione e alle relazioni di carattere prettamente tecnico (in merito allo “allo shadow flickering”, alle valutazioni sul rumore, all’analisi in merito alla vulnerabilità per rischio di gravi incidenti/calamità, alle vibrazioni e ai campi magnetici).

15.7. Con il settimo motivo di ricorso la società impugna il parere negativo della Soprintendenza PNRR del 15 aprile 2024, poi confermato con comunicazione del prot. n. 8467-P del 24 marzo 2025 deducendo violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del gli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione dell’art. 11 TFUE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

15.7.1. Osserva la ricorrente che l’impianto non ricade affatto in area “non idonea” ai sensi della normativa nazionale. Il mancato rispetto dei criteri previsti dalla lettera c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 (area non vincolata e distanza di 3 km da beni tutelati ai sensi della parte 29 II) nell’impedire l’applicazione delle semplificazioni relative alle aree idonee, non determinerebbe affatto l’inidoneità dell’area.

Tale assunto sarebbe corroborato dall’art 20 del D.Lgs. 199/2021 che contiene una disciplina direttamente applicabile delle aree idonee (comma 8) e che precisa, al comma 7, che “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

In ogni caso, anche a voler ritenere l’area non idonea, la Regione avrebbe dovuto fornire una specifica motivazione in merito al progetto, esaminato in concreto, posto che le aree non idonee non costituiscono divieti, ma valutazione negativa di primo livello, che non esime l’Amministrazione dall’esame nel merito del progetto.

Inoltre, quanto alla LR 20/2024, si tratterebbe di plesso normativo che non troverebbe applicazione ai procedimenti di VIA nazionale ed in ogni caso sarebbe inapplicabile ratione temporis e per manifesta contrarietà al diritto comunitario.

Peraltro, per gli interventi soggetti a VIA statale il parere regionale sarebbe meramente consultivo e collaborativo e non vincolante.

15.8. Con l’ottavo motivo di ricorso viene censurato, nel merito, il parere della Commissione Tecnica PNRR per insussistenza di profili ostativi alla realizzazione dell’intervento e viene dedotta violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione dell’art. 11 TFUE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

15.8.1. Assume parte ricorrente che, oltre al profilo di illegittimità concernente il fatto che la Soprintendenza avrebbe illegittimamente ritenuto assorbente il fatto che l’area in questione sarebbe indonea, le affermazioni contenute nel predetto parere non avrebbero comunque consentito l’espressione di un giudizio negativo.

In particolare, la mera vicinanza ai beni tutelati, sia sotto il profilo storico paesaggistico (prevalentemente Nuraghe, alcuni sottoposti a formale tutela, altri in via di studio e non fruibili attualmente) non costituirebbe motivo sufficiente all’espressione di un giudizio negativo in quanto la Soprintendenza avrebbe avuto l’onere di effettuare una disamina in concreto delle potenziali interferenze che, in realtà, si rivelavano, del tutto trascurabili.

In secondo luogo, per quanto riguarda i “vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia citati dalla Soprintendenza”, evidenzia parte ricorrente che la previsione vincolante non potrebbe essere considerata come deterrente per esprimere la non compatibilità ambientale del progetto in oggetto, dal momento che l’analisi vincolistica dovrebbe essere circoscritta al momento dell’istanza di V.I.A. e quindi allo stato di fatto e non a previsioni o aspettative prive di quadro temporale definito.

In terzo luogo, per ciò che concerne le aree a rischio archeologico, parte ricorrente assume che lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico si sarebbe dovuto individuare nella formulazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco. Pertanto, l’amministrazione avrebbe potuto imporre l’attivazione del procedimento di verifica preventiva d’interesse archeologico in un momento successivo alla positiva conclusione della VIA.

Quanto all’impatto visivo, assume la ricorrente che la vista complessiva dell’impianto di progetto sarebbe pienamente apprezzabile solo a distanze ravvicinate e da ridotte angolazioni, posto che le visuali sarebbero ostruite dall’alternanza di piccole colline e dall’andamento pianeggiante del terreno. Peraltro, il giudizio di compatibilità paesaggistica non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’oggettività del “novum” sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

In quarto luogo, quanto all’interessamento di aree a destinazione agro forestale, si duole parte ricorrente del fatto che la Soprintendenza non avrebbe considerato che l’art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici, nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo.

Peraltro, relativamente all’agricoltura e alla sottrazione di suolo agrario, sottolinea la società esponente che l’installazione dell’impianto eolico comporterebbe la realizzazione di piazzole che, nella fase di esercizio, avranno ognuna dimensioni pari a 1500 m², con un consumo complessivo molto inferiore all’1%, con la conseguenza che la vocazione dell’area di studio non subirebbe alcuna alterazione garantendo il mantenimento dell’identità agricola e rurale dell’area.

15.9. In via subordinata, ove considerata applicabile alla fattispecie, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale 20/2024 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 43 Cost. Violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 38/2003 e delle Linee Guida allegate al D.M. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2011/92/UE, della Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (modificata dalla successiva Direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023) – Violazione del Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.

15.9.1. Assume l’esponente che, con la LR 20/2024 la Regione avrebbe imposto vincoli inderogabili e divieti preventivi alla realizzazione di impianti eolici sulla quasi totalità del territorio regionale di portata retroattiva, applicabili anche a impianti già autorizzati e/o in via di autorizzazione, e così facendo risulterebbe violato il principio di libera iniziativa economica e di legittimo affidamento, nonché l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU. Inoltre, per effetto di tale disciplina legislativa regionale, verrebbero stravolti i principi fondamentali dettati in materia di localizzazione di impianti FER, cristallizzati nel D.Lgs. 199/2021, emanato nell’esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive e concorrenti statali.

In particolare, la norma regionale violerebbe l’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 199/2021, che demanda alle Regioni il compito di disciplinare con legge esclusivamente le aree idonee, restando preclusa l’individuazione con legge delle aree non idonee, introducendo divieti preventivi per le aree non idonee, in contrasto con la normativa di riferimento (art. 12 del D.lgs. 387/2003, ribadita dalle Linee Guida Nazionali, dal D.Lgs. 28/2011, dal D.Lgs. 199/2021) che fissa una riserva di procedimento amministrativo; inoltre, tale norma imporrebbe un generalizzato divieto a realizzare impianti eolici, applicabile anche ad aree definite dall’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, ponendosi, altresì, in contrasto con il principio di tutela dell’ambiente al quale, per definizione, contribuiscono in misura rilevante le energie rinnovabili.

15.10 Con il decimo e ultimo motivo di gravame, rivolto, in via cautelativa, ai contributi istruttori pervenuti, viene dedotta la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione dell’art. 11 TFUE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

15.10.1. Con riguardo alle osservazioni formulate dalla RAS concernente sia la necessità che l’esame dei recettori sensibili previsto dalla DGR 59/90 sia eseguito in modo esaustivo sin dalla fase di VIA, sia i possibili effetti negativi sulle specie faunistiche arrecati dagli impianti in via di autorizzazione, sia la necessaria effettuazione di monitoraggi ante operam relativi ai chirotteri, nonchè l’attivazione di misure a tutela dell’avifauna, da adottare nell’esercizio dell’impianto, parte ricorrente evidenzia come le stesse non si sostanzino in un parere negativo.

In ogni caso, la società rappresenta di aver esaustivamente effettuato la verifica di tutti i ricettori sensibili, fermo restando la possibilità di porre comunque in essere monitoraggi anche ante e post operam e di aver condotto ulteriori approfondimenti, redatti anche sulla base di monitoraggi sui chirotteri, che escluderebbero rischi significativi.

15.10.2. Con riferimento al Comune di Villanovafranca che ha contestato l’alto valore archeologico della zona, ha dato atto del potenziale effetto cumulo del progetto con altri impianti in via di autorizzazione e ha formalizzato la propria posizione di dissenso tramite apposita delibera, paventando un rischio per il territorio sia sotto il profilo degli espropri sia del consumo di suolo, la ricorrente ha evidenziato che, con riferimento a eventuali emergenze archeologiche, lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico è quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto e, rinviando a quanto già evidenziato con riferimento all’effetto cumulativo, ha affermato che l’installazione dell’impianto in parola non avrebbe in alcun modo alterato la vocazione dell’area mantenendo l’identità agricola e rurale dell’area. Inoltre, trattandosi di impianto conforme sotto il profilo urbanistico, il parere negativo del Comune non avrebbe potuto precludere la conclusione del procedimento. Infine, con riferimento alla posizione rappresentata dalla Comunità Montana e all’auspicata introduzione di apposita moratoria, parte ricorrente ha richiamato il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2024, che ha già dichiarato incostituzionale e contraria al diritto comunitario analogo provvedimento introdotto con la L.R. 4/2024.

16. Si sono costituiti in giudizio, instando per la reiezione del gravame, la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo che ha, altresì, richiesto la propria estromissione dal giudizio.

17. All’udienza camerale del 16 luglio 2025 il Collegio, d’accordo le parti, ha dichiarato assorbita dal merito la fase cautelare.

18. In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato documenti e memorie.

19. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2026.

DIRITTO

1. Occorre, preliminarmente, dar conto dell’eccezione sollevata dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva e alla conseguente richiesta di estromissione dal presente giudizio.

1.1. Il Collegio ritiene opportuno precisare che l’istanza di “estromissione” deve essere correttamente intesa non già come applicazione di un autonomo istituto processuale di carattere generale, bensì quale eccezione volta a far valere il difetto, in capo al soggetto evocato in giudizio, della titolarità della situazione giuridica soggettiva passiva controversa.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “l’estromissione, lungi dal potersi considerare istituto processuale di carattere generale, trova applicazione nelle sole tre ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente, nei casi di cui agli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2025, n. 4522). Al di fuori di tali ipotesi, l’istanza va scrutinata quale eccezione di difetto di legittimazione passiva.

1.2. Ciò posto, rammenta il Collegio che nel processo amministrativo di tipo impugnatorio la legitimatio ad causam spetta, in via esclusiva, all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato. In tal senso, è costante l’orientamento secondo cui “nel processo amministrativo impugnatorio (cfr. art. 29 Cod. proc. amm.) la legittimazione passiva spetta alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, alla quale, perciò, il ricorso introduttivo deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale” (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330; cfr. altresì artt. 41 e 35, comma 1, lett. b), Cod. proc. amm.).

1.3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è rappresentato dal decreto di compatibilità ambientale adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’esito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale. Risulta pacifico, alla luce degli atti di causa e delle difese svolte dalla stessa Comunità Montana, che quest’ultima non ha partecipato alla formazione del decreto gravato, non ha espresso pareri nell’ambito del relativo procedimento e non ha in alcun modo concorso all’adozione della determinazione finale impugnata.

Parimenti, non risulta che la Comunità Montana abbia manifestato una posizione contraria alla realizzazione dell’intervento proposto dalla ricorrente, né che l’impianto in progetto ricada nel territorio di competenza dell’Ente medesimo, come espressamente dedotto e non contestato in giudizio.

1.4. Ne deriva che la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo difetta di legittimazione passiva rispetto al presente giudizio, non essendo titolare di alcun potere autoritativo inciso dalla domanda di annullamento né avendo contribuito all’adozione dell’atto impugnato, con la conseguenza che non può essere considerata parte resistente del presente giudizio.

2. Con il primo motivo di gravame, la società ricorrente censura l’atto finale impugnato per violazione dell’art. 3 e dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, sostenendo che il MASE si sarebbe limitato ad aderire ai pareri istruttori (Commissione Tecnica VIA e MIC – Soprintendenza), senza esercitare un autonomo esame ed approfondimento del progetto e senza effettuare una ponderazione degli interessi pubblici e privati rilevanti.

Secondo l’esponente, tale approccio sarebbe sintomo di “abdicazione” del potere valutativo, in violazione dell’obbligo di motivazione e di valutazione sostanziale delle risultanze istruttorie.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, la motivazione del provvedimento deve evidenziare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della scelta operata. Tuttavia tale onere motivazionale può essere assolto mediante motivazione per relationem.

La giurisprudenza amministrativa ha confermato che la motivazione per relationem è legittima e sufficiente allorché il provvedimento finale richiami espressamente atti istruttori (quali pareri o relazioni tecniche) che esplicitino compiutamente il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, purché tali atti siano indicati e resi accessibili agli interessati ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e del controllo giurisdizionale.

In particolare, si è affermato che “la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell’Amministrazione in esso richiamato, purché come nel caso in esame, sia comunque reso disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 16/05/2018, n. 2897; Consiglio Stato sez. IV 28 marzo 2011 n. 1879), e che “la motivazione del provvedimento amministrativo può essere ricostruita attraverso il complesso degli atti del procedimento, dai quali siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento e al giudice di sindacarne la fondatezza: per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2024, n. 7724, id., sez. II, 7 gennaio 2025, n. 40; id., sez. V, 9 gennaio 2023, n. 265)” (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 31/07/2025, n. 1435).

Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il provvedimento conclusivo del procedimento costituisce espressione sintetica di valutazioni, operate da organi altamente qualificati, nell’ambito di appositi sub procedimenti tecnici regolati da disposizioni preventivamente determinate in sede regolamentare (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 marzo 2012 n. 1914; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 18/09/2012, n. 4950).

In altri termini, la motivazione “per relationem” si esplica tramite un richiamo che sottintende l’intenzione dell’Amministrazione di far propri i contenuti giustificativi degli atti stessi, non essendo questa tenuta a riscrivere ex novo tutte le argomentazioni già compiutamente esplicitate nei pareri istruttori, potendo essa legittimamente richiamarle e condividerle, integrandole nella motivazione finale.

2.1.2. Nel caso di specie, il decreto impugnato ha dato atto della espressa acquisizione e recepimento dei pareri negativi formulati in sede istruttoria dalla Commissione Tecnica di VIA e dalla Soprintendenza del MIC. Tale adesione non costituisce un mero enunciato formale, ma una vera e propria presa in carico delle concrete valutazioni tecniche e giuridiche espresse, ivi compresa l’analisi di impatto ambientale, paesaggistico e territoriale, conformemente al quadro normativo di riferimento (artt. 3 e 25 D.Lgs. 152/2006).

La semplice adesione agli esiti negativi non può essere sanzionata come “abdicazione” del potere: essa rappresenta, piuttosto, l’atto con cui l’Autorità competente svolge la propria valutazione, coerente con il complesso istruttorio formato, che costituisce elemento integrante del procedimento. Il richiamo alla documentazione istruttoria, con contestuale condivisione delle conclusioni, costituisce una motivazione adeguata e logicamente fondata.

2.1.3. Quanto alla doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare in forma più articolata ogni elemento progettuale, il consolidato orientamento giurisprudenziale è chiaro: un onere motivazionale maggiormente approfondito sorge unicamente laddove l’Amministrazione intenda discostarsi in maniera motivata da pareri e conclusioni istruttorie. (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, Sent., 17/10/2024, n. 2882; Tar Molise sent. 200/2025).

La motivazione, infatti, assume connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze di atti presupposti e del complesso dell’istruttoria, mentre richiede una espressione più diffusa e approfondita solo nel caso di discostamento da quelle risultanze. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., 27/01/2025, n. 669; Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 445; C.d.S. sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 685).

2.1.4. Nel provvedimento gravato, il Ministero dà atto del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 593 del 13 febbraio 2025 e del parere, parimenti negativo, della Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura prot. n. 11077-P del 15 aprile 2024, confermato dalla stessa Soprintendenza con la nota prot. n. 8467-P del 24 marzo 2025, e precisa di addivenire al giudizio negativo di compatibilità ambientale “sulla base dei pareri sopracitati e di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”

In definitiva l’Autorità procedente, condividendo le risultanze istruttorie che si erano uniformemente attestate nel senso della non assentibilità del progetto, ha provveduto in conformità esprimendo in maniera compiuta il proprio negativo giudizio di compatibilità ambientale.

2.1.5. La ricorrente contesta la motivazione (“rectius” “la non motivazione”) dei pareri negativi, lamentando “chiari deficit motivazionali” negli atti della Soprintendenza e della Commissione Tecnica PNRR. Tuttavia, da un lato, la valutazione tecnica espressa da tali organi, includendo questioni afferenti all’idoneità dell’area, all’impatto del progetto sul contesto ambientale e paesaggistico, alla documentazione progettuale e a tutti i profili tecnici rilevanti, rientra pienamente nel perimetro delle competenze tecniche spettanti agli organi istruttori della VIA; dall’altro, il decreto impugnato ha recepito e condiviso tali pareri, aderendo alle risultanze dell’istruttoria e fondando la propria decisione su elementi valutativi che costituiscono parte integrante dell’iter procedimentale.

La doglianza, pertanto, non coglie la sufficienza e la logicità del percorso motivazionale che trova compiuta esplicitazione nei documenti istruttori richiamati.

Il motivo va, quindi, respinto in quanto infondato.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente evidenzia che la Commissione avrebbe fondato il proprio parere negativo sulla riscontrata presenza di mere lacune documentali che, a detta dell’Organo Tecnico, avrebbero impedito una piena valutazione degli impatti del progetto imponendo la resa del parere negativo e, tuttavia, si duole del fatto che lo stesso Organo non avrebbe mai richiesto alcuna integrazione alla Società, né instaurato alcun contraddittorio sui punti ritenuti “critici”, ma avrebbe ritenuto di dare, per la prima volta, impulso al procedimento solo per rendere ex abrupto il parere negativo, contestando lacune che avrebbe avuto l’onere di segnalare in via preventiva.

3.1. Il motivo non è fondato.

3.1.1. Le amministrazioni intervenute nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale si sono concordemente pronunciate nel senso della non compatibilità ambientale del progetto a valle di una articolata e approfondita istruttoria non arrestandosi al mero riscontro del grado di completezza formale della documentazione, ma vagliando i vari profili di rispettiva competenza, concernenti l’inserimento dell’intervento progettato nel contesto ambientale, paesaggistico e territoriale di riferimento.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i pareri negativi non si fondano su una valutazione meramente astratta o formalistica delle carenze documentali, ma si basano sulla accertata impossibilità di procedere a una valutazione compiuta e attendibile degli impatti ambientali del progetto in assenza di un quadro progettuale sufficientemente chiaro, coerente ed esaustivo.

3.1.2. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale la completezza e l’esaustività della documentazione progettuale costituiscono presupposti essenziali per la stessa ammissibilità dell’istanza, che dà avvio a un procedimento caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, finalizzato alla valutazione preventiva degli effetti dell’opera proposta sull’ambiente.

In tale contesto, la richiesta di integrazioni documentali non può essere utilizzata per supplire a carenze sostanziali del quadro progettuale, né può tradursi in un meccanismo idoneo a determinare un ingiustificato rallentamento del procedimento o a incidere negativamente sulle esigenze di trasparenza e di partecipazione che presidiano la procedura di VIA.

La giurisprudenza ha osservato che nei procedimenti amministrativi in cui sono in gioco preminenti interessi pubblici, quale quello in esame, “il principio di autoresponsabilità deve intendersi in maniera particolarmente rigorosa e cogente (almeno in relazione agli elementi aventi carattere sostanziale): sicché non è consentito al privato la produzione di istanze e documenti aventi “quanto meno un contenuto minimo”, successivamente integrabile (come, invece, sostenuto dalla Società ricorrente), bensì è onere del richiedente presentare istanze e documentazione il più possibile conformi al modello legale (…) che permetta ai competenti organi dell’Amministrazione di esprimere, con altrettanto rigore e convinzione, il proprio qualificato parere tecnico (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sent., 16/01/2018, n. 60).

3.1.3. Il ricorso al soccorso istruttorio incontra, quindi, un limite nel principio di autoresponsabilità del proponente, il quale è tenuto a fornire sin dall’avvio del procedimento tutti gli elementi necessari a consentire una compiuta valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento. Tale esigenza è particolarmente avvertita nei procedimenti di VIA, che postulano la disponibilità, fin dalle fasi iniziali, di un quadro informativo chiaro, coerente e attendibile, anche in funzione della tutela della partecipazione dei soggetti interessati.

Ne consegue che talune lacune documentali di carattere sostanziale non risultano emendabili mediante successive integrazioni, ove incidano sulla stessa possibilità di effettuare la valutazione ambientale richiesta.

Il procedimento di VIA, infatti, non è strutturato come una sede di progressiva costruzione del progetto, ma come un momento di verifica della sua compatibilità ambientale sulla base di un assetto progettuale già definito, tale da consentire una valutazione consapevole e informata anche da parte dei soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi.

Nei procedimenti di VIA, tale esigenza si manifesta con particolare intensità, poiché un quadro progettuale incompleto o incoerente non solo ostacola l’istruttoria tecnica, ma incide negativamente anche sull’effettività della partecipazione procedimentale, che presuppone la disponibilità, sin dall’inizio, di informazioni chiare e attendibili sugli effetti ambientali dell’intervento.

3.1.4. Né può ritenersi che la mancata formulazione di ulteriori richieste integrative abbia determinato una lesione del contraddittorio procedimentale o dei principi di leale collaborazione, trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie, la società ricorrente è stata destinataria di una richiesta di perfezionamento e integrazione documentale e ha successivamente provveduto a integrare l’istanza in due distinte occasioni. Risulta, pertanto, che il contraddittorio procedimentale sia stato effettivamente assicurato e che il proponente abbia avuto plurime occasioni per completare e chiarire la documentazione a corredo del progetto.

3.1.5. In conclusione, non risultano violati né la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, né i principi di leale collaborazione, trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa. L’istruttoria svolta è stata adeguata, il contraddittorio procedimentale è stato garantito nei limiti fisiologici del procedimento e il giudizio negativo espresso si fonda su una valutazione tecnica che ha accertato l’insufficienza sostanziale del quadro progettuale.

3.1.6. Le censure articolate dalla ricorrente risultano, peraltro, ulteriormente smentite dal contenuto stesso del parere negativo reso dalla Commissione Tecnica PNRR, il quale non si limita a rilevare una generica incompletezza documentale, ma evidenzia profili di inadeguatezza sostanziale del progetto, tali da precludere una valutazione positiva di compatibilità ambientale.

In particolare, la Commissione ha rilevato la mancata produzione, anche a seguito delle integrazioni documentali successivamente trasmesse, della Relazione di incidenza necessaria per sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), quantomeno a livello di screening o di valutazione appropriata. Tale carenza non è stata qualificata come un mero deficit formale, bensì come un elemento ostativo che non consente né l’integrazione del procedimento di VIA con la VINCA, né una valutazione attendibile degli effetti del progetto sotto il profilo paesaggistico.

La Commissione ha, infatti, esplicitamente chiarito che l’assenza di tale relazione impedisce un’adeguata analisi dell’impianto in relazione ad aree che costituiscono punti di pregio e di identificazione del contesto territoriale, dalle quali sarebbe stato necessario effettuare approfondimenti specifici in merito alla percezione visiva dell’impianto e, correlativamente, alle relazioni di intervisibilità.

3.1.7. Ancora più significativamente, il parere evidenzia come il SIA e gli elaborati progettuali depositati non tengano in debito conto l’area di influenza visiva dell’impianto eolico, così come definita dall’Allegato IV del D.M. 10 settembre 2010, punto 3.1, lettere a) e b), che impone una puntuale analisi del bacino visivo e delle interferenze percettive dell’intervento.

La Commissione ha accertato che, nel caso di specie, l’area di influenza visiva – pari ad almeno cinquanta volte l’altezza massima degli aerogeneratori e, quindi, ad un raggio di circa dieci chilometri –ricomprende il sito della Rete Natura 2000 ZSC “Monte San Mauro” (ITB042237), circostanza che il proponente non ha adeguatamente considerato, omettendo di sviluppare le necessarie relazioni specialistiche e le valutazioni richieste, anche mediante la predisposizione di specifici fotoinserimenti.

Tali omissioni non si esauriscono in una mancanza meramente integrabile, ma incidono sulla struttura stessa della valutazione ambientale, precludendo una compiuta analisi degli impatti paesaggistici e percettivi dell’opera in un contesto territoriale sensibile.

3.1.8. In tale prospettiva, risulta evidente come il giudizio negativo della Commissione non sia stato determinato dalla sola incompletezza della documentazione, bensì dalla inadeguatezza sostanziale del progetto rispetto ai parametri normativi e metodologici richiesti per la valutazione di impatto ambientale.

Ne consegue che non può trovare ingresso l’invocato soccorso istruttorio, il quale non è preordinato a guidare progressivamente il proponente nella rielaborazione del progetto, né a consentire una sequenza indefinita di integrazioni finalizzate, eventualmente, al conseguimento di un esito favorevole. Il soccorso istruttorio, infatti, non può essere utilizzato per colmare carenze progettuali che incidano sulla stessa possibilità di valutare l’opera, trasformando il procedimento di VIA in una sede di progressiva costruzione dell’intervento.

Diversamente opinando, si finirebbe per alterare la funzione propria della valutazione ambientale preventiva, compromettendo la par condicio tra i proponenti, la trasparenza del procedimento e l’effettività della partecipazione dei soggetti interessati.

3.1.9. Alla luce di tali considerazioni, risulta infondato l’assunto secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare ulteriori richieste integrative o instaurare un contraddittorio “guidato” sui profili critici emersi.

Infatti, come evidenziato, le criticità rilevate dalla Commissione attengono a presupposti valutativi essenziali e non emendabili mediante integrazioni tardive, sicché il giudizio negativo espresso si configura come esito coerente e legittimo dell’istruttoria svolta.

D’altronde non può pretendersi dall’Amministrazione l’attivazione di un soccorso istruttorio volto a orientare progressivamente il proponente verso soluzioni progettuali alternative o ulteriori approfondimenti che avrebbero dovuto costituire parte integrante dell’istanza originaria, in quanto un simile approccio si risolverebbe in una surrettizia riscrittura del progetto in sede procedimentale, in contrasto con la funzione preventiva della VIA, con i principi di imparzialità e parità di trattamento e con le esigenze di certezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

3.1.10. Ulteriore conferma della natura sostanziale – e non meramente formale – delle criticità rilevate emerge dai rilievi svolti dalla Commissione tecnica PNRR in ordine all’interazione del progetto con i beni archeologici presenti nell’area di intervento, rilievi che si pongono in diretta continuità con le valutazioni negative espresse dal Ministero della Cultura e dalla Regione Sardegna.

La Commissione ha segnalato, in particolare, che alcuni aerogeneratori risultano collocati a distanza estremamente ridotta da siti archeologici di rilevante pregio, quali i nuraghi Perdu Atzeni e Mutziori, ricadendo entro o in prossimità del raggio di possibile ricaduta degli elementi rotanti in caso di incidente accidentale, stimato dallo stesso proponente in circa 170 metri. In tale contesto, è stato evidenziato come non possa essere escluso, in via cautelativa, il rischio che il distacco di una pala o di parte di essa possa compromettere fisicamente i beni archeologici in questione.

3.1.11. La Commissione ha altresì rilevato la presenza, in prossimità degli aerogeneratori e delle opere connesse, di ulteriori siti archeologici ubicati a distanze solo leggermente superiori, per i quali, in assenza di adeguate analisi e valutazioni, non è possibile escludere né il rischio per la loro integrità fisica, né l’esposizione di eventuali visitatori a situazioni di pericolo, tenuto conto della possibile frequentazione di tali luoghi e delle interferenze con le attività di cantiere e di manutenzione.

È stato espressamente segnalato, ad esempio, che il Nuraghe Bruncu Friarosu dista circa 415 metri dall’aerogeneratore V3, mentre altri beni risultano collocati a distanza di pochi metri dal tracciato del cavidotto, con conseguente rischio di pregiudizi anche accidentali durante le fasi esecutive dell’opera.

La Commissione ha quindi concluso che l’interazione del parco eolico con tali beni culturali non risulta adeguatamente ed esaustivamente analizzata nella documentazione depositata, evidenziando un deficit valutativo che incide direttamente sulla compatibilità dell’intervento con il contesto tutelato.

3.1.12. La Commissione ha dato atto di condividere integralmente le valutazioni e gli esiti negativi espressi sul punto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Sardegna, già acquisiti agli atti del procedimento, confermando come le criticità riscontrate non siano riconducibili a mere lacune emendabili mediante integrazioni, bensì a una carente impostazione progettuale e valutativa, che non consente di escludere rischi concreti per la tutela dei beni culturali e archeologici interessati.

Anche sotto tale profilo, pertanto, risulta evidente come il parere negativo della Commissione tecnica PNRR non si fondi su un semplice vaglio di incompletezza documentale, ma su una valutazione sostanziale di inadeguatezza del progetto rispetto ai parametri normativi di tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

Il secondo motivo di gravame deve, pertanto, essere respinto.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce che i pareri negativi impugnati violerebbero il principio del cosiddetto “dissenso costruttivo” in quanto tanto la Commissione Tecnica quanto la Soprintendenza avrebbero reso un parere radicalmente negativo, astenendosi dal valutare la possibilità di introdurre prescrizioni o soluzioni alternative che avrebbero potuto condurre a un positivo esito del progetto.

4.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

4.1.1. Infatti, è noto al Collegio il principio in base al quale il contraddittorio tra le parti pubbliche e private, nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, “si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1, co. 2 – bis, L. n. 241 del 1990 e s.m.i.), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere, ove possibile, la veste del c.d. ‘dissenso costruttivo’, vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo”. (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8038/2023). Tuttavia, la medesima decisione precisa che “tale obbligo non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all’interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica“.

Ulteriormente, si è evidenziato che “non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6923/2018).

In sostanza, il principio del dissenso costruttivo trova un limite invalicabile quando le criticità riscontrate non siano superabili attraverso mere prescrizioni o aggiustamenti parziali, ma derivino da carenze sostanziali del progetto o da impatti insostenibili per vincoli di tutela paesaggistica, archeologica o ambientale.

4.1.2. Questa Sezione ha già avuto modo di osservare come non sia condivisibile la tesi in base alla quale “dovrebbe sempre essere consentito al proponente di modificare e adeguare il progetto ogni qualvolta questo incontri delle criticità rilevate dagli enti in esso coinvolti, in ossequio anche al principio del dissenso costruttivo, che dovrebbe portare a ricercare sempre l’accoglimento dell’istanza di VIA quantomeno per i progetti ad energia rinnovabile” (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 08/10/2025, n. 857).

Si è infatti osservato che “tale impostazione, appunto, prova evidentemente troppo e non è conforme all’ordinamento, sia sotto il profilo dello stretto diritto positivo “procedimentale” che dei principi che governano la valutazione di impatto ambientale.

Ed infatti, si è visto che la ratio della previsione di una scansione temporale chiara per la trasmissione di eventuali integrazioni e modifiche al progetto e poi, nel caso, di sole ed ultime controdeduzioni si lega alla necessità che i procedimenti in questione si concludano nel rispetto, anche, di un termine ragionevole: ciò sia sul piano del generale buon andamento dell’attività amministrativa, che dello specifico settore della produzione di energia a fonte rinnovabile.

Non può, in altri termini, sostenersi che il procedimento dovrebbe proseguire ad libitum alla ricerca di una soluzione progettuale -anche, in tesi, radicalmente diversa da quella che aveva originato lo stesso procedimento- che risulti compatibile sotto il profilo ambientale (…) Questa Sezione ha ulteriormente evidenziato che “con l’introduzione del cosiddetto dissenso costruttivo, il legislatore non ha inteso rendere assentibile in assoluto ogni nuova realizzazione, bensì garantire, ove possibile, l’indicazione di accorgimenti e/o modifiche progettuali utili al superamento del diniego” (Cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 08/10/2025, n. 857 cit.).

4.1.3. Va, inoltre, evidenziato che questo Tribunale ha precisato che “il c.d. “dissenso costruttivo” riguarda propriamente la disciplina della conferenza di servizi e non quella della V.I.A., soggetta alle specifiche norme del titolo III della parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui grava in capo al proponente l’onere di disporre lo studio di impatto ambientale, indicando in modo dettagliato le conseguenze che l’intervento è atto a produrre sull’ambiente, la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, le illustrazioni delle ragioni principali della scelta effettuata, la previsione delle misure per il monitoraggio, nonché la rappresentazione dei possibili effetti cumulativi dovuti ad altre opere preesistenti. Il compito di individuare soluzioni progettuali idonee a superare le criticità ambientali non spetta, dunque, all’Amministrazione (così, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 17 settembre 2025, n. 166)” (cfr. T.A.R. Sardegna Sez. I, 857/25 cit.).

4.1.4. La Commissione tecnica VIA ha rilevato l’assenza dello Studio di Incidenza (V.Inc.A.) necessario per valutare correttamente gli effetti del progetto sui Siti Natura 2000 presenti nell’area, in particolare la ZSC ITB042237 “Monte San Mauro”, e ha evidenziato che l’assenza di tale studio non consente di valutare il grado di significatività degli impatti sulle specie protette (ad es. Pernice sarda, Quaglia, Occhione e Calandro), né l’efficacia delle misure di mitigazione.

Circa la chiara natura sostanziale della carenza assume rilievo il seguente passaggio (cfr. pag. 36 del parere 593 del 13.2.2025): “L’assenza della V.Inc.A. non consente alla Commissione di valutare in maniera oggettiva il grado di significatività dei possibili effetti sulle specie di interesse comunitario. Di talché, mancando una valutazione degli impatti, ne consegue che l’efficacia e la tipologia delle misure di mitigazione non potranno essere valutate. A parere della Commissione, fatte salve le motivazioni sostanziali appena formulate, anche sul piano formale l’assenza della V.Inc.A. rende insuperabile l’incertezza di una possibile incidenza negativa: pertanto, per il principio di precauzione il progetto non risulta compatibile con l’esigenza di conservazione dei Siti Natura 2000”.

Per converso, la Soprintendenza ha evidenziato la presenza di numerosi nuraghi e siti archeologici entro raggio di pochi metri dagli aerogeneratori e dai tracciati dei cavidotti (ad es. nuraghe Perdu Atzeni a 150 m dall’aerogeneratore V2, nuraghe Mutziori a 202 m dall’aerogeneratore V4, Nuraghe Bruncu Friarosu a 415 m dall’aerogeneratore V3, oltre a Su Mulinu, Nureci e altri beni entro 3 km).

Tali beni non sono tutelabili solo tramite interventi marginali, poiché il valore culturale si esprime non solo nella consistenza materiale, ma nel rapporto con il contesto e la percezione paesaggistica. L’area è inoltre interessata da dispersioni di materiali archeologici lungo il tracciato dei cavidotti, rendendo qualsiasi soluzione di “modifica minimale” inadeguata a garantire la salvaguardia dei beni.

La Soprintendenza Speciale ha, in particolare evidenziato che “La tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia” (cfr. pag. 7 parere 70942 del 16.4.2024).

Ancora, la Commissione e la Soprintendenza hanno rilevato impatti visivi rilevanti sull’area, anche in riferimento a siti vincolati e di notevole interesse pubblico (es. Su Nuraxi di Barumini, patrimonio UNESCO; Nuraghe Nureci; area di Las Plassas; Giara di Gesturi e Tuili). L’impatto cumulativo degli aerogeneratori e delle infrastrutture connesse non è quindi mitigabile con prescrizioni locali o modifiche marginali, risultando il progetto, nel complesso, incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica.

4.1.5. Considerato che le criticità rilevate si sono caratterizzate per i loro connotati strutturali e insuperabili tramite interventi puntuali, l’Amministrazione non era tenuta a formulare un dissenso costruttivo secondo l’accezione richiamata dalla ricorrente. Il parere negativo, quindi, non deriva da un’omissione collaborativa, ma dalla natura intrinsecamente incompatibile del progetto con gli obblighi di tutela ambientale, paesaggistica e archeologica. Eventuali prescrizioni o modifiche “minimali” non avrebbero potuto assicurare un esito positivo, rendendo il diniego pienamente legittimo.

Alla luce di quanto sopra, il parere negativo della Commissione tecnica VIA e il giudizio della Soprintendenza non rappresentano un’astensione da dissenso costruttivo, bensì la corretta applicazione dei principi di tutela ambientale, archeologica e paesaggistica, rendendo il terzo motivo di ricorso insuscettibile di positivo apprezzamento.

5. Le superiori considerazioni afferenti ai limiti di operatività nella fattispecie all’esame del cd. “dissenso costruttivo” evidenziano l’infondatezza anche del quinto motivo (con il quale parte ricorrente rappresenta che la Commissione Tecnica PNRR, una volta rilevata la mancanza dello studio di incidenza ambientale a livello II, avrebbe dovuto compulsare il proponente a dare avvio a tale fase di valutazione e non limitarsi a rendere il parere negativo) e del sesto motivo, a mente del quale la stessa Commissione non avrebbe potuto rendere il parere negativo sulla scorta delle rilevate presunte incompletezze documentari e tabellari, dovendo far precedere tale posizione dalla formulazione di apposite richieste istruttorie.

5.1. Osserva il Collegio che il parere della Commissione (cfr. pagina 41) evidenziava che “non è stata prodotta, anche nelle successive integrazioni documentali trasmesse, una Relazione d’Incidenza per sottoporre l’intervento a VInCA al livello almeno di screening o appropriata. Detta mancanza, oltre a non poter consentire di integrare il procedimento in esame con una VINCA, non rende possibile un’accurata valutazione dell’impianto anche da un punto di vista paesaggistico in relazione ad aree che costituiscono anche punti di pregio ed identificativi dello stesso sito dalle quali sarebbe stato fondamentale effettuare approfondimenti in merito alla percezione dell’impianto di cui trattasi e viceversa”.

5.1.1. Dunque quello che viene rilevato è l’assenza di tale documento anche a livello I.

La giurisprudenza ha peraltro evidenziato che “lo screening postula un rituale e formale avvio della procedura di valutazione di incidenza, che, a sua volta, presuppone adempimenti e acquisizioni istruttorie preliminari, quali: la produzione degli elaborati relativi al progetto preliminare; la relazione contenente gli elementi previsti dalla normativa e i relativi allegati (TAR Piemonte II, n. 243/2021). Sempre in relazione alla procedura di screening è stato ulteriormente rilevato che essa possa legittimamente concludersi negativamente (TAR Puglia – Bari II, n. 61/2021) quando l’analisi della società richiedente (nell’intento di escludere alcun impatto significativo) non tenga conto di alcuni fattori rilevanti e dell’incidenza dell’impianto sugli stessi.

Anche sul versante motivazionale si è ritenuto che ove sia completamente pretermesso finanche il riferimento al SIC, non servano altri argomenti per dimostrare come non si possa pervenire ad una seria valutazione di non significatività degli impatti e dunque come difetti radicalmente la certezza dell’assenza di impatti significativi richiesta nella VINCA (TAR Campania – Napoli V, n. 1790/2021; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 02/11/2023, n. 9440).

5.1.2. In ogni caso, si è già evidenziato come, nell’ambito del procedimento di VIA, la completezza e l’esaustività della documentazione costituiscano requisiti sostanziali e inderogabili, che impongono al proponente l’iniziativa di fornire tutti gli elementi necessari a consentire una valutazione pienamente fondata e trasparente.

Ne consegue che il mancato deposito dello Studio di Incidenza determina una lacuna sostanziale che non può essere sanata mediante richieste istruttorie successive o suggerimenti di modifica, in quanto la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per effettuare alcuna valutazione oggettiva degli impatti dell’intervento. Tale quadro documentale incompleto, rilevato in modo chiaro dalla Commissione stessa (cfr. pag. 41 del parere), impedisce di formulare alcun dissenso costruttivo in senso tecnico, poiché le criticità riscontrate sono di natura insuperabile senza la produzione della documentazione mancante.

Tali carenze, essendo strutturali e non meramente formali, giustificano il parere negativo espresso dalla Commissione, in quanto qualsiasi integrazione o richiesta istruttoria, in assenza dello studio di incidenza, non avrebbe potuto superare le criticità sostanziali rilevate. La posizione della Commissione, pertanto, è pienamente conforme ai principi di tutela ambientale e paesaggistica, nonché al principio di precauzione, e non configura alcuna violazione del principio di collaborazione.

6. Parimenti prive di pregio risultano le considerazioni critiche formulate nel sesto motivo di gravame, atteso che le stesse si fondano sulla asserita necessità di attivare, da parte della Commissione e degli altri Organi Tecnici procedenti, una serie di interventi suppletivi finalizzati a colmare numerose e rilevanti lacune progettuali. Tale impostazione risulta incongruente con i principi che regolano l’istruttoria di VIA, in quanto presuppone un coinvolgimento dell’amministrazione e degli organi tecnici in una sorta di attività di “coprogettazione” dell’intervento, che non trova alcun fondamento normativo.

Il procedimento di VIA, infatti, ha natura tecnico-discrezionale, mirata a valutare la compatibilità dell’opera con il contesto ambientale, paesaggistico e culturale. In tale quadro, il ruolo della Commissione consiste nel valutare la completezza della documentazione prodotta dal proponente e l’effettiva sostenibilità dell’intervento, non nel supplire alle carenze progettuali o nell’indirizzare la progettazione dell’opera. L’eventuale richiesta di integrazioni documentali rappresenta uno strumento limitato e circoscritto, finalizzato a consentire una valutazione più chiara, ma non può trasformarsi in un obbligo per l’amministrazione di riscrivere o completare la documentazione tecnica, attività che rientra esclusivamente nelle responsabilità del proponente.

D’altronde, la giurisprudenza costante sul punto ha ribadito che il principio di soccorso istruttorio opera entro limiti ben definiti e non può essere invocato per colmare lacune sostanziali che rendono impossibile qualsiasi valutazione oggettiva degli impatti dell’opera. Nel caso in esame, le criticità riscontrate – tra cui la mancanza dello Studio di Incidenza e di adeguati approfondimenti paesaggistici e archeologici – superano ampiamente il perimetro del soccorso istruttorio, e qualsiasi tentativo di “integrazione coattiva” da parte della Commissione finirebbe per travalicare il ruolo assegnato dalla legge agli organi tecnici.

In tale prospettiva, la richiesta di un intervento suppletivo volto a compensare le incompletezze progettuali appare ingiustificata e infondata, così come l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto sospendere o differire il proprio giudizio in attesa di ulteriori sviluppi. Al contrario, la posizione assunta dalla Commissione –volta a evidenziare l’insuperabile insufficienza della documentazione prodotta e a esprimere un parere negativo– risulta pienamente conforme alla normativa vigente e ai principi di ragionevolezza, imparzialità e tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

7. Con il settimo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta la qualificazione dell’area di progetto come “non idonea” ai sensi della normativa nazionale sulle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, sostenendo che il mancato rispetto dei criteri di cui alla lett. c‑quater dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 (in particolare la distanza da beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004) non determinerebbe in sé l’inidoneità dell’area alla realizzazione dell’impianto.

7.1. In punto di fatto, il parere negativo della Soprintendenza PNRR ha correttamente osservato che l’area di progetto ricade all’interno del buffer di 3 km da beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 136 dello stesso codice, non risultando pertanto “idonea” ai sensi della lett. c‑quater del citato art. 20. Tale criterio, come noto, è volto a individuare le ipotesi in cui un’area può considerarsi “idonea ex lege” per impianti FER, escludendo le aree che ricadono nel perimetro o nella fascia di rispetto dei beni culturali e paesaggistici tutelati. L’assenza del requisito di cui alla lett. c‑quater determina l’inapplicabilità nel caso di specie delle semplificazioni procedurali previste dalla normativa di settore, essendo essenziale provare che l’intero perimetro dell’area soddisfi i criteri normativi senza incorrere in vincoli di tutela.

7.2. Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, l’amministrazione procedente e gli organi tecnici –quali la Soprintendenza– non si sono limitati a constatare l’insistenza dell’impianto nella fascia indicata, ma hanno operano una valutazione tecnico-discrezionale approfondita sul profilo della compatibilità paesaggistica e culturale, valorizzando criteri quali la percezione visiva, l’interazione dell’impianto con il paesaggio e i beni culturali, nonché l’impatto complessivo sul contesto ambientale.

7.2.1. Tale approccio composito è conforme alla finalità del legislatore che, pur avendo introdotto le ipotesi di aree idonee per semplificare procedure in taluni casi, non intende sopprimere la funzione di tutela ambientale e paesaggistica, la quale continua a operare nel quadro ordinario delle valutazioni indispensabili per l’esercizio di un potere discrezionale tecnico.

In tale contesto, le valutazioni svolte dagli organi competenti, qualora ancorate a un’istruttoria documentale completa e coerente, costituiscono espressione di discrezionalità tecnico‑discrezionale che sfugge al sindacato giurisdizionale pieno e può essere sindacata solo nei casi di manifesta illogicità, irrazionalità o manifesta contraddittorietà.

E’ consolidato in giurisprudenza l’orientamento in base al quale l’apprezzamento condotto dalla Soprintendenza si esplica nell’accertamento di un fatto complesso facendo applicazione di parametri propri di conoscenze specialistiche e opinabili (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 23 luglio 2015, n 3652).

Ne deriva, sul piano processuale, che in presenza di discrezionalità tecnica “può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (Cons. Stato, Sezione Quarta, 10 marzo 2023, n. 2559; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 02/12/2025, n. 9487).

7.2.2. Il complessivo quadro documentale e istruttorio versato in atti evidenzia come le censure formulate dalla parte appellante non abbiano fatto emergere illogicità o irrazionalità in ordine alla valutazione della valenza paesaggistica e di naturalità dell’area in questione.

Né sono emersi evidenti errori, travisamenti dei fatti o apprezzamenti palesemente incoerenti con il quadro normativo e di fatto.

Dunque, anche ove si discuta della corretta interpretazione della lett. c‑quater dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, la valutazione operata dagli organi tecnici –nella fattispecie, la Soprintendenza– circa l’idoneità o meno dell’area, integrata da un’analisi tecnica delle possibili interferenze e impatti con beni tutelati, non è sindacabile oltre la verifica della logicità e della coerenza con i criteri legali e tecnici imposti dall’ordinamento, dovendosi riconoscere un apprezzabile margine di discrezionalità nella valutazione specifica delle consistenti criticità territoriali e paesaggistiche.

7.2.3. In definitiva anche il settimo motivo di gravame non è suscettibile di positivo apprezzamento.

8. Nello stesso ambito vanno apprezzate, e ritenute prive di fondamento, le ulteriori considerazioni critiche formulate nel quarto motivo di ricorso con riguardo al cd. “effetto cumulo” atteso che tale censura si risolve in una lettura parcellizzata e riduttiva dell’istruttoria svolta, non idonea a scalfire la legittimità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione procedente.

8.1. Osserva il Collegio che dagli atti emerge che il riferimento al cospicuo numero di istanze di VIA statale per impianti eolici e fotovoltaici insistenti sul medesimo ambito territoriale è stato operato al fine di rappresentare un dato di contesto, indicativo dell’intensità e della progressività del processo di trasformazione del territorio in esame, elemento che assume rilievo nella valutazione complessiva degli impatti ambientali e paesaggistici, specie in aree caratterizzate da elevata sensibilità culturale, archeologica e paesaggistica.

Tale considerazione, lungi dal costituire un’autonoma e autosufficiente ragione di diniego, si inserisce in un più ampio quadro valutativo, nel quale sono stati evidenziati plurimi e autonomi profili di criticità, attinenti, tra l’altro, alla incompletezza della documentazione progettuale, alla carente analisi degli impatti paesaggistici e archeologici, alla prossimità dell’impianto a beni tutelati, nonché alla mancata produzione della Relazione di Incidenza ai fini VIncA.

Ne discende che la doglianza secondo cui sarebbero stati illegittimamente considerati progetti non ancora autorizzati perde di consistenza alla luce del carattere chiaramente plurimotivato del provvedimento reiettivo, rispetto al quale l’eventuale rilievo formale circa la pendenza di taluni procedimenti non risulta comunque idoneo a scalfire la tenuta complessiva della motivazione.

8.2. Alla luce di quanto precede, il quarto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto.

9. Con l’ottavo motivo parte ricorrente censura, nel merito, il parere reso dalla Commissione Tecnica PNRR, deducendo l’insussistenza di profili ostativi alla realizzazione dell’intervento e contestando, sotto molteplici aspetti, i rilievi formulati dalla Soprintendenza, concernenti, in particolare, la prossimità dell’impianto a beni tutelati, i vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela archeologica, l’insistenza dell’opera su aree a rischio archeologico, la rilevanza dell’impatto visivo degli aerogeneratori, nonché l’interessamento di aree a destinazione agro-forestale.

9.1. Osserva il Collegio che le Amministrazioni e gli Organi tecnici competenti, come già evidenziato, hanno espletato un’istruttoria completa e approfondita, fornendo una motivazione ampia, analitica e coerente delle ragioni poste a fondamento del giudizio negativo espresso. Tale valutazione risulta essere il frutto di un corretto e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, condotto nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di precauzione, che costituiscono capisaldi della politica ambientale dell’Unione europea e trovano espressa declinazione nell’art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006.

9.1.1. Tutti i profili concernenti l’impatto dell’opera sugli interessi culturali e paesaggistici tutelati sono stati sottoposti a un vaglio concreto e puntuale, mediante valutazioni tecniche specifiche, corredate da elaborati descrittivi e documentazione fotografica idonea a rappresentare in modo chiaro l’incidenza dell’intervento nel contesto territoriale di riferimento.

Anche la documentazione prodotta dalla Soprintendenza in vista dell’udienza di merito conferma l’accuratezza dell’istruttoria svolta, in un ambito territoriale caratterizzato da una significativa concentrazione di beni archeologici e paesaggistici di primaria rilevanza storica e scientifica. In tale contesto, gli apprezzamenti espressi dagli Organi competenti appaiono immuni dalle criticità lamentate in ricorso.

Va, inoltre, ribadito che la Valutazione di Impatto Ambientale non si configura come un mero atto di gestione amministrativa, bensì come un provvedimento che esprime un indirizzo politico-amministrativo in ordine al corretto uso del territorio, risultante dal bilanciamento di una pluralità di interessi pubblici contrapposti urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico-sociale. La funzione tipica della VIA è, infatti, quella di formulare un giudizio sulla compatibilità complessiva di un progetto, valutando il sacrificio imposto all’ambiente in rapporto all’utilità socio-economica perseguita. Ne discende che tale giudizio non è espressione della sola discrezionalità tecnica, ma involge anche valutazioni amministrative discrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248), profili che non ricorrono nel caso di specie.

9.1.2. Peraltro, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624), laddove il ricorrente non assolva all’onere di mettere seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica dell’apprezzamento complesso svolto dall’Amministrazione procedente e si confrontino unicamente valutazioni divergenti, tutte astrattamente plausibili, il giudice deve accordare prevalenza alla posizione assunta dall’organo istituzionalmente competente a adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta di riconoscere un’indebita insindacabilità dell’azione amministrativa, bensì di dare attuazione, sul piano processuale, alla scelta legislativa di affidare la composizione del conflitto di interessi a procedimenti e valutazioni tecniche qualificate (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. 5 novembre 2025, n. 7154).

9.1.3. Alla luce di tali considerazioni, l’ottavo motivo di ricorso deve essere respinto.

10. Con gli ultimi due motivi di gravame parte ricorrente deduce, da un lato, la pretesa incostituzionalità della normativa regionale applicata al caso di specie e, dall’altro, l’illegittimità dei pareri resi dal Comune territorialmente competente, ritenuti asseritamente ostativi alla realizzazione dell’intervento.

10.1. Entrambe le censure si rivelano inammissibili.

10.1.1. Quanto alla dedotta incostituzionalità della legge regionale n. 20 del 2014, osserva il Collegio che il diniego di compatibilità ambientale impugnato trova autonomo e sufficiente fondamento nell’accertata inidoneità dell’area di progetto alla luce della disciplina statale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, come puntualmente applicata dagli organi tecnici procedenti mediante valutazioni concrete e sito-specifiche.

Ne consegue che la normativa regionale evocata dalla parte ricorrente si pone, nel caso di specie, in termini di mera sovrapposizione regolativa, senza assumere carattere determinante ai fini della decisione.

Per l’effetto, neppure rileva, ai fini dell’esito del presente giudizio, l’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni della predetta legge regionale, atteso che tale pronuncia non è idonea a incidere sull’autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata su presupposti normativi statali pienamente vigenti e sufficienti a sorreggere il diniego di compatibilità ambientale.

10.1.2. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso con cui la società ricorrente censura, in via cautelativa, i contributi istruttori pervenuti, atteso che gli stessi si collocano pacificamente nell’alveo degli atti endoprocedimentali, privi di autonoma efficacia lesiva e destinati a confluire nel più ampio procedimento valutativo concluso con l’adozione del provvedimento finale.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, tali atti non sono suscettibili di autonoma impugnazione, potendo essere sindacati esclusivamente in via mediata, attraverso la contestazione dell’atto conclusivo del procedimento, ove ne abbiano condizionato in modo determinante il contenuto. Circostanza che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo dimostrata, essendo il diniego di VIA fondato su valutazioni tecniche autonome e plurime, riconducibili agli Organi statali competenti.

10.1.3. Ne consegue che anche tale doglianza deve essere dichiarata inammissibile.

11. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale meritevole di reiezione.

12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e respinge il ricorso siccome in parte infondato e in parte inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida nella misura di euro 3000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre agli accessori di legge, ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario

Roberto Montixi, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Roberto MontixiMarco Buricelli
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

pubblicata il 20 gennaio 2026

Sardegna, paesaggio agrario

(foto Cristiana Verazza, S.D., archivio GrIG)

  1. Al momento, non c'è nessun commento.
  1. No trackbacks yet.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.