La legge regionale toscana taglia-boschi vada davanti alla Corte costituzionale.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (17 gennaio 2022) una specifica istanza al Governo perché promuova ricorso davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) avverso le disposizioni contenute nella legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000” (in Bollettino regionale della Regione Toscana n. 108, parte I, del 29 dicembre 2021), nella quale sono state previste disposizioni palesemente eversive delle competenze statali in materia di ambiente e paesaggio (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, Cost.).
Con la disposizione contestata, la Regione Toscana pretende di esentare dall’esame ai fini della tutela paesaggistica pressochè tutti i tagli boschivi anche nelle aree tutelate con specifico provvedimento di individuazione della zona tutelata con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), in palese spregio della giurisprudenza costituzionale, amministrative e penale costanti.
La Regione Toscana ha così voluto accogliere le pressioni di progettisti, tecnici, operatori e aziende del settore boschivo, che voglio avere mani e motoseghe libere da vigilanza e controlli di Soprintendenze e Carabinieri Forestale.
Il GrIG, sulla base della giurisprudenza costituzionale costante, ha, quindi, chiesto al Governo Draghi di impugnare la legge regionale Toscana n. 52/2021 davanti alla Corte costituzionale in quanto lesiva delle competenze statali esclusive in materia di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.
Gruppo d’Intervento Giuridico odv

(foto da http://www.fattoriamaremmana.com, E.R., archivio GrIG)
Rispondi Cancella risposta
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.
Commenti recenti
ricerca (inserire tags)
Mandiamo un’e-mail per difendere il territorio e le coste della Sardegna!
Argomenti
costa e sua salvaguardia
- piano paesaggistico regionale della Sardegna – normativa e cartografia
- "La colata", un libro contro la speculazione edilizia (sulle coste) in Italia
- l'Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, la sua "storia" e le sue prospettive
- giurisprudenza sul P.P.R. della Sardegna
- privatizzazione del demanio marittimo sui litorali italiani
- abusivismo edilizio, speculazione immobiliare: Baia delle Ginestre story
- stop alla speculazione edilizia sulla baia di Piscinnì
- Ingurtosu, Piscinas, Costa Verde: favole e cemento
- speculazione immobiliare mediante i campi da golf
- speculazione immobiliare mediante il "nuovo" piano paesaggistico
- la speculazione sul litorale di Rimigliano
- "Finestre sul Paesaggio", convegno su ambiente, pianificazione, legalità
- Rimbocchiamoci le maniche per difendere l'ambiente e il territorio della Sardegna!
- Reportage sulla speculazione immobiliare lungo le coste della Sardegna (2013)
- NO alla privatizzazione delle spiagge!
- il "piano paesaggistico dei sardi", un'operazione spregiudicata e deleteria per l'ambiente della Sardegna
- ricorso contro lo "stravolgimento" del piano paesaggistico regionale della Sardegna
- La Giunta Pigliaru revoca definitivamente lo stravolgimento del P.P.R. operato dalla precedente Giunta Cappellacci
- la proposta di legge regionale sarda favorevole al cemento sulle coste (2017)
coste di Tuerredda e Malfatano - cronaca di una speculazione edilizia annunciata
cultura a rischio, Anfiteatro romano
cultura a rischio, Tuvixeddu
demani civici e diritti d'uso collettivi
- i Demani civici e i diritti di uso civico, con particolare riferimento in Sardegna
- il demanio civico di Carloforte
- recuperare il demanio civico di Portoscuso, svenduto al peggior offerente
- demani civici e il nuovo "editto delle chiudende"
- "Terre civiche, un bene comune da salvaguardare", dibattito (Nuoro, 2012)
- Inventario generale delle terre civiche in Sardegna (2012)
- il Consiglio regionale approva il nuovo "editto delle chiudende" contro i demani civici sardi
- attuazione del nuovo "editto delle chiudende" in Sardegna
- la Corte costituzionale boccia il nuovo "editto delle chiudende"
- l'offensiva istituzionale contro i demani civici della Sardegna e la risposta ecologista.
- la difesa del demanio civico dei Piani di Castelluccio di Norcia.
- finalmente una norma regionale per la difesa dei demani civici sardi
- la "storia" dei diritti di uso civico in Sardegna negli ultimi decenni
democrazia a rischio in Italia
- la legge Alfano ci rende "disuguali" rispetto al "principe": firma contro!
- le legge ritorna un po' a esser uguale per tutti, grazie alla Corte costituzionale
- la proposta riforma costituzionale per favorire i peggiori farabutti
- riforma della giustizia, pretesa di impunità: l'Italia in ostaggio
- il Governo Letta e i suoi "azionisti" vogliono cambiare la Costituzione: impediamoglielo!
difesa degli "altri" animali, caccia, bracconaggio
- XXII campagna anti-bracconaggio della L.A.C. nel Cagliaritano (2018)
- bilancio della stagione venatoria 2014-2015, morti e feriti, "umani" e "altri" animali
- NO alla deregulation venatoria!
- il Cervo sardo
- il Lupo
- l'Orso marsicano
- l'Orso bruno in Italia e la schizofrenìa umana
- la Foca Monaca
- come faccio a vietare la caccia sul mio terreno?
- il Grifone
- diritto all'obiezione di coscienza "venatoria": fuori i cacciatori dal mio terreno!
difesa del territorio
- parchi naturali, una grande risorsa per l'Italia
- parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei, l'occasione persa
- parco nazionale dell'Asinara, luci e ombre
- parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, passi in avanti
- parco naturale regionale del Molentargius-Saline, ancora in difficoltà
- l'assalto furbesco al demanio
- l'hard discount del federalismo demaniale
- la calamità "innaturale" annunciata di Capoterra (alluvione 2008)
- piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna
- piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) della Sardegna
- piano antincendi 2016 per la Sardegna
- parchi naturali "motori" di crescita senza "benzina"
- "Ciclone Cleopatra": acqua, dissestro idrogeologico, sangue in Sardegna
- difesa delle Foreste demaniali in Sardegna.
- il decreto "Sblocca Italia", nuovi "incubi" ambientali e sociali
- abusivismo edilizio in un area naturale protetta: il parco naturale regionale "Molentargius-Saline"
- i gravi rischi di smantellamento del diritto penale ambientale.
- I piani paesaggistici vigenti in Italia
diritti civili
- L'India non è un paese per bambini
- scuola pubblica a rischio, in Italia
- pedofilìa e silenzi della Chiesa
- ma si può morire in pace?
- la Corte costituzionale aiuta la fecondazione assistita
- morti bianche alla Saras, Sarroch
- un po' di giustizia per le morti bianche alla Thyssen
- lucrosi rimborsi elettorali ai partiti
- il distacco dalla politica, le elezioni minimaliste cagliaritane
- uno stupro piccolo piccolo, minore
- crisi economica, crisi sociale
- libera repubblica di corrotti e corruttori
- la prima impresa italiana, la Mafia s.p.a.
- come l'Amministrazione regionale Cappellacci butta i nostri soldi
- Mario Monti, premier contro la crisi economico-sociale
- crisi economica, lacrime e sangue
- Governo Monti, due pesi e due misure. A fin di bene?
- il referendum sulle modifiche costituzionali (4 dicembre 2016)
EcoSportello
edilizia, piano per la speculazione
- piano per l'edilizia e la speculazione in Sardegna
- ricorsi contro un c.d. piano dell'edilizia incostituzionale
- la leggina regionale sarda per il "mattone rapido"
- una "sberla" al c.d. piano per l'edilizia bis in Sardegna
- la Corte costituzionale si occuperà del c.d. piano per l'edilizia sardo
- il folle "piano casa" del Veneto
energia nucleare, "ritorno" in Italia
eolico, paesaggio, speculazione
- speculazione eolica in Sardegna
- la "cricca del vento" in Sardegna
- la "cricca del vento" su Annozero
- la speculazione eolica sul TG 3 nazionale
- speculazione eolica senza pianificazione energetica
- Appennino Umbro-Marchigiano, una selva di pale eoliche?
- Aree non idonee all'installazione di centrali eoliche – Sardegna
escursioni sulla Sella del Diavolo
G 8 a La Maddalena
gestione dei rifiuti
- rifiuti devastanti a Portoscuso
- piano regionale dei rifiuti urbani della Sardegna
- Portovesme, pattumiera europea dei fumi di acciaieria
- traffico illecito di rifiuti industriali da Portoscuso a giudizio
- lo "strano" inquinamento a Quirra
- 16° rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti (A.R.P.A.S.) in Sardegna
- piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (Sardegna)
grandi opere, grandi scempi ambientali e di denaro pubblico
la nostra acqua
- WISE, il portale europeo dell'acqua
- quanta acqua c'è in Sardegna?
- il folle progetto della diga di Monte Nieddu-Is Canargius
- reportage sulla diga senz'acqua, Monte Nieddu-Is Canargius
- l'incredibile progetto di dissalatore cagliaritano
- riparte la vergognosa diga di Monte Nieddu – Is Canargius!
- invasi idrici e rischio sismico, la follìa in Sardegna
- perchè i sardi rischiano di perdere l'acqua pubblica
la nostra aria
la nostra salute
- piombo nel sangue e deficit cognitivi nel Basso Sulcis
- uranio impoverito e salute
- la salute in fumo
- pesce marcio sul tuo piatto
- portale malattie rare – Regione autonoma della Sardegna
- lo "strano" inquinamento di Quirra, la salute, la giustizia
- Portoscuso, periferia di Taranto
- alterazioni del d.n.a. dei bambini di Sarroch, "picchi" di leucemie maschili nel Cagliaritano
- il silenzio dei sardi sui propri bambini avvelenati
- III Rapporto epidemiologico S.E.N.T.I.E.R.I. sulla salute nei siti inquinati
la Terra a rischio: i cambiamenti climatici
realtà di Cagliari
ricerca dell'energia rinnovabile
- il progetto di gasdotto Galsi lascia il posto a due rigassificatori?
- NO a questo tracciato del gasdotto Snam sull'Appennino
- in crescita la produzione di energia fotovoltaica in Italia
- il nuovo Piano energetico regionale della Sardegna (P.E.A.R.S.)
- il 17 aprile 2016 votiamo SI al referendum anti-trivelle!
Sardegna e fondi comunitari
Sardistàn e le sue cronache
- la Saras, un direttore di giornale e il Sardistàn
- le cornacchie domineranno il mondo, a iniziare dal Sardistàn
- poveri Gipeti, nel Sardistàn
- W il Sardistàn, oasi ecologica del giardinaggio!
- lotta dura senza esclusione di polpi per l'indipendenza del Sardistàn
- Sardistàn = Atlantidistàn?
- un direttore di giornale "cementato" per benino nelle sue posizioni
- Paolo Villaggio, pecore, Alcoa e Sardistàn
- i Sardi su Marte
siti web istituzionali
- Corte di Giustizia europea
- Presidenza della Repubblica Italiana
- Governo e Amministrazioni statali
- Senato della Repubblica
- Camera dei Deputati
- Corte costituzionale
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
- banca dati della Giustizia amministrativa
- banca dati dei vincoli ambientali/paesaggistici
- banca dati dei procedimenti di V.I.A.
- Regione autonoma della Sardegna
- Direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici per la Sardegna
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (Sardegna)
- Carabinieri – Comando per la tutela dell'ambiente
- Carabinieri – Comando per la tutela del patrimonio culturale
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sardegna (A.R.P.A.S.)
- Agenzia della Conservatorìa delle Coste della Sardegna
- il portale dei parchi e delle riserve naturali
- il portale dei parchi geominerari e di archeologia industriale
- parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena
- parco nazionale dell'Asinara
- parco naturale regionale di Porto Conte
- parco naturale regionale di Molentargius-Saline
- area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana
- area marina protetta del Sinis-Mal di Ventre
- area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo
- area marina protetta di Capo Carbonara
- i parchi ambientali e storico-culturali della Val di Cornia
- parco faunistico del Monte Amiata
- parco faunistico del Monte Amiata
- elenco ufficiale delle aree naturali protette
- elenco delle zone umide di importanza internazionale
- Rete Natura 2000 in Italia (BioItaly)
- Conservatoire du Littoral
- Commissione Europea
- cartografia Z.P.S. – Sardegna
- cartografia S.I.C. – Sardegna
siti web rilevanti
- Amici della Terra
- Lega per l'Abolizione della Caccia
- Lexambiente – rivista giuridica telematica di diritto ambientale
- AmbienteDiritto – rivista giuridica telematica di diritto ambientale
- Patrimonio S.O.S.
- Comitato umbro-marchigiano No Tubo
- Federazione nazionale Pro Natura
- Comitato Salviamo Santa Lucia
- Monica Frassoni, Presidente dei Verdi europei
- Comitato per Campiglia
- Rete dei Comitati per la tutela del territorio – Toscana
- Eddyburg – urbanistica e società
- Associazione Vivere in Valdisieve
- Uguale per tutti, il blog dove magistrati e cittadini si confrontano
- il blog della Valle del Cedrino
- Associazione dei Comuni Virtuosi
- Scirarindi, portale della Sardegna naturale
- A.PRO.D.U.C., Associazione per la tutela degli usi civici e delle proprietà collettive
- Università degli Studi di Trento – Centro di documentazione sui demani civici e le proprietà collettive
- Gruppo di studio sui demani civici dell'Italia meridionale
- Annozero – RAI 2
- Report – RAI 3
- A.N.S.A. – Ambiente e Territorio
- Striscia la notizia
- Il Manifesto Sardo, informazione e approfondimenti
- Via dal vento, contro la speculazione eolica
- Forum nazionale "Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori"
- Andrea Zanoni, eurodeputato ecologista
- l'Astrolabio – newsletter degli Amici della Terra
- Comitato ambientale per la tutela del territorio di Costa Corallina, Olbia (OT)
- Comitato civico "No al Progetto Eleonora"
- Claudia Zuncheddu, consigliere regionale sarda indipendentista
- Comitato "Salviamo Tentizzos per Bosa"
- Emergenza Cultura – in difesa dell'articolo 9 della Costituzione
Testi normativi fondamentali
- Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)
- Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)
- Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
- direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora
- direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica
- V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale (Sardegna)
- normativa nazionale sulla caccia (legge n. 157/1992 e s.m.i.)
- normativa regionale sulla caccia (l.r. Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sulle aree protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
- legge quadro regionale sulle aree protette (l.r. Sardegna n. 31/1989)
- normativa sul diritto all'informazione ambientale (decreto legislativo n. 195/2005)
- normativa nazionale sull'elettrosmog (legge n. 36/2001 e s.m.i.)
- limiti all'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- limiti all'inquinamento elettromagnetico a media-bassa frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- normativa nazionale sugli usi civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
- regolamento attuativo in materia di usi civici (regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.)
- normativa regionale sugli usi civici (l.r. Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
- normativa sul vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.)
- legge quadro nazionale sul randagismo (legge n. 281/1991 e s.m.i.)
- normativa regionale su animali e anagrafe canina (l.r. Sardegna n. 21/1994)
- normativa sul "ritorno" al nucleare (legge n. 99/2009)
- Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)
- Comuni abilitati alle funzioni amministrative in materia di paesaggio (Sardegna)
- direttiva n. 2014/52/UE sulla V.I.A. (codificazione e testo coordinato)
- legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e s.m.i.)
- indirizzi applicativi in materia di V.I.A. per i progetti di centrali eoliche
- Testo unico sull'urbanistica (Sardegna)
turismo e soggiorni convenzionati con il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
W il Blogroll!
la nuvola dei tags
"altri" animali abusi edilizi abusivismo edilizio acqua agricoltura alberi Alghero ambiente Amici della Terra aree urbane beni culturali biodiversità bonifica ambientale boschi bosco bracconaggio caccia Cagliari Carloforte Consiglio di Stato Corte costituzionale Corte di Cassazione coste demani civici difesa del territorio difesa del verde diritti civili diritti di uso civico dissesto idrogeologico edilizia energia energia eolica Europa fauna selvatica fonti rinnovabili giustizia grandi opere Gruppo d'Intervento Giuridico Gruppo d'Intervento Giuridico inquinamento Italia Lega per l'Abolizione della Caccia mare P.P.R. paesaggio parchi naturali pianificazione piano paesaggistico regionale Portoscuso procedimento di valutazione di impatto ambientale Regione autonoma della Sardegna rifiuti S.I.C. salute pubblica Sardegna Sella del Diavolo sentenza sequestro preventivo sito di importanza comunitaria società sostenibilità ambientale speculazione immobiliare spiaggia tagli boschivi terre collettive Toscana trasporti urbanistica usi civici V.I.A. V.Inc.A. Veneto verde pubblico Z.P.S. zone umidecome utilizzare il blog.
Questo è un blog, quindi viene aggiornato senza alcuna periodicità e quando si ha qualcosa di interessante da scrivere. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni. I curatori, inoltre, non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti web ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno di questo blog, forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. I contenuti inseriti in questo blog sono frutto di esperienze dirette o tratti da fonti di informazione pubbliche. In questo spazio virtuale si rispettano le regole comuni di Netiquette, ossia le buone maniere generalmente osservate nelle comunicazioni in Rete. Naturalmente la “navigazione” è libera, mentre i commenti sono liberi ma moderati dai curatori del blog, ci affidiamo al buonsenso, all’educazione e all’intelligenza dei nostri visitatori. Eventuali commenti anonimi, diffamatori, offensivi, pretestuosi, ripetitivi e fuori tema rispetto agli articoli presenti non verranno resi pubblici. In questo blog, pur avendo disponibile un vasto archivio informatico, possono eventualmente essere pubblicati materiali riportati da altri siti web, con esclusiva finalità informativa, così come da questo blog possono essere tratti materiali citandone la fonte. Condizioni generali presenti sul web. Tuttavia, a semplice richiesta di chi ne avesse titolo, tali materiali saranno rimossi.
Informativa sulla privacy.
Ai sensi del Provvedimento ” Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) dell’8 maggio 2014, con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali detta le regole sulle modalità di adempimento agli obblighi di rilascio dell’informativa e di acquisizione del consenso degli utenti in caso di utilizzo di cookie, si informa che nella configurazione attuale della servizio di Web Analytics ShinyStat in utilizzo i cookie che garantiscono il servizio sono in regime di OPT-OUT, quindi NON NECESSITANO DI CONSENSO PREVENTIVO ALL’INSTALLAZIONE (c.d. “Informativa breve”).
Questo perchè la tecnologia utilizzata da Shiny prevede sistemi di aggregazione ed anonimizzazione dei dati che rendono già conforme alla normativa questo blog.
Riguardo l’informativa sulla Privacy e sui Cookie (c.d. “Informativa estesa”), ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, si invita alla consultazione della pagina web http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Il visitatore di questo blog potrà negare il proprio consenso all’installazione dei cookie di ShinyStat modificando opportunamente le impostazioni del proprio browser o cliccando sull’apposito link per attivare l’opt-out:
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html.
Grazie per l’attenzione!
Archivio mensile
amministrazione blog
Blog Stats
- 4.984.370 hits
La Toscana vuol essere sempre la protagonista per le illegalità, non basta lo scandalo dei rifiuti velenosi delle concerie del cuoio che ha sepolto sotto le strade inquinando tutta la regione, agisce come se le leggi vigenti non esistessero con l’arroganza e la tranquillità di essere nel giusto: promuove il lavoro, difende la società, la salute, l’ambiente green…..Grazie di cuore GrIG per la tua forte voce di dissenso e denuncia di questo nuovo tentativo della Regione toscana di sopruso contro le leggi che tutelano paesaggio e ambiente,affinchè non succedano ancora scempi come quelli già visti in tutti i boschi toscani compresi quelli in aree protette!
da Il Cittadino online, 17 gennaio 2021
Legge taglia-boschi: Grig chiede il ricorso alla Corte costituzionale.
“La Regione Toscana pretende di esentare dall’esame ai fini della tutela paesaggistica pressochè tutti i tagli boschivi”: https://www.ilcittadinoonline.it/ambiente/legge-taglia-boschi-grig-chiede-il-ricorso-alla-corte-costituzionale/
da Il Tirreno, 20 gennaio 2022
Taglio dei boschi, anche il Grig fa ricorso al governo: https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2022/01/20/news/taglio-dei-boschi-anche-il-grig-fa-ricorso-al-governo-1.41150622
E la Sardegna copia…
Purtoppo anche nella Montagnola Senese Comune di Monteriggioni è gia dal 2018 che si effettua un taglio del bosco a dir pco Devastante con distruzzione di muretti a secco e strade selciate.
È stato fatto più di 20 segnalazioni con foto allegate a … carabinieri forestali – Sindaco di Monteriggioni –
ecc.
ma tuttora non è cambiato assolutamente niente .
buongiorno Sandro,
nel 2020 abbiamo segnalato e chiesto accertamenti su un taglio boschivo nella stessa zona, in Comune di Sovicille (vds. https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2020/02/20/indagini-dei-carabinieri-forestale-sul-pesante-taglio-dei-boschi-della-montagnola-senese/): i Carabinieri Forestale hanno avviato un’indagine della quale non conosciamo gli esiti.
Se desideri segnalarci qualcosa, scrivi a grigsardegna5@gmail.com.
Buona domenica.
Stefano Deliperi
“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quarantadue leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare … la legge della Regione Toscana n. 52 del 28/12/2021 ‘Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000’, in quanto talune disposizioni in materia di paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione” (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-63/19252).
Ora la legge taglia-boschi finisce giustamente davanti alla Corte costituzionale.
La vostra scarsa conoscenza della materia forestale si coglie dalla didascalia che avete messo sotto alla prima fotografia. Scrivete “Maremma, bosco”, ma nella fotografia si vede un castagneto da frutto che è stato attentamente falciato dal proprietario. L’applicazione alle autorizzazioni dei tagli boschivi delle norme paesaggistiche, che hanno natura urbanistica, non serve a migliorare l’ambiente. D’altro canto le normative urbanistiche, intricate e contraddittorie, non hanno evitato la cementificazione. L’applicazione delle norme paesaggistiche serve solo ad aumentare i costi ed a costringere gli operatori a concentrare i tagli su quei boschi che non sono soggetti al vincolo paesaggistico. Un modo pessimo di peggiorare la gestione forestale. Ve lo dice un tecnico del settore che ama molto il bosco.
..scarsa conoscenza della lingua italiana ovvero “rigidità” professionale la portano ad affermare che non possa dirsi “bosco di Castagni”, così come scarsa dimestichezza con il diritto la portano a far un calderone unico fra “paesaggio” e “urbanistica”.
Non v’è dubbio che ami il bosco, ma la normativa che lo riguarda non si limita a quella forestale.
Buona giornata 🌈
Stefano Deliperi
Da una sommaria lettura si deduce che la questione verrà risolta in sede giurisdizionale ma sfido che i giudici della Corte Costituzionale abbiano piena conoscenza della materia di cui trattasi se non della mera questione giuridica o che siano in grado di fare una sintesi positiva della reale problematica in questione.
Un castagneto da frutto innestato ha necessità di totale tutela perchè risulta essere un ambiente ricco di biodiversità a tutto tondo, perchè denota valenza paesaggistica e rappresenta una sintesi tra storia e cultura territoriale senza soluzione di continuità.
Di pari passo il bosco ha necessità di essere gestito con tagli colturali propedeutici alla sua conservazione ma nel rispetto di quello che c’è: selciati, muretti a secco e tutela del paesaggio che può rappresentare. Ciò comunque si differenzia di areale in areale.
Le nostre colline e le nostre montagne Toscane devono comunque essere gestite, salvaguardate e presidiate altrimenti si ha lo sfacelo totale.
questa la scheda di impugnazione.
dalla Banca dati delle Leggi Regionali e delle Province autonome (http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=41122)
Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000. (28-12-2021)
Regione:Toscana
Estremi:Legge n.52 del 28-12-2021
Bur:n.108 del 29-12-2021
Settore:Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 24-2-2022 / Impugnata
La legge regionale, che reca “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000.”, presenta profili di illegittimità costituzionale, per le ragioni di seguito specificate, in relazione all’articolo 1, unica disposizione di cui si compone, per violazione degli articoli 9 e 117, primo comma della Costituzione, stante il contrasto con l’articolo 6 CEDU, dell’articolo 117, e secondo comma, lett. s), della Costituzione , in quanto in contrasto con gli articoli 136, 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché con le previsioni di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), con gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con l’articolo 36, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure).
In particolare:
L’ambito materiale in cui interviene la legge regionale in esame è quello relativo al regime autorizzatorio necessario per interventi che consistono nel taglio colturale del bosco. La premessa da cui muove la legge regionale è rappresentata dalla esigenza di introdurre un chiarimento circa il regime autorizzatorio necessario per i casi di taglio colturale di boschi ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs n. 42/2004.
A tal fine la norma regionale inserisce all’articolo 47-bis della legge regionale n. 39 del 2000 il seguente comma 4-bis: “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi.”. Il comma 4 ivi richiamato prevede che “I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all’articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del citato decreto legislativo.”
In base a tale ultima disposizione, i tagli colturali che, sulla base delle caratteristiche individuate dalla norma, possono essere considerati alla stregua di comuni attività agro-silvo-pastorali non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica. In via preliminare, è necessario evidenziare che il già vigente comma 4, ricomprendendo i tagli colturali tra gli interventi inerenti all’esercizio agro-silvo-pastorale ed escludendoli pertanto dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, sembra porsi in contrasto con l’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infatti, l’articolo 149 del Codice, distingue gli interventi relativi all’attività agro-silvo-pastorale, esonerati ai sensi della lettera b) della disposizione in questione dall’autorizzazione paesaggistica, da altri interventi quali il taglio colturale, esclusi ai sensi della lettera c) dall’autorizzazione paesaggistica solo se eseguiti nei boschi e nelle foreste di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g). Di conseguenza, se il taglio colturale è effettuato in boschi o foreste ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice stesso, permane l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Sembra palese che il legislatore nazionale ha inteso permettere l’esecuzione di alcune tipologie di taglio boschivo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico senza l’autorizzazione paesaggistica limitatamente alle aree individuate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), ossia le aree soggette a vincolo in ragione di alcuni parametri di carattere generale (“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,n. 221). Invece, rimangono escluse da questa possibilità, in quanto non previste tra le fattispecie di cui all’articolo 149, le aree sottoposte a vincolo in virtù di peculiari caratteristiche e del loro specifico valore, come tali individuate mediante un apposito provvedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 136 del citato Codice.
Il secondo considerato del preambolo della legge regionale recita: “Anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio regionale, si rende opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del d.lgs 42/2004”. E’ palese come l’intervento normativo sia diretto a superare le criticità emerse a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020, reso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il quale è stato escluso che i piani antincendio boschivo, concernenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possano essere approvati senza il preventivo parere favorevole della Soprintendenza territorialmente competente. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato: “l’errore interpretativo che inficia la posizione regionale consiste nell’aver esteso ai boschi e foreste sottoposti a vincolo provvedimentale (articolo 136 del d.lgs. n. 42 del 2004, già legge 29 giugno 1939, n. 1497, il regime (meno severo) previsto per i boschi e le foreste sottoposti a vincolo ex lege [articolo 142, comma 1, lettera g) del predetto d.lgs. n. 42 del 2004, già legge 8 agosto 1985, n. 431]”)”. Pertanto, come chiaramente affermato anche dal Consiglio di Stato, tale diverso regime deriva dalla distinzione tra i boschi e le foreste vincolati sulla base di un apposito provvedimento amministrativo, che ne abbia accertato il notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del Codice, e i boschi e le foreste vincolati indistintamente ex lege come categoria geografica, in base alla c.d. legge Galasso del 1985, poi trasfusa nell’articolo 142, comma 1, lettera g), del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per la prima tipologia di boschi e foreste, sottoposti a vincolo provvedimentale, l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica preventiva per interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro- silvo-pastorale è limitata ai soli interventi “minori” che non si traducono in taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione. Questi ultimi interventi sono invece sottratti all’obbligo della previa autorizzazione paesaggistica solo ed esclusivamente se eseguiti nei boschi e nelle foreste di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Né può ritenersi, come espressamente escluso anche dal Consiglio di Stato, che le suddette disposizioni del Codice siano state in qualche misura modificate dal più recente Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018 (cd. TUFF).
Infatti, l’articolo 7, comma 12, del citato Testo unico, prevede che le regioni e i competenti organi territoriali statali, mediante piani paesaggistici regionali o specifici accordi di collaborazione, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concordino gli interventi previsti e autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Pertanto, la Regione Toscana con la legge regionale in esame, invece di affrontare le criticità emerse sul territorio come dichiarato nel preambolo alla legge stessa, estende la fattispecie censurata in sede di ricorso straordinario, rendendola strutturale e contravvenendo così a quanto già puntualmente rilevato dal Consiglio di Stato.
Tutto ciò premesso, l’articolo unico della legge regionale risulta censurabile per le seguenti ragioni:
1. L’articolo 1 introduce nell’ordinamento regionale toscano un’ampia ipotesi di esenzione dall’ autorizzazione paesaggistica di quasi tutti gli interventi di taglio boschivo in aree tutelate con specifico vincolo paesaggistico individuato ai sensi degli artt. 136 e ss. Del dlgs.n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sebbene la competenza in materia spetti in via esclusiva al legislatore statale.
Le previsioni di cui agli articoli 136, 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituiscono infatti norme interposte la cui violazione integra il contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.. La stessa Corte Costituzionale ha in più occasioni affermato che la conservazione dell’ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost., non potendo il legislatore regionale introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole in tutto il territorio nazionale, e in particolare non potendo disciplinare in modo difforme dalla legge statale i presupposti e il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (così statuito nella recente pronuncia Corte cost., 22 luglio 2021, n. 160). Ad avviso della stessa Corte, infatti, “La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo” (Corte cost. n. 189 del 2016) e “[i]l principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito […] adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto” (sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, anche sentenze n. 101, n. 54 e n. 29 del 2021). Per quanto concerne la nozione di bosco, con la sentenza n. 141 del 2021 la Corte costituzionale ha affermato che “Le regioni possono dunque intervenire sia sulla defìnizione di bosco sia su quelle di aree assimilate e di aree escluse, fermo restando che non possono in nessun caso ridurre il livello di tutela e conservazione assicurato dalla normativa statale sopra richiamata”.
2. Si evidenzia, inoltre, che la modifica normativa, introdotta unilateralmente dalla Regione, si pone in contrasto anche con quanto previsto dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs.n. 34 del 2018). Infatti, ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del TUFF, gli interventi forestali ammessi all’interno di boschi sottoposti a vincoli ex articolo 136 del Codice vanno individuati esclusivamente nell’ambito della pianificazione paesaggistica oppure attraverso accordi tra la Regione e il Ministero della cultura, ai sensi della legge n. 241 del 1990, nel rispetto di specifiche linee guida stabilite a livello statale con decreto interministeriale. Si rappresenta in proposito che, nell’anno 2020, allo scopo di giungere all’accordo previsto dall’articolo 7, comma 12, del TUFF, è stato istituito uno specifico tavolo tecnico tra i rappresentanti regionali del Ministero della cultura e il settore forestazione della Regione Toscana, attualmente impegnato a valutare la possibilità di ricondurre alcuni interventi selvi-colturali previsti dalla legge regionale n. 39 del 2000 e dal Regolamento forestale, approvato con DPGR 48/R/2003, tra le semplificazioni o gli esoneri previsti dal d.P.R. n. 31 del 2017, benché eseguiti in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice. Anche con il parere de1 Consiglio di Stato n. 1233 del 2020 è stata ribadita l’esigenza di procedere con accordi tra il Ministero della cultura e Regione per l’individuazione di interventi forestali ritenuti compatibili con i dispositivi di vincolo. Infine, si segnala che nelle more dell’individuazione degli interventi forestali ritenuti compatibili con i dispositivi di vincolo ex articolo 136, il legislatore nazionale ha ammesso che possano essere ricondotti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata soltanto quelli espressamente previsti dal decreto-legge n. 77 del 2021, recante “Semplificazioni in materia di economia montana e forestale”, che all’articolo 36, comma 3, dispone quanto segue: “Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.”.
La norma regionale in esame, pertanto, ponendosi in contrasto anche con la citate disposizione del il TUFF nonché con il descritto articolo 36, comma 3 del il decreto legge n. 77 del 2021, invade la potestà legislativa statale in materia di tutela del paesaggio e viene meno al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni su cui è basata la co-pianificazione paesaggistica, espressamente posto in rilievo dal menzionato articolo 7, comma 12, del TUFF.
Il contrasto con i parametri interposti costituiti dall’articolo 7, comma 12, del TUFF, nonché con la disciplina della pianificazione paesaggistica contenuta agli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell’articolo 36, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021, integra la violazione, da parte della disposizione regionale in esame, dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
3 La norma regionale in esame, contrasta anche con l’articolo 9 della Costituzione, in base al quale il paesaggio costituisce valore costituzionale primario e assoluto (Corte cost. n. 378 del 2007) poiché la Regione, escludendo la necessità di autorizzazione paesaggistica per i tagli colturali e le opere connesse da eseguirsi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha determinato l’abbassamento dei livelli di tutela posti a presidio dei beni paesaggistici.
4. Occorre, infine, dare atto di un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale derivante dalla natura attribuita al parere del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario e al conseguente decreto presidenziale.
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità nel suo supremo consesso (Ad. Plen. nn. 9 e 10 del 2013), il parere del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, recepito dal decreto presidenziale che definisce il ricorso, produce l’effetto di giudicato e la relativa esecuzione è coercibile mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Ad avviso dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2013, infatti, “Una volta acquisito che la paternità effettiva della decisione è da ricondurre all’apporto consultivo del Consiglio di Stato connotato da una suitas giurisdizionale e che, pertanto, il provvedimento finale è meramente dichiarativo di un giudizio formulato da un organo giurisdizionale in modo compiuto e definitivo, si deve convenire che l’atto finale della procedura è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità dell’atto impugnato (così Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2012, n. 23464). In definitiva il decreto presidenziale che recepisce il parere, pur non essendo, in ragione della natura dell’organo e della forma dell’atto, un atto formalmente e soggettivamente giurisdizionale, è estrinsecazione sostanziale di funzione giurisdizionale che culmina in una decisione caratterizzata dal crisma dell’intangibilità, propria del giudicato, all’esito di una procedura in unico grado incardinata sulla base del consenso delle parti”.
Parimenti, l’Adunanza plenaria n. 10 del 2013, confermando il precedente arresto, ha così statuito in merito all’esecutività del decreto presidenziale: “La questione dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza dei decreti di accoglimento di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, adottati a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, è stata già risolta in senso positivo sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte SS.UU. n. 2065 del 28 gennaio 2011) sia dalla successiva giurisprudenza amministrativa recepita da questa Adunanza (vedi sentenza n. 18/2012 cit), che hanno fatto leva sul rammentato riconoscimento della natura intrinsecamente giurisdizionale di una procedura culminante in una decisione caratterizzata, nel regime generale di alternatività, dalla stabilità tipica del giudicato e, quindi, bisognosa di una tutela esecutiva pienamente satisfattoria. Tale indirizzo ha condivisibilmente affermato che il decreto presidenziale, divenuto definitivo, è assimilabile al giudicato amministrativo e, quindi, è suscettibile di ottemperanza sulla scorta dei lineamenti normativi enucleati dagli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo”.
Nel caso di specie, il sopra citato parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 2020 doveva essere eseguito dalla Regione acquisendo l’autorizzazione paesaggistica in relazione al piano antincendio boschivo.
Diversamente, la Regione non solo non si è conformata a tale parere, venendo meno alla prescritta acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ma è intervenuta normativamente adottando la disposizione censurata, allo scopo concreto di paralizzare l’esecuzione del giudicato formatosi sul predetto parere.
Pertanto, la disposizione regionale si pone altresì in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), posto a presidio del diritto al processo che ricomprende anche il diritto all’esecuzione del giudicato, come confermato da consolidata giurisprudenza (vedasi, a titolo esemplificativo, l’ordinanza del Consiglio di Stato 11 settembre 2013, n. 4499).
La previsione normativa censurata si pone quindi in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione per violazione del parametro interposto costituito dall’articolo 6 CEDU, secondo gli orientamenti seguiti dalla costante giurisprudenza costituzionale in tema di efficacia delle norme della CEDU sin dalle sentenze n. 349 e n. 348 del 2007 (sistematicamente confermate dalla giurisprudenza successiva quale, ex multiis, Corte cost. n. 308 del 2013).
Per tutte le ragioni sopra esposte, la disposizione regionale contenuta nell’articolo unico della legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.