Home > "altri" animali, biodiversità, difesa del territorio, diritti civili, giustizia, Italia, paesaggio, parchi naturali, pianificazione, società, sostenibilità ambientale > Il Governo impugna la legge regionale liberticida veneta, il parco naturale regionale dei Colli Euganei è salvo.

Il Governo impugna la legge regionale liberticida veneta, il parco naturale regionale dei Colli Euganei è salvo.


campagna veneta

Sergio Antonio Berlato è un consigliere regionale veneto, già assessore regionale ed europarlamentare, piuttosto monomaniaco.

Si occupa pressochè esclusivamente di caccia e di tutto quanto possa garantire la possibilità di ammazzare quei pochi esseri viventi che in Veneto riescono a sfuggire a quella giungla di pedemontane, svincoli, capannoni, villette a schiera, diserbanti, città mercato, tangenziali, inquinamenti che ammorbano la un tempo ridente campagna veneta.

Merlo (Turdus merula)

In un Paese normale, cioè non in Italia, non lo calcolerebbe nessuno, in Veneto, invece, fa il legislatore.

Ora, però, prende due belle sberle.  Virtuali, ma sberle.

Infatti, su segnalazioni ecologiste, il Governo ha deciso (delibera del 10 marzo 2017) di impugnare davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost. la “legge Regione Veneto n. 1 del 17/01/2017, ‘Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ‘Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio’ e alla legge regionale 28 aprile 1998, n.19 ‘Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto’, in quanto alcune norme, che individuano come illeciti amministrativi comportamenti di disturbo o di ostruzionismo delle attività venatorie e piscatorie, stabilendo al riguardo specifiche sanzioni amministrative, eccedono dalle competenze regionali. Esse invadono infatti la competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h) e l), della Costituzione, in materia di ordine pubblico e di sicurezza, nonché in materia di ordinamento civile e penale. Tali previsioni regionali risultano inoltre contrarie ai principi di  legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli  articoli 25,  3 e 27 della Costituzione”.

Castelgomberto, altana di caccia

Ricordiamo che la legge regionale Veneto n. 1 del 17 gennaio 2017 dispone sanzioni amministrative da 600 a 3.600 euro nei confronti di “chiunque … ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo” contro la caccia o la pesca sportiva, in palese contrasto con il diritto di esprimere la propria opinione e la connessa libertà di manifestazione costituzionalmente garantiti.

Non solo.

La Giunta regionale del Veneto, con estremo buon senso, sta per rispedire al mittente la proposta di amputazione del parco naturale regionale dei Colli Euganei avanzata e sostenuta proprio dall’on. Berlato, dopo la decisa risposta di Comuni e di associazioni ambientaliste e culturali.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime forte soddisfazione per le due ottime notizie: buon senso contro opportunismo politico deleterio per l’ambiente e per i diritti civili.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Parco naturale regionale dei Colli Euganei secondo la proposta di legge Berlato (2016)

 

da Il Mattino di Padova, 10 marzo 2017

Parco dei Colli euganei in salvo: la Regione non tocca i confini.

A sorpresa l’area protetta aumenta, sconfitta la linea Berlato. Lunedì la delibera approda in giunta. Decisivo il no dei sindaci. (Filippo Tosatto)

 

Parco naturale regionale dei Colli Euganei, Torreglia, taglio alberi

 

(foto M.F., M.Z., S.D., archivio GrIG)

  1. marzo 13, 2017 alle 3:03 PM

    da Green Report, 13 marzo 2017
    Disturbo ai cacciatori: il governo impugna la legge regionale veneta.
    Buone notizie per il Parco regionale dei Colli Euganei: la Regione dice no al taglio?: http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/disturbo-ai-cacciatori-governo-impugna-la-legge-regionale-veneta/

  2. Lucio Barizza
    marzo 13, 2017 alle 6:17 PM

    SULLA MISTERIOSA DELIBERA REGIONALE – QUEL CHE ABBIAMO SAPUTO…
    13.03.2017

    Venerdì il Mattino ha messo in prima pagina l’avvenuto salvataggio del Parco dei Colli Euganei: con un post quella sera abbiamo fatto notare come l’articolo risultasse confuso e non rispondesse in maniera univoca alla domanda che davvero interessa: quali aree saranno derubricate da area parco ad area contigua? Informandoci qua e là, ma da fonte affidabile, abbiamo saputo che il pezzo del giornale era un’anticipazione di una DGR (Delibera Giunta Regionale) ancora in gestazione, di cui quindi non si conoscono i dettagli. Una volta pronta, essa verrà presentata in consiglio dalla giunta regionale, e a quel punto le strade potranno essere due: o il consiglio delegherà alla giunta il compito di predisporre una variante al piano ambientale oppure la nuova perimetrazione dovrà essere approvata e implementata attraverso un nuovo disegno di legge.

    Vedremo quindi cosa dirà con precisione la delibera e vedremo se il parco si può dir salvo o no. Di certo il fronte dei sindaci ha scongiurato la proposta distruttiva di Berlato ma, finché non vediamo le carte, manteniamo un atteggiamento prudente.
    Fonte: Salviamo il Parco dei Colli Euganei

  3. marzo 14, 2017 alle 2:54 PM

    dal sito web istituzionale del Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie (http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=11361)

    Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria:modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. (17-1-2017)

    Regione: Veneto

    Estremi: Legge n.1 del 17-1-2017

    Bur: n.8 del 17-1-2017

    Settore: Politiche infrastrutturali

    Delibera C.d.M. del: 10-3-2017 / Impugnata

    La legge regionale, che detta norme in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, modificando la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e la legge regionale 28 aprile 1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, presenta, relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, profili di illegittimità costituzionale connessi allo sconfinamento in ambiti che la Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con particolare riguardo alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza nonché dell’ordinamento civile e penale, di cui all’articolo 117, comma 2, lettere h) e l) della Costituzione, oltre violare i principi costituzionali, in materia di sanzioni, di legalità, razionalità e non discriminazione, rinvenibili negli articoli 25, 3 e 27 della Costituzione.

    L’art. 1 inserisce, dopo l’art. 35 della l. r. n 50/1993 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), l’art. 35 bis recante: “Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria”, in base al quale “chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività dì caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00”.
    Il comma 2 prevede che all’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
    Il comma 3, infine, statuisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

    Il successivo art. 2 modifica la legge regione Veneto 28 aprile 1998 n.19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto) inserendo l’articolo 33 ter recante “Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti attività piscatoria”. La norma prevede sanzioni amministrative comprese da euro 600,00 a euro 3.600,00 nei confronti di chiunque allo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionisrno o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attivita di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.

    Premesso che la genericità e l’indeterminatezza delle condotte punibili individuate dalle descritte norme regionali sono suscettibili di creare rilevanti problemi in sede applicativa, esse appaiono esorbitare dalla competenza assegnata al legislatore regionale.
    Le norme regionali delineano fattispecie sanzionatorie nella quale vengono introdotti i concetti di “disturbo”, di “ostruzionismo” e di molestie” che si sostanziano in atti emulativi posti in essere al solo fine di recare nocumento a beni fondamentali quali l’integrità delle persone e la sicurezza. Beni la cui tutela assume importanza prioritaria per l’ordinamento tanto da essere rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
    Le norme regionali si pongono dunque in contrasto con l’articolo 117, secondo comma lettera h) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza ed ordine pubblico

    Va altresì rilevato che, come emerge dal tenore testuale delle disposizioni, le stesse descrivono la condotta di reato già prevista all’articolo 660 del Codice Penale, punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516, posto che contengono tutti gli elementi propri del reato contravvenzionale, con la specificazione che la “molestia” o il “disturbo” è messo in atto contro l’esercizio in luogo pubblico o aperto al pubblico dell’attività venatoria/piscatoria; trattasi per ciò stesso di materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.
    A ciò aggiungasi che le fattispecie individuate dalla regione, sanzionate in via amministrativa, con l’asserita finalità di garantire l’ordinato e regolare svolgimento di attività, quali quella venatoria e quella della pesca, consentite dall’ordinamento, vanno a colpire comportamenti emulativi e condotte già di per sé potenzialmente illeciti quali il compimento di atti ostruzionistici e di disturbo finalisticamente orientati a impedire l’esercizio delle attività in parola che producono un evento di danno consistente nel turbamento o nell’interruzione delle stesse attività ovvero nel recare uno stato di molestia. I danni prodotti da tali comportamenti trovano già, nell’ordinamento vigente, una tutela di carattere privatistico che si sostanzia nella risarcibilità dei danni arrecati.
    Anche sotto questo profilo dunque eccede dalla competenza sanzionatoria regionale l’individuazione di fattispecie di illecito amministrativo consistenti in comportamenti, anche se di per sé non antigiuridici, che possono potenzialmente determinare illeciti civili.
    Le norme regionali invadono quindi ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, quali l’ordinamento civile e penale, in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione .

    Si osserva, infine, che la formulazione delle fattispecie sanzionatorie introdotte risulta contraria ai principi costituzionali di legalità, razionalità e non discriminazione, rinvenibili negli articoli 25, 3 e 27 della Costituzione : oltre al fatto che dalle disposizioni censurate non emerge la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, le sanzioni amministrative introdotte dalle norme regionali in esame, da euro 600,00 a euro 3.600,00, appaiono sproporzionate, non solo rispetto a quelle previste dall’art. 35 della legge regionale n. 50 del 1993, il cui massimo edittale – nei casi più gravi – è fissato in euro 1.200, ma anche rispetto a quelle vigenti nei confronti del cacciatore per le violazioni commesse ai sensi dell’art. 31 della legge n. 157/92.
    Al riguardo, si rileva che nel nostro ordinamento i principi costituzionali in materia sanzionatoria trovano applicazione in relazione a tutte le misure di carattere punitivo, comprese quelle amministrative, alle quali si applica quindi la medesima disciplina prevista per le pene in senso stretto. Detti canoni costituzionali sono per altro espressamente richiamati anche dalla legge fondamentale n. 689/1981 (artt. 1 e ss.), in tema di principi generali in materia di sanzioni amministrative, che le Regioni sono tenute ad osservare nell’esercizio delle proprie potestà.

    Per questi motivi le disposizioni regionali sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

  4. marzo 31, 2017 alle 2:48 PM

    da Il Gazzettino, 31 marzo 2017
    Il destino del Parco Colli è ormai appeso a un filo: http://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/il_destino_del_parco_colli_e_ormai_appeso_a_un_filo-2350967.html

    ———-

    29 marzo 2017
    La delibera sui nuovi confini del Parco regionale dei colli Euganei non è stata portata all’attenzione della giunta veneta: http://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/la_delibera_sui_nuovi_confini_del_parco_regionale_dei_colli_euganei_non_e_stata-2346450.html

    ————-

    28 marzo 2017
    Troppi cinghiali, l’obiettivo della Regione : «Uccidiamone il doppio». (Angela Pederiva): http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/abbattimento_cinghiali_regione_veneto_ucciderne_il_doppio_berlato-2344989.html

  1. No trackbacks yet.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.