Tentativi di follia venatoria in Parlamento.


Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) ad ali aperte, poco prima di azzannare un malcapitato

La XIII Commissione permanente “Agricoltura” della Camera dei Deputati ha licenziato un testo base per il successivo esame della proposta di legge di modifica e integrazione della legge n. 157/1992 e s.m.i. sulla tutela della fauna selvatica e l’esercizio della caccia dal contenuto ignobilmente ancorato alle più becere posizioni filo-venatorie.

Non è certo la prima volta.

Questa volta l’alibi è rappresentato dal voler contrastare i danni causati all’agricoltura dalla fauna selvatica.

Il testo predisposto l’1 marzo 2022 contrasta radicalmente con la recentissima inclusione di un primo riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione (art. 9).

Su proposta fondamentalmente dell’on. Maria Cristina Caretta (FdI), coerentemente contraria all’ampliamento della tutela ambientale in Costituzione, ben nota esponente di punta del mondo venatorio, la XIII Commissione permanente “Agricoltura” della Camera dei Deputati vorrebbe consentire alle Regioni e alle Province autonome l’adozione di piani di “controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l’uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza” attuati da cacciatori (dopo la frequenza di un semplice corso).

Gazza (Pica pica) in prigione: se fuggisse, devasterebbe la Sardegna (e magari anche la Corsica e le Baleari)

I piani di controllo potranno esser approvati da Regioni e Province autonome con un mero parere di Istituti regionali per la fauna selvatica, da esse istituiti e dipendenti, quindi di fatto soggetti alle indicazioni delle maggioranze di turno, spesso e volentieri filo-venatorie.

In pratica, caccia tutto l’anno nei confronti di qualsiasi specie di fauna selvatica, anche quelle tutelate con il regime di massima salvaguardia, al di là delle ipocrisie lessicali.

Abbiamo visto in passato richieste di apertura della caccia, pardon del contenimento faunistico, frutto di ignoranza e cialtronaggine. 

Solo a titolo di esempio, nel maggio 2017 Coldiretti Sardegna e Unione Cacciatori di Sardegna avrebbero voluto sparare ai Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) definiti “il piu’ grande disastro ambientale degli ultimi tempi”.  In più “il loro guano rende sterili terreni e le acque e se si va avanti cosi’ distruggeranno il loro ambiente per poi andare via”.

Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), guardingo, perchè pronto a devastare l’intero Iglesiente

Nell’ottobre 2016 si parlava di 12 mila Cervi sardi solo nell’Iglesiente e di 100 milioni di euro di danni ogni anno causati all’agricoltura dalla fauna selvatica in Sardegna, quando dati ufficiali della Regione autonoma della Sardegna (censimento 2015) indicavano in 4.270 i Cervi sardi (Cervus elaphus corsicanus) presenti in tutto il territorio regionale.

Nel gennaio 2021 la Coldiretti Sardegna denunciava ai quattro venti anche una terribile invasione di Gazze ormai “fuori controllo”, quando la Gazza in Sardegna è presente solo all’Asinara (dove fu introdotta clandestinamente da qualche detenuto dell’allora carcere), mentre nel luglio 2021 affermava addirittura: “ci sono diversi casi a Dorgali come a Fluminimaggiore di pecore sventrate e ammazzate dai cinghiali”, con ciò facendo pensare a mutazioni comportamentali rivoluzionarie da parte del noto Ungulato, a memoria d’uomo privo di comportamenti simili.

Vabbè, in Sicilia, nel 2015, la Coldiretti aveva denunciato financo l’incrocio mefistofelico fra Conigli selvatici e Gatti, con ovvi assalti famelici alle colture.

Un testo simile aprirebbe la strada alla caccia sotto mentite spoglie in ogni tempo, senza limiti, verso ogni specie di fauna selvatica: un’oscenità ambientale a cui speriamo ponga rimedio la stessa Commissione, con un ripensamento dettato dal semplice buon senso, il Parlamento nel suo complesso, il Ministero della Transizione Ecologica mediante gli strumenti a disposizione.

I danni realmente causati dalla fauna selvatica all’agricoltura vanno accertati nel concreto e sempre nel concreto, caso per caso, specie per specie, vanno elaborate le soluzioni più opportune.

Gruppo d’Intervento Giuridico odv

Coniglio mannaro (da minasran.blogspot.com), frutto di incrocio fra Conigli e Nonsisachè

Testo della proposta di legge C.2138 Caretta adottato quale testo base dalla XIII Commissione permanente “Agricoltura”, 1 marzo 2022

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica

Art. 1.
(Istituti regionali per la fauna selvatica)

  1. Dopo l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis – (Istituti regionali per la fauna selvatica) 1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell’ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3 dell’articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
   2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l’ISPRA, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme».

Art. 2.
(Misure in materia di contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all’articolo 14, comma 7, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «a seguito delle variazioni degli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia»;

   b) all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l’uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Le regioni possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
   2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

   a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri;

   b) delle guardie venatorie;

   c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;

   e) di cittadini in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, autorizzati all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale;

   f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, autorizzati all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Cinghiale (Sus scrofa)

(foto A.A., M.F., S.D., archivio GrIG)

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  1. Pietro Paolo
    marzo 9, 2022 alle 9:33 am

    Come al solito i codardi aggrediscono alle spalle…
    mentre tutti sono concentrati sulla tragedia della guerra e le sue tragiche conseguenze questi matti pensano alla caccia.. chi porta avanti questa proposta di legge in questo momento è il braccio politico lobby avide e immorali.

  2. marzo 9, 2022 alle 10:10 am

    Proposte indegne che fanno rivoltare lo stomaco! Le nuove regole proposte di apertura alla caccia, secondo loro, sarebbero applicabili anche per i fondi chiusi in modo corretto secondo la legge attuale? Grazie, buona giornata

  3. Gavino Meloni
    marzo 9, 2022 alle 11:45 am

    L’unica legge sulla caccia da fare e per la totale abolizione.
    Basterebbe semplicemente non rilasciare più porto d’armi e la cosa andrebbe a morire lentamente.

  4. marzo 12, 2022 alle 12:20 PM

    l’opinione di Danilo Selvaggio, Direttore generale di LIPU – BirdLife Italia, 12 marzo 2022 (https://www.facebook.com/danilo.selvaggilipu.5)

    5 cose sulla malsana idea di creare Istituti regionali per i calendari venatori in sostituzione di Ispra.

    1) VIOLAZIONE COSTITUZIONALE.
    Gli standard minimi di tutela della fauna sono di esclusiva competenza statale. Ispra rappresenta lo Stato. Che il parere di Ispra non sia vincolante è un argomento in parte falso e in parte irrilevante. Primo, perché in taluni casi il parere di Ispra è vincolante (vedasi decade di febbraio), secondo perché anche quando il parere è solo obbligatorio, per superarlo la regione deve produrre documentazioni adeguate e confrontarsi con Ispra, comunque restando nel range degli standard nazionali.
    Farsi il calendario venatorio da sé stessi e chiedere il parere a… sé stessi: questa è la brillante idea alla base dell’operazione.

    2) ILLOGICO SCIENTIFICO.
    Qualcuno dovrebbe spiegare cosa potrebbe argomentare di diverso la Regione Abruzzo dalla Regione Marche sullo stato di conservazione della tortora selvatica o sul periodo di migrazione della beccaccia.
    I cacciatori vogliono che il calendario siciliano sia uguale a quello della Normandia ma al tempo stesso chiedono 20 istituti regionali diversi.

    3) DISASTRO GESTIONALE.
    Provate a immaginare cosa accadrebbe in una gestione tutta regionalizzata della materia venatoria. Già oggi gli Assessorati regionali all’Agricoltura, che predispongono i calendari, sono soggetti a enormi pressioni venatorie, che spingono le regioni a fare molti pasticci. Immaginate domani.

    4) RELAZIONE IMPOSSIBILE.
    In ognuno dei documenti prodotti nell’ambito dei contenziosi con l’Italia, la Commissione europea ha evidenziato il ruolo cruciale di Ispra, come termine di riferimento costante e imprescindibile per la materia. Ispra (e non l’Istituto di X,Y,Z), è e resterà il riferimento scientifico per l’Europa. Ignorare questo aspetto, immaginare che domani con la Commissione europea debbano relazionarsi e confrontarsi 20 istituti regionali, è davvero incredibile, irresponsabile.

    5) INFRAZIONE COMUNITARIA.
    La Commissione europea ha da poco chiuso una procedura Pilot (cioè un’indagine) sui calendari venatori italiani e in particolare su specie e tempi di caccia. Nel documento di chiusura, la Commissione ha avvertito l’Italia di fare attenzione. Chiunque abbia un minimo idea di come si muove la Commissione, sa cosa questo significhi. Ora, se abbiniamo il warning europeo al pasticcio che si sta preparando in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, è facile capire cosa accadrebbe, cosa accadrà. E forse, magari, alla fine, cosa è giusto che accada.

  1. aprile 4, 2022 alle 9:36 am
  2. aprile 6, 2022 alle 11:34 am

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