L’Isola di Budelli è tutelata, questa è la cosa importante.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. VI, 13 aprile 2015, n. 1854, ha riformato la sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 ottobre 2014, n. 856 e ha annullato l’atto di esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto dell’Isola di Budelli in favore dello Stato.
Non basta che l’Isola, tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e vincolo di conservazione integrale (legge regionale Sardegna n. 23/2993, piano paesaggistico regionale – 1° stralcio costiero), sia rientrante nel parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena per poter esercitare legittimamente il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15, commi 5° e 6°, della legge n. 394/1991 e s.m.i.
Infatti, ricorda l’Organo di appello amministrativo, “il diritto di prelazione ha carattere ablatorio della proprietà privata e come tale deve avere una base normativa. Tale base è stata individuata dalla legge nel piano previsto dalla legge n. 394 del 1991 e, più specificamente, nella inclusione dell’area su cui si intende esercitare il diritto di prelazione nelle (sole) zone di cui alla lettere a) e b) dell’articolo 12, comma 2”. L’esercizio del diritto di prelazione, può, quindi, esser effettuato legittimamente solo in presenza di piano del parco (fondamentale strumento di gestione del territorio dell’area naturale protetta) e, specificamente, solo riguardo terreni inclusi nelle zone di più stringente regime di tutela.
Il parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, a vent’anni dalla sua istituzione (D.P.R.. 17 maggio 1996, attuativo della legge 4 gennaio 1994, n. 10 istitutivo dell’Area naturale protetta), non è però dotato di piano del parco.
E il Consiglio di Stato così motiva la sua censura: “questa base normativa non può essere impropriamente surrogata, quasi in via analogica, dal ricorso ad altro strumento pianificatorio, diverso per contenuti e finalità. Per esercitare il diritto di prelazione conformemente a legge, l’Amministrazione avrebbe dovuto approvare, nel lungo tempo trascorso dalla sua previsione, quel piano, demandato dalla legge all’amministrazione medesima e la cui mancanza, come già ammoniva questa Sezione nell’ordinanza 6 giugno 2014, n. 2392, si oppone all’esercizio del diritto ora rivendicato. Né – va da sé – tale omissione può ritenersi in qualche modo superata dallo stanziamento in legge della somma occorrente per l’esercizio della prelazione, stanziamento che vale a fornire copertura finanziaria all’esercizio di un diritto che sia peraltro legittimamente esercitato con riferimento ai presupposti generali di legge, ma che non può integrarne la mancanza”.
L’Isola di Budelli, pertanto, ritorna al suo acquirente privato, ma il regime forte di tutela ambientale naturalmente non si modifica minimamente. E questa è la cosa importante, i soldi pubblici possono essere impiegati per rendere più efficaci le disposizioni di salvaguardia ambientale.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
da Tiscali Notizie, 15 aprile 2015
Deliperi (Grig): “Budelli resti pure ai privati, tanto i vincoli non cambiano”. (Monica Magro)
“L’isola di Budelli rimanga pure al magnate neozelandese, tanto i vincoli non cambiano. E i soldi si usino per la vigilanza del Parco della Maddalena”. Stefano Deliperi, presidente dell’associazione ecologista “Gruppo d’intervento giuridico”, commenta così la sentenza del Consiglio di Stato che annulla la prelazione dell’Ente Parco della Maddalena sull’acquisto dell’isola perché l’Ente non ha predisposto il piano di tutela.
L’isola, perciò, acquistata nel corso di una procedura fallimentare da Michael Harte, rimane di proprietà privata. “Non mi sorprende”, spiega Deliperi, “l’intervento con la prelazione si può fare nel momento in cui c’è uno specifico progetto da realizzare”. Il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato che l’isola di Budelli è di proprietà privata da epoca precedente all’istituzione del parco della Maddalena (tanto che nel 1984 il prefetto di Sassari autorizzò il proprietario ad alienare a una società privata “l’intera isola di Budelli”).
Nel frattempo, il Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, Giuseppe Bonanno, tutt’altro che rassegnato, per bloccare la procedura é pronto a ricorrere alla giustizia giustizia europea, se i margini lo consentono. “Ci sarebbero cose più urgenti da fare”, dice Deliperi, “sarebbe opportuno migliorare la vigilanza del Parco della Maddalena, i soldi possono essere destinati proprio alla vigilanza, soprattutto nel periodo estivo, i fondi erano vincolati all’acquisto di aree nel parco”.
“D’altra parte”, conclude il presidente dell’associazione ambientalista, “a noi non cambia nulla, l’Isola rimane protetta da vincoli e norme di tutela che ne salvaguardano i valori ambientali e paesaggistici, anche ora, dopo l’annullamento del diritto di prelazione da parte del Consiglio di Stato”.
01854/2015REG.PROV.COLL.
08983/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8983 del 2014, proposto da:
Michael Richard Harte, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Carlo Ugo Mastellone, Laura Albano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena in persona del presidente in carica, Presidenza del consiglio dei ministri in persona del presidente in carica, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Immobiliare Nuova Gallura s.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n. 856/2014, resa tra le parti, concernente esercizio del diritto di prelazione nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Lattanzi per delega dell’avvocato Terracciano e l’avvocato dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il signor Michael Richard Harte chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Sardegna ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di prelazione esercitato dall’ente Parco Arcipelago della Maddalena ex art. 15, commi 5 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l’acquisizione dell’isola di Budelli, oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale di Tempio Pausania nella quale il ricorrente era risultato aggiudicatario.
I) La sentenza impugnata, premessa la sussistenza della giurisdizione amministrativa a conoscere della controversia, ha ricordato che tale diritto di prelazione può essere esercitato “sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all’interno delle riserve e delle aree di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b”, relative alle parti del territorio definite dal piano del parco previsto nel comma 1 come riserve integrali, nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità (lettera a), ovvero come riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio (lettera b).
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto, in sintesi, che
– la zonizzazione contenuta nella cartografia del d.p.r. 17 maggio 1996, attuativa della legge 4 gennaio 1994, n. 10 istitutiva del Parco nazionale Arcipelago della Maddalena (di cui fa parte l’isola di Budelli), nella quale il territorio della suddetta isola è individuato come “zona Tb” cioè come zona di “rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione” è idonea a supplire alla mancanza del piano del parco, non ancora adottato;
– il diritto di prelazione può essere esercitato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare;
– il termine di tre mesi, previsto dal comma 6 dell’art. 15 della citata legge n. 394 del 1991 per l’esercizio del diritto di prelazione è stato rispettato, assumendo come dies a quo quello della comunicazione all’Ente parco dell’ intervenuta aggiudicazione, da parte dell’ufficio giudiziario che ha curato la procedura esecutiva (7 ottobre 2013), e, come dies ad quem il 2 gennaio 2014, giorno nel quale è stato depositato l’atto di esercizio della prelazione nell’ufficio giudiziario stesso;
– quale atto urgente, il diritto di prelazione è stato legittimamente esercitato dal presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991; in ogni caso, anche quale atto sostitutivo ai sensi del successivo comma 5, modificato con il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 73, il provvedimento sarebbe legittimo, in quanto il termine di 180 giorni, previsto per l’esercizio, da parte del presidente, dei poteri del Consiglio deve computarsi dalla richiesta di designazioni effettuata dal Ministero dell’ambiente che, nel caso di specie, è avvenuta solo nell’ottobre 2013;
– la legge di stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, all’art. 1 comma 115 ha disposto l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto dell’isola di Budelli in sede di esercizio del diritto di prelazione; tale norma espressamente deroga l’art. 1 quater del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 che pone divieti all’acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle Amministrazioni pubbliche, e non presenta profili di sospetta incostituzionalità perché, pur essendo inquadrabile nella categoria delle norme-provvedimento, configura una legittima opzione per far fronte all’interesse pubblico di potenziamento ed incremento del patrimonio ambientale;
– con il documento interno del 31 dicembre 2013 (oggetto di contestazione con motivo aggiunto) il Presidente dell’ente Parco ha puntualizzato le linee per la gestione e la valorizzazione dell’isola, che costituiscono presupposto per i futuri atti propriamente programmatori; come tali, le linee di indirizzo non sono lesive per gli interessi del ricorrente;
– la motivazione dell’esercizio della prelazione si rinviene nell’atto di disposizione urgente presidenziale del 29 novembre 2013, che essenzialmente evidenzia la rilevante valenza ambientale dell’isola di Budelli e l’importanza della stessa la protezione dell’arcipelago: tale motivazione è sufficiente alla legittimità del provvedimento.
II) La sentenza è oggetto dell’appello in esame, che ne contesta tutti i passaggi.
L’appello è fondato sotto il profilo, avente carattere assorbente delle ulteriori censure, dedotto con il primo mezzo, attinente alla mancanza dei presupposti e delle condizioni posti dall’art. 15, comma 5, della legge n. 394 del 1991 per l’esercizio del diritto di prelazione in relazione, più specificamente, all’oggetto sul quale tale diritto può essere esercitato.
Come si è premesso, la norma appena richiamata attribuisce all’Ente parco il diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all’interno delle riserve e delle aree di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b); l’articolo 12, comma 2, attribuisce al piano del parco il compito di suddividere il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio…;
c) aree di protezione…;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione…
Il piano del parco costituisce, nel sistema della legge, lo strumento formale attraverso il quale l’Ente persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali affidatigli dall’art. 12, comma 1, mediante la disciplina dei seguenti contenuti: a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.
Il procedimento di formazione del piano ne conferma la spiccata individualità e il carattere fortemente provvedimentale: il comma 3 del medesimo art. 12 disciplina i termini e la partecipazione nella fase preparatoria, in quella formativa da parte del consiglio direttivo dell’Ente parco e di adozione da parte della Regione, in quella integrativa mediante il deposito presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni interessate al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
Su tali osservazioni (comma 4) l’Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d’approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell’Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell’ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all’amministrazione inadempiente il Ministro dell’ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta .
Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
La portata, la definizione e gli effetti del piano del piano così previsto e conformato dalla legge, ne attestano l’imprescindibile natura di tipico strumento pianificatorio, alla cui formazione concorrono l’Ente parco, Regione, Comuni, soggetti anche privati interessati, capace, oltretutto, di prevalere sugli altri strumenti territoriali, paesistici e urbanistici: è allora evidente l’errore del Tribunale amministrativo, che ha ritenuto la fungibilità degli effetti propri del piano, per quanto qui rileva, con la mera zonizzazione contenuta nel d.p.r. 17 maggio 1996, contenente, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 10 del 1994 istitutiva del parco, le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi e che inserisce l’isola di Budelli in Zona Tb: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione.
E’ ben vero che lo stesso d.p.r. richiama la suddivisione di cui all’art. 12 della legge n. 394 del 1991 per quanto concerne l’applicazione delle misure di salvaguardia nelle varie zone, ma tale richiamo vale solo per le misure di conservazione dello stato dei luoghi, mentre ne rimangono estranei gli altri effetti propri dello specifico strumento pianificatorio, alla cui vigenza rimangono condizionati (il ritenere la zonizzazione ex d.p.r. del 1996 completamente sovrapponibile con quella propria del piano del parco conduce, tra l’altro, a ritenerne la prevalenza sugli strumenti urbanistici o paesaggistici relativi al medesimo ambito: il che costituisce una conseguenza inaccettabile).
Non esiste, quindi, la sovrapponibilità della zonizzazione del piano con quella definita dal d.p.r. del 1996, se non al fine della specificazione delle misura di conservazione, sicché rimane estranea alla definizione dell’isola di Budelli quale zona TB la portata di attrarla in una delle aree di cui all’art. 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991.
La portata del d.p.r. del 1996 è, invece, come si è detto, quella di individuare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, in relazione alle singole zone, misure che rimangono identiche qualsiasi sia il regime proprietario del bene protetto. Trattasi di una portata del tutto diversa rispetto all’ambito e all’oggetto del diritto di prelazione previsto dall’art. 15, comma 5, della legge n. 394 del 1991, il cui esercizio presuppone la vigenza del formale piano del parco e si riferisce a terreni ivi definiti mediante un particolare e articolato procedimento.
In altri termini, e conclusivamente su tale assorbente censura, va ricordato che il diritto di prelazione ha carattere ablatorio della proprietà privata e come tale deve avere una base normativa. Tale base è stata individuata dalla legge nel piano previsto dalla legge n. 394 del 1991 e, più specificamente, nella inclusione dell’area su cui si intende esercitare il diritto di prelazione nelle (sole) zone di cui alla lettere a) e b) dell’articolo 12, comma 2. Questa base normativa non può essere impropriamente surrogata, quasi in via “analogica, dal ricorso ad altro strumento pianificatorio, diverso per contenuti e finalità. Per esercitare il diritto di prelazione conformemente a legge, l’Amministrazione avrebbe dovuto approvare, nel lungo tempo trascorso dalla sua previsione, quel piano, demandato dalla legge all’amministrazione medesima e la cui mancanza, come già ammoniva questa Sezione nell’ordinanza 6 giugno 2014, n. 2392, si oppone all’esercizio del diritto ora rivendicato. Né –va da sé- tale omissione può ritenersi in qualche modo superata dallo stanziamento in legge della somma occorrente per l’esercizio della prelazione, stanziamento che vale a fornire copertura finanziaria all’esercizio di un diritto che sia peraltro legittimamente esercitato con riferimento ai presupposti generali di legge, ma che non può integrarne la mancanza.
L’esercizio del diritto di prelazione, contenuto nel provvedimento oggetto del ricorso di primo grado, è conclusivamente viziato sotto l’aspetto considerato, che ha portata assorbente delle ulteriori censure svolte con l’appello.
III) A completamento di quanto fin qui rilevato, il Collegio sottolinea ancora che l’isola di Budelli è di proprietà privata da epoca precedente all’istituzione del parco della Maddalena, e con il beneplacito dell’Amministrazione: è in atti il provvedimento del 12 dicembre 1984 con cui prefetto di Sassari autorizza tale signor Tizzoni Fiorino ad alienare alla società Nuova Gallura s.r.l. “l’intera isola di Budelli”. L’appartenenza alla proprietà privata ha comunque sempre comportato l’applicazione delle norme che nel tempo hanno preservato i valori ambientali e paesaggistici dell’isola e che rimangono in vigore nella loro interezza indipendentemente dall’esercizio della prelazione da parte dell’Ente parco, dato che la tutela prescinde dalla titolarità della proprietà e dal relativo regime, pubblico o privato che sia.
Tali norme di tutela sono contenute, oltre che nel d.p.r. 17 maggio 1996, nella stessa legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991 e nella legge n. 10 del 1994, nei provvedimenti che configurano il regime dei pesanti vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici (che, tra l’altro, impediscono lo sbarco se non su indicazione delle guide dell’Ente, il transito su buona parte delle spiagge e l’accesso all’arenile, come si legge nella relazione di stima allegata agli atti della procedura esecutiva, depositata in causa sub 5 nel giudizio di primo grado), la cui tutela è affidata alla vigilanza e all’intervento dell’Ente parco, come da ultimo specificati nel programma del 31 dicembre 2013. Questo programma, sebbene riferito allo stanziamento contenuto nella legge di stabilità 2014 finalizzato all’esercizio della prelazione, in quanto relativo alla perdurante competenza dell’Ente, deve essere confermato anche all’esito del presente giudizio; la sua attuazione dovrà eventualmente avvenire previa formalizzazione dello strumento del partenariato pubblico-privato, per il quale il ricorrente si è già detto disponibile.
A ciò va aggiunto, come conferma della non conflittualità del regime privatistico della proprietà con la tutela del pubblico interesse, l’insieme degli impegni, ribaditi anche in occasione dell’odierna udienza, assunti dal ricorrente per la protezione dell’isola, impegni il cui elenco è contenuto negli atti di causa e che prevedono anche la costituzione della fondazione onlus La Maddalena Osservatorio della Vita Marina, il cui atto costitutivo e il cui statuto, in bozza, sono depositati in causa e che vede nel comitato di indirizzo il presidente del parco marino, il sindaco della Maddalena, i rappresentanti del Fai e di Legambiente e, nel comitato scientifico, docenti universitari di biologia marina ed esperti dell’Enea (Agenzia Centro Ricerche ambiente marino della Spezia).
IV) In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado in ragione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento originariamente impugnato.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(foto Cristiana Verazza, S.D. archivio GrIG)
Se le istituzioni in decenni non hanno varato alcun piano per il parco, che cosa possono pretendere. Improvvisamente per pura propaganda politica si svegliano su una problematica su cui hanno da sempre latitato. Tra l’altro facendo pura demagogia. L’isola di Budelli è da tempo proprietà privata e ciò è risaputo. Con il senno di poi……..
Questa è un’ottima notizia. L’Isola è abbondantemente tutelata e il suo proprietario dichiara intenzioni di salvaguardarla ancor meglio. In mano al “Pubblico”, che in Italia significa “di nessuno”, non avrebbe retto a lungo.
Son felicissimo che se la sia aggiudicata un ambientalista. In mano allo stato sarebbe diventata una discarica
complimenti…
da La Nuova Sardegna, 10 ottobre 2015
Budelli, nel paradiso si allentano i vincoli: è bufera sul parco.
Proprietà, il tribunale rinvia al febbraio 2017. E intanto il Parco ha ridotto i livelli di tutela: addio alla riserva integrale. (Serena Lullia): http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/10/10/news/budelli-nel-paradiso-si-allentano-i-vincoli-e-bufera-sul-parco-1.12239686
da La Nuova Sardegna, 23 ottobre 2015
Colpo di scena, il paradiso di Budelli diventa privato: il tribunale lo assegna ad Harte.
Versando 2,9 milioni di euro il finanziere neozelandese farà definitivamente sua la perla dell’arcipelago maddalenino. L’allarme lanciato da Mauro Pili. (Serena Lullia): http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2015/10/23/news/colpo-di-scena-il-paradiso-di-budelli-diventa-privato-il-tribunale-lo-da-ad-harte-1.12315311
da La Nuova Sardegna, 25 ottobre 2015
Il legale del Parco: su Budelli nessuna speranza, Harte è il nuovo padrone.
La Maddalena: Gian Domenico Tenaglia (avvocato dello Stato) spiega come il finanziere neozelandese ha vinto la battaglia giudiziaria sfruttando abilmente un cavillo. (Antonello Palmas): http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/10/25/news/l-avvocato-del-parco-su-budelli-nessuna-speranza-harte-nuovo-padrone-1.12327433
da Sardinia Post, 28 ottobre 2015
Isola di Budelli, il Ministero: “Sarà l’Ente Parco a esprimersi sulle attività svolte”: http://www.sardiniapost.it/cronaca/isola-di-budelli-il-ministero-sara-lente-parco-a-esprimersi-sulle-attivita-svolte/
A.N.S.A., 28 ottobre 2015
Budelli:ambientalisti,scordatevi cemento. Gruppo intervento giuridico boccia idea centro biodiversità. (http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2015/10/28/budelliambientalistiscordatevi-cemento_afa0c4ce-fe0f-4565-bec1-16433046dfe8.html)
CAGLIARI, 28 OTT – No all’aumento delle volumetrie nell’isola di Budelli. È il grido di allarme degli ambientalisti del Gruppo d’intervento giuridico lanciato a proposito dell’ipotesi di realizzazione di un osservatorio delle biodiversità, idea del proprietario dell’isola, l’imprenditore neozelandese Michael Harte che l’ha acquistata per circa 3 milioni di euro “La salvaguardia ambientale non si fa con gli aumenti di volumetrie – tuonano gli ambientalisti – L’associazione è pronta a far valere nelle sedi opportune la presenza del quadro normativo di completa tutela ambientale”.
L’isola di Budelli – spiegano – è tutelata con vincolo paesaggistico e vincolo di conservazione integrale, è inedificabile in base alla disciplina del piano paesaggistico regionale, l’intero Arcipelago della Maddalena è un parco nazionale ed è individuato quale Sito di importanza comunitaria, Sic, e Zona di protezione speciale, Zps”.
L’isoletta e il suo mare, quindi, sono super-tutelati, almeno sulla carta. “Il problema – avvertono gli ambientalisti – è far rispettare le norme di tutela, avere un adeguato servizio di vigilanza, a terra e a mare. Guardia costiera, Corpo forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, addetti del Parco fanno quello che possono: il personale e i mezzi sono limitati, il carburante per i natanti costa. I tre milioni di euro per l’acquisto di Budelli sono certamente più utili qui”.
PILI, ECCO IL PIANO-CEMENTO DI HARTE – “Ville con vista sulla spiaggia rosa, volumetrie più che raddoppiate, pontile verso il mare per accesso dalla barca, mare interdetto e boa solo per nababbi. Un piano che confessa il vero obiettivo: suite a Budelli, resort diffuso su Razzoli e Santa Maria con la trasformazione dei fari in hotel 5 stelle super”. È questo, secondo il deputato di Unidos Mauro Pili, il piano presentato a Roma dal proprietario dell’isola di Budelli, il magnate neozelandese Michael Harte. Il parlamentare sardo ha pubblicato tutto sul suo profilo Facebook ed è pronto a presentare un’interrogazione sulla vicenda.
“Altro che ambientalisti – attacca Pili – si tratta di un piano senza scrupoli dove non si fa mistero delle ville vista spiaggia rosa, vengono chiamate ‘residenze temporanee’, ovvero di tutto di più. Le scansioni progettuali mostrano in tutta la loro imponenza le nuove volumetrie che in alcuni casi moltiplicano quella iniziale, costituita da residuati volumetrici insignificanti, proponendo edifici di altezza superiore ai due piani”.
Non solo. “La strategia del magnate – denuncia ancora il deputato di Unidos – prevede piazza pulita di tutte le barche intorno a Budelli. Fuori tutti: lo scrive in maniera chiara parlando di area a mare interdetta. In pratica traccia un cerchio nel triangolo tra Razzoli, Santa Maria e appunto Budelli circoscrivendo un’area totalmente interdetta”. Altri dettagli. “Ipotizzare residenze temporanee – argomenta Pili- che tradotto significa suite sull’isola di Budelli con vista sulla spiaggia rosa, è semplicemente scandaloso. Ville di fatto riservate a clienti che si dichiarano artisti. Roba da non credere”.
“Siamo dinanzi ad un progetto che rappresenta un tentativo maldestro di sottrarre alla Sardegna, alla comunità di La Maddalena, il potere decisionale su quel bene e sull’intera area. E’ la dimostrazione – sottolinea il parlamentare sardo – che la proprietà privata di un bene cerca di condizionare il soggetto pubblico che deve pianificare, in questo caso il privato mira addirittura a sostituirsi totalmente al pubblico nella gestione e anche nella pianificazione”.
MINISTERO, NON DIAMO LINEE DI INDIRIZZO – Il ministero dell’Ambiente non ha dettato alcuna linea di indirizzo su ogni attività che si svolgerà nell’isola di Budelli, perché sarà l’Ente Parco della Maddalena che dovrà esprimersi con espresso parere, nel quadro del Piano di tutela. Lo sottolinea il dicastero all’indomani della riunione con l’Ente e i legali dell’imprenditore Michael Harte, a cui l’isola è stata riassegnata dopo la sentenza del tribunale di Tempio Pausania che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ha revocato il trasferimento dell’isola all’Ente.
“L’incontro di livello tecnico di ieri – si legge nella nota del ministero dell’Ambiente – aveva lo scopo di fare chiarezza sull’intera vicenda, dopo che il Consiglio di Stato ha stabilito la regolarità dell’esercizio del diritto di acquisto da parte di Michael Harte e il Parco non ha ancora adottato il Piano, cosi come previsto dalle legge quadro delle aree protette”. Il Ministero, in questa come in altre occasioni, “ha operato e continuerà a farlo per la salvaguardia delle rilevanti matrici ambientali presenti nell’ecosistema di Budelli, tenendo conto della necessità di dare rilievo alle dinamiche territoriali che devono avere il Parco protagonista, in relazione alle finalità per cui è stato istituito”.
Nel merito, spiega ancora il dicastero, ieri è stata consegnata dai tecnici di Harte una presentazione di massima dell’idea progettuale, non un documento tecnico sottoposto ad un parere. Sono state inoltre illustrate le linee generali dell’attività della Fondazione che negli intenti della proprietà dovrebbe curare i progetti. E’ opportuno notare, prosegue la nota, “che la disciplina di tutela prescinde dalla proprietà dell’isola, la quale non può operare in nessun caso in contrasto con le previsioni di tutela ambientale e paesaggistica. Il ministero si è già adoperato per favorire un’accelerazione del complesso procedimento di approvazione del piano del Parco, chiedendo all’Ente di riscontrare le osservazioni della Regione Sardegna entro la fine di ottobre”.
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da L’Unione Sarda, 28 ottobre 2015
Budelli, “rischio cemento nell’Isola”. Gli ambientalisti pronti alla guerra: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2015/10/28/budelli_rischio_cemento_nell_isola_gli_ambientalisti_pronti_alla-68-442364.html
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da Sardinia Post, 28 ottobre 2015
Isola di Budelli, Grig al magnate neozelandese: “Scordati il cemento”: http://www.sardiniapost.it/cronaca/isola-di-budelli-grig-al-magnate-neozelandese-scordati-il-cemento/
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Isola di Budelli, “Ecco il piano-cemento di Harte”: http://www.sardiniapost.it/cronaca/isola-di-budelli-ecco-il-piano-cemento-di-harte/
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Isola di Budelli, il Ministero: “Sarà l’Ente Parco a esprimersi sulle attività svolte”: http://www.sardiniapost.it/cronaca/isola-di-budelli-il-ministero-sara-lente-parco-a-esprimersi-sulle-attivita-svolte/
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da CagliariPad, 28 ottobre 2015
Budelli, ecologisti ai proprietari: “Scordatevi il cemento”.
Deliperi: “La salvaguardia ambientale non si fa con gli aumenti di volumetrie – tuonano gli ambientalisti – L’associazione è pronta a far valere nelle sedi opportune la presenza del quadro normativo di completa tutela ambientale”: http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=23050
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Ville, mare interdetto e boe solo per nababbi: “Ecco il futuro di Budelli”.
Un piano che confessa il vero obiettivo: suite a Budelli, resort diffuso su Razzoli e Santa Maria con la trasformazione dei fari in hotel 5 stelle super”. È questo, secondo il deputato di Unidos Mauro Pili, il piano presentato a Roma dal proprietario: http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=23066
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da Sardegna Oggi, 28 ottobre 2015
Cosa vuole fare a Budelli il neozelandese che ha comprato l’isola: http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2015-10-28/30672/Cosa_vuole_fare_a_Budelli_il_neozelandese_che_ha_comprato_lisola.html